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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10890 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE
In persona del G.O.P. dott.ssa LA D'EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al NRG R.G. 18766/2016
Tra
“ , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(Partita Iva ); (C.F. P.IVA_1 Parte_2
; (C.F. ); C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ) ed Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F. ) questi ultimi tre in proprio, tutti assistiti e C.F._4 difesi dagli avv.ti GAETA Alessandra e MASTRANGELO Dario
ATTORI
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. P.IVA_2
NE DO
CONVENUTO
Oggetto: contratti bancari – ripetizione indebito
CONCLUSIONI: all'udienza del 3 giugno 2025 svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese come in atti.
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
La in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 premettendo di aver intrattenuto con la Controparte_1
rapporti di conto corrente, allo stato tutti cessati,
[...] segnatamente: 1) rapporto di conto corrente ordinario n. 6688.24, dal
28.3.1991, sul quale era regolata, senza soluzione di continuità, un'apertura di credito, e sul quale confluivano le competenze dei seguenti rapporti: rapporto anticipi n. 6706.92, dal 28.3.1991 al
25.2.2016; rapporto anticipi n. 7733.81, dal 28.3.1991 al 25.2.2016 e rapporto anticipi n. 7954.86 dal 28.3.1991 al 25.2.2016; 2) rapporto di conto corrente n. 12333.41, acceso originariamente presso la
[...]
(oggi Parte_6 Controparte_1
dal 2002, sul quale era regolata, senza soluzione di continuità,
[...] un'apertura di credito;
3) rapporti anticipi n. 351020,09, 1000015,83,
12789 e 12341, le cui competenze venivano addebitate sul c/c n.
6688.24; 4) rapporto di conto corrente ordinario n. 631750.65, dal
2008, sul quale sarebbe stata regolata, senza soluzione di continuità, un'apertura di credito, e sul quale sarebbe stato altresì regolato il rapporto anticipi n. 632418.45, conveniva in giudizio il predetto istituto lamentando, con riferimento ai suddetti rapporti, addebiti illegittimi per pag. 2/12 interessi ultralegali, principali e per anatocismo, addebiti per spese e commissioni anche di “massimo scoperto” non concordati e non conosciuti, chiedendone la condanna alla restituzione, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse sugli stessi. Evidenziava, inoltre, l'assenza di rapporti validamente costituiti per mancanza della forma scritta prevista per legge, fatta eccezione per il rapporto n.
6688,24, acceso in data 28 marzo 1991; la contestazione di ogni addebito illegittimo con costituzione in mora dell'istituto bancario, con missiva del 9 maggio 2014; la contestuale richiesta documentale, ex art
119 T.U.B., reiterata in data 4 novembre 2014, entrambe rimaste disattese. Per tali motivi chiedeva quindi che ogni addebito calcolato in assenza di un valido contratto dovesse essere annullato e quelli successivi, invece, adeguati alle norme validamente pattuite e per l'effetto chiedeva la ripetizione di ogni somma indebitamente addebitata o riscossa.
Si costituiva in giudizio che Controparte_1 respingeva ogni addebito e chiedeva il rigetto della domanda. In via preliminare rilevava l'intervenuta prescrizione decennale di qualsivoglia diritto alla restituzione di somme, addebitate dalla a qualsiasi CP_1 titolo, per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica, attesa la funzione solutoria delle rimesse effettuate nel periodo, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla data dei rispettivi versamenti, e che tale eccezione doveva ritenersi validamente formulata anche con riferimento ai conti cd anticipo, rispetto ai quali mancando, per la loro stessa funzione, un'apertura di credito, tutte le operazioni, al riguardo contabilizzate, non potevano avere funzione ripristinatoria e, per gli stessi, una volta scaduto il termine per il pagamento delle somme risultanti dai documenti presentati per l'anticipo e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, la singola operazione creditizia veniva chiusa, con contestuale pagamento del pag. 3/12 debito tramite l'incasso o, in mancanza di questo, tramite l'addebito dell'importo anticipato sul conto corrente ordinario, ragion per cui da ogni singola operazione sarebbe decorso il termine di prescrizione.
In via istruttoria, in accoglimento dell'istanza di parte attrice, veniva dato ordine alla convenuta, ex art. 210 cpc, della produzione della documentazione già richiesta in via stragiudiziale, ex art. 119 T.U.B., e, contestualmente, con ordinanza del 30 maggio 2018, veniva disposta
CTU contabile, successivamente, oggetto di quesiti integrativi, prima, con ordinanza resa in udienza del 10 dicembre 2019 e, poi, con ordinanza del 20 aprile 2023.
All'udienza del 26 maggio 2023, prima del conferimento del secondo incarico integrativo al CTU, veniva formulata, dal giudice predecessore, proposta ex art. 185 bis cpc che prevedeva il pagamento di €
600.000,00 in favore degli attori, oltre il riconoscimento delle spese legali, alla quale la banca convenuta non riteneva di aderire.
All'udienza del 3 giugno 2025, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
******
In via preliminare l'azione de qua è da ritenersi procedibile essendo stata espletata con esito negativo, la procedura di mediazione attuata su impulso di parte attrice (cfr. verbale del 29 novembre 2016 depositato in atti).
Nel MERITO l'azione è fondata e viene accolta nei limiti di cui in motivazione.
In applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, si evidenzia che è consentito analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più
pag. 4/12 rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. (cfr. S.U.
09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass. S.U.
08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.) In definitiva, ritiene il
Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767;
Cass. 20.11.2009 n. 24542). In applicazione del suddetto principio, pertanto si ritiene di trattare le sole questioni, a parere di questo giudice, rilevanti ai fini della decisione nell'ordine che segue:
SULLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE.
L'eccezione è infondata. pag. 5/12 Al riguardo deve premettersi che il CTU ha potuto effettuare le sue indagini esclusivamente sui c/c di corrispondenza n.6688.24 e
n.7954.86; sul c/c anticipi n.7733.81 e sul c/c di corrispondenza
n.631750.65 (ex n.12333.41), precisando che solo per questi risultano versati in atti gli estratti conto, oltre a talune schede negoziali, e che per il rapporto n.6706.92 ha rinvenuto in atti unicamente il contratto di accensione del 10.04.1991, ma non anche gli estratti conto mentre, invece, per tutti gli altri rapporti indicati dagli attori non ha rinvenuto alcuna documentazione contabile o contrattuale.
Ciò detto, la banca convenuta sostiene la prescrizione del diritto di ripetizione poiché, in mancanza di prova dell'affidamento dei rapporti di conto corrente tenuti dalla società attrice, i versamenti dalla stessa eseguiti sui conti di corrispondenza devono considerarsi pagamenti e non atti di ripristino della disponibilità, con conseguente decorso della prescrizione decennale da ogni singola operazione e non dalla data di chiusura del conto. Per cui ritiene estinto il diritto alla ripetizione delle somme addebitate nel periodo anteriore al decennio antecedente la notifica della citazione o quello antecedente alla messa in mora intimata il 9 maggio 2014.
Nel caso che ci riguarda, premesso che questo giudice ritiene di condividere facendo proprie le considerazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato dott. alle quali Persona_1 espressamente si richiama in uno alle precisazioni rese dal medesimo ausiliario nelle successive integrazioni, in quanto basate su un completo ed attento esame della vicenda processuale, valutata con criteri tecnici immuni da errori o da vizi logici, dalla lettura dell'elaborato peritale redatto. L'ausiliario nella sua relazione ha pag. 6/12 evidenziato che anche se in atti non risultano depositati contratti concernenti linee di credito concesse alla società attrice con regolamento sui conti di corrispondenza n.6688.24, n.7954.86 e n.631750.65, tuttavia, da un lato ha consentito di accertare che la società godeva di linee di credito concessele dalla banca – linee di credito il cui importo non appare rilevabile con certezza e sistematicità – dall'altro ha evidenziato che i conti di cui trattasi operavano frequentemente in extrafido per importi considerevoli. >> (pag 22 I CTU) che, con riferimento al CC 6688 <Dalla disamina degli estratti conto depositati in atti - ha rilevato -che il rapporto si è svolto prevalentemente su base passiva per l'intera sua durata.>>
(pag. 27 I CTU) inoltre, lo stesso, ha ritenuto di poter affermare con un certo grado di certezza, rinvenendo, solo in tal caso, una sorta di regolamentazione della linea di credito attuata, che conto n.631750.65….era regolato un affidamento di euro 50.000. Anche in tal caso, tuttavia, gli sconfinamenti sono risultati frequenti>> (pag. 41 I
CTU)
Ebbene tali circostanze consentono di affermare, che, sebbene mancasse un regolamento scritto delle linee di credito concesse, come rilevato dal dott. si era comunque in presenza di un fido cd di Per_1 fatto. Infatti, come statuito, da ultimo, dalla Corte di legittimità con sentenza, Cass. Civ., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5387, in maniera conforme all' orientamento formatosi sul punto, non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista e/o il fideiussore non abbiano fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, così configurandosene la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, TUB, quando il rilievo di tale vizio non corrisponde all'interesse del correntista o del fideiussore.
Infatti, trattasi di nullità cd di protezione che, in quanto tale, può essere fatta valere soltanto dal cliente, ragion per cui è facoltà di quest'ultimo pag. 7/12 rinunciarvi e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta. Conseguentemente, non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non può ritenersi preclusa agli attori la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali, ad esempio, come nel caso di specie, gli estratti conto, attestanti il reiterato adempimento, da parte della banca, di ordini di pagamento impartiti dalla società correntista, anche in assenza di provvista, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione, da parte della stessa, d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione, come per l'appunto rilevato dal CTU nel caso di specie. L'esistenza di un contratto di apertura di credito (fido), sebbene di fatto, pertanto qualifica le rimesse come "ripristinatorie" (che non interrompono la prescrizione) e non
"solutorie" (che invece la interrompono), spostando il termine di decorrenza del termine di prescrizione per l'azione di ripetizione alla chiusura del conto.
Con riferimento al conto anticipi il CTU ha rilevato che << il rapporto
n.7733.81 rappresenta un conto tecnico strettamente collegato al conto di corrispondenza n.6688.24, stante l'annotazione, sui due rapporti, di partite contabili di pari importo ma di segno inverso. Per quanto concerne il criterio di capitalizzazione delle competenze medio tempore maturate nell'ambito del rapporto, lo scrivente ha accertato che la banca, alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno, provvedeva alla chiusura periodica del conto liquidandovi le competenze maturate a debito della correntista, competenze successivamente girocontate – con pari valuta – sul conto di corrispondenza n.6688.24.>>
Ciò consente di affermare il collegamento necessario tra i due rapporti e l'unicità delle operazioni poste in essere come si evince anche dai conteggi effettuati dal CTU (pag. 45 I CTU) Per tale motivo questo pag. 8/12 Tribunale ritiene che il termine utile, ai fini del decorso della prescrizione, debba essere individuato dalla data di chiusura dei rapporti, e pertanto dal 9 maggio 2014 data di costituzione in mora della convenuta per tutti i conti all'epoca cessati, per cui deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta, in considerazione della tempestività dell'azione proposta.
Nelle sue conclusioni sul punto il CTU, in linea con l'orientamento giurisprudenziale dell'epoca in cui ha svolto l'indagine cfr Cassazione
SS.UU. n.24418/201)., oggi superato, poichè non risultavano in atti
<depositati contratti concernenti eventuali linee di credito concesse alla società attrice con regolamento sui conti di corrispondenza n.6688.24,
n.7954.86 e n.631750.65, ….. sui quali verificare se siano stati disposti “pagamenti” per i quali possa ritenersi oramai prescritto il diritto di ripetizione dell'attrice>> (pag.21 e pag. 40 I CTU) aveva ritenuto ogni addebito effettuato dalla banca benché illegittimo tuttavia prescritto.
Ebbene già il giudice predecessore prendendo atto delle risultanze cui era pervenuto il dott. e del diverso orientamento Per_1 giurisprudenziale maturato nel tempo, aveva infatti disposto integrazione della CTU che prevedesse la rideterminazione del saldo
“non tenendo conto della prescrizione”, evidentemente, ritenendo presumibili le stesse considerazioni cui oggi giunge l'odierno giudicante, in linea con la Giurisprudenza prevalente, tant'è che aveva ritenuto di formulare una proposta transattiva che non ha avuto positivo riscontro da parte della convenuta.
A ciò si aggiunga che spettava alla banca che ha eccepito la prescrizione fornire prova della natura delle rimesse effettuate con la conseguenza che la generica affermazione riferita a tutti i rapporti anteriori al decennio non bastava non potendo il giudice, d'ufficio, supplire a tale mancanza. (Cass. 20933/2017) Ebbene nulla ha provato, al riguardo, la convenuta.
pag. 9/12 SULLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI.
Dalla lettura dell'elaborato peritale circa la tenuta dei rapporti emerge che 1) per nessuno dei conti esaminati è presente l'indicazione delle modalità di calcolo delle commissioni di massimo scoperto;
2) che per tutti i conti le variazioni peggiorative sono comunicate con indicazioni in estratto solo fino al 3 giugno 2006 e per il 6688 sino al 31 dicembre
2008 3) che la pratica anatocistica è stata applicata anche successivamente alla legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità per il
2014) ( pagg. 27-33 I CTU)
L'anatocismo costituisce una delle pratiche contestate delle Banche e consiste nel metodo di capitalizzazione composta con periodicità trimestrale degli interessi e delle altre competenze liquidate sul conto corrente. Gli interessi e le altre competenze imputate vengono capitalizzate, ovvero sommate con il capitale prestato, a ogni chiusura trimestrale: i nuovi interessi vengono calcolati, quindi, non solo sul capitale prestato, ma anche sugli interessi e sulle competenze liquidate in precedenza che, sostanzialmente, si trasformano in capitale, producendo un aumento degli interessi richiesti.
La questione, negli anni, ha comportato un fervente dibattito in
Giurisprudenza. Sul punto è tornata la Suprema Corte, da ultimo, con la recente Sentenza n. 27460/2025, in continuità con alcuni precedenti richiamati nella medesima pronuncia (Cass. n. 7105/2020, Cass. n.
3861/2020 e Cass. n. 26769 e n. 26779) – affermando il seguente principio di diritto: <Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell'art.
25, comma 2, d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che affligge le stesse - né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, Del. CICR cit.,
pag. 10/12 occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell'art. 7, comma 3, Del CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa>> Non può pertanto ritenersi valida la pratica anatocistica posta in essere dalla banca a decorrere dal 30.06.2000 per essersi, l'istituto di credito, come dallo stesso affermato, adeguato alle disposizioni di cui alla delibera CICR del
09.02.2000 mediante la pubblicazione in G.U. del 19.06.2000 delle nuove condizioni contrattuali. Adeguamento, tra l'altro. ritenuto dalla stessa legittimo trattandosi di modifica non peggiorativa. Infatti, già il precedente giudice, in linea con l'orientamento che imponeva la specifica approvazione scritta da parte del correntista, delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi aveva richiesto al CTU con un secondo mandato integrativo, di determinare il saldo dei rapporti di conto corrente n. 6688.24 e dei conti anticipi nn. 7954.86 e 7733.81 escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 1.07.2000 e fino alla estinzione dei rapporti, in assenza di pattuizione scritta tra le parti della relativa clausola, rideterminando quindi il saldo complessivo dei rapporti oggetto di indagine (ordinanza del 20.04.2023).
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni esposte questo Tribunale ritiene di aderire e fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato che nell'ultimo elaborato peritale, redatto all'esito delle integrazioni richieste, nella rideterminazione del dovuto, considerando invalida la capitalizzazione trimestrale operata e escludendo la prescrizione, ha rilevato un saldo a credito della società correntista di euro 882.613,60 (pag. 37 III CTU).
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in osservanza dei parametri di legge vigenti e dell'attività svolta, avendo riferimento ai parametri medi ed al valore effettivo della causa, in pag. 11/12 aggiunta alle spese di CTU, già liquidate con provvedimenti del
09.07.2019, del 18 05.2020 e del 19.01.2024 ai quali si rimanda, che vengono poste anch'esse a definitivo carico di parte convenuta
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna Controparte_1
al pagamento in favore degli attori dell'importo di €
[...]
882.613,60 oltre interessi legali dalla domanda;
2. Condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida in € 546,00 per esborsi ed € 29.193,00 per onorario oltre rimborso forfettario del 15 %, CPA e Iva se dovuta, in favore degli attori con attribuzione all'avv. Dario
RA in qualità di antistatario per dichiarato anticipo;
3. Condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di CTU come liquidate con provvedimenti del 09.07.2019, del 18 05.2020 e del 19.01.2024 pari a complessivi € 12.178,87 oltre accessori come per legge con diritto di ripetizione in favore degli attori per ogni somma versata.
Napoli 20 novembre 2025
Il G.O.P.
LA D'EL
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE
In persona del G.O.P. dott.ssa LA D'EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al NRG R.G. 18766/2016
Tra
“ , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(Partita Iva ); (C.F. P.IVA_1 Parte_2
; (C.F. ); C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ) ed Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F. ) questi ultimi tre in proprio, tutti assistiti e C.F._4 difesi dagli avv.ti GAETA Alessandra e MASTRANGELO Dario
ATTORI
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. P.IVA_2
NE DO
CONVENUTO
Oggetto: contratti bancari – ripetizione indebito
CONCLUSIONI: all'udienza del 3 giugno 2025 svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese come in atti.
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
La in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 premettendo di aver intrattenuto con la Controparte_1
rapporti di conto corrente, allo stato tutti cessati,
[...] segnatamente: 1) rapporto di conto corrente ordinario n. 6688.24, dal
28.3.1991, sul quale era regolata, senza soluzione di continuità, un'apertura di credito, e sul quale confluivano le competenze dei seguenti rapporti: rapporto anticipi n. 6706.92, dal 28.3.1991 al
25.2.2016; rapporto anticipi n. 7733.81, dal 28.3.1991 al 25.2.2016 e rapporto anticipi n. 7954.86 dal 28.3.1991 al 25.2.2016; 2) rapporto di conto corrente n. 12333.41, acceso originariamente presso la
[...]
(oggi Parte_6 Controparte_1
dal 2002, sul quale era regolata, senza soluzione di continuità,
[...] un'apertura di credito;
3) rapporti anticipi n. 351020,09, 1000015,83,
12789 e 12341, le cui competenze venivano addebitate sul c/c n.
6688.24; 4) rapporto di conto corrente ordinario n. 631750.65, dal
2008, sul quale sarebbe stata regolata, senza soluzione di continuità, un'apertura di credito, e sul quale sarebbe stato altresì regolato il rapporto anticipi n. 632418.45, conveniva in giudizio il predetto istituto lamentando, con riferimento ai suddetti rapporti, addebiti illegittimi per pag. 2/12 interessi ultralegali, principali e per anatocismo, addebiti per spese e commissioni anche di “massimo scoperto” non concordati e non conosciuti, chiedendone la condanna alla restituzione, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse sugli stessi. Evidenziava, inoltre, l'assenza di rapporti validamente costituiti per mancanza della forma scritta prevista per legge, fatta eccezione per il rapporto n.
6688,24, acceso in data 28 marzo 1991; la contestazione di ogni addebito illegittimo con costituzione in mora dell'istituto bancario, con missiva del 9 maggio 2014; la contestuale richiesta documentale, ex art
119 T.U.B., reiterata in data 4 novembre 2014, entrambe rimaste disattese. Per tali motivi chiedeva quindi che ogni addebito calcolato in assenza di un valido contratto dovesse essere annullato e quelli successivi, invece, adeguati alle norme validamente pattuite e per l'effetto chiedeva la ripetizione di ogni somma indebitamente addebitata o riscossa.
Si costituiva in giudizio che Controparte_1 respingeva ogni addebito e chiedeva il rigetto della domanda. In via preliminare rilevava l'intervenuta prescrizione decennale di qualsivoglia diritto alla restituzione di somme, addebitate dalla a qualsiasi CP_1 titolo, per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica, attesa la funzione solutoria delle rimesse effettuate nel periodo, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla data dei rispettivi versamenti, e che tale eccezione doveva ritenersi validamente formulata anche con riferimento ai conti cd anticipo, rispetto ai quali mancando, per la loro stessa funzione, un'apertura di credito, tutte le operazioni, al riguardo contabilizzate, non potevano avere funzione ripristinatoria e, per gli stessi, una volta scaduto il termine per il pagamento delle somme risultanti dai documenti presentati per l'anticipo e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, la singola operazione creditizia veniva chiusa, con contestuale pagamento del pag. 3/12 debito tramite l'incasso o, in mancanza di questo, tramite l'addebito dell'importo anticipato sul conto corrente ordinario, ragion per cui da ogni singola operazione sarebbe decorso il termine di prescrizione.
In via istruttoria, in accoglimento dell'istanza di parte attrice, veniva dato ordine alla convenuta, ex art. 210 cpc, della produzione della documentazione già richiesta in via stragiudiziale, ex art. 119 T.U.B., e, contestualmente, con ordinanza del 30 maggio 2018, veniva disposta
CTU contabile, successivamente, oggetto di quesiti integrativi, prima, con ordinanza resa in udienza del 10 dicembre 2019 e, poi, con ordinanza del 20 aprile 2023.
All'udienza del 26 maggio 2023, prima del conferimento del secondo incarico integrativo al CTU, veniva formulata, dal giudice predecessore, proposta ex art. 185 bis cpc che prevedeva il pagamento di €
600.000,00 in favore degli attori, oltre il riconoscimento delle spese legali, alla quale la banca convenuta non riteneva di aderire.
All'udienza del 3 giugno 2025, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
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In via preliminare l'azione de qua è da ritenersi procedibile essendo stata espletata con esito negativo, la procedura di mediazione attuata su impulso di parte attrice (cfr. verbale del 29 novembre 2016 depositato in atti).
Nel MERITO l'azione è fondata e viene accolta nei limiti di cui in motivazione.
In applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, si evidenzia che è consentito analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più
pag. 4/12 rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. (cfr. S.U.
09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass. S.U.
08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.) In definitiva, ritiene il
Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767;
Cass. 20.11.2009 n. 24542). In applicazione del suddetto principio, pertanto si ritiene di trattare le sole questioni, a parere di questo giudice, rilevanti ai fini della decisione nell'ordine che segue:
SULLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE.
L'eccezione è infondata. pag. 5/12 Al riguardo deve premettersi che il CTU ha potuto effettuare le sue indagini esclusivamente sui c/c di corrispondenza n.6688.24 e
n.7954.86; sul c/c anticipi n.7733.81 e sul c/c di corrispondenza
n.631750.65 (ex n.12333.41), precisando che solo per questi risultano versati in atti gli estratti conto, oltre a talune schede negoziali, e che per il rapporto n.6706.92 ha rinvenuto in atti unicamente il contratto di accensione del 10.04.1991, ma non anche gli estratti conto mentre, invece, per tutti gli altri rapporti indicati dagli attori non ha rinvenuto alcuna documentazione contabile o contrattuale.
Ciò detto, la banca convenuta sostiene la prescrizione del diritto di ripetizione poiché, in mancanza di prova dell'affidamento dei rapporti di conto corrente tenuti dalla società attrice, i versamenti dalla stessa eseguiti sui conti di corrispondenza devono considerarsi pagamenti e non atti di ripristino della disponibilità, con conseguente decorso della prescrizione decennale da ogni singola operazione e non dalla data di chiusura del conto. Per cui ritiene estinto il diritto alla ripetizione delle somme addebitate nel periodo anteriore al decennio antecedente la notifica della citazione o quello antecedente alla messa in mora intimata il 9 maggio 2014.
Nel caso che ci riguarda, premesso che questo giudice ritiene di condividere facendo proprie le considerazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato dott. alle quali Persona_1 espressamente si richiama in uno alle precisazioni rese dal medesimo ausiliario nelle successive integrazioni, in quanto basate su un completo ed attento esame della vicenda processuale, valutata con criteri tecnici immuni da errori o da vizi logici, dalla lettura dell'elaborato peritale redatto. L'ausiliario nella sua relazione ha pag. 6/12 evidenziato che anche se in atti non risultano depositati contratti concernenti linee di credito concesse alla società attrice con regolamento sui conti di corrispondenza n.6688.24, n.7954.86 e n.631750.65, tuttavia, da un lato ha consentito di accertare che la società godeva di linee di credito concessele dalla banca – linee di credito il cui importo non appare rilevabile con certezza e sistematicità – dall'altro ha evidenziato che i conti di cui trattasi operavano frequentemente in extrafido per importi considerevoli. >> (pag 22 I CTU) che, con riferimento al CC 6688 <Dalla disamina degli estratti conto depositati in atti - ha rilevato -che il rapporto si è svolto prevalentemente su base passiva per l'intera sua durata.>>
(pag. 27 I CTU) inoltre, lo stesso, ha ritenuto di poter affermare con un certo grado di certezza, rinvenendo, solo in tal caso, una sorta di regolamentazione della linea di credito attuata, che conto n.631750.65….era regolato un affidamento di euro 50.000. Anche in tal caso, tuttavia, gli sconfinamenti sono risultati frequenti>> (pag. 41 I
CTU)
Ebbene tali circostanze consentono di affermare, che, sebbene mancasse un regolamento scritto delle linee di credito concesse, come rilevato dal dott. si era comunque in presenza di un fido cd di Per_1 fatto. Infatti, come statuito, da ultimo, dalla Corte di legittimità con sentenza, Cass. Civ., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5387, in maniera conforme all' orientamento formatosi sul punto, non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista e/o il fideiussore non abbiano fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, così configurandosene la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, TUB, quando il rilievo di tale vizio non corrisponde all'interesse del correntista o del fideiussore.
Infatti, trattasi di nullità cd di protezione che, in quanto tale, può essere fatta valere soltanto dal cliente, ragion per cui è facoltà di quest'ultimo pag. 7/12 rinunciarvi e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta. Conseguentemente, non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non può ritenersi preclusa agli attori la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali, ad esempio, come nel caso di specie, gli estratti conto, attestanti il reiterato adempimento, da parte della banca, di ordini di pagamento impartiti dalla società correntista, anche in assenza di provvista, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione, da parte della stessa, d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione, come per l'appunto rilevato dal CTU nel caso di specie. L'esistenza di un contratto di apertura di credito (fido), sebbene di fatto, pertanto qualifica le rimesse come "ripristinatorie" (che non interrompono la prescrizione) e non
"solutorie" (che invece la interrompono), spostando il termine di decorrenza del termine di prescrizione per l'azione di ripetizione alla chiusura del conto.
Con riferimento al conto anticipi il CTU ha rilevato che << il rapporto
n.7733.81 rappresenta un conto tecnico strettamente collegato al conto di corrispondenza n.6688.24, stante l'annotazione, sui due rapporti, di partite contabili di pari importo ma di segno inverso. Per quanto concerne il criterio di capitalizzazione delle competenze medio tempore maturate nell'ambito del rapporto, lo scrivente ha accertato che la banca, alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno, provvedeva alla chiusura periodica del conto liquidandovi le competenze maturate a debito della correntista, competenze successivamente girocontate – con pari valuta – sul conto di corrispondenza n.6688.24.>>
Ciò consente di affermare il collegamento necessario tra i due rapporti e l'unicità delle operazioni poste in essere come si evince anche dai conteggi effettuati dal CTU (pag. 45 I CTU) Per tale motivo questo pag. 8/12 Tribunale ritiene che il termine utile, ai fini del decorso della prescrizione, debba essere individuato dalla data di chiusura dei rapporti, e pertanto dal 9 maggio 2014 data di costituzione in mora della convenuta per tutti i conti all'epoca cessati, per cui deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta, in considerazione della tempestività dell'azione proposta.
Nelle sue conclusioni sul punto il CTU, in linea con l'orientamento giurisprudenziale dell'epoca in cui ha svolto l'indagine cfr Cassazione
SS.UU. n.24418/201)., oggi superato, poichè non risultavano in atti
<depositati contratti concernenti eventuali linee di credito concesse alla società attrice con regolamento sui conti di corrispondenza n.6688.24,
n.7954.86 e n.631750.65, ….. sui quali verificare se siano stati disposti “pagamenti” per i quali possa ritenersi oramai prescritto il diritto di ripetizione dell'attrice>> (pag.21 e pag. 40 I CTU) aveva ritenuto ogni addebito effettuato dalla banca benché illegittimo tuttavia prescritto.
Ebbene già il giudice predecessore prendendo atto delle risultanze cui era pervenuto il dott. e del diverso orientamento Per_1 giurisprudenziale maturato nel tempo, aveva infatti disposto integrazione della CTU che prevedesse la rideterminazione del saldo
“non tenendo conto della prescrizione”, evidentemente, ritenendo presumibili le stesse considerazioni cui oggi giunge l'odierno giudicante, in linea con la Giurisprudenza prevalente, tant'è che aveva ritenuto di formulare una proposta transattiva che non ha avuto positivo riscontro da parte della convenuta.
A ciò si aggiunga che spettava alla banca che ha eccepito la prescrizione fornire prova della natura delle rimesse effettuate con la conseguenza che la generica affermazione riferita a tutti i rapporti anteriori al decennio non bastava non potendo il giudice, d'ufficio, supplire a tale mancanza. (Cass. 20933/2017) Ebbene nulla ha provato, al riguardo, la convenuta.
pag. 9/12 SULLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI.
Dalla lettura dell'elaborato peritale circa la tenuta dei rapporti emerge che 1) per nessuno dei conti esaminati è presente l'indicazione delle modalità di calcolo delle commissioni di massimo scoperto;
2) che per tutti i conti le variazioni peggiorative sono comunicate con indicazioni in estratto solo fino al 3 giugno 2006 e per il 6688 sino al 31 dicembre
2008 3) che la pratica anatocistica è stata applicata anche successivamente alla legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità per il
2014) ( pagg. 27-33 I CTU)
L'anatocismo costituisce una delle pratiche contestate delle Banche e consiste nel metodo di capitalizzazione composta con periodicità trimestrale degli interessi e delle altre competenze liquidate sul conto corrente. Gli interessi e le altre competenze imputate vengono capitalizzate, ovvero sommate con il capitale prestato, a ogni chiusura trimestrale: i nuovi interessi vengono calcolati, quindi, non solo sul capitale prestato, ma anche sugli interessi e sulle competenze liquidate in precedenza che, sostanzialmente, si trasformano in capitale, producendo un aumento degli interessi richiesti.
La questione, negli anni, ha comportato un fervente dibattito in
Giurisprudenza. Sul punto è tornata la Suprema Corte, da ultimo, con la recente Sentenza n. 27460/2025, in continuità con alcuni precedenti richiamati nella medesima pronuncia (Cass. n. 7105/2020, Cass. n.
3861/2020 e Cass. n. 26769 e n. 26779) – affermando il seguente principio di diritto: <Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell'art.
25, comma 2, d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che affligge le stesse - né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, Del. CICR cit.,
pag. 10/12 occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell'art. 7, comma 3, Del CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa>> Non può pertanto ritenersi valida la pratica anatocistica posta in essere dalla banca a decorrere dal 30.06.2000 per essersi, l'istituto di credito, come dallo stesso affermato, adeguato alle disposizioni di cui alla delibera CICR del
09.02.2000 mediante la pubblicazione in G.U. del 19.06.2000 delle nuove condizioni contrattuali. Adeguamento, tra l'altro. ritenuto dalla stessa legittimo trattandosi di modifica non peggiorativa. Infatti, già il precedente giudice, in linea con l'orientamento che imponeva la specifica approvazione scritta da parte del correntista, delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi aveva richiesto al CTU con un secondo mandato integrativo, di determinare il saldo dei rapporti di conto corrente n. 6688.24 e dei conti anticipi nn. 7954.86 e 7733.81 escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 1.07.2000 e fino alla estinzione dei rapporti, in assenza di pattuizione scritta tra le parti della relativa clausola, rideterminando quindi il saldo complessivo dei rapporti oggetto di indagine (ordinanza del 20.04.2023).
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni esposte questo Tribunale ritiene di aderire e fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato che nell'ultimo elaborato peritale, redatto all'esito delle integrazioni richieste, nella rideterminazione del dovuto, considerando invalida la capitalizzazione trimestrale operata e escludendo la prescrizione, ha rilevato un saldo a credito della società correntista di euro 882.613,60 (pag. 37 III CTU).
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in osservanza dei parametri di legge vigenti e dell'attività svolta, avendo riferimento ai parametri medi ed al valore effettivo della causa, in pag. 11/12 aggiunta alle spese di CTU, già liquidate con provvedimenti del
09.07.2019, del 18 05.2020 e del 19.01.2024 ai quali si rimanda, che vengono poste anch'esse a definitivo carico di parte convenuta
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna Controparte_1
al pagamento in favore degli attori dell'importo di €
[...]
882.613,60 oltre interessi legali dalla domanda;
2. Condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida in € 546,00 per esborsi ed € 29.193,00 per onorario oltre rimborso forfettario del 15 %, CPA e Iva se dovuta, in favore degli attori con attribuzione all'avv. Dario
RA in qualità di antistatario per dichiarato anticipo;
3. Condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di CTU come liquidate con provvedimenti del 09.07.2019, del 18 05.2020 e del 19.01.2024 pari a complessivi € 12.178,87 oltre accessori come per legge con diritto di ripetizione in favore degli attori per ogni somma versata.
Napoli 20 novembre 2025
Il G.O.P.
LA D'EL
pag. 12/12