Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 11/02/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.40), ha pronunciato dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 934 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
Parte 1 (P.I. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t. signor rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Ranucci ed elettivamente Parte 2
domiciliata presso il suo studio in Rieti al Viale Maraini n° 68, giusta delega in atti
Attrice/opponente
E
EX ART. 508 C.C. DI Controparte_2 C.F. CP_1
P.IVA 2 in persona del curatore p.t. Avv. Stefania Settimi, giusta nomina del Tribunale di Terni del 30.05.2023, depositata il 5.6.2023 nel fascicolo RGVG 8-6/2023 e pubblicata in
G.U. foglio, rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Contessa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, alla Via Giulio Cesare Beccaria, n. 22, giusta delega in atii
Convenuta/opposta
OGGETTO: mandato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
11.2.2025 da intendersi completamente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A fondamento dell'opposizione ha dedotto quanto segue: il Rag. CP_2 era il consulente di fiducia della famiglia Pt_2 e curava la contabilità di una serie di società facenti parte del patrimonio familiare tra cui la Leo Hotel srl, la
EMAS 73 srl e la MAS Immobiliare srl;
Venuto meno il rapporto di fiducia con il professionista, il signor Pt 2 andò a definire tutti i rapporti in essere con lo stesso provvedendo al ritiro della documentazione fiscale relativa alle singole società; nel Gennaio 2014, il signor Parte 2 consegnò al Rag. CP_2 un assegno tratto sulla Banca Popolare di Spoleto per € 25.975,67, privo di data, a totale tacitazione di tutte le spettanze professionali maturate dal Rag. CP_2 con riferimento alle posizioni EMAS
73 srl, MAS Immobiliare srl e LEO Hotel srl;
non sono note le ragioni per cui tale Assegno Bancario non fu posto all'incasso, tuttavia, in relazione alle prestazioni professionali effettuate in favore delle società in questione è maturata la prescrizione decennale;
quanto alla data del 31/11/22 (o 31/12/2022) che reca l'assegno è stata successivamente apposta da mano non riconducibile al signor la circostanza dell'abusivoParte_2
e successivo riempimento è desumibile anche dal fatto che la data del 31/11/2022 è successiva a quella della morte del Rag. CP_2 che è deceduto in data 17/12/2021, viene, quindi, proposta formale querela di falso. La convenuta si è costituita nel giudizio di merito con comparsa depositata il 13.9.2024
rilevando quanto segue:
tardiva iscrizione dell'atto di citazione;
improseguibilità e inammissibilità dell'opposizione la curatela ha trasmesso, in data 07.07.2023, la richiesta di pagamento di quanto dovuto dalla Pt 1 (il curatore ha verificato non solo la scheda cliente della Parte 1 redatta dalla segreteria dello Parte_3 ma anche la perfetta corrispondenza delle voci riportate sulla scheda cliente con quelle della parcella 3 del 15.6.2021, inoltre, è stato rinvenuto presso lo studio commerciale l'assegno in originale, perfettamente corrispondente quanto agli importi con quanto indicato nella parcella e nella scheda cliente, ovvero euro 25.925,67); dalla documentazione trasmessa al curatore dall'erede beneficiata, Dott.ssa Persona 1 emerge che la Pt 1 nella persona del sig. Pt_2 ha dichiarato tramite mail "ho fatto l'assegno alla scadenza del 31.12.2022 e tu (n.d.r. il Rag. CP 2) l'hai accettato"
"pertanto io onorerò il pagamento alla scadenza del 31.12.2022 e gli interessi di questi anni me li tengo quale piccolissimo risarcimento del danno", tale riscontro del Rauco è derivato dalla richiesta scritta del Rag. CP_2 del 27 agosto 2019 in cui è emersa la necessità di quest'ultimo di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico;
in ragione di ciò chiedeva al Pt 2 di onorare il pagamento dell'assegno, addirittura dispiacendosi di non avere "altre soluzioni alternative", pertanto, la domanda di querela di falso è smentita dalle dichiarazioni del sig. Pt 2 in ogni caso, viene fatta istanza affinché si faccia presenziare alla prima udienza il P.M. ed il cancelliere del Tribunale di Terni (per prendere in custodia l'originale dell'assegno e la busta all'interno del quale lo stesso è stato conservato, in un unico plico, così come consegnato al curatore dalla dott.ssa Per 1
[...] e si provveda a norma dell'art. 223 c.p.c. quanto alla prescrizione, il credito professionale del Rag. CP_2 decorre dall'esaurimento dell'incarico, ovvero dal compimento della prestazione con la riconsegna dei documenti a chiusura del rapporto tra la Pt 1 e il Rag. CP 2 che è intervenuta in data 19.02.2018, quindi, la prescrizione decennale del credito non trova fondamento non solo in considerazione dell'esistenza dell'assegno, ma anche perché la prescrizione è stata interrotta più volte, nel 2019, quando il Rag. CP_2 ha richiesto il pagamento del dovuto, successivamente, dalla dott.ssa erede beneficiata, e, da ultimo, con la PECPersona 1
del curatore di luglio 2023 ed del gennaio 2024.
Con ordinanza riservata, emessa all'esito dell'udienza del 14.1.2024, è stata fissata l'udienza del 11.2.2025 per la discussione orale ex art 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 11.2.2025, ascoltate le conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
L'opposizione risulta tardivamente proposta e deve, quindi, essere dichiarata improcedibile.
Infatti, dall'esame degli atti di causa, si evince che l'atto di opposizione è stato notificato all'opposta in data 24.5.2024, mentre la causa è stata iscritta a ruolo in data 5.6.2024, ben oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c.
La tardività è stata peraltro certificata dall'Ufficio del Ruolo Generale - Affari Civili presso il
Tribunale di Terni con dichiarazione del 06.09.2024. Sotto questo profilo, l'art. 647 c.p.c. equipara la tardiva iscrizione a ruolo dell'attore in opposizione alla mancata proposizione dell'opposizione. Detti inadempimenti sono sanzionati entrambi con l'acquisto della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e conseguente improcedibilità dell'opposizione tardivamente proposta.
Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale è consolidato nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione (vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente) alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto fin dalla decisione Cass. civ., 26.01.2000,
n.849, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo".
Dal paradigma interpretativo così delineato discende poi, quale ineludibile conseguenza processuale, che "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione dell'inammissibilità od improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell'opponente, ha carattere assolutamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e, quindi, anche dalla Corte di Cassazione, che in tal caso provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non poteva più essere proseguita".
(cfr. inoltre sul punto Cass. 849/2000 Cass 10116/200415727/2006 Corte d'Appello Palermo
Sez. III Sent., 20/04/2018).
Nel caso di specie, l'attore ha rappresentato di non aver potuto effettuare l'iscrizione telematica in quanto è stato colpito da lombosciatalgia, chiedendo, pertanto la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., stante il legittimo impedimento dovuto a malattia.
Come è noto, la Cassazione ha chiarito che ove il mancato tempestivo deposito di un atto sia dovuto a causa non imputabile, è possibile evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l'impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l'atto non potuto depositare nei termini.
Nel caso in esame, tuttavia, il difensore ha chiesto di essere rimesso in termini solo con la prima memoria ex art 171 ter cpc, quindi, molto tempo dopo la cessazione dell'addotto impedimento.
In ogni caso, si rileva che non sussistano le condizioni per invocare il legittimo impedimento che consente al difensore di venire rimesso in termini quando dimostra, con idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. Infatti, occorre rilevare che la patologia indicata è insorta alcuni giorni dopo la notifica della citazione, periodo di tempo in cui poteva essere perfezionata l'iscrizione, e soprattutto deve rilevarsi che l'adempimento, ovvero il deposito telematico, poteva essere facilmente delegato o compiuto personalmente, trattandosi di incombente che non richiede alcun genere di sforzo fisico.
Per tutte queste ragioni, dunque, deve ritenersi che l'opposizione sia stata proposta tardivamente e debba, quindi, essere dichiarata definitivamente improcedibile ai sensi dell'art. 647 c.p.c., con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia
(scaglione tra 5.201,00 e 26.000 euro), applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri medi per tutte le processuali effettivamente svolte (solo studio, introduttiva e decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'opposizione improcedibile e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CP 1condanna la Parte 1 alla rifusione delle spese processuali in favore di
EX ART. 508 C.C. DI OR AT CI che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 11.2.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)