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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/05/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 126/2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SCAGLIA ALESSIO elett. Dom VIA DEL BRENNERO 139 38122 TRENTO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
INCARDONA SALVATORE elett dom. presso il suo studio in Gela Vico Carpentieri 1
APPELLATA
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 527/2024
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 8.4.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento adita, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Trento, dott.ssa G. Segna, dd. 15 maggio 2024, n. 527/2024, depositata in data 15 maggio 2024, sub R.G. 1955/2022 (All. B), notificata in data 16 maggio 2024 (All. C):NEL
MERITO, IN VIA PRINCIPALE: pagina 1 di 16 1) per tutti i motivi esposti accertare il diritto alla risoluzione del contratto di distacco dd. 19 gennaio
2022 (doc. 3 dell'atto di citazione) stipulato inter partes per fatto e colpa della Convenuta e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Parte_1
e respingere ogni altra ulteriore domanda ex adverso Controparte_1 formulata;
2) per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti da
[...] in ragione e/o a causa dell'inadempimento imputabile a Parte_1 [...]
quantificato nella misura di euro 79.500,00 o nella diversa misura, Controparte_1 maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in Controparte_1 favore di la somma di euro 79.500,00 o quella maggiore o minore Parte_1 che sarà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni patiti;
3) in conseguenza dell'accoglimento dell'appello e/o in subordine, nel caso di riforma del solo capo condannatorio sulle spese legali, condannare alla restituzione delle spese legali del primo CP_1 grado di giudizio eventualmente medio tempore corrisposte alla controparte in ottemperanza alla sentenza qua impugnata;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ex D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.- IN VIA ISTRUTTORIA: senza in alcun modo voler invertire l'onere probatorio, si chiede sin d'ora l'ammissione di tutti i mezzi istruttori formulati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dd. 9 febbraio 2023, ovvero l'interrogatorio formale del legale rappresentante di e la prova per testi sulle circostanze di fatto formulate CP_1 nell'atto di citazione dd. 30 luglio 2022 e come dedotte nei seguenti capitoli di prova:
Parte 1) Vero che in data 19 gennaio 2022, e hanno stipulato un contratto di distacco che CP_1 prevedeva che distaccasse i seguenti lavoratori: (c.f. ), CP_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
(c.f. ), (c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4 CodiceFiscale_3
(c.f. ), (c.f. ), Parte_5 CodiceFiscale_4 Parte_6 CodiceFiscale_5
(c.f. ), (c.f. Parte_7 CodiceFiscale_6 Parte_8 C.F._7
), (c.f. ), (c.f.
[...] Parte_9 CodiceFiscale_8 Parte_10 C.F._9
), (c.f. ), (c.f.
[...] Parte_11 CodiceFiscale_10 Parte_12 C.F._11
), in favore di per lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria?
[...] Parte_1
2) Vero che il contratto di distacco tra e di cui al punto precedente, aveva una Parte_1 CP_1 durata dal 2 febbraio 2022 al 31 maggio 2022?
3) Vetro che ha iniziato i lavori edili presso il cantiere Erika in data 11 febbraio 2022; Parte_1
pagina 2 di 16 4) Vero che ha fornito a tutti i lavoratori distaccati (come identificati nel capitolo 1) i Parte_1 dispositivi di protezione individuale per essi acquistati (caschetto protettivo, calzature)?
5) Vero che in data 4 aprile 2022 i lavoratori distaccati (come identificati nel capitolo 1) hanno abbandonato il cantiere?
6) Vero che ha ricevuto contestazioni circa i lavori effettuati dalle maestranze Parte_1 Parte distaccate da , in merito all'esecuzione del cappotto (foto sub doc. 9 atto di citazione che si rammostrano al teste)?
7) Vero che ha dovuto provvedere al rifacimento dei lavori di realizzazione del Parte_1 cappotto già effettuati dalle maestranze distaccate?
Parte 8) Vero che ha dovuto sopportare, a proprie spese, il costo di rifacimento del cappotto?
9) Vero che i lavoratori distaccati (come identificati nel capitolo 1) hanno omesso di restituire i dispositivi di protezione individuale (caschi, calzari)?
10) Vero che il 4 aprile 2022, ha appreso che, presso il Cantiere Erika di Rovereto, Parte_1 erano stati asportati i beni strumentali acquistati come risultanti dal doc. 10 che si rammostra al teste?
11) Vero che in data 4 aprile 2022, contestava a 'abbandono del cantiere da Parte_1 CP_1 parte delle maestranze distaccate?
12) Vero che a promesso a l'invio di nuove maestranze? CP_1 Parte_1
13) Vero che ha omesso di distaccare in favore di le altre maestranze CP_1 Parte_1 promesse?
Per quanto concerne la prova per testi, si indicano i seguenti testi con i relativi capitoli:- sig.
[...]
, domiciliato in Merano (BZ) alla via Rio Sinigo n. 23, per i capitoli di prova n. da 2 a 13;- Tes_1 sig. domiciliato presso TA S.r.l. in Trento (TN) alla via Marino Stenico n. 26, su Testimone_2 tutti i capitoli di prova;
- sig. , residente in [...]
129, su tutti i capitoli di prova.
PARTE APPELLATA:
1. In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., poiché manifestamente infondato, e comunque
[...] inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; 2.
2. Nel merito:
pagina 3 di 16 Rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato e Parte_1 privo di qualsiasi supporto giuridico e fattuale, confermando integralmente la sentenza n. 527/2024 emessa dal Tribunale di Trento il 15 maggio 2024;
In ogni caso: Condannare l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, ivi comprese quelle forfettarie, con attribuzione al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 30.7.22 la ditta individuale conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento la , esponendo che: Controparte_1
in data 19 2/1/22 tra la ditta attrice e la società convenuta era stato stipulato un contratto di distacco che prevedeva che la società convenuta distaccasse lavoratori specificatamente individuati in favore della ditta attrice per lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria;
tale contratto aveva una durata dal 2/2/22 al 31/5/22 e la prestazione dei lavoratori avrebbe dovuto essere resa presso il cantiere
“Residenza Erica” di Rovereto di quella ditta attrice era appaltataria;
in data 4/4/22 i lavoratori distaccati avevano immotivatamente abbandonato il cantiere, sottraendo anche attrezzatura di lavoro e non restituendo i dispositivi di protezione individuale ricevuti;
in data 11.4.22 la società convenuta aveva emesso la fattura numero 25/A dell'importo complessivo di euro 49.000;
la ditta attrice aveva contestato l'abbandono del cantiere da parte delle maestranze distaccate dalla società convenuta la quale aveva promesso l'invio di nuove maestranze, chiedendo tuttavia il pagamento della fattura già emessa, che veniva onorata per l'importo di euro 25.000 da parte della ditta attrice;
nonostante l'acconto pagato, la società convenuta non inviava altre maestranze presso il cantiere di
Rovereto;
con e-mail di data 3/6/22 la ditta attrice aveva contestato anche in forma scritta l'inadempimento di pagina 4 di 16 controparte con conseguente danno a causa del fermo cantiere, della perdita del materiale acquistato per le maestranze, dell'esistenza di vizi delle opere realizzate dai lavoratori inviati dalla società
convenuta con particolare riferimento alla realizzazione del cappotto;
a seguito dell'inadempimento contrattuale della società convenuta, la ditta attrice aveva subito danni per complessivi euro 79.500 (di cui euro 12.500 per il fermo cantiere nel periodo 4/4/22-31/5/22, euro
35.000 per costi di eliminazione dei vizi del cappotto realizzato dalle maestranze distaccate dalla società convenuta, euro 20.000 per materiale acquistato per le maestranze e non restituito, euro €
12.000 per i costi di alloggio);
inoltre la società convenuta, nonostante molteplici richieste della ditta attrice, non aveva fornito copia delle buste paga dei lavoratori distaccati, copie delle distinte di pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali oltre al DURC;
il contratto intercorso dalle parti doveva ritenersi risolto per grave inadempimento della società
convenuta in considerazione del fatto che i lavoratori distaccati avevano immotivatamente abbandonato il cantiere, avevano erroneamente realizzato le opere loro affidate in quanto il cappotto presentava gravi vizi, con conseguenti pregiudizi di cui la società convenuta doveva rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., della mancata consegna delle buste paga e della prova dell'avvenuto pagamento e del Durc.
Inoltre l'inadempimento da società convenuta aveva determinato danni per complessivi euro 79.500,00
somma che doveva essere riconosciuta a favore della ditta attrice, eventualmente previa compensazione con il credito vantato dalla società convenuta.
Chiedeva pertanto che il contratto di data 19/1/22 fosse dichiarato risolto per inadempimento della società convenuta, con conseguente accertamento che nulla era dovuto in favore della stessa;
che la società convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni nell'importo di euro 79.500 ovvero altra somma da accertare in corso di giudizio.
pagina 5 di 16 La si costituiva in giudizio, eccependo in primo luogo Controparte_1
l'incompetenza territoriale del tribunale di Trento in relazione alla sede della convenuta, al luogo dove era sorta l'obbligazione ed al luogo di pagamento dell'acconto. Contestava che i lavoratori inviati presso il cantiere di Rovereto avessero arbitrariamente abbandonato il luogo di lavoro, in quanto al contrario gli stessi erano stati allontanati senza alcuna spiegazione dal sig. e da tale Testimone_1
sig. marito della titolare della ditta attrice, i quali lamentavano che le maestranze non erano Per_1
idonee al lavoro da svolgersi in cantiere. Esponeva che la ditta attrice aveva contestato l'abbandono del cantiere da parte dei lavoratori solo dopo aver ricevuto la prima richiesta di pagamento. Negava che le maestranze avessero asportato i materiali di protezione, che si limitavano peraltro al caschetto protettivo ed alle scarpe antinfortunistiche, posto che nessun vestiario era stato fornito da parte della ditta attrice. Sosteneva che nel cantiere erano il direttore lavori ed il capocantiere ad impartire ordini e direttive al personale distaccato che non aveva alcuna autonomia. Affermava di aver inviato per ben
CP_ due volte la documentazione richiesta dalla attrice relativamente al DURC e alla distinta di pagamenti delle retribuzioni.
Chiedeva che fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del tribunale di Trento per essere competente a decidere la domanda attorea il tribunale di Aosta e, in caso di infondatezza di tale eccezione, che domanda proposta fosse rigettata.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione documentazione prodotta e l'espletamento di prove orali.
Con sentenza n. 527/24 dd.15.5.24 il Tribunale di Trento rigettava domanda proposta della ditta attrice, condannando la stessa al rimborso in favore di controparte delle spese di lite.
Il primo luogo il tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio in quanto non erano stati contestati tutti criteri di collegamento previsti dalla legge.
Riteneva che tra le parti fosse intercorso contratto di somministrazione di lavoro in forza del quale la pagina 6 di 16 società convenuta si era impegnata ad inviare in distacco numero 11 lavoratori destinati a lavorare temporaneamente presso il cantiere edile sito in Rovereto, appaltato alla ditta attrice, lavoratori regolarmente inviati e che avevano iniziato a lavorare in data 11.2.22.
Escludeva che fosse risultato provato che i lavoratori in data 4/4/22 avessero immotivatamente abbandonato il cantiere alla luce delle prove testimoniali assunte, utilizzando le dichiarazioni del teste e ritenendo inattendibile il teste in relazione alla qualità di coniuge del Testimone_4 Tes_3
titolare della ditta attrice ed in relazione al ruolo svolto all'interno del cantiere. Il giudice di primo grado inoltre valorizzava il fatto che la ditta attrice non aveva contestato formalmente ed immediatamente l'abbandono del cantiere da parte di tutti i lavoratori e la prima contestazione era stata inviata solo dopo che era intervenuta la richiesta di pagamento della fattura emessa dalla società
convenuta. Sempre in relazione alla totale assenza di denuncia e di tempestiva contestazione da parte della ditta attrice, riteneva il giudice di primo grado inverosimile l'asportazione la parte degli operai distaccati della numerosissima attrezzatura indicata dalla ditta attrice.
Riteneva il tribunale che non potesse essere imputata alla società convenuta l'esecuzione del cappotto in modo viziato in quanto l'obbligazione assunta dalla società convenuta era quella di fornire e mettere a disposizione le maestranze indicate in contratto, obbligazione regolarmente adempiuta.
Rilevava inoltre che i lavoratori erano stati impiegati dalla ditta attrice per diversi mesi e gli stessi avevano operato sotto le indicazioni ed istruzioni di e del marito della titolare della Testimone_1
ditta attrice.
Il tribunale riteneva non utilizzabile la deposizione del teste , in quanto ritenuto non Testimone_5
tempestivamente indicato nelle memorie istruttorie.
Avverso tale sentenza la ditta individuale ha proposto appello, Parte_1
articolando i motivi di impugnazione di seguito indicati.
pagina 7 di 16 La si è costituita in giudizio, chiedendo che l'appello fosse Controparte_1
dichiarato inammissibile ai sensi degli articoli 348 bis e 342 c.p.c. e che fosse comunque rigettato
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.24 e decisa alla camera di consiglio del giorno 8.4.25.
* * * *
Deve escludersi che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. in quanto non è
possibile affermare che le argomentazioni difensive esposte nei vari motivi di appello articolati con riguardo alla sentenza del tribunale di Trento n. 527/24 siano manifestamente infondati e può altresì
escludersi la genericità degli stessi ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Con il primo motivo di impugnazione la ditta appellante lamenta l'erronea qualificazione del contratto dedotto in giudizio da parte del tribunale di Trento, la violazione del principio del contraddittorio e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando in particolare che il tribunale abbia qualificato il contratto intercorso tra le parti quale contratto di somministrazione di lavoro e non quale contratto di distacco, e ciò in violazione del principio del contraddittorio in quanto le parti non avevano mai messo in discussione la qualifica del contratto quale contratto di distacco e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto la qualificazione del contratto quale contratto di distacco di personale era assolutamente pacifica tra le parti.
Con il secondo motivo di impugnazione la ditta appellante lamenta l'erronea applicazione di criteri di riparto dell'onere probatorio e la violazione dell'art. 2697 c.c. in quanto, a fronte della sua eccezione di inadempimento, era onere della società appellata dimostrare di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte. Erroneamente il tribunale aveva ritenuto che la società appellata avesse correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte in forza il contratto di distacco di data
19/1/22 nonostante fosse risultato che la stessa non aveva consegnato la documentazione relativa alle pagina 8 di 16 buste paga dei lavoratori, al pagamento delle retribuzioni ed al Durc in considerazione del fatto che il documento 7 allegato alla comparsa di costituzione risposta di controparte era stato contestato con le note di trattazione 1/12/22.
Inoltre il giudice aveva erroneamente valutato le prove testimoniali assunte in particolare le dichiarazioni rese dal teste era il quale aveva riferito circostanze apprese “de relato”, Testimone_6
avendo dichiarato di non essere stato presente in cantiere al momento in cui i lavoratori sarebbero stati allontanati.
Con il terzo motivo di impugnazione la ditta appellante lamenta l'erronea e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente violazione dell'art. 132 cpc, lamentando che il giudice erroneamente abbia ritenuto inattendibile il teste per il solo fatto di essere egli marito Tes_3
della titolare della ditta individuale. Deduce inoltre che nel corso del giudizio di primo grado la società
appellata non aveva mai contestato specificatamente la circostanza esposta in atto di citazione relativa all'abbandono del cantiere da parte delle maestranze. Deduce ancora l'appellante che era risultato provato che il giorno stesso dell'abbandono del cantiere da parte dei lavoratori la circostanza era stata contestata da come da lui riferito;
inoltre la deposizione del teste teste doveva Tes_3 Tes_3
essere ritenuta attendibile anche perché collimante con quella resa dal teste Testimone_2
Con il quarto motivo di impugnazione la ditta appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ritenuto non imputabile alcun inadempimento alla società appellata relativamente all'esecuzione delle opere da parte dei lavoratori distaccati. Deduce la ditta appellante che tale valutazione del tribunale è stata erroneamente fatta discendere dalla qualificazione del contratto intercorso tra le parti quale somministrazione di lavoro, richiamando quindi erroneamente un insegnamento giurisprudenziale che si riferiva esclusivamente a tale ipotesi. Trattandosi invece di contratto di distacco, titolare del rapporto di lavoro rimaneva il datore di lavoro distaccante, responsabile dei fatti illeciti commessi dai dipendenti distaccati ai sensi dell'art. 2049 cc. Rileva che la società appellata non pagina 9 di 16 aveva mai disconosciuto né contestato i documenti indicati in atto di citazione che dimostravano i danni causati dai lavoratori distaccati, rilevando che il teste aveva confermato la Testimone_2
contestazione da parte del committente della qualità dei lavori. Deduce ancora l'appellante che l'esecuzione non corretta dei lavori era sicuramente imputabile ai lavoratori distaccati, in quanto le lavorazioni erano state realizzate nel periodo in cui gli stessi operavano in cantiere ed anche il teste aveva riferito di aver parlato con il signor ed il signor i quali avevano Testimone_6 Tes_1 Per_1
riferito di non volere più i lavoratori perché non lavoravano bene.
Con il quinto motivo di impugnazione la ditta appellante deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza per mancanza di motivazione in relazione esclusione dei danni patiti per sottrazione di beni strumentali,
rilevando che mai nel corso del giudizio primo grado la società appellata aveva svolto specifiche contestazioni rispetto all'affermazione che gli operai avevano asportato dal cantiere l'attrezzatura di cui al documento 10; inoltre il Tribunale non aveva adeguatamente valutato la circostanza che la ditta appellante aveva inoltrato e-mail di richiesta di risarcimento dei danni compreso il valore dei beni strumentali. Lamenta ancora l'appellante che immotivatamente il tribunale aveva limitato a due il numero dei testi e le circostanze esposte che avrebbero potuto essere provate anche l'audizione del teste , teste tempestivamente indicato. Testimone_7
Con il sesto motivo di impugnazione la ditta appellante censura l'erroneità del capo di condanna relativo alle le spese legali in quanto le stesse avrebbero dovuto essere compensate tenendo conto del fatto che l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società appellata era stata rigettata.
In primo luogo deve ritenersi manchi nella pronuncia di primo grado una vera e propria qualificazione del contratto dedotto in giudizio quale contratto di somministrazione di lavoratori. Infatti se in un primo momento viene affermato nella sentenza che tra le parti era intercorso un contratto di somministrazione di lavoro, ulteriormente della sentenza viene esposto che in forza del distacco è
l'utilizzatore che esercita i poteri di direzione e controllo della prestazione lavorativa. Peraltro
pagina 10 di 16 l'affermazione che il contratto intercorso tra le parti sia riconducibile ad un contratto di somministrazione non è supportata da alcuna specifica motivazione dalla quale apprezzare che il giudice abbia valutato gli specifici di criteri che consentono di distinguere le due figure contrattuali per giungere ad una ponderata qualificazione del contratto in questione.
In sostanza nella sentenza i termini distacco e somministrazione vengono utilizzati in modo equipollente, così da non contrastare le argomentazioni difensive le parti che avevano concordemente qualificato il contratto tra di esse intercorso come contratto di distacco, qualificazione ribadita anche nel presente grado di giudizio da entrambe le parti (nella comparsa di costituzione la società appellata afferma che la qualificazione del contratto non deve basarsi sulla denominazione utilizzata dal giudice ma fondarsi sulla natura effettiva delle prestazioni e sulle modalità concrete di esecuzione del rapporto contrattuale, ribadendo di non avere la qualifica di agenzia interinale accreditata). E' possibile concludere che circa la qualificazione del contratto dedotto in giudizio quale contratto di distacco non sussisteva e non sussista ad oggi controversia tra le parti.
Tali considerazioni consentono di ritenere infondato il primo motivo di impugnazione.
Il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi fondato.
A fronte della contestazione da parte della ditta appellante dell'inadempimento della società appellata per non aver inviato la documentazione relativa alle buste paga dei lavoratori ed al pagamento delle relative retribuzioni nonché la documentazione relativa al Durc, era onere probatorio della società
appellata dimostrare avere esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali assunte (come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 13533/01).
In ordine all'obbligazione di fornire tale documentazione deve ritenersi inidonea la prova costituita dal doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della società appellata in primo grado,
costituito da un e-mail inviata in data 31/3/22 nella quale si dice inviato in allegato quanto richiesto.
Tuttavia quale allegato alla e-mail si leggono solamente i titoli dei file (dichiarazione sostitutiva e pagina 11 di 16 DURC), ma non sono visibili i due allegati. Analoghe considerazioni riguardano l'e-mail che appare inviata in data 27/1/22 nella quale si dato che in allegato vi era la visura camerale aggiornata e due durc, con riserva di inviare un'ulteriore documentazione una volta arrivato il personale e firmati i contratti. Anche con riguardo a tale e-mail tuttavia non sono visibili i file allegati indicati come visura e
Pt_1 come Durc Tale insufficiente documentazione è stata peraltro contestata, anche con riferimento all'effettivo invio (posto che le e-mail vengono qualificate come presunte) con note di data 1/12/22 da parte dell'odierna appellante.
Pertanto deve ritenersi provato l'inadempimento della odierna società appellata all'obbligo di inviare la documentazione in questione, obbligo che deve ritenersi di particolare importanza nell'esecuzione del contratto posto che il mancato pagamento delle retribuzioni o dei contributi dovuti per legge espone anche la ditta appellante a conseguenze economiche e sanzioni.
Tale inadempimento deve ritenersi anche grave ed idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della società appellata.
Non può ritenersi provato attraverso la deposizione del teste che la società appellante Testimone_6
abbia garantito per tutta la durata del contratto, vale a dire fino al 31/5/22, il distacco degli operai,
posto che tale teste ha dichiarato che, pur essendo andato più volte in cantiere, non era presente al momento in cui era stato impedito ai lavoratori di accedervi, non potendo pertanto lo stesso nulla dire in ordine alle ragioni dell'allontanamento dei lavoratori, vale a dire una decisione degli stessi ovvero ad una disposizione data dalla ditta appellata.
L'accoglimento del secondo motivo secondo motivo di impugnazione consente di ritenere assorbito il terzo motivo di impugnazione relativo alla errata valutazione delle risultanze istruttorie con riguardo alla mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Devono essere rigettati sia il quarto che il quinto motivo di impugnazione nella parte in cui viene lamentato che il giudice di primo grado abbia ritenuto non imputabile ai lavoratori, e quindi alla pagina 12 di 16 società appellata, la errata esecuzione delle lavorazioni costituite dalla realizzazione del cappotto e nella parte in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno.
Con riguardo alla deduzione difensiva di parte appellante secondo cui il cappotto sarebbe stato realizzato in modo viziato deve ritenersi non raggiunta la relativa prova. Infatti nella comunicazione delle geometra (doc. 9 parte appellante) , sentito anche come teste dinanzi al tribunale, non Tes_2
veniva contestata la errata esecuzione del cappotto, ma solo l'assenza in cantiere della ditta esecutrice del cappotto. Del resto anche nel corso della sua deposizione il geom. ha dichiarato che la Tes_2
società TA (committente) di cui era dipendente aveva contestato la qualità dei lavori, senza ricordare tuttavia se tale contestazione riguardasse o meno l'esecuzione del cappotto.
L'errata esecuzione del cappotto è stata riferita dal teste , del quale tuttavia deve essere Tes_3
ribadita in tale sede l'inattendibilità, già affermata dal tribunale, non tanto in quanto marito della titolare della ditta appellante, ma perché inserito nella ditta stessa quale collaboratore familiare, come da egli stesso riferito nel corso della sua deposizione, posizione che lo coinvolge in via diretta e personale anche nei profili economici relativi all'esecuzione dell'accordo.
Va peraltro rilevato che, nonostante la ditta appellante sostenga di aver dovuto rifare il cappotto sostenendo costi per euro 35.000, la stessa non indichi se tali lavori di rifacimento siano stati affidati ad altra ditta (in tal caso tuttavia manca qualunque documentazione fiscale che provi l'esborso indicato)
ovvero abbia provveduto a mezzo di propri lavoratori (senza che tuttavia sul punto siano state forniti elementi dai quali desumere i tempi necessari per le lavorazioni e il numero di operai addetti).
Anche con riguardo al fermo cantiere nessuna prova risulta fornita dalla società appellante la quale espone di aver versato una penale in relazione al periodo dal 4/4/22-31/5/22, senza tuttavia fornire alcuna prova del pagamento dell'importo di euro 12.500 in favore al committente principale e senza dimostrare di avere ultimato i lavori in ritardo rispetto al termine del 30.9.22 pattuito con la committente (cfr contratto con la stessa intercorso doc.8).
pagina 13 di 16 Difetta la prova anche del fatto di aver subito un danno di euro 20.000 in relazione alla sottrazione di materiale da parte dei lavoratori distaccati dalla società appellata.
Come detto le dichiarazioni del teste sul punto devono ritenersi inattendibili per le Tes_3
ragioni esposte .
Va peraltro rilevato che tra documentazione depositata della società appellante a supporto di tale pregiudizio è stata prodotta anche una fattura di acquisto di data 5/4/22, relativa quindi a beni acquistati dopo che, secondo la stessa prospettazione della ditta appellante, i lavoratori si erano allontanati dal cantiere(4.4.22). Non può non essere considerata “ad colorandum” la condotta tenuta dalla ditta appellante che, a fronte della affermata sottrazione di beni del valore di euro 20.000, non ha provveduto a sporgere alcuna denuncia in relazione a tale fatto.
L'inattendibilità delle dichiarazioni del teste , unitamente alla inattendibilità della Tes_3
documentazione prodotta per le ragioni esposte (e si ribadisce ad colorandum la condotta tenuta all'epoca dei fatti dall'appellante) consentono di ritenere non provata la circostanza della sottrazione di materiale del valore di euro 20.000 da parte dei lavoratori distaccati dalla società appellata.
Infine la ditta appellante sostiene di aver versato l'importo di euro € 12.000 a titolo di spese di alloggio per gli operai nel periodo in cui gli stessi non erano più presenti in cantiere, esponendo di aver versato tale corrispettivo al Residence Capitol di Rovereto fino al 31/5/22. Al riguardo tuttavia va considerato che il documento 11 relativo al pagamento dei costi di alloggio o costituito da contratti di godimento temporaneo del Residence per i periodi dal 3/3/22 al 3/4/22 (contratto sottoscritto in data
3/3/22 dalla ditta appellante), dall'1/3/22 al 31/3/22 (contratto stipulato in data 1/3/22), dal 9/3/22 alle
9/4/22 (il contratto stipulato in data 9/3/22). Peraltro va rilevato che nel corso della sua deposizione del teste ha dichiarato che i lavoratori a Brentonico erano ospitati presso l'Hotel Bucaneve Tes_3
mentre la documentazione prodotta si riferisca al Residence Capitol di Rovereto. Le considerazioni sopra esposte consentono di escludere che la ditta appellante abbia subito degli esborsi per spese di pagina 14 di 16 alloggio dei lavoratori per il periodo successivo al momento in cui gli stessi non erano più presenti in cantiere.
Conseguentemente i motivi di impugnazione 4 e 5 devono essere rigettati.
Le spese di lite vanno regolamentate sia per il giudizio di primo grado che per il presente giudizio d'appello con riferimento all'esito complessivo del giudizio. Tenuto conto del fatto che risulta fondata la domanda di inadempimento proposta dalla ditta appellante, ma risulta infondata la sua domanda di risarcimento del danno, devono ritenersi sussistenti adeguati motivi per disporre la compensazione per un mezzo delle spese di lite, mentre l'ulteriore metà viene posta a carico della ditta appellante,
prevalentemente soccombente, nella misura da rimborsare liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22 ad eccezione, quanto al giudizio di secondo grado,
della fase di trattazione, che viene riconosciuta nell'importo minimo essendosi la stessa limitata al deposito di note d'udienza..
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n.527/24 il tribunale di Trento, dichiara risolto per inadempimento della il contratto intercorso in data Controparte_1
19/1/22 tra la stessa e la ditta individuale , confermando nel Parte_1
resto l'impugnata sentenza;
2) compensa per 1/2 le spese di lite di primo grado di giudizio e del presente giudizio d'appello e condanna la al rimborso in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, dell'ulteriore metà delle spese Controparte_1
di giudizio, liquidate nell'importo da rimborsare, quanto a giudizio di primo grado in €
1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase pagina 15 di 16 istruttoria, € 2.126,50 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%,
all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti quanto e quanto a giudizio di secondo grado in € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 1.081,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge,
se ed in quanto dovuti
Cosi deciso in Trento, lì 8.4.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 126/2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SCAGLIA ALESSIO elett. Dom VIA DEL BRENNERO 139 38122 TRENTO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
INCARDONA SALVATORE elett dom. presso il suo studio in Gela Vico Carpentieri 1
APPELLATA
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 527/2024
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 8.4.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento adita, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Trento, dott.ssa G. Segna, dd. 15 maggio 2024, n. 527/2024, depositata in data 15 maggio 2024, sub R.G. 1955/2022 (All. B), notificata in data 16 maggio 2024 (All. C):NEL
MERITO, IN VIA PRINCIPALE: pagina 1 di 16 1) per tutti i motivi esposti accertare il diritto alla risoluzione del contratto di distacco dd. 19 gennaio
2022 (doc. 3 dell'atto di citazione) stipulato inter partes per fatto e colpa della Convenuta e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Parte_1
e respingere ogni altra ulteriore domanda ex adverso Controparte_1 formulata;
2) per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti da
[...] in ragione e/o a causa dell'inadempimento imputabile a Parte_1 [...]
quantificato nella misura di euro 79.500,00 o nella diversa misura, Controparte_1 maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in Controparte_1 favore di la somma di euro 79.500,00 o quella maggiore o minore Parte_1 che sarà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni patiti;
3) in conseguenza dell'accoglimento dell'appello e/o in subordine, nel caso di riforma del solo capo condannatorio sulle spese legali, condannare alla restituzione delle spese legali del primo CP_1 grado di giudizio eventualmente medio tempore corrisposte alla controparte in ottemperanza alla sentenza qua impugnata;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ex D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.- IN VIA ISTRUTTORIA: senza in alcun modo voler invertire l'onere probatorio, si chiede sin d'ora l'ammissione di tutti i mezzi istruttori formulati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dd. 9 febbraio 2023, ovvero l'interrogatorio formale del legale rappresentante di e la prova per testi sulle circostanze di fatto formulate CP_1 nell'atto di citazione dd. 30 luglio 2022 e come dedotte nei seguenti capitoli di prova:
Parte 1) Vero che in data 19 gennaio 2022, e hanno stipulato un contratto di distacco che CP_1 prevedeva che distaccasse i seguenti lavoratori: (c.f. ), CP_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
(c.f. ), (c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4 CodiceFiscale_3
(c.f. ), (c.f. ), Parte_5 CodiceFiscale_4 Parte_6 CodiceFiscale_5
(c.f. ), (c.f. Parte_7 CodiceFiscale_6 Parte_8 C.F._7
), (c.f. ), (c.f.
[...] Parte_9 CodiceFiscale_8 Parte_10 C.F._9
), (c.f. ), (c.f.
[...] Parte_11 CodiceFiscale_10 Parte_12 C.F._11
), in favore di per lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria?
[...] Parte_1
2) Vero che il contratto di distacco tra e di cui al punto precedente, aveva una Parte_1 CP_1 durata dal 2 febbraio 2022 al 31 maggio 2022?
3) Vetro che ha iniziato i lavori edili presso il cantiere Erika in data 11 febbraio 2022; Parte_1
pagina 2 di 16 4) Vero che ha fornito a tutti i lavoratori distaccati (come identificati nel capitolo 1) i Parte_1 dispositivi di protezione individuale per essi acquistati (caschetto protettivo, calzature)?
5) Vero che in data 4 aprile 2022 i lavoratori distaccati (come identificati nel capitolo 1) hanno abbandonato il cantiere?
6) Vero che ha ricevuto contestazioni circa i lavori effettuati dalle maestranze Parte_1 Parte distaccate da , in merito all'esecuzione del cappotto (foto sub doc. 9 atto di citazione che si rammostrano al teste)?
7) Vero che ha dovuto provvedere al rifacimento dei lavori di realizzazione del Parte_1 cappotto già effettuati dalle maestranze distaccate?
Parte 8) Vero che ha dovuto sopportare, a proprie spese, il costo di rifacimento del cappotto?
9) Vero che i lavoratori distaccati (come identificati nel capitolo 1) hanno omesso di restituire i dispositivi di protezione individuale (caschi, calzari)?
10) Vero che il 4 aprile 2022, ha appreso che, presso il Cantiere Erika di Rovereto, Parte_1 erano stati asportati i beni strumentali acquistati come risultanti dal doc. 10 che si rammostra al teste?
11) Vero che in data 4 aprile 2022, contestava a 'abbandono del cantiere da Parte_1 CP_1 parte delle maestranze distaccate?
12) Vero che a promesso a l'invio di nuove maestranze? CP_1 Parte_1
13) Vero che ha omesso di distaccare in favore di le altre maestranze CP_1 Parte_1 promesse?
Per quanto concerne la prova per testi, si indicano i seguenti testi con i relativi capitoli:- sig.
[...]
, domiciliato in Merano (BZ) alla via Rio Sinigo n. 23, per i capitoli di prova n. da 2 a 13;- Tes_1 sig. domiciliato presso TA S.r.l. in Trento (TN) alla via Marino Stenico n. 26, su Testimone_2 tutti i capitoli di prova;
- sig. , residente in [...]
129, su tutti i capitoli di prova.
PARTE APPELLATA:
1. In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., poiché manifestamente infondato, e comunque
[...] inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; 2.
2. Nel merito:
pagina 3 di 16 Rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato e Parte_1 privo di qualsiasi supporto giuridico e fattuale, confermando integralmente la sentenza n. 527/2024 emessa dal Tribunale di Trento il 15 maggio 2024;
In ogni caso: Condannare l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, ivi comprese quelle forfettarie, con attribuzione al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 30.7.22 la ditta individuale conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento la , esponendo che: Controparte_1
in data 19 2/1/22 tra la ditta attrice e la società convenuta era stato stipulato un contratto di distacco che prevedeva che la società convenuta distaccasse lavoratori specificatamente individuati in favore della ditta attrice per lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria;
tale contratto aveva una durata dal 2/2/22 al 31/5/22 e la prestazione dei lavoratori avrebbe dovuto essere resa presso il cantiere
“Residenza Erica” di Rovereto di quella ditta attrice era appaltataria;
in data 4/4/22 i lavoratori distaccati avevano immotivatamente abbandonato il cantiere, sottraendo anche attrezzatura di lavoro e non restituendo i dispositivi di protezione individuale ricevuti;
in data 11.4.22 la società convenuta aveva emesso la fattura numero 25/A dell'importo complessivo di euro 49.000;
la ditta attrice aveva contestato l'abbandono del cantiere da parte delle maestranze distaccate dalla società convenuta la quale aveva promesso l'invio di nuove maestranze, chiedendo tuttavia il pagamento della fattura già emessa, che veniva onorata per l'importo di euro 25.000 da parte della ditta attrice;
nonostante l'acconto pagato, la società convenuta non inviava altre maestranze presso il cantiere di
Rovereto;
con e-mail di data 3/6/22 la ditta attrice aveva contestato anche in forma scritta l'inadempimento di pagina 4 di 16 controparte con conseguente danno a causa del fermo cantiere, della perdita del materiale acquistato per le maestranze, dell'esistenza di vizi delle opere realizzate dai lavoratori inviati dalla società
convenuta con particolare riferimento alla realizzazione del cappotto;
a seguito dell'inadempimento contrattuale della società convenuta, la ditta attrice aveva subito danni per complessivi euro 79.500 (di cui euro 12.500 per il fermo cantiere nel periodo 4/4/22-31/5/22, euro
35.000 per costi di eliminazione dei vizi del cappotto realizzato dalle maestranze distaccate dalla società convenuta, euro 20.000 per materiale acquistato per le maestranze e non restituito, euro €
12.000 per i costi di alloggio);
inoltre la società convenuta, nonostante molteplici richieste della ditta attrice, non aveva fornito copia delle buste paga dei lavoratori distaccati, copie delle distinte di pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali oltre al DURC;
il contratto intercorso dalle parti doveva ritenersi risolto per grave inadempimento della società
convenuta in considerazione del fatto che i lavoratori distaccati avevano immotivatamente abbandonato il cantiere, avevano erroneamente realizzato le opere loro affidate in quanto il cappotto presentava gravi vizi, con conseguenti pregiudizi di cui la società convenuta doveva rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., della mancata consegna delle buste paga e della prova dell'avvenuto pagamento e del Durc.
Inoltre l'inadempimento da società convenuta aveva determinato danni per complessivi euro 79.500,00
somma che doveva essere riconosciuta a favore della ditta attrice, eventualmente previa compensazione con il credito vantato dalla società convenuta.
Chiedeva pertanto che il contratto di data 19/1/22 fosse dichiarato risolto per inadempimento della società convenuta, con conseguente accertamento che nulla era dovuto in favore della stessa;
che la società convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni nell'importo di euro 79.500 ovvero altra somma da accertare in corso di giudizio.
pagina 5 di 16 La si costituiva in giudizio, eccependo in primo luogo Controparte_1
l'incompetenza territoriale del tribunale di Trento in relazione alla sede della convenuta, al luogo dove era sorta l'obbligazione ed al luogo di pagamento dell'acconto. Contestava che i lavoratori inviati presso il cantiere di Rovereto avessero arbitrariamente abbandonato il luogo di lavoro, in quanto al contrario gli stessi erano stati allontanati senza alcuna spiegazione dal sig. e da tale Testimone_1
sig. marito della titolare della ditta attrice, i quali lamentavano che le maestranze non erano Per_1
idonee al lavoro da svolgersi in cantiere. Esponeva che la ditta attrice aveva contestato l'abbandono del cantiere da parte dei lavoratori solo dopo aver ricevuto la prima richiesta di pagamento. Negava che le maestranze avessero asportato i materiali di protezione, che si limitavano peraltro al caschetto protettivo ed alle scarpe antinfortunistiche, posto che nessun vestiario era stato fornito da parte della ditta attrice. Sosteneva che nel cantiere erano il direttore lavori ed il capocantiere ad impartire ordini e direttive al personale distaccato che non aveva alcuna autonomia. Affermava di aver inviato per ben
CP_ due volte la documentazione richiesta dalla attrice relativamente al DURC e alla distinta di pagamenti delle retribuzioni.
Chiedeva che fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del tribunale di Trento per essere competente a decidere la domanda attorea il tribunale di Aosta e, in caso di infondatezza di tale eccezione, che domanda proposta fosse rigettata.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione documentazione prodotta e l'espletamento di prove orali.
Con sentenza n. 527/24 dd.15.5.24 il Tribunale di Trento rigettava domanda proposta della ditta attrice, condannando la stessa al rimborso in favore di controparte delle spese di lite.
Il primo luogo il tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio in quanto non erano stati contestati tutti criteri di collegamento previsti dalla legge.
Riteneva che tra le parti fosse intercorso contratto di somministrazione di lavoro in forza del quale la pagina 6 di 16 società convenuta si era impegnata ad inviare in distacco numero 11 lavoratori destinati a lavorare temporaneamente presso il cantiere edile sito in Rovereto, appaltato alla ditta attrice, lavoratori regolarmente inviati e che avevano iniziato a lavorare in data 11.2.22.
Escludeva che fosse risultato provato che i lavoratori in data 4/4/22 avessero immotivatamente abbandonato il cantiere alla luce delle prove testimoniali assunte, utilizzando le dichiarazioni del teste e ritenendo inattendibile il teste in relazione alla qualità di coniuge del Testimone_4 Tes_3
titolare della ditta attrice ed in relazione al ruolo svolto all'interno del cantiere. Il giudice di primo grado inoltre valorizzava il fatto che la ditta attrice non aveva contestato formalmente ed immediatamente l'abbandono del cantiere da parte di tutti i lavoratori e la prima contestazione era stata inviata solo dopo che era intervenuta la richiesta di pagamento della fattura emessa dalla società
convenuta. Sempre in relazione alla totale assenza di denuncia e di tempestiva contestazione da parte della ditta attrice, riteneva il giudice di primo grado inverosimile l'asportazione la parte degli operai distaccati della numerosissima attrezzatura indicata dalla ditta attrice.
Riteneva il tribunale che non potesse essere imputata alla società convenuta l'esecuzione del cappotto in modo viziato in quanto l'obbligazione assunta dalla società convenuta era quella di fornire e mettere a disposizione le maestranze indicate in contratto, obbligazione regolarmente adempiuta.
Rilevava inoltre che i lavoratori erano stati impiegati dalla ditta attrice per diversi mesi e gli stessi avevano operato sotto le indicazioni ed istruzioni di e del marito della titolare della Testimone_1
ditta attrice.
Il tribunale riteneva non utilizzabile la deposizione del teste , in quanto ritenuto non Testimone_5
tempestivamente indicato nelle memorie istruttorie.
Avverso tale sentenza la ditta individuale ha proposto appello, Parte_1
articolando i motivi di impugnazione di seguito indicati.
pagina 7 di 16 La si è costituita in giudizio, chiedendo che l'appello fosse Controparte_1
dichiarato inammissibile ai sensi degli articoli 348 bis e 342 c.p.c. e che fosse comunque rigettato
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.24 e decisa alla camera di consiglio del giorno 8.4.25.
* * * *
Deve escludersi che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. in quanto non è
possibile affermare che le argomentazioni difensive esposte nei vari motivi di appello articolati con riguardo alla sentenza del tribunale di Trento n. 527/24 siano manifestamente infondati e può altresì
escludersi la genericità degli stessi ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Con il primo motivo di impugnazione la ditta appellante lamenta l'erronea qualificazione del contratto dedotto in giudizio da parte del tribunale di Trento, la violazione del principio del contraddittorio e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando in particolare che il tribunale abbia qualificato il contratto intercorso tra le parti quale contratto di somministrazione di lavoro e non quale contratto di distacco, e ciò in violazione del principio del contraddittorio in quanto le parti non avevano mai messo in discussione la qualifica del contratto quale contratto di distacco e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto la qualificazione del contratto quale contratto di distacco di personale era assolutamente pacifica tra le parti.
Con il secondo motivo di impugnazione la ditta appellante lamenta l'erronea applicazione di criteri di riparto dell'onere probatorio e la violazione dell'art. 2697 c.c. in quanto, a fronte della sua eccezione di inadempimento, era onere della società appellata dimostrare di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte. Erroneamente il tribunale aveva ritenuto che la società appellata avesse correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte in forza il contratto di distacco di data
19/1/22 nonostante fosse risultato che la stessa non aveva consegnato la documentazione relativa alle pagina 8 di 16 buste paga dei lavoratori, al pagamento delle retribuzioni ed al Durc in considerazione del fatto che il documento 7 allegato alla comparsa di costituzione risposta di controparte era stato contestato con le note di trattazione 1/12/22.
Inoltre il giudice aveva erroneamente valutato le prove testimoniali assunte in particolare le dichiarazioni rese dal teste era il quale aveva riferito circostanze apprese “de relato”, Testimone_6
avendo dichiarato di non essere stato presente in cantiere al momento in cui i lavoratori sarebbero stati allontanati.
Con il terzo motivo di impugnazione la ditta appellante lamenta l'erronea e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente violazione dell'art. 132 cpc, lamentando che il giudice erroneamente abbia ritenuto inattendibile il teste per il solo fatto di essere egli marito Tes_3
della titolare della ditta individuale. Deduce inoltre che nel corso del giudizio di primo grado la società
appellata non aveva mai contestato specificatamente la circostanza esposta in atto di citazione relativa all'abbandono del cantiere da parte delle maestranze. Deduce ancora l'appellante che era risultato provato che il giorno stesso dell'abbandono del cantiere da parte dei lavoratori la circostanza era stata contestata da come da lui riferito;
inoltre la deposizione del teste teste doveva Tes_3 Tes_3
essere ritenuta attendibile anche perché collimante con quella resa dal teste Testimone_2
Con il quarto motivo di impugnazione la ditta appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ritenuto non imputabile alcun inadempimento alla società appellata relativamente all'esecuzione delle opere da parte dei lavoratori distaccati. Deduce la ditta appellante che tale valutazione del tribunale è stata erroneamente fatta discendere dalla qualificazione del contratto intercorso tra le parti quale somministrazione di lavoro, richiamando quindi erroneamente un insegnamento giurisprudenziale che si riferiva esclusivamente a tale ipotesi. Trattandosi invece di contratto di distacco, titolare del rapporto di lavoro rimaneva il datore di lavoro distaccante, responsabile dei fatti illeciti commessi dai dipendenti distaccati ai sensi dell'art. 2049 cc. Rileva che la società appellata non pagina 9 di 16 aveva mai disconosciuto né contestato i documenti indicati in atto di citazione che dimostravano i danni causati dai lavoratori distaccati, rilevando che il teste aveva confermato la Testimone_2
contestazione da parte del committente della qualità dei lavori. Deduce ancora l'appellante che l'esecuzione non corretta dei lavori era sicuramente imputabile ai lavoratori distaccati, in quanto le lavorazioni erano state realizzate nel periodo in cui gli stessi operavano in cantiere ed anche il teste aveva riferito di aver parlato con il signor ed il signor i quali avevano Testimone_6 Tes_1 Per_1
riferito di non volere più i lavoratori perché non lavoravano bene.
Con il quinto motivo di impugnazione la ditta appellante deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza per mancanza di motivazione in relazione esclusione dei danni patiti per sottrazione di beni strumentali,
rilevando che mai nel corso del giudizio primo grado la società appellata aveva svolto specifiche contestazioni rispetto all'affermazione che gli operai avevano asportato dal cantiere l'attrezzatura di cui al documento 10; inoltre il Tribunale non aveva adeguatamente valutato la circostanza che la ditta appellante aveva inoltrato e-mail di richiesta di risarcimento dei danni compreso il valore dei beni strumentali. Lamenta ancora l'appellante che immotivatamente il tribunale aveva limitato a due il numero dei testi e le circostanze esposte che avrebbero potuto essere provate anche l'audizione del teste , teste tempestivamente indicato. Testimone_7
Con il sesto motivo di impugnazione la ditta appellante censura l'erroneità del capo di condanna relativo alle le spese legali in quanto le stesse avrebbero dovuto essere compensate tenendo conto del fatto che l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società appellata era stata rigettata.
In primo luogo deve ritenersi manchi nella pronuncia di primo grado una vera e propria qualificazione del contratto dedotto in giudizio quale contratto di somministrazione di lavoratori. Infatti se in un primo momento viene affermato nella sentenza che tra le parti era intercorso un contratto di somministrazione di lavoro, ulteriormente della sentenza viene esposto che in forza del distacco è
l'utilizzatore che esercita i poteri di direzione e controllo della prestazione lavorativa. Peraltro
pagina 10 di 16 l'affermazione che il contratto intercorso tra le parti sia riconducibile ad un contratto di somministrazione non è supportata da alcuna specifica motivazione dalla quale apprezzare che il giudice abbia valutato gli specifici di criteri che consentono di distinguere le due figure contrattuali per giungere ad una ponderata qualificazione del contratto in questione.
In sostanza nella sentenza i termini distacco e somministrazione vengono utilizzati in modo equipollente, così da non contrastare le argomentazioni difensive le parti che avevano concordemente qualificato il contratto tra di esse intercorso come contratto di distacco, qualificazione ribadita anche nel presente grado di giudizio da entrambe le parti (nella comparsa di costituzione la società appellata afferma che la qualificazione del contratto non deve basarsi sulla denominazione utilizzata dal giudice ma fondarsi sulla natura effettiva delle prestazioni e sulle modalità concrete di esecuzione del rapporto contrattuale, ribadendo di non avere la qualifica di agenzia interinale accreditata). E' possibile concludere che circa la qualificazione del contratto dedotto in giudizio quale contratto di distacco non sussisteva e non sussista ad oggi controversia tra le parti.
Tali considerazioni consentono di ritenere infondato il primo motivo di impugnazione.
Il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi fondato.
A fronte della contestazione da parte della ditta appellante dell'inadempimento della società appellata per non aver inviato la documentazione relativa alle buste paga dei lavoratori ed al pagamento delle relative retribuzioni nonché la documentazione relativa al Durc, era onere probatorio della società
appellata dimostrare avere esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali assunte (come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 13533/01).
In ordine all'obbligazione di fornire tale documentazione deve ritenersi inidonea la prova costituita dal doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della società appellata in primo grado,
costituito da un e-mail inviata in data 31/3/22 nella quale si dice inviato in allegato quanto richiesto.
Tuttavia quale allegato alla e-mail si leggono solamente i titoli dei file (dichiarazione sostitutiva e pagina 11 di 16 DURC), ma non sono visibili i due allegati. Analoghe considerazioni riguardano l'e-mail che appare inviata in data 27/1/22 nella quale si dato che in allegato vi era la visura camerale aggiornata e due durc, con riserva di inviare un'ulteriore documentazione una volta arrivato il personale e firmati i contratti. Anche con riguardo a tale e-mail tuttavia non sono visibili i file allegati indicati come visura e
Pt_1 come Durc Tale insufficiente documentazione è stata peraltro contestata, anche con riferimento all'effettivo invio (posto che le e-mail vengono qualificate come presunte) con note di data 1/12/22 da parte dell'odierna appellante.
Pertanto deve ritenersi provato l'inadempimento della odierna società appellata all'obbligo di inviare la documentazione in questione, obbligo che deve ritenersi di particolare importanza nell'esecuzione del contratto posto che il mancato pagamento delle retribuzioni o dei contributi dovuti per legge espone anche la ditta appellante a conseguenze economiche e sanzioni.
Tale inadempimento deve ritenersi anche grave ed idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della società appellata.
Non può ritenersi provato attraverso la deposizione del teste che la società appellante Testimone_6
abbia garantito per tutta la durata del contratto, vale a dire fino al 31/5/22, il distacco degli operai,
posto che tale teste ha dichiarato che, pur essendo andato più volte in cantiere, non era presente al momento in cui era stato impedito ai lavoratori di accedervi, non potendo pertanto lo stesso nulla dire in ordine alle ragioni dell'allontanamento dei lavoratori, vale a dire una decisione degli stessi ovvero ad una disposizione data dalla ditta appellata.
L'accoglimento del secondo motivo secondo motivo di impugnazione consente di ritenere assorbito il terzo motivo di impugnazione relativo alla errata valutazione delle risultanze istruttorie con riguardo alla mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Devono essere rigettati sia il quarto che il quinto motivo di impugnazione nella parte in cui viene lamentato che il giudice di primo grado abbia ritenuto non imputabile ai lavoratori, e quindi alla pagina 12 di 16 società appellata, la errata esecuzione delle lavorazioni costituite dalla realizzazione del cappotto e nella parte in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno.
Con riguardo alla deduzione difensiva di parte appellante secondo cui il cappotto sarebbe stato realizzato in modo viziato deve ritenersi non raggiunta la relativa prova. Infatti nella comunicazione delle geometra (doc. 9 parte appellante) , sentito anche come teste dinanzi al tribunale, non Tes_2
veniva contestata la errata esecuzione del cappotto, ma solo l'assenza in cantiere della ditta esecutrice del cappotto. Del resto anche nel corso della sua deposizione il geom. ha dichiarato che la Tes_2
società TA (committente) di cui era dipendente aveva contestato la qualità dei lavori, senza ricordare tuttavia se tale contestazione riguardasse o meno l'esecuzione del cappotto.
L'errata esecuzione del cappotto è stata riferita dal teste , del quale tuttavia deve essere Tes_3
ribadita in tale sede l'inattendibilità, già affermata dal tribunale, non tanto in quanto marito della titolare della ditta appellante, ma perché inserito nella ditta stessa quale collaboratore familiare, come da egli stesso riferito nel corso della sua deposizione, posizione che lo coinvolge in via diretta e personale anche nei profili economici relativi all'esecuzione dell'accordo.
Va peraltro rilevato che, nonostante la ditta appellante sostenga di aver dovuto rifare il cappotto sostenendo costi per euro 35.000, la stessa non indichi se tali lavori di rifacimento siano stati affidati ad altra ditta (in tal caso tuttavia manca qualunque documentazione fiscale che provi l'esborso indicato)
ovvero abbia provveduto a mezzo di propri lavoratori (senza che tuttavia sul punto siano state forniti elementi dai quali desumere i tempi necessari per le lavorazioni e il numero di operai addetti).
Anche con riguardo al fermo cantiere nessuna prova risulta fornita dalla società appellante la quale espone di aver versato una penale in relazione al periodo dal 4/4/22-31/5/22, senza tuttavia fornire alcuna prova del pagamento dell'importo di euro 12.500 in favore al committente principale e senza dimostrare di avere ultimato i lavori in ritardo rispetto al termine del 30.9.22 pattuito con la committente (cfr contratto con la stessa intercorso doc.8).
pagina 13 di 16 Difetta la prova anche del fatto di aver subito un danno di euro 20.000 in relazione alla sottrazione di materiale da parte dei lavoratori distaccati dalla società appellata.
Come detto le dichiarazioni del teste sul punto devono ritenersi inattendibili per le Tes_3
ragioni esposte .
Va peraltro rilevato che tra documentazione depositata della società appellante a supporto di tale pregiudizio è stata prodotta anche una fattura di acquisto di data 5/4/22, relativa quindi a beni acquistati dopo che, secondo la stessa prospettazione della ditta appellante, i lavoratori si erano allontanati dal cantiere(4.4.22). Non può non essere considerata “ad colorandum” la condotta tenuta dalla ditta appellante che, a fronte della affermata sottrazione di beni del valore di euro 20.000, non ha provveduto a sporgere alcuna denuncia in relazione a tale fatto.
L'inattendibilità delle dichiarazioni del teste , unitamente alla inattendibilità della Tes_3
documentazione prodotta per le ragioni esposte (e si ribadisce ad colorandum la condotta tenuta all'epoca dei fatti dall'appellante) consentono di ritenere non provata la circostanza della sottrazione di materiale del valore di euro 20.000 da parte dei lavoratori distaccati dalla società appellata.
Infine la ditta appellante sostiene di aver versato l'importo di euro € 12.000 a titolo di spese di alloggio per gli operai nel periodo in cui gli stessi non erano più presenti in cantiere, esponendo di aver versato tale corrispettivo al Residence Capitol di Rovereto fino al 31/5/22. Al riguardo tuttavia va considerato che il documento 11 relativo al pagamento dei costi di alloggio o costituito da contratti di godimento temporaneo del Residence per i periodi dal 3/3/22 al 3/4/22 (contratto sottoscritto in data
3/3/22 dalla ditta appellante), dall'1/3/22 al 31/3/22 (contratto stipulato in data 1/3/22), dal 9/3/22 alle
9/4/22 (il contratto stipulato in data 9/3/22). Peraltro va rilevato che nel corso della sua deposizione del teste ha dichiarato che i lavoratori a Brentonico erano ospitati presso l'Hotel Bucaneve Tes_3
mentre la documentazione prodotta si riferisca al Residence Capitol di Rovereto. Le considerazioni sopra esposte consentono di escludere che la ditta appellante abbia subito degli esborsi per spese di pagina 14 di 16 alloggio dei lavoratori per il periodo successivo al momento in cui gli stessi non erano più presenti in cantiere.
Conseguentemente i motivi di impugnazione 4 e 5 devono essere rigettati.
Le spese di lite vanno regolamentate sia per il giudizio di primo grado che per il presente giudizio d'appello con riferimento all'esito complessivo del giudizio. Tenuto conto del fatto che risulta fondata la domanda di inadempimento proposta dalla ditta appellante, ma risulta infondata la sua domanda di risarcimento del danno, devono ritenersi sussistenti adeguati motivi per disporre la compensazione per un mezzo delle spese di lite, mentre l'ulteriore metà viene posta a carico della ditta appellante,
prevalentemente soccombente, nella misura da rimborsare liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22 ad eccezione, quanto al giudizio di secondo grado,
della fase di trattazione, che viene riconosciuta nell'importo minimo essendosi la stessa limitata al deposito di note d'udienza..
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n.527/24 il tribunale di Trento, dichiara risolto per inadempimento della il contratto intercorso in data Controparte_1
19/1/22 tra la stessa e la ditta individuale , confermando nel Parte_1
resto l'impugnata sentenza;
2) compensa per 1/2 le spese di lite di primo grado di giudizio e del presente giudizio d'appello e condanna la al rimborso in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, dell'ulteriore metà delle spese Controparte_1
di giudizio, liquidate nell'importo da rimborsare, quanto a giudizio di primo grado in €
1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase pagina 15 di 16 istruttoria, € 2.126,50 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%,
all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti quanto e quanto a giudizio di secondo grado in € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 1.081,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge,
se ed in quanto dovuti
Cosi deciso in Trento, lì 8.4.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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