Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 7 maggio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/02/2026, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03683/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13242/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13242 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Perrone e Giusi Margiotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento l’e/o la dichiarazione di nullità, previa sospensione dell’efficacia
nei limiti dell’interesse dei seguenti atti e relativi allegati:
1. «verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici» del 26 settembre 2024, con cui la Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, nominata per il concorso pubblico, per esami e titoli, a 1.887 posti per allievo agente della Polizia di Stato, riservato a VFP1 e VFP4, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza dell’11 aprile 2024 (pubblicato sul portale unico del reclutamento), ha giudicato il ricorrente «non idoneo», escludendo lo stesso dall’anzidetto concorso;
2. nota del Servizio operativo centrale di sanità della Direzione centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno prot. n. 3645 del 4 novembre 2024, di riscontro dell’istanza d’accesso presentata dal ricorrente, e relativi allegati (mod. A/AUS del Modulario I.-P.S.-426 del 26 settembre 2024; «verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici» del 26 settembre 2024; P.S.-Inventory del 25 settembre 2024; valutazione psicopatologica del 26 settembre 2024; BHS-Beck Hopelessness Scale – questionario, foglio di risposta, profilo grafico – del 25 settembre 2024; MMPI 2RF – questionario, foglio di risposta, profilo grafico – del 25 settembre 2024; esami di laboratorio e tossicologici del 26 settembre 2024; esito prova handgrip del 26 settembre 2024; scheda di valutazione corporea X-contact 356 del 26 settembre 2024; dichiarazione di conoscenza dell’art. 13, comma 6, del bando del 26 settembre 2024; informazione relativa al trattamento dei dati personali resa nota il 26 settembre 2024; certificati, referti e cartelle relativi a esami eseguiti dal ricorrente al fine di partecipare al concorso, etc.), nella parte in cui determinano o rilevano l’inidoneità del ricorrente;
3. decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza dell’8 agosto 2024 di nomina della Commissione per l’accertamento dell’idoneità fisica e psichica dei candidati;
4. decreto del 6 novembre 2024 del Direttore centrale della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del suddetto «concorso pubblico, per esami e titoli, a 1.887 posti per allievo agente della Polizia di Stato», indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza dell’11 aprile 2024, del relativo avviso di pubblicazione e degli ulteriori atti di ammissione al corso/assunzione, di assegnazione della sede, contratti di lavoro, etc., eventualmente adottati o sottoscritti;
5. ove occorra: − decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza dell’11 aprile 2024 (pubblicato sul portale del reclutamento), con cui è stato indetto il «concorso pubblico, per esami e titoli, a 1.887 posti per allievo agente della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell’articolo 703 del codice dell’ordinamento militare, ai cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 6 mesi continuativi o in rafferma annuale; b) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale; c) volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo» e relativo bando; − nota del Ministero dell’Interno-Dip. P.S. DAGEP 333CON Servizio concorsi prot. 0023607 dell’8 agosto 2024 recante «modalità per l’accertamento dei requisiti psicofisici del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1.887 allievi agenti della polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo»; − decreto del Ministero dell’Interno 30 giugno 2003, n. 198 («Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli» e allegata tabella 1; − decreto del Ministero dell’Interno 9 settembre 2022, n. 168 («Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale»); − decreto del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2006 («Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»);
6. ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo (ivi inclusi, ove occorra: la nota del Ministero dell’Interno-Dip P.S. DAGEP 333CON Servizio concorsi prot. 0030197 del 13 novembre 2024 di riscontro dell’istanza d’accesso presentata dal ricorrente e relativi allegati; ogni provvedimento, atto o verbale che abbia determinato o concorso a determinare il giudizio di inidoneità formulato nei confronti del ricorrente);
nonché per la condanna delle pp.AA. intimate: ad ammettere il ricorrente alle successive prove/fasi del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza dell’11 aprile 2024; ad inserire il nominativo del ricorrente nella graduatoria finale di merito del concorso medesimo; a dichiarare il ricorrente vincitore del concorso di cui è causa; ad ammettere il ricorrente al corso di formazione previsto dal bando del concorso di cui è causa e ad ogni successiva fase di formazione e/o di immissione in ruolo e/o di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. RI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso per esame e titoli a 1.887 posti per allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’art. 703 del codice dell’ordinamento militare ai VFP1 e VFP4 e indetto con decreto del Capo della Polizia dell’11 aprile 2024; convocato per l’accertamento dei requisiti psico-fisici in data 26 settembre 2024, è stato escluso per «Riferito pregresso abuso di alcool» , ai sensi dell’art. 3, c. 2, rif. tabella 1, punto 9, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, a causa – come emerso all’esito dell’accesso agli atti – dello spontaneo racconto, durante i colloqui con i sanitari della Polizia di Stato, dell’incidente stradale, nel quale è rimasto coinvolto nel 2021 e in occasione del quale gli è stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,2 g/L, e di null’altro, non essendo stata rilevata né alcuna psicopatologia in atto né alcuna altra risposta compromettente al questionario anamnestico (nel quale ha, anzi, dichiarato di essere astemio).
2. Il sig. -OMISSIS- ha, quindi, adito questo T.a.r. chiedendo l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento di esclusione e degli atti presupposti sulla base dei seguenti motivi in diritto:
I. « [v] iolazione e falsa applicazione di: artt. 3, 4 e 97 Costituzione; art. 3, l. 7.8.1990, n. 241; art. 13 del bando di concorso. Eccesso di potere: per difetto di istruttoria e di motivazione; erronea presupposizione; travisamento; sviamento; irragionevolezza; ingiustizia manifesta; contraddittorietà. Violazione del principio di buon andamento» , in quanto la commissione di concorso non avrebbe esplicitato in maniera chiara le ragioni dell’esclusione, in violazione degli obblighi posti dagli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 13, c. 8, del bando di concorso, e, diagnosticando un “abuso” di alcool, sarebbe entrata in contraddizione con la precedente valutazione di assenza di «elementi psicopatologici pregressi o attuali» e con i giudizi positivi da lui costantemente ottenuti nell’Esercito italiano;
II. « [v] iolazione e falsa applicazione di: artt. 3, 4 e 97 Costituzione; artt. 1 e 3, l. 7.8.1990, n. 241; l. 1.4.1981, n. 121; d.lgs. 29.5.2017, n. 95; d.p.r. 24.4.1982, n. 335; d.m. Ministero dell’Interno 30.6.2003, n. 198 e allegata tabella 1; d.m. Ministero dell’Interno 22.2.2006; d.m. Ministero dell’Interno 9.9.2022, n. 168; d.p.r. 17.12.2015, n. 207; artt. 3, 11 e 13 del bando di concorso; nota Ministero dell’interno-Dip. P.S. DAGEP 333CON Servizio concorsi prot. 23607 dell’8.8.2024. Difetto assoluto di attribuzione. Incompetenza. Eccesso di potere: per difetto di istruttoria e di motivazione; erronea presupposizione; travisamento; sviamento; illogicità; irragionevolezza; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; contraddittorietà. Violazione dei principi di: buon andamento, proporzionalità, tassatività delle cause di esclusione» , in quanto la commissione di concorso avrebbe “creato” in sede applicativa una nuova causa di esclusione non prevista né dalle fonti regolamentari né dal bando di concorso, non potendo un unico episodio di ebbrezza integrare alcuna delle «imperfezioni e infermità» di cui parla l’art. 3, c. 2, del d.m. 198/2003, formulato un giudizio sulle qualità morali che esula dalle proprie competenze, valorizzando, tra l’altro, anche a voler attribuire all’evento un rilievo patologico, fatti pregressi e non più attuali, e operato in violazione del principio di proporzionalità, “equiparando” il consumo sporadico di alcool a quello degli stupefacenti, in contrasto con i moniti espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 40/2024 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, c. 1, lettera i), del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui prevedeva la guida in stato di ebbrezza costituente reato quale causa automatica di esclusione dall’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza) e dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo T.a.r.
2.1. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che, qualora il provvedimento impugnato dovesse essere riconosciuto conforme agli atti regolamentari e amministrativi generali che disciplinano la fattispecie, venga dichiarata l’illegittimità di questi ultimi, in quanto «colliderebbero con la Costituzione e con la normativa primaria di settore e sarebbero inficiati da tutti i vizi di cui ai sopraesposti motivi di ricorso» .
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 18 dicembre 2024 e con successiva memoria si è opposto all’accoglimento del ricorso, ricostruendo il quadro normativo di riferimento e argomentando circa il carattere vincolato del provvedimento impugnato alla luce del primo; con relazione depositata in data 8 gennaio 2025 ha integrato le proprie difese, rivendicando la conformità degli accertamenti eseguiti alle linee guida adottate in materia dalla Direzione centrale di sanità.
4. Con ordinanza del 13 gennaio 2025, n. 94, questo T.a.r. ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente da parte di una commissione medica in diversa composizione, riconoscendo prima facie integrato il lamentato difetto di istruttoria per essere stati «…omessi gli approfondimenti previsti dalla direttiva dell’8 agosto 2024 recante le modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del concorso in discussione, che, in proposito, impone di tener conto «[non solo] dell’anamnesi, [ma anche] della visita medica diretta e della valutazione degli esami ematochimici; in caso di sospetto di abuso, la Commissione medica, al fine di esprimere il giudizio di idoneità, sottoporrà il candidato ad ulteriori accertamenti e ad una valutazione psicologica mirata» (pag. 8/11), necessari per distinguere un consumo isolato dall’«abuso di alcool» sanzionato dalla disposizione regolamentare» .
5. In data 4 marzo 2025 l’amministrazione resistente ha depositato i verbali dei giudizi di idoneità conseguiti dal sig. -OMISSIS- sia alle visite mediche dell’11 febbraio 2025 (nei quali il primo dirigente medico con il quale è avvenuto il nuovo colloquio attesta che il ricorrente mostra «…revisione critica rispetto all’episodio in questione» ) sia agli accertamenti attitudinali del giorno successivo.
6. Con memoria depositata in data 2 maggio 2025 il ricorrente ha riferito che l’amministrazione ha eseguito nei suoi confronti il c.d. “attagliamento”, senza, tuttavia, né inserirlo in graduatoria né avviarlo al corso di formazione.
7. Con ordinanza del 7 maggio 2025, n. 8767, il Collegio ha ordinato al ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito della procedura oggetto del presente ricorso, mediante notifica per pubblici proclami (e, quindi, pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno dell’ordinanza, del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati) e al Ministero dell’Interno di ammetterlo al primo corso di formazione utile per allievi agenti.
8. Il 29 maggio 2025 il ricorrente ha dato prova di aver adempiuto, depositando l’attestazione all’uopo rilasciatagli dal Ministero dell’Interno.
9. Il Ministero dell’Interno ha comunicato con nota depositata in data 23 luglio 2025 di aver avviato il ricorrente al 231° corso di formazione per allievi agenti e depositato in data 3 ottobre 2025 il decreto di rettifica della graduatoria del 15 settembre 2025 con il quale lo stesso è stato inserito in graduatoria tra i vincitori del concorso.
10. Il ricorrente ha successivamente documentato di aver ultimato con profitto il corso di formazione e di essere stato assegnato alla Questura di -OMISSIS-.
11. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. In via preliminare occorre evidenziare che non è chiaro se il Ministero dell’Interno abbia o meno inserito il sig. -OMISSIS- in graduatoria “con riserva”, in quanto nel decreto direttoriale del 15 settembre 2025 di rettifica della graduatoria (depositato dal Ministero in data 3 ottobre 2025) non si fa menzione di alcuna riserva, mentre nella precedente nota n. 10919 del 22 luglio 2025 (depositata dal Ministero il 23 luglio 2025) si parla di avvio del ricorrente al 231° corso di formazione «con riserva di rivedere la posizione al termine del contenzioso» .
Pur esistendo, quindi, elementi indicativi di un’autonoma decisione della p.a. di assumere “a pieno titolo” il sig. -OMISSIS-, che deporrebbero per una dichiarazione di cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, c. 5, c.p.a., al fine di assicurare al ricorrente la massima tutela il Collegio non si asterrà dall’affrontare e risolvere nel merito le questioni poste.
13. Il ricorso è fondato e va accolto per entrambi i motivi, che, per ragioni di connessione e di economia processuale, possono essere esaminati congiuntamente.
13.1. La tabella 1 allegata al d.m. 198/2003 individua le «imperfezioni» e le «infermità» che ostano all’arruolamento nella Polizia di Stato ai sensi dell’art. 3, c. 2, includendo tra queste, al punto 9, «Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi» . Poiché è in applicazione di tale disposizione che il sig. -OMISSIS- è stato escluso è alla stregua dei corrispondenti parametri che la legittimità della valutazione effettuata dalla p.a. va verificata.
Il consumo di alcolici può, infatti, assumere rilievo sia sotto il profilo sanitario sia – ove abbia dato origine a procedimenti penali o a segnalazioni di polizia o sia altrimenti indicativo di uno stile di vita non consono ad un’appartenente alle forze dell’ordine – sotto quello del possesso delle qualità morali e di condotta, con l’inevitabile conseguenza che le condizioni per una sua valorizzazione sono diverse a seconda del contesto in cui emerge e che diverse sono anche le procedure e le competenze previste per addivenire al giudizio di non idoneità.
Nel caso in cui la questione dovesse affiorare in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici le “linee guida” predisposte dalla Direzione centrale di sanità (doc. “All.n.5-1887aa--modalita-svolgimento-accertamento” depositato dal Ministero dell’Interno in data 8 gennaio 2025) – che integrano il bando di concorso – prevedono che «Per la verifica dell’abuso di alcool si terrà conto dell’anamnesi, della visita medica diretta e degli esami ematochimici; in caso di sospetto di abuso, la Commissione medica, al fine di esprimere il giudizio di idoneità, sottoporrà il candidato ad ulteriori accertamenti e ad una valutazione psicologica mirata» . Ciò rende chiaro che il consumo di alcolici, per poter giustificare un giudizio di inidoneità di tipo sanitario, debba raggiungere la soglia patologica della “dipendenza” o, comunque, dell’eccesso abituale e avere, quindi, le caratteristiche di un’invalidità, incompatibile con il servizio nella Polizia di Stato; diversamente, un singolo episodio – ancorché possa, in caso di particolare gravità, incidere sul giudizio di affidabilità e disvelare, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, l’assenza dei requisiti di condotta richiesti ad un’agente di polizia (cfr. Cons. Stato, IV, 18 maggio 2017, n. 2353) – mal si presta a certificare, da solo, uno stato di anomalia o menomazione fisica, necessitando una simile diagnosi di ben altri riscontri (cfr. T.a.r. Roma, I- quater , ord. 15 gennaio 2026, n. 284, che, a fronte dell’esclusione di un candidato dal concorso per vigili del fuoco, non ha condiviso l’opzione interpretativa seguita dall’amministrazione propensa ad «…una dubbia assimilazione del consumo di alcool a quello di sostanze stupefacenti/psicotrope, nonostante il primo sia oggetto di una diversa disciplina, quella di cui al punto 3 della richiamata tabella “A” [allegata al d.m. 4 novembre 2019, n. 166] , che annette rilevanza solo a forme patologiche di consumo di alcool» ).
Tant’è vero che la stessa amministrazione con un proprio atto di autovincolo ‒ non derogabile in sede applicativa (cfr. T.a.r. Roma, II, 11 gennaio 2023, n. 441, nonché Cons. Stato, III, 7 aprile 2023, n. 3637 e IV, 19 febbraio 2019, n. 1148) ‒ subordina un giudizio di inidoneità della specie a tutta una serie di approfondimenti diagnostici.
13.2. Nei confronti del sig. -OMISSIS- non è stato effettuata alcuna indagine clinica “mirata” per accertare l’abuso di alcool né risulta acquisita eventuale documentazione relativa a fermi o procedimenti per guida in stato di ebbrezza potenzialmente rilevanti per la verifica del possesso delle qualità morali e di condotta. La diagnosi di “abuso di alcool” appare, allo stato, suffragata solo dal racconto dell’episodio del 2021 spontaneamente riferito nel corso del colloquio con il medico della Polizia di Stato del 26 settembre 2024 (che, comunque, si era espresso per l’assenza di «elementi psicopatologici pregressi o attuali» ), che costituisce, tuttavia, un appiglio troppo debole per una diagnosi così grave (ed ostativa all’ammissione alle successive fasi del concorso). D’altra parte, è significativo che, secondo la medesima amministrazione, chiamata a rideterminarsi sul punto su sollecitazione di questo T.a.r. (ord. 94/2025), il sig. -OMISSIS- ha “elaborato” l’episodio, prendendone le distanze e dimostrando rispetto allo stesso un atteggiamento critico (vds. doc. “all.1accertamentopsicofisico.pdf”, pag. 6, depositato dal Ministero dell’Interno in data 4 marzo 2025).
In questo l’esclusione sembra violare anche i principi di proporzionalità e favor partecipationis quali canoni ermeneutici della disciplina del concorso.
13.3. In questa sede è, infatti, in discussione la legittimità non delle disposizioni regolamentari ed amministrative che condivisibilmente comminano l’esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato in caso di accertato “abuso di alcool” bensì delle modalità con le quali l’amministrazione ha proceduto all’accertamento di tale condizione; se, cioè, l’atto di esclusione può costituire un mero effetto (vincolato) dell’applicazione delle clausole dell’atto amministrativo generale (circolare o bando di concorso) che quei determinati requisiti per l’accesso al ruolo abbia previsto, ciò non toglie che le attività di accertamento da cui quell’effetto dipende debbano rispondere al principio di completezza istruttoria e incedere assicurando costantemente il rispetto dei principi del favor partecipationis e di proporzionalità, tramite coerenti soluzioni interpretative della lex specialis (cfr. Cons. Stato, III, 17 giugno 2025, n. 5294; T.a.r. Roma, II- ter , 15 maggio 2023, n. 8280).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
14. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto. Da ciò discende l’annullamento del provvedimento di esclusione, il consolidamento degli esiti delle prove alle quali il ricorrente è stato ammesso in via interinale da questo T.a.r. e il suo inserimento a pieno titolo e senza riserva in graduatoria.
15. Considerate le peculiarità della vicenda e la natura della controversia, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA IL, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
RI AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AR | RA IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.