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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del giorno 12/09/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 Pt_2 Pt_3
( , domiciliato in VIA LUDOVICO DI BREME 21 ROMA, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. DRAGONETTI ELISA ( ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. AIELLO EMMA
( ) C.F._3
APPELLANTE
E
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
APPELLATO contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal
Tribunale di Roma nel proc. recante r.g.n. 18163/2022.
Conclusioni: come in atti.
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
Si rimanda alla lettura dell'ordinanza impugnata per la compiuta ricostruzione della fattispecie qui esaminata.
L'attore ha proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto con la quale era stata respinta la domanda di riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto discendente diretto del Sig. , cittadino italiano Persona_1
nato a [...] il [...] e successivamente emigrato in Algeria (che all'epoca costituiva territorio francese), dove si è naturalizzato cittadino francese nel 1926, quando la figlia, (nata dall'unione tra e Persona_2 Persona_1
in data 28 gennaio 1908), era ancora minorenne, sulla base della Persona_3 normativa all'epoca vigente. Al riguardo, dev'essere precisato che la Sig.ra
[...]
nata in [...], al momento della nascita della figlia era cittadina Per_3 Per_2
italiana (e non più francese) avendo acquisito tale status a seguito del matrimonio con il
Sig. . Controparte_2
Il non si è costituito nel grado. Controparte_1
L'appello è stato assunto in decisione a seguito dell'udienza del giorno
12/09/2024 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
L'appello invoca un'interpretazione del combinato disposto degli artt. 7 e 12 della
L. 555/1912, diversa da quella offerta dal tribunale di Roma, anche sulla base di alcune precedenti pronunce di questa Corte, nel senso che la perdita della cittadinanza non si verifica laddove il minore risulti già cittadino (anche) dello Stato estero all'atto della rinuncia alla cittadinanza italiana ad opera del genitore.
Parte appellante sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere applicabile l'art. 12 L. 555/1912 alla fattispecie in esame che, oltre a non rientrare nei presupposti giuridici della disposizione normativa, non ricoprirebbe neanche i presupposti di fatto richiesti dalla suddetta norma. L'art. 12, ai fini della sua applicabilità, richiede che il minore di chi perde la cittadinanza divenendo straniero abbia in comune la residenza col genitore esercente la patria potestà. Al riguardo,
l'appellante sostiene che il giudicante di primo grado ha erroneamente ritenuto applicabile l'art. 12 sull'assunto che , nel momento in cui il Sig. Persona_2
si è naturalizzato straniero, avesse in comune la residenza con il Persona_1
padre mentre invece risiedeva con la madre, (come si evincerebbe dalla CP_3
r.g. n. 2 documentazione prodotta in sede di appello e, nello specifico, all. 6 pag. 7).
Il gravame non può essere accolto poiché la soluzione adottata da tribunale è in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ, sez I, ordinanza 17161/2023).
L'art. 7 della legge n. 555 del 1912 sancisce che “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunciarvi”.
L'art. 12 comma 2 della legge n. 555 del 1912 stabilisce a sua volta che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale,
e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”, fatta salva l'applicazione degli artt.
3 e 9 della legge cit. sull'acquisto e il riacquisto della cittadinanza italiana.
Nell'affrontare una fattispecie analoga la Suprema Corte ha affermato che l'art. 12 comma 2 “si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 che qui non ricorrono. È questo il caso di che, essendo figlio minore di che perse la cittadinanza italiana per naturalizzazione volontaria nel 1924, la perse anche lui, conservando quella americana (acquistata dalla nascita negli U.S.A.). Alla medesima conclusione è pervenuta questa Corte, secondo cui i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3 [recte: comma 2], della stessa legge del 1912, non rilevando
l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge (Cass., sez.
1, n. 9377 del 2011), ipotesi non verificatasi nella specie. Infondato è l'argomento difensivo che fa leva sull'art. 7, comma 1, della stessa legge, secondo cui "salvo speciali
r.g. n. 3 disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi".
Disposizione questa non applicabile perché avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti. In altri termini, la citata disposizione, come rilevato dalla Corte territoriale, "si riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che nella specie non sussiste in quanto il ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita".
Ancor più recentemente è intervenuta altra pronuncia della S.C. (Cass. 3564/24) che ha ribadito la soluzione prescelta dal tribunale di Roma, peraltro in fattispecie nella quale l'ipotizzata trasmissione della cittadinanza agli attori era avvenuta da una donna, smentendo che la disciplina sarebbe diversa a seconda che l'ascendente fosse un uomo o una donna.
Nella fattispecie dedotta in giudizio emerge che, nel momento in cui
[...]
si è naturalizzato cittadino francese, la figlia risiedeva con la Per_1 Per_2
madre Tuttavia, dalla documentazione prodotta (all. 6) si evince Persona_3
altresì che entrambi i genitori hanno presentato richiesta di naturalizzazione (anche la
Sig.ra con la quale la figlia condivideva la residenza). Persona_3 Per_2
Avendo entrambi i genitori perso volontariamente la cittadinanza italiana quando la figlia era ancora minorenne, è da escludersi che quest'ultima abbia potuto Per_2
trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
La naturalizzazione straniera di e ha Persona_1 Persona_3
infatti influito sullo status civitatis della figlia minore la quale, di conseguenza, ha perso la cittadinanza italiana.
Nella fattispecie la linea della cittadinanza si è interrotta con la naturalizzazione dei Sig.ri e cui non ha fatto seguito l'opzione di Persona_1 Persona_3
riacquisto da parte della figlia minore una volta raggiunta la maggiore età.
L'appello è, quindi, infondato.
La contumacia dell'appellato dispensa dalla pronuncia sulle spese.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
r.g. n. 4 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) nulla sulle spese;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10.12.2024
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5