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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
UG AN, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249013202840000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 28.1.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso per l'annullamento ell'Intimazione di Pagamento n. 29820249013202840/000 del complessivo importo di € 694,03 riguardante presunti crediti di natura tributaria incorporati nella seguente: cartella di pagamento n. 29820200010174354/000 asseritamente notificata in data 22/03/2023, relativa a tassa automobilistica anno 2017, interessi e sanzioni dell'importo di
€ 694,03. Eccepiva il ricorrente la illegittimità della pretesa stante che la suddetta cartella era stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia di Palermo n. 32/25.
Chiedeva quindi l'annullamento della intimazione con condanna alle spese..
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo la correttezza del proprio operato non avendo ricevuto prima della notifica della intimazione alcun provvedimento di sgravio del relativo ruolo e non essendo stata parte nel giudizio dinanzi la Corte di Giustizia di Palermo .
Alla udienza del 19.1.2026 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questa Corte di dover evidenziare che dalla documentazione in atti si evince che, con sentenza n. 32/25, la Corte di Giustizia di Palermo ha annullato la cartella esattoriale per bollo auto
2017, sottesa alla intimazione de qua, con la conseguenza che, in accoglimento del ricorso, va annullata la intimazione opposta.
Le spese di giudizio vanno compensate sul presupposto che corretto deve ritenersi il comportamento di
AdER in quanto alla data di notifica della intimazione (6.11.2024) non era ancora stata annullata la cartella essendo stata la sentenza pubblicata in data 3.1.2025.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla la intimazione. Compensa le spese tra le parti. .
Siracusa, 19.1.2026
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
UG AN, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249013202840000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 28.1.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso per l'annullamento ell'Intimazione di Pagamento n. 29820249013202840/000 del complessivo importo di € 694,03 riguardante presunti crediti di natura tributaria incorporati nella seguente: cartella di pagamento n. 29820200010174354/000 asseritamente notificata in data 22/03/2023, relativa a tassa automobilistica anno 2017, interessi e sanzioni dell'importo di
€ 694,03. Eccepiva il ricorrente la illegittimità della pretesa stante che la suddetta cartella era stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia di Palermo n. 32/25.
Chiedeva quindi l'annullamento della intimazione con condanna alle spese..
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo la correttezza del proprio operato non avendo ricevuto prima della notifica della intimazione alcun provvedimento di sgravio del relativo ruolo e non essendo stata parte nel giudizio dinanzi la Corte di Giustizia di Palermo .
Alla udienza del 19.1.2026 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questa Corte di dover evidenziare che dalla documentazione in atti si evince che, con sentenza n. 32/25, la Corte di Giustizia di Palermo ha annullato la cartella esattoriale per bollo auto
2017, sottesa alla intimazione de qua, con la conseguenza che, in accoglimento del ricorso, va annullata la intimazione opposta.
Le spese di giudizio vanno compensate sul presupposto che corretto deve ritenersi il comportamento di
AdER in quanto alla data di notifica della intimazione (6.11.2024) non era ancora stata annullata la cartella essendo stata la sentenza pubblicata in data 3.1.2025.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla la intimazione. Compensa le spese tra le parti. .
Siracusa, 19.1.2026
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)