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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1725/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4911/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Municipia S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4581/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 27/06/2023
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180382863271630593050 I.C.I. 2006
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180382863271630593050 I.C.I. 2007
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180382863271630593050 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando il preavviso di fermo relativo agli accertamenti emessi dall'Ufficio Tributi del Comune di Catania ai fini I.M.U. per gli anni 2006 e 2007, ha lamentato la violazione dell'art. 77 del D.P.R. 602/73, l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione,
l'inesistenza giuridica dell'atto impugnato, l'intervenuta prescrizione della pretesa ed ha concluso chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo con vittoria di spese e compensi.
La società Municipia s.p.a. si è costituita insistendo sul proprio operato.
Affermava la Corte adita:
“La Corte, esaminati gli atti, osserva che non è stata provata l'avvenuta e regolare notifica degli avvisi di accertamento prodromici da parte del Comune di Catania. Quindi il ricorso va accolto in annullamento dell'atto impugnato ritenendosi assorbiti i restanti motivi in esso esposti. Le spese del giudizio vanno compensate non essendo provata la non debenza dei tributi.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 13 Novembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
In primo luogo, viene evidenziato che la causa del giudizio non è rappresentata dall'omesso pagamento del tributo da parte della contribuente, ma dalla notifica di un atto viziato da nullità per il mancato rispetto della sequenza procedimentale e per l'intervenuta prescrizione o decadenza della pretesa tributaria. La difesa sottolinea che, secondo il principio di causalità, la parte che ha dato origine al processo – in questo caso l'Amministrazione che ha notificato una cartella di pagamento illegittima – deve essere condannata alle spese di lite. La necessità di ricorrere al giudice, infatti, è derivata da una colpa organizzativa dell'Amministrazione stessa.
L'appellante richiama un ampio e consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo in casi eccezionali e tassativamente previsti dalla legge, quali la soccombenza reciproca o la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. La mera complessità della questione, la pluralità dei motivi o la contumacia della controparte non costituiscono motivi sufficienti per la compensazione. Inoltre, la giurisprudenza esclude che il mancato pagamento del tributo da parte del contribuente possa incidere sulla regolamentazione delle spese, in quanto il thema decidendum della lite riguarda esclusivamente la regolarità del procedimento di riscossione.
Viene inoltre sottolineato che l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto non giustifica la compensazione delle spese, poiché la giurisprudenza afferma che, in tali casi, le spese devono essere poste a carico dell'ente impositore e del concessionario della riscossione. La compensazione delle spese, pertanto, riveste carattere di eccezionalità e può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che nel caso di specie non sono state né indicate né sussistenti.
L'appellante evidenzia anche che la compensazione delle spese contrasta con la funzione deflattiva del ricorso-reclamo ex art. 17 bis D.Lgs. 546/92, che mira a rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4581/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 11 e depositata il 27 Giugno 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Municipia s.p.a., chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
In data 7 Gennaio 2026 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 22 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Nel processo tributario, l'art.15 D. Lgs.546/1992 pone il criterio della soccombenza, prevedendo tuttavia il potere del giudice di disporre la compensazione nei casi e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale, con obbligo di motivazione nei casi previsti. Tale potere, in particolare, va letto in chiave sistematica come strumento di regolazione equitativa del carico processuale, entro i limiti della motivazione esigibile e della coerenza logico-giuridica del decisum.
Nel caso di specie, la censura dell'appellante non coglie nel segno. In particolare: l'appellante non allega
(o non dimostra) elementi idonei a evidenziare un effettivo vizio di violazione di legge nel capo spese, limitandosi a prospettare una diversa valutazione della vicenda processuale;
la statuizione del primo giudice in punto spese, pur contestata, si colloca entro l'alveo della discrezionalità riconosciuta dalla disciplina processuale, non emergendo in modo univoco un travisamento dei presupposti applicativi dell'art.15 D.
Lgs.546/1992 tale da imporne la riforma. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per modificare la regolamentazione delle spese come operata dalla sentenza impugnata. Gli ulteriori motivi, ove riproposti o richiamati, risultano assorbiti (se attengono solo alle spese) ovvero infondati per le stesse ragioni di cui sopra
(se correlati).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 4581/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, limitatamente al capo sulle spese e conferma la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara compensate le spese del giudizio di primo grado.
Nulla sulle spese del presente grado, stante la mancata costituzione dell'appellato.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4911/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Municipia S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4581/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 27/06/2023
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180382863271630593050 I.C.I. 2006
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180382863271630593050 I.C.I. 2007
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180382863271630593050 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando il preavviso di fermo relativo agli accertamenti emessi dall'Ufficio Tributi del Comune di Catania ai fini I.M.U. per gli anni 2006 e 2007, ha lamentato la violazione dell'art. 77 del D.P.R. 602/73, l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione,
l'inesistenza giuridica dell'atto impugnato, l'intervenuta prescrizione della pretesa ed ha concluso chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo con vittoria di spese e compensi.
La società Municipia s.p.a. si è costituita insistendo sul proprio operato.
Affermava la Corte adita:
“La Corte, esaminati gli atti, osserva che non è stata provata l'avvenuta e regolare notifica degli avvisi di accertamento prodromici da parte del Comune di Catania. Quindi il ricorso va accolto in annullamento dell'atto impugnato ritenendosi assorbiti i restanti motivi in esso esposti. Le spese del giudizio vanno compensate non essendo provata la non debenza dei tributi.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 13 Novembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
In primo luogo, viene evidenziato che la causa del giudizio non è rappresentata dall'omesso pagamento del tributo da parte della contribuente, ma dalla notifica di un atto viziato da nullità per il mancato rispetto della sequenza procedimentale e per l'intervenuta prescrizione o decadenza della pretesa tributaria. La difesa sottolinea che, secondo il principio di causalità, la parte che ha dato origine al processo – in questo caso l'Amministrazione che ha notificato una cartella di pagamento illegittima – deve essere condannata alle spese di lite. La necessità di ricorrere al giudice, infatti, è derivata da una colpa organizzativa dell'Amministrazione stessa.
L'appellante richiama un ampio e consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo in casi eccezionali e tassativamente previsti dalla legge, quali la soccombenza reciproca o la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. La mera complessità della questione, la pluralità dei motivi o la contumacia della controparte non costituiscono motivi sufficienti per la compensazione. Inoltre, la giurisprudenza esclude che il mancato pagamento del tributo da parte del contribuente possa incidere sulla regolamentazione delle spese, in quanto il thema decidendum della lite riguarda esclusivamente la regolarità del procedimento di riscossione.
Viene inoltre sottolineato che l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto non giustifica la compensazione delle spese, poiché la giurisprudenza afferma che, in tali casi, le spese devono essere poste a carico dell'ente impositore e del concessionario della riscossione. La compensazione delle spese, pertanto, riveste carattere di eccezionalità e può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che nel caso di specie non sono state né indicate né sussistenti.
L'appellante evidenzia anche che la compensazione delle spese contrasta con la funzione deflattiva del ricorso-reclamo ex art. 17 bis D.Lgs. 546/92, che mira a rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4581/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 11 e depositata il 27 Giugno 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Municipia s.p.a., chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
In data 7 Gennaio 2026 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 22 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Nel processo tributario, l'art.15 D. Lgs.546/1992 pone il criterio della soccombenza, prevedendo tuttavia il potere del giudice di disporre la compensazione nei casi e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale, con obbligo di motivazione nei casi previsti. Tale potere, in particolare, va letto in chiave sistematica come strumento di regolazione equitativa del carico processuale, entro i limiti della motivazione esigibile e della coerenza logico-giuridica del decisum.
Nel caso di specie, la censura dell'appellante non coglie nel segno. In particolare: l'appellante non allega
(o non dimostra) elementi idonei a evidenziare un effettivo vizio di violazione di legge nel capo spese, limitandosi a prospettare una diversa valutazione della vicenda processuale;
la statuizione del primo giudice in punto spese, pur contestata, si colloca entro l'alveo della discrezionalità riconosciuta dalla disciplina processuale, non emergendo in modo univoco un travisamento dei presupposti applicativi dell'art.15 D.
Lgs.546/1992 tale da imporne la riforma. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per modificare la regolamentazione delle spese come operata dalla sentenza impugnata. Gli ulteriori motivi, ove riproposti o richiamati, risultano assorbiti (se attengono solo alle spese) ovvero infondati per le stesse ragioni di cui sopra
(se correlati).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 4581/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, limitatamente al capo sulle spese e conferma la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara compensate le spese del giudizio di primo grado.
Nulla sulle spese del presente grado, stante la mancata costituzione dell'appellato.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)