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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10378/2024
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10378/2024, promossa da:
, con l'avv. PICCOLO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI Bologna, - Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE/I SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
1. Con ricorso tempestivamente presentato, il ricorrente, cittadino della Tunisia nato nel 1989, ha impugnato il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stata rigettata la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari in qualità di coniuge di cittadina italiana, chiedendo altresì in subordine la protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286. Il si costituiva con comparsa di risposta nella quale chiedeva la Controparte_1 reiezione del ricorso All'udienza dell'11 settembre 2024, veniva sentito il ricorrente, che dichiarava: «ADR: Sono arrivato in Italia nel 2011, avevo 21 anni. In questi anni ho lavorato sempre senza contratto a causa della mancanza di un permesso di soggiorno. Ho cominciato a lavorare in regola a fine 2022 come metalmeccanico.
ADR: ho lavorato fino al luglio del 2024. Guadagnavo circa 1400-1700 euro al mese.
ADR: al momento ho dormito in dei posti letto o in un hotel perché sto cercando una situazione abitativa più stabile.
ADR: non ho parenti in Italia.
ADR: sono stato arrestato nel 2012 con l'imputazione di una rapina in cui ero stato coinvolto da un marocchino, sono stato in carcere a un po' più di 3 mesi e poi la sentenza è diventata definitiva mi CP_2 pare nel 2021 e sono stato in carcere a Modena un anno e 8 mesi.
ADR: dopo essere uscito dal carcere mi sono sposato. Pagina 1 ADR: tra il 2012 e il 2021 ho avuto altri problemi con la polizia, in particolare perché dormivo in dei posti occupati, ebbi una condanna di 10 mesi ma attualmente non ho ulteriori pene da scontare. ADR: anzi mi correggo, credo che ci siano ancora circa 2 anni di pena residua da scontare, credo che allo stato la pena sia sospesa. ADR: in questo momento non sto lavorando perché non ho i documenti ma un mio amico ha preso un locale per aprire un negozio di frutta e verdura, stiamo ancora organizzando l'attività». La causa veniva quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 9 giugno 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le parti non chiedevano che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta, sicché veniva portata al Collegio per la decisone.
2. In relazione alla domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata a norma dell'art. 19, secondo comma lett. c) D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 in qualità di coniuge convivente di cittadina italiana, va osservato come nel provvedimento si legge che da diversi controlli non è stata accertata alcuna convivenza, la moglie ha dichiarato che non hanno mai convissuto e sono in via di separazione (v. il provvedimento impugnato), mentre in una denuncia risalente al 23/8/2023 contro la moglie lo stesso ricorrente ha dichiarato che gli stessi non convivono, essendo la loro relazione entrata in crisi sin dai primi giorni di matrimonio. Nel corso del giudizio la parte, su cui incombe l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno, non ha dedotto nè provato nulla, sicché va dato atto della manifesta infondatezza della domanda.
3. Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata l' 1 marzo 2023 (cfr. ricevuta permesso di soggiorno), non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
Pagina 2 e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
4.1. Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese
Pagina 3 - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
4.2. L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, ha avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» ((Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
4.3. In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello
Pagina 4 stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di
“radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_1 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato». 5. Venendo al caso di specie, si deve osservare che dalla documentazione in atti il ricorrente risulta abitare nel comune di dal 2012. Il ricorrente, quindi, è in Italia e CP_2 vive continuativamente sul territorio nazionale da oltre dieci anni. È evidente, pertanto, come in tutti questi anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. Il ricorrente negli ultimi anni risulta aver svolto attività lavorativa regolare con contratto da ultimo a tempo indeterminato, fatto che attesta una positiva volontà di stabilizzazione e integrazione sul territorio. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente è uscito dal sistema di accoglienza vivendo in un appartamento in forza di un contratto di residence (cfr. contratto di residence). Dalla documentazione in atti si rileva, inoltre, l'attività lavorativa svolta con contratto in regola a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato (cfr. la documentazione in atti, in particolare l'estratto conto previdenziale e l'ulteriore documentazione sui rapporti di lavoro). La circostanza che abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato appare dunque particolarmente significativa del suo radicamento nel contesto italiano.
Pagina 5 Dalla documentazione in atti si rileva come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nei mesi da marzo a dicembre 2021 circa € 1.300,00; nei mesi da giugno a dicembre 2023 circa € 8.500,00; nel 2024 circa € 13.900,00; nella prima parte del 2025 circa € 5.900,00, cui va certamente aggiunta la busta paga di aprile 2025 di circa € 1.700,00 (cfr. estratto conto previdenziale;
busta paga aprile 2025). Nonostante la loro modestia, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel radicamento della persona sul territorio italiano. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. A fronte di tali circostanze, riguardo al presupposto dell'assenza di pericolosità (per cui l'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 prescrive che il permesso di soggiorno va negato se l'espulsione si impone «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica») si segnala come dal certificato del casellario giudiziale il ricorrente risulti essere stato condannato: - con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 17/12/2012 per il reato di rapina in concorso ex artt. 110, 628 comma 3 n. 1 c.p. (commesso il 17/06/2012 in Marina di Ravenna) alla pena di reclusione anni 2 e CP_2 multa di € 800,00 ritenute le diminuenti di rito del patteggiamento;
- con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Ravenna del 14/09/2016 per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. (commesso il 17/11/2012 in e per il reato CP_2 di invasione di edifici ex art. 633 c.p. (commesso il 17/11/2012 in alla pena di CP_2 reclusione di mesi;
- con sentenza del Giudice di pace di Ravenna del 10/01/2017 per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ex art. 10 bis D.L.vo. 25/07/1998 n. 286 (accertato il 29/01/2013) con la pena dell'ammenda di € 5.000,00; - con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Ravenna del 26/01/2017 per il reato di furto tentato ex artt. 56, 624 c.p. (commesso il 31/01/2013 in e per la contravvenzione CP_2 al foglio di via obbligatorio ex art. 76 comma 3 D.Lvo 06/09/2011 n. 159 (accertato il 31/01/2013) con la reclusione di mesi 9 e multa di € 250,00; - con sentenza del giudice di pace di Ravenna del 22/02/2017 (la Corte di Cassazione di Roma ha rigettato il ricorso in data 09/02/2018) per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato ex art. 10 bis D.L.vo. 25/07/1998 n. 286 (commesso l'11/02/2016 in con la pena CP_2 dell'ammenda di € 5.000,00; - con sentenza del giudice di pace di Ravenna del 26/09/2017 per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato ex art. 10 bis D.L.vo. 25/07/1998 n. 286 (commesso il 31/03/2014 in con la pena dell'ammenda di € CP_2
5.500,00; - con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Ravenna del 23/11/2017 per il reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio ex art. 2 L. 27/12/1956 n.1423 (commesso il 31/03/2014 in con la pena dell'arresto di giorni CP_2
20; - con sentenza del giudice di pace di Ravenna del 31/05/2018 per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ex art. 10 bis D.L.vo. 25/07/1998 n. 286 (commesso il 21/03/2017 in con la pena dell'ammenda di € 5.000,00; - con CP_2 sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 12/07/2019 – conferma della sentenza emessa in data 07/02/2018 dal Tribunale di Ravenna – per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il 24/10/2017 in con la pena di reclusione di mesi 10, multa di € 2.000,00 e ritenute le diminuenti di CP_2
Pagina 6 rito del giudizio abbreviato;
- con sentenza del Tribunale di Lodi del 21/01/2021 per il reato di invasione di edifici in concorso ex artt. 110, 633 comma 1 c.p. (commesso l'11/11/2014 in San Giuliano Milanese) e per i reati di danneggiamento su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre cose delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625 in concorso ex artt. 110, 635 comma 2 n. 3 c.p. (commesso l'11/11/2014 in San Giuliano Milanese) puniti con la reclusione di mesi 10; - con sentenza del giudice di pace di Ravenna del 02/09/2021 per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ex art. 10 bis D.L.vo. 25/07/1998 n. 286 (commesso il 27/03/2020 in con la pena CP_2 dell'ammenda di € 5.000,00; - con sentenza del Giudice di Pace di Lugo del 09/11/2021 per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ex art. 10 bis D.L.vo. 25/07/1998 n. 286 (commesso il 21/06/2020 in Bagnacavallo) con la pena dell'ammenda di
€ 5.000,00; - con sentenza del Tribunale di Ravenna del 07/02/2023 per il reato di detenzione illecita di stupefacenti ex art. 73 comma 5 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il 27/03/2020 in punito con la reclusione di mesi 4 e la multa di € 800,00. CP_2
Inoltre, dal certificato dei carichi pendenti risulta a carico del ricorrente: - un provvedimento successivo alla richiesta di rinvio a giudizio del 11/12/2014 per il reato ex art. 495 c.p. comma 1 (commesso il 14/06/2012 in;
- una sentenza non passata in CP_2 giudicato del 06/06/2023 per il reato ex art. 495 c.p. comma 1 (commesso il 14/06/2012 in
. CP_2
In aggiunta, dalla documentazione prodotta dalla Questura di il ricorrente CP_2 risulta essere stato condannato: - con sentenza del Tribunale di Ravenna il 05/05/2018 per i reati di furto e furto aggravato ex artt. 624,625 comma 1 parte 2 c.p. (commessi il 26/01/2018 in alla pena di reclusione mesi 9 e multa di € 250,00; con sentenza del Tribunale di CP_2
Ravenna il 21/04/2018 per il reato ex art. 76 comma 3 d.lgs. 159/2011 (commesso il 31/03/2014 in alla pena dell'arresto di giorni 20 oltre al pagamento delle spese CP_2 processuali;
- con sentenza del Tribunale di Bologna il 21/04/2014 per il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. (commesso il 22/07/2011 in Brisighella) alla pena della reclusione di mesi 6; - con sentenza del Tribunale di Ravenna per il reato di rapina aggravata perché commessa con armi o da persona travisata ex art. 628 comma 3 parte 1 c.p. (commesso in Marina di Ravenna); inoltre il 05/02/2020 la Squadra Mobile di IV CP_2 sez. antidroga dava esecuzione all'ordine di carcerazione nr. Siep 651/2020 emesso il 22/01/2021 dalla Procura della Repubblica di per i reati di resistenza a pubblico CP_2 ufficiale, invasione di terreni o edifici, rapina in concorso ex artt. 337,633,628 comma 1 c.p. con la pena di reclusione anni 3 e giorni 4 e arresto giorni 20. A tal proposito, va tuttavia osservato come tutti tali precedenti, seppure numerosissimi, sono stati commessi in epoca ormai risalente nel tempo, mentre negli ultimi anni il ricorrente ha lavorato in regola con contratto a tempo indeterminato e non ha commesso altri reati, come risulta dal casellario e dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Ravenna e dalla documentazione prodotta dalla Questura di CP_2 depositati in atti. In ragione, dunque, della risalenza dei fatti occorre osservare come non possa dirsi operante il cd.
contro
-limite della perdurante pericolosità sociale, pure indicato dall'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 ai fini della concessione della protezione speciale, non potendosi
Pagina 7 dire che nell'attualità l'espulsione si renda «necessaria … per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 7. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 20 giugno 2025. Il Presidente est. Marco Gattuso
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TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10378/2024, promossa da:
, con l'avv. PICCOLO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI Bologna, - Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE/I SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
1. Con ricorso tempestivamente presentato, il ricorrente, cittadino della Tunisia nato nel 1989, ha impugnato il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stata rigettata la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari in qualità di coniuge di cittadina italiana, chiedendo altresì in subordine la protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286. Il si costituiva con comparsa di risposta nella quale chiedeva la Controparte_1 reiezione del ricorso All'udienza dell'11 settembre 2024, veniva sentito il ricorrente, che dichiarava: «ADR: Sono arrivato in Italia nel 2011, avevo 21 anni. In questi anni ho lavorato sempre senza contratto a causa della mancanza di un permesso di soggiorno. Ho cominciato a lavorare in regola a fine 2022 come metalmeccanico.
ADR: ho lavorato fino al luglio del 2024. Guadagnavo circa 1400-1700 euro al mese.
ADR: al momento ho dormito in dei posti letto o in un hotel perché sto cercando una situazione abitativa più stabile.
ADR: non ho parenti in Italia.
ADR: sono stato arrestato nel 2012 con l'imputazione di una rapina in cui ero stato coinvolto da un marocchino, sono stato in carcere a un po' più di 3 mesi e poi la sentenza è diventata definitiva mi CP_2 pare nel 2021 e sono stato in carcere a Modena un anno e 8 mesi.
ADR: dopo essere uscito dal carcere mi sono sposato. Pagina 1 ADR: tra il 2012 e il 2021 ho avuto altri problemi con la polizia, in particolare perché dormivo in dei posti occupati, ebbi una condanna di 10 mesi ma attualmente non ho ulteriori pene da scontare. ADR: anzi mi correggo, credo che ci siano ancora circa 2 anni di pena residua da scontare, credo che allo stato la pena sia sospesa. ADR: in questo momento non sto lavorando perché non ho i documenti ma un mio amico ha preso un locale per aprire un negozio di frutta e verdura, stiamo ancora organizzando l'attività». La causa veniva quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 9 giugno 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le parti non chiedevano che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta, sicché veniva portata al Collegio per la decisone.
2. In relazione alla domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata a norma dell'art. 19, secondo comma lett. c) D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 in qualità di coniuge convivente di cittadina italiana, va osservato come nel provvedimento si legge che da diversi controlli non è stata accertata alcuna convivenza, la moglie ha dichiarato che non hanno mai convissuto e sono in via di separazione (v. il provvedimento impugnato), mentre in una denuncia risalente al 23/8/2023 contro la moglie lo stesso ricorrente ha dichiarato che gli stessi non convivono, essendo la loro relazione entrata in crisi sin dai primi giorni di matrimonio. Nel corso del giudizio la parte, su cui incombe l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno, non ha dedotto nè provato nulla, sicché va dato atto della manifesta infondatezza della domanda.
3. Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata l' 1 marzo 2023 (cfr. ricevuta permesso di soggiorno), non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
Pagina 2 e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
4.1. Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese
Pagina 3 - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
4.2. L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, ha avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» ((Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
4.3. In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello
Pagina 4 stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di
“radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_1 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato». 5. Venendo al caso di specie, si deve osservare che dalla documentazione in atti il ricorrente risulta abitare nel comune di dal 2012. Il ricorrente, quindi, è in Italia e CP_2 vive continuativamente sul territorio nazionale da oltre dieci anni. È evidente, pertanto, come in tutti questi anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. Il ricorrente negli ultimi anni risulta aver svolto attività lavorativa regolare con contratto da ultimo a tempo indeterminato, fatto che attesta una positiva volontà di stabilizzazione e integrazione sul territorio. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente è uscito dal sistema di accoglienza vivendo in un appartamento in forza di un contratto di residence (cfr. contratto di residence). Dalla documentazione in atti si rileva, inoltre, l'attività lavorativa svolta con contratto in regola a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato (cfr. la documentazione in atti, in particolare l'estratto conto previdenziale e l'ulteriore documentazione sui rapporti di lavoro). La circostanza che abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato appare dunque particolarmente significativa del suo radicamento nel contesto italiano.
Pagina 5 Dalla documentazione in atti si rileva come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nei mesi da marzo a dicembre 2021 circa € 1.300,00; nei mesi da giugno a dicembre 2023 circa € 8.500,00; nel 2024 circa € 13.900,00; nella prima parte del 2025 circa € 5.900,00, cui va certamente aggiunta la busta paga di aprile 2025 di circa € 1.700,00 (cfr. estratto conto previdenziale;
busta paga aprile 2025). Nonostante la loro modestia, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel radicamento della persona sul territorio italiano. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. A fronte di tali circostanze, riguardo al presupposto dell'assenza di pericolosità (per cui l'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 prescrive che il permesso di soggiorno va negato se l'espulsione si impone «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica») si segnala come dal certificato del casellario giudiziale il ricorrente risulti essere stato condannato: - con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 17/12/2012 per il reato di rapina in concorso ex artt. 110, 628 comma 3 n. 1 c.p. (commesso il 17/06/2012 in Marina di Ravenna) alla pena di reclusione anni 2 e CP_2 multa di € 800,00 ritenute le diminuenti di rito del patteggiamento;
- con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Ravenna del 14/09/2016 per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. (commesso il 17/11/2012 in e per il reato CP_2 di invasione di edifici ex art. 633 c.p. (commesso il 17/11/2012 in alla pena di CP_2 reclusione di mesi;
- con sentenza del Giudice di pace di Ravenna del 10/01/2017 per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ex art. 10 bis D.L.vo. 25/07/1998 n. 286 (accertato il 29/01/2013) con la pena dell'ammenda di € 5.000,00; - con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Ravenna del 26/01/2017 per il reato di furto tentato ex artt. 56, 624 c.p. (commesso il 31/01/2013 in e per la contravvenzione CP_2 al foglio di via obbligatorio ex art. 76 comma 3 D.Lvo 06/09/2011 n. 159 (accertato il 31/01/2013) con la reclusione di mesi 9 e multa di € 250,00; - con sentenza del giudice di pace di Ravenna del 22/02/2017 (la Corte di Cassazione di Roma ha rigettato il ricorso in data 09/02/2018) per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato ex art. 10 bis D.L.vo. 25/07/1998 n. 286 (commesso l'11/02/2016 in con la pena CP_2 dell'ammenda di € 5.000,00; - con sentenza del giudice di pace di Ravenna del 26/09/2017 per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato ex art. 10 bis D.L.vo. 25/07/1998 n. 286 (commesso il 31/03/2014 in con la pena dell'ammenda di € CP_2
5.500,00; - con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Ravenna del 23/11/2017 per il reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio ex art. 2 L. 27/12/1956 n.1423 (commesso il 31/03/2014 in con la pena dell'arresto di giorni CP_2
20; - con sentenza del giudice di pace di Ravenna del 31/05/2018 per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ex art. 10 bis D.L.vo. 25/07/1998 n. 286 (commesso il 21/03/2017 in con la pena dell'ammenda di € 5.000,00; - con CP_2 sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 12/07/2019 – conferma della sentenza emessa in data 07/02/2018 dal Tribunale di Ravenna – per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il 24/10/2017 in con la pena di reclusione di mesi 10, multa di € 2.000,00 e ritenute le diminuenti di CP_2
Pagina 6 rito del giudizio abbreviato;
- con sentenza del Tribunale di Lodi del 21/01/2021 per il reato di invasione di edifici in concorso ex artt. 110, 633 comma 1 c.p. (commesso l'11/11/2014 in San Giuliano Milanese) e per i reati di danneggiamento su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre cose delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625 in concorso ex artt. 110, 635 comma 2 n. 3 c.p. (commesso l'11/11/2014 in San Giuliano Milanese) puniti con la reclusione di mesi 10; - con sentenza del giudice di pace di Ravenna del 02/09/2021 per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ex art. 10 bis D.L.vo. 25/07/1998 n. 286 (commesso il 27/03/2020 in con la pena CP_2 dell'ammenda di € 5.000,00; - con sentenza del Giudice di Pace di Lugo del 09/11/2021 per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ex art. 10 bis D.L.vo. 25/07/1998 n. 286 (commesso il 21/06/2020 in Bagnacavallo) con la pena dell'ammenda di
€ 5.000,00; - con sentenza del Tribunale di Ravenna del 07/02/2023 per il reato di detenzione illecita di stupefacenti ex art. 73 comma 5 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il 27/03/2020 in punito con la reclusione di mesi 4 e la multa di € 800,00. CP_2
Inoltre, dal certificato dei carichi pendenti risulta a carico del ricorrente: - un provvedimento successivo alla richiesta di rinvio a giudizio del 11/12/2014 per il reato ex art. 495 c.p. comma 1 (commesso il 14/06/2012 in;
- una sentenza non passata in CP_2 giudicato del 06/06/2023 per il reato ex art. 495 c.p. comma 1 (commesso il 14/06/2012 in
. CP_2
In aggiunta, dalla documentazione prodotta dalla Questura di il ricorrente CP_2 risulta essere stato condannato: - con sentenza del Tribunale di Ravenna il 05/05/2018 per i reati di furto e furto aggravato ex artt. 624,625 comma 1 parte 2 c.p. (commessi il 26/01/2018 in alla pena di reclusione mesi 9 e multa di € 250,00; con sentenza del Tribunale di CP_2
Ravenna il 21/04/2018 per il reato ex art. 76 comma 3 d.lgs. 159/2011 (commesso il 31/03/2014 in alla pena dell'arresto di giorni 20 oltre al pagamento delle spese CP_2 processuali;
- con sentenza del Tribunale di Bologna il 21/04/2014 per il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. (commesso il 22/07/2011 in Brisighella) alla pena della reclusione di mesi 6; - con sentenza del Tribunale di Ravenna per il reato di rapina aggravata perché commessa con armi o da persona travisata ex art. 628 comma 3 parte 1 c.p. (commesso in Marina di Ravenna); inoltre il 05/02/2020 la Squadra Mobile di IV CP_2 sez. antidroga dava esecuzione all'ordine di carcerazione nr. Siep 651/2020 emesso il 22/01/2021 dalla Procura della Repubblica di per i reati di resistenza a pubblico CP_2 ufficiale, invasione di terreni o edifici, rapina in concorso ex artt. 337,633,628 comma 1 c.p. con la pena di reclusione anni 3 e giorni 4 e arresto giorni 20. A tal proposito, va tuttavia osservato come tutti tali precedenti, seppure numerosissimi, sono stati commessi in epoca ormai risalente nel tempo, mentre negli ultimi anni il ricorrente ha lavorato in regola con contratto a tempo indeterminato e non ha commesso altri reati, come risulta dal casellario e dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Ravenna e dalla documentazione prodotta dalla Questura di CP_2 depositati in atti. In ragione, dunque, della risalenza dei fatti occorre osservare come non possa dirsi operante il cd.
contro
-limite della perdurante pericolosità sociale, pure indicato dall'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 ai fini della concessione della protezione speciale, non potendosi
Pagina 7 dire che nell'attualità l'espulsione si renda «necessaria … per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 7. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 20 giugno 2025. Il Presidente est. Marco Gattuso
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