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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/10/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 1° ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3260/2021 R.A.C.L., promoSA da elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Caterina Usala, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliata in Selargius, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentata e difesa dall'avv.
Lorena Vacca per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2021, la dott.SA ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti della (ora in gestione liquidatoria ai sensi CP_1 dell'art. 3 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24), esponendo:
- di essere alle dipendenze della convenuta come dirigente medico “specialista in ortopedia e traumatologia con ulteriore specializzazione in microchirurgia ricostruttiva e reimpianti digitali e di arto superiore” (pag. 1 del ricorso);
- di essere stata impiegata come “chirurgo della mano” presso l'ospedale Marino di
Cagliari, “tutt'oggi l'unico centro di riferimento regionale per la chirurgia della mano e la microchirurgia ricostruttiva” (pag. 2 del ricorso);
- che “attualmente, i chirurghi della mano sono solo cinque e, se si riduce il campo alla sola microchirurgia e reimpianti digitali e di arto, gli specialisti, oltre la ricorrente, sono solamente due, i dott.ri e , il primo poi trasferitosi per lavoro in Persona_1 Persona_2
Svezia. Quindi, allo stato in gli unici chirurghi specialisti in grado di eseguire CP_1 detti interventi sarebbero la dott.SA e il dott. , quest'ultimo attualmente Pt_1 Per_2
pagina 1 di 13 primario di Ortopedia a Lanusei” (pag. 2 del ricorso);
- di essere rimasta vittima di un grave infortunio sul lavoro in data 11 agosto 2010, attorno alle ore 13.00, presso l'ospedale Marino di Cagliari, allorquando, durante una pausa, lei era seduta su uno sgabello del refettorio per bere dell'acqua e da uno scaffale posto a circa due metri di altezza era caduta una pila di 12 vassoi (utilizzati per la consumazione dei cibi), che l'avevano colpita con violenza alla testa e l'avevano costretta a rivolgersi immediatamente al pronto soccorso, dove i medici avevano diagnosticato un trauma cranico non commotivo al vertice con inversione della curvatura a livelli C4-C5;
- di aver ottenuto dall' un indennizzo di euro 4.714,80 per i postumi permanenti CP_2 dell'infortunio, commisurato ad un danno biologico del 6 percento;
- di essere andata incontro ad un aggravamento dei postumi, per il quale l' aveva CP_2 riconosciuto un maggior indennizzo di euro 4.622,94;
- che il trauma sofferto aveva avuto ripercussioni nello svolgimento dell'attività lavorativa soprattutto durante la pratica chirurgica con impossibilità a tenere la posizione della colonna cervicale in semiflessione per la comparsa precoce di sintomatologia algo- parestesica;
- che il quadro clinico si era tradotto in una definitiva compromissione della capacità di svolgere attività chirurgica, tanto che dal 2017 il medico competente l'aveva giudicata inidonea all'attività lavorativa in sala operatoria;
- che la ricorrente “in coincidenza con il peggioramento progressivo della sintomatologia periferica, del deficit della forza pensile alle mani e con la conseguente sua esclusione dall'attività lavorativa in particolare quella in sala operatoria, iniziava a risentire di frequenti crisi di pianto con alterazioni disforiche dell'umore, calo dello slancio vitale, ansia, scatti di rabbia e manifestazioni di intolleranza, turbe del sonno con frequenti risvegli notturni intermedi e astenia. Detta condizione comprometteva anche il rapporto con il coniuge dal quale si separò e con il figlio che risentiva del forte stato di crisi della madre.
Aveva, infatti, compromesso l'equilibrio psichico della donna, oltre che le gravi patologie di cui era affetta, l'impossibilità di proseguire, migliorare l'attività professionale nella quale aveva conseguito elevati standard di preparazione, esperienza e competenza” (pag. 7 del ricorso);
- che la malattia psichica cui era andata incontro a causa dell'esclusione dall'attività chirurgica era stata diagnosticata in termini di “disturbo post-traumatico da stress cronico severo, disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”; pagina 2 di 13 - di essere stata trasferita a causa di ciò nel novembre 2020 presso la direzione medica del presidio ospedaliero Binaghi di Cagliari, assumendo un incarico “differente per contenuti e competenze rispetto all'attività di chirurgo per cui per anni aveva studiato e lavorato” (pag.
3 del ricorso);
- di aver sofferto, accanto al danno non patrimoniale, di un pregiudizio economico da
“perdita di chance lavorative”, giacché, per effetto del mutamento di mansioni che ha dovuto accettare presso la direzione sanitaria dell'ospedale Binaghi, “potrà concorrere solamente per gli incarichi di elevata professionalità, non invece per quelli elevatissima professionalità, come invece sarebbe avvenuto al Marino, dove la , in assenza della Pt_1 lesione per cui è causa, viste le competenze maturate, sarebbe stato l'unico chirurgo specializzato a essere candidato per l'incarico di altissima professionalità in microchirurgia ricostruttiva della mano”, non senza considerare l'attività intramoenia svolta fino al 2011 “sospesa nel periodo in cui ha avuto la figlia mai più ripresa per effetto degli esiti da infortunio” (pagg. 7 e 8 del ricorso);
- che dell'infortunio e di tutti i danni conseguenti sarebbe stata responsabile la datrice di lavoro, “che incautamente ha consentito, probabilmente ad altro personale non adeguatamente istruito, la sistemazione di ben 12 vassoi per la consumazione dei pasti, tutti impilati l'uno sull'altro posti su uno scaffale all'altezza di circa due metri in un luogo adibito dallo stesso datore di lavoro alla pausa ricreativa del personale” (pag. 4 del ricorso).
Sulla base della prospettazione sopra sintetizzata, la ricorrente ha domandato al
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di “condannare l' a risarcire CP_1
[…] il differenziale dovuto per tutti i danni patrimoniali e non comprensivi anche del danno biologico temporaneo e permanente come lesione dell'integrità psicofisica, del danno morale, del danno esistenziale, della riduzione della capacità lavorativa in relazione alla specificità e elevata specializzazione e di ogni altro danno nella misura che sarà accertata dalla data dell'evento al soddisfo”.
Ha resistito in giudizio la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di la CP_1 quale ha preliminarmente eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria e, nel merito, ha dedotto quanto segue:
- innanzitutto, l'infortunio si sarebbe verificato in orario di servizio, ma in un frangente in cui la ricorrente “non svolgeva alcuna attività o azione correlata alle sue mansioni di servizio”; pagina 3 di 13 - dell'evento non sarebbe stata comunque responsabile la datrice di lavoro;
- non vi sarebbe prova dei danni lamentati dalla lavoratrice e tanto meno sarebbe stata offerta prova del nesso di causalità tra evento e danno.
2. L'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Vertendosi in materia di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., il termine di prescrizione dell'azione è quello decennale previsto dall'art. 2946
c.c.
L'evento dannoso risale pacificamente all'11 agosto 2010, mentre il primo atto di costituzione in mora della resistente, contenente la richiesta risarcitoria del danno, risulta comunicato entro il decennio, a mezzo pec del 26 marzo 2020 (doc. 12 allegato al ricorso: ricevuta di consegna con allegata diffida sottoscritta personalmente dalla lavoratrice).
3. Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
3.1. E' pacifica l'esistenza del rapporto di subordinazione tra le parti, così come è pacifica anche la dinamica dell'infortunio dedotto in causa.
Più precisamente, è incontestata la narrazione dell'evento contenuta nel ricorso e quindi deve darsi per assodato che il giorno 11 agosto 2010, durante il turno di servizio, alle ore
13.00, in occasione di una pausa, nella sala adibita a refettorio dell'ospedale Marino di
Cagliari, la ricorrente si fosse seduta su uno sgabello per bere dell'acqua quando “dallo scafale alto (all'incirca a due metri di altezza) posto alle sue spalle cadeva una pila di 12 vassoi, utilizzati per la consumazione dei cibi. I sopradetti vassoi colpivano con violenza, sia per effetto del peso che per l'altezza del punto di caduta, la testa della donna che, quindi, veniva immediatamente accompagnata al pronto soccorso […]” (memoria di costituzione, pag. 3).
3.2. A proposito delle cautele antinfortunistiche che il datore di lavoro deve rispettare per evitare eventi come quello che ha visto coinvolta la ricorrente, l'allegato IV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione dedicata ai “requisiti dei luoghi di lavoro” – “Ambienti di lavoro”, al punto 1.8 stabilisce: “I posti di lavoro e di paSAggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure
o cautele adeguate”.
Di fronte ad una norma di legge così definita, sarebbe stato onere della parte obbligata, pagina 4 di 13 nella specie la oggi in gestione liquidatoria, dimostrare l'adozione delle CP_1 cautele adeguate ad evitare la caduta dei vassoi, impilati in uno scaffale del refettorio dell'ospedale Marino di Cagliari, che invece erano precipitati addosso alla ricorrente il giorno 11 agosto 2010.
Quanto basta per ascrivere al comportamento colposamente omissivo di CP_1
(oggi in gestione liquidatoria) l'evento infortunistico di cui si discute.
In tema di responsabilità per omissione, infatti, il giudice, nel valutare la c.d. causalità omissiva, deve verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l'enunciato “controfattuale”, ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.
Anche la violazione di una norma può costituire causa o concausa di un evento, quando eSA sia preordinata ad impedirlo.
Nella specie, la violazione della norma consacrata al punto 1.8 dell'allegato IV del d.lgs.
n. 81/2008, che ha certamente la funzione di rendere sicuri gli ambienti di lavoro e di prevenire la caduta di materiale sui prestatori d'opera, rende presuntiva evidenza del rapporto di causalità fra l'omissione del datore di lavoro e l'evento, secondo il criterio del
“più probabile che non” e sulla base dell'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. civ., Sez. III,
14 febbraio 2012, n. 2085).
Non è stato d'altronde attestato alcun comportamento abnorme della lavoratrice (per tale dovendosi intendere ogni azione intrapresa volontariamente e per motivazioni personali ed estranee alle attività lavorative), che poSA aver interrotto il nesso eziologico tra omissione colposa della parte datoriale e l'evento lesivo conseguente.
Non può certo considerarsi abnorme, e nemmeno imprudente o comunque come violazione dei doveri d'ufficio l'aver effettuato una pausa, lungo un turno di servizio di sei ore, solo per bere dell'acqua.
Tanto più che, in materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto pagina 5 di 13 avviene non solo quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, ma anche quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire (con significativa probabilità), nonostante l'imprudenza del lavoratore (nella specie non predicabile), il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. civ., Sez. L, 25 novembre 2019, n.
30679).
3.3. Dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, è compito del giudice, sulla base dei dati disponibili, quello di provvedere alla selezione di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona nel complesso (accertamento della c.d. causalità giuridica) e verificare l'effettiva consistenza del pregiudizio.
3.4. Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio (relazione del 16 agosto 2023 seguita dalla relazione integrativa del 27 febbraio 2025), congruamente motivata, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, è stato possibile accertare che:
- pur non esistendo documentazione medica che lo comprovi direttamente, al momento dell'infortunio, la ricorrente doveva presuntivamente essere già affetta da una protrusione discale in C4-C5, C5-C6, C6-C7, con minima impronta sui piani epidurali anteriori;
- benché detta patologia fosse stata diagnosticata per la prima volta soltanto dopo l'infortunio, a seguito delle analisi strumentali eseguite per accertare le conseguenze dannose di quello (si rimanda al referto che accompagna la radiografia alla colonna cervicale eseguita in data 11 agosto 2010, in cui si legge: “Riduzione della lordosi con inversione a livello C4-C5, simmetria fra le masse laterali dell'atlante e il dente dell'epistrofeo”; il c.t.u., nella prima relazione, depositata il 16 agosto 2023, richiama anche il referto della RM colonna cervicale eseguita il 26 agosto successivo, dove si legge: “Lieve inversione della fisiologica lordosi, con fulcro in C4-C5. Accenno a protrusione discale in C4-C5, C5-C6,
C6-C7, con minima impronta sui piani epidurali anteriori”), la natura degenerativa e non traumatica della sua genesi porta ad escludere che eSA si trovi in relazione causale con l'infortunio stesso;
- a causa dell'impatto con i vassoi che le erano precipitati addosso l'11 agosto 2010 in ambente di lavoro, la ricorrente aveva riportato un trauma cranio-cervicale con impatto al vertice non commotivo che, secondo un giudizio espresso in ossequio al criterio del “più pagina 6 di 13 probabile che non”, aveva determinato una stiramento delle radici cervicali medio-inferiori
(a pag. 18 della relazione dell'ausiliario del 16 agosto 2023 si legge: “È estremamente probabile che il trauma conseguente alla caduta sul suo capo di una pila di 12 vassoi, utilizzati per la consumazione dei cibi, determinò un impatto al vertice e per un meccanismo da contraccolpo, si verificò una repentina iperestensione del rachide cervicale e la sua rotazione. Questi rapidi movimenti, indotti dall'energia cinetica trasmeSA in seguito all'urto, hanno determinato uno stiramento delle radici nervose nel tratto medio-inferiore
(quello più libero di subire la estensione indotta) dove già preesisteva una condizione di discopatia. […] Nel caso in oggetto è verosimile che la sintomatologia algica cervico- brachiale accusata dalla periziata nel periodo successivo all'infortunio sia da attribuire al trauma sofferto, in considerazione del fatto che sono soddisfatti i criteri cronologico, topografico, modale, qualitativo e quantitativo che permettono di correlare il fatto lesivo con le conseguenze patite dalla TT.SA , secondo le comuni procedure medico legali Pt_1 di accertamento del nesso di causalità”);
- in sostanza il trauma-cranio cervicale era andato ad innestarsi su una condizione patologica preesistente, aggravandone gli effetti;
- la “protrusione discale in C4-C5, C5-C6, C6-C7, con minima impronta sui piani epidurali anteriori”, preesistente all'infortunio, era già in sé causa di un danno biologico quantificabile in misura non inferiore al 4 percento (pag. 3 della relazione integrativa depositata il 27 febbraio 2025);
- con i successivi “esiti di trauma cranio-cervicale con impatto al vertice non commotivo” il danno biologico complessivo era aumentato al 6 percento (pag. 3 della relazione integrativa depositata il 27 febbraio 2025);
- per un processo evolutivo eziologicamente collegato all'evento infortunistico, i postumi si erano successivamente aggravati, in una data collocabile attorno al gennaio 2017, tanto che, dal marzo 2017 la ricorrente era stata giudicata dal medico competente non idonea ad attività lavorativa in sala operatoria;
- all'aggravarsi del danno fisico si era accompagnato un ulteriore pregiudizio sul piano psichico, in rapporto concausale con il primo, diagnosticato in termini di “sfumati esiti di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”, portando nel complesso il danno biologico alla misura del 10 percento (pag. 4 della relazione integrativa del 27 febbraio
2025);
- il disturbo psichico aveva indotto il medico competente ad esprimere un giudizio di pagina 7 di 13 inidoneità temporanea al rapporto diretto con i pazienti cosicché, a far data dal 9 novembre
2020, la dott.SA era stata trasferita presso la direzione sanitaria del presidio Pt_1 ospedaliero Binaghi, dove il quadro psicopatologico è significativamente migliorato.
Le valutazioni dell'ausiliario non sono inficiate dalla relazione tecnica depositata il 29 settembre 2025 dalla ricorrente, il cui consulente, oltre a contestare la c.t.u. nella parte in cui si ipotizza l'origine professionale della protrusione discale in C4-C5, C5-C6, C6-C7, ha proposto di quantificare il danno fisico “scheletrico” in misura del 14 percento, cui sommare un ulteriore danno biologico del 12 percento per la lesione della sfera psichica.
A tal riguardo si osserva innanzitutto che, sebbene il c.t.u. abbia effettivamente affermato l'origine professionale della c.d. preesistenza, la questione è del tutto irrilevante ai fini del giudizio.
Quanto al danno biologico, il c.t.u. ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di quantificarlo, a seguito del peggioramento risalente al 2017, nella misura del 10 percento, ed ha chiarito che il pregiudizio alla sfera psichica influisce solo in minima parte nella valutazione complessiva del quadro invalidante.
Il c.t.p. si è limitato a proporre una maggiore quantificazione, senza spiegare il criterio seguito e richiamando aspetti della vicenda che ha coinvolto la ricorrente (ossia l'abbandono dell'attività microchirurgica) che questo tribunale può apprezzare ai fini della c.d. personalizzazione del danno (sul punto si tornerà nel paragrafo dedicato alla monetizzazione del danno).
3.5. Come osservato in una approfondita sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez.
III, 11 novembre 2019, n. 28986), la preesistenza di malattie o menomazioni in capo alla persona vittima di lesioni personali può rappresentare una concausa tanto della lesione della salute, quanto della menomazione che ne è derivata.
Se la preesistenza ha concausato la lesione iniziale dell'integrità psicofisica, di eSA non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente. In questo caso infatti la preesistenza della patologia costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, ed il concorso del fatto dell'uomo con la concausa naturale rende quest'ultima giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p.
Se la preesistenza di malattie o menomazioni non ha concausato la lesione, né ha aggravato o è stata aggravata dalla menomazione sopravvenuta (c.d. menomazioni
"coesistenti" policrone), anche in questo caso di eSA non dovrà tenersi conto nella pagina 8 di 13 liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente.
La preesistenza di menomazioni, infatti, quando queste non abbiano concorso a causare la lesione iniziale, può teoricamente rilevare solo sul piano della causalità giuridica (art. 1223
c.c.), vale a dire della delimitazione dei danni imputabili eziologicamente al responsabile.
Ma la causalità giuridica va accertata col criterio controfattuale: vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'infortunio non si fosse verificato.
Applicando il criterio controfattuale, non potranno darsi che due eventualità: o le forzose rinunce patite dalla vittima in conseguenza del fatto illecito sarebbero state identiche, quand'anche la vittima fosse stata sana prima dell'infortunio; oppure quelle conseguenze dannose sono state amplificate dalla menomazione preesistente.
Nel primo caso la menomazione preesistente sarà giuridicamente irrilevante. Infatti l'art. 1223 c.c. esclude dalla risarcibilità i danni che non siano conseguenza "immediata e diretta" del fatto illecito. Pertanto se i postumi permanenti causati dall'illecito non sono stati aggravati dalle menomazioni preesistenti, ciò vuol dire che essi nella loro interezza sono conseguenza esclusiva del fatto illecito. Le preesistenze non li hanno amplificati, e se non li hanno amplificati quei postumi vanno ritenuti una conseguenza immediata dell'illecito, perché a produrli non ha concorso alcun fattore esterno. Pertanto non solo la liquidazione del risarcimento, ma anche, prima ancora, la determinazione del grado percentuale di invalidità permanente sofferto da persona già menomata, quando lo stato anteriore della vittima non abbia inciso in alcun modo sui postumi concretamente prodotti dal secondo infortunio, va determinato come se a patire le conseguenze fosse stata una persona sana, in virtù della inesistenza di causalità giuridica tra stato anteriore e postumi.
Se, invece, in applicazione del giudizio controfattuale, dovesse concludersi che le conseguenze del fatto illecito, a causa della menomazione pregreSA, sono state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana, la preesistenza diviene giuridicamente rilevante.
Senza di eSA, infatti, il danno ingiusto finale patito dalla vittima sarebbe stato minore.
Se dunque la preesistenza ha aggravato il danno patito dalla vittima, ciò vuol dire che questo danno non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, ma lo è soltanto per la parte che si sarebbe ugualmente verificata, anche se la vittima fosse stata sana. Per la parte restante, il danno è una conseguenza mediata, perché alla produzione di eSA hanno concorso sia l'illecito, sia le preesistenze;
per questa parte, dunque, pagina 9 di 13 il danno, benché in toto imputabile sul piano della causalità materiale, non è integralmente risarcibile, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
In tal caso si parla di preesistenze "concorrenti", i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi.
Le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).
Resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva ove l'applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto.
Nel caso di specie, la protrusione discale in C4-C5, C5-C6, C6-C7, con minima impronta sui piani epidurali anteriori, che affliggeva la ricorrente prima dell'infortunio dell'agosto
2010, rappresenta senz'altro una menomazione concorrente, perché, per mutuare le parole del c.t.u. (relazione del febbraio 2025, pag. 3) “ha con estrema probabilità concausato il consolidarsi di postumi più gravi, rispetto a quelli che avrebbe patito la ricorrente se fosse stata sana al momento dell'infortunio”.
Tenuto conto di ciò e della complicazione del quadro per effetto dell'aggravamento del gennaio 2017, occorre quindi procedere mediante: a) la conversione in denaro del danno biologico complessivamente sofferto dalla ricorrente a seguito dell'aggravamento dei postumi dell'infortunio; b) la conversione in denaro del grado di invalidità teoricamente preesistente all'illecito; c) la sottrazione del secondo importo dal primo.
3.6. Seguendo la giurisprudenza costante di questo Ufficio giudiziario, si ritiene che il danno alla salute vada liquidato applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.
Tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età della ricorrente al momento dell'aggravamento (quarantasei anni al gennaio 2017), valutate le allegazioni di parte e le risultanze probatorie, la stima deve seguire il seguente procedimento di calcolo:
a) danno biologico del 10 percento al tempo dell'aggravamento, per un controvalore di euro 35.431,00, comprensivo (come previsto dalle tabelle milanesi) della componente relativa alla “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale) che può presuntivamente collegarsi alla condizione lavorativa della ricorrente e della personalizzazione nella misura massima del 49 percento, per il maggior disagio che può presumersi per essere stata costretta la pagina 10 di 13 lavoratrice ad abbandonare la prestigiosa attività di chirurgia della mano, per perfezionare la quale ha dimostrato di aver seguito – doc. 1 allegato al ricorso - corsi di specializzazione nel
2001 e nel 2006, sia in Francia che in Italia, che è stata svolta fino al 2017 e che è divenuta infine incompatibile con lo stato invalidante ingravescente (la componente “pura” del danno biologico è pari ad euro 20.246,00, mentre il valore conglobante il danno morale è pari ad euro 25.510,00, cui si aggiunge la personalizzazione);
b) danno biologico del 4 percento sofferto dalla ricorrente prima dell'infortunio, per un controvalore di euro 5.129,00 (si considera la sola componente “pura” del danno);
c) danno biologico risarcibile, pari alla differenza tra l'importo sub a) e quello sub b), euro 30.302,00 (euro 15.117,00 considerandosi la sola componente “pura” del danno biologico);
Il danno è liquidato equitativamente, secondo i valori attuali e nella sua integralità.
3.7. All'esito del giudizio non è risultato che dalle lesioni subite dall'attrice in conseguenza del sinistro sia derivata una compressione della sua capacità lavorativa specifica che si sia tradotta in un pregiudizio patrimoniale apprezzabile anche solo in termini di danno da perdita di chance.
Innanzitutto, la ricorrente non ha offerto alcun elemento utile per verificare quanto fosse stata redditizia la libera professione intramoenia svolta fino al 2011, alla quale a suo dire avrebbe dovuto rinunciare.
Inoltre, è stato solo genericamente affermato che l'abbandono della pratica chirurgica da parte della ricorrente abbia comportato la possibilità di essere destinataria di incarichi di alta specializzazione e non anche di altissima professionalità (cfr. art. 18 C.C.N.L. Area dirigenza medica sanitaria), tanto più che non è stato nemmeno prodotto l'atto aziendale relativo alla graduazione degli incarichi dirigenziali e nulla a proposito di ciò è stato allegato.
3.8. Non sono state allegate né documentate spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro.
3.9. La patologia diagnosticata in capo alla ricorrente ha formato oggetto di indennizzo da parte dell' secondo il regime dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, commisurato ad CP_2 un danno biologico dapprima del 6 percento e poi (con decorrenza dal 2017) del 10 percento
(cfr. docc. 4 e 5 allegati al ricorso).
E' stato documentato che l' ha corrisposto alla dott.SA la somma CP_2 Parte_1 di euro 4.714,80 a titolo di indennizzo del danno biologico risalente al 2010 e poi ulteriori pagina 11 di 13 euro 4.622,94 per l'aggravamento del 2017.
L'intervento dell' non esonera la resistente dal risarcimento del danno, per la parte CP_2 che eccede l'indennità liquidata.
Nel caso di specie, è infatti indiscutibile che la ricorrente sia stata vittima di un reato di lesioni perseguibili d'ufficio ex artt. 583 e 590, u.c., c.p. (dalla vicenda lavorativa sono conseguiti postumi permanenti), addebitabile ad una condotta omissiva colposa della resistente, che non ha adottato le misure di sicurezza prescritte dall'art. 2087 c.c. e dall'allegato IV del d.lgs. n. 81/2008.
Premesso quanto sopra, questo giudice, quindi, dopo aver quantificato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale valore con l'indennizzo erogato dall' secondo CP_2 il criterio delle poste omogenee.
Si osserva che, detratte le somme che la ricorrente ha ricevuto in pagamento dall' CP_2 residua a titolo risarcitorio per danno biologico permanente l'importo di euro 5.779,26 (euro
15.117,00 – euro 9.337,74).
Il danno complessivamente risarcibile in favore della ricorrente è, quindi, pari ad euro
20.964,26, importo ottenuto sommando il valore del danno biologico differenziale con il valore del danno non patrimoniale comprensivo del danno morale e dell'aumento da personalizzazione.
3.10. Complessivamente, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 20.964,26 in favore della ricorrente, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre
1994 n. 724, dal 1° gennaio 2017 al saldo.
Infatti, il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. civ., Sez. L, 2 luglio 2020, n. 13624).
4. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la resistente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo la tabella prevista per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro pagina 12 di 13 26.000,00.
Per le stesse ragioni, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto in pari data in euro 350,00 per compensi, oltre accessori, devono essere definitivamente poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
20.964,26, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, dal 1° gennaio 2017 al saldo;
- condanna la resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre euro 259,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto in complessivi euro 350,00 oltre accessori di legge, definitivamente a carico della resistente.
Cagliari, 1° ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 1° ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3260/2021 R.A.C.L., promoSA da elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Caterina Usala, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliata in Selargius, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentata e difesa dall'avv.
Lorena Vacca per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2021, la dott.SA ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti della (ora in gestione liquidatoria ai sensi CP_1 dell'art. 3 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24), esponendo:
- di essere alle dipendenze della convenuta come dirigente medico “specialista in ortopedia e traumatologia con ulteriore specializzazione in microchirurgia ricostruttiva e reimpianti digitali e di arto superiore” (pag. 1 del ricorso);
- di essere stata impiegata come “chirurgo della mano” presso l'ospedale Marino di
Cagliari, “tutt'oggi l'unico centro di riferimento regionale per la chirurgia della mano e la microchirurgia ricostruttiva” (pag. 2 del ricorso);
- che “attualmente, i chirurghi della mano sono solo cinque e, se si riduce il campo alla sola microchirurgia e reimpianti digitali e di arto, gli specialisti, oltre la ricorrente, sono solamente due, i dott.ri e , il primo poi trasferitosi per lavoro in Persona_1 Persona_2
Svezia. Quindi, allo stato in gli unici chirurghi specialisti in grado di eseguire CP_1 detti interventi sarebbero la dott.SA e il dott. , quest'ultimo attualmente Pt_1 Per_2
pagina 1 di 13 primario di Ortopedia a Lanusei” (pag. 2 del ricorso);
- di essere rimasta vittima di un grave infortunio sul lavoro in data 11 agosto 2010, attorno alle ore 13.00, presso l'ospedale Marino di Cagliari, allorquando, durante una pausa, lei era seduta su uno sgabello del refettorio per bere dell'acqua e da uno scaffale posto a circa due metri di altezza era caduta una pila di 12 vassoi (utilizzati per la consumazione dei cibi), che l'avevano colpita con violenza alla testa e l'avevano costretta a rivolgersi immediatamente al pronto soccorso, dove i medici avevano diagnosticato un trauma cranico non commotivo al vertice con inversione della curvatura a livelli C4-C5;
- di aver ottenuto dall' un indennizzo di euro 4.714,80 per i postumi permanenti CP_2 dell'infortunio, commisurato ad un danno biologico del 6 percento;
- di essere andata incontro ad un aggravamento dei postumi, per il quale l' aveva CP_2 riconosciuto un maggior indennizzo di euro 4.622,94;
- che il trauma sofferto aveva avuto ripercussioni nello svolgimento dell'attività lavorativa soprattutto durante la pratica chirurgica con impossibilità a tenere la posizione della colonna cervicale in semiflessione per la comparsa precoce di sintomatologia algo- parestesica;
- che il quadro clinico si era tradotto in una definitiva compromissione della capacità di svolgere attività chirurgica, tanto che dal 2017 il medico competente l'aveva giudicata inidonea all'attività lavorativa in sala operatoria;
- che la ricorrente “in coincidenza con il peggioramento progressivo della sintomatologia periferica, del deficit della forza pensile alle mani e con la conseguente sua esclusione dall'attività lavorativa in particolare quella in sala operatoria, iniziava a risentire di frequenti crisi di pianto con alterazioni disforiche dell'umore, calo dello slancio vitale, ansia, scatti di rabbia e manifestazioni di intolleranza, turbe del sonno con frequenti risvegli notturni intermedi e astenia. Detta condizione comprometteva anche il rapporto con il coniuge dal quale si separò e con il figlio che risentiva del forte stato di crisi della madre.
Aveva, infatti, compromesso l'equilibrio psichico della donna, oltre che le gravi patologie di cui era affetta, l'impossibilità di proseguire, migliorare l'attività professionale nella quale aveva conseguito elevati standard di preparazione, esperienza e competenza” (pag. 7 del ricorso);
- che la malattia psichica cui era andata incontro a causa dell'esclusione dall'attività chirurgica era stata diagnosticata in termini di “disturbo post-traumatico da stress cronico severo, disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”; pagina 2 di 13 - di essere stata trasferita a causa di ciò nel novembre 2020 presso la direzione medica del presidio ospedaliero Binaghi di Cagliari, assumendo un incarico “differente per contenuti e competenze rispetto all'attività di chirurgo per cui per anni aveva studiato e lavorato” (pag.
3 del ricorso);
- di aver sofferto, accanto al danno non patrimoniale, di un pregiudizio economico da
“perdita di chance lavorative”, giacché, per effetto del mutamento di mansioni che ha dovuto accettare presso la direzione sanitaria dell'ospedale Binaghi, “potrà concorrere solamente per gli incarichi di elevata professionalità, non invece per quelli elevatissima professionalità, come invece sarebbe avvenuto al Marino, dove la , in assenza della Pt_1 lesione per cui è causa, viste le competenze maturate, sarebbe stato l'unico chirurgo specializzato a essere candidato per l'incarico di altissima professionalità in microchirurgia ricostruttiva della mano”, non senza considerare l'attività intramoenia svolta fino al 2011 “sospesa nel periodo in cui ha avuto la figlia mai più ripresa per effetto degli esiti da infortunio” (pagg. 7 e 8 del ricorso);
- che dell'infortunio e di tutti i danni conseguenti sarebbe stata responsabile la datrice di lavoro, “che incautamente ha consentito, probabilmente ad altro personale non adeguatamente istruito, la sistemazione di ben 12 vassoi per la consumazione dei pasti, tutti impilati l'uno sull'altro posti su uno scaffale all'altezza di circa due metri in un luogo adibito dallo stesso datore di lavoro alla pausa ricreativa del personale” (pag. 4 del ricorso).
Sulla base della prospettazione sopra sintetizzata, la ricorrente ha domandato al
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di “condannare l' a risarcire CP_1
[…] il differenziale dovuto per tutti i danni patrimoniali e non comprensivi anche del danno biologico temporaneo e permanente come lesione dell'integrità psicofisica, del danno morale, del danno esistenziale, della riduzione della capacità lavorativa in relazione alla specificità e elevata specializzazione e di ogni altro danno nella misura che sarà accertata dalla data dell'evento al soddisfo”.
Ha resistito in giudizio la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di la CP_1 quale ha preliminarmente eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria e, nel merito, ha dedotto quanto segue:
- innanzitutto, l'infortunio si sarebbe verificato in orario di servizio, ma in un frangente in cui la ricorrente “non svolgeva alcuna attività o azione correlata alle sue mansioni di servizio”; pagina 3 di 13 - dell'evento non sarebbe stata comunque responsabile la datrice di lavoro;
- non vi sarebbe prova dei danni lamentati dalla lavoratrice e tanto meno sarebbe stata offerta prova del nesso di causalità tra evento e danno.
2. L'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Vertendosi in materia di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., il termine di prescrizione dell'azione è quello decennale previsto dall'art. 2946
c.c.
L'evento dannoso risale pacificamente all'11 agosto 2010, mentre il primo atto di costituzione in mora della resistente, contenente la richiesta risarcitoria del danno, risulta comunicato entro il decennio, a mezzo pec del 26 marzo 2020 (doc. 12 allegato al ricorso: ricevuta di consegna con allegata diffida sottoscritta personalmente dalla lavoratrice).
3. Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
3.1. E' pacifica l'esistenza del rapporto di subordinazione tra le parti, così come è pacifica anche la dinamica dell'infortunio dedotto in causa.
Più precisamente, è incontestata la narrazione dell'evento contenuta nel ricorso e quindi deve darsi per assodato che il giorno 11 agosto 2010, durante il turno di servizio, alle ore
13.00, in occasione di una pausa, nella sala adibita a refettorio dell'ospedale Marino di
Cagliari, la ricorrente si fosse seduta su uno sgabello per bere dell'acqua quando “dallo scafale alto (all'incirca a due metri di altezza) posto alle sue spalle cadeva una pila di 12 vassoi, utilizzati per la consumazione dei cibi. I sopradetti vassoi colpivano con violenza, sia per effetto del peso che per l'altezza del punto di caduta, la testa della donna che, quindi, veniva immediatamente accompagnata al pronto soccorso […]” (memoria di costituzione, pag. 3).
3.2. A proposito delle cautele antinfortunistiche che il datore di lavoro deve rispettare per evitare eventi come quello che ha visto coinvolta la ricorrente, l'allegato IV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione dedicata ai “requisiti dei luoghi di lavoro” – “Ambienti di lavoro”, al punto 1.8 stabilisce: “I posti di lavoro e di paSAggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure
o cautele adeguate”.
Di fronte ad una norma di legge così definita, sarebbe stato onere della parte obbligata, pagina 4 di 13 nella specie la oggi in gestione liquidatoria, dimostrare l'adozione delle CP_1 cautele adeguate ad evitare la caduta dei vassoi, impilati in uno scaffale del refettorio dell'ospedale Marino di Cagliari, che invece erano precipitati addosso alla ricorrente il giorno 11 agosto 2010.
Quanto basta per ascrivere al comportamento colposamente omissivo di CP_1
(oggi in gestione liquidatoria) l'evento infortunistico di cui si discute.
In tema di responsabilità per omissione, infatti, il giudice, nel valutare la c.d. causalità omissiva, deve verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l'enunciato “controfattuale”, ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.
Anche la violazione di una norma può costituire causa o concausa di un evento, quando eSA sia preordinata ad impedirlo.
Nella specie, la violazione della norma consacrata al punto 1.8 dell'allegato IV del d.lgs.
n. 81/2008, che ha certamente la funzione di rendere sicuri gli ambienti di lavoro e di prevenire la caduta di materiale sui prestatori d'opera, rende presuntiva evidenza del rapporto di causalità fra l'omissione del datore di lavoro e l'evento, secondo il criterio del
“più probabile che non” e sulla base dell'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. civ., Sez. III,
14 febbraio 2012, n. 2085).
Non è stato d'altronde attestato alcun comportamento abnorme della lavoratrice (per tale dovendosi intendere ogni azione intrapresa volontariamente e per motivazioni personali ed estranee alle attività lavorative), che poSA aver interrotto il nesso eziologico tra omissione colposa della parte datoriale e l'evento lesivo conseguente.
Non può certo considerarsi abnorme, e nemmeno imprudente o comunque come violazione dei doveri d'ufficio l'aver effettuato una pausa, lungo un turno di servizio di sei ore, solo per bere dell'acqua.
Tanto più che, in materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto pagina 5 di 13 avviene non solo quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, ma anche quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire (con significativa probabilità), nonostante l'imprudenza del lavoratore (nella specie non predicabile), il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. civ., Sez. L, 25 novembre 2019, n.
30679).
3.3. Dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, è compito del giudice, sulla base dei dati disponibili, quello di provvedere alla selezione di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona nel complesso (accertamento della c.d. causalità giuridica) e verificare l'effettiva consistenza del pregiudizio.
3.4. Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio (relazione del 16 agosto 2023 seguita dalla relazione integrativa del 27 febbraio 2025), congruamente motivata, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, è stato possibile accertare che:
- pur non esistendo documentazione medica che lo comprovi direttamente, al momento dell'infortunio, la ricorrente doveva presuntivamente essere già affetta da una protrusione discale in C4-C5, C5-C6, C6-C7, con minima impronta sui piani epidurali anteriori;
- benché detta patologia fosse stata diagnosticata per la prima volta soltanto dopo l'infortunio, a seguito delle analisi strumentali eseguite per accertare le conseguenze dannose di quello (si rimanda al referto che accompagna la radiografia alla colonna cervicale eseguita in data 11 agosto 2010, in cui si legge: “Riduzione della lordosi con inversione a livello C4-C5, simmetria fra le masse laterali dell'atlante e il dente dell'epistrofeo”; il c.t.u., nella prima relazione, depositata il 16 agosto 2023, richiama anche il referto della RM colonna cervicale eseguita il 26 agosto successivo, dove si legge: “Lieve inversione della fisiologica lordosi, con fulcro in C4-C5. Accenno a protrusione discale in C4-C5, C5-C6,
C6-C7, con minima impronta sui piani epidurali anteriori”), la natura degenerativa e non traumatica della sua genesi porta ad escludere che eSA si trovi in relazione causale con l'infortunio stesso;
- a causa dell'impatto con i vassoi che le erano precipitati addosso l'11 agosto 2010 in ambente di lavoro, la ricorrente aveva riportato un trauma cranio-cervicale con impatto al vertice non commotivo che, secondo un giudizio espresso in ossequio al criterio del “più pagina 6 di 13 probabile che non”, aveva determinato una stiramento delle radici cervicali medio-inferiori
(a pag. 18 della relazione dell'ausiliario del 16 agosto 2023 si legge: “È estremamente probabile che il trauma conseguente alla caduta sul suo capo di una pila di 12 vassoi, utilizzati per la consumazione dei cibi, determinò un impatto al vertice e per un meccanismo da contraccolpo, si verificò una repentina iperestensione del rachide cervicale e la sua rotazione. Questi rapidi movimenti, indotti dall'energia cinetica trasmeSA in seguito all'urto, hanno determinato uno stiramento delle radici nervose nel tratto medio-inferiore
(quello più libero di subire la estensione indotta) dove già preesisteva una condizione di discopatia. […] Nel caso in oggetto è verosimile che la sintomatologia algica cervico- brachiale accusata dalla periziata nel periodo successivo all'infortunio sia da attribuire al trauma sofferto, in considerazione del fatto che sono soddisfatti i criteri cronologico, topografico, modale, qualitativo e quantitativo che permettono di correlare il fatto lesivo con le conseguenze patite dalla TT.SA , secondo le comuni procedure medico legali Pt_1 di accertamento del nesso di causalità”);
- in sostanza il trauma-cranio cervicale era andato ad innestarsi su una condizione patologica preesistente, aggravandone gli effetti;
- la “protrusione discale in C4-C5, C5-C6, C6-C7, con minima impronta sui piani epidurali anteriori”, preesistente all'infortunio, era già in sé causa di un danno biologico quantificabile in misura non inferiore al 4 percento (pag. 3 della relazione integrativa depositata il 27 febbraio 2025);
- con i successivi “esiti di trauma cranio-cervicale con impatto al vertice non commotivo” il danno biologico complessivo era aumentato al 6 percento (pag. 3 della relazione integrativa depositata il 27 febbraio 2025);
- per un processo evolutivo eziologicamente collegato all'evento infortunistico, i postumi si erano successivamente aggravati, in una data collocabile attorno al gennaio 2017, tanto che, dal marzo 2017 la ricorrente era stata giudicata dal medico competente non idonea ad attività lavorativa in sala operatoria;
- all'aggravarsi del danno fisico si era accompagnato un ulteriore pregiudizio sul piano psichico, in rapporto concausale con il primo, diagnosticato in termini di “sfumati esiti di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”, portando nel complesso il danno biologico alla misura del 10 percento (pag. 4 della relazione integrativa del 27 febbraio
2025);
- il disturbo psichico aveva indotto il medico competente ad esprimere un giudizio di pagina 7 di 13 inidoneità temporanea al rapporto diretto con i pazienti cosicché, a far data dal 9 novembre
2020, la dott.SA era stata trasferita presso la direzione sanitaria del presidio Pt_1 ospedaliero Binaghi, dove il quadro psicopatologico è significativamente migliorato.
Le valutazioni dell'ausiliario non sono inficiate dalla relazione tecnica depositata il 29 settembre 2025 dalla ricorrente, il cui consulente, oltre a contestare la c.t.u. nella parte in cui si ipotizza l'origine professionale della protrusione discale in C4-C5, C5-C6, C6-C7, ha proposto di quantificare il danno fisico “scheletrico” in misura del 14 percento, cui sommare un ulteriore danno biologico del 12 percento per la lesione della sfera psichica.
A tal riguardo si osserva innanzitutto che, sebbene il c.t.u. abbia effettivamente affermato l'origine professionale della c.d. preesistenza, la questione è del tutto irrilevante ai fini del giudizio.
Quanto al danno biologico, il c.t.u. ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di quantificarlo, a seguito del peggioramento risalente al 2017, nella misura del 10 percento, ed ha chiarito che il pregiudizio alla sfera psichica influisce solo in minima parte nella valutazione complessiva del quadro invalidante.
Il c.t.p. si è limitato a proporre una maggiore quantificazione, senza spiegare il criterio seguito e richiamando aspetti della vicenda che ha coinvolto la ricorrente (ossia l'abbandono dell'attività microchirurgica) che questo tribunale può apprezzare ai fini della c.d. personalizzazione del danno (sul punto si tornerà nel paragrafo dedicato alla monetizzazione del danno).
3.5. Come osservato in una approfondita sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez.
III, 11 novembre 2019, n. 28986), la preesistenza di malattie o menomazioni in capo alla persona vittima di lesioni personali può rappresentare una concausa tanto della lesione della salute, quanto della menomazione che ne è derivata.
Se la preesistenza ha concausato la lesione iniziale dell'integrità psicofisica, di eSA non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente. In questo caso infatti la preesistenza della patologia costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, ed il concorso del fatto dell'uomo con la concausa naturale rende quest'ultima giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p.
Se la preesistenza di malattie o menomazioni non ha concausato la lesione, né ha aggravato o è stata aggravata dalla menomazione sopravvenuta (c.d. menomazioni
"coesistenti" policrone), anche in questo caso di eSA non dovrà tenersi conto nella pagina 8 di 13 liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente.
La preesistenza di menomazioni, infatti, quando queste non abbiano concorso a causare la lesione iniziale, può teoricamente rilevare solo sul piano della causalità giuridica (art. 1223
c.c.), vale a dire della delimitazione dei danni imputabili eziologicamente al responsabile.
Ma la causalità giuridica va accertata col criterio controfattuale: vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'infortunio non si fosse verificato.
Applicando il criterio controfattuale, non potranno darsi che due eventualità: o le forzose rinunce patite dalla vittima in conseguenza del fatto illecito sarebbero state identiche, quand'anche la vittima fosse stata sana prima dell'infortunio; oppure quelle conseguenze dannose sono state amplificate dalla menomazione preesistente.
Nel primo caso la menomazione preesistente sarà giuridicamente irrilevante. Infatti l'art. 1223 c.c. esclude dalla risarcibilità i danni che non siano conseguenza "immediata e diretta" del fatto illecito. Pertanto se i postumi permanenti causati dall'illecito non sono stati aggravati dalle menomazioni preesistenti, ciò vuol dire che essi nella loro interezza sono conseguenza esclusiva del fatto illecito. Le preesistenze non li hanno amplificati, e se non li hanno amplificati quei postumi vanno ritenuti una conseguenza immediata dell'illecito, perché a produrli non ha concorso alcun fattore esterno. Pertanto non solo la liquidazione del risarcimento, ma anche, prima ancora, la determinazione del grado percentuale di invalidità permanente sofferto da persona già menomata, quando lo stato anteriore della vittima non abbia inciso in alcun modo sui postumi concretamente prodotti dal secondo infortunio, va determinato come se a patire le conseguenze fosse stata una persona sana, in virtù della inesistenza di causalità giuridica tra stato anteriore e postumi.
Se, invece, in applicazione del giudizio controfattuale, dovesse concludersi che le conseguenze del fatto illecito, a causa della menomazione pregreSA, sono state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana, la preesistenza diviene giuridicamente rilevante.
Senza di eSA, infatti, il danno ingiusto finale patito dalla vittima sarebbe stato minore.
Se dunque la preesistenza ha aggravato il danno patito dalla vittima, ciò vuol dire che questo danno non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, ma lo è soltanto per la parte che si sarebbe ugualmente verificata, anche se la vittima fosse stata sana. Per la parte restante, il danno è una conseguenza mediata, perché alla produzione di eSA hanno concorso sia l'illecito, sia le preesistenze;
per questa parte, dunque, pagina 9 di 13 il danno, benché in toto imputabile sul piano della causalità materiale, non è integralmente risarcibile, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
In tal caso si parla di preesistenze "concorrenti", i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi.
Le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).
Resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva ove l'applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto.
Nel caso di specie, la protrusione discale in C4-C5, C5-C6, C6-C7, con minima impronta sui piani epidurali anteriori, che affliggeva la ricorrente prima dell'infortunio dell'agosto
2010, rappresenta senz'altro una menomazione concorrente, perché, per mutuare le parole del c.t.u. (relazione del febbraio 2025, pag. 3) “ha con estrema probabilità concausato il consolidarsi di postumi più gravi, rispetto a quelli che avrebbe patito la ricorrente se fosse stata sana al momento dell'infortunio”.
Tenuto conto di ciò e della complicazione del quadro per effetto dell'aggravamento del gennaio 2017, occorre quindi procedere mediante: a) la conversione in denaro del danno biologico complessivamente sofferto dalla ricorrente a seguito dell'aggravamento dei postumi dell'infortunio; b) la conversione in denaro del grado di invalidità teoricamente preesistente all'illecito; c) la sottrazione del secondo importo dal primo.
3.6. Seguendo la giurisprudenza costante di questo Ufficio giudiziario, si ritiene che il danno alla salute vada liquidato applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.
Tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età della ricorrente al momento dell'aggravamento (quarantasei anni al gennaio 2017), valutate le allegazioni di parte e le risultanze probatorie, la stima deve seguire il seguente procedimento di calcolo:
a) danno biologico del 10 percento al tempo dell'aggravamento, per un controvalore di euro 35.431,00, comprensivo (come previsto dalle tabelle milanesi) della componente relativa alla “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale) che può presuntivamente collegarsi alla condizione lavorativa della ricorrente e della personalizzazione nella misura massima del 49 percento, per il maggior disagio che può presumersi per essere stata costretta la pagina 10 di 13 lavoratrice ad abbandonare la prestigiosa attività di chirurgia della mano, per perfezionare la quale ha dimostrato di aver seguito – doc. 1 allegato al ricorso - corsi di specializzazione nel
2001 e nel 2006, sia in Francia che in Italia, che è stata svolta fino al 2017 e che è divenuta infine incompatibile con lo stato invalidante ingravescente (la componente “pura” del danno biologico è pari ad euro 20.246,00, mentre il valore conglobante il danno morale è pari ad euro 25.510,00, cui si aggiunge la personalizzazione);
b) danno biologico del 4 percento sofferto dalla ricorrente prima dell'infortunio, per un controvalore di euro 5.129,00 (si considera la sola componente “pura” del danno);
c) danno biologico risarcibile, pari alla differenza tra l'importo sub a) e quello sub b), euro 30.302,00 (euro 15.117,00 considerandosi la sola componente “pura” del danno biologico);
Il danno è liquidato equitativamente, secondo i valori attuali e nella sua integralità.
3.7. All'esito del giudizio non è risultato che dalle lesioni subite dall'attrice in conseguenza del sinistro sia derivata una compressione della sua capacità lavorativa specifica che si sia tradotta in un pregiudizio patrimoniale apprezzabile anche solo in termini di danno da perdita di chance.
Innanzitutto, la ricorrente non ha offerto alcun elemento utile per verificare quanto fosse stata redditizia la libera professione intramoenia svolta fino al 2011, alla quale a suo dire avrebbe dovuto rinunciare.
Inoltre, è stato solo genericamente affermato che l'abbandono della pratica chirurgica da parte della ricorrente abbia comportato la possibilità di essere destinataria di incarichi di alta specializzazione e non anche di altissima professionalità (cfr. art. 18 C.C.N.L. Area dirigenza medica sanitaria), tanto più che non è stato nemmeno prodotto l'atto aziendale relativo alla graduazione degli incarichi dirigenziali e nulla a proposito di ciò è stato allegato.
3.8. Non sono state allegate né documentate spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro.
3.9. La patologia diagnosticata in capo alla ricorrente ha formato oggetto di indennizzo da parte dell' secondo il regime dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, commisurato ad CP_2 un danno biologico dapprima del 6 percento e poi (con decorrenza dal 2017) del 10 percento
(cfr. docc. 4 e 5 allegati al ricorso).
E' stato documentato che l' ha corrisposto alla dott.SA la somma CP_2 Parte_1 di euro 4.714,80 a titolo di indennizzo del danno biologico risalente al 2010 e poi ulteriori pagina 11 di 13 euro 4.622,94 per l'aggravamento del 2017.
L'intervento dell' non esonera la resistente dal risarcimento del danno, per la parte CP_2 che eccede l'indennità liquidata.
Nel caso di specie, è infatti indiscutibile che la ricorrente sia stata vittima di un reato di lesioni perseguibili d'ufficio ex artt. 583 e 590, u.c., c.p. (dalla vicenda lavorativa sono conseguiti postumi permanenti), addebitabile ad una condotta omissiva colposa della resistente, che non ha adottato le misure di sicurezza prescritte dall'art. 2087 c.c. e dall'allegato IV del d.lgs. n. 81/2008.
Premesso quanto sopra, questo giudice, quindi, dopo aver quantificato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale valore con l'indennizzo erogato dall' secondo CP_2 il criterio delle poste omogenee.
Si osserva che, detratte le somme che la ricorrente ha ricevuto in pagamento dall' CP_2 residua a titolo risarcitorio per danno biologico permanente l'importo di euro 5.779,26 (euro
15.117,00 – euro 9.337,74).
Il danno complessivamente risarcibile in favore della ricorrente è, quindi, pari ad euro
20.964,26, importo ottenuto sommando il valore del danno biologico differenziale con il valore del danno non patrimoniale comprensivo del danno morale e dell'aumento da personalizzazione.
3.10. Complessivamente, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 20.964,26 in favore della ricorrente, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre
1994 n. 724, dal 1° gennaio 2017 al saldo.
Infatti, il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. civ., Sez. L, 2 luglio 2020, n. 13624).
4. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la resistente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo la tabella prevista per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro pagina 12 di 13 26.000,00.
Per le stesse ragioni, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto in pari data in euro 350,00 per compensi, oltre accessori, devono essere definitivamente poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
20.964,26, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, dal 1° gennaio 2017 al saldo;
- condanna la resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre euro 259,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto in complessivi euro 350,00 oltre accessori di legge, definitivamente a carico della resistente.
Cagliari, 1° ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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