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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/07/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 748/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 748/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. SIRONI FEDERICA
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/06/1992 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. SIRONI FEDERICA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Voglia codesto Ill.mo Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Veduggio con ZA (MB) in data 08.08.2018 tra e trascritto Parte_1 Controparte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Anno 2018, Parte 2 Serie A, num. 4; conseguentemente ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veduggio con ZA (MB) di provvedere alla relativa annotazione;
e ciò alle seguenti
CONDIZIONI
1 – che i coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti e di non necessitare di alcun contributo economico al rispettivo mantenimento;
2 – Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il regime Persona_1 di affidamento condiviso, con collocazione alternata a cadenza settimanale, da lunedì pomeriggio con ritiro del minore presso la scuola al lunedì mattina con accompagno a scuola, ora presso l'uno ora presso l'altro genitore.
A tale riguardo si rileva che in sede di separazione le parti si sono obbligate a procedere alla vendita dell'immobile sito in Cassago IA (LC), Via Vittorio Emanuele II, n. 12, precedentemente adibito a casa familiare, e alla conseguente individuazione di distinte unità immobiliari per il trasferimento della rispettiva residenza.
In esecuzione delle statuizioni contenute nel suddetto provvedimento giudiziale, gli odierni ricorrenti hanno provveduto all'alienazione dell'immobile e al successivo trasferimento della propria residenza presso differenti unità abitative (doc. 4). Nello specifico:
• la Sig.ra ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione sita in Longone al Segrino Pt_1
(CO), Via Armando Diaz, n. 31 (doc. 5);
• il Sig. ha individuato la propria residenza in Renate (MB), Via Monte Grigna, n. 9 (doc. CP_1
6).
Nel superiore interesse del minore, le parti, di comune accordo, convengono che la residenza anagrafica del medesimo rimanga fissata presso l'abitazione del padre in Renate (MB), al fine di garantire la continuità delle condizioni educative e relazionali (scuola, attività sportiva, ecc. …) (doc. 7).
Si precisa che l'esercizio della responsabilità genitoriale spetterà a ciascun genitore in via esclusiva e autonoma in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di rispettiva permanenza del minore presso di sé. D'altro canto, le decisioni di maggiore interesse relative a Per_1
, concernenti la sua salute, educazione ed istruzione verranno assunte di comune accordo tra i
[...] genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni del figlio.
3) Per quanto riguarda i periodi di vacanza, trascorrerà con ciascuno dei genitori Persona_1 due/tre settimane di vacanza anche non consecutive nel periodo estivo ovvero in altro periodo dell'anno con accordi da assumersi tra i genitori appena noto il piano di ferie di entrambi, ovvero entro il 30 maggio di ogni anno. È fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro la località di villeggiatura curando di consentire i contatti telefonici con il minore.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore i ponti e le festività, secondo la regola dell'alternanza. Restano salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori da assumersi entro 15 giorni prima.
4) Ciascun genitore sosterrà direttamente le spese di vitto e alloggio del minore per il tempo in cui lo avrà con sé. Le ulteriori spese relative al mantenimento ordinario di (a titolo Persona_1 esemplificativo e non esaustivo, abbigliamento, farmaci da banco, materiale didattico durante l'anno scolastico etc.) saranno sostenute dai genitori attraverso il conto corrente agli stessi cointestato acceso presso HE AN (cfr. doc. 12), sul quale entrambi i genitori si impegnano, l'uno nei confronti dell'altro ed in favore del minore, a versare l'importo di euro 100,00 (cento/00) entro il giorno 10 di ogni mese. Le spese straordinarie relative al minore saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori. Per la regolamentazione di dette spese i ricorrenti convengono di riferirsi al protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco datato 29.03.2018, di seguito trascritto:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogate anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
g) mensa e buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuovo (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Modalità di espressione del consenso e compartecipazione alla spesa: le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiori a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno. Le spese relative al minore dovranno essere sempre fiscalmente intestate allo stesso, in modo da consentire ad entrambi i genitori la detrazione.
5 – le parti concordano che l'Assegno Unico Universale, attualmente pari ad euro 360,00 (trecentosessanta/00), sarà percepito dai genitori al 50% e accreditato presso il conto corrente cointestato presso HE AN per essere utilizzato nell'interesse del minore secondo le modalità di cui ai punti che precedono;
6 – le parti, ove occorra, si prestano sin da ora reciprocamente l'assenso al rilascio dei relativi passaporti individuali (o documenti per l'espatrio equipollenti), nonché al rilascio dei passaporti individuali (o documenti per l'espatrio equipollenti) relativi al minore;
7 – le parti concordano che le condizioni di divorzio pattuite nel presente atto decorreranno dalla data del deposito telematico del ricorso stesso
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 08/08/2025 a Veduggio con ZA (MB) e dalla loro unione è nato il figlio
[...]
(in data 24/05/2019), minorenne. Persona_2
Con sentenza n. 421/2024, pubblicata il 21/05/2024, il Tribunale di Lecco ha dichiarato la spearazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 19/05/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Veduggio con ZA il 08/08/2025 tra e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2018, parte
2, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di veduggio con colzano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15/07/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 748/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. SIRONI FEDERICA
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/06/1992 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. SIRONI FEDERICA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Voglia codesto Ill.mo Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Veduggio con ZA (MB) in data 08.08.2018 tra e trascritto Parte_1 Controparte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Anno 2018, Parte 2 Serie A, num. 4; conseguentemente ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veduggio con ZA (MB) di provvedere alla relativa annotazione;
e ciò alle seguenti
CONDIZIONI
1 – che i coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti e di non necessitare di alcun contributo economico al rispettivo mantenimento;
2 – Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il regime Persona_1 di affidamento condiviso, con collocazione alternata a cadenza settimanale, da lunedì pomeriggio con ritiro del minore presso la scuola al lunedì mattina con accompagno a scuola, ora presso l'uno ora presso l'altro genitore.
A tale riguardo si rileva che in sede di separazione le parti si sono obbligate a procedere alla vendita dell'immobile sito in Cassago IA (LC), Via Vittorio Emanuele II, n. 12, precedentemente adibito a casa familiare, e alla conseguente individuazione di distinte unità immobiliari per il trasferimento della rispettiva residenza.
In esecuzione delle statuizioni contenute nel suddetto provvedimento giudiziale, gli odierni ricorrenti hanno provveduto all'alienazione dell'immobile e al successivo trasferimento della propria residenza presso differenti unità abitative (doc. 4). Nello specifico:
• la Sig.ra ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione sita in Longone al Segrino Pt_1
(CO), Via Armando Diaz, n. 31 (doc. 5);
• il Sig. ha individuato la propria residenza in Renate (MB), Via Monte Grigna, n. 9 (doc. CP_1
6).
Nel superiore interesse del minore, le parti, di comune accordo, convengono che la residenza anagrafica del medesimo rimanga fissata presso l'abitazione del padre in Renate (MB), al fine di garantire la continuità delle condizioni educative e relazionali (scuola, attività sportiva, ecc. …) (doc. 7).
Si precisa che l'esercizio della responsabilità genitoriale spetterà a ciascun genitore in via esclusiva e autonoma in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di rispettiva permanenza del minore presso di sé. D'altro canto, le decisioni di maggiore interesse relative a Per_1
, concernenti la sua salute, educazione ed istruzione verranno assunte di comune accordo tra i
[...] genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni del figlio.
3) Per quanto riguarda i periodi di vacanza, trascorrerà con ciascuno dei genitori Persona_1 due/tre settimane di vacanza anche non consecutive nel periodo estivo ovvero in altro periodo dell'anno con accordi da assumersi tra i genitori appena noto il piano di ferie di entrambi, ovvero entro il 30 maggio di ogni anno. È fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro la località di villeggiatura curando di consentire i contatti telefonici con il minore.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore i ponti e le festività, secondo la regola dell'alternanza. Restano salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori da assumersi entro 15 giorni prima.
4) Ciascun genitore sosterrà direttamente le spese di vitto e alloggio del minore per il tempo in cui lo avrà con sé. Le ulteriori spese relative al mantenimento ordinario di (a titolo Persona_1 esemplificativo e non esaustivo, abbigliamento, farmaci da banco, materiale didattico durante l'anno scolastico etc.) saranno sostenute dai genitori attraverso il conto corrente agli stessi cointestato acceso presso HE AN (cfr. doc. 12), sul quale entrambi i genitori si impegnano, l'uno nei confronti dell'altro ed in favore del minore, a versare l'importo di euro 100,00 (cento/00) entro il giorno 10 di ogni mese. Le spese straordinarie relative al minore saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori. Per la regolamentazione di dette spese i ricorrenti convengono di riferirsi al protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco datato 29.03.2018, di seguito trascritto:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogate anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
g) mensa e buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuovo (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Modalità di espressione del consenso e compartecipazione alla spesa: le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiori a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno. Le spese relative al minore dovranno essere sempre fiscalmente intestate allo stesso, in modo da consentire ad entrambi i genitori la detrazione.
5 – le parti concordano che l'Assegno Unico Universale, attualmente pari ad euro 360,00 (trecentosessanta/00), sarà percepito dai genitori al 50% e accreditato presso il conto corrente cointestato presso HE AN per essere utilizzato nell'interesse del minore secondo le modalità di cui ai punti che precedono;
6 – le parti, ove occorra, si prestano sin da ora reciprocamente l'assenso al rilascio dei relativi passaporti individuali (o documenti per l'espatrio equipollenti), nonché al rilascio dei passaporti individuali (o documenti per l'espatrio equipollenti) relativi al minore;
7 – le parti concordano che le condizioni di divorzio pattuite nel presente atto decorreranno dalla data del deposito telematico del ricorso stesso
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 08/08/2025 a Veduggio con ZA (MB) e dalla loro unione è nato il figlio
[...]
(in data 24/05/2019), minorenne. Persona_2
Con sentenza n. 421/2024, pubblicata il 21/05/2024, il Tribunale di Lecco ha dichiarato la spearazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 19/05/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Veduggio con ZA il 08/08/2025 tra e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2018, parte
2, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di veduggio con colzano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15/07/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada