Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
1688/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1688/2024 R.G. promossa da
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lucrezia Nen ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Valeria Gotti ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento DE PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili DE matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1. pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio con ogni conseguente statuizione;
2. sia revocata l'assegnazione DEla casa coniugale sita in Fratta Polesine Via Bragola 392 alla SI.ra ; CP_1 Per_
3. la figlia continuerà a vivere con il padre e ad essere mantenuta dal SI.
per quanto concerne le spese ordinarie;
Pt_1
4. la SI.ra si obbliga a corrispondere al SI. , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese e a partire dal mese di giugno 2025, la somma di 250,00 euro a titolo di indennità di occupazione DEla quota di metà DEl'immobile sito in Fratta Polesine in comproprietà DE SI. e DEla SI.ra ; Pt_1 CP_1 Per_ 5. le spese straordinarie da sostenere nell'interesse DEla figlia continueranno ad essere a carico di ciascuno dei genitori in ragione DE 50%, ad eccezione DEle spese di trasporto che saranno sostenute dal SI. ; Pt_1
1
6. spese di lite compensate.
Ragioni DEla decisione In fatto – Con ricorso depositato il 27-10-2024, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero Parte_1 dichiarati cessati gli effetti civili DE matrimonio contratto l'1-3-1987 a OV DE HE (RO) con (trascritto nei registri DElo stato civile Controparte_1 di quel Comune al n. 2, Parte II, Serie A, anno 1987), ed esponeva che:
- i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale in un immobile sito in Fratta Polesine, Via Bragola n. 392; Per_
- dall'unione coniugale erano nate le figlie e , rispettivamente l'11-7- Per_2
1988 e il 16-9-2002;
- con decreto n. 3728/2023 depositato il 5-6-2023, il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni rassegnate congiuntamente all'udienza presidenziale DE 30-5-2023;
- i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 erano ampiamente decorsi senza che i coniugi si fossero riconciliati e senza che tra gli stessi fosse ripreso il rapporto di convivenza.
- il ricorrente aveva stabilito la propria residenza in un appartamento in locazione Per_ sito in Lendinara (RO), in Piazza Duomo n. 5/7, nel quale viveva con la figlia;
- i coniugi avevano stabilito, con riferimento al contributo al mantenimento DEla Per_ figlia , che la madre dovesse contribuire con il pagamento DEla metà DEle spese straordinarie, mentre DE mantenimento diretto si sarebbe occupato il padre, Per_ genitore convivente con;
- il aveva sempre dimostrato la sua volontà di contribuire alla Pt_1 manutenzione straordinaria DEla ex casa coniugale, di cui le parti erano comproprietarie e in cui era rimasta a vivere la , la quale, a dire DE CP_1 ricorrente, aveva avanzato richieste di pagamenti di spese manutentive non precedentemente concordate.
Il ricorrente concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, che l'assegno ex art. 337-ter c.c. a carico DEla CP_1 fosse determinato in 200,00 euro, oltre alla metà DEle spese straordinarie, medico-sanitarie e universitarie. Domandava altresì la statuizione DEl'obbligo per la convenuta di versare mensilmente la somma di 250,00 euro al a titolo Pt_1 di occupazione DEla casa coniugale, di cui quest'ultimo è comproprietario, oltre alla divisione DEla medesima abitazione.
Con decreto depositato il 28-10-2024 il Presidente fissava ai sensi DEl'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione DEle parti innanzi a sé per il giorno 11-2-2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma DEla citata disposizione, assegnava al ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
2 Con comparsa depositata il 10-1-2025 si costituiva in giudizio Controparte_1 che, pur aderendo alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente, contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dal . Evidenziava innanzitutto che il Pt_1 coniuge si era allontanato dalla casa coniugale, spostando la residenza nell'appartamento di Lendinara, al fine di coltivare una relazione extra coniugale, e che tali eventi aveva determinato nella stessa un forte stato di depressione. La resistente lamentava che più volte si era trovata a fronteggiare momenti di difficoltà senza trovare neppure il sostegno DEle figlie, e che anche a seguito di un intervento resosi necessario a causa di un infortunio sul lavoro, ella era stata ospitata dalla sorella, unica parente che le prestava assistenza. La convenuta asseriva pertanto che il peggioramento dei rapporti tra i coniugi era addebitabile esclusivamente al , il quale aveva impedito in ogni modo la possibilità di Pt_1 un confronto sereno.
La ricorrente concludeva, quindi, chiedendo il rigetto DEla pretesa di controparte in ordine allo scioglimento DEla comunione legale e di ogni altra domanda relativa alla casa coniugale, e chiedeva che fosse statuito l'obbligo DE di Pt_1 corrisponderle a titolo di assegno divorzile la somma di 250,00 euro mensili. In Per_ ordine alla figlia , maggiorenne, domandava che la misura DE contributo materno al mantenimento DEla giovane fosse determinato in 150,00 euro.
Con ordinanza DE 9-2-2025 il Presidente rilevava l'inammissibilità DEla domanda di parte ricorrente avente ad oggetto lo scioglimento DEla comunione legale relativa all'immobile un tempo adibito a casa coniugale, ordinava alle parti di depositare copia dei relativi estratti conto e buste paga, ed infine rinviava l'udienza di prima comparizione alla data DE 9-4-2025.
All'udienza sopra indicata, il giudice relatore, sentite le parti, formulava una proposta conciliativa che veniva accettata da entrambe. I difensori rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., sicché, dato atto DEl'inutile esperimento DE tentativo di conciliazione, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dal ricorrente e DEle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza DE 9-4-2025, nonché tenuto conto DEla comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale DE 30-5-2023 (cfr. docc. 3 e 4), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
3 Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti in merito alla regolamentazione dei loro rapporti economici siano conformi alla legge.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1688/2024 R.G. promossa da Parte_1
, nei confronti di , con l'intervento DE Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da Parte_1
e l'1-3-1987 a OV DE HE (RO), trascritto
[...] Controparte_1 nei registri DElo stato civile di quel Comune al n. 2, Parte II, Serie A, anno 1987;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, come riportati ai punti 3, 4, 5 e 6 nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dispone la revoca DEl'assegnazione a DEla casa coniugale, Controparte_1 sita in Fratta Polesine, Via Bragola n. 392;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 10 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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