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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/12/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1569/2019
Verbale di Udienza del giorno 5 dicembre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa MA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 05 dicembre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opposta la quale riportandosi a tutti i propri atti così conclude:” preso atto che la opponente non ha provveduto a depositare le note conclusionali entro i termini assegnati dal Giudice con decreto del 25.06.2025, si riporta integralmente a tutte le proprie eccezioni, difese e richieste già svolte nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di causa e, in particolare, alle note conclusionali tempestivamente depositate insistendo per il rigetto della spiegata opposizione poichè del tutto strumentale ed infondata, con vittoria di spese e compenso. Impugna sin d'ora le eventuali deduzioni e richieste che la controparte dovesse formulare e chiede che la causa sia decisa”; rilevato che parte opponente non ha depositato note di trattazione scritta;
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 05 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1569 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
, P. IVA in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante sig. nato ad [...] il [...], Parte_2
rappresentata e difesa - giusta procura resa su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione - dall'avv. Francesco Iannaccone (c.f.:
[...]
), elettivamente domiciliati come in atti C.F._1
OPPONENTE
E
,P.IVA in persona del legale rappresentante p.t. sig. CP_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall' Avv. Ilaria Corrado (C.F. CP_2 C.F._2
), in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto
[...]
n. 112/2019, elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 24/0172025 previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa nella Controparte_3
fase di precisazione delle conclusioni. All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha svolto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N.112/2019, R.G.N., emesso in data dal Tribunale di Avellino con cui veniva ingiunto il pagamento in favore della soc. dell'importo di € 6.517,03, oltre interessi come da CP_1
richiesta e spese del monitorio per mancato pagamento fornitura merci.
In via preliminare l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Avellino in favore del Giudice di Pace di Napoli in ordine a talune fatture poste a base del monitorio in quanto nelle condizioni generali di vendita riportate in calce alle dette fatture ammontanti complessivamente ad € 4.467,99, vi era un'elezione di foro esclusivo in favore del Giudice di Napoli per qualsiasi controversia fosse incorsa tra le parti. Residuando l'importo di € 2.049,04, portata dalle fatture per cui non risultava sottoscritta la clausola di elezione di foro esclusivo, eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Avellino.
Sempre in via preliminare eccepiva l'insussistenza del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta non avendo le fatture depositate natura probatoria.
Nel merito contestava la pretesa creditoria per non aver svolto la opposta in favore dell'opponente alcuna delle prestazioni di cui alle fatture azionate, evidenziando l'inesistenza di un valida proposta d'ordine e/o di un contratto di vendita e rappresentate nelle fatture di accompagnamento eccependo la sua assoluta estraneità rispetto ai soggetti di volta in volta indicati in ciascuna delle fatture accompagnatorie quali vettori/conducenti e disconoscendo formalmente il fatto di averli incaricati del ritiro della merce in proprio nome e per conto.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché nullo, inammissibile, improcedibile ed infondato per i motivi sopra spiegati;
2. per l'effetto, condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la società che preliminarmente CP_1
eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni relative alla incompetenza per territorio e per valore del Tribunale adito.
Nel merito ribadiva la propria pretesa creditoria e così concludeva:
“previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, così giudicare IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
1) rigettare tutte le avverse domande ed eccezioni, poiché infondate in fatto ed in diritto, per ragioni espresse in narrativa;
2) respingere l'opposizione così come proposta dalla poiché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 112/2019, con ogni conseguente statuizione sulle risultanze di causa;
3) accertare il diritto di credito della deducente e, per l'effetto, condannare l'attrice opponente al pagamento, in favore della , della somma di euro 6.517,03, CP_1
oltre interessi di mora ex D.lgs 231/01 da calcolarsi fino all'effettivo saldo.
IN OGNI CASO:
4) Con vittoria delle spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA se dovuta, CPA e successive occorrende come per legge”.
Alla prima udienza di comparizione veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale diretta e contraria richiesta dalle parti e all'esito dell'istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25/06/2025. In tale udienza la scrivente, divenuta nelle more assegnataria del fascicolo, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
DIRITTO
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni preliminari di parte opponente. Contr La ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, Controparte_5
deducendo che per alcune fatture era stata pattuita l'elezione di foro esclusivo in favore del Tribunale di Napoli. Per le rimanenti fatture, il valore le renderebbe di competenza del Giudice di Pace anziché del Tribunale.
La Società Opposta ha contestato l'eccezione, rilevando la mancanza di pattuizione dell'esclusività del foro convenzionale e l'interesse del creditore a evitare il frazionamento del credito.
L'eccezione è infondata. L'art. 28 c.p.c. stabilisce che la deroga convenzionale alla competenza territoriale ordinaria è ammissibile, ma il foro designato si intende non esclusivo se tale esclusività non è stata espressamente pattuita per iscritto.
La Suprema Corte ha consolidato il principio secondo cui la clausola di elezione di foro, in difetto di espressa pattuizione circa la sua esclusività, deve intendersi come volta ad introdurre una competenza concorrente e facoltativa, aggiuntiva rispetto a quelle previste dalla legge (es. art. 19 e art. 20 c.p.c.). Ne consegue che, in assenza di tale espressa esclusività, il Giudice adito in base ai criteri legali mantiene la propria competenza (Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 1838 del 25 gennaio 2018; Cass. civ. Sez. II,
Ord. n. 11192 del 7 maggio 2010).
Poiché la Società opposta ha eccepito la non esclusività e l'opponente non ha provato la pattuizione dell'esclusività, né dalle fatture depositate emerge tale pattuizione, il
Tribunale adito conserva la competenza in virtù dei fori legali.
Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito a causa del principio di unitarietà dell'azione e del divieto di frazionamento del credito.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che l'ingiustificato frazionamento giudiziale di un credito unitario è contrario al dovere di correttezza e buona fede e al principio del giusto processo, perché aumenta ingiustificatamente i costi processuali per il debitore (eccessivo aggravio) e per la collettività (abuso degli strumenti processuali). Tale frazionamento può comportare l'improponibilità della domanda
(oggi, più spesso, l'impiego del meccanismo delle spese di lite a carico della parte che ha frazionato, sebbene il principio generale di evitamento del frazionamento resti fermo) (Cass. civ. S.U., Sent. n. 4090 del 16 febbraio 2017).
Nel caso di specie, poiché il credito complessivo derivante dalle fatture è unitario
(sebbene documentato da plurime fatture) ed eccede il limite di competenza per valore del Giudice di Pace, l'azione è stata correttamente incardinata dinanzi al Tribunale, il quale è competente a conoscere dell'intera pretesa. Se il Giudice di Pace fosse competente per alcune frazioni del credito e il Tribunale per altre, si integrerebbe un caso di frazionamento vietato (salvo sussistenza di un oggettivo interesse del creditore al frazionamento, qui non dedotto).
Le eccezioni di incompetenza territoriale sono, pertanto, rigettate.
Va altresì disattesa l'eccezione di insussistenza del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente per carenza di prova scritta del credito. Si evidenzia che la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.
Di conseguenza il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso legittimamente.
Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda dell'opponente è infondata e va rigettata.
Ai fini della decisione saranno utilizzati – nei limiti della effettiva rilevanza - tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dall'attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. Ciò esposto, la
Suprema Corte coglie l'occasione per ribadire che l'opposizione a decreto ingiuntivo, incardinando un processo a cognizione piena avente il medesimo oggetto del ricorso monitorio (l'esistenza e l'entità del credito), dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel cui ambito è dovere/potere del giudice accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, sostanziale convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
Cosicché, in tale ordinario giudizio di cognizione, il giudice non può limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata correttamente e legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti da entrambe le parti secondo il principio dell'onere della prova e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass., 28 maggio 2019, n. 14486). A riprova del tenore di piena cognitio del giudizio di opposizione, vi è il fatto che in tale sede sono producibili nuove prove, ad integrazione di quelle già prodotte in sede sommaria. Il giudice di merito deve, quindi, procedere ad un nuovo ed autonomo esame di tutte le risultanze istruttorie, non potendo limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento. dall'attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Le semplici fatture possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione . In linea generale, si sostiene che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, come in ogni altro giudizio di cognizione, le medesime non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio. Di conseguenza, quando il rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita.
Nella specie deve ritenersi che l'opposto abbia adempiuto all'onere su di esso gravante attraverso la produzione in giudizio delle fatture accompagnatorie, sottoscritte sia dal conducente del mezzo di trasporto che (alcune) dal destinatario della merce.
Ed invero dall'esame dei predetti documenti emerge che la merce oggetto delle fatture medesime è stata consegnata alla opponente e da questa ricevuta: sul punto inequivoca appare la circostanza della firma delle fatture accompagnatorie da parte di soggetto incaricato della ricezione delle merci . Invero l'opponente si è limitato a disconoscere la sottoscrizione apposta sulle dette fatture, deducendo non essere quella del legale rappresentante e/o di dipendenti della società.
Detto disconoscimento per come operato non può ritenersi validamente esercitato.
Il disconoscimento delle sottoscrizioni delle fatture accompagnatorie non può considerarsi idoneo a privare, in mancanza di verificazione, le dette scritture della loro efficacia probatoria, dovendosi condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario che insista ad avvalersi dello scritto di richiedere la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili (cfr. Cass. Civ. n. 3620/10 - Tribunale di Roma – Sent n. 964/2013.)
Inoltre la giurisprudenza stabilisce che la volontà di disconoscere una scrittura privata non richiede l'uso di formule sacramentali, pur essendo necessaria una chiara e specifica impugnativa tale da comportare una formale negazione della propria scrittura o della prova sottoscrizione (Cass. 1591/2002).
Ebbene, nel caso di specie, la volontà dell'opponente non appare chiara e specifica, soprattutto per ciò che riguarda il documento da disconoscere.
Era quindi necessario che l'opponente, in prima udienza, effettuasse un disconoscimento formale preciso, atteso che dal tenore dell'atto di opposizione non è dato sapere con certezza quale firma sia oggetto di disconoscimento.
Ad ogni modo, il disconoscimento relativo alle sottoscrizioni che compaiono sui documenti di trasporto appare irrilevante ai fini del decidere, atteso che la merce può essere consegnata anche a soggetti diversi dal legale rappresentante della società ordinante, sussistendo la prova dell'adempimento all'obbligazione anche qualora la merce venga ritirata da soggetti a tal fine preposti. Di conseguenza, il disconoscimento effettuato dalla parte opponente e fondato sulla mera non riconducibilità al suo legale rappresentante non è accoglibile. Difatti, come sottolineato da condivisibile giurisprudenza di merito, qualora si intenda contestare la sottoscrizione di un documento sulla consegna di una merce riferibile ad una impresa, la parte che lo disconosce ha l'onere di indicare specificamente quali siano i collaboratori addetti al ritiro della merce, disconoscendo la riferibilità della firma apposta, fornendo un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni i soggetti preposti per cui in difetto di tale disconoscimento, viene inibita alla controparte la possibilità di chiedere la verificazione del documento . Nella fattispecie l'opponente non ha fornito alcuna prova in merito. Né, d'altro canto, può ipotizzarsi che la consegna dei materiali, per impegnare la società, dovesse essere curata dal legale rappresentante della società con la sua sottoscrizione personale, essendo tale evenienza non prevista dalla legge e del tutto estranea ai rapporti commerciali.
Si precisa infine che: “nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità della merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali documenti sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale” (Cassazione Civ.
14594/2007).
Orbene nel caso che qui ci occupa, dagli atti del presente giudizio, esaminati nel loro complesso, emerge sufficiente prova della sussistenza del rapporto contrattuale in essere tra le parti, peraltro riconosciuto da parte opponente e in essere dal 2013 al 2017
e confermato in sede testimoniale ove tutti i testi escussi hanno confermato che la ContrCon n tale periodo ha acquistato la merce dalla . CP_6
Il teste di parte opposta dipendente della con la Testimone_1 CP_1
qualifica di banconista, in merito all'ordine della merce contestata così dichiara:
“Posso riferire che certamente il sig. nella qualità di legale rapp.te Parte_2
Contr della personalmente o a mezzo di collaboratori ha ordinato e Controparte_5
ritirato merce dalla . Talora l'ordine avveniva telefonicamente al direttore CP_1
responsabile il quale dava la autorizzazione al banco per la consegna della merce” e Contr ancora “ I dipendenti della I sottoscrivevano o la fattura o il documento di ContrCon trasporto ed erano autorizzati dalla al ritiro della merce, tale autorizzazione veniva effettuata dal legale rapp.te della al direttore responsabile della Pt_1 CP_1
. Il teste responsabile di filiale e presente al momento del ritiro,
[...] Testimone_2
dichiara di riconoscere le sottoscrizioni del in calce alle fatture Parte_2
perché presente al momento del ritiro e afferma: “Preciso però che la merce è stata tutta Con consegnata ai dipendenti della previa autorizzazione telefonica del CP_5 sig. . “Preciso che se la merce non veniva ritirata direttamente dal Parte_2
sig. veniva ritirata dai suoi collaboratori che venivano con il Parte_2
Con Con furgone della società revio avviso da parte del sig. telefonicamente”. Pt_2
Di contro i testi di parte opponente non forniscono elementi tali da suffragarne le deduzioni. Difatti i testi, come detto, confermano il rapporto tra le parti e il ritiro della Con merce fino alla fine del 2016 da parte dei dipendenti della CI in quanto dal 2017 il titolare della società aveva disposto che alcun dipendente doveva provvedere al ritiro della merce e di tanto era stata resa edotta la società opposta.
Ebbene va sottolineato che non risulta agli atti alcuna comunicazione in tal senso ContrCon inviata dalla lla , seppure in via informale. CP_6
Ora, le testimonianze di parte opposta che precedono e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, perché coerenti e concordanti hanno fornito adeguato riscontro delle forniture effettuate. Da ciò discende che nell'esercizio dell'apprezzamento di fatto delle risultanze probatorie, che costituisce prerogativa del giudice di merito, si può senza ombra di dubbio accertare che sia stata dimostrata l'esistenza del preteso credito per cui l'opposizione l'opposizione. va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in vigore dal 23/10/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale per lo scaglione ricompreso tra € 5.200,01 e €
26.000,00 per le fasi effettivamente svolte e con applicazione al minimo per la sola fase decisionale per l'estrema snellezza di tale fase ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa MA Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1569/2019 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: RIGETTA l'opposizione proposta da in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t.
CONFERMA integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 112/2019, R.G.N. 4631/2018 emesso dal tribunale di Avellino il 25/01/2019 dichiarandolo definitivamente esecutivo.
CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
alla rifusione delle spese processuali in favore di in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi € 4.225,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino il 05 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa MA Casale