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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapin a GOP
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vil e di 1° grado prom ossa con ri corso ex art t. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 11.12.2023
da
(C .F. , nat a il Parte_1 C.F._1
7.3.1977 a C rem ona, rappres ent at a e di fesa da l l'Avv. Franco Livera,
el ettivam ent e domi ciliat a presso i l suo studi o in Pi acenza , Vi a Mazzini n.69/A , in virt ù di del ega i n cal ce al ri corso su foglio separato.
- RICO RRENTE -
e
(C .F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Borgom anero (NO), rappresent ato e difeso dall 'Avv. Romina Sirosi ,
el ettivam ent e dom ici liat o press o il suo studio in C astel l'Arquat o , Vi a
Caneto n.46, i n vi rtù di delega in calce al ri corso su fogli o separat o.
- RICO RRENTE –
con l'intervento del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott . Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o con dom anda congiunta di separazi one e divorzio ex artt . 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato i n dat a
11.12.2023 con il qual e l e Parti hanno congiuntam ente chi esto di dichiarare l a s eparazione consensual e dei coni ug i, omol ogando l e condi zioni concordate dagli st essi e, successivam ent e, decorsi i termini di legge e previo pas saggi o in giudi cat o dell a sent enza di separazi one, l a ces s azione degli effett i civil i del matrim oni o dall e stesse cont ratto in Monti celli d'NG (PC ) i n dat a 16.6.2012, all e seguenti
CONDIZIONI
Pers
“• i figli minorenni e restano affidati ad entrambi i genitori, i Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
• i figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna sita in Via Malfanti Giacomo, n° 5 a LL d'NG (PC) ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
Pers 1) il padre preleverà, ogni settimana, i figli e il Martedì ed il Per_2
Mercoledì pomeriggio da pallavolo la prima e da calcio il secondo, rispettivamente alle ore 18,00 e alle ore 18,30, e li terrà con sé, pernottamenti inclusi, fino al Giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (nella pausa pranzo del Mercoledì i ragazzi verranno prelevati da persona di fiducia a scuola e si recheranno a casa per pranzare, cambiarsi e preparare gli zaini);
Pers 2) a fine settimana alternati, il padre preleverà e dalla dimora Per_2 materna il Sabato mattina, e li riaccompagnerà dalla madre la Domenica sera dopo cena;
Pers 3) durante le Festività Natalizie, e trascorreranno il giorno della Per_2
Vigilia, pernottamento incluso, con la madre ed il padre preleverà gli stessi dalla dimora materna la mattina del giorno di Natale per riaccompagnarli la sera di Santo
Stefano dopo cena;
Pers 4) durante le vacanze estive (fino al 31 Agosto), e trascorreranno Per_2 con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 Giugno;
• il Signor corrisponderà (a mezzo bonifico bancario entro il CP_1 giorno 15 di ogni mese) alla moglie una somma mensile per il mantenimento Pers ordinario dei figli minori e , pari ad € 300 (diconsi trecento), e così € Per_2
150 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
• le spese straordinarie nell'interesse dei figli, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 5) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono invece il preventivo consenso dell'altro genitore;
• le spese voluttuarie e di tempo libero rimarranno integralmente a carico del padre o della madre se, e nella misura in cui, ciascuno di essi intenderà soddisfare le singole richieste del figlio minore;
“
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 471/2024 emessa in data
30.5.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai CP_1 rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 28.5.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.1.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data
27.3.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunal e Ill.mo dichiarare la separazione/divorzi o dei coni ugi di cui è causa, con tutt e l e conseguenze e gl i adempimenti di l egge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso
l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.”
(Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e matrimonio celebrato in data 16.6.2012 a Parte_1 CP_1
LL d'NG (PC) e trascritto nei Registri dello Stato Civile dell'anzidetto
Comune al n. 2 , parte II, anno 2012 , serie A alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LL d'NG (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 20.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapin a GOP
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vil e di 1° grado prom ossa con ri corso ex art t. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 11.12.2023
da
(C .F. , nat a il Parte_1 C.F._1
7.3.1977 a C rem ona, rappres ent at a e di fesa da l l'Avv. Franco Livera,
el ettivam ent e domi ciliat a presso i l suo studi o in Pi acenza , Vi a Mazzini n.69/A , in virt ù di del ega i n cal ce al ri corso su foglio separato.
- RICO RRENTE -
e
(C .F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Borgom anero (NO), rappresent ato e difeso dall 'Avv. Romina Sirosi ,
el ettivam ent e dom ici liat o press o il suo studio in C astel l'Arquat o , Vi a
Caneto n.46, i n vi rtù di delega in calce al ri corso su fogli o separat o.
- RICO RRENTE –
con l'intervento del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott . Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o con dom anda congiunta di separazi one e divorzio ex artt . 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato i n dat a
11.12.2023 con il qual e l e Parti hanno congiuntam ente chi esto di dichiarare l a s eparazione consensual e dei coni ug i, omol ogando l e condi zioni concordate dagli st essi e, successivam ent e, decorsi i termini di legge e previo pas saggi o in giudi cat o dell a sent enza di separazi one, l a ces s azione degli effett i civil i del matrim oni o dall e stesse cont ratto in Monti celli d'NG (PC ) i n dat a 16.6.2012, all e seguenti
CONDIZIONI
Pers
“• i figli minorenni e restano affidati ad entrambi i genitori, i Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
• i figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna sita in Via Malfanti Giacomo, n° 5 a LL d'NG (PC) ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
Pers 1) il padre preleverà, ogni settimana, i figli e il Martedì ed il Per_2
Mercoledì pomeriggio da pallavolo la prima e da calcio il secondo, rispettivamente alle ore 18,00 e alle ore 18,30, e li terrà con sé, pernottamenti inclusi, fino al Giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (nella pausa pranzo del Mercoledì i ragazzi verranno prelevati da persona di fiducia a scuola e si recheranno a casa per pranzare, cambiarsi e preparare gli zaini);
Pers 2) a fine settimana alternati, il padre preleverà e dalla dimora Per_2 materna il Sabato mattina, e li riaccompagnerà dalla madre la Domenica sera dopo cena;
Pers 3) durante le Festività Natalizie, e trascorreranno il giorno della Per_2
Vigilia, pernottamento incluso, con la madre ed il padre preleverà gli stessi dalla dimora materna la mattina del giorno di Natale per riaccompagnarli la sera di Santo
Stefano dopo cena;
Pers 4) durante le vacanze estive (fino al 31 Agosto), e trascorreranno Per_2 con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 Giugno;
• il Signor corrisponderà (a mezzo bonifico bancario entro il CP_1 giorno 15 di ogni mese) alla moglie una somma mensile per il mantenimento Pers ordinario dei figli minori e , pari ad € 300 (diconsi trecento), e così € Per_2
150 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
• le spese straordinarie nell'interesse dei figli, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 5) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono invece il preventivo consenso dell'altro genitore;
• le spese voluttuarie e di tempo libero rimarranno integralmente a carico del padre o della madre se, e nella misura in cui, ciascuno di essi intenderà soddisfare le singole richieste del figlio minore;
“
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 471/2024 emessa in data
30.5.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai CP_1 rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 28.5.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.1.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data
27.3.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunal e Ill.mo dichiarare la separazione/divorzi o dei coni ugi di cui è causa, con tutt e l e conseguenze e gl i adempimenti di l egge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso
l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.”
(Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e matrimonio celebrato in data 16.6.2012 a Parte_1 CP_1
LL d'NG (PC) e trascritto nei Registri dello Stato Civile dell'anzidetto
Comune al n. 2 , parte II, anno 2012 , serie A alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LL d'NG (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 20.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti