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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/11/2024, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 763 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti Presidente Dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 763/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
08/02/1965 Con il patrocinio dell'Avv. ARMANDOLA ANNA MARGHERITA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ) nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ARMANDOLA ANNA MARGHERITA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E CON L'INTERVENTO DEL PM INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“pronunciare la separazione personale dei coniugi E per i motivi Parte_1 CP_1 di cui in narrativa.”.
Per il PM
“Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al giudice circa le condizioni.”
Pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Tunisia, in data Parte_1 CP_1
23 settembre 2016 con atto trascritto in Italia, in data 12/10/2016, nei registri dello stato civile del comune di Veruno al n. 7, parte II, serie C, anno 2016. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi all'udienza fissata per il 17.10.2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
GALLARATE (VA) il 08/02/1965 e nato in [...] il [...]; CP_1
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 5 novembre 2024
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti Presidente Dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 763/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
08/02/1965 Con il patrocinio dell'Avv. ARMANDOLA ANNA MARGHERITA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ) nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ARMANDOLA ANNA MARGHERITA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E CON L'INTERVENTO DEL PM INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“pronunciare la separazione personale dei coniugi E per i motivi Parte_1 CP_1 di cui in narrativa.”.
Per il PM
“Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al giudice circa le condizioni.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Tunisia, in data Parte_1 CP_1
23 settembre 2016 con atto trascritto in Italia, in data 12/10/2016, nei registri dello stato civile del comune di Veruno al n. 7, parte II, serie C, anno 2016. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi all'udienza fissata per il 17.10.2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
GALLARATE (VA) il 08/02/1965 e nato in [...] il [...]; CP_1
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 5 novembre 2024
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
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