Articolo 638 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 620 bisArticolo 627
Versione
9 ottobre 2010
Art. 638. Mancanza dei requisiti 1. I requisiti generali e speciali, devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell'effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell'inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di eta' che puo' essere superato al momento dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione. 2. L'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell'interessato, comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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