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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9/12/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa ET TI RI, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 792/2022, pendente tra nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in C/DA FAIA, 98070, Militello Rosmarino (ME), e (C.f. Parte_2
) nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F._2
98076, Sant'Agata Di Militello (ME) elettivamente domiciliati in S.Agata di Militello via Amari 3/E, presso lo studio professionale dell'avv. Paolo Starvaggi;
- opponente –
CONTRO
P. Iva Gruppo UK IT , C.f. ), società costituita Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di RU S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della BA d'IT del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati;
- opposta – C.F._3
Sono comparsi: L'avv. Teresa Starvaggi in sostituzione dell'avv. Paolo Starvaggi nell'interesse degli opponenti e l'avv. Ivan Segreto in sostituzione degli avv.ti Zurlo e Ornati nell'interesse dell'opposta,
i quali si riportano alle rispettive posizioni processuali ed in particolare a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e da ultimo nelle note conclusive.
L'avv. Starvaggi chiede la distrazione delle spese di lite in caso di condanna di controparte al pagamento delle stesse.
IL GIUDICE ONORARIO Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In persona del gop ET TI RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n° N. 86/22 del Tribunale di Patti in data
20.03.2022,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, gli odierni attori contestavano le somme ingiunte da , per l'importo di euro 21.474,65, oltre accessori e spese di CP_1 procedura, chiedendo al Giudice adito di volere annullare e/o revocare e/o, comunque, privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, attesa: la mancanza di titolarità del credito per carenza di legittimazione ad agire della creditrice opposta, che ha omesso l'assolvimento del proprio onere probatorio in ordine alle condizioni dell'azione ed alla titolarità sostanziale del diritto di credito;
l'improcedibilità della domanda per l'incompiuto procedimento di mediazione;
l'assenza di prova idonea all'emissione del d.i.; l'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere gli interessi di mora;
l'errata indicazione del Taeg;
la nullità del contratto per mancata allegazione del piano di ammortamento, le cui condizioni comunque sarebbero illegittime per la capitalizzazione composta nella sua elaborazione;
l'indeterminatezza del tasso di interesse moratorio e/o l'usurarietà dello stesso;
e la violazione da parte della BA degli obblighi di correttezza e buona fede.
Gli opponenti chiedevano, pertanto, “1) In via preliminare, qualora avanzata da parte opposta, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 86/2022, emesso dal
Tribunale di Patti in data 20.03.2022, stante la totale carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto nei confronti degli attori e la non dovutezza delle somme portate dagli estratti conto dei rapporti oggetto di causa, denegando la concessione della provvisoria esecuzione, per quanto esposto in parte motiva, anche per difetto di prova e inidoneità del saldaconto
e/o dell'estratto di conto corrente ex art. 50 TUB, per le ragioni innanzi riportate;
2) Ancora, in via preliminare, rimettere le parti in sede di mediazione ex art. 5 co. 2 D.Lgs 28/2010, come osservato in parte motiva;
3) In via pregiudiziale, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale
e di titolarità attiva del rapporto dell'opposta oltre che per difetto assoluto di procura alle liti, conferimento mandato per il recupero dello specifico credito ceduto;
4) Nel merito, relativamente al mutuo chirografario 8803756 del 28.10.2010 così come sopra argomentato in parte motiva del presente atto accertare e dichiarare la loro nullità per: a) violazione degli artt. 1325 CO.1 c.c., 1346
c.c., 1284 co. 3 c.c. e 117 T.U.B. per indeterminatezza del tasso interesse convenzionale e moratorio;
b) violazione dell'art. 1325 n. 1 c.c. e 1418 c.c. per indeterminatezza delle condizioni contrattuali relative al regime di capitalizzazione composta applicato nella elaborazione dei piani di ammortamento alla francese, adottati unilateralmente dalla banca, senza che tale metodo fosse stato preventivamente scelto e convenuto fra le parti e menzionato nei predetti contratti, con violazione dell'art. 1325 n. 1 c.c.., 1346 c.c. nonché con violazione degli artt. 821 co. 3 c.c., 1284 co. 1 c.c..,
1194 C.C., 1282 C.C. e 117 CO 4 T.U.B; 5) Ritenere e dichiarare che le clausole del contratto di finanziamento n. 8803756 elencate nella narrativa del presente atto, sono affette da nullità ovvero annullabilità ex art.,1283, 1325 n. 1, 1346 e 1418 II co. c.c. nonché ex art. 117 TUB in mancanza di accordo tra le parti e/o previsioni contrattuali a favore della convenuta nonché ai sensi degli artt. 2
Cost., 1175-1337- 1338-1366-1375 c.c. in relazione all'art. 1439 c.c. ovvero in subordine all'art.
1440 c.c. è stato stipulato ed eseguito in violazione dei doveri di solidarietà reciproca e del dovere di comportarsi con correttezza e buona fede nonché del dovere di trattare in sede precontrattuale in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e del dovere di fornire alla controparte ogni dato rilevante conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, oltre che l'errata valutazione del merito creditizio;
6) Accertare e dichiarare l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine, per non essere mai stata comunicata nonché l'esigibilità e la dovutezza degli interessi moratori anche per prescrizione degli stessi, oltre alla nullità della penale pattuita per effetto delle maggiori somme pagate dalla parte mutuataria in conseguenza dell'indeterminatezza degli interessi, per come indicato nell'opposizione; 7) Ancora, ritenere e dichiarare che nel corso dei rapporti oggetto del giudizio la banca convenuta, anche per effetto dell'applicazione dell'anatocismo trimestrale, di interessi ultralegali illegittimi, di illegittime e non dovute spese, ha di fatto applicato, contabilizzato e preteso un tasso di interesse effettivo globale che ha oltrepassato il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, anche in relazione al tasso di mora applicato, successivamente alla sua entrata in vigore;
8) Per l'effetto delle superiori conclusioni, ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto ovvero rideterminare e/o ricondurre le somme richieste nei limiti del giusto e del provato, con compensazione ed eventuale ripetizione delle somme che dovessero risultare a credito della società; 9) Ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca opposta per violazione delle norme meglio identificate nella narrativa del presente atto e nelle precedenti domande, oltre che per illegittima segnalazione presso la centrale rischi dichiarando il diritto degli opponenti al risarcimento dei danni patiti e patendi;
10)In subordine e in caso di rigetto delle superiori domande, ritenere e dichiarare che
l'attrice ha diritto al nuovo ammortamento del debito, in applicazione di quanto previsto dall'art.
125- bis comma 9 T.U.B, secondo il TAEG effettivamente applicato in luogo di quello pubblicizzato
o apparente;
11)Condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge e spese generali.”
Con comparsa di risposta del 17.1.2023, si costituiva in giudizio la contestando gli CP_1 assunti di controparte, tanto in ordine alla legittimazione attiva e titolarità del credito, che ha formato oggetto di una cessione in blocco, con una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico BArio, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna, quanto in ordine alla fondatezza della pretesa, essendo valide e legittime le clausole contrattuali del finanziamento n. 8803756 stipulato al fine di ottenere liquidità per le esigenze di vita del consumatore finale.
In particolare la società opposta, riportandosi alla completa documentazione prodotta già in fase monitoria, rilevava: la sussistenza della propria legittimazione all'azione intrapresa con la cessione del credito del 16.1.2017 con l'opportuna distinzione che nel caso di specie sarebbe intervenuta una sola cessione di crediti e non anche il subentro della cessionaria nei rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti;
la necessità di assolvere alla condizione di procedibilità solo all'esito della pronuncia sulla concessione della clausola di provvisoria esecuzione;
la ritualità della cessione del credito e della procura rilasciata;
la legittimità e validità delle clausole contrattuali, dei costi complessivi del finanziamento, dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese con richiesta di interesse composto, di cui al prestito personale sottoscritto con Compass del 28.10.2010;
l'avvenuta comunicazione ai debitori dalla decadenza del beneficio del termine;
l'insussistenza dell'usurarietà degli interessi richiesti;
e la correttezza e legittimità del comportamento tenuto dalla creditrice opposta, che ha dato prova dell'esistenza del credito reclamato.
concludeva chiedendo: “In via preliminare, di rito - dichiarare l'inammissibilità della CP_1 presente opposizione per violazione del principio di sinteticità degli atti del giusto processo. In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 86/2022, R.G. n. 22/2022, del 22/03/2022 emesso dal Tribunale di Patti, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. -
Concedere il termine per il procedimento di mediazione con onere di attivazione a carico di parte opponente per le ragioni di cui in narrativa;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 86/2022, R.G. n. 22/2022, del 22/03/2022 emesso dal Tribunale di Patti. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra e il Sig. Parte_1 [...]
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Parte_2 Controparte_1 che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
Con ordinanza del 16.2.2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e venivano assegnati i termini per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
Ammessa ed espletata ctu contabile all'odierna udienza la causa veniva brevemente discussa dalle parti e decisa.
Preliminarmente va pronunciata l'ammissibilità dell'opposizione proposta da e Parte_1
in ragione del fatto che la non sinteticità dell'atto, rientrante comunque nella Parte_2 libertà delle forme degli atti processuali, non rende l'atto poco chiaro e non intellegibile.
Si precisa, ancora, che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. SS.
UU. n. 9936/2014; Cass. n. 17214/2016); la Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della
"ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass.
n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Giova precisare quanto al non essersi verificato nel caso di specie il subingresso dell'opposta nel singolo rapporto contrattuale, che, diversamente da quanto opinato da “Laddove, come Controparte_1 nella fattispecie in esame, vengano trasferiti in blocco crediti in sofferenza, la cessione opera certamente con riguardo al credito, ma determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dal quale esso deriva. Va, infatti, evidenziato che la cessione del credito, lasciando inalterati i termini
e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, comporta che il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario[2]. Ne consegue che, non essendo necessario per il perfezionamento della cessione, il consenso del debitore ceduto (essendo a quest'ultimo indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare all'uno o all'altro), non può in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria. Il debitore ceduto può, quindi, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.
A conferma della sussistenza della legittimazione passiva del cessionario ex art 58 TUB con riferimento alle azioni fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, vale il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui detta norma, «nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità” (cfr. Cass.
10653/2010 e 18258/2014) realizzando una disciplina “reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della (parte) cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario»[4]. (cass. 22 novembre 2025,
n. 30758).
Passando ora all'eccezione sollevata dagli opponenti in ordine alla carenza di titolarità del credito in capo all'opposta, sulla base dell'orientamento seguito dal Tribunale di Patti (cfr tra le altre da ultimo sentenza n.1383/2025), cui questo giudicante si è già uniformato ed intende uniformarsi si osserva quanto segue.
L'eccezione è fondata e va pertanto accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione va inquadrata in primis quale difetto della titolarità attiva nel rapporto giuridico oggetto di causa.
In tema di distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità dei diritti in contesa la Suprema Corte
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951/2016, ha precisato che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal Giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha
l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa.”
È necessario evidenziare, altresì, che sulla base di un recente orientamento della Suprema Corte
qualora – come nella specie - “ … sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto
la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto
deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi
sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione
sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla
società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che
tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal
giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva
della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su
iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero
quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia
effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si
risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del
giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non
sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Ciò premesso, e quale coobbligato hanno stipulato in data Parte_1 Parte_2
28.10.2010, un contratto di richiesta di finanziamento di prestito personale con l'originaria creditrice, per € 10.000,00, che avrebbe formato oggetto di cessione crediti in favore di BA IFIS Parte_3
e successivamente di CP_1
ha prodotto in sede monitoria ed anche nella presente fase di merito, solo l'ultimo CP_1 atto di cessione intervenuto tra BA IF e con l'estratto della Gazzetta Ufficiale nella CP_1 quale è stata data ufficialità alla cessione, senza, tuttavia, provare, il passaggio del credito oggetto di causa dall'originaria società contraente dell'opponente in favore della cedente dell'opposta e l'inclusione del credito medesimo sia nella prima che nella seconda cessione (cfr Sentenza Tribunale
Patti n. 1383/2025).
Ora, va osservato sotto il primo aspetto che in caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.( Tribunale di Trani, Giudice Maria Azzurra Guerra, con la sentenza n. 1210 del 25 luglio
2023).
Né può ovviarsi a tale mancata produzione con la sola prova della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta cessione.
In giurisprudenza si è precisato che, alla omessa produzione del contratto di cessione del credito, non può supplire in sé e per sé la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione poiché la funzione della pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini, quindi, dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima (v. in tal senso Cass. Civ. n. 22268/2018 che in parte motiva afferma che:
"L'invocato articolo 58 riguarda la cessione di crediti in blocco, con la pubblicazione di avviso sulla
Gazzetta Ufficiale che esonera la banca cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto. Con la speciale operazione di cui alle norme indicate in rubrica l'oggetto del contratto non sarebbe più, quindi, lo specifico credito ceduto, bensì tutto il blocco dei crediti ceduti……3.3.2 Non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo e' condivisibile, giacche' una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione -, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" e, in senso conforme,
Cass. n. 22151/2019 e, da ultimo, Cass. n. 5617/2020).
Sul punto, anche la giurisprudenza di merito ha chiarito che “L'adempimento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 t.u.b., individuati solo in via generica, per categorie, come di norma avviene in questi casi, non è di per se stessa idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa.
La pubblicazione in Gazzetta ha dunque il solo scopo di produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., rendendo opponibile al debitore la relativa cessione a condizione che, ovviamente, la stessa sia avvenuta” (Tribunale Avezzano, 20/04/2021) e ancora che “L'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e/o l'iscrizione nel registro delle imprese) non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto;
non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto. Difetta la legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma che non ne fornisce la prova con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Tribunale Lecce, 19 febbraio 2021) e inoltre che “In tema di ingiunzione civile e cessione del credito, con riguardo alla prova della legittimazione attiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mera produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale non risulta sufficiente a dimostrare la prova della cessione ed il contenuto del contratto” (Tribunale Trani, 08/02/2022, n.252). 3.2.
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.
24798).
Sul punto va precisato che non sfugge all'odierno giudicante il principio secondo cui “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma” (Cass. n. 17944 del 2023) e, soprattutto, il consolidato principio a tenore del quale “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (cfr., da ultimo, Cass. 15088/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, l'individuazione riportata nella Gazzetta Ufficiale non appare idonea a ricondurre con assoluta certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nella cessione.
Nel documento si legge : (o il "Cessionario") rende noto che, ai sensi di un Controparte_1 contratto di cessione di crediti sottoscritto il 16 gennaio 2017 (la "Data di Conclusione"), si e' resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari (anche i "Crediti") identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico BArio costituito da crediti pecuniari di titolarita' di CA IFIS S.P.A.,………. aventi alla Data di Conclusione cumulativamente le seguenti caratteristiche: i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da:
[...]
, , , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , CP_9 Controparte_10 Controparte_11
, ,
[...] Controparte_12 Controparte_13
, ,
[...] CP_14 Controparte_15
, , , CP_16 Controparte_17 Controparte_18 [...]
, , , Controparte_19 Controparte_20 CP_21 CP_22 [...]
, , , Controparte_23 CP_24 CP_25 CP_26 Controparte_27
, , Controparte_28 Controparte_29 CP_30 CP_31
COMPASS, , , ,
[...] CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 CP_36 CP_37
, , Controparte_38 Controparte_39 [...]
, , , Controparte_40 Controparte_41 Controparte_42
, , , , , CP_43 CP_44 CP_45 Controparte_46 CP_47
, , , , Controparte_48 CP_49 CP_50 CP_51 [...]
, , , CP_52 CP_53 CP_54 CP_55 Controparte_56
, , , Controparte_57 CP_58 CP_26 Controparte_59
, , , Controparte_60 CP_61 Controparte_62 CP_63
o da loro incorporate ed anche comunque attraverso diverse denominazioni sociali
[...] precedenti;
ii)crediti acquistati da BA IF s.p.a. mediante i seguenti contratti di cessione: CP_2
DUCATO: 23/04/2008, 24/11/2009, 27/04/2010, 24/09/2010, 26/09/2011, 22/12/2015; CP_3
: 17/12/2009; AXIST S.P.A.: 02/08/2013; : 10/11/2010;
[...] CP_5 [...]
: 24/11/2008; CA : Controparte_6 CP_7
30/06/2009, 18/12/2009; CA MONTE DEI PASCHI DI SIENA: 19/06/2015;
[...]
: 30/09/2010; Controparte_8 Controparte_11
[... : 29/12/2015; CA POPOLARE DI NOVARA: 30/10/2008; CA POPOLARE DI VERONA
SAN AN E S. : 13/06/2008; CA SELLA: 20/05/2015; CA SELLA CP_13
NORD EST BOVIO CALDERARI: 26/03/2009; BIPIELLE DUCATO: 19/12/1997, 18/12/1998,
16/12/1999, 28/12/2000, 28/06/2001, 13/12/2001, 20/06/2002, 19/12/2002, 18/12/2003, 14/12/2004,
27/11/2009, 24/12/2009; : 28/11/2005, 19/06/2006, 21/06/2007, 21/12/2007; Controparte_17
: 30/05/2007, 05/07/2007, 10/09/2007, 09/10/2007, Controparte_18
09/11/2007, 23/11/2007, 10/01/2008, 08/02/2008, 10/03/2008, 08/04/2008, 13/05/2008, 20/06/2008,
08/07/2008, 22/09/2008, 14/10/2008, 28/09/2009, 17/12/2009; CARREFOUR SERVIZI
FINANZIARI: 15/07/2008, 21/07/2009, 27/10/2009; CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA:
10/11/2004, 27/06/2008; CENTRALE ATTIVITA' FINANZIARIE - CAF: 31/12/2009; CENTRO
LEASING CA: 14/05/1996, 05/06/1998, 16/12/1999, 05/12/2001, 24/05/2004, 10/02/2006, 24/07/2006, 07/11/2006, 28/02/2011; PLC: 27/03/2008, 29/06/2010; Controparte_28
: 26/06/2006, 22/09/2006, 22/11/2006, 22/05/2007, 13/11/2008, Controparte_29
30/09/2010; 26/06/2006, 19/07/2007, 19/10/2007, 26/10/2009, 27/04/2010; COMPASS CP_30
CA: 16/04/2013, 26/09/2013, 18/12/2013, 22/05/2014, 20/08/2014, 11/11/2014, 13/11/2014,
11/12/2014, 09/01/2015, 20/01/2015, 10/02/2015, 06/03/2015, 11/03/2015, 10/04/2015, 13/04/2015,
12/05/2015, 13/05/2015, 05/06/2015, 10/06/2015, 11/06/2015, 12/06/2015, 08/07/2015, 06/08/2015,
07/08/2015, 11/08/2015, 11/09/2015, 14/09/2015, 08/10/2015, 12/10/2015, 13/10/2015, 11/11/2015,
12/11/2015, 11/12/2015, 17/12/2015, 18/12/2015, 12/01/2016, 14/01/2016, 09/02/2016, 11/02/2016,
12/02/2016, 09/03/2016, 10/03/2016, 07/04/2016, 08/04/2016, 11/04/2016, 19/05/2016; CONSEL:
02/12/2015; 30/09/2002, 19/12/2002, 18/09/2013; : 13/05/2008, CP_35 CP_36
11/07/2008, 24/10/2008; 13/05/2008, 11/07/2008; CREDIT LIFT SOCIETA' CP_37
FINANZIARIA: 05/07/2011; CREDITECH: 22/02/2016; CREDITO BERGAMASCO: 25/06/2008,
CREDITO BCC DI E : 23/12/2011; CP_40 Controparte_40 CP_40
: 01/02/2012, 17/06/2015, 23/03/2016; : 12/12/2006; Controparte_41 Controparte_42
EURO SERVICE GROUP: 27/06/2014; : 25/09/2014, 28/10/2014, 19/11/2014, CP_45
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23/10/2015, 24/11/2015, 22/01/2016, 23/02/2016, 07/04/2016, 21/04/2016, 21/06/2016;
13/05/2008, 11/07/2008, 30/03/2015, 25/06/2015, 25/09/2015, Controparte_46
11/12/2015; : 30/03/2015, 11/03/2016; : 27/11/2007, 20/06/2008, CP_64 CP_47
28/08/2008, 07/10/2009: PERSONAL : 30/07/2013; : CP_48 CP_48 CP_49
28/12/2001, 29/06/2006; : 02/07/2014, 04/11/2014; MASTER DOLFIN: CP_65
11/07/2008; : 23/12/2008, 30/06/2009, 03/08/2012, 19/12/2012; CP_51 CP_55
27/07/2009, 23/02/2010, 22/09/2011; SPV: 30/11/2015;
[...] CP_66 Controparte_56
: 29/06/2012, 15/11/2012, 12/11/2013, 11/12/2013, 24/07/2015; CONSUMER
[...] CP_56
FINANZIA: 06/07/2011, 20/10/2011, 20/12/2011; 16/12/2008, 06/08/2010: Controparte_67
SIGLA FINANZIARIA: 01/10/2008; SPV PROJECT 130: 01/08/2015; SUNRISE S.R.L.: 22/12/2015;
IGRA): 28/08/2008, 07/10/2009, 08/10/2009; Controparte_68
PLC: 18/05/2009, 01/03/2011, 22/09/2015, 11/11/2015, Controparte_60
25/03/2016, 22/04/2016; : 30/06/2011, 27/12/2011; : CP_61 Controparte_62
17/10/2002; : 18/12/2009”. CP_63
Ed ancora: “ iii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro;
iv) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
v) crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprieta' o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
vi) crediti i cui debitori siano persone fisiche;
vii) crediti indicati nella lista depositata in data 11 gennaio 2017 presso il notaio , Persona_1 con studio in Firenze, via Masaccio, n. 187, rep. 47.690, racc. 23.467, nonche' presso la sede legale del Cessionario. Ancorche' rispondenti ai criteri di inclusione sopra indicati si intendono espressamente esclusi dal blocco di cessione, i crediti per i quali sussista alla Data di Conclusione anche una soltanto delle seguenti circostanze: i) crediti in relazione ai quali siano in corso per il recupero procedure esecutive o comunque oggetto di un contenzioso giudiziale civile o penale;
ii) crediti per i quali siano pendenti procedure concorsuali;
iii) crediti in relazione ai quali vigano dilazioni di pagamento concesse dal Cedente, fatte eccezione per i seguenti numeri di contratto di credito: 13774087”.
Nel caso di specie, tuttavia, l'individuazione per categorie dei crediti oggetto di cessione contenuta nella pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale non appare idonea a ricondurre con assoluta certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nella cessione.
La stessa opposta non dice e non chiarisce espressamente e a fronte di esplicita contestazione, in quale delle superiori categorie rientrerebbe il credito oggetto di causa.
Non deposita alcun documento da cui possa desumersi con certezza che il rapporto dell'opponente
, cui risulta coobbligato rientra tra quelli ceduti, prima da Compassa BA Pt_1 Parte_2
IF, e dopo da quest'ultima ad CP_1
Esaminando gli atti prodotti, con riguardo al contratto di prestito personale, recante il codice pratica n. 8803756, non risulta che tale codice sia riportato, né nel contratto di ultima cessione crediti, né nel verbale di deposito documento dal Notaio, né nella lista crediti (all. 8 fascicolo opposta), qualora alla stessa potesse darsi valore idoneo valore probatorio, né in altri atti idonei a comprovare l'inclusione nella cessione crediti del credito oggetto di causa.
Ed anche il solo contratto di cessione crediti prodotto, non contiene l'elenco dei crediti ceduti, poiché nello stesso c'è un rinvio all'Allegato A. e A.1, che in realtà reca una pagina in bianco ed un richiamo al CD rom.
Nè di certo può supplire a tale mancanza il documento (all. del fascicolo di parte opposta del monitorio) nel quale si legge “lista crediti ceduti Tacapital BA IF che richima il CD rom e riporta un codice pratica ed un NDG di cui non è possibile cogliere la riferibilità al credito in questione né come numero del contratto, né come numero pratica.
Ad ogni buon conto, sullo specifico tema, una parte della giurisprudenza di merito (che si condivide) ha precisato che il generico rinvio per relationem al contratto di cessione nonché dello stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale al sito internet con la lista dei crediti ceduti non può integrare la puntuale prova di natura oggettiva e/o documentale dell'essere gli specifici crediti azionati ricompresi nell'oggetto della compravendita di crediti deteriorati nell'ambito della dedotta operazione di cessione in blocco (cfr. Tribunale di Forlì, sentenza n. 916/2022 del 13-10-2022) così come si è affermato che non sarebbe a tal fine sufficiente la dichiarazione della BA contenente l'elenco delle posizioni cedute individuate con codici numerici –quali, ID, NDG, CDG (vedi
Tribunale di Rimini - ordinanza n. 4416 del 27 febbraio 2020;Tribunale Patti, dott. Gianluca Peluso,
n. 475/23).
Va, dunque, ribadito che dalla suddetta documentazione non è possibile evincere se il passaggio abbia riguardato la totalità dei crediti facenti originariamente capo alle cedenti ed ed aventi le caratteristiche di cui alla Gazzetta Ufficiale, depositata per estratto del 18.2.2017 e, pertanto, non è dato sapere, se parte dei crediti – pur astrattamente aventi tali requisiti – siano rimasti nella titolarità delle originarie società.
Anche sotto tale profilo, pertanto, non si ritiene raggiunta la prova dell'inclusione del credito vantato dalla società cessionaria nelle specifiche operazioni dedotte.
Vale ancora la pena di precisare che, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, «il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto». (cfr. Cassazione,
23834/2025 e 23849 2025).
In conseguenza di quanto precede, l'opposizione di e va Parte_1 Parte_2 accolta ed il decreto opposto va revocato, rendendosi superfluo il vaglio degli altri motivi di opposizione sollevati in citazione.
Diversamente da quanto sopra detto non si ritiene raggiunta alcuna prova, cui erano gravati gli opponenti, in ordine alla richiesta di danno per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
La giurisprudenza di merito ha affermato che: “la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.” (Trib. Latina sentenza 17.1.2022).
Sul punto, la Suprema Corte, superando l'orientamento giurisprudenziale più risalente, facendo specifico riferimento al pregiudizio da lesione della reputazione, ha, infatti, stabilito che “il danno non patrimoniale derivante da condotta illecita lesiva di interesse costituzionalmente garantito, presuppone la gravità della lesione, oltre che la non futilità del danno, e la prova in proposito può essere data anche mediante presunzioni, fermo restando, però, per il danneggiato, l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.”
Nel caso in esame, parte opponente, oltre a non produrre documenti che fornissero la prova della segnalazione come credito in “sofferenza”, bensì solo come “rischio in scadenza”, nulla allegava e provava in relazione al danno asseritamente subito quale conseguenza di detta segnalazione.
Da qui ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria, per non avere il richiedente correttamente assolto all'onere della prova a suo carico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Starvaggi, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta. Pone definitivamente a carico di le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 792/2022, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'eccezione sollevata dagli opponenti e Parte_1 Parte_2 dichiarando il difetto di titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. N. 86/22 del Tribunale di Patti in data 20.03.2022;
Condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente, con distrazione all'avv. distrattario avv. Paolo Starvaggi, delle spese di lite, liquidate in € 5.195,50 (di cui € 118,50 per esborsi) per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di ctu, come già liquidate con separato decreto
Così deciso in Patti, il 9.12.2025 Il GOP
ET TI RI
Sez. civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9/12/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa ET TI RI, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 792/2022, pendente tra nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in C/DA FAIA, 98070, Militello Rosmarino (ME), e (C.f. Parte_2
) nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F._2
98076, Sant'Agata Di Militello (ME) elettivamente domiciliati in S.Agata di Militello via Amari 3/E, presso lo studio professionale dell'avv. Paolo Starvaggi;
- opponente –
CONTRO
P. Iva Gruppo UK IT , C.f. ), società costituita Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di RU S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della BA d'IT del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati;
- opposta – C.F._3
Sono comparsi: L'avv. Teresa Starvaggi in sostituzione dell'avv. Paolo Starvaggi nell'interesse degli opponenti e l'avv. Ivan Segreto in sostituzione degli avv.ti Zurlo e Ornati nell'interesse dell'opposta,
i quali si riportano alle rispettive posizioni processuali ed in particolare a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e da ultimo nelle note conclusive.
L'avv. Starvaggi chiede la distrazione delle spese di lite in caso di condanna di controparte al pagamento delle stesse.
IL GIUDICE ONORARIO Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In persona del gop ET TI RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n° N. 86/22 del Tribunale di Patti in data
20.03.2022,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, gli odierni attori contestavano le somme ingiunte da , per l'importo di euro 21.474,65, oltre accessori e spese di CP_1 procedura, chiedendo al Giudice adito di volere annullare e/o revocare e/o, comunque, privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, attesa: la mancanza di titolarità del credito per carenza di legittimazione ad agire della creditrice opposta, che ha omesso l'assolvimento del proprio onere probatorio in ordine alle condizioni dell'azione ed alla titolarità sostanziale del diritto di credito;
l'improcedibilità della domanda per l'incompiuto procedimento di mediazione;
l'assenza di prova idonea all'emissione del d.i.; l'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere gli interessi di mora;
l'errata indicazione del Taeg;
la nullità del contratto per mancata allegazione del piano di ammortamento, le cui condizioni comunque sarebbero illegittime per la capitalizzazione composta nella sua elaborazione;
l'indeterminatezza del tasso di interesse moratorio e/o l'usurarietà dello stesso;
e la violazione da parte della BA degli obblighi di correttezza e buona fede.
Gli opponenti chiedevano, pertanto, “1) In via preliminare, qualora avanzata da parte opposta, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 86/2022, emesso dal
Tribunale di Patti in data 20.03.2022, stante la totale carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto nei confronti degli attori e la non dovutezza delle somme portate dagli estratti conto dei rapporti oggetto di causa, denegando la concessione della provvisoria esecuzione, per quanto esposto in parte motiva, anche per difetto di prova e inidoneità del saldaconto
e/o dell'estratto di conto corrente ex art. 50 TUB, per le ragioni innanzi riportate;
2) Ancora, in via preliminare, rimettere le parti in sede di mediazione ex art. 5 co. 2 D.Lgs 28/2010, come osservato in parte motiva;
3) In via pregiudiziale, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale
e di titolarità attiva del rapporto dell'opposta oltre che per difetto assoluto di procura alle liti, conferimento mandato per il recupero dello specifico credito ceduto;
4) Nel merito, relativamente al mutuo chirografario 8803756 del 28.10.2010 così come sopra argomentato in parte motiva del presente atto accertare e dichiarare la loro nullità per: a) violazione degli artt. 1325 CO.1 c.c., 1346
c.c., 1284 co. 3 c.c. e 117 T.U.B. per indeterminatezza del tasso interesse convenzionale e moratorio;
b) violazione dell'art. 1325 n. 1 c.c. e 1418 c.c. per indeterminatezza delle condizioni contrattuali relative al regime di capitalizzazione composta applicato nella elaborazione dei piani di ammortamento alla francese, adottati unilateralmente dalla banca, senza che tale metodo fosse stato preventivamente scelto e convenuto fra le parti e menzionato nei predetti contratti, con violazione dell'art. 1325 n. 1 c.c.., 1346 c.c. nonché con violazione degli artt. 821 co. 3 c.c., 1284 co. 1 c.c..,
1194 C.C., 1282 C.C. e 117 CO 4 T.U.B; 5) Ritenere e dichiarare che le clausole del contratto di finanziamento n. 8803756 elencate nella narrativa del presente atto, sono affette da nullità ovvero annullabilità ex art.,1283, 1325 n. 1, 1346 e 1418 II co. c.c. nonché ex art. 117 TUB in mancanza di accordo tra le parti e/o previsioni contrattuali a favore della convenuta nonché ai sensi degli artt. 2
Cost., 1175-1337- 1338-1366-1375 c.c. in relazione all'art. 1439 c.c. ovvero in subordine all'art.
1440 c.c. è stato stipulato ed eseguito in violazione dei doveri di solidarietà reciproca e del dovere di comportarsi con correttezza e buona fede nonché del dovere di trattare in sede precontrattuale in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e del dovere di fornire alla controparte ogni dato rilevante conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, oltre che l'errata valutazione del merito creditizio;
6) Accertare e dichiarare l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine, per non essere mai stata comunicata nonché l'esigibilità e la dovutezza degli interessi moratori anche per prescrizione degli stessi, oltre alla nullità della penale pattuita per effetto delle maggiori somme pagate dalla parte mutuataria in conseguenza dell'indeterminatezza degli interessi, per come indicato nell'opposizione; 7) Ancora, ritenere e dichiarare che nel corso dei rapporti oggetto del giudizio la banca convenuta, anche per effetto dell'applicazione dell'anatocismo trimestrale, di interessi ultralegali illegittimi, di illegittime e non dovute spese, ha di fatto applicato, contabilizzato e preteso un tasso di interesse effettivo globale che ha oltrepassato il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, anche in relazione al tasso di mora applicato, successivamente alla sua entrata in vigore;
8) Per l'effetto delle superiori conclusioni, ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto ovvero rideterminare e/o ricondurre le somme richieste nei limiti del giusto e del provato, con compensazione ed eventuale ripetizione delle somme che dovessero risultare a credito della società; 9) Ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca opposta per violazione delle norme meglio identificate nella narrativa del presente atto e nelle precedenti domande, oltre che per illegittima segnalazione presso la centrale rischi dichiarando il diritto degli opponenti al risarcimento dei danni patiti e patendi;
10)In subordine e in caso di rigetto delle superiori domande, ritenere e dichiarare che
l'attrice ha diritto al nuovo ammortamento del debito, in applicazione di quanto previsto dall'art.
125- bis comma 9 T.U.B, secondo il TAEG effettivamente applicato in luogo di quello pubblicizzato
o apparente;
11)Condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge e spese generali.”
Con comparsa di risposta del 17.1.2023, si costituiva in giudizio la contestando gli CP_1 assunti di controparte, tanto in ordine alla legittimazione attiva e titolarità del credito, che ha formato oggetto di una cessione in blocco, con una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico BArio, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna, quanto in ordine alla fondatezza della pretesa, essendo valide e legittime le clausole contrattuali del finanziamento n. 8803756 stipulato al fine di ottenere liquidità per le esigenze di vita del consumatore finale.
In particolare la società opposta, riportandosi alla completa documentazione prodotta già in fase monitoria, rilevava: la sussistenza della propria legittimazione all'azione intrapresa con la cessione del credito del 16.1.2017 con l'opportuna distinzione che nel caso di specie sarebbe intervenuta una sola cessione di crediti e non anche il subentro della cessionaria nei rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti;
la necessità di assolvere alla condizione di procedibilità solo all'esito della pronuncia sulla concessione della clausola di provvisoria esecuzione;
la ritualità della cessione del credito e della procura rilasciata;
la legittimità e validità delle clausole contrattuali, dei costi complessivi del finanziamento, dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese con richiesta di interesse composto, di cui al prestito personale sottoscritto con Compass del 28.10.2010;
l'avvenuta comunicazione ai debitori dalla decadenza del beneficio del termine;
l'insussistenza dell'usurarietà degli interessi richiesti;
e la correttezza e legittimità del comportamento tenuto dalla creditrice opposta, che ha dato prova dell'esistenza del credito reclamato.
concludeva chiedendo: “In via preliminare, di rito - dichiarare l'inammissibilità della CP_1 presente opposizione per violazione del principio di sinteticità degli atti del giusto processo. In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 86/2022, R.G. n. 22/2022, del 22/03/2022 emesso dal Tribunale di Patti, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. -
Concedere il termine per il procedimento di mediazione con onere di attivazione a carico di parte opponente per le ragioni di cui in narrativa;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 86/2022, R.G. n. 22/2022, del 22/03/2022 emesso dal Tribunale di Patti. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra e il Sig. Parte_1 [...]
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Parte_2 Controparte_1 che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
Con ordinanza del 16.2.2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e venivano assegnati i termini per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
Ammessa ed espletata ctu contabile all'odierna udienza la causa veniva brevemente discussa dalle parti e decisa.
Preliminarmente va pronunciata l'ammissibilità dell'opposizione proposta da e Parte_1
in ragione del fatto che la non sinteticità dell'atto, rientrante comunque nella Parte_2 libertà delle forme degli atti processuali, non rende l'atto poco chiaro e non intellegibile.
Si precisa, ancora, che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. SS.
UU. n. 9936/2014; Cass. n. 17214/2016); la Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della
"ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass.
n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Giova precisare quanto al non essersi verificato nel caso di specie il subingresso dell'opposta nel singolo rapporto contrattuale, che, diversamente da quanto opinato da “Laddove, come Controparte_1 nella fattispecie in esame, vengano trasferiti in blocco crediti in sofferenza, la cessione opera certamente con riguardo al credito, ma determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dal quale esso deriva. Va, infatti, evidenziato che la cessione del credito, lasciando inalterati i termini
e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, comporta che il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario[2]. Ne consegue che, non essendo necessario per il perfezionamento della cessione, il consenso del debitore ceduto (essendo a quest'ultimo indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare all'uno o all'altro), non può in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria. Il debitore ceduto può, quindi, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.
A conferma della sussistenza della legittimazione passiva del cessionario ex art 58 TUB con riferimento alle azioni fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, vale il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui detta norma, «nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità” (cfr. Cass.
10653/2010 e 18258/2014) realizzando una disciplina “reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della (parte) cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario»[4]. (cass. 22 novembre 2025,
n. 30758).
Passando ora all'eccezione sollevata dagli opponenti in ordine alla carenza di titolarità del credito in capo all'opposta, sulla base dell'orientamento seguito dal Tribunale di Patti (cfr tra le altre da ultimo sentenza n.1383/2025), cui questo giudicante si è già uniformato ed intende uniformarsi si osserva quanto segue.
L'eccezione è fondata e va pertanto accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione va inquadrata in primis quale difetto della titolarità attiva nel rapporto giuridico oggetto di causa.
In tema di distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità dei diritti in contesa la Suprema Corte
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951/2016, ha precisato che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal Giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha
l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa.”
È necessario evidenziare, altresì, che sulla base di un recente orientamento della Suprema Corte
qualora – come nella specie - “ … sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto
la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto
deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi
sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione
sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla
società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che
tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal
giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva
della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su
iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero
quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia
effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si
risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del
giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non
sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Ciò premesso, e quale coobbligato hanno stipulato in data Parte_1 Parte_2
28.10.2010, un contratto di richiesta di finanziamento di prestito personale con l'originaria creditrice, per € 10.000,00, che avrebbe formato oggetto di cessione crediti in favore di BA IFIS Parte_3
e successivamente di CP_1
ha prodotto in sede monitoria ed anche nella presente fase di merito, solo l'ultimo CP_1 atto di cessione intervenuto tra BA IF e con l'estratto della Gazzetta Ufficiale nella CP_1 quale è stata data ufficialità alla cessione, senza, tuttavia, provare, il passaggio del credito oggetto di causa dall'originaria società contraente dell'opponente in favore della cedente dell'opposta e l'inclusione del credito medesimo sia nella prima che nella seconda cessione (cfr Sentenza Tribunale
Patti n. 1383/2025).
Ora, va osservato sotto il primo aspetto che in caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.( Tribunale di Trani, Giudice Maria Azzurra Guerra, con la sentenza n. 1210 del 25 luglio
2023).
Né può ovviarsi a tale mancata produzione con la sola prova della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta cessione.
In giurisprudenza si è precisato che, alla omessa produzione del contratto di cessione del credito, non può supplire in sé e per sé la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione poiché la funzione della pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini, quindi, dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima (v. in tal senso Cass. Civ. n. 22268/2018 che in parte motiva afferma che:
"L'invocato articolo 58 riguarda la cessione di crediti in blocco, con la pubblicazione di avviso sulla
Gazzetta Ufficiale che esonera la banca cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto. Con la speciale operazione di cui alle norme indicate in rubrica l'oggetto del contratto non sarebbe più, quindi, lo specifico credito ceduto, bensì tutto il blocco dei crediti ceduti……3.3.2 Non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo e' condivisibile, giacche' una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione -, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" e, in senso conforme,
Cass. n. 22151/2019 e, da ultimo, Cass. n. 5617/2020).
Sul punto, anche la giurisprudenza di merito ha chiarito che “L'adempimento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 t.u.b., individuati solo in via generica, per categorie, come di norma avviene in questi casi, non è di per se stessa idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa.
La pubblicazione in Gazzetta ha dunque il solo scopo di produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., rendendo opponibile al debitore la relativa cessione a condizione che, ovviamente, la stessa sia avvenuta” (Tribunale Avezzano, 20/04/2021) e ancora che “L'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e/o l'iscrizione nel registro delle imprese) non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto;
non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto. Difetta la legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma che non ne fornisce la prova con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Tribunale Lecce, 19 febbraio 2021) e inoltre che “In tema di ingiunzione civile e cessione del credito, con riguardo alla prova della legittimazione attiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mera produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale non risulta sufficiente a dimostrare la prova della cessione ed il contenuto del contratto” (Tribunale Trani, 08/02/2022, n.252). 3.2.
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.
24798).
Sul punto va precisato che non sfugge all'odierno giudicante il principio secondo cui “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma” (Cass. n. 17944 del 2023) e, soprattutto, il consolidato principio a tenore del quale “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (cfr., da ultimo, Cass. 15088/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, l'individuazione riportata nella Gazzetta Ufficiale non appare idonea a ricondurre con assoluta certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nella cessione.
Nel documento si legge : (o il "Cessionario") rende noto che, ai sensi di un Controparte_1 contratto di cessione di crediti sottoscritto il 16 gennaio 2017 (la "Data di Conclusione"), si e' resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari (anche i "Crediti") identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico BArio costituito da crediti pecuniari di titolarita' di CA IFIS S.P.A.,………. aventi alla Data di Conclusione cumulativamente le seguenti caratteristiche: i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da:
[...]
, , , , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , CP_9 Controparte_10 Controparte_11
, ,
[...] Controparte_12 Controparte_13
, ,
[...] CP_14 Controparte_15
, , , CP_16 Controparte_17 Controparte_18 [...]
, , , Controparte_19 Controparte_20 CP_21 CP_22 [...]
, , , Controparte_23 CP_24 CP_25 CP_26 Controparte_27
, , Controparte_28 Controparte_29 CP_30 CP_31
COMPASS, , , ,
[...] CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 CP_36 CP_37
, , Controparte_38 Controparte_39 [...]
, , , Controparte_40 Controparte_41 Controparte_42
, , , , , CP_43 CP_44 CP_45 Controparte_46 CP_47
, , , , Controparte_48 CP_49 CP_50 CP_51 [...]
, , , CP_52 CP_53 CP_54 CP_55 Controparte_56
, , , Controparte_57 CP_58 CP_26 Controparte_59
, , , Controparte_60 CP_61 Controparte_62 CP_63
o da loro incorporate ed anche comunque attraverso diverse denominazioni sociali
[...] precedenti;
ii)crediti acquistati da BA IF s.p.a. mediante i seguenti contratti di cessione: CP_2
DUCATO: 23/04/2008, 24/11/2009, 27/04/2010, 24/09/2010, 26/09/2011, 22/12/2015; CP_3
: 17/12/2009; AXIST S.P.A.: 02/08/2013; : 10/11/2010;
[...] CP_5 [...]
: 24/11/2008; CA : Controparte_6 CP_7
30/06/2009, 18/12/2009; CA MONTE DEI PASCHI DI SIENA: 19/06/2015;
[...]
: 30/09/2010; Controparte_8 Controparte_11
[... : 29/12/2015; CA POPOLARE DI NOVARA: 30/10/2008; CA POPOLARE DI VERONA
SAN AN E S. : 13/06/2008; CA SELLA: 20/05/2015; CA SELLA CP_13
NORD EST BOVIO CALDERARI: 26/03/2009; BIPIELLE DUCATO: 19/12/1997, 18/12/1998,
16/12/1999, 28/12/2000, 28/06/2001, 13/12/2001, 20/06/2002, 19/12/2002, 18/12/2003, 14/12/2004,
27/11/2009, 24/12/2009; : 28/11/2005, 19/06/2006, 21/06/2007, 21/12/2007; Controparte_17
: 30/05/2007, 05/07/2007, 10/09/2007, 09/10/2007, Controparte_18
09/11/2007, 23/11/2007, 10/01/2008, 08/02/2008, 10/03/2008, 08/04/2008, 13/05/2008, 20/06/2008,
08/07/2008, 22/09/2008, 14/10/2008, 28/09/2009, 17/12/2009; CARREFOUR SERVIZI
FINANZIARI: 15/07/2008, 21/07/2009, 27/10/2009; CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA:
10/11/2004, 27/06/2008; CENTRALE ATTIVITA' FINANZIARIE - CAF: 31/12/2009; CENTRO
LEASING CA: 14/05/1996, 05/06/1998, 16/12/1999, 05/12/2001, 24/05/2004, 10/02/2006, 24/07/2006, 07/11/2006, 28/02/2011; PLC: 27/03/2008, 29/06/2010; Controparte_28
: 26/06/2006, 22/09/2006, 22/11/2006, 22/05/2007, 13/11/2008, Controparte_29
30/09/2010; 26/06/2006, 19/07/2007, 19/10/2007, 26/10/2009, 27/04/2010; COMPASS CP_30
CA: 16/04/2013, 26/09/2013, 18/12/2013, 22/05/2014, 20/08/2014, 11/11/2014, 13/11/2014,
11/12/2014, 09/01/2015, 20/01/2015, 10/02/2015, 06/03/2015, 11/03/2015, 10/04/2015, 13/04/2015,
12/05/2015, 13/05/2015, 05/06/2015, 10/06/2015, 11/06/2015, 12/06/2015, 08/07/2015, 06/08/2015,
07/08/2015, 11/08/2015, 11/09/2015, 14/09/2015, 08/10/2015, 12/10/2015, 13/10/2015, 11/11/2015,
12/11/2015, 11/12/2015, 17/12/2015, 18/12/2015, 12/01/2016, 14/01/2016, 09/02/2016, 11/02/2016,
12/02/2016, 09/03/2016, 10/03/2016, 07/04/2016, 08/04/2016, 11/04/2016, 19/05/2016; CONSEL:
02/12/2015; 30/09/2002, 19/12/2002, 18/09/2013; : 13/05/2008, CP_35 CP_36
11/07/2008, 24/10/2008; 13/05/2008, 11/07/2008; CREDIT LIFT SOCIETA' CP_37
FINANZIARIA: 05/07/2011; CREDITECH: 22/02/2016; CREDITO BERGAMASCO: 25/06/2008,
CREDITO BCC DI E : 23/12/2011; CP_40 Controparte_40 CP_40
: 01/02/2012, 17/06/2015, 23/03/2016; : 12/12/2006; Controparte_41 Controparte_42
EURO SERVICE GROUP: 27/06/2014; : 25/09/2014, 28/10/2014, 19/11/2014, CP_45
20/01/2015, 17/02/2015, 17/03/2015, 21/04/2015, 22/05/2015, 23/06/2015, 21/07/2015, 22/09/2015,
23/10/2015, 24/11/2015, 22/01/2016, 23/02/2016, 07/04/2016, 21/04/2016, 21/06/2016;
13/05/2008, 11/07/2008, 30/03/2015, 25/06/2015, 25/09/2015, Controparte_46
11/12/2015; : 30/03/2015, 11/03/2016; : 27/11/2007, 20/06/2008, CP_64 CP_47
28/08/2008, 07/10/2009: PERSONAL : 30/07/2013; : CP_48 CP_48 CP_49
28/12/2001, 29/06/2006; : 02/07/2014, 04/11/2014; MASTER DOLFIN: CP_65
11/07/2008; : 23/12/2008, 30/06/2009, 03/08/2012, 19/12/2012; CP_51 CP_55
27/07/2009, 23/02/2010, 22/09/2011; SPV: 30/11/2015;
[...] CP_66 Controparte_56
: 29/06/2012, 15/11/2012, 12/11/2013, 11/12/2013, 24/07/2015; CONSUMER
[...] CP_56
FINANZIA: 06/07/2011, 20/10/2011, 20/12/2011; 16/12/2008, 06/08/2010: Controparte_67
SIGLA FINANZIARIA: 01/10/2008; SPV PROJECT 130: 01/08/2015; SUNRISE S.R.L.: 22/12/2015;
IGRA): 28/08/2008, 07/10/2009, 08/10/2009; Controparte_68
PLC: 18/05/2009, 01/03/2011, 22/09/2015, 11/11/2015, Controparte_60
25/03/2016, 22/04/2016; : 30/06/2011, 27/12/2011; : CP_61 Controparte_62
17/10/2002; : 18/12/2009”. CP_63
Ed ancora: “ iii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro;
iv) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
v) crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprieta' o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
vi) crediti i cui debitori siano persone fisiche;
vii) crediti indicati nella lista depositata in data 11 gennaio 2017 presso il notaio , Persona_1 con studio in Firenze, via Masaccio, n. 187, rep. 47.690, racc. 23.467, nonche' presso la sede legale del Cessionario. Ancorche' rispondenti ai criteri di inclusione sopra indicati si intendono espressamente esclusi dal blocco di cessione, i crediti per i quali sussista alla Data di Conclusione anche una soltanto delle seguenti circostanze: i) crediti in relazione ai quali siano in corso per il recupero procedure esecutive o comunque oggetto di un contenzioso giudiziale civile o penale;
ii) crediti per i quali siano pendenti procedure concorsuali;
iii) crediti in relazione ai quali vigano dilazioni di pagamento concesse dal Cedente, fatte eccezione per i seguenti numeri di contratto di credito: 13774087”.
Nel caso di specie, tuttavia, l'individuazione per categorie dei crediti oggetto di cessione contenuta nella pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale non appare idonea a ricondurre con assoluta certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nella cessione.
La stessa opposta non dice e non chiarisce espressamente e a fronte di esplicita contestazione, in quale delle superiori categorie rientrerebbe il credito oggetto di causa.
Non deposita alcun documento da cui possa desumersi con certezza che il rapporto dell'opponente
, cui risulta coobbligato rientra tra quelli ceduti, prima da Compassa BA Pt_1 Parte_2
IF, e dopo da quest'ultima ad CP_1
Esaminando gli atti prodotti, con riguardo al contratto di prestito personale, recante il codice pratica n. 8803756, non risulta che tale codice sia riportato, né nel contratto di ultima cessione crediti, né nel verbale di deposito documento dal Notaio, né nella lista crediti (all. 8 fascicolo opposta), qualora alla stessa potesse darsi valore idoneo valore probatorio, né in altri atti idonei a comprovare l'inclusione nella cessione crediti del credito oggetto di causa.
Ed anche il solo contratto di cessione crediti prodotto, non contiene l'elenco dei crediti ceduti, poiché nello stesso c'è un rinvio all'Allegato A. e A.1, che in realtà reca una pagina in bianco ed un richiamo al CD rom.
Nè di certo può supplire a tale mancanza il documento (all. del fascicolo di parte opposta del monitorio) nel quale si legge “lista crediti ceduti Tacapital BA IF che richima il CD rom e riporta un codice pratica ed un NDG di cui non è possibile cogliere la riferibilità al credito in questione né come numero del contratto, né come numero pratica.
Ad ogni buon conto, sullo specifico tema, una parte della giurisprudenza di merito (che si condivide) ha precisato che il generico rinvio per relationem al contratto di cessione nonché dello stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale al sito internet con la lista dei crediti ceduti non può integrare la puntuale prova di natura oggettiva e/o documentale dell'essere gli specifici crediti azionati ricompresi nell'oggetto della compravendita di crediti deteriorati nell'ambito della dedotta operazione di cessione in blocco (cfr. Tribunale di Forlì, sentenza n. 916/2022 del 13-10-2022) così come si è affermato che non sarebbe a tal fine sufficiente la dichiarazione della BA contenente l'elenco delle posizioni cedute individuate con codici numerici –quali, ID, NDG, CDG (vedi
Tribunale di Rimini - ordinanza n. 4416 del 27 febbraio 2020;Tribunale Patti, dott. Gianluca Peluso,
n. 475/23).
Va, dunque, ribadito che dalla suddetta documentazione non è possibile evincere se il passaggio abbia riguardato la totalità dei crediti facenti originariamente capo alle cedenti ed ed aventi le caratteristiche di cui alla Gazzetta Ufficiale, depositata per estratto del 18.2.2017 e, pertanto, non è dato sapere, se parte dei crediti – pur astrattamente aventi tali requisiti – siano rimasti nella titolarità delle originarie società.
Anche sotto tale profilo, pertanto, non si ritiene raggiunta la prova dell'inclusione del credito vantato dalla società cessionaria nelle specifiche operazioni dedotte.
Vale ancora la pena di precisare che, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, «il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto». (cfr. Cassazione,
23834/2025 e 23849 2025).
In conseguenza di quanto precede, l'opposizione di e va Parte_1 Parte_2 accolta ed il decreto opposto va revocato, rendendosi superfluo il vaglio degli altri motivi di opposizione sollevati in citazione.
Diversamente da quanto sopra detto non si ritiene raggiunta alcuna prova, cui erano gravati gli opponenti, in ordine alla richiesta di danno per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
La giurisprudenza di merito ha affermato che: “la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.” (Trib. Latina sentenza 17.1.2022).
Sul punto, la Suprema Corte, superando l'orientamento giurisprudenziale più risalente, facendo specifico riferimento al pregiudizio da lesione della reputazione, ha, infatti, stabilito che “il danno non patrimoniale derivante da condotta illecita lesiva di interesse costituzionalmente garantito, presuppone la gravità della lesione, oltre che la non futilità del danno, e la prova in proposito può essere data anche mediante presunzioni, fermo restando, però, per il danneggiato, l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.”
Nel caso in esame, parte opponente, oltre a non produrre documenti che fornissero la prova della segnalazione come credito in “sofferenza”, bensì solo come “rischio in scadenza”, nulla allegava e provava in relazione al danno asseritamente subito quale conseguenza di detta segnalazione.
Da qui ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria, per non avere il richiedente correttamente assolto all'onere della prova a suo carico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Starvaggi, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta. Pone definitivamente a carico di le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 792/2022, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'eccezione sollevata dagli opponenti e Parte_1 Parte_2 dichiarando il difetto di titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. N. 86/22 del Tribunale di Patti in data 20.03.2022;
Condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente, con distrazione all'avv. distrattario avv. Paolo Starvaggi, delle spese di lite, liquidate in € 5.195,50 (di cui € 118,50 per esborsi) per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di ctu, come già liquidate con separato decreto
Così deciso in Patti, il 9.12.2025 Il GOP
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