CASS
Sentenza 20 gennaio 2022
Sentenza 20 gennaio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2022, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA AS NA, nato a [...] il [...] LO TO nato a [...] il [...] RR EP nato a [...] il [...] Di MA LO nato a [...] il [...] Raffineria di LA S.P.A., in persona del suo legale rappresentante, avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 30/06/2020. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per AS, LO, di AR e RR, ed il rigetto del ricorso proposto nell'interesse della Raffineria di LA S.P.A. Uditi: 1 ) Penale Sent. Sez. 3 Num. 2234 Anno 2022 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 09/07/2021 l'avvocato Cataldo Gualtiero, in difesa di LO TO e RR EP, che insiste per l'accoglimento del ricorso e che, in sostituzione dell'avvocato Gagliano Antonio, difensore di AR LO, si riporta ai motivi di ricorso;
l'avvocato Volo Grazia, in difesa di AS NA, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato Floresta Attilio, in difesa della Raffineria di LA S.P.A. che si riporta ai motivi di ricorso. Uditi i difensori delle parti civili: l'avvocato Macrì TO del foro di LA, che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e, in sostituzione dell'avvocato Donegani Joseph Carlo, ne deposita le conclusioni. L'avvocato Gangi Gabriella, che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e, in sostituzione dell'avvocato Valente Stefania, ne deposita le conclusioni. RITENUTO IN FATTO 1. La vicenda processuale, come ricostruita nei gradi di merito, si riferisce all'inquinamento del suolo e del sottosuolo verificatosi nell'arco temporale intercorso tra il giorno 11/07/ 2011 e il 23/09/2011 nel territorio del Comune di LA, a causa di reiterate perdite di idrocarburi avvenute all'interno del complesso industriale della Raffineria di LA S.P.A., e, precisamente, nell'area del plesso denominato Parco Generale Serbatoi (di seguito PGS) nel suolo sottostante il serbatoio S314, posto nell'isola 28 del parco citato. La dinamica dell'evento è stata ricondotta alla perdita di "light catalytic naphtha" dal sistema delle tubature del serbatoio S314. In particolare, lunedì 11 luglio 2011 veniva annotata sul registro delle consegne una perdita nella mandata del serbatoio S314; in relazione a tale perdita non vi è stato alcun intervento. Mercoledì 27 luglio 2011 veniva annotata sul registro delle consegne un'ulteriore criticità nel medesimo serbatoio, qualificata come "perdita su tronchetto aspirazione interna S314 che va a collegarsi con il dreno dei serbatoi". All'interno dell'annotazione si dava atto di aver inviato una mail a Lo AR, RR, TR e Di MA. Per il giorno mercoledì 3 agosto 2011 non sono rinvenibili in atti segnalazioni riferite a perdite occorse presso il serbatoio S314; risultano eseguiti interventi atti a risolvere le problematiche verificatesi in occasione dell'evento del 27 luglio 2011. 2 Il 23 settembre 2011, il personale della capitaneria di LA, nel corso di una ricognizione della situazione del P.G.S., in presenza dell'ing. LO TO, accertava una perdita di benzina da una tubazione esterna al serbatoio 314 ed interna al bacino di contenimento pavimentato in cemento. A seguito di tale evento vennero realizzati alcuni interventi dal 23 settembre al 6 ottobre 2011, ed altri in data 17 ottobre e in data 5, 11 e 16 ottobre 2011. L'impianto è sito in area individuata dalla legge 426 del 1998 come Sito di Interesse Nazionale e in territorio dichiarato "ad elevato rischio di crisi ambientale". Gli odierni ricorrenti, all'epoca dei fatti, rivestivano i seguenti ruoli. AS NA era amministratore delegato della raffineria di LA S.P.A. e responsabile dell'osservanza della legislazione a tutela della sicurezza sul lavoro dell'ambiente e dell'incolumità pubblica della società, come da ordine di servizio interno n. 50 del 20 aprile 2010. LO TO era responsabile del servizio S.O.I. 3 della raffineria di LA S.P.A. in cui ricade l'area del P.G.S., deputato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di esercizio degli impianti della S.O.I. attraverso la gestione ottimizzata degli stessi, nonché lo svolgimento delle operazioni di competenza nelle migliori di condizioni di sicurezza e tutela dell'ambiente. Di MA LO e RR EP erano responsabili del turno operativo giornaliero del P.G.S. della raffineria di LA S.P.A., competenti ad inoltrare le richieste di interventi manutentivi degli impianti presenti all'interno dell'area. Agli imputati, nei rispettivi ruoli ricoperti in seno all'azienda, venivano contestati al capo 1) i reati di inquinamento e omessa bonifica ai sensi degli artt. 110 cod. pen. 257, comma 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006. In relazione ai medesimi eventi veniva elevata, ai soli AS e LO, la contestazione di cui al capo 2), relativa all'omessa comunicazione di eventi inquinanti di cui all'articolo 257, comma 1 e 2, d.lgs. 152 del 2006, in relazione all'art. 242 del medesimo decreto legislativo. A tutti gli imputati veniva elevata la contestazione di cui al capo 3) così formulata "reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 256, comma 1, lett. b) e comma 2 del d.lvo n. 152 del 2006, quest'ultimo in relazione alla lettera a) ed alla lettera d) n. 2 dell'art. 6 della legge del 30.12.2008, n. 210 poiché in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate e mediante le condotte omissive indicate sub 1) smaltivano e abbandonavano, mediante immissione nel suolo e nel sottosuolo, ingenti quantitativi di rifiuti liquidi pericolosi 3 costituiti da benzina (prodotto idrocaburico raffinato) provenienti da serbatoio di stoccaggio". Alla raffineria di LA S.P.A., il capo 4) contestava gli illeciti amministrativi di cui all'art. 25 undecies, comma 2, lett. d), n. 2 e all'art. 25 undecies, comma 2, lettera c), n. 2, del d.lgs. n. 231 del 2001 in relazione - quanto ai fatti successivi al 16 agosto 2011 - ai reati di cui ai capi 1, 2 e 3. In primo grado, il Tribunale di LA, con pronuncia del 06/02/2019, assolveva AS NA e Lo AR TO dal reato loro ascritto al capo 2) perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui al capo 1) nei confronti di tutti gli imputati;
dichiarava AS NA, LO TO, Di MA LO e RR EP colpevoli del reato loro ascritto al capo 3) e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, li condannava alla pena della reclusione e della multa oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa nei confronti di tutti gli imputati nei termini e alle condizioni di legge. Gli imputati venivano condannati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili: Comune di LA, Provincia Regionale di Caltanissetta, associazione "Amici della terra" e associazione "Aria nuova" da liquidarsi in separata sede civile, nonché a rimborsare alle parti civili costituite le spese del grado di giudizio svolto. La Raffineria di LA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, veniva dichiarata responsabile per illecito amministrativo dipendente dal reato relativamente alla sola contestazione di cui all'articolo 256 comma 1, lettera b) del testo unico 152 del 2006, di cui al capo 3), per i fatti commessi dopo il 16/08/2011, e condannata al pagamento della sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote da 400 C ciascuna per complessivi 40.000 C in data 30/06/2020. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 30/06/2020, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di LA, assolveva AS NA, LO TO, Di MA LO e RR EP dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste, confermava nel resto l'impugnata sentenza, condannando gli appellanti in solido al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili costituite. 2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione AS NA, LO TO, Di MA LO, RR EP e la Raffineria di LA S.P.A. Di MA LO 3. Il ricorso proposto nell'interesse di Di MA LO si articola in tre motivi. 4 3.1. Nel primo si deduce la violazione degli artt. 15, cod. pen., 183, 192, 256, d.lgs. 152 del 2006, dell'art. 6, legge n. 210 del 2008 e dell'art. 1 della direttiva 2006/12/CE; l'assenza e comunque la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione. Il provvedimento impugnato viene censurato, in primo luogo, per aver considerato, alla stregua di "rifiuto" l'idrocarburo (virgin nafta) fuoriuscito dalle tubazioni del serbatoio S314 della raffineria petrolchimica di LA. Ad avviso della difesa, la qualità del rifiuto deve necessariamente preesistere al suo smaltimento;
nella specie invece, il prodotto sversato era uno dei più importanti che si ottengono dal processo di raffinazione del petrolio certamente destinato alla vendita, ed avrebbe, quindi, errato la Corte territoriale a qualificarlo "sostanza di cui disfarsi" sostenendo che fuoriuscendo dai giunti delle valvole delle condutture non sarebbe stata più conveniente una sua utilizzazione economica, a causa delle ulteriori lavorazioni richieste, e a considerare "abbandono" o comunque "smaltimento" l'infiltrazione negli strati sottostanti del terreno e nella falda acquifera. 3.2. Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 42, comma 2, e 43 cod. pen., la mancanza della motivazione, e comunque la sua illogicità in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 6 legge n. 201 del 2008. Si osserva che sarebbe illogico e contraddittorio desumere l'esistenza del dolo, anche nella forma eventuale, dalla considerazione che le condizioni della pavimentazione rendevano evidente il rischio di dispersione nel sottosuolo del liquido contenuto nei serbatoi. Si specifica che se il dolo fosse da riferire all'evento della perdita, l'eccezionalità di quest'ultimo renderebbe incompatibile una sua cosciente e volontaria previsione da parte dell'imputato; se, invece, l'elemento soggettivo fosse riferibile alla fase successiva della protrazione della perdita, e alla omissione cosciente e volontaria di interventi adeguati, la condotta sarebbe riconducibile all'articolo 257 del TUA, e non al delitto di smaltimento o di abbandono che è di natura necessariamente commissiva. 3.3. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 192 e 256 del d.lgs. 152 del 2006 e la mancanza o comunque l'illogicità della motivazione sul punto. Rilevato che la condotta di smaltimento e di abbandono deve necessariamente articolarsi in un'azione positiva, e quindi in atti inequivocabilmente commissivi, si considera viziato l'iter logico della Corte territoriale secondo cui l'omessa realizzazione di interventi sugli impianti avrebbe provocato l'infarcimento del terreno sottostante e quindi integrato il reato di cui all'art. 256 del d.lgs. citato. 3.4. Nel quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 40, cod. pen., l'assenza di motivazione o comunque la sua illogicità. 5 Si afferma che, per la qualifica rivestita, il ricorrente aveva il solo onere di comunicare ai suoi superiori gli eventuali inconvenienti verificatisi, non avendo alcuna competenza in ordine all'esecuzione dei conseguenziali interventi manutentivi. La Corte d'appello, in maniera contraddittoria, pur avendo affermato che il Di MA, nella sua qualità di capoturno, rappresentava solo "il primo anello della catena di informazione" e riscontrato l'immediato inoltro della notizia delle perdite da parte dello stesso ai superiori abilitati a disporre gli interventi manutentivi, ha comunque attribuito all'imputato inerzie riferibili ad altri soggetti, sanzionandolo per aver omesso condotte in ordine alle quali egli non rivestiva alcuna posizione di garanzia e non aveva alcuno spazio decisionale, in palese violazione dell'articolo 40 cod. pen. NA AS. 4. Nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di NA AS si lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'imputazione soggettiva dei reati a lui contestati. Si premette che il ricorrente, amministratore delegato della Raffineria di LA p.t., in virtù della contestazione contenuta nel capo 3), è stato condannato per le condotte di smaltimento e abbandono mediante emissione nel sottosuolo del rifiuto "virgin nafta", perché in detta qualità, rivestendo la carica di responsabile dell'osservanza della legislazione posta a tutela della sicurezza sul lavoro dell'ambiente dell'economia pubblica della società, come da ordine di servizio interno, ometteva di adottare le più adeguate misure tecniche organizzative e gestionali idonee a garantire la perfetta efficienza dell'impianto del Parco Generale Serbatoi, anche relativamente alla tenuta delle linee servite agli impianti. Ad avviso della difesa, la sentenza impugnata non avrebbe fatto buon governo dei principi di diritto più volte affermati dai giudici di legittimità in relazione all'attribuibilità soggettiva del reato a titolo doloso, facendo discendere dalla sola posizione apicale da lui rivestita all'interno dell'azienda la responsabilità oggettiva per i fatti imputati, senza verificare se questi fatti fossero realmente rientrati nella sua sfera di rappresentazione e volontà. Mancherebbe, ad avviso della difesa, nell'iter motivazionale, una specifica e approfondita analisi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, essendosi limitati i giudici d'appello a fornire a sostegno del giudizio di responsabilità l'apodittica affermazione secondo la quale il AS, per la posizione rivestita nell'azienda, non è intervenuto per risolvere le perdite verificatesi dalle tubature, pur essendo a conoscenza della complessiva situazione di degrado in cui versava l'impianto, situazione da lui non ignorabile per essere 6 la stessa emersa, in tutta la sua gravità, nel corso della procedura per il rilascio dell'A.I.A. e desumibile senza ambiguità dalla natura delle prescrizioni imposte in quella sede. Ad avviso della difesa, il giudizio sull'esistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente sarebbe stato erroneamente rapportato ad un "remoto e lontano antefatto", ovvero alla condizione di degrado dell'impianto, e non al fatto materiale oggetto del processo costituito dalla perdita accidentale di nafta, e la decisione sarebbe, quindi, viziata nella misura in cui non fornisce alcuna prova che il AS fosse stato a conoscenza delle dispersioni verificatesi nel suolo. Il giudizio di responsabilità e l'esistenza dell'elemento oggettivo avrebbe, pertanto, riguardato in maniera erronea solo "una gamma astratta di possibili eventi", e non quelli concretamente verificatisi nel caso di specie. La difesa contesta quindi, l'assunto decisorio in base al quale il ricorrente "non poteva non sapere". In primo luogo si afferma che, al contrario, attesa la capillare organizzazione aziendale, egli non era tenuto a conoscere dell'esistenza delle perdite, sussistendo nell'organigramma specifiche figure dotate di mansioni operative sulle quali, a differenza del AS, incombeva concretamente l'obbligo di provvedere, in piena autonomia, alla riparazione della linea da cui si è sviluppata la perdita di prodotto;
obbligo discendente sia dalle regole organizzative adottate dalla società sia in ragione del relativo potere di spesa loro riconosciuto. In particolare, si deduce che gli interventi di ripristino sulla linea interessata dalle perdite, in ragione dei costi sostenuti, inferiori a 10.000 euro, sarebbero rientrati nella competenza funzionale del responsabile interno nella cosiddetta S.O.I.3, cui erano affidati correlati poteri di spesa. In nessun modo, nella prospettazione difensiva, l'attività di riparazione avrebbe potuto riguardare la sfera dell'amministratore delegato il cui intervento era richiesto solo per impegni finanziari ben più importanti, di valore ricompreso tra 800.000 e 10 milioni di euro. In ogni caso, si afferma, dal processo non è emersa la prova che il AS fosse stato messo a conoscenza dell'evento specifico delle perdite. 4.1. Nel secondo motivo di ricorso si deduce la mancanza della motivazione con riferimento alla prova dell'elemento psicologico atteso che, per le ragioni esposte nel motivo precedentemente illustrato, ad avviso della difesa, la motivazione della sentenza sul punto sarebbe solo apparente, non avendo fornito alcuna risposta concreta alle deduzioni difensive. 7 4.2. Nel terzo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione della legge penale avendo la sentenza ritenuto configurabile il concorso dei reati di cui agli artt. 256 comma, comma 1 e 256 comma 2, del testo unico dell'ambiente. Si contesta che i reati di smaltimento abusivo e di abbandono incontrollato di rifiuti possano concorrere tra loro, in ragione della diversità di condotta descritta nella relativa fattispecie, sostenendo che nel caso di configurazione concorrente delle relative condotte, la condotta di abbandono incontrollato, definita come occasionale, deve considerarsi destinata ad essere assorbita e ricompresa in quella, non occasionale, di smaltimento abusivo, rispetto alla quale l'abbandono può essere considerato atto sostanzialmente prod romico. LO TO e RR EP 5.LO TO e RR EP, tramite difensore, propongono ricorso articolato in due motivi. 5.1. Nel primo si censura l'erronea applicazione dell'art. 43, cod. pen. in relazione agli artt. 256 comma 1, lett. b), smaltimento abusivo, e 256, comma 2, abbandono incontrollato, del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione alla lettera a) e alla lettera d), n. 2, dell'articolo 6, del d.l. 6/11/2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 30/12/2008, n. 210. In particolare, si censura la decisione nella parte in cui, disattendendo la richiesta formulata in appello di una più favorevole riqualificazione della fattispecie nell'ipotesi colposa di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della normativa citata, ha reputato la condotta dei ricorrenti sorretta da coscienza e volontà, quantomeno nella forma del dolo eventuale. Ad avviso della difesa, invece, il provvedimento impugnato è carente sotto il profilo della verifica della configurabilità e sussistenza dell'elemento psicologico del dolo, essendosi limitato a condurre un generico richiamo alle mansioni dei ricorrenti e ad evocare l'argomento del grave stato di degrado ambientale che avrebbe reso particolarmente acuta la percezione della probabile verificazione dell'evento, senza analizzare, come sarebbe stato necessario, gli elementi indicatori della specifica posizione del RR e LO. Si deduce che la sentenza non dimostrerebbe che gli imputati si siano confrontati ex ante con la specifica categoria di evento determinatosi aderendovi psicologicamente, aggiungendo che ciò non avrebbe potuto essere "trattandosi di eventi imprevedibili" ed essendo state effettuate le riparazioni necessarie a regola d'arte. Si censura l'omessa motivazione circa l'asserita negligenza nella condotta degli imputati, pur contestata nel capo d'imputazione. 8 5.2. Nel secondo motivo di ricorso si contesta la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla prova della condotta e dell'elemento psicologico degli imputati. In particolare, l'affermazione di responsabilità degli imputati basata sull'omessa trasmissione del flusso di informazioni che avrebbe consentito un intervento di riparazione, si reputa contradditoria rispetto alle affermazioni contenute a pagina 19 della sentenza, in cui i giudici territoriali danno invece atto dell'avvenuta esecuzione di interventi manutentivi in data 3 agosto 2011 e 23 settembre 2011. Si contesta la decisione nella parte in cui considera quale indice del dolo eventuale anche la "ripetizione della condotta" costituita dalla ripetitività dei guasti verificatisi. Sul punto si deduce la contraddittorietà dell'argomento con le circostanze emerse nel corso del dibattimento, si evidenzia che l'evento verificatosi in data 11 luglio 2011 non ha causato abbandono o smaltimento di rifiuto, che all'evento del 27 luglio 2011 è stato posto immediato rimedio con la riparazione del 3 agosto 2011 e che il malfunzionamento accertato il 23 settembre 2011 è stato riparato in pari data. Ricorso proposto nell'interesse della Raffineria di LA S.P.A. 6. Il ricorso proposto nell'interesse della Raffineria di LA si articola in tre motivi. 6.1. Nel primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
in particolare ci si duole della violazione del principio di legalità in relazione all'articolo 25 della Costituzione e dell'articolo 2, d.lgs. 231 del 2001 e la mancanza o comunque l'illogicità manifesta della motivazione, per avere la Corte d'appello confermato la responsabilità amministrativa dell'ente per una fattispecie incriminatrice, ovvero l'art. 6, lett. a) e d) n. 2, d.l. 6/11/2008, n. 172, non rientrante nel novero dei reati presupposti di cui all'articolo 25 undecies del d.lgs. 231 del 2001. La censura discende dal tenore del capo 4) d'imputazione, nel quale si richiama il capo 3), che a sua volta contesta agli imputati persone fisiche il reato di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 152 del 2006 in relazione alle lettere a) e d) n. 2 dell'art. 6 del d.l. 6/11/2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge del 30/12/2008, n. 210. Siffatta formulazione dell'imputazione, ad avviso della difesa, consente di intendere che le norme contestate siano esclusivamente i delitti della legislazione ernergenziale che, tuttavia, non sono inclusi tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui all'art. 2 del d.lgs. 231 del 2001. La decisione sarebbe fondata su una erronea interpretazione del capo d'imputazione avendo la Corte d'appello ritenuto la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 256 TUA 9 senza indicare perché il reato presupposto fosse contravvenzionale a fronte dell'intervenuta condanna alla pena della reclusione. 6.2. Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e la mancata, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della colpa di organizzazione dell'ente. La difesa si duole della circostanza che la Corte avrebbe omesso di dettagliare il contenuto del modello organizzativo adottato dalla Raffineria di LA e le ragioni per le quali lo stesso era da ritenere inidoneo a prevenire la commissione del reato presupposto. 6.3. Nel terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 5, 6, 7, e 25 undecies d.lgs. 231 del 2001, e la mancanza o comunque la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai canoni dell'interesse e o del vantaggio per l'ente. La decisione impugnata avrebbe fatto derivare la responsabilità dell'ente dalla declaratoria di condanna delle persone fisiche, omettendo la necessaria verifica, in concreto, delle condotte contestate ex ante corrispondenti a un interesse della società o tali da far conseguire un vantaggio in termini di contenimento dei costi aziendali, anche alla luce dell'ingente perdita economica subita dalla Raffineria di LA S.P.A. in conseguenza della dispersione accidentale di prodotto destinato alla vendita. CONSIDERATO IN DIRITTO 7. Il ricorso proposto nell'interesse di Di MA LO è inammissibile. 7.1. Il primo motivo si connota per manifesta infondatezza e genericità posto che l'accertamento della natura di rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012, Fiorenza, Rv. 252445; Sez. 3, n. 14762 del 05/03/2002, AM e a., Rv. 221575 e da ultimo Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 27600902). La deduzione è inoltre riproduttiva della doglianza proposta in sede di gravame, analiticamente approfondita dalla Corte territoriale che, con motivazione corretta in diritto e immune da vizi logici, ha qualificato la "virgin nafta", accidentalmente riversata al suolo, quale rifiuto, conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia ambientale e dei principi enunciati in proposito dalla giurisprudenza nazionale e eurounitaria. Come è noto, secondo la definizione contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a) d.lgs. 152 del 2006, nell'attuale formulazione, deve ritenersi rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». 10 Tale definizione rispecchia quella contenuta nell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 che definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi". L' allegato prevede elenchi di sostanze e di oggetti qualificabili come rifiuti. Esso ha tuttavia soltanto un valore indicativo, posto che la qualifica di rifiuto discende anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del termine "disfarsi" (v., in tal senso, sentenze 18 dicembre 1997, causa C129/96, InterEnvironnement Wallonie, Racc. pag. 17411, punto 26, e 18 aprile 2002, causa C9/00, Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyitin kuntayhtyrnàn hallitus, Racc. pag. 3533, punto 22). E' altrettanto noto che la corretta individuazione del significato del termine "disfarsi" ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e eurounitaria. Per la giurisprudenza sovranazionale, il verbo "disfarsi" va interpretato alla luce della finalità della direttiva 75/442, che è, ai sensi del suo terzo considerando, la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti, nonché alla luce dell'art. 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, il quale stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata, in particolare, sui principi della precauzione e dell'azione preventiva. Pertanto, il verbo "disfarsi", che determina l'ambito applicativo della nozione di rifiuto, non può essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, Corte di Giustizia 15 giugno 2000, ARCO Chemie Nederland;
Corte Giustizia 11 novembre 2004, Niselli;
Corte Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit). In ambito nazionale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità di interpretare l'azione di "disfarsi", in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, e alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione e la ulteriore necessità che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017, Costantino, Rv. 269912). Pertanto, la circostanza che l'allegato I della direttiva 75/442, intitolato "Categorie di rifiuti", menzioni, al punto Q4, le "sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. 11 contaminati in seguito all'incidente in questione", costituisce soltanto un indizio dell'inclusione di tali sostanze e materie nell'ambito di applicazione della nozione di rifiuto. Ciò premesso, in relazione al caso di specie la sola previsione di cui al punto Q4 non consente di per sé di qualificare rifiuti gli idrocarburi che siano stati accidentalmente sversati e che siano all'origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee, poiché è altresì necessario verificare se detto sversamento accidentale sia un atto mediante il quale il detentore "si disfa" di tali sostanze. La corte di Giustizia ha precisato che ove la sostanza o l'oggetto in questione, costituiscano un residuo di produzione, ovvero un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale al fine di un utilizzo ulteriore e che il detentore non può riutilizzare a condizioni economicamente vantaggiose senza prima sottoporlo a trasformazione, debbono considerarsi come un onere del quale il detentore "si disfa" (v., in tal senso, sentenza Palin Granit cit., punti 3237). Con specifico riferimento agli idrocarburi accidentalmente sversati che siano all'origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee, la Corte di Giustizia ha specificato che essi non costituiscono un prodotto riutilizzabile senza trasformazione. Infatti, la loro commercializzazione è assai aleatoria e, anche ammesso che si volesse intraprenderla, presupporrebbe operazioni preliminari che non sono economicamente vantaggiose per il loro detentore. Pertanto, tali idrocarburi costituiscono sostanze che quest'ultimo non aveva l'intenzione di produrre e delle quali egli "si disfa", quand'anche involontariamente, in occasione di operazioni di produzione o di distribuzione ad esse attinenti. (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 24/06/2008, Proc. C-188/07) A tali argomentazioni la Corte aggiunge che una soluzione interpretativa di senso opposto vanificherebbe la direttiva 75/442, posto che l'art. 4 della stessa, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, "senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora", nonché le misure necessarie "per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti". In forza dell'art. 8 della medesima direttiva, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un operatore incaricato del loro recupero o smaltimento ovvero provveda egli stesso a tali operazioni. L'art. 15 della direttiva individua il soggetto tenuto a sopportare il costo dello smaltimento dei rifiuti, "conformemente al principio chi inquina paga". Infatti, se gli idrocarburi che sono all'origine di un inquinamento non venissero considerati rifiuti per il fatto che sono stati sversati in modo involontario, il loro detentore sarebbe sottratto agli obblighi che la direttiva 75/442 prescrive agli Stati membri di porre 12 a suo carico, in contrasto con il divieto di abbandono, scarico e smaltimento incontrollato dei rifiuti. Da quanto sopra chiarito è possibile affermare il principio di diritto secondo il quale gli idrocarburi sversati accidentalmente ed inquinanti il terreno e le acque sotterranee devono essere qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, trattandosi di sostanze di delle quali il detentore "si disfa", non costituendo un prodotto riutilizzabile senza trasformazione ed essendo la sua commercializzazione aleatoria e, implicante operazioni preliminari che non sono economicamente vantaggiose. Occorre precisare che gli idrocarburi accidentalmente sversati sono peraltro considerati rifiuti pericolosi, ai sensi della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e della decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689 (GU L 356, pag. 14). La corte territoriale ha, in maniera immune da censure, risposto positivamente al quesito relativo alla possibilità di ritenere uno sversamento accidentale di idrocarburi, quale atto mediante il quale il detentore si disfa di tali beni. A pagina 45 della decisione si osserva che lo sfruttamento e la commercializzazione di idrocarburi sversati o emulsionati con l'acqua o, ancora, agglomerati con sedimenti è un'operazione molto aleatoria se non addirittura ipotetica e, anche ammettendo che sia tecnicamente attuabile, presupporrebbe comunque operazioni preliminari di trasformazione che, lungi dall'essere economicamente vantaggiose per il detentore di tale sostanza, comporterebbero considerevoli oneri finanziari. I giudici d'appello, inoltre, evidenziano che, in realtà, la stessa Raffineria di LA era consapevole della natura di rifiuto della nafta eventualmente fuoriuscita dai serbatoi e riversata sul terreno, atteso che tutte le aree maggiormente soggette a questa evenienza erano state pavimentate e dotate di spanti che avrebbero convogliato il prodotto sversato in una destinazione finale quale la fogna oliaria, sicuramente non compatibile con la natura di sottoprodotto. 7.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. La Corte territoriale si è attenuta ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, che trovano in materia del dolo eventuale la loro massima espressione nella sentenza delle Sezioni unite n. 38343 del 24/04/2014 (P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105). 13 Secondo tale pronunzia il dolo eventuale partecipa, al pari delle altre forme di dolo, sia dell'elemento della rappresentazione che della volontà, in piena corrispondenza con la definizione generale di cui all'art. 43 cod. pen. Quando sussiste il dolo eventuale la volontà si esprime nella consapevole e ponderata adesione all'evento, sicché non si può più parlare di mera accettazione del rischio come nella colpa cosciente. Le difficoltà per l'interprete non sono tanto di definizione, di inquadramento dommatico, quanto di accertamento, per cui le Sezioni unite ne hanno sottolineato la particolare complessità <
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per AS, LO, di AR e RR, ed il rigetto del ricorso proposto nell'interesse della Raffineria di LA S.P.A. Uditi: 1 ) Penale Sent. Sez. 3 Num. 2234 Anno 2022 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 09/07/2021 l'avvocato Cataldo Gualtiero, in difesa di LO TO e RR EP, che insiste per l'accoglimento del ricorso e che, in sostituzione dell'avvocato Gagliano Antonio, difensore di AR LO, si riporta ai motivi di ricorso;
l'avvocato Volo Grazia, in difesa di AS NA, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato Floresta Attilio, in difesa della Raffineria di LA S.P.A. che si riporta ai motivi di ricorso. Uditi i difensori delle parti civili: l'avvocato Macrì TO del foro di LA, che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e, in sostituzione dell'avvocato Donegani Joseph Carlo, ne deposita le conclusioni. L'avvocato Gangi Gabriella, che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e, in sostituzione dell'avvocato Valente Stefania, ne deposita le conclusioni. RITENUTO IN FATTO 1. La vicenda processuale, come ricostruita nei gradi di merito, si riferisce all'inquinamento del suolo e del sottosuolo verificatosi nell'arco temporale intercorso tra il giorno 11/07/ 2011 e il 23/09/2011 nel territorio del Comune di LA, a causa di reiterate perdite di idrocarburi avvenute all'interno del complesso industriale della Raffineria di LA S.P.A., e, precisamente, nell'area del plesso denominato Parco Generale Serbatoi (di seguito PGS) nel suolo sottostante il serbatoio S314, posto nell'isola 28 del parco citato. La dinamica dell'evento è stata ricondotta alla perdita di "light catalytic naphtha" dal sistema delle tubature del serbatoio S314. In particolare, lunedì 11 luglio 2011 veniva annotata sul registro delle consegne una perdita nella mandata del serbatoio S314; in relazione a tale perdita non vi è stato alcun intervento. Mercoledì 27 luglio 2011 veniva annotata sul registro delle consegne un'ulteriore criticità nel medesimo serbatoio, qualificata come "perdita su tronchetto aspirazione interna S314 che va a collegarsi con il dreno dei serbatoi". All'interno dell'annotazione si dava atto di aver inviato una mail a Lo AR, RR, TR e Di MA. Per il giorno mercoledì 3 agosto 2011 non sono rinvenibili in atti segnalazioni riferite a perdite occorse presso il serbatoio S314; risultano eseguiti interventi atti a risolvere le problematiche verificatesi in occasione dell'evento del 27 luglio 2011. 2 Il 23 settembre 2011, il personale della capitaneria di LA, nel corso di una ricognizione della situazione del P.G.S., in presenza dell'ing. LO TO, accertava una perdita di benzina da una tubazione esterna al serbatoio 314 ed interna al bacino di contenimento pavimentato in cemento. A seguito di tale evento vennero realizzati alcuni interventi dal 23 settembre al 6 ottobre 2011, ed altri in data 17 ottobre e in data 5, 11 e 16 ottobre 2011. L'impianto è sito in area individuata dalla legge 426 del 1998 come Sito di Interesse Nazionale e in territorio dichiarato "ad elevato rischio di crisi ambientale". Gli odierni ricorrenti, all'epoca dei fatti, rivestivano i seguenti ruoli. AS NA era amministratore delegato della raffineria di LA S.P.A. e responsabile dell'osservanza della legislazione a tutela della sicurezza sul lavoro dell'ambiente e dell'incolumità pubblica della società, come da ordine di servizio interno n. 50 del 20 aprile 2010. LO TO era responsabile del servizio S.O.I. 3 della raffineria di LA S.P.A. in cui ricade l'area del P.G.S., deputato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di esercizio degli impianti della S.O.I. attraverso la gestione ottimizzata degli stessi, nonché lo svolgimento delle operazioni di competenza nelle migliori di condizioni di sicurezza e tutela dell'ambiente. Di MA LO e RR EP erano responsabili del turno operativo giornaliero del P.G.S. della raffineria di LA S.P.A., competenti ad inoltrare le richieste di interventi manutentivi degli impianti presenti all'interno dell'area. Agli imputati, nei rispettivi ruoli ricoperti in seno all'azienda, venivano contestati al capo 1) i reati di inquinamento e omessa bonifica ai sensi degli artt. 110 cod. pen. 257, comma 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006. In relazione ai medesimi eventi veniva elevata, ai soli AS e LO, la contestazione di cui al capo 2), relativa all'omessa comunicazione di eventi inquinanti di cui all'articolo 257, comma 1 e 2, d.lgs. 152 del 2006, in relazione all'art. 242 del medesimo decreto legislativo. A tutti gli imputati veniva elevata la contestazione di cui al capo 3) così formulata "reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 256, comma 1, lett. b) e comma 2 del d.lvo n. 152 del 2006, quest'ultimo in relazione alla lettera a) ed alla lettera d) n. 2 dell'art. 6 della legge del 30.12.2008, n. 210 poiché in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate e mediante le condotte omissive indicate sub 1) smaltivano e abbandonavano, mediante immissione nel suolo e nel sottosuolo, ingenti quantitativi di rifiuti liquidi pericolosi 3 costituiti da benzina (prodotto idrocaburico raffinato) provenienti da serbatoio di stoccaggio". Alla raffineria di LA S.P.A., il capo 4) contestava gli illeciti amministrativi di cui all'art. 25 undecies, comma 2, lett. d), n. 2 e all'art. 25 undecies, comma 2, lettera c), n. 2, del d.lgs. n. 231 del 2001 in relazione - quanto ai fatti successivi al 16 agosto 2011 - ai reati di cui ai capi 1, 2 e 3. In primo grado, il Tribunale di LA, con pronuncia del 06/02/2019, assolveva AS NA e Lo AR TO dal reato loro ascritto al capo 2) perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui al capo 1) nei confronti di tutti gli imputati;
dichiarava AS NA, LO TO, Di MA LO e RR EP colpevoli del reato loro ascritto al capo 3) e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, li condannava alla pena della reclusione e della multa oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa nei confronti di tutti gli imputati nei termini e alle condizioni di legge. Gli imputati venivano condannati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili: Comune di LA, Provincia Regionale di Caltanissetta, associazione "Amici della terra" e associazione "Aria nuova" da liquidarsi in separata sede civile, nonché a rimborsare alle parti civili costituite le spese del grado di giudizio svolto. La Raffineria di LA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, veniva dichiarata responsabile per illecito amministrativo dipendente dal reato relativamente alla sola contestazione di cui all'articolo 256 comma 1, lettera b) del testo unico 152 del 2006, di cui al capo 3), per i fatti commessi dopo il 16/08/2011, e condannata al pagamento della sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote da 400 C ciascuna per complessivi 40.000 C in data 30/06/2020. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 30/06/2020, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di LA, assolveva AS NA, LO TO, Di MA LO e RR EP dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste, confermava nel resto l'impugnata sentenza, condannando gli appellanti in solido al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili costituite. 2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione AS NA, LO TO, Di MA LO, RR EP e la Raffineria di LA S.P.A. Di MA LO 3. Il ricorso proposto nell'interesse di Di MA LO si articola in tre motivi. 4 3.1. Nel primo si deduce la violazione degli artt. 15, cod. pen., 183, 192, 256, d.lgs. 152 del 2006, dell'art. 6, legge n. 210 del 2008 e dell'art. 1 della direttiva 2006/12/CE; l'assenza e comunque la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione. Il provvedimento impugnato viene censurato, in primo luogo, per aver considerato, alla stregua di "rifiuto" l'idrocarburo (virgin nafta) fuoriuscito dalle tubazioni del serbatoio S314 della raffineria petrolchimica di LA. Ad avviso della difesa, la qualità del rifiuto deve necessariamente preesistere al suo smaltimento;
nella specie invece, il prodotto sversato era uno dei più importanti che si ottengono dal processo di raffinazione del petrolio certamente destinato alla vendita, ed avrebbe, quindi, errato la Corte territoriale a qualificarlo "sostanza di cui disfarsi" sostenendo che fuoriuscendo dai giunti delle valvole delle condutture non sarebbe stata più conveniente una sua utilizzazione economica, a causa delle ulteriori lavorazioni richieste, e a considerare "abbandono" o comunque "smaltimento" l'infiltrazione negli strati sottostanti del terreno e nella falda acquifera. 3.2. Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 42, comma 2, e 43 cod. pen., la mancanza della motivazione, e comunque la sua illogicità in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 6 legge n. 201 del 2008. Si osserva che sarebbe illogico e contraddittorio desumere l'esistenza del dolo, anche nella forma eventuale, dalla considerazione che le condizioni della pavimentazione rendevano evidente il rischio di dispersione nel sottosuolo del liquido contenuto nei serbatoi. Si specifica che se il dolo fosse da riferire all'evento della perdita, l'eccezionalità di quest'ultimo renderebbe incompatibile una sua cosciente e volontaria previsione da parte dell'imputato; se, invece, l'elemento soggettivo fosse riferibile alla fase successiva della protrazione della perdita, e alla omissione cosciente e volontaria di interventi adeguati, la condotta sarebbe riconducibile all'articolo 257 del TUA, e non al delitto di smaltimento o di abbandono che è di natura necessariamente commissiva. 3.3. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 192 e 256 del d.lgs. 152 del 2006 e la mancanza o comunque l'illogicità della motivazione sul punto. Rilevato che la condotta di smaltimento e di abbandono deve necessariamente articolarsi in un'azione positiva, e quindi in atti inequivocabilmente commissivi, si considera viziato l'iter logico della Corte territoriale secondo cui l'omessa realizzazione di interventi sugli impianti avrebbe provocato l'infarcimento del terreno sottostante e quindi integrato il reato di cui all'art. 256 del d.lgs. citato. 3.4. Nel quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 40, cod. pen., l'assenza di motivazione o comunque la sua illogicità. 5 Si afferma che, per la qualifica rivestita, il ricorrente aveva il solo onere di comunicare ai suoi superiori gli eventuali inconvenienti verificatisi, non avendo alcuna competenza in ordine all'esecuzione dei conseguenziali interventi manutentivi. La Corte d'appello, in maniera contraddittoria, pur avendo affermato che il Di MA, nella sua qualità di capoturno, rappresentava solo "il primo anello della catena di informazione" e riscontrato l'immediato inoltro della notizia delle perdite da parte dello stesso ai superiori abilitati a disporre gli interventi manutentivi, ha comunque attribuito all'imputato inerzie riferibili ad altri soggetti, sanzionandolo per aver omesso condotte in ordine alle quali egli non rivestiva alcuna posizione di garanzia e non aveva alcuno spazio decisionale, in palese violazione dell'articolo 40 cod. pen. NA AS. 4. Nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di NA AS si lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'imputazione soggettiva dei reati a lui contestati. Si premette che il ricorrente, amministratore delegato della Raffineria di LA p.t., in virtù della contestazione contenuta nel capo 3), è stato condannato per le condotte di smaltimento e abbandono mediante emissione nel sottosuolo del rifiuto "virgin nafta", perché in detta qualità, rivestendo la carica di responsabile dell'osservanza della legislazione posta a tutela della sicurezza sul lavoro dell'ambiente dell'economia pubblica della società, come da ordine di servizio interno, ometteva di adottare le più adeguate misure tecniche organizzative e gestionali idonee a garantire la perfetta efficienza dell'impianto del Parco Generale Serbatoi, anche relativamente alla tenuta delle linee servite agli impianti. Ad avviso della difesa, la sentenza impugnata non avrebbe fatto buon governo dei principi di diritto più volte affermati dai giudici di legittimità in relazione all'attribuibilità soggettiva del reato a titolo doloso, facendo discendere dalla sola posizione apicale da lui rivestita all'interno dell'azienda la responsabilità oggettiva per i fatti imputati, senza verificare se questi fatti fossero realmente rientrati nella sua sfera di rappresentazione e volontà. Mancherebbe, ad avviso della difesa, nell'iter motivazionale, una specifica e approfondita analisi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, essendosi limitati i giudici d'appello a fornire a sostegno del giudizio di responsabilità l'apodittica affermazione secondo la quale il AS, per la posizione rivestita nell'azienda, non è intervenuto per risolvere le perdite verificatesi dalle tubature, pur essendo a conoscenza della complessiva situazione di degrado in cui versava l'impianto, situazione da lui non ignorabile per essere 6 la stessa emersa, in tutta la sua gravità, nel corso della procedura per il rilascio dell'A.I.A. e desumibile senza ambiguità dalla natura delle prescrizioni imposte in quella sede. Ad avviso della difesa, il giudizio sull'esistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente sarebbe stato erroneamente rapportato ad un "remoto e lontano antefatto", ovvero alla condizione di degrado dell'impianto, e non al fatto materiale oggetto del processo costituito dalla perdita accidentale di nafta, e la decisione sarebbe, quindi, viziata nella misura in cui non fornisce alcuna prova che il AS fosse stato a conoscenza delle dispersioni verificatesi nel suolo. Il giudizio di responsabilità e l'esistenza dell'elemento oggettivo avrebbe, pertanto, riguardato in maniera erronea solo "una gamma astratta di possibili eventi", e non quelli concretamente verificatisi nel caso di specie. La difesa contesta quindi, l'assunto decisorio in base al quale il ricorrente "non poteva non sapere". In primo luogo si afferma che, al contrario, attesa la capillare organizzazione aziendale, egli non era tenuto a conoscere dell'esistenza delle perdite, sussistendo nell'organigramma specifiche figure dotate di mansioni operative sulle quali, a differenza del AS, incombeva concretamente l'obbligo di provvedere, in piena autonomia, alla riparazione della linea da cui si è sviluppata la perdita di prodotto;
obbligo discendente sia dalle regole organizzative adottate dalla società sia in ragione del relativo potere di spesa loro riconosciuto. In particolare, si deduce che gli interventi di ripristino sulla linea interessata dalle perdite, in ragione dei costi sostenuti, inferiori a 10.000 euro, sarebbero rientrati nella competenza funzionale del responsabile interno nella cosiddetta S.O.I.3, cui erano affidati correlati poteri di spesa. In nessun modo, nella prospettazione difensiva, l'attività di riparazione avrebbe potuto riguardare la sfera dell'amministratore delegato il cui intervento era richiesto solo per impegni finanziari ben più importanti, di valore ricompreso tra 800.000 e 10 milioni di euro. In ogni caso, si afferma, dal processo non è emersa la prova che il AS fosse stato messo a conoscenza dell'evento specifico delle perdite. 4.1. Nel secondo motivo di ricorso si deduce la mancanza della motivazione con riferimento alla prova dell'elemento psicologico atteso che, per le ragioni esposte nel motivo precedentemente illustrato, ad avviso della difesa, la motivazione della sentenza sul punto sarebbe solo apparente, non avendo fornito alcuna risposta concreta alle deduzioni difensive. 7 4.2. Nel terzo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione della legge penale avendo la sentenza ritenuto configurabile il concorso dei reati di cui agli artt. 256 comma, comma 1 e 256 comma 2, del testo unico dell'ambiente. Si contesta che i reati di smaltimento abusivo e di abbandono incontrollato di rifiuti possano concorrere tra loro, in ragione della diversità di condotta descritta nella relativa fattispecie, sostenendo che nel caso di configurazione concorrente delle relative condotte, la condotta di abbandono incontrollato, definita come occasionale, deve considerarsi destinata ad essere assorbita e ricompresa in quella, non occasionale, di smaltimento abusivo, rispetto alla quale l'abbandono può essere considerato atto sostanzialmente prod romico. LO TO e RR EP 5.LO TO e RR EP, tramite difensore, propongono ricorso articolato in due motivi. 5.1. Nel primo si censura l'erronea applicazione dell'art. 43, cod. pen. in relazione agli artt. 256 comma 1, lett. b), smaltimento abusivo, e 256, comma 2, abbandono incontrollato, del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione alla lettera a) e alla lettera d), n. 2, dell'articolo 6, del d.l. 6/11/2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 30/12/2008, n. 210. In particolare, si censura la decisione nella parte in cui, disattendendo la richiesta formulata in appello di una più favorevole riqualificazione della fattispecie nell'ipotesi colposa di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della normativa citata, ha reputato la condotta dei ricorrenti sorretta da coscienza e volontà, quantomeno nella forma del dolo eventuale. Ad avviso della difesa, invece, il provvedimento impugnato è carente sotto il profilo della verifica della configurabilità e sussistenza dell'elemento psicologico del dolo, essendosi limitato a condurre un generico richiamo alle mansioni dei ricorrenti e ad evocare l'argomento del grave stato di degrado ambientale che avrebbe reso particolarmente acuta la percezione della probabile verificazione dell'evento, senza analizzare, come sarebbe stato necessario, gli elementi indicatori della specifica posizione del RR e LO. Si deduce che la sentenza non dimostrerebbe che gli imputati si siano confrontati ex ante con la specifica categoria di evento determinatosi aderendovi psicologicamente, aggiungendo che ciò non avrebbe potuto essere "trattandosi di eventi imprevedibili" ed essendo state effettuate le riparazioni necessarie a regola d'arte. Si censura l'omessa motivazione circa l'asserita negligenza nella condotta degli imputati, pur contestata nel capo d'imputazione. 8 5.2. Nel secondo motivo di ricorso si contesta la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla prova della condotta e dell'elemento psicologico degli imputati. In particolare, l'affermazione di responsabilità degli imputati basata sull'omessa trasmissione del flusso di informazioni che avrebbe consentito un intervento di riparazione, si reputa contradditoria rispetto alle affermazioni contenute a pagina 19 della sentenza, in cui i giudici territoriali danno invece atto dell'avvenuta esecuzione di interventi manutentivi in data 3 agosto 2011 e 23 settembre 2011. Si contesta la decisione nella parte in cui considera quale indice del dolo eventuale anche la "ripetizione della condotta" costituita dalla ripetitività dei guasti verificatisi. Sul punto si deduce la contraddittorietà dell'argomento con le circostanze emerse nel corso del dibattimento, si evidenzia che l'evento verificatosi in data 11 luglio 2011 non ha causato abbandono o smaltimento di rifiuto, che all'evento del 27 luglio 2011 è stato posto immediato rimedio con la riparazione del 3 agosto 2011 e che il malfunzionamento accertato il 23 settembre 2011 è stato riparato in pari data. Ricorso proposto nell'interesse della Raffineria di LA S.P.A. 6. Il ricorso proposto nell'interesse della Raffineria di LA si articola in tre motivi. 6.1. Nel primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
in particolare ci si duole della violazione del principio di legalità in relazione all'articolo 25 della Costituzione e dell'articolo 2, d.lgs. 231 del 2001 e la mancanza o comunque l'illogicità manifesta della motivazione, per avere la Corte d'appello confermato la responsabilità amministrativa dell'ente per una fattispecie incriminatrice, ovvero l'art. 6, lett. a) e d) n. 2, d.l. 6/11/2008, n. 172, non rientrante nel novero dei reati presupposti di cui all'articolo 25 undecies del d.lgs. 231 del 2001. La censura discende dal tenore del capo 4) d'imputazione, nel quale si richiama il capo 3), che a sua volta contesta agli imputati persone fisiche il reato di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 152 del 2006 in relazione alle lettere a) e d) n. 2 dell'art. 6 del d.l. 6/11/2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge del 30/12/2008, n. 210. Siffatta formulazione dell'imputazione, ad avviso della difesa, consente di intendere che le norme contestate siano esclusivamente i delitti della legislazione ernergenziale che, tuttavia, non sono inclusi tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui all'art. 2 del d.lgs. 231 del 2001. La decisione sarebbe fondata su una erronea interpretazione del capo d'imputazione avendo la Corte d'appello ritenuto la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 256 TUA 9 senza indicare perché il reato presupposto fosse contravvenzionale a fronte dell'intervenuta condanna alla pena della reclusione. 6.2. Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e la mancata, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della colpa di organizzazione dell'ente. La difesa si duole della circostanza che la Corte avrebbe omesso di dettagliare il contenuto del modello organizzativo adottato dalla Raffineria di LA e le ragioni per le quali lo stesso era da ritenere inidoneo a prevenire la commissione del reato presupposto. 6.3. Nel terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 5, 6, 7, e 25 undecies d.lgs. 231 del 2001, e la mancanza o comunque la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai canoni dell'interesse e o del vantaggio per l'ente. La decisione impugnata avrebbe fatto derivare la responsabilità dell'ente dalla declaratoria di condanna delle persone fisiche, omettendo la necessaria verifica, in concreto, delle condotte contestate ex ante corrispondenti a un interesse della società o tali da far conseguire un vantaggio in termini di contenimento dei costi aziendali, anche alla luce dell'ingente perdita economica subita dalla Raffineria di LA S.P.A. in conseguenza della dispersione accidentale di prodotto destinato alla vendita. CONSIDERATO IN DIRITTO 7. Il ricorso proposto nell'interesse di Di MA LO è inammissibile. 7.1. Il primo motivo si connota per manifesta infondatezza e genericità posto che l'accertamento della natura di rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012, Fiorenza, Rv. 252445; Sez. 3, n. 14762 del 05/03/2002, AM e a., Rv. 221575 e da ultimo Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 27600902). La deduzione è inoltre riproduttiva della doglianza proposta in sede di gravame, analiticamente approfondita dalla Corte territoriale che, con motivazione corretta in diritto e immune da vizi logici, ha qualificato la "virgin nafta", accidentalmente riversata al suolo, quale rifiuto, conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia ambientale e dei principi enunciati in proposito dalla giurisprudenza nazionale e eurounitaria. Come è noto, secondo la definizione contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a) d.lgs. 152 del 2006, nell'attuale formulazione, deve ritenersi rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». 10 Tale definizione rispecchia quella contenuta nell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 che definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi". L' allegato prevede elenchi di sostanze e di oggetti qualificabili come rifiuti. Esso ha tuttavia soltanto un valore indicativo, posto che la qualifica di rifiuto discende anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del termine "disfarsi" (v., in tal senso, sentenze 18 dicembre 1997, causa C129/96, InterEnvironnement Wallonie, Racc. pag. 17411, punto 26, e 18 aprile 2002, causa C9/00, Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyitin kuntayhtyrnàn hallitus, Racc. pag. 3533, punto 22). E' altrettanto noto che la corretta individuazione del significato del termine "disfarsi" ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e eurounitaria. Per la giurisprudenza sovranazionale, il verbo "disfarsi" va interpretato alla luce della finalità della direttiva 75/442, che è, ai sensi del suo terzo considerando, la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti, nonché alla luce dell'art. 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, il quale stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata, in particolare, sui principi della precauzione e dell'azione preventiva. Pertanto, il verbo "disfarsi", che determina l'ambito applicativo della nozione di rifiuto, non può essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, Corte di Giustizia 15 giugno 2000, ARCO Chemie Nederland;
Corte Giustizia 11 novembre 2004, Niselli;
Corte Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit). In ambito nazionale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità di interpretare l'azione di "disfarsi", in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, e alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione e la ulteriore necessità che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017, Costantino, Rv. 269912). Pertanto, la circostanza che l'allegato I della direttiva 75/442, intitolato "Categorie di rifiuti", menzioni, al punto Q4, le "sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. 11 contaminati in seguito all'incidente in questione", costituisce soltanto un indizio dell'inclusione di tali sostanze e materie nell'ambito di applicazione della nozione di rifiuto. Ciò premesso, in relazione al caso di specie la sola previsione di cui al punto Q4 non consente di per sé di qualificare rifiuti gli idrocarburi che siano stati accidentalmente sversati e che siano all'origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee, poiché è altresì necessario verificare se detto sversamento accidentale sia un atto mediante il quale il detentore "si disfa" di tali sostanze. La corte di Giustizia ha precisato che ove la sostanza o l'oggetto in questione, costituiscano un residuo di produzione, ovvero un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale al fine di un utilizzo ulteriore e che il detentore non può riutilizzare a condizioni economicamente vantaggiose senza prima sottoporlo a trasformazione, debbono considerarsi come un onere del quale il detentore "si disfa" (v., in tal senso, sentenza Palin Granit cit., punti 3237). Con specifico riferimento agli idrocarburi accidentalmente sversati che siano all'origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee, la Corte di Giustizia ha specificato che essi non costituiscono un prodotto riutilizzabile senza trasformazione. Infatti, la loro commercializzazione è assai aleatoria e, anche ammesso che si volesse intraprenderla, presupporrebbe operazioni preliminari che non sono economicamente vantaggiose per il loro detentore. Pertanto, tali idrocarburi costituiscono sostanze che quest'ultimo non aveva l'intenzione di produrre e delle quali egli "si disfa", quand'anche involontariamente, in occasione di operazioni di produzione o di distribuzione ad esse attinenti. (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 24/06/2008, Proc. C-188/07) A tali argomentazioni la Corte aggiunge che una soluzione interpretativa di senso opposto vanificherebbe la direttiva 75/442, posto che l'art. 4 della stessa, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, "senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora", nonché le misure necessarie "per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti". In forza dell'art. 8 della medesima direttiva, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un operatore incaricato del loro recupero o smaltimento ovvero provveda egli stesso a tali operazioni. L'art. 15 della direttiva individua il soggetto tenuto a sopportare il costo dello smaltimento dei rifiuti, "conformemente al principio chi inquina paga". Infatti, se gli idrocarburi che sono all'origine di un inquinamento non venissero considerati rifiuti per il fatto che sono stati sversati in modo involontario, il loro detentore sarebbe sottratto agli obblighi che la direttiva 75/442 prescrive agli Stati membri di porre 12 a suo carico, in contrasto con il divieto di abbandono, scarico e smaltimento incontrollato dei rifiuti. Da quanto sopra chiarito è possibile affermare il principio di diritto secondo il quale gli idrocarburi sversati accidentalmente ed inquinanti il terreno e le acque sotterranee devono essere qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, trattandosi di sostanze di delle quali il detentore "si disfa", non costituendo un prodotto riutilizzabile senza trasformazione ed essendo la sua commercializzazione aleatoria e, implicante operazioni preliminari che non sono economicamente vantaggiose. Occorre precisare che gli idrocarburi accidentalmente sversati sono peraltro considerati rifiuti pericolosi, ai sensi della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e della decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689 (GU L 356, pag. 14). La corte territoriale ha, in maniera immune da censure, risposto positivamente al quesito relativo alla possibilità di ritenere uno sversamento accidentale di idrocarburi, quale atto mediante il quale il detentore si disfa di tali beni. A pagina 45 della decisione si osserva che lo sfruttamento e la commercializzazione di idrocarburi sversati o emulsionati con l'acqua o, ancora, agglomerati con sedimenti è un'operazione molto aleatoria se non addirittura ipotetica e, anche ammettendo che sia tecnicamente attuabile, presupporrebbe comunque operazioni preliminari di trasformazione che, lungi dall'essere economicamente vantaggiose per il detentore di tale sostanza, comporterebbero considerevoli oneri finanziari. I giudici d'appello, inoltre, evidenziano che, in realtà, la stessa Raffineria di LA era consapevole della natura di rifiuto della nafta eventualmente fuoriuscita dai serbatoi e riversata sul terreno, atteso che tutte le aree maggiormente soggette a questa evenienza erano state pavimentate e dotate di spanti che avrebbero convogliato il prodotto sversato in una destinazione finale quale la fogna oliaria, sicuramente non compatibile con la natura di sottoprodotto. 7.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. La Corte territoriale si è attenuta ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, che trovano in materia del dolo eventuale la loro massima espressione nella sentenza delle Sezioni unite n. 38343 del 24/04/2014 (P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105). 13 Secondo tale pronunzia il dolo eventuale partecipa, al pari delle altre forme di dolo, sia dell'elemento della rappresentazione che della volontà, in piena corrispondenza con la definizione generale di cui all'art. 43 cod. pen. Quando sussiste il dolo eventuale la volontà si esprime nella consapevole e ponderata adesione all'evento, sicché non si può più parlare di mera accettazione del rischio come nella colpa cosciente. Le difficoltà per l'interprete non sono tanto di definizione, di inquadramento dommatico, quanto di accertamento, per cui le Sezioni unite ne hanno sottolineato la particolare complessità <