Decreto cautelare 7 novembre 2024
Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 05/06/2025, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04298/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05501/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5501 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e quali genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
- 1) del P.E.I. anno scolastico 2024/2025, nella parte in cui prevede numero di ore settimanali di sostegno 18 per il minore -OMISSIS-;
- 2) dei provvedimenti, di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Provinciale hanno assegnato, per l’anno scolastico 2024/2025, solo 18 ore di sostegno settimanali, inferiori alle 30 necessarie in ragione della patologia del minore;
- 3) d’ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti;
e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno, per l’anno scolastico 2024/2025, per 30 ore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, nella indicata qualità, hanno chiesto accertare il diritto del proprio figlio minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e, conseguentemente, ordinarsi alle Amministrazioni intimate di assegnare al minore un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza settimanale, per l’anno scolastico in corso.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria formale.
Con ordinanza del 9.12 2024 il Tribunale, in accoglimento della istanza cautelare, ordinava alla Amministrazione scolastica di rideterminarsi ed integrare il Piano Educativo Individuale (PEI), che, per il corrente anno scolastico, assegnava, immotivatamente, al minore soltanto 18 ore di sostegno settimanali.
Con dichiarazione resa in udienza, parte ricorrente deduceva che l’ordinanza cautelare era stata eseguita ma soltanto fino alla data del 14 maggio 2025; insisteva, quindi, per l’accoglimento del ricorso-
Pervenuta alla camera di consiglio del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di una sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso si profila manifestamente fondato.
I ricorrenti hanno impugnato il PEI redatto dall’Istituto Scolastico “Ambito IX” di Caserta nella parte in cui ha previsto, per il corrente anno, che l’alunno -OMISSIS- sia seguito dall’insegnante di sostegno per sole 18 ore settimanali; deducono, in particolare, l’illegittimità del PEI nella parte in cui, pur affermando la necessità che l’alunno sia seguito da un insegnante di sostegno 30 ore settimanali, ne assegna, poi, solo 18, così impedendo al minore di frequentare la scuola per le 30 ore della classe.
Come già rilevato in fase cautelare, il ricorso merita accoglimento atteso che il PEI impugnato appare affetto dai dedotti vizi di difetto di motivazione e contraddittorietà; pur rilevando la necessità della presenza costante dell’insegnante di sostegno per il minore, il PEI, infatti, assegna all’alunno soltanto 18 ore di sostegno. Il numero delle ore di sostegno così stabilite risulta, quindi, immotivato e significativamente inferiore all’orario di frequenza scolastica dell’alunno, il che ne palesa l’insufficienza anche in relazione alla gravità della patologia dalla quale il minore è affetto.
Ne deriva l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di provvedere alla integrazione del PEI assegnando all’alunno l’insegnante di sostegno nella misura e per le ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato, con gli effetti conformativi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e competenze di lite liquidate in euro 750,00 (settecentocinquanta) oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito di parte ricorrente, che ne ha fatto richiesta e anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.