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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/06/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3379/21 promossa da
(C.F. ), in proprio nonché in qualità di erede della Parte_1 C.F._1 madre SI.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Todeschini del Foro di Parte_2
Pisa, giusta procura in atti
Attrice
Controparte_1
(C.F. ) in persona del suo Direttore
[...] P.IVA_1
Generale e legale rappresentante dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CP_2
Pinzauti del Foro di Prato, giusta procura in atti
Convenuta
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_3 CodiceFiscale_2
Grosseto, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Todeschini del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Interventore adesivo autonomo
(C.F. ), nata il [...] a Controparte_4 C.F._3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Todeschini del Foro di Pisa, giusta procura Pt_3 in atti
Interventore adesivo autonomo
1 Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.02.2025 – tenuta in modalità cartolare - le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
*** Ha agito in giudizio in proprio e in qualità di erede della sig.ra Parte_1 Pt_2
al fine di accertare la responsabilità di
[...] [...]
(d'ora in poi Controparte_1
nella causazione della morte della sig.ra e condannare la Controparte_1 Parte_2 stessa al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis, deducendo che:
1. La SI.ra affetta da tempo da modesta valvulopatia mitralica Parte_4
asintomatica, in data 16.10.2014 si sottoponeva a controllo ecocardiografico routinario presso il Presidio Ospedaliero “S. Luca” di Lucca
2. Veniva riscontrato in quella sede un peggioramento del quadro di insufficienza mitralica
3. in data 20.10.2014 la SI.ra effettuava una visita cardiologica e il successivo Pt_2
27.10.2014 si sottoponeva presso l'Ospedale “S. Cataldo” di Pisa a ecocardiogramma che mostrava un “prolasso mitralico di entrambi i lembi con insufficienza mitralica di grado severo con jet eccentrico;
funzione sistolica ventricolare sinistra;
moderata dilatazione dell'atrio sinistro, insufficienza tricuspidale di grado moderato ed aortica lieve”
4. la paziente veniva poi ricoverata presso l'ospedale San Cataldo e poi dimessa
5. Nella lettera di dimissioni si indicava: “paziente asintomatica per dispnea da sforzo, angor, sincopi, con sporadica sensazione di cardiopalmo tachifrequente della durata di alcuni minuti ad insorgenza e remissione graduale”. Si dava altresì indicazione per l'effettuazione di una consulenza cardiochirurgica ed un ecocardiogramma trans-esofageo se clinicamente indicato, a seguito dei quali la paziente avrebbe dovuto essere ricontattata per eventuale intervento di correzione chirurgica dell'insuffcienza mitralica previo ricovero presso l'Ospedale del Cuore di Massa
6. La SI.ra veniva in effetti ricoverata dal 1.12.2014 al 10.12.2014 presso l'Ospedale Pt_2
del Cuore “G. Pasquinucci” di Massa, con valutazione all'ingresso di paziente “asintomatica per dispnea da sforzo angor o sincopi, riferita sporadica sensazione di cardiopalmo”.
7. Presso la suddetta struttura veniva effettuato eco- doppler cardiaco che documentava inoltre “...Radice aortica regolare ...Atrio sinistro dilatato... volume 56 ml/mq … Ampio prolasso del
2 LPM che presenta grossolana calcifcazione della commisura posteriore coinvolgente parte del lembo.
Insuffcienza mitralica eccentrica...Ventricolo sinistro con spessori aumentati (sperone settale 17 mm) e diametri cavitari regolari... F.E.:70%. Sezioni destre nei limiti. Insuffcienza tracuspidalica di grado moderato severo con PAPs 45 mmHg ...”. Nessun ecocardiogramma trans- esofageo veniva eseguito.
8. In data 3.12.2014 la paziente veniva dunque sottoposta ad intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare mitralica con valvola meccanica St Jude 31 in minitoracotomia destra
9. Dal referto operatorio risulta “... in relazione alle lesioni valvolari ed alla grave ipertrofa ventricolare si giudica la valvola non riparabile e si decide di procedere all'impianto di protesi meccanica... Decalcifcazione dell'anello mitralico posteriore. Si impianta protesi meccanica St Jude n. 31”
10. Il successivo decorso post intervento risultava complicato da fasi di blocco atrio- ventricolare parossistico di terzo grado con intervento del pace maker bicamerale temporaneo esterno collegato agli elettrodi epicardici temporanei posizionati durante l'intervento. La SI.ra durante la degenza iniziava inoltre terapia anticoagulante orale Pt_2 con Warfarin.
11. Dal 10.12.2014 al 24.12.2014 la paziente veniva ricoverata presso la U.O.C.
Cardiologia e Medicina Cardiovascolare “S. Cataldo” di Pisa. Il decorso clinico si caratterizzava da un riscontro di tachicardia atriale, condotta con blocco che risultava solo parzialmente controllata dalla terapia con Verapamil
12. Durante la degenza, inoltre, l'ecocardiogramma segnalava un buon funzionamento della protesi valvolare meccanica, con insufficienza intraprotesica di grado minimo;
radiogrammi seriati mostravano una progressiva riduzione del versamento pleurico.
13. Da ultimo, i sanitari decidevano quindi di sottoporre la paziente all'impianto di un pace-maker definitivo, avvenuto senza complicanze.
14. Alle dimissioni del 24.12.2014 alla SI.ra veniva consigliato di modulare la Pt_2
terapia con Warfarin al fine di mantenere un valore di INR compreso tra 2,5 e 3,5
15. Alla visita cardiologica del 13.02.2015 presso il “S. Cataldo” di Pisa si segnalava “... episodio di disturbo del visus e perdita del tono posturale, con accesso al PS dell'Ospedale di Lucca. TAC encefalo negativa. Successivamente disartria e perdita di forza dell'arto inferiore sinistro con progressivo graduale recupero funzionale. All'ECG solo segni di sovraccarico ventricolare sinistro...”. Veniva altresì
3 segnalato un rialzo della pressione arteriosa diastolica nei giorni precedenti e contestualmente veniva consigliata una modificazione della terapia farmacologica in corso
16. La successiva visita cardiologica del 1.04.2015 presso il “G. Pasquinucci” di Massa evidenziava “... è stata sottoposta in data 22/12 ad impianto di Pacemaker bicamerale per tachicardia atriale condotta con blocco atrioventricolare. Il 30/01 ricovero presso il PS per caduta e successiva afasia e atassia;
dimessa con diagnosi di TIA;
successivi episodi di TIA ed instabilità vertebro- basilare... Procedure suggerite: controllo dei valori pressori...”
17. Alla visita neurologica del 13.04.2015 presso l'Istituto “Carlo Besta” di Milano il sanitario annotava “... la pz dal 30 gennaio us ha presentato 4 episodi: 1) dopo vari starnuti, episodio presincopale con trauma cranico non commotivo … 2) disturbo della parola simile ma di minor durata
(qualche minuto) 3) e 4) retropulsione con caduta a terra (come se qualcuno l'avesse spinta). … Verosimili
TIA prevalentemente in territorio vertebro- basilare in pz con vasculopatia cerebrale e recente intervento di sostituzione valvolare mitralica + PM. Escluse fonti emboligene. Controllare la pressione al fne di evitare eccessivi sbalzi..”
18. In data 17.04.2015 la paziente veniva colpita da violento ictus, con gravi postumi quali la completa paralisi del braccio sinistro, come verrà chiarito in seguito
19. La consulenza cardiologica del 7.09.2015 presso il Presidio ospedaliero di Livorno evidenziava “... Eseguito intervento di sostituzione valvolare nel dicembre 2014 con protesi meccanica mitralica … intervento complicato da BAV totale trattato con impianto di PMD SORIN modello Repley.
Fine gennaio e febbraio 2015 episodi suggestivi per ischemie transitorie nel territorio vertebro- basilare.
Successivamente eseguito a marzo 2015 ETE con riscontro di protesi meccanica normofunzionante in assenza di lesioni potenzialmente emboligene. Il 17.04.2015 Ictus nel territorio della cerebrale anteriore
(INR 1.7; il giorno precedente 3.3) … saltuari episodi di dispnea sine materia... Procedere: il piccolo leak paravalvolare potrebbe essere l'esito della signifcativa calcifcazione dell'anello mitralico pre- intervento. Il rigurgito condizionato dal leak appare al momento non emodinamicamente signifcativo, ma non si può escludere che possa essere locus di maggiore suscettibilità ad eventi emboligeni. La terapia rimane quella medica anticoagulante regime come già impostato tra 3.5 e 4.5 ... assocerei alla terapia in atto sta - tina per il controllo del colesterolo plasmatico”
20. Il successivo 12.09.2016 seguiva ulteriore visita cardiologica presso l'Ospedale di
. Il professionista consultato riferiva “... Ictus ischemico ad aprile 2015 (INR basso) ...” Pt_3
4 21. La SI.ra infine, dal 21.07.2015 al 3.11.2016 eseguiva riabilitazione Pt_2
ambulatoriale presso “Villa Pizzetti” di . La relazione finale di dimissione riportava Pt_3
“... la SI.ra ha eseguito diversi progetti riabilitativi per esiti di ischemia con emiplegia sn del 17.04.2015; durante il percorso riabilitativo la paziente ha avuto altri episodi di TIA. … necessita di massimo aiuto nei passaggi posturali letto- carrozzina e si segnala defcit di controllo del tronco con latero- pulsione sn. La paziente mantiene la statica eretta per brevi tempi e con defcit di equilibrio, deambula per brevi tragitti interni con l'ausilio di un quadripode a dx e necessita del massimo aiuto di una persona a sn. Si affatica facilmente.
Presenta note di afasia motoria e disartria. Educazione al paziente e ai famigliari: mantenere la postura corretta in carrozzina evitando latero- pulsione sn del tronco, deambulare per brevi tragitti dentro casa con massimo aiuto di 2 persone e l'ausilio del quadripode o di un punto di appoggio fsso (tavolo). Ausili e consigli sulle ADL: carrozzina pieghevole, quadripode, molla piede sn della Ottobook per dorsi- fessione ed evitare supinazione. Splint statico pro estensione mano sn per la notte”
22. In data 24.11.2015 la SI.ra veniva riconosciuta invalida con necessità di Pt_2 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
23. In data 21.01.2018 interveniva purtroppo il decesso della SI.ra a causa Pt_2
dell'ennesimo attacco TIA avvenuto nei giorni precedenti (il 17.01.2018)
24. Non veniva eseguita alcuna autopsia, nel rispetto delle intenzioni e della sensibilità manifestata in vita su tale argomento dalla paziente stessa.
25. A seguito della relazione peritale di parte del Prof. e del dott. Per_1 Per_2
emergeva che la condizione del paziente nel dicembre 2014 non dava indicazioni nel
[...] senso di procedere a un intervento cardio- chirurgico di sostituzione valvolare. Ciò avrebbe portato a molteplici attacchi ischemici, sino allo sviluppo del grave ictus ischemico cerebrale del 17.04.2015
26. Il percorso diagnostico in previsione dell'intervento è stato lacunoso, anche ai fini della definizione delle caratteristiche anatomiche della valvola e della sua possibile riparabilità
27. Non è possibile individuare né chi abbia formulato la iniziale indicazione alla correzione chirurgica della valvulopatia mitralica, né se sia stata effettivamente eseguita la consulenza cardiochirurgica solo annotata in anamnesi all'ingresso della paziente presso la
Cardiochirurgia dell'Ospedale di Massa
5 28. In ogni caso il modulo del consenso relativo alla sostituzione valvolare mitralica e valutazione della tricuspide è estremamente generico, con un riferimento al potere unilaterale di modificare strategia di intervento
29. La sig.ra non veniva informata né dell'eventualità di sostituire un intervento Pt_2
con altro, né tantomeno circa l'esistenza di due diversi tipi di protesi valvolare, biologica o meccanica, e sulla necessità a seguito dell'eventuale applicazione di quest'ultima, di dover assumere a vita una terapia anticoagulante orale per evitare trombosi della valvola con conseguente suo malfunzionamento o fenomeni trombo- embolici con possibilità di episodi ischemici celebrali o periferici.
30. Alla sig.ra nulla veniva riferito altresì circa la necessità, affinché tale terapia Pt_2 fosse efficace, di adeguare la posologia del farmaco anticoagulante per ridurre la capacità coagulativa entro un range INR definito onde evitare il rischio di trombosi in caso di valori più bassi e rischio emorragico per i valori superiori.
31. La SI.ra non veniva neppure edotta della conosciuta difficoltà, per molti Pt_2
pazienti, di mantenere detto INR in range, delle limitazioni dietetiche correlate a tale terapia
(con particolare attenzione all'assunzione di alimenti ricchi in vitamina K che contrasta l'azione del farmaco), delle numerose interferenze farmacologiche nonché delle difficoltà o dei possibili rischi che una terapia di questo tipo poteva comportare in caso di successivi interventi chirurgici di altra natura o di eventi traumatici
32. Neppure veniva informata in ordine alla necessità di impiantare un pace-maker dopo l'intervento, eventualità molto frequente in casi di questo tipo
33. Veniva dapprima richiesto stragiudizialmente il danno patrimoniale e non patrimoniale e in seguito veniva avviato il procedimento ATP R.G. 3851/ 2019, culminato con il deposito della relazione peritale a firma del dott. e del chirurgo dott. Persona_3
Persona_4
Si è costituita la chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendo Controparte_1 che:
34. Secondo le linee guida del tempo l'indicazione chirurgica doveva ritenersi del tutto corretta. Inoltre il caso concreto non appare inquadrabile in una delle categorie standardizzate e risulta meritevole di autonoma valutazione,
6 35. L'informativa sul consenso risulta completa in quanto si trascrive esplicitamente che la SI.ra era portatrice di una insufficienza mitralica di grado severo, insufficienza Pt_2 tricuspidalica di grado medio, ipertensione polmonare di grado moderato per il trattamento della quale le veniva proposto un intervento di sostituzione valvolare mitralica e di valutazione dell'insufficienza tricuspidalica ed eventuale plastica/sostituzione. veniva Per_5 riferito l'alto rischio di mortalità intraospedaliera e postospedaliera,
36. la comparsa di aritmie, dopo la sostituzione valvolare, rese necessario l'impianto di pace maker definitivo ma tale evento non risulta in relazione causale con l'intervento chirurgico eseguito dai medici della parte resistente
37. All'atto della dimissione, avvenuta in data 24/12/2014, venne chiaramente indicato che la SI.ra doveva assumere Warfarin (Coumadin) secondo i valori dell'INR, che Pt_2 doveva essere mantenuto tra 2,5 e 3,5
38. La sig.ra già era affetta da una patologia spontanea, in grado da sola di Pt_2 provocare i danni descritti.
39. È contestata la CTU espletata in sede di ATP per violazione del contraddittorio,
40. È inoltre contestata la CTU espletata in ordine alla non necessità dell'intervento, alla mancanza del consenso informato in quanto il modulo utilizzato è quello standard e il livello di istruzione della sig.ra risultava particolarmente elevato, e rispetto al di nesso Pt_2 di causalità fra l'intervento cardio-chirurgico e la comparsa di episodi di ischemia cerebrale
I sig.ri e , in qualità di nipoti della sig.ra Controparte_4 Controparte_3 hanno depositato atto di intervento adesivo autonomo , riportandosi a quanto dedotto Pt_2 dall'attrice, specificando i propri rapporti con la nonna e chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale, anche da perdita di chance, per la perdita del congiunto.
Il giudice istruttore con ordinanza del 17.06.2022 ha disposto al mutamento del rito, assegnando i termini per le memorie ex art. 183 c.6 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente, con l'acquisizione della consulenza tecnica espletata nel procedimento ATP R.G. 3851/2019, a seguito del quale sono stati chiesti chiarimenti ai CTU nominati.
7 All'udienza del 19.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In via preliminare si rigettano le reiterate eccezioni, avanzate da parte convenuta, di nullità della CTU depositata in sede di procedimento di ATP – acquisita agli atti del presente processo – e dei chiarimenti resi, in quanto le parti hanno potuto partecipare alle operazioni peritali e formulare osservazioni a cui i consulenti hanno fornito adeguata risposta, essendo stato garantito il rispetto del contradditorio;
pertanto non si ritengono integrati i gravi motivi di cui all'art. 196 c.p.c., presupposto per la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del consulente.
Sulla responsabilità della Controparte_5
[...]
Ha agito in giudizio – in proprio ed in qualità di erede della – per Parte_1 Parte_2 chiedere di accertare la responsabilità medica della , per Controparte_5
l'intervento eseguito sulla in data 03.12.2014 presso l'Ospedale del Cuore “G. Pt_2
Pasquinucci di Massa” che – nella prospettazione attorea – ha determinato l'instaurarsi di una serie di eventi tali da terminare il decesso in data 21.01.2018. Parte attrice in particolare ha lamentato che le condizioni della paziente non fornivano chiara indicazione circa la necessità dell'effettuazione dell'intervento cardio-chirurgico di sostituzione valvolare, e che il consenso prestato dalla pazienta risultava viziato da una carente, incompleta ed inadeguata informazione – sia sul tipo di intervento cardio chirurgico eseguito sia sulle possibili implicazioni e complicazioni purtroppo verificatesi -.
A seguito dell'instaurazione di giudizio di ATP – n.rg 3851/2019 – il CCTTUU nominati, chiamati a chiarimenti in questo giudizio, hanno depositato una relazione precisa, motivata e immune da vizi logici, e come tale condivisa dalla scrivente, a cui si rinvia. Nello specifico i consulenti, dopo aver ricostruito l'iter clinico della paziente, in merito alla scelta chirurgica effettuata hanno rilevato che “
Nel caso in questione, come sopra riportato, la PZ era asintomatica, non presentava fibrillazione atriale ed i valori di pressione sistolica polmonare erano inferiori a 50 mmHg (per precisione 40 mmHg al cateterismo
8 cardiaco eseguito in data 4 novembre 2014). La valvola non aveva caratteristiche anatomiche che facessero presagire una agevole riparazione valvolare (tanto che poi la PZ è stata sottoposta a sostituzione valvolare con protesi meccanica). Sulla base di tali elementi seguendo la flowchart sopra riportata (vedasi pag.7) non esisteva alcuna indicazione chirurgica bensì la prosecuzione di un follow-up medico. Si può quindi affermare che, data la assenza di sintomi nella PZ, una correzione chirurgica del vizio valvolare sarebbe stata indicata solo nel caso in cui fossero presenti una disfunzione ventricolare sinistra e/o una ipertensione polmonare o infine una fibrillazione atriale, condizioni assenti nella PZ. Infine, dato di maggiore rilevanza, l'indicazione chirurgica sarebbe stata adeguata, in presenza delle situazioni cliniche sopracitate, solo qualora esistesse una elevata probabilità di potere procedere a riparazione della valvola stessa. Fermo restando la mancanza di chiara indicazione al trattamento chirurgico del vizio valvolare, il percorso diagnostico eseguito in previsione dell'intervento appare lacunoso proprio nella valutazione dell'aspetto più rilevante ovvero la definizione delle caratteristiche anatomiche della valvola ai fini della valutazione di una possibile riparabilità. La PZ non è stata sottoposta a ecocardiografia transesofagea suggerita sia alla visita eseguita all'Ospedale di Lucca che alla dimissione dalla Cardiologia di Pisa. L'ecocardiografia transesofagea avrebbe chiaramente permesso di chiarire le anomalie strutturali della valvola, l'estensione della calcificazione dell'anulus valvolare e le dimensioni della cavità ventricolare sinistra elementi indispensabili per chiarire quale fosse la probabilità di una riparazione valvolare e le possibili alternative di scelta di valvola protesica in caso di non riparabilità.
Peraltro deve essere sottolineato come tale indagine fosse tanto più necessaria vista la presenza all'eco transtoracico di una grossolana calcificazione della commissura posteriore coinvolgente il lembo posteriore già di per sé suggestive di una bassa probabilità di riparabilità della valvola.”, ponendo i sanitari in essere una condotta non conforme alle linee guida dettate in materia.
Nello specifico i CCTTUU hanno concluso che “La condotta clinica dei sanitari, per quanto riguarda le scelte terapeutiche eseguite, non sembra quindi sia stata conforme alle Linee Guida e alle buone pratiche cliniche esistenti all'epoca dei fatti (Linee Guida ed indicazioni non significativamente differenti anche quando vengano considerate quelle pubblicate successivamente) non sussistendo alcuna delle condizioni che potevano portare ad una scelta chirurgica (sintomi, disfunzione ventricolare sinistra, marcata dilatazione atriale sinistra, flail cordale, fibrillazione atriale, ipertensione polmonare, elevata possibilità di eseguire una valvuloplastica durevole, basso rischio chirurgico). Una più adeguata scelta sarebbe stata, come sostenuto dalle
Linee Guida, sottoporre la PZ a stretto follow-up clinico e strumentale al fine di identificare l'eventuale
9 corretto timing chirurgico ovvero il momento in cui i vantaggi ottenuti dal trattamento sarebbero stati superiori
a quelli della terapia medica.”
Pertanto, accertata le non conformità della scelta chirurgica alle linee-guida, in merito alla sussistenza del nesso di causa tra l'intervento di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica e i successivi eventi cerebrovascolari e il progressivo deterioramento delle condizioni cliniche della paziente, che ne hanno portato al decesso i CCTTUU hanno rappresentato che “Sebbene macroscopicamente non sia emersa agli esami TEE eseguiti chiara fonte emboligena, e anche ammettendo un ruolo emboligeno relativo del leak paravalvolare emerso dopo l'ictus, la polidistrettualità degli eventi ischemici riscontrata all'imaging neurovascolare fanno propendere per l'origine embolica di tali episodi. In presenza di protesi valvolare meccanica non risulta agevole la dimostrazione di piccole formazioni trombotiche sulla valvola stessa e la della ricerca di una trombosi protesica non esclude la probabilità di embolizzazione (…) Rimane comunque da sottolineare la scelta fatta a monte di impiantare un protesi valvolare meccanica in posizione mitralica in PZ asintomatica quale senza cui verosimilmente la sequenza di eventi cerebrovascolari che ha portato alla grave disabilità prima e al decesso poi non si sarebbe verificata.”
Sul punto hanno poi concluso deducendo che “La documentazione clinica che è stato possibile esaminare, intercorrente tra l'accertamento dello Stato di Invalidità Civile del 24.11.2015 fino al decesso della SI.ra intervenuto dopo poco più di due anni, ovvero il giorno 21.01.2018, non è stata Pt_2
sufficiente per poter dimostrare una correlazione causale, sotto il profilo cronologico e della continuità fenomenica, tra i segnalati ripetuti fenomeni neuro-vascolari ed il decesso;
non risulta peraltro che al decesso stesso fu richiesta una indagine autoptica (vedasi riscontro diagnostico) per stabilire le cause della morte.”
Visto quanto sopra i CCTTUU hanno ritenuto di “dover valutare quanto meno un danno biologico scaturito dall'episodio di ictus cerebrale verificatosi nell'Aprile 2015, correlabile all'evidenziato comportamento colposo dei sanitari, e che, secondo quanto emerso in sede di visita da parte della Commissione
Medico-Legale per l'accertamento dello stato invalidante (INPS di 24.11.2015), ebbe a sfociare in Pt_3 una situazione clinica pressochè stabilizzata (per cui vedasi l'indicazione a revisione a Novembre 2016, non presente in atti) espressa da emiparesi sinistra (maggiore all'arto superiore;
in destrimane ?, ndr), disartria, deficit motorio con passaggi posturali e deambulazione possibili solo con sostegno” meglio infra specificato.
I CCTTUU hanno inoltre evidenziato vizi anche in relazione alla corretta informazione fornita alla paziente ed alla adeguatezza e completezza del consenso informato firmato (cfr.
10 pag. 17-18 della relazione). In particolare i CCTTUU, sul punto, hanno concluso che “nel caso in oggetto, risulti assai stringato e generico, fermo restando che al di là della strutturazione dello stesso, resta il dubbio se alla Paziente sia stata effettivamente illustrata la strategia operatoria, ovvero, per la precisione,
l'ipotesi di un possibile cambiamento della soluzione chirurgica nella sostituzione della valvola mitralica (con protesi meccanica) con gli allegati rischi connessi con tale soluzione (rischio embolico con necessità di trattamento anticoagulante a vita, rispetto ad una protesi biologica);come rilevato nella Consulenza del Prof.
, dalla documentazione agli atti, non emerge alcuna annotazione nella cartella Persona_4 clinica dalla quale risulti che la strategia chirurgica sia stata illustrata alla Paziente e che ne siano state da essa comprese le motivazioni ed i possibili rischi (viene infatti indicata solo la formula assai generica “accetto che i sanitari modifichino il programma tecnico e strategico stabilito pre-operatoriamente qualora lo dovessero ritenere necessario”); dalla stessa documentazione non risulta peraltro, come già accennato, chi abbia in realtà formulato la iniziale indicazione cardiochirurgica alla correzione della valvulopatia mitralica. Appare ovvio che in mancanza di ciò è impossibile ricostruire se la informazione sia stata effettivamente data in maniera adeguata e completa e se le sostanziali differenze fra le procedure chirurgiche siano state sufficientemente comprese dalla Paziente, ovvero se il Consenso sia stato realmente valido ed “informato”. Pur essendo un aspetto non sottovalutabile e cardine ai fini della autodeterminazione della Paziente e contestualmente importante nella valutazione della correttezza comportamentale dei medici, riteniamo tuttavia che la validità del Consenso informato assuma una importanza secondaria rispetto alla problematica principale alla base del nostro caso, ovvero che concretamente non vi era una riconoscibile indicazione chirurgica.”
Per quanto sopra richiamato è accertata la responsabilità dei sanitari, i quali hanno sottoposto la paziente ad un intervento chirurgico in assenza delle condizioni prescritte dalle linee guida e delle buone pratiche, in ragione della quale sarebbe stata indicata la prosecuzione di un follow-up medico così come è stata accertata la carente, inadeguata ed incompleta informazione resa alla paziente in merito all'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta in data 3.12.2014, ai possibili rischi e conseguenze.
Sulla quantificazione del danno
- Danno iure hereditatis
I CCTTUU, pur non avendo accertato un nesso di causa tra la condotta inadempiente dei sanitari e il decesso della paziente, hanno riconosciuto un danno biologico dovuto all'intervento erroneamente eseguito, di natura neurologica quantificabile nella misura
11 complessiva del 60% (sessanta percento), onnicomprensivo dei riflessi reattivi sulla sfera psichica, oltre ad un danno temporaneo assoluto (intercorrente ininterrottamente tra il non indicato intervento cardiochirurgico del 3.12.2014 e la suddetta valutazione dello stato invalidante del 24.11.2015) in misura pari a 355 giorni (trecentocinquantacinque); in ragione di quanto sopra e considerato quanto dedotto dai CCTTUU secondo cui “Quanto alla incidenza sul piano non patrimoniale sub specie di danno morale, come richiesto nel quesito, possiamo riferirci alla
[...]
della sofferenza morale nella inabilità temporanea e nella invalidità permanente presenti alle Pt_5 pagg.138-139 del più sopra menzionato e coll.: Guida alla Valutazione Medico- Legale Pt_6 dell'Invalidità Permanente;
Giuffrè Editore, Milano 2015. In entrambe le fattispecie, i diversi parametri di
“misura” elencati nelle griglie (per la temporanea: durata iter clinico, terapia medica, presidi utilizzati per la deambulazione, interventi chirurgici in anestesia generale, rinunzie qualiquantitative;
per la permanente: supporto da parte di terzi, terapia polifarmacologica, necessità di presidi sanitari per gli spostamenti, percezione della menomazione, rinunzie qualiquantitative), collocano lo score di stima nella fascia più alta” il danno non patrimoniale patito dalla pazienta, con personalizzazione del danno morale al
50%, è così quantificabile – sulla base della Tabella Unica Nazionale – applicabile al caso concreto:
Età al momento del sinistro 74 anni
Percentuale di invalidità permanente 60%
Giorni di invalidità temporanea totale 355 tabella di riferimento: 2025) Parte_7
Punto danno biologico permanente € 7.909,22
Personalizzazione danno morale 50% € 3.954,61
Punto danno non patrimoniale € 11.863,82
Coefficiente di riduzione per età 0,64
Indennità temporanea + 50% per danno morale € 82,86
Danno biologico permanente (€ 7.909,22 x 60 x 0,64) € 303.713,90
Danno morale (€ 3.954,61 x 60 x 0,64) € 151.856,95
A) Danno permanente complessivo (€ 711.829,45 x 0,64): € 455.570,85
Invalidità temporanea totale per 355 giorni: € 29.415,30
12 B) Danno temporaneo totale: € 29.415,30
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 484.986,15
TOTALE GENERALE: € 484.986,15
Considerato la carenza e lacunosità delle informazioni fornite alla paziente, anche in considerazione del fatto che l'intervento non era da prescrivere nelle sue condizione e che pertanto non sarebbe dovuta esservi sottoposta, considerata la gravità della condotta addebitata ai sanitari ed il grave danno biologico patito, ritenuto plausibilmente che se correttamente informata la paziente non si sarebbe sottoposta all'intervento del 3.12.2014
(cfr. Cassazione Civile sentenza n. 28985 del 2019 “Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione.”) si ritiene di liquidare in via equitativa un danno patito pari a 10.000,00 €.
Visto quanto sopra parte convenuta è condannata al pagamento di € 494.986,15 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 03.12.2014 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a favore della parte attrice in qualità di erede della a Parte_2 titolo di danno iuer hereditatis di natura non patrimoniale.
- danno iure proprio
Parte attrice e parti intervenute – in qualità di figlia e di nipoti non conviventi con la paziente
– hanno domandato il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, che si verifica quando un paziente rimane gravemente leso per colpa di errori medici - come verificato nel caso di specie - e i suoi stretti familiari subiscono anch'essi le conseguenze
13 dannose della vittima primaria, cambiando abitudini di vita e non potendo più godere come prima del rapporto.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare – in un caso di perdita del rapporto parentale ma applicabile per analogia anche ad una ipotesi di lesione del rapporto parentale – che “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta
"iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art.
29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Considerato che la abitava a Lucca per poi trasferirsi a – dove abitano Pt_2 Pt_3
l'attrice e le parti intervenute - a seguito degli eventi di causa, escluso che le parti prima del trasferimento potessero avere una frequentazione quotidiana , ma ritenuto, in via presuntiva, comunque potesse essere sussistente un legame familiare stretto determinato dal fatto che l'attrice fosse l'unica figlia e gli intervenuti gli unici nipoti, si ritiene liquidabile in via equitativa un importo parti ad € 50.000,00 a favore dell'attrice e di € 25.000,00 a favore di ciascuna parte intervenuta, a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 03.12.2014 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
- danno patrimoniale
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per il pagamento delle badanti in quanto non vi è prova dei pagamenti effettuati e non si comprende se dalla somma richiesta sia già stata scomputata della quota pari all'indennità ricevuta;
trattandosi di danno patrimoniale facilmente documentabili e liquidabile è escluso che possa intervenire una liquidazione del danno in via equitativa.
14 Parimenti priva di prova sono i pagamenti inerenti le fatture del Dott. intestate alla Per_6 parte qui attrice.
Le spese di lite, comprese quelle del giudizio di ATP, seguono la soccombenza e sono liquidate, complessivamente nei confronti delle tre parti in quanto difese dal medesimo legale con le medesime argomentazioni, nei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al
D.M. 55 del 2004. Parte convenuta è tenuta anche al rimborso delle spese di CTU del procedimento di ATP, con esclusione delle spese di ctp in quanto non documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3379/2021 disattesa ogni contraria istanza
Accertata la responsabilità di parte convenuta nella causazione delle lesioni a carico della
Parte_4 condanna Controparte_1
al pagamento della somma di €
[...]
494.986,15 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 03.12.2014 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a favore di in qualità Parte_1 di erede della a titolo di danno non patrimoniale iuer hereditatis, Parte_2 condanna Controparte_6
al pagamento di € 50.000,00 a favore di
[...]
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto Parte_1 parentale oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 03.12.2014 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, condanna Controparte_1
al pagamento di € 25.000,00 a favore di
[...]
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da lesione del Controparte_3 rapporto parentale oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 03.12.2014 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo,
15 condanna Controparte_1
al pagamento di € 25.000,00 a favore di
[...]
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da lesione Controparte_4 del rapporto parentale oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 03.12.2014 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo,
Condanna Controparte_1
E DI SANITÀ PUBBLICA al pagamento delle spese di lite a favore
[...] di e Parte_1 Controparte_3 CP_4
liquidate in € 40.000,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese
[...] generali, ed € 2.890,00 per esborsi, ed € 5.726,00 per spese di CTU.
Pisa, 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
16
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3379/21 promossa da
(C.F. ), in proprio nonché in qualità di erede della Parte_1 C.F._1 madre SI.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Todeschini del Foro di Parte_2
Pisa, giusta procura in atti
Attrice
Controparte_1
(C.F. ) in persona del suo Direttore
[...] P.IVA_1
Generale e legale rappresentante dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CP_2
Pinzauti del Foro di Prato, giusta procura in atti
Convenuta
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_3 CodiceFiscale_2
Grosseto, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Todeschini del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Interventore adesivo autonomo
(C.F. ), nata il [...] a Controparte_4 C.F._3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Todeschini del Foro di Pisa, giusta procura Pt_3 in atti
Interventore adesivo autonomo
1 Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.02.2025 – tenuta in modalità cartolare - le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
*** Ha agito in giudizio in proprio e in qualità di erede della sig.ra Parte_1 Pt_2
al fine di accertare la responsabilità di
[...] [...]
(d'ora in poi Controparte_1
nella causazione della morte della sig.ra e condannare la Controparte_1 Parte_2 stessa al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis, deducendo che:
1. La SI.ra affetta da tempo da modesta valvulopatia mitralica Parte_4
asintomatica, in data 16.10.2014 si sottoponeva a controllo ecocardiografico routinario presso il Presidio Ospedaliero “S. Luca” di Lucca
2. Veniva riscontrato in quella sede un peggioramento del quadro di insufficienza mitralica
3. in data 20.10.2014 la SI.ra effettuava una visita cardiologica e il successivo Pt_2
27.10.2014 si sottoponeva presso l'Ospedale “S. Cataldo” di Pisa a ecocardiogramma che mostrava un “prolasso mitralico di entrambi i lembi con insufficienza mitralica di grado severo con jet eccentrico;
funzione sistolica ventricolare sinistra;
moderata dilatazione dell'atrio sinistro, insufficienza tricuspidale di grado moderato ed aortica lieve”
4. la paziente veniva poi ricoverata presso l'ospedale San Cataldo e poi dimessa
5. Nella lettera di dimissioni si indicava: “paziente asintomatica per dispnea da sforzo, angor, sincopi, con sporadica sensazione di cardiopalmo tachifrequente della durata di alcuni minuti ad insorgenza e remissione graduale”. Si dava altresì indicazione per l'effettuazione di una consulenza cardiochirurgica ed un ecocardiogramma trans-esofageo se clinicamente indicato, a seguito dei quali la paziente avrebbe dovuto essere ricontattata per eventuale intervento di correzione chirurgica dell'insuffcienza mitralica previo ricovero presso l'Ospedale del Cuore di Massa
6. La SI.ra veniva in effetti ricoverata dal 1.12.2014 al 10.12.2014 presso l'Ospedale Pt_2
del Cuore “G. Pasquinucci” di Massa, con valutazione all'ingresso di paziente “asintomatica per dispnea da sforzo angor o sincopi, riferita sporadica sensazione di cardiopalmo”.
7. Presso la suddetta struttura veniva effettuato eco- doppler cardiaco che documentava inoltre “...Radice aortica regolare ...Atrio sinistro dilatato... volume 56 ml/mq … Ampio prolasso del
2 LPM che presenta grossolana calcifcazione della commisura posteriore coinvolgente parte del lembo.
Insuffcienza mitralica eccentrica...Ventricolo sinistro con spessori aumentati (sperone settale 17 mm) e diametri cavitari regolari... F.E.:70%. Sezioni destre nei limiti. Insuffcienza tracuspidalica di grado moderato severo con PAPs 45 mmHg ...”. Nessun ecocardiogramma trans- esofageo veniva eseguito.
8. In data 3.12.2014 la paziente veniva dunque sottoposta ad intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare mitralica con valvola meccanica St Jude 31 in minitoracotomia destra
9. Dal referto operatorio risulta “... in relazione alle lesioni valvolari ed alla grave ipertrofa ventricolare si giudica la valvola non riparabile e si decide di procedere all'impianto di protesi meccanica... Decalcifcazione dell'anello mitralico posteriore. Si impianta protesi meccanica St Jude n. 31”
10. Il successivo decorso post intervento risultava complicato da fasi di blocco atrio- ventricolare parossistico di terzo grado con intervento del pace maker bicamerale temporaneo esterno collegato agli elettrodi epicardici temporanei posizionati durante l'intervento. La SI.ra durante la degenza iniziava inoltre terapia anticoagulante orale Pt_2 con Warfarin.
11. Dal 10.12.2014 al 24.12.2014 la paziente veniva ricoverata presso la U.O.C.
Cardiologia e Medicina Cardiovascolare “S. Cataldo” di Pisa. Il decorso clinico si caratterizzava da un riscontro di tachicardia atriale, condotta con blocco che risultava solo parzialmente controllata dalla terapia con Verapamil
12. Durante la degenza, inoltre, l'ecocardiogramma segnalava un buon funzionamento della protesi valvolare meccanica, con insufficienza intraprotesica di grado minimo;
radiogrammi seriati mostravano una progressiva riduzione del versamento pleurico.
13. Da ultimo, i sanitari decidevano quindi di sottoporre la paziente all'impianto di un pace-maker definitivo, avvenuto senza complicanze.
14. Alle dimissioni del 24.12.2014 alla SI.ra veniva consigliato di modulare la Pt_2
terapia con Warfarin al fine di mantenere un valore di INR compreso tra 2,5 e 3,5
15. Alla visita cardiologica del 13.02.2015 presso il “S. Cataldo” di Pisa si segnalava “... episodio di disturbo del visus e perdita del tono posturale, con accesso al PS dell'Ospedale di Lucca. TAC encefalo negativa. Successivamente disartria e perdita di forza dell'arto inferiore sinistro con progressivo graduale recupero funzionale. All'ECG solo segni di sovraccarico ventricolare sinistro...”. Veniva altresì
3 segnalato un rialzo della pressione arteriosa diastolica nei giorni precedenti e contestualmente veniva consigliata una modificazione della terapia farmacologica in corso
16. La successiva visita cardiologica del 1.04.2015 presso il “G. Pasquinucci” di Massa evidenziava “... è stata sottoposta in data 22/12 ad impianto di Pacemaker bicamerale per tachicardia atriale condotta con blocco atrioventricolare. Il 30/01 ricovero presso il PS per caduta e successiva afasia e atassia;
dimessa con diagnosi di TIA;
successivi episodi di TIA ed instabilità vertebro- basilare... Procedure suggerite: controllo dei valori pressori...”
17. Alla visita neurologica del 13.04.2015 presso l'Istituto “Carlo Besta” di Milano il sanitario annotava “... la pz dal 30 gennaio us ha presentato 4 episodi: 1) dopo vari starnuti, episodio presincopale con trauma cranico non commotivo … 2) disturbo della parola simile ma di minor durata
(qualche minuto) 3) e 4) retropulsione con caduta a terra (come se qualcuno l'avesse spinta). … Verosimili
TIA prevalentemente in territorio vertebro- basilare in pz con vasculopatia cerebrale e recente intervento di sostituzione valvolare mitralica + PM. Escluse fonti emboligene. Controllare la pressione al fne di evitare eccessivi sbalzi..”
18. In data 17.04.2015 la paziente veniva colpita da violento ictus, con gravi postumi quali la completa paralisi del braccio sinistro, come verrà chiarito in seguito
19. La consulenza cardiologica del 7.09.2015 presso il Presidio ospedaliero di Livorno evidenziava “... Eseguito intervento di sostituzione valvolare nel dicembre 2014 con protesi meccanica mitralica … intervento complicato da BAV totale trattato con impianto di PMD SORIN modello Repley.
Fine gennaio e febbraio 2015 episodi suggestivi per ischemie transitorie nel territorio vertebro- basilare.
Successivamente eseguito a marzo 2015 ETE con riscontro di protesi meccanica normofunzionante in assenza di lesioni potenzialmente emboligene. Il 17.04.2015 Ictus nel territorio della cerebrale anteriore
(INR 1.7; il giorno precedente 3.3) … saltuari episodi di dispnea sine materia... Procedere: il piccolo leak paravalvolare potrebbe essere l'esito della signifcativa calcifcazione dell'anello mitralico pre- intervento. Il rigurgito condizionato dal leak appare al momento non emodinamicamente signifcativo, ma non si può escludere che possa essere locus di maggiore suscettibilità ad eventi emboligeni. La terapia rimane quella medica anticoagulante regime come già impostato tra 3.5 e 4.5 ... assocerei alla terapia in atto sta - tina per il controllo del colesterolo plasmatico”
20. Il successivo 12.09.2016 seguiva ulteriore visita cardiologica presso l'Ospedale di
. Il professionista consultato riferiva “... Ictus ischemico ad aprile 2015 (INR basso) ...” Pt_3
4 21. La SI.ra infine, dal 21.07.2015 al 3.11.2016 eseguiva riabilitazione Pt_2
ambulatoriale presso “Villa Pizzetti” di . La relazione finale di dimissione riportava Pt_3
“... la SI.ra ha eseguito diversi progetti riabilitativi per esiti di ischemia con emiplegia sn del 17.04.2015; durante il percorso riabilitativo la paziente ha avuto altri episodi di TIA. … necessita di massimo aiuto nei passaggi posturali letto- carrozzina e si segnala defcit di controllo del tronco con latero- pulsione sn. La paziente mantiene la statica eretta per brevi tempi e con defcit di equilibrio, deambula per brevi tragitti interni con l'ausilio di un quadripode a dx e necessita del massimo aiuto di una persona a sn. Si affatica facilmente.
Presenta note di afasia motoria e disartria. Educazione al paziente e ai famigliari: mantenere la postura corretta in carrozzina evitando latero- pulsione sn del tronco, deambulare per brevi tragitti dentro casa con massimo aiuto di 2 persone e l'ausilio del quadripode o di un punto di appoggio fsso (tavolo). Ausili e consigli sulle ADL: carrozzina pieghevole, quadripode, molla piede sn della Ottobook per dorsi- fessione ed evitare supinazione. Splint statico pro estensione mano sn per la notte”
22. In data 24.11.2015 la SI.ra veniva riconosciuta invalida con necessità di Pt_2 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
23. In data 21.01.2018 interveniva purtroppo il decesso della SI.ra a causa Pt_2
dell'ennesimo attacco TIA avvenuto nei giorni precedenti (il 17.01.2018)
24. Non veniva eseguita alcuna autopsia, nel rispetto delle intenzioni e della sensibilità manifestata in vita su tale argomento dalla paziente stessa.
25. A seguito della relazione peritale di parte del Prof. e del dott. Per_1 Per_2
emergeva che la condizione del paziente nel dicembre 2014 non dava indicazioni nel
[...] senso di procedere a un intervento cardio- chirurgico di sostituzione valvolare. Ciò avrebbe portato a molteplici attacchi ischemici, sino allo sviluppo del grave ictus ischemico cerebrale del 17.04.2015
26. Il percorso diagnostico in previsione dell'intervento è stato lacunoso, anche ai fini della definizione delle caratteristiche anatomiche della valvola e della sua possibile riparabilità
27. Non è possibile individuare né chi abbia formulato la iniziale indicazione alla correzione chirurgica della valvulopatia mitralica, né se sia stata effettivamente eseguita la consulenza cardiochirurgica solo annotata in anamnesi all'ingresso della paziente presso la
Cardiochirurgia dell'Ospedale di Massa
5 28. In ogni caso il modulo del consenso relativo alla sostituzione valvolare mitralica e valutazione della tricuspide è estremamente generico, con un riferimento al potere unilaterale di modificare strategia di intervento
29. La sig.ra non veniva informata né dell'eventualità di sostituire un intervento Pt_2
con altro, né tantomeno circa l'esistenza di due diversi tipi di protesi valvolare, biologica o meccanica, e sulla necessità a seguito dell'eventuale applicazione di quest'ultima, di dover assumere a vita una terapia anticoagulante orale per evitare trombosi della valvola con conseguente suo malfunzionamento o fenomeni trombo- embolici con possibilità di episodi ischemici celebrali o periferici.
30. Alla sig.ra nulla veniva riferito altresì circa la necessità, affinché tale terapia Pt_2 fosse efficace, di adeguare la posologia del farmaco anticoagulante per ridurre la capacità coagulativa entro un range INR definito onde evitare il rischio di trombosi in caso di valori più bassi e rischio emorragico per i valori superiori.
31. La SI.ra non veniva neppure edotta della conosciuta difficoltà, per molti Pt_2
pazienti, di mantenere detto INR in range, delle limitazioni dietetiche correlate a tale terapia
(con particolare attenzione all'assunzione di alimenti ricchi in vitamina K che contrasta l'azione del farmaco), delle numerose interferenze farmacologiche nonché delle difficoltà o dei possibili rischi che una terapia di questo tipo poteva comportare in caso di successivi interventi chirurgici di altra natura o di eventi traumatici
32. Neppure veniva informata in ordine alla necessità di impiantare un pace-maker dopo l'intervento, eventualità molto frequente in casi di questo tipo
33. Veniva dapprima richiesto stragiudizialmente il danno patrimoniale e non patrimoniale e in seguito veniva avviato il procedimento ATP R.G. 3851/ 2019, culminato con il deposito della relazione peritale a firma del dott. e del chirurgo dott. Persona_3
Persona_4
Si è costituita la chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendo Controparte_1 che:
34. Secondo le linee guida del tempo l'indicazione chirurgica doveva ritenersi del tutto corretta. Inoltre il caso concreto non appare inquadrabile in una delle categorie standardizzate e risulta meritevole di autonoma valutazione,
6 35. L'informativa sul consenso risulta completa in quanto si trascrive esplicitamente che la SI.ra era portatrice di una insufficienza mitralica di grado severo, insufficienza Pt_2 tricuspidalica di grado medio, ipertensione polmonare di grado moderato per il trattamento della quale le veniva proposto un intervento di sostituzione valvolare mitralica e di valutazione dell'insufficienza tricuspidalica ed eventuale plastica/sostituzione. veniva Per_5 riferito l'alto rischio di mortalità intraospedaliera e postospedaliera,
36. la comparsa di aritmie, dopo la sostituzione valvolare, rese necessario l'impianto di pace maker definitivo ma tale evento non risulta in relazione causale con l'intervento chirurgico eseguito dai medici della parte resistente
37. All'atto della dimissione, avvenuta in data 24/12/2014, venne chiaramente indicato che la SI.ra doveva assumere Warfarin (Coumadin) secondo i valori dell'INR, che Pt_2 doveva essere mantenuto tra 2,5 e 3,5
38. La sig.ra già era affetta da una patologia spontanea, in grado da sola di Pt_2 provocare i danni descritti.
39. È contestata la CTU espletata in sede di ATP per violazione del contraddittorio,
40. È inoltre contestata la CTU espletata in ordine alla non necessità dell'intervento, alla mancanza del consenso informato in quanto il modulo utilizzato è quello standard e il livello di istruzione della sig.ra risultava particolarmente elevato, e rispetto al di nesso Pt_2 di causalità fra l'intervento cardio-chirurgico e la comparsa di episodi di ischemia cerebrale
I sig.ri e , in qualità di nipoti della sig.ra Controparte_4 Controparte_3 hanno depositato atto di intervento adesivo autonomo , riportandosi a quanto dedotto Pt_2 dall'attrice, specificando i propri rapporti con la nonna e chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale, anche da perdita di chance, per la perdita del congiunto.
Il giudice istruttore con ordinanza del 17.06.2022 ha disposto al mutamento del rito, assegnando i termini per le memorie ex art. 183 c.6 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente, con l'acquisizione della consulenza tecnica espletata nel procedimento ATP R.G. 3851/2019, a seguito del quale sono stati chiesti chiarimenti ai CTU nominati.
7 All'udienza del 19.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In via preliminare si rigettano le reiterate eccezioni, avanzate da parte convenuta, di nullità della CTU depositata in sede di procedimento di ATP – acquisita agli atti del presente processo – e dei chiarimenti resi, in quanto le parti hanno potuto partecipare alle operazioni peritali e formulare osservazioni a cui i consulenti hanno fornito adeguata risposta, essendo stato garantito il rispetto del contradditorio;
pertanto non si ritengono integrati i gravi motivi di cui all'art. 196 c.p.c., presupposto per la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del consulente.
Sulla responsabilità della Controparte_5
[...]
Ha agito in giudizio – in proprio ed in qualità di erede della – per Parte_1 Parte_2 chiedere di accertare la responsabilità medica della , per Controparte_5
l'intervento eseguito sulla in data 03.12.2014 presso l'Ospedale del Cuore “G. Pt_2
Pasquinucci di Massa” che – nella prospettazione attorea – ha determinato l'instaurarsi di una serie di eventi tali da terminare il decesso in data 21.01.2018. Parte attrice in particolare ha lamentato che le condizioni della paziente non fornivano chiara indicazione circa la necessità dell'effettuazione dell'intervento cardio-chirurgico di sostituzione valvolare, e che il consenso prestato dalla pazienta risultava viziato da una carente, incompleta ed inadeguata informazione – sia sul tipo di intervento cardio chirurgico eseguito sia sulle possibili implicazioni e complicazioni purtroppo verificatesi -.
A seguito dell'instaurazione di giudizio di ATP – n.rg 3851/2019 – il CCTTUU nominati, chiamati a chiarimenti in questo giudizio, hanno depositato una relazione precisa, motivata e immune da vizi logici, e come tale condivisa dalla scrivente, a cui si rinvia. Nello specifico i consulenti, dopo aver ricostruito l'iter clinico della paziente, in merito alla scelta chirurgica effettuata hanno rilevato che “
Nel caso in questione, come sopra riportato, la PZ era asintomatica, non presentava fibrillazione atriale ed i valori di pressione sistolica polmonare erano inferiori a 50 mmHg (per precisione 40 mmHg al cateterismo
8 cardiaco eseguito in data 4 novembre 2014). La valvola non aveva caratteristiche anatomiche che facessero presagire una agevole riparazione valvolare (tanto che poi la PZ è stata sottoposta a sostituzione valvolare con protesi meccanica). Sulla base di tali elementi seguendo la flowchart sopra riportata (vedasi pag.7) non esisteva alcuna indicazione chirurgica bensì la prosecuzione di un follow-up medico. Si può quindi affermare che, data la assenza di sintomi nella PZ, una correzione chirurgica del vizio valvolare sarebbe stata indicata solo nel caso in cui fossero presenti una disfunzione ventricolare sinistra e/o una ipertensione polmonare o infine una fibrillazione atriale, condizioni assenti nella PZ. Infine, dato di maggiore rilevanza, l'indicazione chirurgica sarebbe stata adeguata, in presenza delle situazioni cliniche sopracitate, solo qualora esistesse una elevata probabilità di potere procedere a riparazione della valvola stessa. Fermo restando la mancanza di chiara indicazione al trattamento chirurgico del vizio valvolare, il percorso diagnostico eseguito in previsione dell'intervento appare lacunoso proprio nella valutazione dell'aspetto più rilevante ovvero la definizione delle caratteristiche anatomiche della valvola ai fini della valutazione di una possibile riparabilità. La PZ non è stata sottoposta a ecocardiografia transesofagea suggerita sia alla visita eseguita all'Ospedale di Lucca che alla dimissione dalla Cardiologia di Pisa. L'ecocardiografia transesofagea avrebbe chiaramente permesso di chiarire le anomalie strutturali della valvola, l'estensione della calcificazione dell'anulus valvolare e le dimensioni della cavità ventricolare sinistra elementi indispensabili per chiarire quale fosse la probabilità di una riparazione valvolare e le possibili alternative di scelta di valvola protesica in caso di non riparabilità.
Peraltro deve essere sottolineato come tale indagine fosse tanto più necessaria vista la presenza all'eco transtoracico di una grossolana calcificazione della commissura posteriore coinvolgente il lembo posteriore già di per sé suggestive di una bassa probabilità di riparabilità della valvola.”, ponendo i sanitari in essere una condotta non conforme alle linee guida dettate in materia.
Nello specifico i CCTTUU hanno concluso che “La condotta clinica dei sanitari, per quanto riguarda le scelte terapeutiche eseguite, non sembra quindi sia stata conforme alle Linee Guida e alle buone pratiche cliniche esistenti all'epoca dei fatti (Linee Guida ed indicazioni non significativamente differenti anche quando vengano considerate quelle pubblicate successivamente) non sussistendo alcuna delle condizioni che potevano portare ad una scelta chirurgica (sintomi, disfunzione ventricolare sinistra, marcata dilatazione atriale sinistra, flail cordale, fibrillazione atriale, ipertensione polmonare, elevata possibilità di eseguire una valvuloplastica durevole, basso rischio chirurgico). Una più adeguata scelta sarebbe stata, come sostenuto dalle
Linee Guida, sottoporre la PZ a stretto follow-up clinico e strumentale al fine di identificare l'eventuale
9 corretto timing chirurgico ovvero il momento in cui i vantaggi ottenuti dal trattamento sarebbero stati superiori
a quelli della terapia medica.”
Pertanto, accertata le non conformità della scelta chirurgica alle linee-guida, in merito alla sussistenza del nesso di causa tra l'intervento di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica e i successivi eventi cerebrovascolari e il progressivo deterioramento delle condizioni cliniche della paziente, che ne hanno portato al decesso i CCTTUU hanno rappresentato che “Sebbene macroscopicamente non sia emersa agli esami TEE eseguiti chiara fonte emboligena, e anche ammettendo un ruolo emboligeno relativo del leak paravalvolare emerso dopo l'ictus, la polidistrettualità degli eventi ischemici riscontrata all'imaging neurovascolare fanno propendere per l'origine embolica di tali episodi. In presenza di protesi valvolare meccanica non risulta agevole la dimostrazione di piccole formazioni trombotiche sulla valvola stessa e la
Sul punto hanno poi concluso deducendo che “La documentazione clinica che è stato possibile esaminare, intercorrente tra l'accertamento dello Stato di Invalidità Civile del 24.11.2015 fino al decesso della SI.ra intervenuto dopo poco più di due anni, ovvero il giorno 21.01.2018, non è stata Pt_2
sufficiente per poter dimostrare una correlazione causale, sotto il profilo cronologico e della continuità fenomenica, tra i segnalati ripetuti fenomeni neuro-vascolari ed il decesso;
non risulta peraltro che al decesso stesso fu richiesta una indagine autoptica (vedasi riscontro diagnostico) per stabilire le cause della morte.”
Visto quanto sopra i CCTTUU hanno ritenuto di “dover valutare quanto meno un danno biologico scaturito dall'episodio di ictus cerebrale verificatosi nell'Aprile 2015, correlabile all'evidenziato comportamento colposo dei sanitari, e che, secondo quanto emerso in sede di visita da parte della Commissione
Medico-Legale per l'accertamento dello stato invalidante (INPS di 24.11.2015), ebbe a sfociare in Pt_3 una situazione clinica pressochè stabilizzata (per cui vedasi l'indicazione a revisione a Novembre 2016, non presente in atti) espressa da emiparesi sinistra (maggiore all'arto superiore;
in destrimane ?, ndr), disartria, deficit motorio con passaggi posturali e deambulazione possibili solo con sostegno” meglio infra specificato.
I CCTTUU hanno inoltre evidenziato vizi anche in relazione alla corretta informazione fornita alla paziente ed alla adeguatezza e completezza del consenso informato firmato (cfr.
10 pag. 17-18 della relazione). In particolare i CCTTUU, sul punto, hanno concluso che “nel caso in oggetto, risulti assai stringato e generico, fermo restando che al di là della strutturazione dello stesso, resta il dubbio se alla Paziente sia stata effettivamente illustrata la strategia operatoria, ovvero, per la precisione,
l'ipotesi di un possibile cambiamento della soluzione chirurgica nella sostituzione della valvola mitralica (con protesi meccanica) con gli allegati rischi connessi con tale soluzione (rischio embolico con necessità di trattamento anticoagulante a vita, rispetto ad una protesi biologica);come rilevato nella Consulenza del Prof.
, dalla documentazione agli atti, non emerge alcuna annotazione nella cartella Persona_4 clinica dalla quale risulti che la strategia chirurgica sia stata illustrata alla Paziente e che ne siano state da essa comprese le motivazioni ed i possibili rischi (viene infatti indicata solo la formula assai generica “accetto che i sanitari modifichino il programma tecnico e strategico stabilito pre-operatoriamente qualora lo dovessero ritenere necessario”); dalla stessa documentazione non risulta peraltro, come già accennato, chi abbia in realtà formulato la iniziale indicazione cardiochirurgica alla correzione della valvulopatia mitralica. Appare ovvio che in mancanza di ciò è impossibile ricostruire se la informazione sia stata effettivamente data in maniera adeguata e completa e se le sostanziali differenze fra le procedure chirurgiche siano state sufficientemente comprese dalla Paziente, ovvero se il Consenso sia stato realmente valido ed “informato”. Pur essendo un aspetto non sottovalutabile e cardine ai fini della autodeterminazione della Paziente e contestualmente importante nella valutazione della correttezza comportamentale dei medici, riteniamo tuttavia che la validità del Consenso informato assuma una importanza secondaria rispetto alla problematica principale alla base del nostro caso, ovvero che concretamente non vi era una riconoscibile indicazione chirurgica.”
Per quanto sopra richiamato è accertata la responsabilità dei sanitari, i quali hanno sottoposto la paziente ad un intervento chirurgico in assenza delle condizioni prescritte dalle linee guida e delle buone pratiche, in ragione della quale sarebbe stata indicata la prosecuzione di un follow-up medico così come è stata accertata la carente, inadeguata ed incompleta informazione resa alla paziente in merito all'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta in data 3.12.2014, ai possibili rischi e conseguenze.
Sulla quantificazione del danno
- Danno iure hereditatis
I CCTTUU, pur non avendo accertato un nesso di causa tra la condotta inadempiente dei sanitari e il decesso della paziente, hanno riconosciuto un danno biologico dovuto all'intervento erroneamente eseguito, di natura neurologica quantificabile nella misura
11 complessiva del 60% (sessanta percento), onnicomprensivo dei riflessi reattivi sulla sfera psichica, oltre ad un danno temporaneo assoluto (intercorrente ininterrottamente tra il non indicato intervento cardiochirurgico del 3.12.2014 e la suddetta valutazione dello stato invalidante del 24.11.2015) in misura pari a 355 giorni (trecentocinquantacinque); in ragione di quanto sopra e considerato quanto dedotto dai CCTTUU secondo cui “Quanto alla incidenza sul piano non patrimoniale sub specie di danno morale, come richiesto nel quesito, possiamo riferirci alla
[...]
della sofferenza morale nella inabilità temporanea e nella invalidità permanente presenti alle Pt_5 pagg.138-139 del più sopra menzionato e coll.: Guida alla Valutazione Medico- Legale Pt_6 dell'Invalidità Permanente;
Giuffrè Editore, Milano 2015. In entrambe le fattispecie, i diversi parametri di
“misura” elencati nelle griglie (per la temporanea: durata iter clinico, terapia medica, presidi utilizzati per la deambulazione, interventi chirurgici in anestesia generale, rinunzie qualiquantitative;
per la permanente: supporto da parte di terzi, terapia polifarmacologica, necessità di presidi sanitari per gli spostamenti, percezione della menomazione, rinunzie qualiquantitative), collocano lo score di stima nella fascia più alta” il danno non patrimoniale patito dalla pazienta, con personalizzazione del danno morale al
50%, è così quantificabile – sulla base della Tabella Unica Nazionale – applicabile al caso concreto:
Età al momento del sinistro 74 anni
Percentuale di invalidità permanente 60%
Giorni di invalidità temporanea totale 355 tabella di riferimento: 2025) Parte_7
Punto danno biologico permanente € 7.909,22
Personalizzazione danno morale 50% € 3.954,61
Punto danno non patrimoniale € 11.863,82
Coefficiente di riduzione per età 0,64
Indennità temporanea + 50% per danno morale € 82,86
Danno biologico permanente (€ 7.909,22 x 60 x 0,64) € 303.713,90
Danno morale (€ 3.954,61 x 60 x 0,64) € 151.856,95
A) Danno permanente complessivo (€ 711.829,45 x 0,64): € 455.570,85
Invalidità temporanea totale per 355 giorni: € 29.415,30
12 B) Danno temporaneo totale: € 29.415,30
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 484.986,15
TOTALE GENERALE: € 484.986,15
Considerato la carenza e lacunosità delle informazioni fornite alla paziente, anche in considerazione del fatto che l'intervento non era da prescrivere nelle sue condizione e che pertanto non sarebbe dovuta esservi sottoposta, considerata la gravità della condotta addebitata ai sanitari ed il grave danno biologico patito, ritenuto plausibilmente che se correttamente informata la paziente non si sarebbe sottoposta all'intervento del 3.12.2014
(cfr. Cassazione Civile sentenza n. 28985 del 2019 “Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione.”) si ritiene di liquidare in via equitativa un danno patito pari a 10.000,00 €.
Visto quanto sopra parte convenuta è condannata al pagamento di € 494.986,15 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 03.12.2014 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a favore della parte attrice in qualità di erede della a Parte_2 titolo di danno iuer hereditatis di natura non patrimoniale.
- danno iure proprio
Parte attrice e parti intervenute – in qualità di figlia e di nipoti non conviventi con la paziente
– hanno domandato il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, che si verifica quando un paziente rimane gravemente leso per colpa di errori medici - come verificato nel caso di specie - e i suoi stretti familiari subiscono anch'essi le conseguenze
13 dannose della vittima primaria, cambiando abitudini di vita e non potendo più godere come prima del rapporto.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare – in un caso di perdita del rapporto parentale ma applicabile per analogia anche ad una ipotesi di lesione del rapporto parentale – che “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta
"iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art.
29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Considerato che la abitava a Lucca per poi trasferirsi a – dove abitano Pt_2 Pt_3
l'attrice e le parti intervenute - a seguito degli eventi di causa, escluso che le parti prima del trasferimento potessero avere una frequentazione quotidiana , ma ritenuto, in via presuntiva, comunque potesse essere sussistente un legame familiare stretto determinato dal fatto che l'attrice fosse l'unica figlia e gli intervenuti gli unici nipoti, si ritiene liquidabile in via equitativa un importo parti ad € 50.000,00 a favore dell'attrice e di € 25.000,00 a favore di ciascuna parte intervenuta, a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 03.12.2014 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
- danno patrimoniale
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per il pagamento delle badanti in quanto non vi è prova dei pagamenti effettuati e non si comprende se dalla somma richiesta sia già stata scomputata della quota pari all'indennità ricevuta;
trattandosi di danno patrimoniale facilmente documentabili e liquidabile è escluso che possa intervenire una liquidazione del danno in via equitativa.
14 Parimenti priva di prova sono i pagamenti inerenti le fatture del Dott. intestate alla Per_6 parte qui attrice.
Le spese di lite, comprese quelle del giudizio di ATP, seguono la soccombenza e sono liquidate, complessivamente nei confronti delle tre parti in quanto difese dal medesimo legale con le medesime argomentazioni, nei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al
D.M. 55 del 2004. Parte convenuta è tenuta anche al rimborso delle spese di CTU del procedimento di ATP, con esclusione delle spese di ctp in quanto non documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3379/2021 disattesa ogni contraria istanza
Accertata la responsabilità di parte convenuta nella causazione delle lesioni a carico della
Parte_4 condanna Controparte_1
al pagamento della somma di €
[...]
494.986,15 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 03.12.2014 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a favore di in qualità Parte_1 di erede della a titolo di danno non patrimoniale iuer hereditatis, Parte_2 condanna Controparte_6
al pagamento di € 50.000,00 a favore di
[...]
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto Parte_1 parentale oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 03.12.2014 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, condanna Controparte_1
al pagamento di € 25.000,00 a favore di
[...]
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da lesione del Controparte_3 rapporto parentale oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 03.12.2014 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo,
15 condanna Controparte_1
al pagamento di € 25.000,00 a favore di
[...]
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da lesione Controparte_4 del rapporto parentale oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 03.12.2014 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi corrispettivi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo,
Condanna Controparte_1
E DI SANITÀ PUBBLICA al pagamento delle spese di lite a favore
[...] di e Parte_1 Controparte_3 CP_4
liquidate in € 40.000,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese
[...] generali, ed € 2.890,00 per esborsi, ed € 5.726,00 per spese di CTU.
Pisa, 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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