Articolo 78 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 66 bisArticolo 76
Versione
22 marzo 1913
Art. 78.

Salvo quanto e' disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.

Il notaro puo' rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finche' l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
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