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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6235 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Giovanna Guarino Presidente dott. Chiara Di Benedetto Consigliere rel. dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere
all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1677/2023 del Ruolo Contenzioso Civile vertente TRA
, nato a Giugliano in [...] il [...], c.f. in proprio Parte_1 C.F._1 ed in qualità di legale rappresentante della (P.IVA con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Giugliano in Campania (NA) alla via Giacomo Puccini n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Riccardo (c.f. ), congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni C.F._2
Palma (c.f. ), elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) al C.F._3
Corso Campano 131; APPELLANTI E
con sede in alla via Vespucci n.172, C.F. Controparte_2 CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e P.IVA_2 disgiuntamente dalla dr.ssa Rossella Santoro e dalla dr.ssa Giuseppina Aprea;
APPELLATO E
Controparte_3
APPELLATO - CONTUMACE FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso la sezione civile di questa Corte in data 6.4.2023, gli appellanti in epigrafe indicati hanno impugnato la sentenza n. 3561/22 del 7.10.22, con cui il Tribunale di Napoli nord aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 11107/19 del 28.10.2019, con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 20.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazione degli artt. 18, co. 1 e 2 e 19 d.lgs. n. 276/2003, in quanto resisi responsabili di somministrazione e utilizzazione illecita di mano d'opera ex art. 18 e oltre che di omessa comunicazione dei distacchi. Hanno censurato l'impugnata sentenza deducendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo il distacco di lavoratori, operato nel rispetto dell'art. art 30 d.lgs. n. 276/2003, non avendo considerato i rapporti personali ed economici tra le società coinvolte, la sussistenza di uno specifico interesse al distacco da parte di entrambe le società, l'assenza di lucro in capo al datore distaccante. In secondo luogo, si sono lamentati della illegittimità del provvedimento di mancata ammissione della prova testimoniale, deducendo che essa verteva su circostanze rilevanti e positive. Infine, in ordine alla quantificazione della sanzione, hanno lamentato l'omessa valutazione delle contestazioni operate in relazione alla erronea determinazione della sanzione irrogata per la violazione sub 1) – art. 18 co. 1 d.lgs. 276/2003- sia per un errore di calcolo (tenuto conto che per le 66 giornate di lavoro avrebbe dovuto essere calcolato un importo di complessivi euro 3.300 e non 3.900), sia per l'illegittima applicazione dell'art. 1 d.lgs. n. 8/2016, che prevederebbe solo dei minimi edittali della sanzione (dunque l'aumento sino al minimo di euro 5.000) e non l'imposizione di un ulteriore importo di euro 5.000,00. 1.1. Con decreto del Presidente della I sezione civile era fissata l'udienza del 4.10.2023. 1.2. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito solo l' che, con varie argomentazioni, CP_4 ha dedotto la infondatezza dei motivi di appello, chiedendo il rigetto dell'appello; con particolare riferimento alla quantificazione della sanzione, ha dedotto la corretta applicazione dei criteri di legge, precisando che per mero errore materiale erano state indicate n. 66 giornate di distacco illecito per ogni lavoratore anziché n. 78. L' non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, rimanendo Controparte_3 contumace.
1.3. All'esito della udienza del 10.1.24, trattata in modalità cartolare dalla I sezione civile della Corte, la causa era rinviata per discussione alla data del 26.2.2026. 1.4. Nondimeno, con decreto del Presidente della Corte d'Appello di Napoli n. 402/24 del 12.12.2024 era disposta la riassegnazione alla sezione lavoro di 274 fascicoli pendenti sui ruoli delle sezioni civili I e V, tra cui la presente causa. Conseguentemente, il Presidente di questa sezione in data 19.2.2025 emetteva decreto, ritualmente comunicato ai procuratori costituiti, di nomina del sottoscritto relatore e fissazione dell'udienza di discussione del 12.11.2025, innanzi al collegio della I Unità sezione lavoro. Con successivo provvedimento dell'8.9.2025, ritualmente comunicato ai procuratori delle parti, infine, era disposta la trattazione in modalità cartolare di tale udienza ex art 127 ter c.p.c.. 1.4.1. Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.11.25 le parti costituite hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
1.5. All'esito dell'udienza cartolare la causa è stata decisa.
2. L'appello è fondato solo in parte, per le ragioni che vengono di seguito illustrate.
2.1. In fatto va sinteticamente ricostruito quanto segue. Nel gennaio del 2016 l di effettuava un accesso ispettivo presso il Controparte_3 CP_2 cantiere edile della ove trovava impegnati tre lavoratori, di cui solo uno era alle dirette CP_5 dipendenze della predetta società, mentre altri due risultavano lavoratori dipendenti della
[...]
in posizione di distacco. Controparte_1
A seguito di ciò, gli ispettori procedevano a vagliare la legittimità del distacco ed accertavano che nel tempo tra le due società erano stati attuati successivi e reciproci distacchi di dipendenti, coinvolgenti anche altri lavoratori. In particolare, la aveva utilizzato a più riprese, quale distaccataria, 6 Controparte_1 operai della nei mesi di gennaio, febbraio, luglio agosto, settembre, ottobre e novembre del CP_5
2015; a sua volta, la quale distaccataria, nei successivi mesi di gennaio e febbraio 2016 aveva CP_5 utilizzato ben 12 dipendenti della Controparte_1 Inoltre, la società non aveva operato comunicazione dei distacchi di 10 lavoratori nei cinque giorni al servizio territorialmente competente. Sulla scorta di siffatti accertamenti, compendiati nel verbale di accertamento del 30.1.2017, venivano contestati tre illeciti amministrativi:
1) la somministrazione illecita di mano d'opera ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. n. 276/2003;
2) l'utilizzazione illecita di mano d'opera prevista dall'art. 18 co. 2 del d.lgs. 276/2003;
3) la violazione di cui all'art. 19 co. 3 d.lgs. n. 276/2003, che sanziona l'omessa comunicazione ai sensi dell'art. 4bis co. 5 d.lgs. 181/2000 del distacco al servizio territorialmente competente, nei cinque giorni. La sanzione veniva poi calcolata nei seguenti importi:
- in complessivi euro 8.999 per la violazione sub 1), così determinati: euro 50 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro (indicate in 66) per il totale di euro 3.900, cui veniva aggiunto l'ulteriore importo di euro 5.000 ex art 1. co. 6 d.lgs. n. 8/2016;
- in complessivi euro 9.100, per la violazione sub 2), così determinati: euro 50 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro (indicate in 182);
- in complessivi euro 2.000 per la violazione sub 3), così determinati: euro 200 per ogni lavoratore (10).
2.1. Tanto premesso, ritiene la Corte che i primi due motivi di appello siano infondati.
2.2. Con riferimento alle doglianze inerenti alla legittimità del distacco, osserva la Corte che del tutto condivisibilmente il giudice di prime cure ha ritenuto che non ne ricorressero nella fattispecie in esame i requisiti legittimanti. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. 276/2003, “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”. La Suprema Corte ha chiarito che la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, nel senso che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso (Cass. n. 9694 del 2009, nonché di recente Cass. 18425/2023). Dunque, l'istituto del distacco è configurabile solo in presenza di temporaneità ed occasionalità della dislocazione del lavoratore presso altro datore di lavoro. Ebbene, parte appellante ha dedotto che l'interesse sarebbe consistito nell'esigenza di evitare il ricorso ad ammortizzatori sociali, riduzioni di orario e licenziamenti di mano d'opera, nei periodi in cui non Cont vi erano commesse di opere e, dall'altro, di favorire la società nei periodi in cui quest'ultima necessitava di maggior mano d'opera. E, così, reciprocamente sarebbe avvenuto nel caso inverso: “in tutte le occasioni in cui sono avvenuti i reciproci distacchi contestati, si è verificata la circostanza che una delle due società era sprovvista di commesse e dunque in sostanza priva di occupazione per i propri dipendenti, mentre l'altra società necessitava di forza lavoro ulteriore rispetto al proprio organico (spesso per la necessità di completare le opere commissionate in tempi celeri) e solo per tale motivo che si è ricorso all'istituto del distacco di dipendenti, così da soddisfare l'interesse produttivo della distaccataria a beneficiare di maggiore forza lavoro, nonché l'interesse della distaccante, che in questo modo evitava di ridurre l'orario lavorativo dei propri dipendenti oppure di far ricorso ad ammortizzatori sociali nei periodi in cui vi era assenza o comunque scarsità di lavoro.”(cfr. atto di appello punto A.3). Ritiene la Corte che siffatta allegazione – a prescindere dalla genericità delle indicazioni - dimostri di per sé il difetto del requisito della temporaneità ed occasionalità dell'interesse, apparendo piuttosto che le società interessate avessero fatto reciprocamente ricorso in maniera sistematica al distacco, sfruttandolo come ordinario strumento di “condivisione” di un gruppo di operai a seconda delle maggiori necessità di lavoro dell'una o dell'altra. Siffatta conclusione trova conferma anche nella genericità e lacunosità dei documenti offerti in relazione ai distacchi, risultando dal verbale di accertamento che le società avevano esibito agli Ispettori accordi per distacco temporaneo privi di data e, soprattutto, di indicazione del periodo temporale di comando allo svolgimento dell'attività lavorativa presso altra impresa, oltre a lettere di distacco prive di sottoscrizione e di indicazione dell'inizio e durata del distacco. D'altro canto, l'interesse del distaccante, oltre a non essere nè temporaneo né occasionale, non appare nemmeno giustificato dai rapporti tra le due società (riconducibili solo ad un medesimo nucleo familiare), difettando nel caso di specie un contratto di rete di impresa, ai sensi dal comma 4 ter del cit. art. 30.
2.2. Alla luce delle argomentazioni operate, deve, poi, concordarsi col giudice di prime cure in ordine alla inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte appellante, essendo volta a documentare, oltre a circostanze negative (assenza di lucro, assenza di commesse) fatti irrilevanti al fine di confutare le emergenze degli accertamenti ispettivi, dimostrativi, per come detto, di un sistematico e non occasionale ricorso abusivo al distacco.
2.3. Appaiono, invece, in parte fondate le doglianze inerenti la erronea quantificazione della sanzione in relazione alla violazione contestata sub 1), ai sensi dell'art. 18, co. 1 d.lgs. n. 276/2003. La norma in questione prevede una sanzione proporzionale, contemplando la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e ogni giornata di lavoro. Sul versante della natura giuridica dell'illecito e dell'importo delle sanzioni, va segnalato che è intervenuto l'art. 1, co. 1bis d.lgs. n. 8 del 2016 che ha previsto che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Al comma 6 del cit. art. 1 è poi stabilito “Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.”. Orbene, dal tenore letterale di siffatta previsione - applicabile ex art. 8 del medesimo d.lgs. anche alle violazioni anteriori all'entrata in vigore della legge (se, come nel caso di specie, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto irrevocabili) – emerge solo che in caso di sanzioni proporzionali il legislatore ha introdotto un minimo e un massimo edittali non valicabili, operando ex ante una valutazione di non proporzionalità di sanzioni eccedenti tali limiti. Dunque, nella determinazione della sanzione si dovrà sempre tener conto dei criteri di calcolo originariamente previsti per la pena pecuniaria, ma se, come nella fattispecie che ci occupa per la violazione sub 1), l'importo ottenuto è inferiore al minimo edittale di euro 5.000, lo stesso andrà determinato in tale ultima entità. Risulta dunque illegittima la determinazione operata dall'ente che ha aggiunto all'importo della sanzione determinata proporzionalmente (che risultava inferiore al minimo edittale), l'ulteriore importo di euro 5.000, così pervenendo alla somma di complessivi euro 8.900. Dunque, la sanzione va rideterminata nel minimo di euro 5.000, posto che il valore della sanzione pecuniaria proporzionale risulta inferiore a tale importo. Alla luce di siffatte conclusioni, appare assorbita la doglianza inerente l'errore di calcolo, posto che, pur a volersi ritenere che l'importo andrebbe determinato in euro 3.300 e non 3.900, in ogni caso la sanzione andrebbe fissata nel minimo edittale di euro 5.000. Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello la sanzione applicata per la violazione sub 1), va rideterminata nell'importo di euro 5.000, con conseguente riduzione della sanzione complessiva irrogata in complessivi euro 16.100 anziché 20.000. 3. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, ritiene la Corte di disporne la compensazione per un terzo, ponendo la residua quota a carico degli appellanti, nell'importo indicato in dispositivo, determinato in considerazione del valore della causa (scaglione fino a 26.000 euro), oltre che della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, d.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello riduce l'applicata sanzione alla minor somma di euro 16.100,00; compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio;
pone a carico degli appellanti la residua quota delle spese del doppio grado, che determina in euro 1725,34 per il giudizio di primo grado ed in euro .2014,40 per il presente grado, oltre su tali importi IVA, CPA e rimborso spese come per legge. Napoli, così deciso in data 12.11.2025 Il consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Giovanna Guarino
dott. Giovanna Guarino Presidente dott. Chiara Di Benedetto Consigliere rel. dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere
all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1677/2023 del Ruolo Contenzioso Civile vertente TRA
, nato a Giugliano in [...] il [...], c.f. in proprio Parte_1 C.F._1 ed in qualità di legale rappresentante della (P.IVA con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Giugliano in Campania (NA) alla via Giacomo Puccini n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Riccardo (c.f. ), congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni C.F._2
Palma (c.f. ), elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) al C.F._3
Corso Campano 131; APPELLANTI E
con sede in alla via Vespucci n.172, C.F. Controparte_2 CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e P.IVA_2 disgiuntamente dalla dr.ssa Rossella Santoro e dalla dr.ssa Giuseppina Aprea;
APPELLATO E
Controparte_3
APPELLATO - CONTUMACE FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso la sezione civile di questa Corte in data 6.4.2023, gli appellanti in epigrafe indicati hanno impugnato la sentenza n. 3561/22 del 7.10.22, con cui il Tribunale di Napoli nord aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 11107/19 del 28.10.2019, con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 20.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazione degli artt. 18, co. 1 e 2 e 19 d.lgs. n. 276/2003, in quanto resisi responsabili di somministrazione e utilizzazione illecita di mano d'opera ex art. 18 e oltre che di omessa comunicazione dei distacchi. Hanno censurato l'impugnata sentenza deducendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo il distacco di lavoratori, operato nel rispetto dell'art. art 30 d.lgs. n. 276/2003, non avendo considerato i rapporti personali ed economici tra le società coinvolte, la sussistenza di uno specifico interesse al distacco da parte di entrambe le società, l'assenza di lucro in capo al datore distaccante. In secondo luogo, si sono lamentati della illegittimità del provvedimento di mancata ammissione della prova testimoniale, deducendo che essa verteva su circostanze rilevanti e positive. Infine, in ordine alla quantificazione della sanzione, hanno lamentato l'omessa valutazione delle contestazioni operate in relazione alla erronea determinazione della sanzione irrogata per la violazione sub 1) – art. 18 co. 1 d.lgs. 276/2003- sia per un errore di calcolo (tenuto conto che per le 66 giornate di lavoro avrebbe dovuto essere calcolato un importo di complessivi euro 3.300 e non 3.900), sia per l'illegittima applicazione dell'art. 1 d.lgs. n. 8/2016, che prevederebbe solo dei minimi edittali della sanzione (dunque l'aumento sino al minimo di euro 5.000) e non l'imposizione di un ulteriore importo di euro 5.000,00. 1.1. Con decreto del Presidente della I sezione civile era fissata l'udienza del 4.10.2023. 1.2. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito solo l' che, con varie argomentazioni, CP_4 ha dedotto la infondatezza dei motivi di appello, chiedendo il rigetto dell'appello; con particolare riferimento alla quantificazione della sanzione, ha dedotto la corretta applicazione dei criteri di legge, precisando che per mero errore materiale erano state indicate n. 66 giornate di distacco illecito per ogni lavoratore anziché n. 78. L' non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, rimanendo Controparte_3 contumace.
1.3. All'esito della udienza del 10.1.24, trattata in modalità cartolare dalla I sezione civile della Corte, la causa era rinviata per discussione alla data del 26.2.2026. 1.4. Nondimeno, con decreto del Presidente della Corte d'Appello di Napoli n. 402/24 del 12.12.2024 era disposta la riassegnazione alla sezione lavoro di 274 fascicoli pendenti sui ruoli delle sezioni civili I e V, tra cui la presente causa. Conseguentemente, il Presidente di questa sezione in data 19.2.2025 emetteva decreto, ritualmente comunicato ai procuratori costituiti, di nomina del sottoscritto relatore e fissazione dell'udienza di discussione del 12.11.2025, innanzi al collegio della I Unità sezione lavoro. Con successivo provvedimento dell'8.9.2025, ritualmente comunicato ai procuratori delle parti, infine, era disposta la trattazione in modalità cartolare di tale udienza ex art 127 ter c.p.c.. 1.4.1. Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.11.25 le parti costituite hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
1.5. All'esito dell'udienza cartolare la causa è stata decisa.
2. L'appello è fondato solo in parte, per le ragioni che vengono di seguito illustrate.
2.1. In fatto va sinteticamente ricostruito quanto segue. Nel gennaio del 2016 l di effettuava un accesso ispettivo presso il Controparte_3 CP_2 cantiere edile della ove trovava impegnati tre lavoratori, di cui solo uno era alle dirette CP_5 dipendenze della predetta società, mentre altri due risultavano lavoratori dipendenti della
[...]
in posizione di distacco. Controparte_1
A seguito di ciò, gli ispettori procedevano a vagliare la legittimità del distacco ed accertavano che nel tempo tra le due società erano stati attuati successivi e reciproci distacchi di dipendenti, coinvolgenti anche altri lavoratori. In particolare, la aveva utilizzato a più riprese, quale distaccataria, 6 Controparte_1 operai della nei mesi di gennaio, febbraio, luglio agosto, settembre, ottobre e novembre del CP_5
2015; a sua volta, la quale distaccataria, nei successivi mesi di gennaio e febbraio 2016 aveva CP_5 utilizzato ben 12 dipendenti della Controparte_1 Inoltre, la società non aveva operato comunicazione dei distacchi di 10 lavoratori nei cinque giorni al servizio territorialmente competente. Sulla scorta di siffatti accertamenti, compendiati nel verbale di accertamento del 30.1.2017, venivano contestati tre illeciti amministrativi:
1) la somministrazione illecita di mano d'opera ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. n. 276/2003;
2) l'utilizzazione illecita di mano d'opera prevista dall'art. 18 co. 2 del d.lgs. 276/2003;
3) la violazione di cui all'art. 19 co. 3 d.lgs. n. 276/2003, che sanziona l'omessa comunicazione ai sensi dell'art. 4bis co. 5 d.lgs. 181/2000 del distacco al servizio territorialmente competente, nei cinque giorni. La sanzione veniva poi calcolata nei seguenti importi:
- in complessivi euro 8.999 per la violazione sub 1), così determinati: euro 50 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro (indicate in 66) per il totale di euro 3.900, cui veniva aggiunto l'ulteriore importo di euro 5.000 ex art 1. co. 6 d.lgs. n. 8/2016;
- in complessivi euro 9.100, per la violazione sub 2), così determinati: euro 50 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro (indicate in 182);
- in complessivi euro 2.000 per la violazione sub 3), così determinati: euro 200 per ogni lavoratore (10).
2.1. Tanto premesso, ritiene la Corte che i primi due motivi di appello siano infondati.
2.2. Con riferimento alle doglianze inerenti alla legittimità del distacco, osserva la Corte che del tutto condivisibilmente il giudice di prime cure ha ritenuto che non ne ricorressero nella fattispecie in esame i requisiti legittimanti. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. 276/2003, “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”. La Suprema Corte ha chiarito che la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, nel senso che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso (Cass. n. 9694 del 2009, nonché di recente Cass. 18425/2023). Dunque, l'istituto del distacco è configurabile solo in presenza di temporaneità ed occasionalità della dislocazione del lavoratore presso altro datore di lavoro. Ebbene, parte appellante ha dedotto che l'interesse sarebbe consistito nell'esigenza di evitare il ricorso ad ammortizzatori sociali, riduzioni di orario e licenziamenti di mano d'opera, nei periodi in cui non Cont vi erano commesse di opere e, dall'altro, di favorire la società nei periodi in cui quest'ultima necessitava di maggior mano d'opera. E, così, reciprocamente sarebbe avvenuto nel caso inverso: “in tutte le occasioni in cui sono avvenuti i reciproci distacchi contestati, si è verificata la circostanza che una delle due società era sprovvista di commesse e dunque in sostanza priva di occupazione per i propri dipendenti, mentre l'altra società necessitava di forza lavoro ulteriore rispetto al proprio organico (spesso per la necessità di completare le opere commissionate in tempi celeri) e solo per tale motivo che si è ricorso all'istituto del distacco di dipendenti, così da soddisfare l'interesse produttivo della distaccataria a beneficiare di maggiore forza lavoro, nonché l'interesse della distaccante, che in questo modo evitava di ridurre l'orario lavorativo dei propri dipendenti oppure di far ricorso ad ammortizzatori sociali nei periodi in cui vi era assenza o comunque scarsità di lavoro.”(cfr. atto di appello punto A.3). Ritiene la Corte che siffatta allegazione – a prescindere dalla genericità delle indicazioni - dimostri di per sé il difetto del requisito della temporaneità ed occasionalità dell'interesse, apparendo piuttosto che le società interessate avessero fatto reciprocamente ricorso in maniera sistematica al distacco, sfruttandolo come ordinario strumento di “condivisione” di un gruppo di operai a seconda delle maggiori necessità di lavoro dell'una o dell'altra. Siffatta conclusione trova conferma anche nella genericità e lacunosità dei documenti offerti in relazione ai distacchi, risultando dal verbale di accertamento che le società avevano esibito agli Ispettori accordi per distacco temporaneo privi di data e, soprattutto, di indicazione del periodo temporale di comando allo svolgimento dell'attività lavorativa presso altra impresa, oltre a lettere di distacco prive di sottoscrizione e di indicazione dell'inizio e durata del distacco. D'altro canto, l'interesse del distaccante, oltre a non essere nè temporaneo né occasionale, non appare nemmeno giustificato dai rapporti tra le due società (riconducibili solo ad un medesimo nucleo familiare), difettando nel caso di specie un contratto di rete di impresa, ai sensi dal comma 4 ter del cit. art. 30.
2.2. Alla luce delle argomentazioni operate, deve, poi, concordarsi col giudice di prime cure in ordine alla inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte appellante, essendo volta a documentare, oltre a circostanze negative (assenza di lucro, assenza di commesse) fatti irrilevanti al fine di confutare le emergenze degli accertamenti ispettivi, dimostrativi, per come detto, di un sistematico e non occasionale ricorso abusivo al distacco.
2.3. Appaiono, invece, in parte fondate le doglianze inerenti la erronea quantificazione della sanzione in relazione alla violazione contestata sub 1), ai sensi dell'art. 18, co. 1 d.lgs. n. 276/2003. La norma in questione prevede una sanzione proporzionale, contemplando la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e ogni giornata di lavoro. Sul versante della natura giuridica dell'illecito e dell'importo delle sanzioni, va segnalato che è intervenuto l'art. 1, co. 1bis d.lgs. n. 8 del 2016 che ha previsto che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Al comma 6 del cit. art. 1 è poi stabilito “Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.”. Orbene, dal tenore letterale di siffatta previsione - applicabile ex art. 8 del medesimo d.lgs. anche alle violazioni anteriori all'entrata in vigore della legge (se, come nel caso di specie, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto irrevocabili) – emerge solo che in caso di sanzioni proporzionali il legislatore ha introdotto un minimo e un massimo edittali non valicabili, operando ex ante una valutazione di non proporzionalità di sanzioni eccedenti tali limiti. Dunque, nella determinazione della sanzione si dovrà sempre tener conto dei criteri di calcolo originariamente previsti per la pena pecuniaria, ma se, come nella fattispecie che ci occupa per la violazione sub 1), l'importo ottenuto è inferiore al minimo edittale di euro 5.000, lo stesso andrà determinato in tale ultima entità. Risulta dunque illegittima la determinazione operata dall'ente che ha aggiunto all'importo della sanzione determinata proporzionalmente (che risultava inferiore al minimo edittale), l'ulteriore importo di euro 5.000, così pervenendo alla somma di complessivi euro 8.900. Dunque, la sanzione va rideterminata nel minimo di euro 5.000, posto che il valore della sanzione pecuniaria proporzionale risulta inferiore a tale importo. Alla luce di siffatte conclusioni, appare assorbita la doglianza inerente l'errore di calcolo, posto che, pur a volersi ritenere che l'importo andrebbe determinato in euro 3.300 e non 3.900, in ogni caso la sanzione andrebbe fissata nel minimo edittale di euro 5.000. Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello la sanzione applicata per la violazione sub 1), va rideterminata nell'importo di euro 5.000, con conseguente riduzione della sanzione complessiva irrogata in complessivi euro 16.100 anziché 20.000. 3. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, ritiene la Corte di disporne la compensazione per un terzo, ponendo la residua quota a carico degli appellanti, nell'importo indicato in dispositivo, determinato in considerazione del valore della causa (scaglione fino a 26.000 euro), oltre che della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, d.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello riduce l'applicata sanzione alla minor somma di euro 16.100,00; compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio;
pone a carico degli appellanti la residua quota delle spese del doppio grado, che determina in euro 1725,34 per il giudizio di primo grado ed in euro .2014,40 per il presente grado, oltre su tali importi IVA, CPA e rimborso spese come per legge. Napoli, così deciso in data 12.11.2025 Il consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Giovanna Guarino