Articolo 1210 del Codice della navigazione
Articolo 1191Articolo 1200
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21 aprile 1942
Art. 1210.
(Inosservanza del divieto di asilo).

Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorita' per aver commesso un reato comune, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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