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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/11/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5599/2023
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GARGIULO FRANCESCO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV. MASSIMO DI LAURO - CORSO
VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
E
1 , Controparte_2
in persona del pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura Controparte_3
generale alle liti, dall'Avv. CONCETTA PETRILLO, elett.te domiciliato nella di Napoli – Via Nuova Poggioreale - ang. S. Lazzaro Controparte_4
( --c.petrillo@postacert.it) Email_1
Resistente
NONCHE'
, quale subentrante a titolo universale, ai Controparte_5
sensi dell'art. 1, D.Lgs. n. 193 del 22.10.2016, convertito in legge n. 225 dell'1.12.2016, in G.U. n. 282 del 2.12.2016, nei rapporti di Controparte_6
, a sua volta incorporante , in persona del
[...] Controparte_7
Procuratore dott. , elettivamente domiciliata in Avellino, alla Controparte_8
via Dante n. 50, presso lo studio dell'Avv. Anastasia Giglio, che la rappresenta e difende
Resistente
;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Oggetto della presente controversia è un credito indicato in alcuni atti , poi oggetto di un'intimazione di pagamento, impugnata in questa sede relativamente ai predetti atti. Con riferimento al thema decidendum del presente giudizio si rileva che dapprima il ricorrente afferma nel ricorso che:” l'atto si impugna limitatamente ai crediti vantati dall' e dall' , CP_1 CP_2
2 per gli anni 2015, 2017, riservando di impugnare il residuo davanti all'autorità competente” mentre nelle conclusioni del ricorso si legge:” accertare e dichiarare il presunto credito previdenziale, indicato nell'atto di riscossione esattoriale fascicolo n.ro 07120239024491160/000, limitatamente ai soli crediti previdenziali (avvisi di addebito n.ri 37120180002904940000 dell'importo di € 4.049,77, 37120180018316555000 dell'importo di € 1.332,05, 37120190004415967000 dell'importo di € 2.574,61, 37120190015832529000 dell'importo di € 2.502,85, 37120210002382566000 dell'importo di € 3.857,56 e 07120160066558736000 dell'importo di € 300,09)” atti che sembrano riferirsi anche a crediti successivi al 2017. In base ad un'interpretazione complessiva dell'atto si deve ritenere, pur riconoscendosi la difficoltà della questione, che il thema decidendum sia quello evincibile dalle conclusioni del ricorso. Essendo impugnata una intimazione di pagamento, non si pone un problema di inammissibilità dell'azione di impugnazione degli estratti di ruolo. I resistenti indicati in epigrafe si sono ritualmente costituiti chiedendo il rigetto del ricorso, come dai verbali in atti. Appare opportuno rilevare che, in base ad un interpretazione complessiva dell'atto introduttivo, in questa sede l'intimazione di pagamento viene impugnata limitatamente ai crediti previdenziali con riferimento ai quali sussiste la competenza e la giurisdizione del presente giudice. Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a
3 tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare risultano sufficientemente individuati gli atti impugnati. L'opposizione risulta tempestiva in considerazione dei vizi fatti valere in questa sede. Ancora in via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia la sussistenza del credito, oggetto degli atti impugnati, che degli asseriti vizi dei medesimi, deve affermarsi sia la legittimazione passiva dell' e dell' che del Commissario Governativo CP_1 CP_2
(cfr. anche Cass. 3242/07:” Nell'ambito del contenzioso tributario perché il concessionario alla riscossione sia l'unico legittimato a contraddire non è sufficiente che sia oggetto di ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale un atto da lui formato, ma è necessario che si deduca che tale atto è viziato da errori a lui imputabili. Deve trattarsi, cioè, di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Rientra fra queste ipotesi la emissione di avviso di mora non preceduto dalla (rituale) notifica dell'atto impositivo. Il concessionario, infatti, deve accertarsi della esistenza e ritualità di tale notifica prima di emettere l'avviso di mora. Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il ricorso proposto soltanto avverso l'ufficio impositore qualora venga dedotta la illegittimità dell'avviso di mora per omessa pregressa notifica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, in cui il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti unicamente nel contraddittorio dell'Ufficio finanziario, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità del ricorso introduttivo). “). In relazione alla legittimazione dell'ente titolare del credito in ordine alle censure relative appunto alla sussistenza dello stesso cfr. anche Cass. 5532/08. Sempre in via pregiudiziale bisogna ritenere l'ammissibilità dell'azione proposta (questione anch'essa rilevabile d'ufficio). Infatti anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 24215/09) che nega l'ammissibilità di un'azione di accertamento negativo, il ricorso avrebbe comunque i requisiti di sostanza e di forma di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. (che sarebbe comunque di competenza di questo giudice essendo assoggettata inoltre al rito del lavoro). In altri termini la intimazione di pagamento risulta idonea ad incidere sulla sfera giuridica del ricorrente e quindi deve ritenersi autonomamente impugnabile. Ancora in via pregiudiziale appare opportuno chiarire che nel presente giudizio non possono essere annullati e revocati gli avvisi di addebito e la cartella esattoriale, che dovevano
4 eventualmente essere impugnati nei termini previsti a pena di decadenza qualora risulti una loro valida notifica, ma può comunque essere accertata la prescrizione del credito in essi indicato maturata dopo la notifica degli stessi. Sussiste per le stesse motivazioni la legittimazione passiva dei resistenti. Si deve quindi passare ad esaminare in via preliminare l'eccezione di prescrizione. Deve, nel caso in esame, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: “Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni , dalla L.
1.giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”.
Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e e le procedure in corso.” (cfr. da ultimo Cassazione n° 12715/16). Sotto questo profilo le notifiche prodotte dai resistenti pur riconoscendosi la controversia della questione non appaiono regolari, perché nei casi di notifica a persona diversa dal destinatario manca una prova idonea della c.d. “seconda raccomandata”. Non sembra che gli odierni resistenti abbiano svolto delle idonee considerazioni sotto questo profilo. Orbene, nel caso di specie, in relazione agli anni 2015 e 2017, la prescrizione è maturata poiché tra la data di presumibile maturazione del credito (in mancanza di idonee deduzioni al riguardo dei resistenti) e la data di notifica dell'intimazione di
5 pagamento avvenuta nel settembre del 2023 sono decorsi i cinque anni previsti ex lege. Tanto premesso la prescrizione risulta comunque decorsa, in relazione agli anni 2015 e 2017, anche computando i periodi di sospensione della medesima disposti dalla normativa emergenziale nel c.d. periodo COVID (cfr. il Decreto Cura Italia n. 182020 che ha previsto la sospensione del conteggio della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, il decreto Milleproroghe n. 183 2020, che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni). Conformemente ad un orientamento della giurisprudenza a cui si aderisce detta sospensione vale per l'intero periodo oggetto di causa. Viceversa per le annualità successive (anche ritenendo che il thema decidendum del ricorso riguardi anche queste cfr. quanto premesso supra) tendo conto dei periodi di sospensione della medesima prescrizione disposti dalla normativa emergenziale nel c.d. periodo COVID la prescrizione non risulta decorsa, e quindi i relativi crediti risultano sussistenti. Conformemente ad un orientamento della giurisprudenza a cui si aderisce detta sospensione deve infatti applicarsi a tutto il periodo considerato. Si devono, inoltre, revocare gli atti impugnati in relazione agli accessori non ricavandosi dalla lettura degli stessi in modo idoneo le modalità di calcolo. Con riferimento all'art. 25 del D.Lgs n° 46 1999 le deduzioni in ordine alla tardiva iscrizione a ruolo risultano generiche e non possono, quindi, essere esaminate in questa sede, a prescindere da ogni presunzione di tempestività della iscrizione considerata la data di emanazione degli avvisi di addebito in relazione ai periodi a cui si riferiscono. Un analogo discorso, cioè la genericità dell'eccezione riguarda anche le eccezioni riguardante la eventuale mancata verifica di atti presupposti, parlandosi anche di “atti a base dell'iscrizione preventiva ipotecaria”. In relazione alla determinazione del quantum, dovendosi sottrarre dal quantum dovuto i crediti dell e dell relativi alle CP_1 CP_2 annualità intercorrenti dal 2015 al 2017 e gli accessori (interessi ed eventuale rivalutazione) relativi a tutti i crediti previdenziali oggetto del provvedimento impugnato, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva. Ogni ulteriore argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle argomentazioni che precedono non apparendo essere state
6 formulate in modo valido e specifico eccezioni diverse dal maturarsi della prescrizione. La particolarità, novità e difficoltà della controversia e delle questioni esaminate, integrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) revoca l'atto di riscossione esattoriale n° 07120239024491160/000, limitatamente ai soli crediti previdenziali, sia dell' che dell' , relativi al periodo CP_1 CP_2 intercorrente dal 2015 al 2017 ed agli accessori su tutti i crediti previdenziali richiesti, rigettando per il resto il ricorso;
b) compensa fra le parti le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata, 25/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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