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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1097/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3094/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068848 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068848 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068848 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068848 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068848 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068848 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 3 gennaio 2025 a Roma Capitale, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone l'annullamento, in tutto o in parte, con vittoria di spese - l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112490068848, notificatole il 7 novembre 2024, per un importo complessivo di € 6.472,00 (comprensivo di imposta non versata ed interessi per euro 4.550.43, oltre a sanzioni e spese di notifica) per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni 2018/2023, in relazione all'unità immobiliare, sita all'interno del Consorzio_1 della Farnesina, individuata in Catasto a Dati catastali_1 , categoria catastale A/2, dalla superficie mq.215, ma con due accessi distinti ed equivalenti, ubicati rispettivamente, in Indirizzo_1 ed in Indirizzo _2.
In particolare la contribuente eccepiva la illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento sopra indicato e ne chiedeva l'annullamento totale, in quanto per gli anni in questione (dal 2018 al 2023) la TARI
e la TEFA, relative al detto immobile, registrato in Indirizzo_1, lungi dall'essere rimaste insolute (come risultava dall'avviso di accertamento emesso in relazione all'altro accesso/recapito di Indirizzo_2), erano state, in realtà, regolarmente ed integralmente pagate, come documentato dalle ricevute di pagamento delle bollette AMA del periodo.
Con istanza depositata in data 8 gennaio 2026 la contribuente riferiva che era intervenuto annullamento d'ufficio dell'atto impugnato e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese per la soccombenza virtuale di Roma Capitale.
Quest'ultima si costituiva in data 16 gennaio 2026, dando atto di avere provveduto, in data 4 aprile 2025, all'annullamento totale dell'avviso di accertamento in questione per essere stato l'immobile già censito a fini TARI;
per l'effetto chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026 -in cui comparivano i rappresentanti di entrambe le parti - la
Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato, va dichiarata l'estinzione del giudizio, come concordemente richiesto dalle parti.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo, ai minimi tariffari, in base alle due voci richieste nella notula della ricorrente - seguono la soccombenza virtuale di Roma Capitale.
L'Amministrazione capitolina, infatti, pur resa edotta, sin dall'istanza in autotutela del 1° dicembre 2024 della contribuente, del doppio accesso dell'immobile oggetto di accertamento e del possibile disguido che ne scaturiva ai fini TARI, ha tardivamente omesso di censire l'immobile e di provvedere tempestivamente all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato per avvenuto pagamento del tributo, costringendo così la contribuente ad agire in giudizio ed a sostenere i relativi costi di difesa.
L'avviso di accertamento esecutivo è stato, infatti, notificato il 7 novembre 2024; l'istanza di autotutela è stata presentata dalla contribuente dopo pochi giorni, il 1° dicembre 2024, con richiesta di annullamento dell'accertamento stesso per avvenuto, integrale e documentato pagamento della TARI e della TEFA dal
2018 al 2023, relative all'immobile bene identificato;
nel silenzio dell'ente impositore il ricorso è stato, poi, notificato il 3 gennaio 2025 e l'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento è tardivamente intervenuto il 4 aprile 2025.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2)condanna Roma Capitale a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Roma 20 gennaio 2026 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3094/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068848 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068848 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068848 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068848 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068848 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068848 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 3 gennaio 2025 a Roma Capitale, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone l'annullamento, in tutto o in parte, con vittoria di spese - l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112490068848, notificatole il 7 novembre 2024, per un importo complessivo di € 6.472,00 (comprensivo di imposta non versata ed interessi per euro 4.550.43, oltre a sanzioni e spese di notifica) per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni 2018/2023, in relazione all'unità immobiliare, sita all'interno del Consorzio_1 della Farnesina, individuata in Catasto a Dati catastali_1 , categoria catastale A/2, dalla superficie mq.215, ma con due accessi distinti ed equivalenti, ubicati rispettivamente, in Indirizzo_1 ed in Indirizzo _2.
In particolare la contribuente eccepiva la illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento sopra indicato e ne chiedeva l'annullamento totale, in quanto per gli anni in questione (dal 2018 al 2023) la TARI
e la TEFA, relative al detto immobile, registrato in Indirizzo_1, lungi dall'essere rimaste insolute (come risultava dall'avviso di accertamento emesso in relazione all'altro accesso/recapito di Indirizzo_2), erano state, in realtà, regolarmente ed integralmente pagate, come documentato dalle ricevute di pagamento delle bollette AMA del periodo.
Con istanza depositata in data 8 gennaio 2026 la contribuente riferiva che era intervenuto annullamento d'ufficio dell'atto impugnato e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese per la soccombenza virtuale di Roma Capitale.
Quest'ultima si costituiva in data 16 gennaio 2026, dando atto di avere provveduto, in data 4 aprile 2025, all'annullamento totale dell'avviso di accertamento in questione per essere stato l'immobile già censito a fini TARI;
per l'effetto chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026 -in cui comparivano i rappresentanti di entrambe le parti - la
Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato, va dichiarata l'estinzione del giudizio, come concordemente richiesto dalle parti.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo, ai minimi tariffari, in base alle due voci richieste nella notula della ricorrente - seguono la soccombenza virtuale di Roma Capitale.
L'Amministrazione capitolina, infatti, pur resa edotta, sin dall'istanza in autotutela del 1° dicembre 2024 della contribuente, del doppio accesso dell'immobile oggetto di accertamento e del possibile disguido che ne scaturiva ai fini TARI, ha tardivamente omesso di censire l'immobile e di provvedere tempestivamente all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato per avvenuto pagamento del tributo, costringendo così la contribuente ad agire in giudizio ed a sostenere i relativi costi di difesa.
L'avviso di accertamento esecutivo è stato, infatti, notificato il 7 novembre 2024; l'istanza di autotutela è stata presentata dalla contribuente dopo pochi giorni, il 1° dicembre 2024, con richiesta di annullamento dell'accertamento stesso per avvenuto, integrale e documentato pagamento della TARI e della TEFA dal
2018 al 2023, relative all'immobile bene identificato;
nel silenzio dell'ente impositore il ricorso è stato, poi, notificato il 3 gennaio 2025 e l'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento è tardivamente intervenuto il 4 aprile 2025.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2)condanna Roma Capitale a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Roma 20 gennaio 2026 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei