CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1845/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14631/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062228332000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130118420656000 PE-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130134576574000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150124639789000 PE-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160143767044000 PE-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69718015196633000000 PE-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11206/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29.8.2024, Ricorrente_1, nato a [...] il Data_1, CF. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla CdL Rag. Difensore_1 (codice fiscale CF_Difensore_1), iscritta al n° 2010/92 dell'Società_1 , presso il cui studio in Roma, c.a.p. Indirizzo_1 elegge domicilio, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale rilasciata in calce in atti, ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento N.
097.2024.90622283.32.000 notificata a mezzo pec il 21.5.2024 (doc. 1)per un presunto vantato credito di
€. 12.870,53, relativo a tributi anni dal 2009 al 2019.
Ha eccepito la nullità della notifica a mezzo pec eseguito presso lo studio professionale Pec_1 e non al proprio, in violazione del regolamento europeo n° 910/2014 per il mancato livello di sicurezza nella identificazione del mittente e del destinatario.
Oltre a ciò ha eccepito la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti precedentemente alla data del 21.05.2024; per mancanza di motivazione, per difetto di sottoscrizione del legale rappresentante dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Spa – Agente della riscossione,per omesso invito al contraddittorio, per mancata sottoscrizione ed allegazione comprovante la delega di firma dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Spa.
Ha contestato l'avvenuta prescrizione, estinzione e/o decadenza dell'obbligazione di pagare le somme richieste.
Instaurato il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso pur ammissibile e procedibile, nel merito va disatteso.
Preliminarmente l'intimazione di pagamento è un atto impugnabile, in quanto in tema di contenzioso tributario,
l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 19, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela (v. Cass.
Civ. n. 6245 del 2020; ex plurimis: Cass. Civ. n. 3259 del 2019; n. 2616 del 2015, n. 14765 del 2016, n.
26129 del 2017; v. inoltre, in tema di sollecito di pagamento per le cartelle esattoriali insolute da opera di
Equitalia Sud s.p.a., Corte di Cassazione, sentenza 30 ottobre 2012, n. 18642).
Sulla scorta della prospettazione attorea ricorre la legittimazione passiva del concessionario (per vizi dell'intimazione e della cartella esattoriale).
L'atto impugnato è completo in ogni suo elemento e rispetta tutti i dettami della normativa ministeriale, indicando la cartella ed il tributo al quale si riferisce, il titolo, la data di notifica oltre che l'autorità, la sottoscrizione, le modalità e i termini per proporre ricorso nonché il responsabile del procedimento onde il contribuente è posto nella condizione di poter esperire le azione opportune a tutela delle proprie ragioni.
L'intimazione di pagamento è motivata. Nel regime itrodotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (v. espressamente Cass. Civ. –Sentenza 24 settembre 2014, n. 20094 ; Cass. Civ. -
Sentenza 08 ottobre 2014, n. 21177).
L'atto indica chiaramente le modalità per proporre ricorso innanzi alle Giurisdizioni competenti, nonché le precise indicazioni per ottenere informazioni e chiarimenti, con la conseguenza che non può assumersi leso il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
L'atto appare debitamente formato e sottoscritto e non dev'essere preceduto dall'invito al contraddittorio.
Le cartelle esattoriali così come i previ atti interruttivi sono stati ritualmente oggetto di regolare procedimento notificatorio, esente da qualsivoglia vizio, pervenendo nella sfera di conoscibilità di parte istante
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 DPR 602/73 la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda .
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Per le persone fisiche intestatarie di una casella diposta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del
Comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto;
per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
Orbene la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento è specificamente disciplinata dal disposto contenuto in seno all'art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973 a tenore del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Il legislatore, in seno a tale norma speciale, focalizza evidentemente l'attenzione sull'individuazione del
(solo) indirizzo PEC a cui rivolgere la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque per garantirne il diritto al contraddittorio ovvero alla difesa. In tema di notifica a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA, non costituisce motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità.
Ciò risulta sanata qualora la notificazione abbia, in ogni caso, permesso al destinatario di esercitare le proprie difese senza incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. Tale valutazione è oggetto della recente statuizione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite: sentenza n. 15979/2022; tale principio è stato ulteriormente confermato dai giudici di legittimità con l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n. 6015 del 28.02.2023.
Nel caso in oggetto, esaminati gli atti, si ritiene che l'indirizzo utilizzato dalla parte resistente ponga in chiara evidenza la provenienza dell'atto impugnato, permettendo alla ricorrente di esercitare, come in effetti è avvenuto, il proprio diritto di difesa senza alcuna limitazione o incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. La Suprema Corte con l'ordinanza n. 982/2023 ha fornito le prime indicazioni interpretative sull'argomento, ritenendo che, nel rispetto del principio generale che reputa irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione alla sfera giuridica del contribuente, non è invalida la notificazione elettronica quando dall'indirizzo dal quale la notifica è stata eseguita “era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri”, perché una diversa conclusione
“sarebbe…contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa”.
La notifica è regolare perchè effettuata all'indirizzo del destinatario risultante da da IP (doc. 14), inoltre il ricorrente impugnando l'atto ha dimostrato di avere avuto piena conoscenza dello stesso con conseguente sanatoria (V. Cassazione n. 18684/2023 (doc. 16) e n. 982/2023 (doc. 17),
La pec inoltrata allo studio del professionista avvocato non è idonea a ledere la privacy dello stesso in adesione alla pronuncia della CGT Lazio n 3211 del 12.5.2024, resa tra le medesime parti del presente giudizio.
Non è maturata la prescrizione e la decadenza in quanto sono stati debitamente notificati gli atti presupposti e cioè:
1) Cartella n. 09720130118420656000, notificata a mani il 6.4.2013, relativa a PE (prescrizione decennale) doc. 3, prescrizione interrotta da:
AVI 09720179004035430000 notificato a mezzo pec il 26.1.2017 (doc. 7),
AVI 09720189025791850000 notificato a mezzo pec il 18.5.2018 (doc. 8),
Proposta di compensazione n. 09728202300000333000 notificata a mezzo pec il 22.5.2023 (doc. 10),
AVI n. 09720249062228332000 (oggi opposto) notificato a mezzo pec il 12.5.2024 (doc. 11),
2) Cartella n. 09720130134576574000 notificata a mani il 6.4.2013, relativa a Tariffa rifiuti(prescrizione quinquennale) doc. 4, prescrizione interrotta da:
AVI 09720179004035430000 notificato a mezzo pec il 26.1.2017 (doc. 7),
AVI 09720189025791850000 notificato a mezzo pec il 18.5.2018 (doc. 8),
AVI n. 09720249062228332000 (oggi opposto) notificato a mezzo pec il 12.5.2024 (doc. 11);
3) Cartella n. 09720150124639789000, regolarmente notificata ex art. 140 c.p.c. in data 30.12.2015 (doc.
5), come peraltro giudicato da CGT ROma con sentenza n. 8107/2021 (doc. 12), confermata da CGT Lazio
n. 3211/2024 depositata il 14.5.2024 (doc. 13), prescrizione, comunque, interrotta da:
AVI 09720179004035430000 notificato a mezzo pec il 26.1.2017 (doc. 7),
AVI 09720189025791850000 notificato a mezzo pec il 18.5.2018 (doc. 8), AVI 09720199077222954000 notificato a mezzo pec il 1.10.2019 (doc. 9),
AVI n. 09720249062228332000 (oggi opposto) notificato a mezzo pec il 12.5.2024 (doc. 11);
4) Cartella di pagamento n. 09720160143767044000, regolarmente notificata a mezzo pec il 26.8.2016
(doc. 6), come peraltro attestato da CGT Roma con sentenza n. 8107/2021 (doc. 12), confermata da CGT
Lazio n. 3211/2024 depositata il 14.5.2024 (doc. 13), prescrizione comunque, interrotta da:
AVI09720189025791850000 notificato a mezzo pec il 18.5.2018 (doc. 8),
AVI 09720199077222954000 notificato a mezzo pec il 1.10.2019 (doc. 9),
AVI n. 09720249062228332000 (oggi opposto) notificato a mezzo pec il 12.5.2024 (doc. 11).
Sulla scorta di ciò il gravame va disatteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del D.M. N.
55 del 2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da ADER liquidate in euro 1200,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, distratte in favore del difensore antistatario. Roma
11.11.2025 Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14631/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062228332000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130118420656000 PE-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130134576574000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150124639789000 PE-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160143767044000 PE-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69718015196633000000 PE-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11206/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29.8.2024, Ricorrente_1, nato a [...] il Data_1, CF. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla CdL Rag. Difensore_1 (codice fiscale CF_Difensore_1), iscritta al n° 2010/92 dell'Società_1 , presso il cui studio in Roma, c.a.p. Indirizzo_1 elegge domicilio, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale rilasciata in calce in atti, ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento N.
097.2024.90622283.32.000 notificata a mezzo pec il 21.5.2024 (doc. 1)per un presunto vantato credito di
€. 12.870,53, relativo a tributi anni dal 2009 al 2019.
Ha eccepito la nullità della notifica a mezzo pec eseguito presso lo studio professionale Pec_1 e non al proprio, in violazione del regolamento europeo n° 910/2014 per il mancato livello di sicurezza nella identificazione del mittente e del destinatario.
Oltre a ciò ha eccepito la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti precedentemente alla data del 21.05.2024; per mancanza di motivazione, per difetto di sottoscrizione del legale rappresentante dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Spa – Agente della riscossione,per omesso invito al contraddittorio, per mancata sottoscrizione ed allegazione comprovante la delega di firma dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Spa.
Ha contestato l'avvenuta prescrizione, estinzione e/o decadenza dell'obbligazione di pagare le somme richieste.
Instaurato il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso pur ammissibile e procedibile, nel merito va disatteso.
Preliminarmente l'intimazione di pagamento è un atto impugnabile, in quanto in tema di contenzioso tributario,
l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 19, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela (v. Cass.
Civ. n. 6245 del 2020; ex plurimis: Cass. Civ. n. 3259 del 2019; n. 2616 del 2015, n. 14765 del 2016, n.
26129 del 2017; v. inoltre, in tema di sollecito di pagamento per le cartelle esattoriali insolute da opera di
Equitalia Sud s.p.a., Corte di Cassazione, sentenza 30 ottobre 2012, n. 18642).
Sulla scorta della prospettazione attorea ricorre la legittimazione passiva del concessionario (per vizi dell'intimazione e della cartella esattoriale).
L'atto impugnato è completo in ogni suo elemento e rispetta tutti i dettami della normativa ministeriale, indicando la cartella ed il tributo al quale si riferisce, il titolo, la data di notifica oltre che l'autorità, la sottoscrizione, le modalità e i termini per proporre ricorso nonché il responsabile del procedimento onde il contribuente è posto nella condizione di poter esperire le azione opportune a tutela delle proprie ragioni.
L'intimazione di pagamento è motivata. Nel regime itrodotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (v. espressamente Cass. Civ. –Sentenza 24 settembre 2014, n. 20094 ; Cass. Civ. -
Sentenza 08 ottobre 2014, n. 21177).
L'atto indica chiaramente le modalità per proporre ricorso innanzi alle Giurisdizioni competenti, nonché le precise indicazioni per ottenere informazioni e chiarimenti, con la conseguenza che non può assumersi leso il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
L'atto appare debitamente formato e sottoscritto e non dev'essere preceduto dall'invito al contraddittorio.
Le cartelle esattoriali così come i previ atti interruttivi sono stati ritualmente oggetto di regolare procedimento notificatorio, esente da qualsivoglia vizio, pervenendo nella sfera di conoscibilità di parte istante
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 DPR 602/73 la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda .
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Per le persone fisiche intestatarie di una casella diposta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del
Comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto;
per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
Orbene la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento è specificamente disciplinata dal disposto contenuto in seno all'art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973 a tenore del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Il legislatore, in seno a tale norma speciale, focalizza evidentemente l'attenzione sull'individuazione del
(solo) indirizzo PEC a cui rivolgere la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque per garantirne il diritto al contraddittorio ovvero alla difesa. In tema di notifica a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA, non costituisce motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità.
Ciò risulta sanata qualora la notificazione abbia, in ogni caso, permesso al destinatario di esercitare le proprie difese senza incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. Tale valutazione è oggetto della recente statuizione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite: sentenza n. 15979/2022; tale principio è stato ulteriormente confermato dai giudici di legittimità con l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n. 6015 del 28.02.2023.
Nel caso in oggetto, esaminati gli atti, si ritiene che l'indirizzo utilizzato dalla parte resistente ponga in chiara evidenza la provenienza dell'atto impugnato, permettendo alla ricorrente di esercitare, come in effetti è avvenuto, il proprio diritto di difesa senza alcuna limitazione o incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. La Suprema Corte con l'ordinanza n. 982/2023 ha fornito le prime indicazioni interpretative sull'argomento, ritenendo che, nel rispetto del principio generale che reputa irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione alla sfera giuridica del contribuente, non è invalida la notificazione elettronica quando dall'indirizzo dal quale la notifica è stata eseguita “era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri”, perché una diversa conclusione
“sarebbe…contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa”.
La notifica è regolare perchè effettuata all'indirizzo del destinatario risultante da da IP (doc. 14), inoltre il ricorrente impugnando l'atto ha dimostrato di avere avuto piena conoscenza dello stesso con conseguente sanatoria (V. Cassazione n. 18684/2023 (doc. 16) e n. 982/2023 (doc. 17),
La pec inoltrata allo studio del professionista avvocato non è idonea a ledere la privacy dello stesso in adesione alla pronuncia della CGT Lazio n 3211 del 12.5.2024, resa tra le medesime parti del presente giudizio.
Non è maturata la prescrizione e la decadenza in quanto sono stati debitamente notificati gli atti presupposti e cioè:
1) Cartella n. 09720130118420656000, notificata a mani il 6.4.2013, relativa a PE (prescrizione decennale) doc. 3, prescrizione interrotta da:
AVI 09720179004035430000 notificato a mezzo pec il 26.1.2017 (doc. 7),
AVI 09720189025791850000 notificato a mezzo pec il 18.5.2018 (doc. 8),
Proposta di compensazione n. 09728202300000333000 notificata a mezzo pec il 22.5.2023 (doc. 10),
AVI n. 09720249062228332000 (oggi opposto) notificato a mezzo pec il 12.5.2024 (doc. 11),
2) Cartella n. 09720130134576574000 notificata a mani il 6.4.2013, relativa a Tariffa rifiuti(prescrizione quinquennale) doc. 4, prescrizione interrotta da:
AVI 09720179004035430000 notificato a mezzo pec il 26.1.2017 (doc. 7),
AVI 09720189025791850000 notificato a mezzo pec il 18.5.2018 (doc. 8),
AVI n. 09720249062228332000 (oggi opposto) notificato a mezzo pec il 12.5.2024 (doc. 11);
3) Cartella n. 09720150124639789000, regolarmente notificata ex art. 140 c.p.c. in data 30.12.2015 (doc.
5), come peraltro giudicato da CGT ROma con sentenza n. 8107/2021 (doc. 12), confermata da CGT Lazio
n. 3211/2024 depositata il 14.5.2024 (doc. 13), prescrizione, comunque, interrotta da:
AVI 09720179004035430000 notificato a mezzo pec il 26.1.2017 (doc. 7),
AVI 09720189025791850000 notificato a mezzo pec il 18.5.2018 (doc. 8), AVI 09720199077222954000 notificato a mezzo pec il 1.10.2019 (doc. 9),
AVI n. 09720249062228332000 (oggi opposto) notificato a mezzo pec il 12.5.2024 (doc. 11);
4) Cartella di pagamento n. 09720160143767044000, regolarmente notificata a mezzo pec il 26.8.2016
(doc. 6), come peraltro attestato da CGT Roma con sentenza n. 8107/2021 (doc. 12), confermata da CGT
Lazio n. 3211/2024 depositata il 14.5.2024 (doc. 13), prescrizione comunque, interrotta da:
AVI09720189025791850000 notificato a mezzo pec il 18.5.2018 (doc. 8),
AVI 09720199077222954000 notificato a mezzo pec il 1.10.2019 (doc. 9),
AVI n. 09720249062228332000 (oggi opposto) notificato a mezzo pec il 12.5.2024 (doc. 11).
Sulla scorta di ciò il gravame va disatteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del D.M. N.
55 del 2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da ADER liquidate in euro 1200,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, distratte in favore del difensore antistatario. Roma
11.11.2025 Il Presidente