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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1017/2022 introdotto con ricorso depositato in data 27.06.2022 da
(C.F.: ) nato il [...] ad [...] C.F._1
Ascoli Piceno e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Pierantozzi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: nata il [...] a [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Cristina Perozzi del Foro di Roma
RESISTENTE
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi, alle condizioni già pattuite in sede di separazione e contenute nell'indicato accordo, omologato dal
Tribunale di Ascoli Piceno in data 23.04.2015 eccezion fatta per le condizioni di cui ai punti 5) inerente l'obbligo del mantenimento e 7) relativo al pagamento del mutuo della casa coniugale, da modificarsi nel modo che segue: il verserà entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario la somma mensile di Euro 700,00 ovvero Euro 350,00 per ciascuna figlia, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT mentre nulla sarà dovuto per il mantenimento della IG.ra CP_1
. Le spese straordinarie, da concordarsi tra i coniugi per iscritto, verranno
[...]
sostenute a metà, e rimborsate da parte dell'altro coniuge entro il giorno 30 di ciascun mese, previa esibizione del giustificativo di spesa;
il e Parte_1 CP_1
si impegnano a sostenere il pagamento del mutuo della casa cointestata in base
[...]
alle rispettive consistente economiche, stabilendo sin d'ora che in caso di futura vendita dell'immobile, il corrispettivo ricavato dalla cessione dovrà essere diviso tra il e la in proporzione ai pagamenti dagli stessi eseguiti;
inoltre Parte_1 CP_1
stabilire quanto segue: la dovrà volturare senza ritardo le utenze domestiche CP_1
dell'acqua e dell'Enel; i genitori si danno il reciproco consenso ad inserire il nominativo delle figlie nel passaporto valido per l'espatrio; con vittoria di onorari di rito in caso di opposizione di controparte.” PER LA RESISTENTE “Dichiarare il divorzio fra i coniugi autorizzando gli stessi a vivere definitivamente separati con l'obbligo del reciproco rispetto e previa comunicazione in caso di trasferimento in altra città o paese estero fino a maggiore età delle due figlie;
affidare le figlie minori in modalità condivisa ad entrambi i genitori, collocandole con la madre nella casa coniugale che le verrà assegnata. 4)
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre terrà e provvederà alle figlie concordando esigenze e necessità con la madre e l'orario di prelievo e riconsegna compatibilmente con gli impegni delle ragazze. Il padre vedrà e terrà con sé le figlie almeno tre pomeriggi (esemplificamente il lunedi mercoledi e venerdi) alla settimana, riconsegnandole dopo cena alla madre, ovvero due pomeriggi alla settimana (martedi e giovedi) con un weekend alternato con la madre dal venerdi sera alla domenica sera dopo cena. Durante le vacanze natalizie il padre o la madre ad anni alterni terranno i figli dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio oppure stabiliranno giorni di festa alternati (il 24 dicembre con uno ed il 25 con l'altro genitore e così via). Sono fatti salvi accordi di diverso contenuto fra i coniugi ma in ogni caso i genitori si impegnano in via personale a dare compiutezza al loro periodo di permanenza con le due figli, provvedendo al loro trasporto, aglli impegni di vita ed alla loro completa ospitalità. Le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni oppure le figlie trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedìdell'Angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive le figlie staranno con il padre nel mese di giugno, di luglio e di agosto per (due) settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
porre a carico di un Parte_1
assegno mensile di euro 1.000,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie ed euro 500,00 a titolo di assegno divorzile di mantenimento della ex coniuge, allo stato malata e sprovvista di occupazione lavorativa senza colpa, importi che verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT come per legge. Oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie sostenute per le due figlie minori che dovranno essere anticipate da entrambi i genitori. Si fa riferimento al protocollo spese straordinarie
CNF (libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN); con condanna alle spese e per responsabilità aggravata in caso di infondata resistenza in giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2022 sulla premessa che: Parte_1
- in data 05.08.2008 contraeva matrimonio con rito concordatario con la IG.ra
[...]
in Ascoli Piceno;
CP_1
- dalla loro unione nascevano le figlie il 05.08.2006 e Persona_1 Persona_2
il 24.03.2009;
- l'unione coniugale nel tempo diveniva difficile e la IG.ra decideva di CP_1
presentare al Tribunale di Ascoli Piceno il ricorso per la separazione giudiziale che, nelle more del giudizio, si trasformava in consensuale;
le parti si accordavano nei seguenti termini: “i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto. Qualora siano state ratificate eventuali querele, i coniugi si impegnano a ritirarle;
la casa coniugale sita in via delle Begonie n. 93 di Ascoli Piceno viene assegnata alla
[...]
che ci vivrà con la prole;
affidamento condiviso delle figlie e CP_1 Per_2
; diritto di visita del padre indicativamente nei giorni di lunedì, mercoledì e Per_1
venerdì, ovvero almeno tre volte alla settimana dalle 18:00 alle 21:00 facendole cenare preso di lui;
a settimane alterne rimarranno col padre anche dal sabato alla domenica sera;
per ciò che attiene alle vacanze pasquali, natalizie ed estive i coniugi concordemente decideranno con il sistema di alternazione i tempi e le modalità di permanenza delle figlie col padre e nel periodo estivo le bambine trascorreranno almeno 15 giorni consecutivi in agosto, è fatto salvo ogni altro accordo da raggiungersi fra i coniugi;
il verserà entro il 10 di ogni mese Parte_1
mediante bonifico bancario la somma di Euro 700,00 di cui Euro 500,00 per le figlie minori ed Euro 200,00 per la;
le spese straordinarie da concordarsi CP_1
fra i coniugi per iscritto verranno sostenute a metà; la vettura NC SA targata
DZ 541 SL ad oggi intestata a viene da costui ceduta a titolo di Parte_1
integrazione una tantum di mantenimento a . CP_1 Parte_1
cede a pertanto la proprietà dell'automobile NC SA targata CP_1
DZ 541 SL;
il e si impegnano a sostenere il Parte_1 CP_1
pagamento del mutuo della casa cointestata in base alle rispettive consistenze economiche.”
- in data 24.04.2015 il Tribunale omologava la separazione, confermando l'accordo di cui sopra;
- dalla pronuncia della separazione fino ad oggi i coniugi hanno continuato a vivere separati, pertanto non vi è più alcuna possibilità di ricostruire la loro comunione materiale e spirituale di vita;
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 04.07.2022, il Presidente del Tribunale fissava per la comparizione delle parti innanzi a sé, l'udienza del 05.10.2022.
In data 06.09.2022 si costituiva in giudizio la IG.ra che, nel contestare CP_1
quanto affermato e richiesto dal ricorrente, chiedeva di dichiarare il divorzio fra i coniugi alle condizioni rassegnate nelle proprie conclusioni.
A seguito di numerosi rinvii, molti dei quali concordemente richiesti dalle parti con il fine di valutare la possibilità di definire bonariamente la controversia trasformando il rito da contenzioso in consensuale, in data 05.04.2023 il Presidente, dato atto che il tentativo di conciliazione non riusciva, si riservava di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti all'esito del deposito dei documenti richiesti ai coniugi.
A scioglimento della riserva di cui sopra, il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti “dispone l'affido condiviso a entrambi i genitori delle figlie minori e con loro collocamento prevalente presso la casa familiare sita in Ascoli Per_1 Per_2
Piceno via delle Begonie n. 93, casa assegnata alla madre;
dispone che il Parte_1 corrisponda alla , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori CP_1
e un assegno mensile, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, Per_1 Per_2
determinato nella misura di € 300,00 per ciascuna figlia, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2024; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse delle due figlie minori e il tutto secondo i tempi, Per_1 Per_2
le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato in materia tra il
Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
dispone che il corrisponda alla un assegno divorzile mensile, da Parte_1 Pt_2
versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, determinato nella misura di € 250,00, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2024”; nominava il Giudice istruttore della causa, fissando per la comparizione delle parti dinanzi al medesimo l'udienza del 21.09.2023; a tale udienza, il GI accoglieva l'istanza delle parti di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e rinviava per l'ammissione sui mezzi istruttori all'udienza del 13.06.2024, disponendone la trattazione cartolare.
Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza, fissava per la comparizione delle parti, per l'audizione delle due figlie della coppia, e, in ogni caso, per la precisazione delle conclusioni in merito alla sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'udienza del 06.02.2025.
All'udienza del 06.02.2025 le parti insistevano affinché venisse emessa sentenza sullo status con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione non definitiva.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, considerato che dalla pronuncia di separazione non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita. Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione;
pertanto, la regolamentazione delle spese di lite viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1017/2022 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in Ascoli Piceno il 05.08.2008; CP_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, venga comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto il matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio di predetto Comune dell'anno 2008, Atto n. 118 – Parte 2 – Serie A;
- dispone come da separata ordinanza per la rimessione della presente causa dinanzi al Giudice relatore per la prosecuzione del presente giudizio;
- spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 9.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo