Ordinanza cautelare 15 luglio 2022
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2022, proposto dall’Istituto di Riabilitazione Fisiomedica ET s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
l’A.S.RE.M.-Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
la EA DI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Antonio Balducci e Gabriele Cristinzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento dell’A.S.RE.M. prot. n. 43125 del 22.4.2022 avente ad oggetto “ Accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni sanitarie relative alla macroarea della riabilitazione e dell'assistenza sociosanitaria – ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 e s.m.i. – sottoscrizione accordo anno 2022 ”;
-della relativa proposta contrattuale, allegata al predetto provvedimento n. 43125/2022, valevole per l'anno 2022, per le prestazioni di riabilitazione avente ad oggetto “ Contratto per l'acquisto dalle strutture private operanti in regime di accreditamento istituzionale di prestazioni sanitarie di assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario e assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità ”;
-della deliberazione dell’A.S.RE.M. n. 451 del 13.4.2022, avente ad oggetto “ DCA n. 3/2022: Programmazione acquisto prestazioni residenziali riabilitative e socio sanitarie da strutture provate accreditate anno 2022-Presa d'atto ”;
e ove occorra:
-della nota della struttura commissariale della Regione Molise prot. n. 118553 del 30.11.2020, richiamata nelle premesse della delibera dell’A.S.RE.M. n. 451/2022 e mai trasmessa alla ricorrente;
-della nota della Regione Molise acquisita al prot. n. 4752 del 14.01.2022 anche questa richiamata nelle premesse della delibera A.S.RE.M. n. 451/2022 e mai trasmessa alla ricorrente;
-di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai suddetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della società EA DI s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Istituto di Riabilitazione “ Fisiomedica ET ” s.r.l. (d’ora in poi, la Fisiomedica) è una struttura sanitaria autorizzata, accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale del Molise ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, per “ prestazioni di riabilitazione in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno ” (cfr. il D.C.A. n. 65 del 31.12.2012 di accreditamento istituzionale).
1.1. Più precisamente, si tratta di una Struttura Riabilitativa ubicata a Toro (CB) e autorizzata originariamente per 73 pp.ll., che poi nel tempo si era vista ridurre a 45 pp.ll. dal D.C.A. n. 52 del 12.09.2016 di approvazione del P.O.S. 2015-2018 (cfr. all. n. 6 alla produzione della parte ricorrente del 6.07.2022, alla pagina 111), prima che una simile determinazione venisse annullata, su ricorso della stessa Fisiomedica, dalla sentenza di questo Tribunale n. 139/2018 (confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1234 del 2021), con la quale si è stabilito “ che la programmazione contenuta nel POS sia da riadottare a seguito di una nuova istruttoria sul fabbisogno riabilitativo ” (cfr. T.A.R. Molise sentenza n.139 del 13.03.2018, par. IX).
1.2. Il D.C.A. n. 65/2012 di accreditamento già citato aveva, peraltro, dato atto che l’accreditamento ex art. 8- quater , comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 non costituiva “ obbligo per l’Azienda Sanitaria Regionale di stipula dell’accordo contrattuale di budget con la Struttura in parola, restando nella facoltà della menzionata Azienda, la fase di convenzionamento con il SSR, in coerenza con i fabbisogni di prestazioni sanitarie e le linee della programmazione sanitaria regionale ” (cfr. il D.C.A. n. 65 del 31.12.2012; all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 6.07.2022).
1.3. La contrattualizzazione della struttura ricorrente è poi arrivata, nel corso degli anni, in base ai limiti massimi di spesa periodicamente fissati dalla Struttura commissariale.
Alla Fisiomedica, in particolare, è stato nel corso del tempo assegnato il seguente budget (per prestazioni residenziali - RD2):
- € 2.373.00,00 per il 2015 (cfr. all. n. 5 alla produzione citata);
- € 2.138.888,00 per il 2016, € 1.378.000,00 per il 2017 e € 931.750,00 per il 2018 (cfr. il contratto valido per il 2016, 2017 e 2018 (cfr. all. n. 7 alla produzione citata);
- € 1.900.00,00 per il 2019 (cfr.all. n. 8 alla citata produzione);
- € 1.397.000,00 per il 2022 (cfr. lo schema contrattuale per il 2022 impugnato nel presente giudizio, all. n. 2 alla citata produzione).
1.4. Con il D.C.A. n. 41/2020 la Struttura Commissariale della Regione Molise ha incrementato la spesa per la macroarea della riabilitazione di circa 4,4 milioni rispetto al precedente tetto di spesa stabilito con DCA 37/2017, portando così il budget complessivamente previsto per la macroarea della riabilitazione da € 11,8 milioni a € 16,3 milioni (all. n. 14 alla produzione citata).
1.5. Con il D.C.A. n. 94/2021 è stato invece approvato il P.O.S. 2019/2021.
1.6. Con il D.C.A. n. 103/2021 sono stati approvati i limiti massimi di finanziamento delle prestazioni sanitarie di cui si tratta per l’anno 2021, confermando il livello di spesa a € 16,3 milioni (cfr. all. n. 16 alla citata produzione).
1.7. E, nelle more dell’approvazione dei Documenti di Programmazione Sanitaria della Regione Molise 2022-2024, il tetto di spesa di € 16,3 milioni è stato confermato anche dal D.C.A. n. 3/2022 per il 2022 (cfr. all. n. 17 alla produzione citata).
1.8. Sennonché, l’A.S.Re.M. con la nota n. 43125 del 22.04.2022 ha trasmesso alla Fisiomedica lo schema di contratto relativo al 2022 proponendole, con ciò, la contrattualizzazione per “ prestazioni residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità (art. 34 DPCM 12/01/2017) ” della tipologia “ RD2- Trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale ” per l’ammontare di € 1.397.000,00 (cfr. il “ contratto per l’acquisto dalle strutture private operanti in regime di accreditamento istituzionale di prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario e assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità ” relativo all’annualità 2022; all. n. 2 alla produzione della parte ricorrente del 6.07.2022).
2. Contro siffatta proposta di contrattualizzazione per 2022, oltre che avverso la Deliberazione n. 451/2022 dell’A.S.Re.M., la Neuromed ha proposto quindi la presente impugnativa, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA. PER CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA ANCHE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE. CARENZA DI MOTIVAZIONE. ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI. CARENZA DI ISTRUTTORIA ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI »;
II- « CARENZA DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI IN MATERIA DI CONCORRENZA. ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. »;
III- « ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. ERRONEITA' NEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 QUATER DEL D.LGS. N. 502/1992 »;
IV- « ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA ANCHE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE. ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA. CARENZA DI MOTIVAZIONE. ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI. MANCATA STIMA DEL FABBISOGNO RIABILITATIVO. VIOLAZIONE DEI DIRITTI PARTECIPATIVI. ELUSIONE GIUDICATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DELLA CONSULTA ».
Con il ricorso ci si è doluti, in particolare, del fatto che l’A.S.Re.M. avrebbe nel tempo ridotto il volume delle prestazioni erogabili dalla Fisiomedica per conto del S.S.R., e questo nonostante l’accresciuto livello del budget complessivamente assegnato alla macro area della riabilitazione.
La pretesa della ricorrente di vedere invece incrementare il livello degli acquisti regionali di prestazioni sanitarie private, è stata rivolta, in particolare, avverso la deliberazione direttoriale n. 451 del 2022, con la quale l’A.S.Re.M. aveva rimodulato il budget per la contrattualizzazione delle Strutture Sanitarie private accreditate afferenti l’area della “ macroriabilitazione-regime residenziale riabilitativo e socio sanitario ” senza, tuttavia, aumentare il budget assegnato all’interessata.
Le censure ricorsuali sono state appuntate rispettivamente:
- sulla presunta contraddittorietà, illogicità, erroneità dell’istruttoria posta a base dei provvedimenti impugnati, nel corso della quale l’A.S.Re.M. non avrebbe considerato il potenziale ruolo della struttura sanitaria ricorrente in funzione dell’abbassamento del livello di mobilità passiva regionale (motivo I);
- sulla lamentata inidoneità del criterio della spesa storica a valorizzare il livello di efficienza della singola struttura, e l’effettivo soddisfacimento delle esigenze della domanda collettiva (motivo II);
- sulla omessa verifica del fabbisogno sanitario regionale di settore (motivo III);
- sulla violazione/elusione delle sentenze: del T.A.R. Molise n. 139/2018, del Consiglio di Stato n. 1234/2021 e della Corte costituzionale n. 116/2020, per essere state le determinazioni in contestazione basate sul P.O.S. 2016-2018 di cui al D.C.A. n. 52/2016, tuttavia già annullato in sede giurisdizionale, nonché per essere state violate le garanzie partecipative dell’interessata (motivo IV).
3. In resistenza al ricorso, si è costituita in giudizio per la Struttura Commissariale per il rientro dal Disavanzo del Settore Sanitario regionale, per la Regione Molise e per le Amministrazioni statali intimate, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa per “ omessa intimazione di reali controinteressati ” (cfr. la memoria di costituzione della difesa erariale dell’8.07.2022, a pag. 5), oltre che per difetto di interesse a ricorrere (cfr. la citata memoria a pag. 12), e, comunque, l’infondatezza nel merito del ricorso.
3.1. Si è costituita anche l’A.s.Re.M., la quale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza complessiva dell’impugnativa deducendo, in estrema sintesi, che con le determinazioni in esame “gli abbattimenti sono stati determinati in misura pari a una parte della quota di budget non utilizzata, senza incidere sulla capacità erogativa delle strutture che, in ogni caso, era stata per l’anno 2021 nettamente inferiore agli importi massimi contrattualizzati… In particolare, per quanto attiene alla posizione della struttura odierna ricorrente, a fronte di un mancato utilizzo nel 2021 di oltre il 30% (€ 483.880,00) dell’intero budget assegnato (€ 1.500.000,00) è stato previsto per il 2022 un abbattimento del tetto di spesa di soli € 102.534,68 dando quindi alla stessa ricorrente la possibilità di poter comunque incrementare il suo fatturato di oltre 380 mila euro rispetto all’anno 2021 ” (cfr. la memoria di costituzione dell’A.S.Re.M. dell’8.07.2022, a pag. 8).
In particolare, la difesa dell’A.S.Re.M. ha esposto che, nell’ambito di una verifica della corrispondenza tra “ la produzione erogata e la fatturazione emessa per l’anno 2021 dalle strutture afferenti la macroarea della riabilitazione per i diversi setting assistenziali … è emerso un parziale mancato utilizzo delle somme di cui ai budget assegnati alle singole strutture ”, dato del quale l’Azienza aveva pertanto tenuto conto, per l’annualità successiva, al fine di destinare le somme inutilizzate durante l’anno precedente per l’attivazione di “ ulteriori 10 posti di Nucleo Alzheimer, fino a quel momento non presenti sul territorio regionale, grazie al razionale impiego delle risorse assegnate ovvero attraverso una rimodulazione delle somme non “consumate” dalle strutture residenziali nell’anno 2021… ciò ha comportato una revisione dei singoli budget assegnati in riferimento alle strutture che non hanno raggiunto nel 2021 un livello di fatturazione quantomeno pari al budget assegnato. … nella riprogrammazione non si è proceduto ad un abbattimento tout court dei limiti di spesa ma, proprio per dare la possibilità a ciascuna delle Strutture interessate dalla “revisione” del budget di recuperare per il 2022 una quota ulteriore, non erogata nel 2021, si è proceduto ad una decurtazione, per ciascuna struttura individuata, di un importo calcolato in quota percentuale rispetto all’incidenza del budget di ogni singola struttura sul tetto di spesa complessivo ” (cfr. la citata memoria a pag. 7).
3.2. Anche la controinteressata EA DI s.r.l. si è costituita in giudizio a difesa dell’azione amministrativa, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
4. Con l’ordinanza cautelare n. 98 del 15.07.2022 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, sulla base della seguente motivazione.
« Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio di questa fase cautelare, che le doglianze formulate a sostegno del presente ricorso necessitano dell’adeguato approfondimento tipico della più appropriata sede del giudizio di merito;
Considerato, quanto al periculum in mora prospettato dalla parte ricorrente:
-che il pregiudizio allegato non risulta connotato in termini di particolare gravità, atteso che la disposta riduzione del budget per l’anno 2022 si presenta modesta sia in termini assoluti e sia in relazione alle modalità seguite per la sua quantificazione: l’importo della riduzione è stato infatti calcolato in quota percentuale rispetto all’incidenza del budget di ogni singola struttura sul tetto di spesa complessivo, e, soprattutto, non incide che per una ridotta frazione del precedente budget rimasto inutilizzato;
-che la natura meramente patrimoniale del pregiudizio allegato lo rende comunque ristorabile all’esito di un eventuale accoglimento in sede di merito dei motivi di ricorso;
- che, come già ritenuto nelle ordinanze di questo Tribunale nn. 29, 30, 31, 32, 33, 34/2022, confermate in sede di appello con le ordinanze nn. 2682, 2681, 2676, 2675, 2673 e 2671/2022, il dedotto periculum non pare configurabile nemmeno con riferimento all’operatività della c.d. clausola di salvaguardia di cui all’art. 13 dello schema di contratto per il 2022;
- che il Consiglio di Stato, nelle citate ordinanze, ha avuto invero modo di evidenziare che “...le motivazioni espresse dal Giudice di primo grado ai fini della reiezione dell’istanza cautelare offrano un quadro di considerazioni condivisibili...sulla sottoscrizione della clausola di salvaguardia, avendo la parte privata ampia facoltà di non accedere alla stipula dell’accordo, in attesa della definizione della causa. D’altra parte, anche nell’ipotesi della sospensione degli effetti della clausola in questione difficilmente l’amministrazione deciderebbe di sottoscrivere il contratto in assenza di garanzie sui vincoli di spesa” (su fattispecie simili cfr. anche C.d.S., ord. nn. 6990/2021, 8152/2021, 8127/2021, 335/2017, 336/2017, 337/2017, 5427/2014 e 5428/2014);
Ritenuto quindi, alla stregua dei citati orientamenti, che nemmeno le critiche di parte ricorrente avverso la clausola di salvaguardia di cui qui si tratta presentino apprezzabile consistenza;
Ritenuto, infine, che, nelle more della fissazione del giudizio di merito, all’esito del bilanciamento dei diversi interessi implicati nella vicenda appaiono recessive le ragioni del periculum in mora paventato dalla parte ricorrente, attesa l’imprescindibile necessità di coordinare l’interesse degli operatori privati con la primaria esigenza del contenimento della spesa in una Regione soggetta al piano di rientro nel settore sanitario » (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 98 del 15.07.2022).
5. Nell’ulteriore corso del giudizio sono state depositate memorie e documenti.
6. All’udienza pubblica del 18.06.2025, uditi i difensori presenti riportarsi ai rispettivi scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è nel suo complesso infondato, e tanto esonera il Collegio dall’intrattenersi sulle eccezioni di rito sollevate dalle difese resistenti.
Con il gravame in esame vengono contestate le determinazioni amministrative con le quali, nell’ambito dell’acquisto di prestazioni sanitarie sul mercato degli operatori sanitari privati, l’A.S.Re.M. ha quantificato, per il 2022, il budget assegnato alla Fisiomedica in relazione agli anni precedenti, decurtando però una percentuale della sua porzione che rimasta inutilizzata.
La parte ricorrente lamenta, in particolare, il fatto che l’Amministrazione, nel rideterminare il budget in precedenza assegnato agli operatori che non erano però riusciti a consumarlo, e assegnare contestualmente la quota così avanzata ad altre strutture sanitarie - tra le quali, segnatamente, la controinteressata EA DI-, per l’attivazione di “ulteriori 10 posti di Nucleo Alzheimer”, non aveva aumentato il livello delle prestazioni erogabili per conto del S.S.R. dalla Fisiomedica.
Questa scelta sarebbe affetta da un deficit istruttorio (motivo I), dall’utilizzo del discutibile criterio della spesa storica (motivo II), nonché dall’omessa verifica del fabbisogno regionale (motivo III), oltre che dalla violazione/elusione delle sentenze: del T.A.R. Molise n. 139/2018, del Consiglio di Stato n. 1234/2021 e della Corte costituzionale n. 116/2020, per essere state le determinazioni in contestazione basate sul P.O.S. 2016-2018 di cui al D.C.A. n. 52/2016 già tuttavia annullato in sede giurisdizionale, nonché per essere state violate le garanzie partecipative dell’interessata (motivo IV).
Come sta per dirsi, nessuna delle censure coglie però nel segno.
8. Una premessa introduttiva appare a questo punto opportuna, al fine di inquadrare il presente contenzioso, mutatis mutandis , nell’ambito della giurisprudenza già formatasi sulle tematiche rilevanti ai fini del giudizio.
8.1. L’odierna controversia si inserisce nel solco delle impugnative periodicamente avanzate, dalle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate, avverso le determinazioni amministrative di fissazione del budget annuale individuale per gli acquisti di prestazioni sanitarie sul mercato degli operatori privati.
Anche in questo caso vengono impugnate determinazioni che, nell’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo finanziario del settore sanitario regionale, riducono il budget assegnato ad alcune delle strutture sanitarie interessate.
Nel caso di specie, in particolare, ad essere contestata è la riduzione subita, per il 2022, dalla Fisiomedica, rispetto al tetto di spesa assegnatole negli anni precedenti: riduzione disposta per la specifica ragione di un non integrale utilizzo delle risorse assegnate alla detta struttura con i precedenti budget.
L’esame del ricorso in epigrafe richiede pertanto di essere coordinato, mutatis mutandis , con i principi che la giurisprudenza di questo Tribunale ha sempre richiamato in tema di fissazione periodica dei budget individuali degli operatori privati.
8.2. Va così rammentato che la peculiare materia del contendere ha sempre imposto un sindacato giurisdizionale ispirato a cautela, trattandosi di incidere sulle prerogative dell’Amministrazione sanitaria inerenti alla definizione della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie sul mercato dei privati, ad integrazione del Sistema Sanitario Regionale.
La verifica giudiziale in merito deve, infatti, attenersi a prudenza rispetto ai poteri di pianificazione e di spesa dell’Amministrazione: e questo tanto più avuto riguardo alla necessità di contenere entro somme predefinite il dispendio di risorse pubbliche da parte di un’Amministrazione di settore che si trova da tempo sottoposta a Commissariamento per l’attuazione di un piano di rientro dal disavanzo.
In merito non si tratta semplicemente di contemperare il diritto alla salute con delle mere esigenze “di cassa”, bensì di garantire la effettiva sostenibilità della Sanità regionale nel lungo periodo, permettendone anche il ritorno “ in bonis ”.
Non si può dubitare, invero, del fatto che il ritardo nell’attuazione del piano di rientro aggravi la complessiva capacità di risposta del Sistema sanitario regionale al fabbisogno di salute.
Da qui la particolare delicatezza del sindacato giurisdizionale sulle determinazioni amministrative di tal fatta.
8.3. In via generale, va quindi ribadito che la fissazione dei criteri di commisurazione dei tetti di spesa e la determinazione dei budget individuali rientrano nell'ambito della discrezionalità politico- amministrativa, e che il relativo sindacato giurisdizionale sulle decisioni all’uopo assunte per le Regioni interessate dal regime emergenziale dei c.d. Piani di rientro debba tener debito conto anche della specialità della normativa che disciplina gli stessi Piani di rientro propri del sistema sanitario delle singole Regioni. Di conseguenza, lo stesso sindacato deve tener conto del carattere vincolato dei provvedimenti attuativi del Piano di rientro e della loro natura di provvedimenti generali di programmazione finanziaria, e pertanto della conseguente derogabilità, per effetto della prevalente normativa emergenziale speciale, delle procedure previste ordinariamente dalla legislazione regionale e nazionale.
In sostanza, si tratta di esaminare scelte ampiamente discrezionali attinenti alla determinazione dei tetti di spesa e alla ripartizione del budget, scelte che per loro natura vanno considerate avendo riguardo innanzitutto all'insieme degli operatori interessati (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, del 18.12.2023, n. 10899).
9. Il Collegio, dopo questa premessa introduttiva, ritiene di dover affermare innanzitutto l’infondatezza del quarto motivo di ricorso, appuntato sulla presunta violazione/elusione delle sentenze del T.A.R. Molise n. 139/2018, del Consiglio di Stato n. 1234/2021 e della Corte costituzionale n. 116/2020, con cui la ricorrente lamenta che le determinazioni in contestazione sono state basate sul P.O.S. 2016-2018 di cui al D.C.A. n. 52/2016, però già annullato in sede giurisdizionale, nonché assunte in violazione delle garanzie partecipative dell’interessata.
9.1. Innanzitutto, va rimarcato che con la sentenza n. 139 del 13.03.2018, resa nel giudizio n. 392/2016 R.G., questo Tribunale non si è occupato di tetti di spesa, né della contrattualizzazione con l’A.S.Re.M. dell’operatore sanitario in questione, ma solo della legittimità di una determinazione amministrativa pianificatoria (il D.C.A. 52/2016 di approvazione del P.O.S. 2015/2018), con la quale la Struttura commissariale aveva programmato la riduzione del numero di posti letto in dotazione della Fisiomedica.
La sentenza n. 139/2018 citata ha accolto, inoltre, il pregresso ricorso della Fisiomedica sulla base di una motivazione incentrata sul mero rilievo dell’omessa verifica preventiva del fabbisogno regionale: quindi senza che dalla detta pronuncia potesse derivare alcuna garanzia, per la struttura interessata, sulla conservabilità da parte sua di un certo numero di posti letto in dotazione.
9.2. Ciò posto, le determinazioni amministrative all’odierno esame del Collegio si collocano invece su un piano del tutto diverso, rispetto a quello che aveva formato oggetto del giudizio n. 392/2016 R.G. dianzi citato.
Nel presente giudizio, infatti, si discute della legittimità della scelta dell’A.S.Re.M. di rimodulare i tetti di spesa assegnati agli operatori privati accreditati, e questo decurtando una parte del budget che negli ultimi anni era rimasto da parte loro non utilizzato.
Questa limitata rimodulazione, inoltre, è avvenuta al precipuo scopo del “ reperimento delle risorse necessarie all’attivazione di un Modulo di Nucleo Alzheimer di 10 p.l., individuato quale fabbisogno di prestazioni da soddisfare anche dalla Struttura Commissariale con la nota sopra riportata, e pari ad € 350.400,00, attraverso la decurtazione per ciascuna struttura individuata, di un importo calcolato in quota percentuale sulle somme riferite al mancato utilizzo del budget assegnato ” (cfr. la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.Re.M. n. 451/2022).
Pertanto la rideterminazione del budget in discussione, in pratica, ha visto decurtare fondi alle strutture sanitarie che negli anni precedenti avevano erogato un volume di prestazioni sanitarie inferiore a quanto programmato dall’Amministrazione: e questo per destinare ora le relative risorse all’attivazione di uno specifico e nuovo “ Modulo di Nucleo Alzheimer ”.
Ora, vertendosi in tema di contrattualizzazione degli operatori sanitari privati accreditati, è evidente che il fatto che la ricorrente abbia conservato l’accreditamento per un certo numero di posti letto, in virtù dell’annullamento del P.O.S. 2015/2018, non possa valere a fondare la sua distinta e ulteriore pretesa a ricevere la contrattualizzazione per un certo numero di prestazioni erogabili per conto del S.S.R..
La conferma dell’insussistenza di alcuna forma di comunicazione (tanto meno automatica) tra i due piani suddetti si rinviene già nel testo del D.C.A. n. 65/2012, di accreditamento istituzionale della struttura sanitaria in questione, il quale aveva espressamente dato atto che l’accreditamento ex art. 8- quater , comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 non costituiva “ obbligo per l’Azienda Sanitaria Regionale di stipula dell’accordo contrattuale di budget con la Struttura in parola, restando nella facoltà della menzionata Azienda, la fase di convenzionamento con il SSR, in coerenza con i fabbisogni di prestazioni sanitarie e le linee della programmazione sanitaria regionale ” (cfr. il D.C.A. n. 65 del 31.12.2012; all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 6.07.2022).
9.3. Il che significa che la Fisiomedica non poteva vantare nei confronti dell’A.S.Re.M. nessuna pretesa a mantenere certi livelli pregressi di contrattualizzazione per il sol fatto che questo Tribunale aveva annullato (per giunta, per vizi solo procedurali) il D.C.A. n. 52/2016 di approvazione del P.O.S. 2015/2018.
In quella sede pregressa la ricorrente si era doluta “ della programmazione regionale nella parte in cui riconosce la dotazione di 45 posti-letto complessivi (25 in regime di RSD e 20 in regime di RSA), anziché degli attuali 73 posti-letto, per la riabilitazione in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno, ex art. 26 legge n. 833/1978 ” (cfr. l’ incipit della sentenza del T.A.R. Molise n. 139 del 13.03.2018).
E questo T.A.R., reputando allora fondata la sua censura secondo cui “ la Struttura commissariale presso la Regione Molise, nella volontà di raggiungere l'equilibrio di bilancio e assicurare l'erogazione dei LEA – come prescritto dagli standard nazionali - ha previsto interventi di riduzione della spesa e disposizioni di attuazione del Piano di rientro e degli interventi di riordino strutturale del S.S.R.; lo ha fatto, tuttavia, senza prima stimare il reale fabbisogno dei servizi di riabilitazione sul territorio. Manca, nel caso di specie, quello studio del fabbisogno preliminare alla valutazione dell’appropriatezza organizzativa necessaria all’individuazione del giusto “setting” assistenziale e ciò si riverbera in un difetto istruttorio che vizia la legittimità dei provvedimenti impugnati, almeno con riguardo alla programmazione dei servizi di riabilitazione psicosociale residenziale ” (cfr. la citata sentenza n. 139/2018, par. V), ha in quella sede annullato il P.O.S. 2015/2018, limitandosi peraltro a statuire, quale effetto del proprio annullamento, unicamente “ che la programmazione contenuta nel POS sia da riadottare a seguito di una nuova istruttoria sul fabbisogno riabilitativo ” (cfr. T.A.R. Molise sentenza n.139 del 13.03.2018, par. IX).
In altre parole, il decisum della sentenza n. 139/2018, attinente alla pianificazione della dotazione di posti letto, era rimasto attestato sullo stretto piano pertinente all’accreditamento della struttura sanitaria interessata, senza che ne potesse derivare alcuna conseguenza sul diverso versante della futura (e a rigore eventuale) contrattualizzazione con l’A.S.Re.M., e dei suoi specifici contenuti economici.
E nulla ha aggiunto sul punto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1234 del 2021, limitatasi sostanzialmente a confermare la decisione di prime cure.
9.4. Né tanto meno può valere a creare una qualche forma di interferenza tra i due distinti piani dell’accreditamento istituzionale con una certa dotazione di pp.ll., per un verso, e della contrattualizzazione con l’A.S.Re.M., per altro verso, la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 19 maggio 2020, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34- bis del D.L. del 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella l. 21 giugno 2017, n. 96, che aveva approvato il P.O.S. per la Regione Molise per il triennio 2015-2018, allegato all’Accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (Accordo concernente l’intervento straordinario per l’emergenza economico-finanziaria del Servizio sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 1, comma 604, l. 23 dicembre 2014, n. 190), Programma originariamente assunto con decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise n. 52 del 12 settembre 2016.
Il Giudice delle leggi in tale occasione ha preliminarmente chiarito che la norma sottoposta al vaglio di costituzionalità aveva natura di “legge-provvedimento”, poiché elevava a livello legislativo una disciplina già oggetto di un atto amministrativo, il P.O.S., ed era ispirata da particolari esigenze, identificabili (in base all’ incipit dello stesso art. 34- bis ) nella necessità di “ assicurare la prosecuzione dell’intervento volto ad affrontare la grave situazione economico finanziaria e sanitaria della Regione Molise ”. Essa introduceva, pertanto, disposizioni che avevano un contenuto particolare e concreto, in quanto recepivano, appunto, il contenuto del Programma, così investendo le strutture sanitarie regionali.
Nel merito della questione sottopostale, la Corte costituzionale ha ritenuto indi irragionevole la disposizione normativa in questione.
Ma il relativo tema è del tutto estraneo alle determinazioni relative al ben distinto piano della contrattualizzazione della singola struttura sanitaria ricorrente con l’A.S.Re.M. per il 2022.
9.5. Neppure vale a denotare una qualche forma di violazione/elusione dei giudicati già citati la censura secondo la quale “ L’atto impugnato (proposta contrattuale 2022) si fonda sul presupposto della validità del POS approvato con DCA 52/2016. Tanto è vero che viene espressamente richiamato nelle premesse contrattuali (atto impugnato )” (cfr. il ricorso a pag. 23).
In questa parte il ricorso ha richiamato il testo dello schema di contratto per il 2022 oggetto della presente impugnativa, rimarcando che nelle sue premesse tale testo aveva richiamato -tra i numerosi atti elencativi - anche il D.C.A. n. 52/2016 di approvazione del P.O.S. 2015/2018, e indi la legge-provvedimento n. 96 del 21 giugno 2017.
Da questo dato, secondo la parte ricorrente, si evincerebbe che “ L’atto impugnato e dunque l’assegnazione del budget alla ricorrente è stato deliberato sulla base di presupposti palesemente erronei e di una istruttoria visibilmente carente ” (cfr. il ricorso a pag. 24).
La doglianza è tuttavia destituita di fondamento.
9.5.1. Innanzitutto, il richiamo formale contenuto nello schema di contratto 2022, che parte ricorrente intende così valorizzare, è puramente ricognitivo delle determinazioni amministrative aventi una qualche attinenza alla materia che si sono succedute nel tempo, come dimostra il fatto che nelle medesime premesse sono stati richiamati, nell’ordine, anche gli altri D.C.A. via via intervenuti (nn. 21/2018, 57/2020, 41/2019, 41/2020, 103/2021, 36/2017, 39/2019).
Il che vuol dire che il semplice richiamo compilativo siffatto, benché inclusivo anche di determinazioni amministrative frattanto annullate dalla sentenza del T.A.R. Molise n. 139/2018 (con statuizioni confermate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1234/2021), non vale certo da solo a rappresentare l’esistenza di un vizio di violazione/elusione del giudicato.
La motivazione dello schema contrattuale di cui si discute, la quale trova espressione in altra sede dello stesso testo in esame, è difatti ben più ampia ed estesa rispetto al marginale richiamo su cui fa leva il ricorso.
La premessa introduttiva dello schema di contratto per il 2022, in pratica, si è limitata a ricostruire il quadro regolatorio generale che faceva da sfondo alla contrattualizzazione che l’A.S.Re.M. ci accingeva a siglare con le strutture sanitarie accreditate: è in questa semplice prospettiva che va letto il tralatizio richiamo, tra gli altri, anche al D.C.A. n. 52/2016.
Del resto, il richiamo al D.C.A. n. 52/2016 è stato operato in generale, e non certo con riguardo alla sua specifica parte relativa al numero di posti letto riconosciuti alla Fisiomedica: e pertanto neppure si può sostenere che il provvedimento assumesse effettivamente a propria base delle determinazioni oggetto di annullamento, giacché i contenuti programmatori del D.C.A. n. 52/2016 diversi da quelli relativi alla riduzione del numero di pp.ll. a disposizione della Fisiomedica erano comunque rimasti in vigore.
Non resta che concludere, pertanto, che lo schema di contratto per il 2022 non presenta alcun tratto della violazione/elusione del giudicato.
9.5.2. Alla stessa conclusione conduce poi l’esame più approfondito delle determinazioni amministrative in questa sede impugnate, dalle quali si evince che, in definitiva, la base tecnica dell’attribuzione del budget alle singole strutture è stata ravvisata non già nel numero di pp.ll. loro a monte riconosciuti, bensì, in via principale, nella disponibilità finanziaria regionale, nella tipologia di prestazioni erogabili dall’operatore privato e nella loro corrispondenza al fabbisogno di salute locale.
Non a caso, l’esame degli atti relativi alle contrattualizzazioni periodiche tra l’A.S.Re.M. e gli operatori privati accreditati dimostra che in nessun caso le motivazioni di simili provvedimenti contenevano riferimenti al numero dei posti letti in dotazione delle singole strutture, al più soffermandosi i relativi testi sul volume del fatturato e sull’attività disimpegnata nel corso dell’anno precedente dalla struttura interessata nell’esercizio dell’attività oggetto dell’accreditamento.
Il Collegio, dopo aver ribadito che non c’è alcun automatismo tra accreditamento e contrattualizzazione, deve quindi anche rimarcare che neppure vi è alcuna stretta correlazione tra il numero di posti letto assegnati in sede di accreditamento ai singoli operatori sanitari e le successive determinazioni del budget che periodicamente intervengono in occasione di ciascuna contrattualizzazione.
In conclusione, tra l’annullamento del P.O.S. 2015/2018 e l’assegnazione del budget per il 2022 non è ravvisabile una concatenazione tale da autorizzare il Collegio a configurare, in questa sede, il vizio di violazione/elusione del giudicato prospettato dal ricorso.
9.5.3. Infine, per completezza, non guasta aggiungere che il tema del numero dei posti letto in dotazione della struttura sanitaria ricorrente, ove l’Amministrazione Sanitaria Regionale fosse rimasta inerte rispetto alle sentenze di questo Tribunale n. 139/2018 e del Consiglio di Stato n.1234/2021, avrebbe comunque potuto formare oggetto di un autonomo giudizio di ottemperanza: ma la parte ricorrente non ha dedotto di aver mai intrapreso iniziative di tal fatta.
Ai fini del presente giudizio va peraltro ribadito che nessuna particolare utilità sarebbe derivata dalla dotazione più o meno ampia dei posti letto assegnati alla Fisiomedica, trattandosi di stabilire il tetto massimo per le prestazioni da questa erogabili essenzialmente in funzione delle risorse economiche della Regione sottoposta a Piano di Rientro, oltre che dei precedenti saldi economici contrattuali inter partes .
9.6. Va infine disattesa anche l’ultima parte del quarto motivo di impugnazione, appuntato su di una presunta violazione dei diritti partecipativi dell’odierna ricorrente.
I provvedimenti impugnati hanno ridotto il budget assegnato precedentemente in favore della Fisiomedica, decurtando tuttavia una parte soltanto della porzione che la struttura sanitaria interessata non aveva utilizzato nell’annualità precedente.
E si noti che la riduzione è stata realizzata lasciando comunque alla parte ricorrente quasi l’80% del volume di risorse pur rimaste inutilizzate l’anno precedente.
La decurtazione, peraltro –come appena detto- limitata, delle risorse rimaste inutilizzate, non denota affatto l’imprevedibilità dell’azione amministrativa, in guisa tale da richiedere, o addirittura imporre, il coinvolgimento dell’interessata nel procedimento de quo .
Del resto, deve rimarcarsi che, ai sensi dell’art. 13 della l. n. 241 del 1990, le disposizioni relative ai diritti partecipativi non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
D’altra parte, la circostanza che possano essere individuati anche i singoli destinatari della determinazione del budget non modifica di per sé la sua natura di atto di programmazione generale (cfr. T.A.R. Sicilia, sentenza n. 2465 del 2021): natura la cui ipotetica obliterazione imporrebbe infine, in alternativa, di ravvisare nell’atto impugnato nulla più che una proposta contrattuale individuale, come tale soggetta all’altrui libera accettazione, e non già un provvedimento autoritativo sottoposto alle garanzie di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.
Senza contare poi che l’elevato numero delle strutture sanitarie private interessate, anche solo potenzialmente, alla contrattualizzazione e all’acquisto, da parte del Servizio sanitario regionale, delle presentazioni sanitarie in regime di accreditamento, renderebbe problematica e oltremodo farraginosa la strutturazione dei relativi procedimenti in termini di partecipazione.
Né guasta aggiungere che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito doversi escludere che la programmazione finanziaria, con specifico riguardo alle determinazioni in tema di limiti di spesa, possa formare oggetto di una funzione negoziata, atteso che, come si evince dall’art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 - secondo il quale “le regioni ... individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, co. 32, della legge23/12/1996, n. 662” - l’Amministrazione è titolare nella materia de qua di un potere autoritativo e unilaterale (cfr. di recente T.A.R. Campania, sentenza n. 7376 del 2021). Invero, nell'evoluzione della legislazione sanitaria si è progressivamente imposto il principio della programmazione con carattere autoritativo, unilaterale e vincolante, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica e una razionalizzazione del sistema sanitario, attese le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario proprie della materia.
E siffatte considerazioni risultano ancor più pertinenti se si tiene conto degli stretti vincoli finanziari ai quali l’azione amministrativa era sottoposta in virtù del piano di rientro dal debito sanitario, talché il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere significativamente diverso da quello in concreto adottato.
9.7. Donde l’integrale infondatezza del quarto motivo di ricorso.
10. Va altresì disatteso il primo mezzo di gravame, stante l’inconsistenza della sua censura di asserita carenza istruttoria e motivazionale, oltre di illogicità e irragionevolezza, dei provvedimenti gravati.
10.1. In proposito, occorre però preliminarmente dar meglio conto degli articolati contenuti propri di tale primo mezzo.
Con il ricorso si è lamentato che, “ Con gli atti in questa sede impugnati (nella specie delibera aziendale n. 451/2022 e proposta contrattuale anno 2022) la AS, in presunta attuazione degli obiettivi di programmazione sanitaria regionale ha rimodulato i budget della riabilitazione, riducendo quello della ricorrente e concedendo ulteriori risorse a altri erogatori; nella specie le maggiori risorse sono state assegnate alla EA DI per prestazioni R2 ” (cfr. il ricorso a pag. 10).
10.1.1. Secondo l’impostazione della parte ricorrente “ gli atti impugnati si pongono in evidente contrasto rispetto agli obiettivi di programmazione sanitaria e allo stesso DCA 3/2022 ”, in base al quale, in particolare, la Regione Molise avrebbe “ manifestato alla AS l’esigenza primaria di recuperare la incessante mobilità passiva, destinando maggiori risorse alla area della riabilitazione per soddisfare il relativo fabbisogno assistenziale ” (cfr. il ricorso a pag. 10).
In questa prospettiva “ la Struttura Commissariale della Regione Molise, con DCA n. 41/2020 (…) ha incrementato la spesa per la macroarea della riabilitazione di circa 4,4 milioni rispetto al precedente tetto di spesa stabilito con DCA 37/17 (…) . La spesa per i privati accreditati per la macroarea della riabilitazione è passata, dunque, da euro 11,8 milioni a euro 16,3 milioni. Il maggiore finanziamento è stato confermato dalla Struttura Commissariale anche per l’esercizio in corso (anno 2022) con il recente DCA 3/2022 ” (cfr. il ricorso a pag. 10).
E secondo il ricorso “ La AS, in evidente contraddizione e irragionevolezza, disattendendo gli obiettivi di programmazione regionale, si è limitata a verificare la produzione erogata e la fatturazione emessa per l’anno 2021 dalle strutture afferenti la macroarea della riabilitazione per i diversi setting assistenziali. Sulla base di tali dati, sarebbe emerso secondo la AS “un parziale mancato utilizzo delle somme budgettizzate per singola struttura”. Tali somme sono state conseguentemente assegnate alla (sola) EA DI per prestazioni R2 (senza che per altro questa si fosse particolarmente distinta nella produzione dell’anno 2021, così da dimostrare una particolare e performante capacità operativa) ” (cfr. il ricorso a pag. 11).
La doglianza si è quindi incentrata sul fatto che “ L’obiettivo regionale (e cioè recuperare la mobilità passiva della intera area riabilitativa e per i diversi setting assistenziali, dunque non solo per le prestazioni R2 Alzheimer ove mai vi fosse) presupponeva evidentemente, da parte della AS, una valutazione più attenta che tenesse conto di tutti gli interessi in gioco, di tutte le prestazioni che incidono sulla mobilità passiva, nonché della capacità di ogni singolo operatore di rispondere al fabbisogno di salute reale, senza creare posizioni privilegiate. Invero, se da un lato strutture come la ricorrente hanno subito una (ingiustificata) riduzione del budget (riduzione del tutto slegata rispetto alla capacità operativa dell’Istituto ricorrente, null’affatto considerata), altri erogatori (la sola EA DI) si sono visti invece ampliare l’offerta assistenziale mediante assegnazioni di ulteriore budget per il 2022 ” (cfr. il ricorso a pag. 12).
10.1.2. In questo contesto, con il presente ricorso è stato dedotto che “ Mentre tutti i provvedimenti di programmazione regionali (PO e tetti di spesa) spingono verso un potenziamento delle strutture sanitarie più performanti e in grado di incidere sulla mobilità passiva della regione Molise, inspiegabilmente e in evidente contraddizione la AS con gli atti impugnati ha nuovamente previsto un depotenziamento del Centro ricorrente ” (cfr. il ricorso a pag. 13).
10.1.3. Sotto altra angolazione, con il primo motivo di ricorso è stata contestata la scelta dell’A.S.Re.M. di ridurre il budget assegnato alla Fisiomedica avendo come “ riferimento il fatturato delle Strutture sanitarie per l’anno 2021 ”, quando “ Tale esercizio come noto è stato contrassegnato dallo stato di pandemia ed emergenza sanitaria, durante il quale tutte le attività sanitarie hanno avuto una contrazione e/o rimodulazione. Come per la maggioranza delle strutture sanitarie, anche la ricorrente ha subito le conseguenze dell’attuale stato di pandemia ” (cfr. il ricorso a pag. 14).
Con il che ci si è doluti, in altre parole, del fatto che “ l’attività erogata dalla ricorrente durante gli anni di emergenza sanitaria non poteva essere la ragionevole base di calcolo su cui fondare la rideterminazione del budget ” (cfr. il ricorso a pag. 15).
10.1.4. In definitiva, dunque, secondo il ricorso “ I provvedimenti impugnati sono dunque sotto tale profilo irreparabilmente inficiati per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti e per illogicità manifesta in quanto, la AS ha fondato la decurtazione sulla base delle attività erogabile dell’Istituto in tempi emergenziali (contraddistinti da una peculiare disciplina) e non sulla base del fabbisogno ordinario e reale di salute ” (cfr. pag. 15 del ricorso).
10.2. Orbene, il Tribunale è dell’avviso che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, nelle determinazioni amministrative in questa sede impugnate non emergano profili di irragionevolezza/illogicità, né tanto meno si rinvenga alcun deficit istruttorio o motivazionale.
La Sanità della Regione Molise è da tempo sottoposta a Piano di Rientro dal Disavanzo Finanziario, e, nel caso di specie, l’A.S.Re.M. ha ridotto il budget assegnato alla Fisiomedica per il 2022, limitandosi però a decurtare una quota pari solo ad una percentuale delle risorse assegnate ma non utilizzate dalla struttura sanitaria nel precedente esercizio 2021.
10.2.1. Più nel dettaglio, il budget proposto alla Fisiomedica per l’anno 2022 è stato pari a € 1.397.000,00: ma va ricordato che nel 2021 la medesima struttura aveva erogato prestazioni per l’ammontare di € 1.016.120,00, a dispetto del tetto di spesa fissato per quell’anno in € 1.500.000,00.
In altre parole, nel 2021 la quota del budget assegnato alla Fisiomedica rimasto inutilizzato è stata pari a circa € 415.000,00, laddove per il 2022 l’A.S.Re.M. ha ridotto il budget assegnato all’interessata solo di circa € 103.000,00.
Il tetto di spesa fissato per il 2022 nei confronti della struttura sanitaria ricorrente (pari a € 1.397.000,00) è stato quindi comunque ben maggiore rispetto al volume di prestazioni in concreto erogate dall’operatore privato nel 2021 (pari a € 1.016.120,00). Ragion per la quale l’abbassamento del budget per il 2022, lungi dal configurare una incisiva riduzione del volume delle prestazioni erogabili, ha rappresentato un semplice allineamento delle risorse attribuite alla Fisiomedica rispetto al volume delle prestazioni che la stessa aveva nel tempo erogato.
10.2.2. Infatti, come ha eccepito la difesa dell’A.S.Re.M. nel corso del giudizio, “ la struttura odierna ricorrente nell’ultimo triennio ha erogato prestazioni in misura notevolmente inferiore ai corrispondenti budget annuali assegnati”: e questo non solo nel 2021, ma già nel 2019 e nel 2020 (cfr. la memoria dell’A.S.Re.M. citata, a pag. 16 e, in particolare, la tabella riportata a pag. 17 della stessa).
La Fisiomedica ha invero segnatamente speso:
- nel 2019, € 1.203.890,00 a fronte di un budget di 1.900.000,00;
- nel 2020, € 823.760,00 a fronte di un budget di 1.900.000,00;
- nel 2021, € 1.016.120,00 a fronte di un budget di 1.500.000,00 (cfr. la citata tabella a pag. 17 della memoria dell’A.S.Re.M. cit.).
10.2.3. Ha, quindi, colto nel segno la difesa dell’A.S.Re.M. lì dove ha eccepito che “ la struttura vincola da anni somme non utilizzate e che, quindi, ben possono essere destinate all’acquisto di ulteriori prestazioni in altri setting assistenziali rientranti nella macroarea della riabilitazione in favore di pazienti molisani ” (cfr. la memoria dell’A.S.Re.M. cit. a pag. 17).
Sicché va immediatamente disattesa la doglianza con la quale è stato quantomeno adombrato un effetto riduttivo, rispetto al passato, del livello di prestazioni acquisite dall’A.S.Re.M. presso la Struttura sanitaria ricorrente, essendosi trattato piuttosto di un taglio, ma per una limitata parte soltanto, delle somme per il passato lasciate comunque inutilizzate.
10.2.4. Né vale in contrario la circostanza che nel 2022 la Fisiomedica ha erogato prestazioni per volumi superiori a quelli degli anni precedenti.
Ѐ del tutto evidente che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la legittimità della fissazione dei tetti di spesa per un certo anno non può dipendere dall’elemento, solo postumo, del volume delle prestazioni di fatto effettivamente poi erogate, in quella stessa annualità, dall’operatore sanitario: la determinazione del budget deve, infatti, necessariamente precedere la conclusione dell’anno di riferimento, e, pertanto, non può avere riguardo all’effettiva mole di prestazioni rese in concreto.
10.3. Quanto appena illustrato già avvia a disattendere anche la censura secondo la quale la riduzione del budget in questione si sarebbe irragionevolmente basata sui livelli delle prestazioni erogate dalla Fisiomedica nel corso del 2021, anno durante il quale la riduzione delle attività sanitarie sarebbe stata fisiologicamente causata dalla pandemia da Covid-19 in atto.
Ferme le considerazioni sopra svolte in ordine al fatto che la Fisiomedica non spendeva tutto il budget assegnatole almeno dal 2019 (e quindi da ben prima della pandemia), la doglianza va respinta anche alla luce dell’obiezione sollevata, sul punto, dalla difesa dell’A.S.Re.M., secondo la quale “ nessuna legge o regolamento statale e/o regionale ha limitato nel 2021 le attività sanitarie, precludendo l’accesso dei privati alle varie strutture pubbliche e/o private ” (cfr. la memoria dell’A.S.Re.M. dell’8.07.2022, a pag. 16).
La pandemia da Covid-19 non può quindi ritenersi ex se un fattore di automatica giustificazione della mancata erogazione di prestazioni sanitarie.
A ciò si aggiunga che le note dell’A.S.Re.M. nn. 24281/20 e 25420/20 e l’ordinanza del Ministero della Salute dell’8.05.2021 (che la parte ricorrente ha allegato agli atti di causa al fine di corroborare la tesi che la pandemia avrebbe limitato l’attività sanitaria dell’interessata) sono state tutte dirette, in via principale, a limitare gli accessi alle strutture sanitarie dei soli familiari dei pazienti (oltre che a regolare l’attività del personale in servizio e delle attività di ristoro/bar/edicola ivi presenti).
Solo la nota A.S.Re.M. n. 24281/20 ha invitato a “ Ridurre al minimo gli accessi ai visitatori bloccando qualsiasi attività anche di ricovero diurno o accessi per prestazioni ambulatoriali complesse ” (cfr. all.ti nn. 21, 22 e 23 alla produzione della parte ricorrente del 6.07.2022). Ma la Fisiomedica non ha allegato neppure un principio di prova in ordine al fatto che proprio da una simile prescrizione fosse derivata la riduzione delle prestazioni sanitarie da essa erogate nel 2021 per conto del S.S.R.: e la circostanza è smentita dal fatto che già nel 2019 e nel 2020 il livello delle prestazioni sanitarie dell’interessata era risultati -come detto- inferiore ai tetti di spesa rispettivamente assegnatile.
Pertanto, in assenza del benché minimo principio di prova in ordine alla dipendenza dalla pandemia da Covid-19 dell’abbassamento del volume di prestazioni erogate dalla Fisiomedica nel 2021, anche questa censura va disattesa.
10.4. Del pari inconsistente risulta la doglianza con la quale si lamenta che la resistente A.S.Re.M. non abbia ampliato la consistenza e il numero di prestazioni sanitarie erogabili dalla Fisiomedica.
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ non esiste (e non può esistere) in astratto un diritto alla contrattualizzazione, né l'intervenuto accreditamento comporta di per sé un "obbligo a contrarre" in capo all'Amministrazione (…) , sganciato dal duplice vincolo della programmazione in base allo specifico fabbisogno localizzato, da un lato, e della sostenibilità finanziaria, dall'altro (ex multis, TAR Palermo n. 390 02.02.2022 e n. 3073 del 29.12.2020) ” (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 24.09.2025, n. 2069).
Una conferma dell’inconsistenza di una pretesa quale quella qui azionata si rinviene proprio nel testo del D.C.A. n. 65/2012, di accreditamento istituzionale della struttura sanitaria in questione, il quale aveva espressamente dato atto che l’accreditamento ex art. 8- quater , comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 non costituiva “ obbligo per l’Azienda Sanitaria Regionale di stipula dell’accordo contrattuale di budget con la Struttura in parola, restando nella facoltà della menzionata Azienda, la fase di convenzionamento con il SSR, in coerenza con i fabbisogni di prestazioni sanitarie e le linee della programmazione sanitaria regionale ” (cfr. il D.C.A. n. 65 del 31.12.2012; all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 6.07.2022).
Ne consegue che l’odierna ricorrente non poteva aver maturato alcuna aspettativa qualificata in ordine ad un più alto livello di contrattualizzazione rispetto alle annualità precedenti.
10.4.1. In sostanza, la ricorrente assume qui che le limitazioni apposte all’erogazione delle prestazioni di sua pertinenza non sarebbero state confacenti all’interesse pubblico: e il rilievo si ricollega a quelli con cui viene lamentata, peraltro in termini solo del tutto astratti e autoreferenziali, l’attuale incompletezza della soddisfazione del fabbisogno assistenziale della popolazione regionale.
I provvedimenti in contestazione possono tuttavia giudicarsi intrinsecamente legittimi anche sotto tali profili, avuto doveroso riguardo alle condizioni economiche di dissesto (delle quali la ricorrente parrebbe dimentica) della Sanità regionale, il cui stato di disavanzo, oggettivamente, non può non condizionare un perseguimento delle esigenze assistenziali che sia ispirato ad un teorico e astratto optimum .
Solo il definitivo superamento della condizione di disavanzo finanziario potrà assicurare il più ampio soddisfacimento del fabbisogno assistenziale, assegnando al Sistema Sanitario Regionale una massima capacità di risposta.
Ne consegue che i provvedimenti gravati, proprio in quanto funzionali all’attuazione del Piano di rientro di settore, risultano già per ciò stesso proporzionati all’interesse pubblico.
Non sembra del resto dubitabile, sulla base del quadro normativo vigente, e in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, il punto che neanche il Sistema Sanitario possa prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una condizione di equilibrio finanziario, attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti ammessi a operare nel suo sistema (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 27608 del 2019).
Tale esigenza di contenimento della spesa è invero particolarmente pregnante in una Regione, come il Molise, che è soggetta a un piano di riduzione del deficit sanitario il quale, stando a quanto esposto dalla Struttura commissariale nel provvedimento impugnato, ha imposto una sorta di sostanziale taglio lineare del budget complessivo di spesa, e, quindi, una proporzionale riduzione dei tetti di spesa (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 465 del 27.12.2021).
Sotto questo aspetto, la giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che l’introduzione di obiettivi prioritari e vincolanti condiziona e orienta verso le finalità indicate lo svolgimento delle preesistenti procedure, modificando anche le modalità istruttorie e il tipo di motivazione che i provvedimenti risultanti richiedono (Cons. Stato Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1244; 19 luglio 2016 n. 3201). E, infatti, una volta che si sia preso atto delle esigenze di contenimento e rientro della spesa sanitaria regionale, non occorre alcuna analitica o diffusa motivazione nell'esternazione dei calcoli posti a base della riduzione del budget, trattandosi dell'applicazione di parametri automatici di riduzione tesi a rientrare nei limiti oggettivi costituiti dalle risorse (C.G.A.R.S., sez. riun. 14 novembre 2017, n. 987/2017).
Proprio con riferimento alla sanità della Regione molisana il Consiglio di Stato ha poi avuto modo di puntualizzare “ che la giurisprudenza ritiene che le doglianze circa l'insufficiente elaborazione istruttoria ed il preteso, conseguente deficit motivazionale debbano, nel contesto descritto, essere indefettibilmente supportate da dati probatori oggettivi al fine di poter adeguatamente contrastare i provvedimenti regionali cui si oppongono, per cui è stata richiesta, ad esempio “una prova netta e rigorosa” della mancanza di un utile per le strutture accreditate, conseguente alla determinazione di un importo inferiore delle tariffe, rispetto a quelle pregresse (Consiglio di Stato, Sez. III, 21 giugno 2017 n. 3023); o la allegazione di dati od elementi aggiornati in ordine a presunte, e pretese, variazioni dei costi di produzione delle prestazioni sanitarie intervenute nel tempo” (Consiglio di Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5731)” (cfr. Consiglio di Stato n. 6621/2021).
10.4.2. L’applicazione al caso di specie di tali principi giurisprudenziali porta, allora, a respingere anche le censure attoree relative al difetto di istruttorio e di motivazione, dal momento che parte ricorrente non ha fornito dei seri e concreti elementi idonei a sostenere tali doglianze.
Il ricorso ha mancato, in particolare, d’individuare con sufficiente specificità l’aspetto sotto il quale la riduzione del budget imposta alla Struttura interessata risulterebbe ex se , in concreto, realmente pregiudizievole per la Sanità regionale. La ricorrente sull’argomento si è limitata ad asserzioni apodittiche, prive del necessario sostrato documentale e probatorio che ne suffragasse oggettivamente gli assunti.
10.5. Venendo ora alla censura appuntatasi contro la scelta di attribuire risorse aggiuntive ad alcune strutture accreditate diverse dalla ricorrente, va dato atto che in effetti con la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.Re.M. n. 451 del 2022 il budget per la contrattualizzazione di alcune Strutture private accreditate per la macro-area della riabilitazione è stato rideterminato.
Questa limitata rimodulazione, però, è avvenuta al precipuo scopo del “ reperimento delle risorse necessarie all’attivazione di un Modulo di Nucleo Alzheimer di 10 p.l., individuato quale fabbisogno di prestazioni da soddisfare anche dalla Struttura Commissariale con la nota sopra riportata, e pari ad € 350.400,00, attraverso la decurtazione per ciascuna struttura individuata, di un importo calcolato in quota percentuale sulle somme riferite al mancato utilizzo del budget assegnato ” (cfr. la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.Re.M. n. 451/2022).
Non va dimenticato, inoltre, che la rideterminazione del budget, in pratica, ha visto decurtare fondi alle strutture sanitarie che negli anni precedenti avevano erogato un volume di prestazioni sanitarie inferiore a quanto programmato dall’Amministrazione: e questo proprio per destinare ora le relative risorse all’attivazione di uno specifico e nuovo “ Modulo di Nucleo Alzheimer ”.
Sicché è in questa prospettiva che anche la Fisiomedica ha subito la decurtazione in questa sede contestata.
D’altro canto, la suddetta Deliberazione direttoriale n. 451/2022 ha tenuto conto “ dell’istruttoria effettuata dalla UO Committenza riferita all’analisi della produzione rendicontata e fatturata dalle Strutture contrattualizzate per l’anno 2021 − regime residenziale riabilitativo e socio sanitario − ed attualmente in autorizzazione provvisoria per l’anno 2022, dalla quale si rileva la possibilità di ampliare l’offerta di prestazioni all’utenza nell’ambito delle risorse assegnate, attraverso l’impiego delle somme derivanti dalla rimodulazione dei budget assegnati per l’anno 2021 alle Strutture che non hanno utilizzato interamente le somme a disposizione ” (cfr. la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.Re.M. n. 451 del 2022).
E che quella ora sub iudice fosse una scelta in linea con la programmazione sanitaria regionale è desumibile anche dal fatto che la Direzione Generale per la Salute, con nota n. 4752 del 14.01.2022, aveva comunicato all’A.S.Re.M. che, “ in ragione di una analisi del fabbisogno assistenziale territoriale stabilita con la programmazione sanitaria 2015-2018 (POS), con DCA n. 23/2018 si è provveduto al rilascio, in favore della medesima Struttura, dell’accreditamento istituzionale quale “Nucleo Alzheimer” per complessivi n. 10 pp.ll. In merito si richiamano i contenuti delle precedenti comunicazioni prot. nn. 184043/2020 e 8704/2021, ivi riproposte in allegato per facilità di consultazione, riferite alla inclusione delle demenze (compreso l’Alzheimer) nella non autosufficienza e più specificatamente relative alla riconducibilità delle Strutture classificate quali “Nucleo Alzheimer” nell’alveo delle strutture deputate alla erogazione di trattamenti corrispondenti all’attuale setting assistenziale R2, che, ai sensi dell’art. 30 comma 1 lett. a) del DPCM Lea 12 gennaio 2017 ricomprende, per l’appunto, “i trattamenti costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico”. Nell’obiettivo prioritario di garantire sul territorio regionale i Livelli Essenziali di Assistenza quale nucleo irrinunciabile di tutela del diritto alla salute dei cittadini e di dare concreta risposta al bisogno di assistenza sul territorio, anche in riscontro alla istanza formulata dalla Struttura, acquisita in atti al prot. n. 210732 del 31.12.2021, si ribadisce, dunque, che i trattamenti in argomento rientrano nell’ambito della macroarea della riabilitazione e dell’assistenza sociosanitaria e nei limiti massimi di finanziamento per la stessa stabiliti (DCA n. 103/2021) ” (cfr. la nota della Struttura Commissariale n. 4752 del 2022, in all. n. 6 alla produzione dell’A.S.Re.M. dell’8.07.2022).
10.6. Per tutte le ragioni sopra illustrate anche il primo mezzo di gravame risulta, dunque, complessivamente infondato.
11. Carente di pregio risulta altresì il secondo motivo di ricorso, la cui censura principale è appuntata sulla seguente contestazione: “ la base di calcolo da cui muove la AS (si è detto errata) è quella dei livelli di spesa dell’anno precedente. Tuttavia tale parametro appare del tutto illogico e irragionevole in quanto non è idoneo a valorizzare il livello di efficienza della singola struttura, nella specie della ricorrente, e l’effettivo soddisfacimento delle esigenze della domanda ” (cfr. il ricorso a pag. 16).
11.1. Il richiamo di parte ricorrente al criterio della spesa storica, come eccepito dalla difesa dell’A.S.Re.M., è però in realtà inconferente, se non proprio controproducente.
Nel caso all’odierno esame del Collegio, la parte ricorrente ha lamentato l’applicazione della spesa storica nella misura in cui questa avrebbe determinato la riduzione del budget assegnato in favore della Fisiomedica per il 2022: e, nel dolersi di questo aspetto, è stata richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 256 del 5.08.2024 (cfr. la replica della parte ricorrente del 28.05.2025 a pag. 4).
In realtà però, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, il criterio della spesa storica integra un parametro al quale ben può essere del tutto ragionevolmente ancorata la fissazione dei tetti di spesa per le prestazioni sanitarie erogate dagli operatori privati per conto del S.S.R.. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “ il volume di spesa raggiunto nell'anno immediatamente precedente è suscettibile di costituire una adeguata base di riferimento per la determinazione del fabbisogno per l'anno successivo " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20.06.2018, n. 3796; id. Sez. III, 30.05.2022, n. 4371).
E’ poi il caso di aggiungere che quanto questo Tribunale ha affermato, con la sentenza richiamata dalla memoria della ricorrente dell’8.07.2025, è semplicemente che “ In un sistema in cui le prestazioni sanitarie vengono per buona parte erogate da operatori privati, ma il carico economico grava sul settore pubblico, può risultare inoltre più efficiente non attenersi al criterio del “costo storico”, in quanto ciò scongiura il rischio che le scelte cliniche siano orientate al fine di ottenere un aumento delle prestazioni erogate agli utenti, invece che al contenimento della spesa in eccesso .” (cfr. T.A.R. Molise sentenza n. 256 del 5.08.2024).
Al di là del non pertinente richiamo giurisprudenziale appena detto, la doglianza in trattazione va disattesa anche sotto un’altra angolazione.
Nel caso di specie la struttura ricorrente ha contestato il criterio della spesa storica sull’assunto che questo non valorizzerebbe l’efficienza delle strutture sanitarie. Ma sotto questo profilo la doglianza della Fisiomedica risulta del tutto carente di pregio, proprio alla luce del fatto che effettivamente la stessa è risultata aver erogato, dal 2019 al 2021, prestazioni a livelli decisamente inferiori rispetto ai budget rispettivamente assegnatile: onde la decurtazione percentuale di una quota delle risorse non utilizzate si presenta tutt’altro che contraria ai canoni di efficienza cui il ricorso ha fatto richiamo.
11.2. Senza dire, poi, che, diversamente da quanto preteso con il ricorso, la Struttura Commissariale non è affatto tenuta ad ampliare il volume dei propri acquisti presso un privato per il sol fatto che il relativo operatore economico si sia rivelato più performante di altri.
Nemmeno da questo punto di vista coglie quindi nel segno il richiamo che il ricorso ha svolto ai principi di “ parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private ” (cfr. il ricorso alle pagine 18 e 19).
Come si è già detto, la decurtazione in questione è stata operata su una parte marginale del budget, assorbita dalla quota rimasta inutilizzata negli anni 2019, 2020 e 2021.
Né è fondato sostenere che nel caso di specie sia stato concesso un incremento di budget ad un operatore concorrente in guisa tale da legittimare la ricorrente a lamentare una forma di discriminazione in proprio danno.
Nella vicenda in esame, infatti, l’A.S.Re.M. ha perseguito univocamente l’obiettivo del “reperimento delle risorse necessarie all’attivazione di un Modulo di Nucleo Alzheimer di 10 p.l., individuato quale fabbisogno di prestazioni da soddisfare anche dalla Struttura Commissariale con la nota sopra riportata, e pari ad € 350.400,00, attraverso la decurtazione per ciascuna struttura individuata, di un importo calcolato in quota percentuale sulle somme riferite al mancato utilizzo del budget assegnato ” (cfr. la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.Re.M. n. 451 del 13.04.2022).
E siccome l’attivazione dello specifico “Modulo di Nucleo Alzheimer” attiene all’acquisizione di prestazioni diverse da quelle per le quali risulta accreditata la Fisiomedica, non emerge alcun effetto discriminatorio a discapito della ricorrente, né alcuna delle violazioni dei principi di concorrenzialità e parificazione evocate dal ricorso.
11.3. Per queste ragioni, non vale quindi neppure la doglianza che ha fatto perno sulla posizione specifica della controinteressata EA DI, asseritamente destinataria di maggiori risorse economiche nonostante una minore efficienza dimostrata nel corso degli anni.
L’ampliamento delle prestazioni erogabili dalla controinteressata, infatti, non va valutato come un trattamento premiale, bensì ha costituito espressione di una specifica esigenza della Sanità regionale, giacché le risorse aggiuntive destinate per il 2022 alla EA DI erano funzionali, come detto, all’attivazione dello specifico “ Modulo di Nucleo Alzheimer ”. E sul punto è rimasta praticamente incontestata l’eccezione della difesa dell’A.S.Re.M. per cui la detta controinteressata era l’unico operatore ad essere accreditato per quel tipo di prestazioni (cfr. la memoria della difesa dell’A.S.Re.M. dell’8.07.2022, a pag. 11).
Non guasta aggiungere, infine, che, stando a quanto opposto dalla difesa dell’A.S.Re.M. senza suscitare obiezioni ex adverso , la stessa EA DI è stata comunque interessata, per altro verso, da una riduzione di budget dovuta al “ mancato raggiungimento del tetto di spesa assegnato nell’anno 2021 ” (cfr. la citata memoria a pag. 12).
11.4. Il secondo motivo va quindi interamente disatteso.
12. Infondato risulta altresì il terzo motivo di ricorso, con il quale ci si è doluti del fatto che le Amministrazioni intimate non avrebbero ottemperato all’obbligo, previsto dall’art. 8- quater del D.Lgs. n. 502/1992, di definire il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza.
Sul tema questo Tribunale ha già più volte evidenziato la ridondanza di un preteso aggiornamento su base annuale della rilevazione del fabbisogno di salute regionale, a fronte, da un lato, della rilevazione del fabbisogno già prevista su base pluriennale nel P.O.S.; dall’altro, dell’assolutezza dei vincoli finanziari comunque imposti dal Piano di rientro.
La complessa istruttoria necessaria per la ricognizione del citato fabbisogno deve, infatti, reputarsi ragionevolmente demandata alla sede propria della fase programmatoria pluriennale contenuta nel P.O.S. (collocata, quindi, a monte dei provvedimenti annuali di determinazione dei tetti di spesa): programmazione che ha proprio il precipuo obiettivo di individuare gli aspetti relativi alla previsione su base pluriennale della domanda di salute (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 465 del 27.12.2021).
È stato infatti affermato, relativamente al P.O.S. 2016-2018 della stessa Regione Molise, che è proprio nella sede programmatoria sanitaria regionale che emerge la necessità di una accurata istruttoria sui fabbisogni, che valuti anche le esigenze delle strutture private che erogano il servizio colmando, se necessario, il deficit dell’offerta pubblica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10.02.2021, n. 1233).
Ciò posto, al tempo dell’adozione dei provvedimenti qui impugnati l’A.S.Re.M. era in attesa dell’approvazione dei Documenti di Programmazione Sanitaria della Regione Molise 2022-2024, ma comunque l’analisi del fabbisogno di salute era stata già puntualmente effettuata dalla Struttura commissariale ai fini della programmazione operativa sanitaria precedente.
13. Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, risultando infondati tutti i motivi di gravame, il ricorso va pertanto integralmente respinto.
14. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni prevista dalla legge, possono essere tuttavia interamente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
UI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO