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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5756/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Seminara Salvatore;
E
, nato a [...], l'[...], rappresentato e Controparte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Riggio Francesco;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: si veda il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 27.11.2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza n.
346 emessa dal Tribunale di Termini Imerese l'8/04/2015, nei seguenti termini:
“1) Il sig. verserà alla sig.ra la quota di assegno divorzile CP_1 Pt_1 destinata alla stessa, già prevista in sentenza di divorzio, rivalutata secondo gli indici ISTAT, pari oggi ad euro 234,00;
2) il sig. non verserà più alla sig.ra la quota di assegno di CP_1 Pt_1
1 contributo al mantenimento di euro 150,00 destinata al figlio divenuto Per_1 economicamente autosufficiente;
3) il sig. verserà l'importo di euro 1.380,80 in numero 14 rate da CP_1 euro 100,00 (l'ultima di euro 80,80), in aggiunta all'assegno predetto, al fine di recuperare le differenze non versate alla sig.ra ”. Pt_1
2. Le superiori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, atteso che non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e tutelano adeguatamente la prole.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., delle modifiche indicate in motivazione concordate fra e delle Parte_1 Controparte_1 condizioni del divorzio pronunziato dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 346 dell'8/04/2015;
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5756/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Seminara Salvatore;
E
, nato a [...], l'[...], rappresentato e Controparte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Riggio Francesco;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: si veda il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 27.11.2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza n.
346 emessa dal Tribunale di Termini Imerese l'8/04/2015, nei seguenti termini:
“1) Il sig. verserà alla sig.ra la quota di assegno divorzile CP_1 Pt_1 destinata alla stessa, già prevista in sentenza di divorzio, rivalutata secondo gli indici ISTAT, pari oggi ad euro 234,00;
2) il sig. non verserà più alla sig.ra la quota di assegno di CP_1 Pt_1
1 contributo al mantenimento di euro 150,00 destinata al figlio divenuto Per_1 economicamente autosufficiente;
3) il sig. verserà l'importo di euro 1.380,80 in numero 14 rate da CP_1 euro 100,00 (l'ultima di euro 80,80), in aggiunta all'assegno predetto, al fine di recuperare le differenze non versate alla sig.ra ”. Pt_1
2. Le superiori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, atteso che non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e tutelano adeguatamente la prole.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., delle modifiche indicate in motivazione concordate fra e delle Parte_1 Controparte_1 condizioni del divorzio pronunziato dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 346 dell'8/04/2015;
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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