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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/10/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1089 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LO ASSUNTA e dall'AVV. LA SPINA CARLO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO , per procura in atti,
(c.f. Controparte_2
) in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
resistentI,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 24/05/2024, formulava opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza o in subordine dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario e/o ai fini della iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione per gli invalidi civili, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva accertato che la ricorrente è affetta da “Scoliosi dorso lombare destro e sinistro convessa, cod. 7006 val. 35%”
a decorrere dal 1° Ottobre 2023. CP_ Nella resistenza dell' e dell'Assessorato convenuto, la causa veniva istruita mediante il richiamo del c.t.u.. 2- Sussiste innanzitutto il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato evocato in giudizio, essendo unico legittimato passivo l' . CP_1
3- Nel merito, il ricorso si connota per estrema genericità in relazione ai motivi di contestazione, che appaiono piuttosto frutto della mera non condivisione delle valutazioni peritali cui è giunto il consulente nominato nella prima fase.
4- In ogni caso il c.t.u., dott. , richiamata nella presente fase, ha Persona_1 verificato che non sono state introdotte certificazioni mediche nuove, se non quelle già precedentemente esaminate: - il referto di una Rx della colonna vertebrale datata 20-09-2017; - una sola certificazione di visita ortopedica del 15-01-2019.
Il c.t.u., con valutazione immune da censure e che si condivide, ha ribadito che l'attribuzione del cod. 7004 del DM 05-02-1992: “SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA” al fine del riconoscimento di una percentuale del 55%, non è rispondente alla documentazione medica in atti e alle condizioni della ricorrente accertate in sede di visita peritale, osservando quanto segue:
La ricorrente, come risulta dalle certificazioni sanitarie è affetta da “Scoliosi dorso lombare destro
e sinistro convessa, Dismetria del bacino, alluce valgo bilaterale”.
La “spondiloartrite anchilopoietica” (cod.7004), condizione patologica ben diversa da quella di cui è affetta la ricorrente, è una malattia infiammatoria che interessa la colonna vertebrale che nei casi più gravi, può causare la fusione progressiva delle vertebre in diverse sezioni della colonna vertebrale, formando una struttura simile a una “canna di bambù” e comportando una limitazione significativa nelle normali attività quotidiane, come sollevare la testa.
La diagnosi è il risultato di una combinazione di vari elementi, tra cui:
• Esame obiettivo: consiste nella valutazione della motilità dei diversi segmenti della colonna vertebrale attraverso manovre specifiche.
• Esami di laboratorio: possono evidenziare un aumento degli indici di infiammazione tra cui la
PCR, anche se non è un riscontro costante. Generalmente, si osserva la negatività degli anticorpi, in particolare del fattore reumatoide. In una percentuale significativa di pazienti, il test genetico può rilevare la presenza del gene Nume_1
• Esami radiografici: Oggi, per la diagnosi si ricorre più frequentemente alla risonanza magnetica della colonna vertebrale e/o delle articolazioni periferiche, capace di evidenziare segni di infiammazione nelle fasi precoci, prima che si sviluppino le lesioni ossee tipiche della malattia.
Per quanto sopra, in mancanza di dati strumentali certi, obiettivi e verificabili a posteriori
CONFERMO quanto espresso nella precedente consulenza.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Non appare pertanto necessario disporre il rinnovo della consulenza.
Il ricorso merita quindi di essere rigettato.
5- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.cpc. CP_
6- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1089/2024 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo, in capo a parte ricorrente, i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
2) Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u..
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/10/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1089 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LO ASSUNTA e dall'AVV. LA SPINA CARLO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO , per procura in atti,
(c.f. Controparte_2
) in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
resistentI,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 24/05/2024, formulava opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza o in subordine dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario e/o ai fini della iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione per gli invalidi civili, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva accertato che la ricorrente è affetta da “Scoliosi dorso lombare destro e sinistro convessa, cod. 7006 val. 35%”
a decorrere dal 1° Ottobre 2023. CP_ Nella resistenza dell' e dell'Assessorato convenuto, la causa veniva istruita mediante il richiamo del c.t.u.. 2- Sussiste innanzitutto il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato evocato in giudizio, essendo unico legittimato passivo l' . CP_1
3- Nel merito, il ricorso si connota per estrema genericità in relazione ai motivi di contestazione, che appaiono piuttosto frutto della mera non condivisione delle valutazioni peritali cui è giunto il consulente nominato nella prima fase.
4- In ogni caso il c.t.u., dott. , richiamata nella presente fase, ha Persona_1 verificato che non sono state introdotte certificazioni mediche nuove, se non quelle già precedentemente esaminate: - il referto di una Rx della colonna vertebrale datata 20-09-2017; - una sola certificazione di visita ortopedica del 15-01-2019.
Il c.t.u., con valutazione immune da censure e che si condivide, ha ribadito che l'attribuzione del cod. 7004 del DM 05-02-1992: “SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA” al fine del riconoscimento di una percentuale del 55%, non è rispondente alla documentazione medica in atti e alle condizioni della ricorrente accertate in sede di visita peritale, osservando quanto segue:
La ricorrente, come risulta dalle certificazioni sanitarie è affetta da “Scoliosi dorso lombare destro
e sinistro convessa, Dismetria del bacino, alluce valgo bilaterale”.
La “spondiloartrite anchilopoietica” (cod.7004), condizione patologica ben diversa da quella di cui è affetta la ricorrente, è una malattia infiammatoria che interessa la colonna vertebrale che nei casi più gravi, può causare la fusione progressiva delle vertebre in diverse sezioni della colonna vertebrale, formando una struttura simile a una “canna di bambù” e comportando una limitazione significativa nelle normali attività quotidiane, come sollevare la testa.
La diagnosi è il risultato di una combinazione di vari elementi, tra cui:
• Esame obiettivo: consiste nella valutazione della motilità dei diversi segmenti della colonna vertebrale attraverso manovre specifiche.
• Esami di laboratorio: possono evidenziare un aumento degli indici di infiammazione tra cui la
PCR, anche se non è un riscontro costante. Generalmente, si osserva la negatività degli anticorpi, in particolare del fattore reumatoide. In una percentuale significativa di pazienti, il test genetico può rilevare la presenza del gene Nume_1
• Esami radiografici: Oggi, per la diagnosi si ricorre più frequentemente alla risonanza magnetica della colonna vertebrale e/o delle articolazioni periferiche, capace di evidenziare segni di infiammazione nelle fasi precoci, prima che si sviluppino le lesioni ossee tipiche della malattia.
Per quanto sopra, in mancanza di dati strumentali certi, obiettivi e verificabili a posteriori
CONFERMO quanto espresso nella precedente consulenza.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Non appare pertanto necessario disporre il rinnovo della consulenza.
Il ricorso merita quindi di essere rigettato.
5- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.cpc. CP_
6- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1089/2024 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo, in capo a parte ricorrente, i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
2) Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u..
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/10/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano