TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/12/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 887 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., con sede in Lauria (Pz) alla Zona Parte_1 P.IVA_1
PIP, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. dall'avv. Antonello Coppola, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Lauria (Pz), alla contrada Milordo n. 20,
OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., con sede in Cassino (Fr), alla Controparte_1 P.IVA_2
Strada Statale Valle del Garigliano, rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Annarita Pace, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino
(Fr), alla via XX Settembre n. 52,
OPPOSTA
OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbale di udienza dell'11.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 7.08.2023, ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1 ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 29.07.2023 con il quale la Controparte_1 ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 12.252,84, in virtù del decreto ingiuntivo n. 599/2022, emesso dal Tribunale di Cassino il 3.06.2022, notificato il 4.07.2022 e reso provvisoriamente esecutivo il 23.03.2023 nell'ambito del giudizio di opposizione promosso dalla e iscritto al n. 3056/2022 R.G.. Parte_1 In particolare, ha esposto che detto decreto ingiuntivo è fondato sulla fattura n. 34/2021 di cui al contratto stipulato con la e avente a oggetto la fornitura del servizio di mezza Controparte_1 pensione, parcheggio, deposito attrezzature e cambio biancheria presso la loro struttura alberghiera;
che il giudice dell'opposizione non ha inteso sospendere l'esecutorietà di detto decreto ingiuntivo;
che, a sua volta, anche la è creditrice nei confronti della dell'importo di Parte_1 Controparte_1 euro 9.158,15, giusta fattura n. 262 del 30.10.2021 di euro 9.158,15, per la quale ha richiesto decreto ingiuntivo iscritto al n. 376/2023 R.G., avendo effettuato lavori di sistemazione del piazzale commissionati dall'opposta; che ha proposto una compensazione dei rispettivi crediti senza ricevere alcun riscontro.
Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
dichiarare che la società , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. sig. (P.IVA ) con sede in Cassino (FR) Parte_2 P.IVA_2
Strada Statale Valle del Garigliano n. 21, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
in via subordinata si chiede che il Giudice voglia ordinare alle parti in causa di compensare i rispettivi crediti;
condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.11.2023 si è costituita la la Controparte_1 quale, previa opposizione alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha chiesto il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con provvedimento del 25.02.2024, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20.02.2024, è stata rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma 1 c.p.c. avanzata dall'opponente.
La causa è stata istruita solo con la documentazione prodotta dalle parti.
Dopo alcuni rinvii per il carico del ruolo, all'udienza dell'11.11.2025, previa discussione e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
2. La ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il Parte_1
29.07.2023 con cui la creditrice ha intimato il pagamento della somma di euro 12.252,84 in forza di decreto ingiuntivo n. 599/2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento del
23.03.2023 dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3056/2022 R.G. innanzi al Tribunale di Cassino.
L'opposizione è infondata.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, al quale questo
Tribunale ritiene di aderire, nel procedimento di opposizione all'esecuzione, in caso di titolo esecutivo di natura giudiziale, possono essere fatti valere solo vizi relativi al diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata venuti ad esistenza in seguito all'emissione del titolo esecutivo, mentre gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione devono essere fatte valere nel corso del processo in cui il titolo esecutivo è stato emesso, salve le ipotesi di inesistenza dello stesso (Cass. ord. n. 3277/2015; Cass. sez. L., sent. n. 3667/2013; Cass. sez. 3, sent. n. 12911/2012; Cass. n. 1935/1994; Cass. n. 2742/1999).
Pertanto, eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto posto a base del titolo esecutivo (quali, ad esempio, prescrizione, remissione o novazione del debito, transazione), possono essere azionati nel giudizio di opposizione all'esecuzione solo se maturati successivamente all'emissione del titolo in questione (Cass. sez. 3, sent. n. 8928/2006), mentre, qualora si siano verificati in epoca anteriore, essi devono essere tassativamente fatti valere nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo giudiziale, non potendo in caso contrario essere delibati dal giudice dell'opposizione all'esecuzione.
La S.C. ha nello specifico affermato che, laddove con l'atto di precetto sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. n. 3850/2011; Cass.
n. 24027/2009; Cass. n. 26089/2005; Cass. n. 9061/1999; Cass. n. 2822/1999).
In questa prospettiva, la Corte ha escluso che, in caso di precetto basato su di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, come appunto nel caso di specie, la parte debitrice possa proporre opposizione all'esecuzione per le medesime ragioni fondanti l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo solo il caso in cui la contestazione si risolva nella deduzione dell'inesistenza giuridica del titolo giudiziale (Cass. n. 1935/1994).
In relazione ai rapporti tra i due rimedi in questione si riporta il passaggio di una significativa sentenza della Corte di Cassazione:”… nelle cosiddette parentesi cognitive del processo esecutivo e cioè nelle cause di opposizione ad esecuzione in ipotesi - si ripete - di titoli esecutivi di formazione giudiziale non possono giammai dedursi motivi analoghi o identici a quelli dedotti o astrattamente deducibili nello stesso processo che ha dato luogo al provvedimento giudiziale su cui si fonda
l'esecuzione (salvo il caso - che però con tutta evidenza qui non ricorre - di vizi del provvedimento che ne inficino la giuridica esistenza, come in ipotesi di sentenza mai pubblicata - Cass. 9/77 - o priva di sottoscrizione del giudice - Cass. 6483/86 - o resa nei confronti di un soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Cass. 12292/01); in caso di titolo giudiziale, quindi, con l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere unicamente fatti, che integrino una causa estintiva o impeditiva del diritto (ad es., il pagamento anche parziale, la novazione del debito, la sua remissione, la compensazione, l'avvenuta prescrizione, la transazione:
Cass. 27159/06, Cass. 26089/05, Cass. 17866/05, Cass. 27160/06), purché però siano successivi al momento in cui si è formato il giudicato sostanziale sul provvedimento che costituisce il titolo posto alla base dell'esecuzione (o, a tutto concedere, al momento in cui essi potevano essere utilmente dedotti nel processo in cui il provvedimento doveva divenire definitivo); può così ribadirsi che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso dell'incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quella unica competente sede)” (Cass. n. 3850/2011).
Ancora, “Concessa la provvisoria esecuzione da parte del G.I. ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la ordinanza relativa è non impugnabile ex lege, né revocabile o modificabile (cfr. art. 177 c.p.c.). Il titolo divenuto in tal modo esecutivo non può essere oggetto di riesame né da parte del giudice del merito funzionalmente competente a conoscere la controversia né da parte di altro giudice sino alla pronuncia definitiva.
Infatti, il titolo esecutivo è pienamente perfetto e l'esecuzione azionata in base allo stesso deve considerarsi per sé legittima ed efficace.
È noto peraltro che il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione ben può essere preso in esame da altro giudice, ad esempio dal giudice dell'opposizione all'esecuzione, ma in questo caso quest'ultimo potrà conoscere dello stesso solo sotto l'aspetto della valida ed efficace esistenza del titolo, per verificare se l'esecuzione sia fondata su titolo valido ed efficace ovvero se questo, originariamente esistente, sia poi venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione. Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, il giudice della opposizione all'esecuzione potrà riesaminare lo stesso solo sotto il profilo della sua regolarità formale, che è quello della sua regolarità estrinseca e non certo sotto il profilo del suo contenuto intrinseco, come nella specie si richiede, posto che le eccezioni e le deduzioni relative al contenuto del titolo potevano e dovevano essere fatte valere nell'unica sede competente, e cioè nella sede del giudizio di cognizione. Pertanto, solo il giudice di quest'ultimo processo con la sua definitiva sentenza potrà revocare, porre nel nulla o modificare il decreto di concessione e la provvisoria esecuzione che sulla base di quel titolo sia stata compiuta” (Cass. n. 6893/1991). Alla luce dei principi sopra richiamati, il Tribunale osserva che l'opponente ha riproposto essenzialmente questioni ed eccezioni già oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(all. n. 3 prod. opponente). E, invero, anche la generica considerazione secondo cui il giudice dell'opposizione non ha inteso sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, si risolve a ben vedere in una questione relativa al rapporto sostanziale oggetto di causa e alla valutazione, anche dal punto di vista istruttorio, che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha inteso effettuare.
Per tale motivo non venendo in rilievo profili di inesistenza giuridica del titolo, costituito in modo pacifico dal decreto ingiuntivo n. 599/2022, emesso dal Tribunale di Cassino il 3.06.2022 e dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. con provvedimento del 23.03.2023, e non essendo stati eccepiti fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione, l'opposizione non può che essere dichiarata infondata dovendo ritenersi di esclusivo appannaggio del giudice che conosce dell'opposizione a decreto ingiuntivo le questioni sollevate nel presente giudizio.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni l'opposizione va rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D. M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 come successivamente modificato e integrato, per lo scaglione di valore di riferimento, con le riduzioni di cui all'art. 4 co 1 del cit decreto in considerazione della natura semplice delle questioni affrontate oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 15.12.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.