TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 399/2020 r.g.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Germana Parte_1 C.F._1
Villirillo parte opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Liperoti parte opposta
Il Giudice scaduto il termine del 3 giugno 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 4 giugno 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 399/2020 R.G., vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Germana Parte_1 C.F._1
Villirillo parte opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Liperoti parte opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo - appalto tra privati.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. La ha promosso l'azione monitoria allegando di essere creditrice di Controparte_1
della somma complessiva di € 15.792,40, quale saldo del corrispettivo per Parte_1
l'esecuzione di lavori edili di completamento di un fabbricato a due piani fuori terra sito in
Cutro alla Via Ancona, che le erano stati commissionati in forza di contratto di appalto concluso in data 2.8.2018.
In relazione a tale somma il Tribunale di Crotone ha emesso il decreto ingiuntivo n.
1102/2019.
Il predetto decreto è stato notificato all'ingiunto il quale ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando l'avversa pretesa creditoria ed eccependo l'inadempimento dell'appaltatrice per non aver portato a termine i lavori commissionati, nonché deducendo di averle corrisposto in acconto la somma complessiva pari a € 50.775,44 sino alla data dell'asserita risoluzione di diritto del contratto (comunicata a mezzo pec in data 9.11.2029 e 2.12.2019).
Pertanto, ha chiesto, in via principale, la revoca del d.i. e, in via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento dell'appaltatore, di dichiarare la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto de quo e di condannare l'opposta al risarcimento dei danni patiti per la mancata consegna del bene nel termine convenuto e per la mancata esecuzione a regola d'arte nonché per i conseguenti oneri patiti e patiendi per il ripristino e l'ultimazione delle opere commesse in appalto, per un ammontare complessivo di € 24.000,00 o per il superiore importo, risultante in giudizio;
vinte le spese, in distrazione.
4 La società opposta, ritualmente evocata, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 17.240,49, di cui: € 5.884,00 per lavori extra contrattuali intervenuti in corso d'opera e non contabilizzati nel computo metrico allegato al contratto d'appalto; € 9.356,49 a titolo di rimborso spese per la fornitura di pavimento grande marble look statuario, rivestimenti in alchimia e decoro, acquistata per applicare al fabbricato oggetto di causa;
€ 2.000,00 a titolo di lesione dell'utile determinata dal recesso unilaterale del committente;
vinte le spese, in distrazione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente, con prova testi e ctu e, assegnata allo scrivente, è stata decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. PRELIMINARMENTE.
3.1. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.2. Al contempo, va respinta l'eccezione di tardività della memoria istruttoria n.2 dell'opponente, reiterata dall'opposta negli scritti conclusivi, per le ragioni già espresse dal
Tribunale con ordinanza del 12.4.2022, da intendersi qui richiamate per relationem.
3.3. Ancora preliminarmente, non coglie nel segno l'eccezione preliminare di inesistenza/nullità della procura alle liti, avanzata dall'opponente, atteso che la firma digitale del difensore, apposta sul documento, è certamente idonea a garantire la validità della procura ai sensi dell'art. 83, co. 3 c.p.c.. Ed invero, la firma digitale è definita dall'art. 1, lett.
s) C.A.D. come "un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".
3.4. Sempre in via preliminare, deve sin da subito dichiararsi l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla società appaltatrice, con cui essa ha chiesto la condanna del committente al pagamento dei lavori extra appalto intervenuti in corso d'opera e non ricompresi nelle opere commissionate, al rimborso spese della fornitura di pavimento grande
5 marble look statuario e all'indennizzo da lesione dell'utile determinata dal suo recesso unilaterale.
E difatti, nel giudizio ordinario di cognizione instauratosi a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, parte opposta, rivestendo la posizione sostanziale di attrice, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, essa si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta (tra tante, Cass. civ. 5415/2019).
Nel caso di specie, la prima domanda riconvenzionale spiegata dalla non può CP_1 qualificarsi quale reconventio reconventionis, in quanto essa non dipende dalla pretesa avanzata dall'opponente tramite le proprie domande riconvenzionali - aventi ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto ed il risarcimento dei danni asseritamente causati nell'esecuzione dei lavori appaltati - bensì concerne il pagamento di somme per lavori extra appalto, neppure menzionati nell'atto di opposizione e rispetto ai quali, quindi, la pretesa creditoria di parte opposta appare esorbitare il diritto di difesa ivi tutelato.
La stessa conclusione s'impone per le domande riconvenzionali relative al rimborso spese e all'indennizzo da mancato guadagno, che non possono dirsi effettivamente e logicamente suscitate dalla richiesta risolutoria e risarcitoria avanzata da parte opponente. Ed invero,
l'interesse della a proporre tali domande non è nato a [...] CP_1 riconvenzionali svolte dall'opponente ma preesisteva ad esse, per cui è ascrivibile ad una sua scelta l'avere agito in via monitoria per il solo credito vantato a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti.
4. NEL MERITO.
4.1. L'opposizione è fondata per quanto di ragione e come tale va accolta.
Deve, anzitutto, richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore
6 opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., tra tante, Cass. civ., n. 12765 del 2007).
A tale regola va associata - in considerazione delle peculiarità della fattispecie contrattuale di causa, in cui il fondamentale thema decidendum sta nell'eccezione di inadempimento sollevata dal committente - quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925;
Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006,
n. 13674).
4.2. Chiarito ciò in punto di diritto, risulta pregiudiziale l'esame della domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento della società appaltatrice.
A tal riguardo, va innanzitutto respinta l'eccezione di decadenza della denuncia dei vizi per tardività ex art. 1667 c.c., sollevata dalla in comparsa di costituzione. CP_1
Difatti, le allegazioni di parte opponente, non specificatamente contestate sul punto da parte opposta, evidenziano il mancato completamento dell'opera appaltata, sicché la disciplina applicabile al caso di specie è quella degli articoli 1453 e 1454 c.c., mentre la speciale disciplina prevista dagli articoli 1667 e 1668 c.c. trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'opera sia portata a termine, non nel differente caso in cui la stessa non sia stata completata. In tale direzione si è mossa la pronuncia della Suprema Corte, che si condivide e di seguito si riporta: “nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione
7 dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (Cassazione Sez.2, sentenza n.13983 del 24.6.2011, in senso conforme Cassazione n. 3302 del 2006,
Cassazione n. 11950 del 1990).
Tanto chiarito, nel merito parte opponente ha domandato la risoluzione del contratto di appalto del 2.8.2018 (in atti) per grave inadempimento dell'appaltatore, consistito non solo nell'illegittima sospensione dei lavori ma anche - e ciò ha carattere assorbente - nell'esecuzione dell'opera non conforme alle regole dell'arte.
Orbene, al fine di accertare l'incompleta esecuzione dell'opera appaltata e la presenza di vizi e difetti, come addotti, si ritiene utile aderire alle conclusioni alle quali è pervenuto l'incaricato CTU nella relazione tecnica, depositata nel pct, che può essere integralmente condivisa, in quanto analitica, motivata e fondata su un'attenta ispezione dei luoghi di causa nonché su un meticoloso esame dei documenti versati in atti e le cui conclusioni, così come integrate in sede di risposta alle osservazioni di parte pervenute, sono da ritenersi esenti da vizi tecnico-logici e pienamente condivisibili, nonché in alcun modo scalfite dalle risultanze emerse dall'istruttoria orale svolta in corso di causa.
E difatti, per quel che concerne i vizi e i difetti delle opere contestati dal committente, evidenziati dai documenti dal medesimo versati in atti, occorre fare riferimento all'individuazione e descrizione dei medesimi, contenuta nella ctu, mezzo di prova idoneo a fondare la domanda.
A tal proposito, infatti, si rammenta che l'accertamento tecnico non è soltanto un mezzo di valutazione di prove già acquisite, vale a dire uno strumento per dedurne una interpretazione tecnica, ma, se al consulente è dato l'incarico di accertare direttamente fatti la cui verifica esige competenze tecniche, assume il valore di vera e propria prova.
8 In tal senso si è conformata la nota distinzione tra ctu deducente e ctu percipiente (tra tante, v. Cass. sez. 3, 13 marzo 2009 n. 6155: "La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche"; sulla stessa linea, ex multis S.U. 4 novembre 1996
n. 9522, Cass. sez. 3, 23 febbraio 2006n. 3990, Cass. sez. 5, 11 maggio 2012 n. 7364, Cass. sez. 3, 26 febbraio 2013 n. 4792, Cass. sez. 1, 10 settembre 2013 n. 20695, Cass. sez. 1,
27 dicembre 2013 n. 28669 e Cass. sez. 1, 29 gennaio 2014 n. 1904Cass. civ. Sez. III, Sent.,
17/06/2016, n. 12526).
Nel caso di specie, è indiscutibile che i fatti addotti dall'opponente fossero da accertare avvalendosi di competenze tecniche.
Più nel dettaglio, mediante osservazione diretta, confronti con le fotografie prodotte in atti, riprese fotografiche e alcune misurazioni il perito ha verificato la sussistenza dei difetti nelle lavorazioni denunciate dall'opponente, che dopo ampia descrizione ha elencato (cfr. pagg.
8-12 perizia).
Deve, quindi, ritenersi che l'appaltatore non abbia assolto al proprio onere probatorio, non avendo né allegato né provato la conformità ed esattezza delle opere realizzate.
Diversamente, la tesi difensiva dell'opponente in ordine alle gravi e varie inadempienze della parte opposta ha trovato riscontro nella consulenza tecnica su richiamata.
Di conseguenza, parte opposta deve essere considerata responsabile dei gravi difetti di costruzione accertati dal fiduciario del Giudice in ragione degli obblighi su di essa gravanti quale soggetto professionalmente qualificato al compimento ed alla realizzazione di opere strutturali e di interventi edilizi.
Ciò detto, tenuto conto del quadro complessivo del rapporto e dei rispettivi interessi dei contraenti, l'inadempimento nell'esecuzione a regola d'arte dell'opera da parte della società appaltatrice appare di gravità tale da alterare in modo decisivo il sinallagma contrattuale in danno del committente.
9 In merito ai suddetti elementi, l'appaltatore non ha dimostrato l'assenza di colpa, che si presume fino a prova contraria, come è stato a più riprese rilevato nella giurisprudenza di legittimità.
Ne deriva che, accertato il mancato completamento delle opere appaltate e la presenza dei difetti dell'esecuzione dei lavori contrattualizzati, come rilevato dal CTU incaricato, la società opposta va considerata inadempiente.
Tale inadempimento deve essere, tuttavia, dichiarato con l'emananda sentenza, non risultando produttive di effetti all'uopo stabiliti le due missive inviate a mezzo pec dal committente, sia perché per l'ipotesi de qua le parti non hanno convenuto l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1456 c.c. (norma invocata dall'opponente in atti) e sia perché entrambe le missive sono sprovviste dei requisiti ex art. 1454 c.c. prodromici alla risoluzione del contratto di diritto (quella di data 9.11.2019 reca un termine ad adempiere ingiustificatamente inferiore a quello prescritto dal comma 1 dell'art. 1454 c.c. e quella di data 2.12.2019 non contiene, invece, alcun termine).
Sebbene il venir meno del vincolo contrattuale comporti, in ragione dell'effetto retroattivo sancito dall'art.1458 c.c., l'obbligo del contraente inadempiente di restituire la prestazione eseguita in suo favore dalla parte non inadempiente, la previsione normativa non autorizza il giudice ad adottare ex officio alcun provvedimento restitutorio in assenza dell'apposita domanda dell'avente diritto, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa
(giurisprudenza pacifica;
cfr., per tutte, Cass. n.2075/2013).
Pertanto, deve nella specie rimanere ferma la prestazione già eseguita dal committente.
4.3. La declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all'appaltatrice preclude l'esame della domanda formulata da quest'ultima in via monitoria (pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite in forza del contratto), in quanto ontologicamente incompatibile.
Considerato infatti che l'art.1458 c.c., nel disciplinare gli effetti della risoluzione, prevede un effetto liberatorio per le obbligazioni ancora ineseguite, la domanda di pagamento azionata dalla società è senz'altro da rigettare.
Peraltro, va considerato che, in base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, di cui si è detto, i lavori commissionati all'impresa non sono stati correttamente eseguiti e dunque la mancanza di prova in merito all'esecuzione delle opere a regola d'arte rende inoperante
10 l'eccezione di inadempimento contrattuale dell'opponente sollevata dall'appaltatrice e, allo stesso tempo, inaccoglibile la richiesta, avanzata da quest'ultima, di pagamento della somma azionata in via monitoria quale compenso dei lavori eseguiti.
Infatti, per giurisprudenza costante, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (v. Cass. civ. n. 25410 del 2024; n.3472 del 2008).
Fatto costitutivo della pretesa pacificamente escluso nel caso in esame, alla luce delle considerazioni sopra espresse in relazione ai vizi e alle difformità dell'opera.
Del resto, è opinione costante in giurisprudenza quella secondo cui "la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, non rilevando in tale contesto che l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza in quanto a tale nozione l'art. 1455 c.c., fa riferimento come limite alla domanda di risoluzione del contratto e non a quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'esigenza di prevedere l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale” (Cass. n. 29169/2021).
4.4. L'accertamento dei vizi e dei difetti delle opere appaltate all'impresa opposta, come accertata in sede peritale, configura grave inadempimento di quest'ultima agli obblighi contrattualmente assunti, che determina il diritto del committente a essere risarcito dei danni subiti in conseguenza del ritardo nella consegna e dei vizi e dei difetti delle opere oggetto del contratto, come dallo stesso domandato in via riconvenzionale.
Nella specie, i danni sono liquidabili sulla base delle emergenze processuali e della ctu, in cui il perito ha stimato il costo necessario per le lavorazioni risolutive dei difetti riscontrati e descritti, quantificandolo nella complessiva somma di € 20.000,00, IVA esclusa, non essendo essa stata richiesta con la domanda di risarcimento del danno (cfr. pagg. 13-18 perizia).
All'importo sopraindicato non possono essere aggiunte ulteriori voci di danno, rimaste prive di adeguato supporto probatorio (in particolare, si consideri che le fatture e la documentazione fotografica prodotte dall'opponente - cfr. fatture nn.: 19.2020; 6.2020;
6.2020; 15.2020; fotografie nn. 1, 2 e 3 dep. memoria istruttoria n.
2 - non costituiscono
11 prova sufficiente né dei lavori effettivamente eseguiti né tantomeno dell'avvenuto pagamento degli importi specificamente indicati dalle fatture medesime).
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la somma quantificata come sopra dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto - che deve essere individuata nell'11.10.2024, data di deposito della ctu dell'Ing. che ha effettuato la valutazione peritale dei Per_1 danni - fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno pure gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, "gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno" (Cass.
10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della
Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4.5. Conclusivamente, per tutto quanto su esposto:
- in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione svolta, il decreto ingiuntivo va revocato e la domanda di pagamento azionata in via monitoria va rigettata;
- in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale di parte opponente, il contratto di appalto per cui è causa va dichiarato risolto e parte opposta va condannata al pagamento del risarcimento del danno, quantificato nella complessiva somma di €
20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri di calcolo su indicati.
Ogni ulteriore questione e domanda è assorbita, rammentandosi che ai fini dell'adeguata
12 motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n.
5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).
5. In considerazione dell'esito complessivo della controversia, le spese di lite vanno compensate per un terzo e poste a carico della parte opposta per la frazione residua, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum e dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta.
Stante l'esito dell'accertamento tecnico, le spese di ctu, liquidate con decreto emesso in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della parte opposta.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1102/2019 emesso dal Tribunale di Crotone e rigetta la domanda di pagamento azionata dalla parte opposta;
- accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale della parte opponente e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di appalto in oggetto per inadempimento della parte opposta e condanna quest'ultima al risarcimento del danno subìto dalla parte opponente e quantificato nella complessiva somma di € 20.000,00, oltre interessi e
13 rivalutazione monetaria, calcolati secondo i criteri indicati nella motivazione;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate dalla parte opposta;
- compensa le spese per un terzo e condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente dei residui due terzi delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi € 2.685,50, di cui € 145,50,00 per esborsi documentati e
€ 2.540,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone in via definitiva le spese di ctu, liquidate con decreto emesso in corso di causa, a carico della parte opposta.
Così deciso in Crotone, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
14
SEZIONE CIVILE
Causa n. 399/2020 r.g.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Germana Parte_1 C.F._1
Villirillo parte opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Liperoti parte opposta
Il Giudice scaduto il termine del 3 giugno 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 4 giugno 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 399/2020 R.G., vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Germana Parte_1 C.F._1
Villirillo parte opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Liperoti parte opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo - appalto tra privati.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. La ha promosso l'azione monitoria allegando di essere creditrice di Controparte_1
della somma complessiva di € 15.792,40, quale saldo del corrispettivo per Parte_1
l'esecuzione di lavori edili di completamento di un fabbricato a due piani fuori terra sito in
Cutro alla Via Ancona, che le erano stati commissionati in forza di contratto di appalto concluso in data 2.8.2018.
In relazione a tale somma il Tribunale di Crotone ha emesso il decreto ingiuntivo n.
1102/2019.
Il predetto decreto è stato notificato all'ingiunto il quale ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando l'avversa pretesa creditoria ed eccependo l'inadempimento dell'appaltatrice per non aver portato a termine i lavori commissionati, nonché deducendo di averle corrisposto in acconto la somma complessiva pari a € 50.775,44 sino alla data dell'asserita risoluzione di diritto del contratto (comunicata a mezzo pec in data 9.11.2029 e 2.12.2019).
Pertanto, ha chiesto, in via principale, la revoca del d.i. e, in via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento dell'appaltatore, di dichiarare la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto de quo e di condannare l'opposta al risarcimento dei danni patiti per la mancata consegna del bene nel termine convenuto e per la mancata esecuzione a regola d'arte nonché per i conseguenti oneri patiti e patiendi per il ripristino e l'ultimazione delle opere commesse in appalto, per un ammontare complessivo di € 24.000,00 o per il superiore importo, risultante in giudizio;
vinte le spese, in distrazione.
4 La società opposta, ritualmente evocata, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 17.240,49, di cui: € 5.884,00 per lavori extra contrattuali intervenuti in corso d'opera e non contabilizzati nel computo metrico allegato al contratto d'appalto; € 9.356,49 a titolo di rimborso spese per la fornitura di pavimento grande marble look statuario, rivestimenti in alchimia e decoro, acquistata per applicare al fabbricato oggetto di causa;
€ 2.000,00 a titolo di lesione dell'utile determinata dal recesso unilaterale del committente;
vinte le spese, in distrazione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente, con prova testi e ctu e, assegnata allo scrivente, è stata decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. PRELIMINARMENTE.
3.1. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.2. Al contempo, va respinta l'eccezione di tardività della memoria istruttoria n.2 dell'opponente, reiterata dall'opposta negli scritti conclusivi, per le ragioni già espresse dal
Tribunale con ordinanza del 12.4.2022, da intendersi qui richiamate per relationem.
3.3. Ancora preliminarmente, non coglie nel segno l'eccezione preliminare di inesistenza/nullità della procura alle liti, avanzata dall'opponente, atteso che la firma digitale del difensore, apposta sul documento, è certamente idonea a garantire la validità della procura ai sensi dell'art. 83, co. 3 c.p.c.. Ed invero, la firma digitale è definita dall'art. 1, lett.
s) C.A.D. come "un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".
3.4. Sempre in via preliminare, deve sin da subito dichiararsi l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla società appaltatrice, con cui essa ha chiesto la condanna del committente al pagamento dei lavori extra appalto intervenuti in corso d'opera e non ricompresi nelle opere commissionate, al rimborso spese della fornitura di pavimento grande
5 marble look statuario e all'indennizzo da lesione dell'utile determinata dal suo recesso unilaterale.
E difatti, nel giudizio ordinario di cognizione instauratosi a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, parte opposta, rivestendo la posizione sostanziale di attrice, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, essa si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta (tra tante, Cass. civ. 5415/2019).
Nel caso di specie, la prima domanda riconvenzionale spiegata dalla non può CP_1 qualificarsi quale reconventio reconventionis, in quanto essa non dipende dalla pretesa avanzata dall'opponente tramite le proprie domande riconvenzionali - aventi ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto ed il risarcimento dei danni asseritamente causati nell'esecuzione dei lavori appaltati - bensì concerne il pagamento di somme per lavori extra appalto, neppure menzionati nell'atto di opposizione e rispetto ai quali, quindi, la pretesa creditoria di parte opposta appare esorbitare il diritto di difesa ivi tutelato.
La stessa conclusione s'impone per le domande riconvenzionali relative al rimborso spese e all'indennizzo da mancato guadagno, che non possono dirsi effettivamente e logicamente suscitate dalla richiesta risolutoria e risarcitoria avanzata da parte opponente. Ed invero,
l'interesse della a proporre tali domande non è nato a [...] CP_1 riconvenzionali svolte dall'opponente ma preesisteva ad esse, per cui è ascrivibile ad una sua scelta l'avere agito in via monitoria per il solo credito vantato a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti.
4. NEL MERITO.
4.1. L'opposizione è fondata per quanto di ragione e come tale va accolta.
Deve, anzitutto, richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore
6 opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., tra tante, Cass. civ., n. 12765 del 2007).
A tale regola va associata - in considerazione delle peculiarità della fattispecie contrattuale di causa, in cui il fondamentale thema decidendum sta nell'eccezione di inadempimento sollevata dal committente - quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925;
Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006,
n. 13674).
4.2. Chiarito ciò in punto di diritto, risulta pregiudiziale l'esame della domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento della società appaltatrice.
A tal riguardo, va innanzitutto respinta l'eccezione di decadenza della denuncia dei vizi per tardività ex art. 1667 c.c., sollevata dalla in comparsa di costituzione. CP_1
Difatti, le allegazioni di parte opponente, non specificatamente contestate sul punto da parte opposta, evidenziano il mancato completamento dell'opera appaltata, sicché la disciplina applicabile al caso di specie è quella degli articoli 1453 e 1454 c.c., mentre la speciale disciplina prevista dagli articoli 1667 e 1668 c.c. trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'opera sia portata a termine, non nel differente caso in cui la stessa non sia stata completata. In tale direzione si è mossa la pronuncia della Suprema Corte, che si condivide e di seguito si riporta: “nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione
7 dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (Cassazione Sez.2, sentenza n.13983 del 24.6.2011, in senso conforme Cassazione n. 3302 del 2006,
Cassazione n. 11950 del 1990).
Tanto chiarito, nel merito parte opponente ha domandato la risoluzione del contratto di appalto del 2.8.2018 (in atti) per grave inadempimento dell'appaltatore, consistito non solo nell'illegittima sospensione dei lavori ma anche - e ciò ha carattere assorbente - nell'esecuzione dell'opera non conforme alle regole dell'arte.
Orbene, al fine di accertare l'incompleta esecuzione dell'opera appaltata e la presenza di vizi e difetti, come addotti, si ritiene utile aderire alle conclusioni alle quali è pervenuto l'incaricato CTU nella relazione tecnica, depositata nel pct, che può essere integralmente condivisa, in quanto analitica, motivata e fondata su un'attenta ispezione dei luoghi di causa nonché su un meticoloso esame dei documenti versati in atti e le cui conclusioni, così come integrate in sede di risposta alle osservazioni di parte pervenute, sono da ritenersi esenti da vizi tecnico-logici e pienamente condivisibili, nonché in alcun modo scalfite dalle risultanze emerse dall'istruttoria orale svolta in corso di causa.
E difatti, per quel che concerne i vizi e i difetti delle opere contestati dal committente, evidenziati dai documenti dal medesimo versati in atti, occorre fare riferimento all'individuazione e descrizione dei medesimi, contenuta nella ctu, mezzo di prova idoneo a fondare la domanda.
A tal proposito, infatti, si rammenta che l'accertamento tecnico non è soltanto un mezzo di valutazione di prove già acquisite, vale a dire uno strumento per dedurne una interpretazione tecnica, ma, se al consulente è dato l'incarico di accertare direttamente fatti la cui verifica esige competenze tecniche, assume il valore di vera e propria prova.
8 In tal senso si è conformata la nota distinzione tra ctu deducente e ctu percipiente (tra tante, v. Cass. sez. 3, 13 marzo 2009 n. 6155: "La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche"; sulla stessa linea, ex multis S.U. 4 novembre 1996
n. 9522, Cass. sez. 3, 23 febbraio 2006n. 3990, Cass. sez. 5, 11 maggio 2012 n. 7364, Cass. sez. 3, 26 febbraio 2013 n. 4792, Cass. sez. 1, 10 settembre 2013 n. 20695, Cass. sez. 1,
27 dicembre 2013 n. 28669 e Cass. sez. 1, 29 gennaio 2014 n. 1904Cass. civ. Sez. III, Sent.,
17/06/2016, n. 12526).
Nel caso di specie, è indiscutibile che i fatti addotti dall'opponente fossero da accertare avvalendosi di competenze tecniche.
Più nel dettaglio, mediante osservazione diretta, confronti con le fotografie prodotte in atti, riprese fotografiche e alcune misurazioni il perito ha verificato la sussistenza dei difetti nelle lavorazioni denunciate dall'opponente, che dopo ampia descrizione ha elencato (cfr. pagg.
8-12 perizia).
Deve, quindi, ritenersi che l'appaltatore non abbia assolto al proprio onere probatorio, non avendo né allegato né provato la conformità ed esattezza delle opere realizzate.
Diversamente, la tesi difensiva dell'opponente in ordine alle gravi e varie inadempienze della parte opposta ha trovato riscontro nella consulenza tecnica su richiamata.
Di conseguenza, parte opposta deve essere considerata responsabile dei gravi difetti di costruzione accertati dal fiduciario del Giudice in ragione degli obblighi su di essa gravanti quale soggetto professionalmente qualificato al compimento ed alla realizzazione di opere strutturali e di interventi edilizi.
Ciò detto, tenuto conto del quadro complessivo del rapporto e dei rispettivi interessi dei contraenti, l'inadempimento nell'esecuzione a regola d'arte dell'opera da parte della società appaltatrice appare di gravità tale da alterare in modo decisivo il sinallagma contrattuale in danno del committente.
9 In merito ai suddetti elementi, l'appaltatore non ha dimostrato l'assenza di colpa, che si presume fino a prova contraria, come è stato a più riprese rilevato nella giurisprudenza di legittimità.
Ne deriva che, accertato il mancato completamento delle opere appaltate e la presenza dei difetti dell'esecuzione dei lavori contrattualizzati, come rilevato dal CTU incaricato, la società opposta va considerata inadempiente.
Tale inadempimento deve essere, tuttavia, dichiarato con l'emananda sentenza, non risultando produttive di effetti all'uopo stabiliti le due missive inviate a mezzo pec dal committente, sia perché per l'ipotesi de qua le parti non hanno convenuto l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1456 c.c. (norma invocata dall'opponente in atti) e sia perché entrambe le missive sono sprovviste dei requisiti ex art. 1454 c.c. prodromici alla risoluzione del contratto di diritto (quella di data 9.11.2019 reca un termine ad adempiere ingiustificatamente inferiore a quello prescritto dal comma 1 dell'art. 1454 c.c. e quella di data 2.12.2019 non contiene, invece, alcun termine).
Sebbene il venir meno del vincolo contrattuale comporti, in ragione dell'effetto retroattivo sancito dall'art.1458 c.c., l'obbligo del contraente inadempiente di restituire la prestazione eseguita in suo favore dalla parte non inadempiente, la previsione normativa non autorizza il giudice ad adottare ex officio alcun provvedimento restitutorio in assenza dell'apposita domanda dell'avente diritto, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa
(giurisprudenza pacifica;
cfr., per tutte, Cass. n.2075/2013).
Pertanto, deve nella specie rimanere ferma la prestazione già eseguita dal committente.
4.3. La declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all'appaltatrice preclude l'esame della domanda formulata da quest'ultima in via monitoria (pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite in forza del contratto), in quanto ontologicamente incompatibile.
Considerato infatti che l'art.1458 c.c., nel disciplinare gli effetti della risoluzione, prevede un effetto liberatorio per le obbligazioni ancora ineseguite, la domanda di pagamento azionata dalla società è senz'altro da rigettare.
Peraltro, va considerato che, in base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, di cui si è detto, i lavori commissionati all'impresa non sono stati correttamente eseguiti e dunque la mancanza di prova in merito all'esecuzione delle opere a regola d'arte rende inoperante
10 l'eccezione di inadempimento contrattuale dell'opponente sollevata dall'appaltatrice e, allo stesso tempo, inaccoglibile la richiesta, avanzata da quest'ultima, di pagamento della somma azionata in via monitoria quale compenso dei lavori eseguiti.
Infatti, per giurisprudenza costante, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (v. Cass. civ. n. 25410 del 2024; n.3472 del 2008).
Fatto costitutivo della pretesa pacificamente escluso nel caso in esame, alla luce delle considerazioni sopra espresse in relazione ai vizi e alle difformità dell'opera.
Del resto, è opinione costante in giurisprudenza quella secondo cui "la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, non rilevando in tale contesto che l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza in quanto a tale nozione l'art. 1455 c.c., fa riferimento come limite alla domanda di risoluzione del contratto e non a quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'esigenza di prevedere l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale” (Cass. n. 29169/2021).
4.4. L'accertamento dei vizi e dei difetti delle opere appaltate all'impresa opposta, come accertata in sede peritale, configura grave inadempimento di quest'ultima agli obblighi contrattualmente assunti, che determina il diritto del committente a essere risarcito dei danni subiti in conseguenza del ritardo nella consegna e dei vizi e dei difetti delle opere oggetto del contratto, come dallo stesso domandato in via riconvenzionale.
Nella specie, i danni sono liquidabili sulla base delle emergenze processuali e della ctu, in cui il perito ha stimato il costo necessario per le lavorazioni risolutive dei difetti riscontrati e descritti, quantificandolo nella complessiva somma di € 20.000,00, IVA esclusa, non essendo essa stata richiesta con la domanda di risarcimento del danno (cfr. pagg. 13-18 perizia).
All'importo sopraindicato non possono essere aggiunte ulteriori voci di danno, rimaste prive di adeguato supporto probatorio (in particolare, si consideri che le fatture e la documentazione fotografica prodotte dall'opponente - cfr. fatture nn.: 19.2020; 6.2020;
6.2020; 15.2020; fotografie nn. 1, 2 e 3 dep. memoria istruttoria n.
2 - non costituiscono
11 prova sufficiente né dei lavori effettivamente eseguiti né tantomeno dell'avvenuto pagamento degli importi specificamente indicati dalle fatture medesime).
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la somma quantificata come sopra dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto - che deve essere individuata nell'11.10.2024, data di deposito della ctu dell'Ing. che ha effettuato la valutazione peritale dei Per_1 danni - fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno pure gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, "gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno" (Cass.
10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della
Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4.5. Conclusivamente, per tutto quanto su esposto:
- in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione svolta, il decreto ingiuntivo va revocato e la domanda di pagamento azionata in via monitoria va rigettata;
- in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale di parte opponente, il contratto di appalto per cui è causa va dichiarato risolto e parte opposta va condannata al pagamento del risarcimento del danno, quantificato nella complessiva somma di €
20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri di calcolo su indicati.
Ogni ulteriore questione e domanda è assorbita, rammentandosi che ai fini dell'adeguata
12 motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n.
5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).
5. In considerazione dell'esito complessivo della controversia, le spese di lite vanno compensate per un terzo e poste a carico della parte opposta per la frazione residua, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum e dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta.
Stante l'esito dell'accertamento tecnico, le spese di ctu, liquidate con decreto emesso in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della parte opposta.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1102/2019 emesso dal Tribunale di Crotone e rigetta la domanda di pagamento azionata dalla parte opposta;
- accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale della parte opponente e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di appalto in oggetto per inadempimento della parte opposta e condanna quest'ultima al risarcimento del danno subìto dalla parte opponente e quantificato nella complessiva somma di € 20.000,00, oltre interessi e
13 rivalutazione monetaria, calcolati secondo i criteri indicati nella motivazione;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate dalla parte opposta;
- compensa le spese per un terzo e condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente dei residui due terzi delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi € 2.685,50, di cui € 145,50,00 per esborsi documentati e
€ 2.540,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone in via definitiva le spese di ctu, liquidate con decreto emesso in corso di causa, a carico della parte opposta.
Così deciso in Crotone, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
14