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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2025, n. 15950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15950 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL LE nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 13/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN PO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15950 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 09/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione e decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n.33633/2024 per ragioni di competenza, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di LE SI, con riferimento ai reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne irrevocabili: a) sentenza (resa all'esito del rito abbreviato) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 14 marzo 2005 per violazione della legge armi e tentato omicidio aggravato, uniti dal vincolo della continuazione;
b) sentenza (resa all'esito del rito abbreviato) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 18 dicembre 2018 per associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, associazione ex art. 416-bis cod. pen. ed estorsione, uniti dal vincolo della continuazione. La pena, a seguito dell'accoglimento della sopra indicata istanza, è stata rideterminata dalla Corte territoriale in complessivi anni ventisei di reclusione (anni venti come pena base in relazione alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 18 dicembre 2018, aumentata di anni sei per i reati satellite). 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Luigi Greco, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento rispetto al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. e 671 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione poiché la Corte di appello, nell'individuare la pena base, ha preso in considerazione la pena di venti anni di reclusione complessivamente irrogata con la sentenza sub b), senza individuare quale fosse, in concreto, tra i vari reati accertati con la medesima decisione quello punito giù gravemente. Inoltre, LE SI si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione ha fissato l'aumento di pena per i reati satellite in complessivi anni sei senza indicare i singoli aumenti per ciascuna violazione di legge e nemmeno chiarire se fosse stata applicata la riduzione di un terzo della pena prevista dall'art. 442 del codice di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2 Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025. 2. Invero, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261 - 01). 2.1. Orbene, la ordinanza impugnata non risulta rispettosa del suddetto principio, poiché la Corte territoriale, anziché accertare quale fattispecie di reato fosse stata punita in concreto con la pena più elevata, ha invece considerato più grave la pena complessivamente irrogata con la sentenza sub b), che però riguardava più reati tra loro già posti in continuazione dal giudice della cognizione. 2.2. Inoltre, tenuto conto che entrambe le sentenze sopra indicate sono state pronunciate all'esito del rito abbreviato, la pena per i relativi reati deve essere ridotta di un terzo a norma dell'art. 442 del codice di rito;
come noto, infatti, il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838 - 01). 3. L'ordinanza impugnata, fermo restando l'avvenuto riconoscimento della continuazione, deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (Corte costituzionale, sentenza n.183 del 2013), per nuovo giudizio relativamente al trattamento sanzionatorio da effettuarsi nel rispetto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN PO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15950 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 09/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione e decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n.33633/2024 per ragioni di competenza, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di LE SI, con riferimento ai reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne irrevocabili: a) sentenza (resa all'esito del rito abbreviato) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 14 marzo 2005 per violazione della legge armi e tentato omicidio aggravato, uniti dal vincolo della continuazione;
b) sentenza (resa all'esito del rito abbreviato) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 18 dicembre 2018 per associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, associazione ex art. 416-bis cod. pen. ed estorsione, uniti dal vincolo della continuazione. La pena, a seguito dell'accoglimento della sopra indicata istanza, è stata rideterminata dalla Corte territoriale in complessivi anni ventisei di reclusione (anni venti come pena base in relazione alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 18 dicembre 2018, aumentata di anni sei per i reati satellite). 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Luigi Greco, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento rispetto al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. e 671 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione poiché la Corte di appello, nell'individuare la pena base, ha preso in considerazione la pena di venti anni di reclusione complessivamente irrogata con la sentenza sub b), senza individuare quale fosse, in concreto, tra i vari reati accertati con la medesima decisione quello punito giù gravemente. Inoltre, LE SI si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione ha fissato l'aumento di pena per i reati satellite in complessivi anni sei senza indicare i singoli aumenti per ciascuna violazione di legge e nemmeno chiarire se fosse stata applicata la riduzione di un terzo della pena prevista dall'art. 442 del codice di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2 Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025. 2. Invero, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261 - 01). 2.1. Orbene, la ordinanza impugnata non risulta rispettosa del suddetto principio, poiché la Corte territoriale, anziché accertare quale fattispecie di reato fosse stata punita in concreto con la pena più elevata, ha invece considerato più grave la pena complessivamente irrogata con la sentenza sub b), che però riguardava più reati tra loro già posti in continuazione dal giudice della cognizione. 2.2. Inoltre, tenuto conto che entrambe le sentenze sopra indicate sono state pronunciate all'esito del rito abbreviato, la pena per i relativi reati deve essere ridotta di un terzo a norma dell'art. 442 del codice di rito;
come noto, infatti, il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838 - 01). 3. L'ordinanza impugnata, fermo restando l'avvenuto riconoscimento della continuazione, deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (Corte costituzionale, sentenza n.183 del 2013), per nuovo giudizio relativamente al trattamento sanzionatorio da effettuarsi nel rispetto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.