Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, la liquidazione di un unico compenso, per la difesa di più parti con la stessa posizione, trova giustificazione a prescindere dall'identità d'imputazione, in tutte le situazioni nelle quali lo studio di un processo consenta, senza particolari difficoltà, di articolare una linea difensiva comune per la pluralità d'assistiti. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva valorizzato, a sostegno della ritenuta identità delle posizioni degli imputati, l'identità del contesto associativo nell'ambito del quale erano maturati i singoli episodi criminosi contestati a ciascun imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2009, n. 23890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23890 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
Массон
23890 /09
UDIENZA in CAMERA di CONSIGLIO del
06\03\2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SENTENZA
5807 QUARTA SEZIONE PENALE
composta dai magistrati:
REGISTRO GENERALE dott. BRUSCO Carlo Giuseppe PRESIDENTE dott. ZECCA Gaetanino Consigliere NR. 28048\08
Consigliere dott. ROMIS Vincenzo
Consigliere dott. BIANCHI Luisa
Consigliere dott. IZZO Fausto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Avv. LA CAMERA Alberto, dom.to a Genova via Porta degli Archi n. 10\23
avverso l'ordinanza del 31\1\2008 del Tribunale di Genova
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dr. Anna Maria
De Sandro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
si osserva,
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1. Con provvedimento del maggio 2002 il GIP del Tribunale di Genova nominava l'Avv. La Camera Alberto difensore di ufficio di LI AN ed altri 7 indagati in sede di espletamento di un incidente probatorio.
In sede di liquidazione delle spettanze difensive, il GIP accorpando le varie posizioni sensi dell'art. 3 del DM 585\1994 (unica parcella aumentata del 20% per ogni ulteriore parte), liquidava per le spettanze difensive la complessiva somma di € 38.212,94
(invece di € 77.708,15).
Avvero tale decreto proponeva ricorso l'Avv. La Camera lamentando l'erronea applicazione dell'art. 3 del D.M. cit. che presuppone la identità della posizione processuale degli indagati, mentre nel caso di specie agli indagati erano stati contestati distinti e separati fatti criminosi.
Il Tribunale, in sede di opposizione ai sensi dell'art. 170 T.U. 115\02, rigettava il ricorso, evidenziando che sebbene le posizioni dei singoli imputati fossero parzialmente eterogenee e riferite a fatti di traffico di droga e sfruttamento della prostituzione, elemento unificante per quasi tutti era l'imputazione associativa mafiosa e di cui all'art. 74 T.U. 309\90 (salvo HA e Kastriot, non attinti dalla imputazione associativa).
Inoltre le fonti investigative da cui erano scaturite le accuse erano comuni a tutti gli imputati, in particolare le accuse formulate dalla parte offesa UT RA e le successive indagini di riscontro.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. La Camera, lamentando:
2.1. l'erronea applicazione del D.M. 585\94 per non aver tenuto conto il Tribunale del gravoso impegno professionale dovuto al numero di udienze celebrate ed al nutrito materiale da studiare, contenuto in venti faldoni;
per cui il potere discrezionale del giudice nella liquidazione doveva essere esercitato con maggiore attenzione, soprattutto quando, come nel caso di specie, la liquidazione era stata effettuata in
2 1 contrasto con il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine. Inoltre il Tribunale non aveva correttamente valutato la eterogeneità delle singole posizioni, in sostanza ritenendo assimilabili le posizioni sulla base dell'unitarietà del processo.
2.2. La violazione di legge ed il vizio di motivazione, in quanto l'art. 3 del cit. D.M. consente un'unica liquidazione solo nel caso in cui le parti abbiano la sessa posizione, circostanza non ricorrente nel caso de quo, non potendosi affermare la identità di posizione per l'appartenenza al medesimo clan.
2.3. La violazione di legge ed il difetto di motivazione, non avendo il Tribunale tenuto conto che il GUP, nella sede processuale, per altri imputati, aveva liquidato i compensi in relazione ai singoli imputati.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 25080\03 (ric. Pellegrino) hanno statuito che "in tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, i provvedimenti emessi dal Tribunale o dalla Corte d'appello in sede di reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore sono ricorribili per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto, pur non essendo formalmente qualificati come sentenze, hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi".
Non è pertanto ammesso il ricorso per vizio di motivazione, salvo il caso che essa sia fisicamente mancante o meramente apparente.
3.2. Ciò premesso, va ricordato che il primo comma dell'art. 3 della tariffa penale di cui a D.M. 585\1994 dispone che "nel caso di assistenza e difesa di piu' parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potra' essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti”.
3 Il Tribunale di Genova nel ritenere applicabile tale disposizione, così effettuando un'unica liquidazione, sebbene aumentata del 20% per ogni ulteriore imputato, ha ritenuto la sussistenza della "stessa posizione" basando tale convincimento:
- sull' identità del contesto associativo nell'ambito del quale si erano maturati i singoli episodi criminosi;
- sulla identità delle fonti investigative del procedimento ed in particolare l'origine costituita dalle dichiarazioni di accusa di tale UT RA.
Il Tribunale ha inoltre negato ricorrere nel caso di specie il diritto all'aumento della liquidazione di cui al secondo comma del citato art. 3, tenuto conto della posizione marginale degli imputati assistiti dal ricorrente, rimasti latitanti nel corso del processo.
Orbene nell'impugnata ordinanza il Tribunale ha offerto una coerente e sufficientemente argomentata motivazione dell'applicazione dell'art. 3, cui non si per palese alcuna violazione di legge.
Invero la "identità di posizione processuale" non significa necessariamente identità di imputazione;
peraltro anche la identità di imputazione potrebbe non comportare la sussistenza di una identica posizione, laddove ad esempio, in materia associativa, venga contestata la partecipazione alla associazione o la promozione della stessa.
Sicchè la terminologia utilizzata dalla norma è volutamente generica e diretta in modo duttile a ricomprendere nella sua operatività tutte le situazioni in cui lo studio di un processo e del materiale probatorio consenta, senza particolari difficoltà, di articolare una linea difensiva comune per una pluralità di imputati.
Circostanza questa ricorrente nel caso di specie ed agevolata dalla latitanza degli imputati e, quindi, dal non doversi confrontare sulle varie versioni difensive che gli stessi avrebbero offerto in sede di interrogatorio.
Ne consegue che le censure difensive, al di là della loro enunciazione, sono afferenti a pretese vizi di contraddittorietà od illogicità della motivazione, inammissibili in tale sede, ove il sindacato della Corte è limitato alla sola violazione di legge.
h Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 300= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 marzo 2009
Il Consigliere estensore dott. Fausto IZZO
Il Presidente
Dott. Carlo Giuseppe BRUSCO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
10 GIU. 2009
IL CANCELLER Guno M TBERIO
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