Articolo 8 della Legge 23 marzo 1981, n. 93
Articolo 7Articolo 9
Versione
29 marzo 1981
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Versione
31 ottobre 1987
Art. 8. Segretari delle comunita' montane

Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunita' montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni e integrazioni, i
segretari delle comunita' montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale

Al nono comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dopo il primo, e' aggiunto il seguente periodo: "Il segretario della comunita' montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunita' montana in funzione di unita' sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo".
((Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunita' montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti e' attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunita' montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.
Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalita' di riscossione, le finalita' del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni))
Entrata in vigore il 31 ottobre 1987
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