Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02929/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02950/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2950 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ARCI Solidarietà società cooperativa (già ARCI Solidarietà ETS associazione di promozione sociale), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Libutti e Michele Trotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
L’Albero della Vita - Cooperativa Sociale, in persona del rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del DPCM 8 aprile 2024 di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2022 destinata alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, visto e annotato in data 23 aprile 2024 e conosciuto in data 11 luglio 2024;
- della DICA n. 35009 del 3 dicembre 2024, con cui è stato il preavviso di rigetto della domanda;
- della DICA n. 36872 del 19 dicembre 2024, di conferma del preavviso di rigetto;
- di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto o conseguente a quelli impugnati ancorché non conosciuto
quanto ai motivi aggiunti presentati il 30 maggio 2025:
- del DPCM 23 Gennaio 2025, recante rettifica al DPCM 8 Aprile 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 11.3.2025 n. 678 e pubblicato sul sito istituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4.4.2025, nella sezione “Pubblicità legale”, in ogni sua parte compresa di allegati (All. D)
- di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto, connesso o conseguente a quelli impugnati ancorché non conosciuto
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone parte ricorrente di aver richiesto il contributo a valere sulla quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale per l’anno 2022, a fronte del progetto denominato “Ultimo Miglio - percorsi di autonomia per donne migranti fuoriuscite dal circuito dell’accoglienza Comune di Roma Capitale”, avente una durata di 12 mesi, con richiesta di contributo pari a € 457.959,65.
Nel preavviso di rigetto veniva comunicato che: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, che l’istanza non può essere accolta in quanto dall’esame della stessa si configura una delle cause di inammissibilità e di esclusione previste dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76. In particolare l’art. 6 bis dispone che sono escluse dal procedimento le domande sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria. Nello specifico l’istanza presentata dalla S.V. non può essere accolta per le seguenti ragioni: articolo 3 comma 2 lettere d) e f) del D.P.R. n. 76 del 1998: lo statuto manca del requisito minimo dei tre anni; manca la lettera di incarico del responsabile tecnico…”.
Successivamente riammesso il progetto in questione da parte della procedente Amministrazione, la Commissione tecnica esprimeva parere negativo, rilevando che il progetto presentato per l’annualità 2022 era identico a quello dell’annualità 2021, già ammesso a finanziamento.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla gestione statale (D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76). Violazione dei principi di correttezza, imparzialità e proporzionalità. Eccesso di potere per carenza istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta.
Nell’assumere che i requisiti soggettivi e oggettivi debbano essere posseduti e comprovati all’atto della presentazione della domanda (il termine di scadenza era fissato al 30 settembre 2022), sostiene la ricorrente che, in tale momento, non aveva usufruito di precedenti assegnazioni (il DPCM di ripartizione delle quote di otto per mille 2021 è, infatti, del 21 aprile 2023,): conseguentemente affermando di aver diritto ad ottenere il beneficio richiesto.
2.2) Violazione e o falsa applicazione dell’art. 2-bis del Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla gestione statale. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Costituzione (D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76). Violazione dei principi di correttezza, imparzialità e proporzionalità. Eccesso di potere per carenza istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta
Nel ribadire di non trovarsi, al momento di presentazione della domanda, in alcuna delle condizioni di cui al comma 8 dell’art. 2-bis (e che, pertanto, l’esclusione è da ritenersi illegittima), contesta parte ricorrente la motivazione dell’avversato provvedimento, nella parte in cui ha ritenuto sussistere la violazione del divieto del doppio finanziamento.
In ogni caso, il divieto non è di tipo assoluto ma la norma in questione prevede la necessità di motivare le ragioni della nuova concessione del beneficio.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. Con motivi aggiunti depositati in atti il 30 maggio 2025, parte ricorrente ha impugnato il D.P.C.M. 23 gennaio 2025, recante rettifica al D.P.C.M. 8 aprile 2024, pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 aprile 2025, sulla base delle doglianze già articolate con l’atto introduttivo.
5. In data 7 marzo 2025 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata il 21 gennaio 2026, ha, inoltre, analiticamente dedotto avverso le censure dalla parte ricorrente introdotte, insistendo per la reiezione del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.
6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026.
DIRITTO
1. Giova, in primo luogo, precisare che – come rappresentato dalla difesa erariale nella suindicata memoria – a fronte del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dalla ricorrente, la procedente Amministrazione, preso atto dell’erroneo inoltro del preavviso di rigetto e del conseguente pregiudizio ai diritti di partecipazione di ARCI – riammetteva alla valutazione la domanda di contributo presentata da quest’ultima nel 2022.
All’esito della rinnovata valutazione, veniva tuttavia riscontrata l’esistenza di un’ulteriore ragione di esclusione dal beneficio del contributo otto per mille, rappresentata dal fatto che il progetto per il quale ARCI aveva presentato la domanda nel 2022 era identico al progetto ammesso al contributo dell’otto per mille nell’anno 2021 con il D.P.C.M. 21 aprile 2023, omogeneamente denominato “ Ultimo miglio – percorsi di autonomia per donne migranti fuoriuscite dal circuito dell’accoglienza. Comune di Roma”, ancora in corso di realizzazione.
La competente Commissione tecnica, costituita ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, formulava quindi il seguente parere: “La Commissione, in data odierna, 23 settembre 2024, riceve la documentazione relativa alla richiesta di un finanziamento a valere sulla quota otto per mille, da parte di ARCI solidarietà onlus per l'annualità 2022, per un importo di euro 457.959,65. Esaminata la documentazione e presa visione, per l'esame e comparazione, di un altro progetto, presentato dallo stesso richiedente e per lo stesso importo sopra indicato, la commissione evidenzia che il progetto presentato per l'annualità 2022 è identico a quello dell'annualità 2021, già ammesso a finanziamento, per un importo di euro 363.793.97 con DPCM 23 aprile 2023 e comunicata l'erogazione della prima quota all'interessato, con nota DICA 20 441 dell'11 luglio 2024. Per quanto sopra esposto, la commissione esprime parere negativo al finanziamento a valere sulla quota otto per mille, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 8 del dPR n.76/98”.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2025, veniva quindi concluso il procedimento di rettifica del D.P.C.M. 8 aprile 2024 (impugnato con l’atto introduttivo), sostituendo la motivazione di esclusione dal beneficio dell’otto per mille per ARCI Solidarietà, mediante inserimento – in luogo di “ art. 3, comma 2, lett. d) f) del Dpr 76/1998” – della seguente motivazione “ Progetto già finanziato con d.P.C.M. 21 aprile 2023”.
Deve, conseguentemente, ritenersi cessata la materia del contendere relativamente a quanto dalla parte ricorrente dedotto con il ricorso introduttivo.
2. Quanto ai successivi motivi aggiunti, parte ricorrente assume – come si è visto – che, in base agli artt. 3 e 4 del Regolamento, i requisiti oggettivi e soggettivi devono essere posseduti e comprovati all’atto della presentazione della domanda (nel caso in esame, il 28 settembre 2022): a tale dato, la parte non avendo ancora conseguito l’assegnazione del contributo per l’identico progetto presentato per il 2021, in quanto la comunicazione dell’esito della valutazione della domanda 2021 è avvenuta il 13 giugno 2023.
Le argomentazioni da ARCI in proposito esposte non meritano favorevole considerazione, atteso che la causa di esclusione del progetto non risiede nella mancata comunicazione da parte della ricorrente della concessione del contributo per il 2021 (della quale non poteva essere a conoscenza): quanto, piuttosto, nella circostanza oggettiva rappresentata dalla identità del progetto AR 181/2022 con quello AR 89/2021, già percettore di contributo, in contrasto con il requisito di straordinarietà dell’intervento e con il principio del divieto del doppio finanziamento.
Nell’osservare come l’identità dei due progetti non abbia formato, in punto di fatto, oggetto di contestazione da parte della ricorrente, il divieto di doppio finanziamento trova esplicita – ed inequivoca – contemplazione normativa.
Tale principio è sancito dall’articolo 2- bis , comma 8, del Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla gestione statale (di cui al D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76), il quale originariamente prevedeva che “la concessione a soggetti che siano già stati destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati”.
Il nuovo testo dell’articolo 2- bis , comma 8, conseguente alle modificazioni apportate dal D.P.R. n. 213 del 2024, omogeneamente stabilisce che “la concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in uno dei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati”.
Se è ben vero che l’articolo 2- bis , comma 8, non si riferisce all’ipotesi della identità di progetti, nondimeno la ratio della disposizione univocamente risiede nell’intendimento di escludere dal beneficio un progetto che si riveli – come nel caso in esame – identico ad altro progetto, già oggetto di finanziamento: ed è, chiaramente, preordinata a scongiurare l’esborso di risorse in favore di una pluralità di progetti aventi sovrapponibile contenuto.
Quanto alla pure lamentata carenza motivazionale dell’esclusione, è dato rilevare che, se il secondo periodo dell’art. 2- bis , comma 8, tout court sancisce l’esclusione dal beneficio per i progetti complementari o integrativi di interventi già finanziati, ove non completati, a fortiori, in presenza di un intervento che riveli identità con altro intervento già finanziato, e non completato, tale intervento non può non incorrere nell’esclusione.
Neppure è valorizzabile la tesi di parte ricorrente, secondo la quale la circostanza che, al momento della presentazione della domanda (28 settembre 2022), il procedimento amministrativo di valutazione delle domande presentate nel 2021 non si era ancora concluso, consentirebbe di escludere l’operatività dell’anzidetta disposizione.
A tale riguardo, è necessario osservare come, per effetto dell’ammissione a finanziamento del progetto 2021, nelle more della valutazione del progetto 2022, la duplicazione dalla norma scongiurata è, comunque, venuta in essere successivamente: determinando, ferma la concessione del beneficio per la precedente annualità, l’inammissibilità della (identica) richiesta per l’anno successivo.
3. L’infondatezza delle doglianze articolate con i motivi aggiunti – ferma la cessazione della materia del contendere, quanto al ricorso introduttivo – ne determina la reiezione.
La peculiarità della controversia consente di far luogo a compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere, quanto al ricorso introduttivo;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO TI, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO TI |
IL SEGRETARIO