Ordinanza collegiale 15 novembre 2023
Ordinanza collegiale 3 luglio 2024
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01432/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01284/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2021, proposto da LU Costruzioni s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele De Vitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Foggia, via L. Gissi 33;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
dei seguenti atti:
1) la nota prot. r. Puglia/AOO_145-01/10/2021/9312, dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana, sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica;
2) la nota istruttoria prot. AOO_145/1306 del 14.02.2020 se ed in quanto lesiva;
3) tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti comunque lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. AR Dibello e uditi l'avv. Raffaele Vitto, per la ricorrente, e l'avv. Francesco Maria Settanni, su delega orale dell'avv. Francesco Zizzari, per la Regione;
1.- Col ricorso in esame, la società LU ha adito il Tar Puglia per l’annullamento della nota in epigrafe con la quale il competente ufficio regionale ha accolto solo in parte la domanda di rettifica del Piano paesaggistico territoriale per la Regione Puglia, per come avanzata dalla ricorrente.
2.- La LU s.a.s. espone di essere titolare dei terreni individuati dal Foglio 1 part. 48, 49, 55, 56, 314 e 316 del Comune di San Nicandro Garganico sui quali il PPTR della Regione Puglia ha posto il vincolo BP boschi. Trattandosi di terreni ad uso seminativo e/o uliveto, con istanza del 19.07.2019, la stessa deducente chiedeva l’attivazione della procedura di rivisitazione del vincolo di cui all’art. 104 delle NTA al PPTR che consente, nel caso di errate localizzazioni o perimetrazioni, la possibilità di ottenerne la rettifica e la rimozione del vincolo BP boschi.
3.- A supporto della predetta istanza la ricorrente allegava una perizia datata 23.03.2019 comprensiva di :
- fotografie satellitari riproducenti lo stato dei luoghi per ogni particella;
- una procura speciale riguardante le particelle 48 e 55;
- domande di aiuto AGEA;
- visure catastali datate 27.03.2019;
- una perizia integrativa datata 05.09.2019 espressamente finalizzata alla dimostrazione dello stato dei luoghi esistente prima dell’imposizione del vincolo BP boschi di cui al PPTR;
- 12 immagini satellitari risalenti a GIUGNO 2003 elaborate dal centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea per gli Stati membri dalle quali emergeva la presenza, in larghissima parte, di uliveti nelle particelle di interesse.
4.- Della documentazione in parola la Regione non teneva alcun conto giacché, con la nota istruttoria prot. AOO_145/1306 del 14.02.2020, affermava, nella sostanza, che la ricorrente si era resa autrice di una serie di disboscamenti abusivi nel periodo 2011/2013 che avevano mutato la situazione esistente nel 2006 - quale epoca che essa doveva considerare ai fini del PTTR - rendendola così conforme a quella rappresentata dalla ricorrente con le foto satellitari risalenti a giugno 2003 allegate alla perizia posta a sostegno dell’istanza di revisione.
5.- A supporto della tesi del presunto disboscamento negli anni 2011-2013 la Regione portava l’esame di altre foto satellitari riferite a tale periodo ed assumeva che il disboscamento era continuato fino all’anno 2017. In particolare la Regione sosteneva: che nell’anno 2006 sulle particelle 48 e 49 esisteva una copertura vegetazionale fitta e compatta assimilabile a bosco; che nell’anno 2006 sulle particelle 55, 56 e 316 esisteva una vegetazione caratterizzata da ulivi sparsi con assenza tra gli ulivi di altra vegetazione; che il disboscamento era consistito nella eliminazione della vegetazione naturale presente, come si evinceva dal fatto che: - dalla ortofoto del 2013 si rilevavano le singole piante di ulivo libere, tra loro, di vegetazione; - dalle ortofoto del 2015 e del 2017 si rilevava la presenza tra gli ulivi di vegetazione secca o bruciata di colore rossastro; -dall’ortofoto del 2019 si rilevava una crescita generalizzata della vegetazione arborea –arbustiva tra le piante di olivo.
6.- L’istruttoria regionale era contrastata dalla ricorrente che chiedeva ed otteneva l’effettuazione di un sopralluogo del quale i funzionari regionali redigevano autonomamente un verbale da cui si evince
che ritenevano sussistere il disboscamento: sia dalla presenza del rinnovamento della vegetazione spontanea sotto forma di getti della specie della macchia mediterranea che spuntano dal terreno… sia dalla presenza di cataste di vegetazione secca formata da rami e ramaglie di vario spessore di piante arboree arbustive … sia dalla presenza di accumulo di pietrame.
7.- All’esito del sopralluogo era emanata la nota prot. r_Puglia /AOO_145-01/10/2021/9312, con la quale si confermavano le risultanze della prima nota istruttoria.
8.- Ritenendo di ricevere pregiudizio dalle note sopra ricordate, la LU le ha impugnate e ne ha chiesto l’annullamento al Tar deducendo la violazione dell’art. 58 delle NTA al PPRT, dell’art. 3 e ss d.lgs. n.34/2018, la carente istruttoria, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione sotto sei concorrenti profili. La deducente ha rivolto istanza istruttoria al Tar ex articolo 67 del codice del processo amministrativo volta alla effettuazione di una Consulenza tecnica d’ufficio tesa ad accertare:
- l’effettiva portata della documentazione fotografica e se da essa, anche alla luce delle visure catastali e quant’altro esistente nel fascicolo di causa oltre che in seguito ad un sopralluogo, si evinca o meno l’esistenza del bosco o di altra vegetazione ad essa assimilabile al momento dell’apposizione del vincolo (anno rilevante 2006); - se nel periodo 2011/2013 vi siano stati interventi tesi al disboscamento.
9.- La Regione Puglia si è costituita in giudizio. Ha depositato memoria il 26 settembre 2023 con la quale ha eccepito:
a) l’inammissibilità del ricorso perché non notificato al Ministero della Cultura quale ente copianificatore e cogestore del vincolo;
b) l’infondatezza delle censure perché – a suo avviso - nell’anno 2006 come si deduceva dalla (sola) documentazione fotografica, sui terreni sarebbe esistito un bosco che era stato poi rimosso nel corso degli anni 2011- 2013 con un’attività che era continuata in tal senso fino all’anno 2019.
La ricorrente ha replicato con memoria depositata in data 9 ottobre 2023.
10.- Con ordinanza collegiale istruttoria n. 1327/2023 depositata in data 15 novembre 2023 la Sezione, ritenuto che “ Ai fini del decidere, è necessario disporre una verificazione tecnica, della quale è incaricato il presidente dell’Ordine degli agronomi e forestali di Bari (ovvero un qualificato tecnico dal medesimo delegato), il quale dovrà riferire, mediante documentata relazione scritta, entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, sul seguente quesito: 1) accertare l’effettiva portata della documentazione fotografica versata in atti e se da essa, anche alla luce delle visure catastali e di quant’altro esistente nel fascicolo di causa, oltre che in seguito a sopralluogo, si evinca o meno l’esistenza del bosco o di altra vegetazione ad essa assimilabile al momento dell’apposizione del vincolo (anno rilevante 2006); 2) se nel periodo 2011/2013 vi siano stati interventi tesi al disboscamento; 3) se il vincolo sui terreni della ricorrente discenda direttamente dalla legge, ovvero dalle N.t.a. del P.P.T.R.” ha disposto l’incombente istruttorio nei termini sopra indicati.
11.- In data 27 marzo 2024, il verificatore ha depositato la relazione conclusiva dei lavori effettuati nei seguenti termini “ il sottoscritto a conclusione della presente relazione, accertata la natura e lo stato dei luoghi, esaminata la documentazione in atti, considerate le osservazioni formulate dalle parti riferisce quanto segue. Dalla documentazione agli atti, a parere dello scrivente, non risulta possibile evincere l’esistenza di un bosco o di altra conformazione vegetazionale assimilabile ad essa al momento dell’apposizione del vincolo (anno rilevante 2006), né tanto meno è possibile parlare di disboscamento. Inoltre il vincolo presente non risulta discendere direttamente dalla legge ma apposto dalle N.T.A. del P.P.T.R.” .
12.- Le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive. La controversia è stata posta in decisione alla udienza pubblica del 24 giugno 2025.
13.- Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero della cultura quale ente copianificatore e cogestore del vincolo, per come sollevata dalla difesa della Regione Puglia. L’eccezione va disattesa. La questione risulta essere stata già affrontata dal Tar Lecce, con sentenza n. 460 del 10.03.2016 nel cui ambito il Collegio, ricordati i presupposti necessari perché nel processo amministrativo sia riconoscibile la qualità di controinteressato, l’ha esclusa nei confronti del Ministero perché il provvedimento impugnato non incide sulla sua posizione soggettiva né gli attribuisce in via diretta una posizione di vantaggio; non essendo qualificabili come controinteressati. Dal diniego di rettifica del piano paesaggistico territoriale per la Regione Puglia il Ministero della cultura non trae alcun vantaggio diretto che gli conferisca la posizione processuale di controinteressato sia in senso formale che in senso sostanziale. Giova peraltro porre in luce il fatto che il procedimento di rettifica del piano paesaggistico disciplinato dall’articolo 104 delle norme tecniche di attuazione al PPTR culmina nell’adozione di un provvedimento imputabile in via esclusiva alla Regione, unica attributaria della potestà decisionale in materia. L’eccezione della difesa della Regione fa leva su una giurisprudenza che ha statuito sulla diversa fattispecie dell’adozione del PPTR che è regolamentata da norme diverse dall’art. 104 delle NTA specificamente previsto per la rettifica di errate perimetrazioni e/o localizzazioni del piano.
14. Nel merito, il Collegio ritiene dirimente ai fini della decisione l’esito della verificazione disposta con ordinanza collegiale istruttoria 1327/2023 depositata in data 15 novembre 2023. Posto innanzi ai quesiti nei seguenti termini “accertare l’effettiva portata della documentazione fotografica versata in atti e se da essa, anche alla luce delle visure catastali e di quant’altro esistente nel fascicolo di causa, oltre che in seguito a sopralluogo, si evinca o meno l’esistenza del bosco o di altra vegetazione ad essa assimilabile al momento dell’apposizione del vincolo (anno rilevante 2006); 2) se nel periodo 2011/2013 vi siano stati interventi tesi al disboscamento; 3) se il vincolo sui terreni della ricorrente discenda direttamente dalla legge, ovvero dalle N.t.a. del P.P.T.R.” , il verificatore afferma “ il sottoscritto a conclusione della presente relazione, accertata la natura e lo stato dei luoghi, esaminata la documentazione in atti, considerate le osservazioni formulate dalle parti riferisce quanto segue. Dalla documentazione agli atti, a parere dello scrivente, non risulta possibile evincere l’esistenza di un bosco o di altra conformazione vegetazionale assimilabile ad essa al momento dell’apposizione del vincolo (anno rilevante 2006), né tanto meno è possibile parlare di disboscamento. Inoltre il vincolo presente non risulta discendere direttamente dalla legge ma apposto dalle N.T.A. del P.P.T.R.”.
15.- Deve dunque da tanto trarsi la conclusione che l’istanza di rettifica avanzata dalla società ricorrente nel lontano 2019 sia stata erroneamente respinta dagli Uffici regionali sulla base di una non corretta interpretazione dello stato dei luoghi da riportare all’altezza cronologica del 2006.
Si è infatti potuto accertare che alla data del 2006 – epoca di apposizione del vincolo- i terreni di proprietà della LU s.a.s. non erano caratterizzati dalla presenza di una vegetazione assimilabile a bosco, secondo quanto previsto dall’articolo 58 delle NNTTAA del PPTR in quanto destinati a ospitare oliveti in larghissima parte e terreni seminativi per la parte restante; né sono stati rilevati inequivocabilmente interventi di disboscamento abusivo da parte della ricorrente, così come ipotizzato dalla difesa della Regione Puglia.
16.- Il ricorso è dunque accolto, con conseguente annullamento delle note impugnate. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le note regionali impugnate.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1.500,00, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR GG, Presidente
AR Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Dibello | AR GG |
IL SEGRETARIO