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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/10/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3609/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3609/2022 promossa da:
(C.F. , nato a Roma in [...] Parte_1 C.F._1
03.02.1956 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Anedda e Isabella Martini presso il cui studio sito in Livorno,
Piazza Attias, n. 37 è elettivamente domiciliata attore contro
(P.IVA ), ditta individuale, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Rosignano Marittimo (LI), Via Pier Luigi Viola 17 convenuta contumace
Oggetto: risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento contrattuale
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in data 3 luglio 2025
Conclusioni: per Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
- in via principale accertare e dichiarare annullabile ex art. 1439 c.c. il contratto di compra- vendita dell'autovettura Dodge Ram, per i gravi comportamenti tenuti da controparte, e per
1 l'effetto condannare Controparte alla restituzione della somma complessiva di euro 25.700,00
o nella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, versata da parte del Sig. al- Pt_1 la;
Controparte_1
- in subordine, accertare e dichiarare o la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Dodge Ram ex artt. 1453, 1457 e 1479 cc, e per l'effetto condannare
Contro
- parte alla restituzione della complessiva di euro 25.700,00, o nella diversa somma che risulte- rà all'esito del giudizio versata da parte del Sig. alla Pt_1 Controparte_1
[...]
- infine, sempre in subordine, qualora il Giudice ritenga non provato il perfezionamento del contratto, si chiede la restituzione della somma di euro 25.700,00, o nella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, indebitamente versata ex art. 2033 cc.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giu- Parte_1 dizio dinnanzi all'intestato Tribunale per ivi sen- Controparte_1 tirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
- in via principale accertare e dichiarare annullabile ex art. 1439 c.c. il contratto di com- pravendita dell'autovettura Dodge Ram, per i gravi comportamenti tenuti da controparte, e per l'effetto condannare Controparte alla restituzione della somma complessiva di euro
25.700,00 o nella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, versata da parte del
Sig. alla;
Pt_1 Controparte_1
- in subordine, accertare e dichiarare o la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Dodge Ram ex artt. 1453, 1457 e 1479 cc, e per l'effetto condannare Con- troparte alla restituzione della complessiva di euro 25.700,00, o nella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio versata da parte del Sig. alla Pt_1 Controparte_1
[...]
- infine, sempre in subordine, qualora il Giudice ritenga non provato il perfezionamento del contratto, si chiede la restituzione della somma di euro 25.700,00, o nella diversa
2 somma che risulterà all'esito del giudizio, indebitamente versata ex art. 2033 cc.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto in punto di fatto che: - nel mese di settembre 2021 prendeva contatti con di , al Controparte_2 Persona_1 fine di acquistare un'autovettura di importazione americana e che in tale occasione quest'ultima metteva in contatto il Sig. con , titolare dell'Azienda Pt_1 CP_1
Forever Free, che si occupa del “commercio elettronico di autovetture e autoveicoli legge- ri” (cfr. doc. 1, fasc. attoreo); - in data 08 ottobre 2021 il Sig. dopo brevi trattati- Pt_1 ve, si accordava con il per la compravendita di un pick-up usato importato dal CP_1
Canada, in ottime condizioni, di marca Dodge Ram Sport 5.7 4x4 CrewCab carfax, anno
2015, km 73.000 certificati con accessori, per l'importo di euro 25.000,00 oltre alla permu- ta della propria autovettura BMW X6 e contestualmente lo stesso emetteva un bonifico di euro 5.000,00, con causale “Acconto acquisto Dodge RAM”, alla Sig.ra , Parte_2 delegata dal a ricevere il suddetto pagamento;
- in data 15 novembre 2021 il CP_1 visionava per la prima e unica volta il pick-up, ubicato presso il parco macchine Pt_1 della in Pontedera e in tale occasione il richiedeva al il CP_1 CP_1 Pt_1 saldo della vendita al netto della vettura in permuta, rappresentando che sebbene per ulti- mare la pratica di immatricolazione sarebbe stato necessario attendere qualche mese, avrebbe consegnato all'acquirente nel giro di 7-8 giorni lavorativi il pick-up con targa tem- poranea ed apposita assicurazione, a fronte del costo aggiuntivo di euro 700,00, rassicuran- dolo che l'immatricolazione definitiva con la targa nazionale avrebbe dovuto concludersi entro febbraio 2022; - in data 16.11.2021 il provvedeva a bonificare alla Pt_1 CP_1 euro 20.700,00 (di cui euro 20.000,00 di saldo al netto della propria vettura in permu-
[...] ta, ed euro 700,00, quali costi aggiuntivi per la targa temporanea e l'assicurazione); - il si rendeva inadempiente rispetto a quanto sopra concordato e che nonostante i CP_1 continui solleciti del di consegna del pick-up e della relativa documentazione, so- Pt_1 lamente in data 24.12.2021 lo stesso entrava in possesso della copia del contratto (sotto- scritto in pari data) e del (documento internazionale indicante lo storico della vettura CP_2 in acquisto, necessario per le transazioni commerciali aventi ad oggetto autovetture prove- nienti dagli USA e Canada); - da un'attenta lettura del , scritto in lingua inglese, CP_2 emergeva che il veicolo de quo 1) era stato gravemente danneggiato nel 2020 a seguito di
3 un incidente in cui era stato coinvolto il relativo proprietario, tanto che il Ministero dei Tra- sporti dell'Ontario (Stato di provenienza del veicolo) aveva richiesto un'ispezione di sicu- rezza e un documento (Savage Title) che accertasse che il danno non superasse il 75% del valore del veicolo prima del sinistro (la copia di tale documento non è mai stata data all'atto dell'acquisto ultimo del veicolo o comunque non se ne ha traccia) e che 2) nessuna proprie- tà dell'autovettura era stata acquisita in capo al CP_1
Parte attrice in punto di diritto ha allegato: i) il dolo contrattuale “determinante” del e l'annullabilità ex art. 1439 c.c. del contratto con lo stesso concluso;
ii) in via CP_1 subordinata, la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa ai sensi degli artt.
1453, 1457 e 1479 c.c.; iii) in via di ulteriore subordine, nel caso in cui il contratto de quo si intenda non perfezionato, il pagamento da parte del del prezzo della vendita Pt_1 rappresenta un indebito oggettivo con conseguente diritto alla restituzione della prestazione non dovuta ex art. 2033 c.c.
All'udienza del 23 marzo 2023, il precedente Giudice assegnatario del fascicolo (dott.ssa
Sara MI) preso atto che “la notifica della citazione nei confronti della ditta non è andata a buon fine per irreperibilità” autorizzava parte attrice al rinnovo della notifica del- la citazione e del pedissequo verbale e rinviava definitivamente l'udienza al 21 dicembre
2023.
Divenuto medio tempore lo scrivente Giudicante assegnatario del fascicolo (in virtù di va- riazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023), all'udienza del 21 dicembre 2023
“Considerato che la notifica dell'atto introduttivo e del provvedimento di rinvio udienza di- sposto dal precedente Giudicante assegnatario appare regolare, verificata la regolarità del contraddittorio” dichiarava la contumacia di e concedeva i Controparte_1 termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. rinviando definitivamente all'udienza del 5 settembre
2024 per la discussione delle richieste istruttorie.
All'udienza del 5 settembre 2024, “considerato che non sono state avanzate istanze istrut- torie e che la causa appare matura per la decisione”, fissava l'udienza del 3 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Istruita a mezzo prove documentali, all'udienza del 3 luglio 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies
4 c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse con- clusionali e delle memorie di replica.
***
2. In via preliminare, appare opportuno soffermarsi brevemente sulla domanda di annulla- mento ex art. 1439 c.c. del contratto di compravendita de quo avanzata in via principale da parte attrice.
La stessa merita reiezione per i motivi di seguito illustrati.
L' istante ha spiegato una domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso in- tegrato dal dolo per aver il convenuto, nella veste di venditore di auto usate, omesso di in- formarlo circa il reale stato del veicolo importato compravenduto, risultando lo stesso ad una lettura attenta del “ ” gravemente incidentato tanto da non essere certi neanche CP_2 della possibilità effettiva di procedere a sua immatricolazione.
Ciò posto, si rammenta in diritto che a norma dell'art. 1439 c.c. il dolo è causa di annulla- mento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, deter- minando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi es- senziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20231 del 23/06/2022, Rv. 664980 – 01; in tal senso, inter alia, Cass. 12982/2015; Cass.
12424/2006; Cass., 20792/2004).
Il dolo omissivo, come quello che sussisterebbe nel caso di specie, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della par- te si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la perce- zione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé cau- sa invalidante del contratto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/04/2022, n. 11605).
Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione
5 volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
20231 del 23/06/2022; Cass. Civ., sez. VI, Ord., 4 novembre 2021, n. 31731; Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 1585 del 20/01/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12892 del 23/06/2015; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 12424 del 25/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 20792 del 27/10/2004; Sez.
U, Sentenza n. 1955 del 11/03/1996).
Tuttavia nel caso di specie non possono dirsi raggiunti dall' attore gli oneri probatori sullo stesso gravanti.
In primo luogo, si rileva che la mancata costituzione in giudizio della Controparte_1
non consente di ritenere non contestati i fatti posti dagli attori a base della
[...] domanda (cfr Cassazione civile sez. III, 13/06/2013, n.14860 “La disciplina della contuma- cia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un com- portamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne ar- gomenti di prova in danno del contumace”).
Conseguentemente, si osserva che la documentazione versata in atti consente di ritenere provato il contratto tra le parti ed il pagamento del prezzo dell'auto da parte del Pt_1 ma dalla stessa non è inferibile la prova che il non sia stato visionato dall'attore al CP_2 momento dell'acquisto dell'auto (e in particolare in data 15.11.2021 quando il è Pt_1 andato di persona a visionare il pick-up ubicato presso il parcheggio della stessa concessio- naria) e che lo stesso ne sia venuto a conoscenza solamente in data successiva al saldo inte- grale del prezzo della vendita.
Né tantomeno, vi è la prova che di tale status (id est che l'auto fosse gravemente incidenta- ta) fosse consapevole il convenuto.
3. Ciò premesso, la domanda avanzata dall'attore – volta ad ottenere la risoluzione del con- tratto di compravendita sottoscritto in data 24 dicembre 2021 con la convenuta contumace per inadempimento della stessa ed avente ad oggetto Controparte_1
l'autovettura meglio descritta in ricorso - è fondata e va accolta sulla scorta della seguente motivazione.
Ed invero, risulta per tabulas che, dopo brevi trattative intercorse via whatsapp fra l'odierno attore e il (cfr. messaggio whatsapp del 28 settembre 2021 sub doc. 2, CP_1
6 all. parte attrice nel quale a fronte dell'interesse manifestato dal nei confronti Pt_1 dell'auto “X Ram Sport 70.000 Km grigio scuro” e alla richiesta del di ricevere Pt_1 più informazioni in ordine a tale offerta, il D'SM rispondeva “Buon pomeriggio… la- scio SMS così rimangono i dati… Il meglio che posso fare sono 24.000 più la sua. O 27.5 più la sua compreso trasporto immatricolazione cerchi e gomme maggiorati. Questo è il meglio che posso fare”) in data 7.10.2021 il eseguiva un bonifico per un importo Pt_1 di € 5000,00 nei confronti di e recante la causale “Acconto acquisto Parte_2
DodgeRam” (cfr. bonifico sub doc. 3) e contestualmente riceveva da parte della stessa la puntuazione del contratto di vendita.
Parimenti documentata e pacifica la corresponsione, a seguito di espressa richiesta da parte del (cfr. messaggio del 15.11.2021 sub doc. 5, all. attrice), in data 16.11.2021 CP_1 della somma di € 20.700,00 a saldo della vendita (di cui € 20.000,00 quale saldo della ven- dita al netto della autovettura data in permuta dal ed € 700,00 quali costi aggiunti- Pt_1 vi per la targa temporanea e l'assicurazione) da parte dell'acquirente a mezzo bonifico avente come cusale “RAM 1c6rr7mt8fs697397, assicurazione e targa temporanea” (v doc.
5 e 6 di parte attrice).
Risulta altresì documentata la promessa da parte del di consegna dell'auto entro CP_1
7-8 giorni lavorativi dal saldo della vendita con targa temporanea e assicurazione (cfr. mes- sagio sub. Doc. 5, all. attore nel quale è dato leggere “Mandare 20.000 euro per saldo qui.
Causale RAM. Causale: RAM 1c6rr7mt8fs697397. Assicurazione e targa temporanea 700 euro. Dal saldo in 7-8 giorni lavorativi abbiamo targhe temporanee e assicurazione come detto e alla consegna della RAM ritiriamo la x6. Un saluto”).
Nonostante l'intero pagamento del prezzo della vendita e nonostante i numerosi messaggi whatsapp indirizzati al volti a sollecitare la consegna del pick-up promesso in CP_1 vendita (cfr. doc. 7, in particolare i messaggi del 14.12.2021, 15.12.2021 e 27.12.2021) la stessa ad oggi mai è stata consegnata al tanto che lo stesso si è visto costretto a Pt_1 presentare altresì nell'apposita sede denuncia-querela nei confronti del convenuto (cfr. de- nuncia-querela sub doc. 11, all. attore).
Parte attrice, dunque, allega l'inadempimento contrattuale dell'odierno convenuto relativa- mente al contratto di compravendita del pick-up marca Dodge Ram recante la data del
15.11.2021 e agisce in giudizio al fine di ottenere la risoluzione dello stesso e la condanna
7 del convenuto alla restituzione della somma versata quale corrispettivo della vendita (€
25.700,00).
Innanzitutto, giova premettere che – secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trova- to cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in mate- ria di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio
2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez.
II, 5 dicembre 1994, n. 10446) – in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento –salvo che si tratti di obbligazioni negative– deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso sottoposto all'attenzione di questo Giudi- ce, anche alla luce dalle risultanze probatorie in atti può ritenersi esaustivamente assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, la quale ha prodotto il titolo per cui è causa
(contratto di compravendita dell'autovettura Dodge Ram Sport 5.7 4x4 CrewCab carfax, anno 2015, km 73.000 certificati con accessori recante la data del 15.11.2021 – cfr. doc. 8 di cui alla produzione documentale di parte attrice) fornendo sufficiente prova della sca- denza dell'obbligazione inadempiuta dal convenuto ed ha puntualmente allegato l'inadempimento di controparte.
Per dovizia di particolari, occorre precisare che parte attrice allega altresì la circostanza per cui nonostante il contratto di compravendita riporti la data del 15.11.2021 (giorno in cui il
è andato personalmente a visionare l'auto) lo stesso l'ha sottoscritto materialmen- Pt_1 te in data 24.12.2021, senza tuttavia provare alcunché.
Difatti, se è vero che dagli screenshots prodotti dall'attore sub doc. 7 si legge che in data 16 dicembre il scrisse “Nel frattempo mandami per cortesia la copia del contratto Pt_1 che non ho ancora ricevuto”, in ogni caso da tale frase, non supportata da ulteriori elementi probatori a suo sostegno, non è dato capire se l'odierno attore a quella data dovesse ancora
8 sottoscrivere il contratto per cui è causa oppure se lo avesse già sottoscritto nella data suin- dicata e ne dovesse solamente ricevere una copia.
In ogni caso, ai fini dell'azione di risoluzione per inadempimento irrilevante appare tale circostanza dato che, comunque, parte attrice ha provato l'esistenza del contratto de quo.
Per contro, a fronte della documentazione richiamata, parte convenuta – pur avendone l'onere – non costituendosi in giudizio e rimanendo contumace per tutto lo svolgimento del processo, non ha potuto offrire la prova del fatto estintivo (la consegna del pick-up) o della causa non imputabile dell'inadempimento in cui la stessa è incorsa.
Alla luce di quanto sopra - essendo pacifico che la a fronte CP_1 Controparte_1 della conclusione del contratto di compravendita recante la data del 15.11.2021 e dell'avvenuto pagamento e incasso del prezzo di essa pari a € 25.700,00, non ha consegnato la vettura compravenduta - deve pertanto dichiararsi risolto ex art. 1453 del codice civile il contratto oggetto di causa e condannarsi la parte convenuta alla restituzione immediata del- la cennata somma di € 25.700,00.
E' infatti evidente che il mancato adempimento dell'obbligazione di consegna di cui all'articolo 1476 n. 1 del codice civile del bene compravenduto fa venir meno il sinallagma contrattuale, e dunque il necessario nesso di reciprocità fra le rispettive obbligazioni, inte- grando in tal modo un inadempimento grave e colpevole ex artt. 1453 e 1455 del codice ci- vile idoneo di per sè a determinare la risoluzione del contratto.
Invero, la mancata consegna del bene compravenduto costituisce senza dubbio inadempi- mento di rilevante importanza ex art. 1455 del codice civile che legittima la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 del codice civile.
Alla risoluzione del contratto ex art. 1453 del codice civile, consegue l'obbligo delle resti- tuzioni.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, infatti, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restitu- zione della prestazione ricevuta (cfr., ex multis, Tribunale Ordinario di Torino, Sez. IV, sentenza n. 2561 del 17.7.2020).
Parte convenuta è dunque tenuta a restituire a parte attrice il prezzo pagato per l'acquisto dell'autovettura.
9 Per tutto quanto sopra esposto, ne deriva la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. del contratto per cui è causa e la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme incassate dalla vendita dell'autovettura de qua.
4. Spese di lite
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 avuto ri- guardo ai valori medi1 dello scaglione di riferimento (tra € 5.201,00 e € 26.000,00) previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed i valori minimi per la fase istruttoria/di trattazione2 (dovendosi tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale), tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della na- tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle que- stioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda principale di annullamento del contratto di vendita ex art. 1439
c.c.;
10 - In accoglimento della domanda proposta in via subordinata da Parte_3
dichiara risolto il contratto di compravendita del 24.12.2021 (recante la da-
[...] ta del 15.11.2021) conclusosi tra e Parte_1 CP_1 [...]
per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna CP_1
a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 25.700,00 dallo stesso versata quale corrispettivo della vendita, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna alla refusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 264,00 per esborsi Parte_1 ed in € 4.237,00 (di cui € 919,00 per la fase studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 1701,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 30 settembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ulti- mo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01). 2 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3609/2022 promossa da:
(C.F. , nato a Roma in [...] Parte_1 C.F._1
03.02.1956 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Anedda e Isabella Martini presso il cui studio sito in Livorno,
Piazza Attias, n. 37 è elettivamente domiciliata attore contro
(P.IVA ), ditta individuale, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Rosignano Marittimo (LI), Via Pier Luigi Viola 17 convenuta contumace
Oggetto: risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento contrattuale
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in data 3 luglio 2025
Conclusioni: per Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
- in via principale accertare e dichiarare annullabile ex art. 1439 c.c. il contratto di compra- vendita dell'autovettura Dodge Ram, per i gravi comportamenti tenuti da controparte, e per
1 l'effetto condannare Controparte alla restituzione della somma complessiva di euro 25.700,00
o nella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, versata da parte del Sig. al- Pt_1 la;
Controparte_1
- in subordine, accertare e dichiarare o la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Dodge Ram ex artt. 1453, 1457 e 1479 cc, e per l'effetto condannare
Contro
- parte alla restituzione della complessiva di euro 25.700,00, o nella diversa somma che risulte- rà all'esito del giudizio versata da parte del Sig. alla Pt_1 Controparte_1
[...]
- infine, sempre in subordine, qualora il Giudice ritenga non provato il perfezionamento del contratto, si chiede la restituzione della somma di euro 25.700,00, o nella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, indebitamente versata ex art. 2033 cc.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giu- Parte_1 dizio dinnanzi all'intestato Tribunale per ivi sen- Controparte_1 tirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
- in via principale accertare e dichiarare annullabile ex art. 1439 c.c. il contratto di com- pravendita dell'autovettura Dodge Ram, per i gravi comportamenti tenuti da controparte, e per l'effetto condannare Controparte alla restituzione della somma complessiva di euro
25.700,00 o nella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, versata da parte del
Sig. alla;
Pt_1 Controparte_1
- in subordine, accertare e dichiarare o la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Dodge Ram ex artt. 1453, 1457 e 1479 cc, e per l'effetto condannare Con- troparte alla restituzione della complessiva di euro 25.700,00, o nella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio versata da parte del Sig. alla Pt_1 Controparte_1
[...]
- infine, sempre in subordine, qualora il Giudice ritenga non provato il perfezionamento del contratto, si chiede la restituzione della somma di euro 25.700,00, o nella diversa
2 somma che risulterà all'esito del giudizio, indebitamente versata ex art. 2033 cc.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto in punto di fatto che: - nel mese di settembre 2021 prendeva contatti con di , al Controparte_2 Persona_1 fine di acquistare un'autovettura di importazione americana e che in tale occasione quest'ultima metteva in contatto il Sig. con , titolare dell'Azienda Pt_1 CP_1
Forever Free, che si occupa del “commercio elettronico di autovetture e autoveicoli legge- ri” (cfr. doc. 1, fasc. attoreo); - in data 08 ottobre 2021 il Sig. dopo brevi trattati- Pt_1 ve, si accordava con il per la compravendita di un pick-up usato importato dal CP_1
Canada, in ottime condizioni, di marca Dodge Ram Sport 5.7 4x4 CrewCab carfax, anno
2015, km 73.000 certificati con accessori, per l'importo di euro 25.000,00 oltre alla permu- ta della propria autovettura BMW X6 e contestualmente lo stesso emetteva un bonifico di euro 5.000,00, con causale “Acconto acquisto Dodge RAM”, alla Sig.ra , Parte_2 delegata dal a ricevere il suddetto pagamento;
- in data 15 novembre 2021 il CP_1 visionava per la prima e unica volta il pick-up, ubicato presso il parco macchine Pt_1 della in Pontedera e in tale occasione il richiedeva al il CP_1 CP_1 Pt_1 saldo della vendita al netto della vettura in permuta, rappresentando che sebbene per ulti- mare la pratica di immatricolazione sarebbe stato necessario attendere qualche mese, avrebbe consegnato all'acquirente nel giro di 7-8 giorni lavorativi il pick-up con targa tem- poranea ed apposita assicurazione, a fronte del costo aggiuntivo di euro 700,00, rassicuran- dolo che l'immatricolazione definitiva con la targa nazionale avrebbe dovuto concludersi entro febbraio 2022; - in data 16.11.2021 il provvedeva a bonificare alla Pt_1 CP_1 euro 20.700,00 (di cui euro 20.000,00 di saldo al netto della propria vettura in permu-
[...] ta, ed euro 700,00, quali costi aggiuntivi per la targa temporanea e l'assicurazione); - il si rendeva inadempiente rispetto a quanto sopra concordato e che nonostante i CP_1 continui solleciti del di consegna del pick-up e della relativa documentazione, so- Pt_1 lamente in data 24.12.2021 lo stesso entrava in possesso della copia del contratto (sotto- scritto in pari data) e del (documento internazionale indicante lo storico della vettura CP_2 in acquisto, necessario per le transazioni commerciali aventi ad oggetto autovetture prove- nienti dagli USA e Canada); - da un'attenta lettura del , scritto in lingua inglese, CP_2 emergeva che il veicolo de quo 1) era stato gravemente danneggiato nel 2020 a seguito di
3 un incidente in cui era stato coinvolto il relativo proprietario, tanto che il Ministero dei Tra- sporti dell'Ontario (Stato di provenienza del veicolo) aveva richiesto un'ispezione di sicu- rezza e un documento (Savage Title) che accertasse che il danno non superasse il 75% del valore del veicolo prima del sinistro (la copia di tale documento non è mai stata data all'atto dell'acquisto ultimo del veicolo o comunque non se ne ha traccia) e che 2) nessuna proprie- tà dell'autovettura era stata acquisita in capo al CP_1
Parte attrice in punto di diritto ha allegato: i) il dolo contrattuale “determinante” del e l'annullabilità ex art. 1439 c.c. del contratto con lo stesso concluso;
ii) in via CP_1 subordinata, la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa ai sensi degli artt.
1453, 1457 e 1479 c.c.; iii) in via di ulteriore subordine, nel caso in cui il contratto de quo si intenda non perfezionato, il pagamento da parte del del prezzo della vendita Pt_1 rappresenta un indebito oggettivo con conseguente diritto alla restituzione della prestazione non dovuta ex art. 2033 c.c.
All'udienza del 23 marzo 2023, il precedente Giudice assegnatario del fascicolo (dott.ssa
Sara MI) preso atto che “la notifica della citazione nei confronti della ditta non è andata a buon fine per irreperibilità” autorizzava parte attrice al rinnovo della notifica del- la citazione e del pedissequo verbale e rinviava definitivamente l'udienza al 21 dicembre
2023.
Divenuto medio tempore lo scrivente Giudicante assegnatario del fascicolo (in virtù di va- riazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023), all'udienza del 21 dicembre 2023
“Considerato che la notifica dell'atto introduttivo e del provvedimento di rinvio udienza di- sposto dal precedente Giudicante assegnatario appare regolare, verificata la regolarità del contraddittorio” dichiarava la contumacia di e concedeva i Controparte_1 termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. rinviando definitivamente all'udienza del 5 settembre
2024 per la discussione delle richieste istruttorie.
All'udienza del 5 settembre 2024, “considerato che non sono state avanzate istanze istrut- torie e che la causa appare matura per la decisione”, fissava l'udienza del 3 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Istruita a mezzo prove documentali, all'udienza del 3 luglio 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies
4 c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse con- clusionali e delle memorie di replica.
***
2. In via preliminare, appare opportuno soffermarsi brevemente sulla domanda di annulla- mento ex art. 1439 c.c. del contratto di compravendita de quo avanzata in via principale da parte attrice.
La stessa merita reiezione per i motivi di seguito illustrati.
L' istante ha spiegato una domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso in- tegrato dal dolo per aver il convenuto, nella veste di venditore di auto usate, omesso di in- formarlo circa il reale stato del veicolo importato compravenduto, risultando lo stesso ad una lettura attenta del “ ” gravemente incidentato tanto da non essere certi neanche CP_2 della possibilità effettiva di procedere a sua immatricolazione.
Ciò posto, si rammenta in diritto che a norma dell'art. 1439 c.c. il dolo è causa di annulla- mento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, deter- minando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi es- senziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20231 del 23/06/2022, Rv. 664980 – 01; in tal senso, inter alia, Cass. 12982/2015; Cass.
12424/2006; Cass., 20792/2004).
Il dolo omissivo, come quello che sussisterebbe nel caso di specie, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della par- te si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la perce- zione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé cau- sa invalidante del contratto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/04/2022, n. 11605).
Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione
5 volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
20231 del 23/06/2022; Cass. Civ., sez. VI, Ord., 4 novembre 2021, n. 31731; Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 1585 del 20/01/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12892 del 23/06/2015; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 12424 del 25/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 20792 del 27/10/2004; Sez.
U, Sentenza n. 1955 del 11/03/1996).
Tuttavia nel caso di specie non possono dirsi raggiunti dall' attore gli oneri probatori sullo stesso gravanti.
In primo luogo, si rileva che la mancata costituzione in giudizio della Controparte_1
non consente di ritenere non contestati i fatti posti dagli attori a base della
[...] domanda (cfr Cassazione civile sez. III, 13/06/2013, n.14860 “La disciplina della contuma- cia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un com- portamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne ar- gomenti di prova in danno del contumace”).
Conseguentemente, si osserva che la documentazione versata in atti consente di ritenere provato il contratto tra le parti ed il pagamento del prezzo dell'auto da parte del Pt_1 ma dalla stessa non è inferibile la prova che il non sia stato visionato dall'attore al CP_2 momento dell'acquisto dell'auto (e in particolare in data 15.11.2021 quando il è Pt_1 andato di persona a visionare il pick-up ubicato presso il parcheggio della stessa concessio- naria) e che lo stesso ne sia venuto a conoscenza solamente in data successiva al saldo inte- grale del prezzo della vendita.
Né tantomeno, vi è la prova che di tale status (id est che l'auto fosse gravemente incidenta- ta) fosse consapevole il convenuto.
3. Ciò premesso, la domanda avanzata dall'attore – volta ad ottenere la risoluzione del con- tratto di compravendita sottoscritto in data 24 dicembre 2021 con la convenuta contumace per inadempimento della stessa ed avente ad oggetto Controparte_1
l'autovettura meglio descritta in ricorso - è fondata e va accolta sulla scorta della seguente motivazione.
Ed invero, risulta per tabulas che, dopo brevi trattative intercorse via whatsapp fra l'odierno attore e il (cfr. messaggio whatsapp del 28 settembre 2021 sub doc. 2, CP_1
6 all. parte attrice nel quale a fronte dell'interesse manifestato dal nei confronti Pt_1 dell'auto “X Ram Sport 70.000 Km grigio scuro” e alla richiesta del di ricevere Pt_1 più informazioni in ordine a tale offerta, il D'SM rispondeva “Buon pomeriggio… la- scio SMS così rimangono i dati… Il meglio che posso fare sono 24.000 più la sua. O 27.5 più la sua compreso trasporto immatricolazione cerchi e gomme maggiorati. Questo è il meglio che posso fare”) in data 7.10.2021 il eseguiva un bonifico per un importo Pt_1 di € 5000,00 nei confronti di e recante la causale “Acconto acquisto Parte_2
DodgeRam” (cfr. bonifico sub doc. 3) e contestualmente riceveva da parte della stessa la puntuazione del contratto di vendita.
Parimenti documentata e pacifica la corresponsione, a seguito di espressa richiesta da parte del (cfr. messaggio del 15.11.2021 sub doc. 5, all. attrice), in data 16.11.2021 CP_1 della somma di € 20.700,00 a saldo della vendita (di cui € 20.000,00 quale saldo della ven- dita al netto della autovettura data in permuta dal ed € 700,00 quali costi aggiunti- Pt_1 vi per la targa temporanea e l'assicurazione) da parte dell'acquirente a mezzo bonifico avente come cusale “RAM 1c6rr7mt8fs697397, assicurazione e targa temporanea” (v doc.
5 e 6 di parte attrice).
Risulta altresì documentata la promessa da parte del di consegna dell'auto entro CP_1
7-8 giorni lavorativi dal saldo della vendita con targa temporanea e assicurazione (cfr. mes- sagio sub. Doc. 5, all. attore nel quale è dato leggere “Mandare 20.000 euro per saldo qui.
Causale RAM. Causale: RAM 1c6rr7mt8fs697397. Assicurazione e targa temporanea 700 euro. Dal saldo in 7-8 giorni lavorativi abbiamo targhe temporanee e assicurazione come detto e alla consegna della RAM ritiriamo la x6. Un saluto”).
Nonostante l'intero pagamento del prezzo della vendita e nonostante i numerosi messaggi whatsapp indirizzati al volti a sollecitare la consegna del pick-up promesso in CP_1 vendita (cfr. doc. 7, in particolare i messaggi del 14.12.2021, 15.12.2021 e 27.12.2021) la stessa ad oggi mai è stata consegnata al tanto che lo stesso si è visto costretto a Pt_1 presentare altresì nell'apposita sede denuncia-querela nei confronti del convenuto (cfr. de- nuncia-querela sub doc. 11, all. attore).
Parte attrice, dunque, allega l'inadempimento contrattuale dell'odierno convenuto relativa- mente al contratto di compravendita del pick-up marca Dodge Ram recante la data del
15.11.2021 e agisce in giudizio al fine di ottenere la risoluzione dello stesso e la condanna
7 del convenuto alla restituzione della somma versata quale corrispettivo della vendita (€
25.700,00).
Innanzitutto, giova premettere che – secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trova- to cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in mate- ria di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio
2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez.
II, 5 dicembre 1994, n. 10446) – in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento –salvo che si tratti di obbligazioni negative– deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso sottoposto all'attenzione di questo Giudi- ce, anche alla luce dalle risultanze probatorie in atti può ritenersi esaustivamente assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, la quale ha prodotto il titolo per cui è causa
(contratto di compravendita dell'autovettura Dodge Ram Sport 5.7 4x4 CrewCab carfax, anno 2015, km 73.000 certificati con accessori recante la data del 15.11.2021 – cfr. doc. 8 di cui alla produzione documentale di parte attrice) fornendo sufficiente prova della sca- denza dell'obbligazione inadempiuta dal convenuto ed ha puntualmente allegato l'inadempimento di controparte.
Per dovizia di particolari, occorre precisare che parte attrice allega altresì la circostanza per cui nonostante il contratto di compravendita riporti la data del 15.11.2021 (giorno in cui il
è andato personalmente a visionare l'auto) lo stesso l'ha sottoscritto materialmen- Pt_1 te in data 24.12.2021, senza tuttavia provare alcunché.
Difatti, se è vero che dagli screenshots prodotti dall'attore sub doc. 7 si legge che in data 16 dicembre il scrisse “Nel frattempo mandami per cortesia la copia del contratto Pt_1 che non ho ancora ricevuto”, in ogni caso da tale frase, non supportata da ulteriori elementi probatori a suo sostegno, non è dato capire se l'odierno attore a quella data dovesse ancora
8 sottoscrivere il contratto per cui è causa oppure se lo avesse già sottoscritto nella data suin- dicata e ne dovesse solamente ricevere una copia.
In ogni caso, ai fini dell'azione di risoluzione per inadempimento irrilevante appare tale circostanza dato che, comunque, parte attrice ha provato l'esistenza del contratto de quo.
Per contro, a fronte della documentazione richiamata, parte convenuta – pur avendone l'onere – non costituendosi in giudizio e rimanendo contumace per tutto lo svolgimento del processo, non ha potuto offrire la prova del fatto estintivo (la consegna del pick-up) o della causa non imputabile dell'inadempimento in cui la stessa è incorsa.
Alla luce di quanto sopra - essendo pacifico che la a fronte CP_1 Controparte_1 della conclusione del contratto di compravendita recante la data del 15.11.2021 e dell'avvenuto pagamento e incasso del prezzo di essa pari a € 25.700,00, non ha consegnato la vettura compravenduta - deve pertanto dichiararsi risolto ex art. 1453 del codice civile il contratto oggetto di causa e condannarsi la parte convenuta alla restituzione immediata del- la cennata somma di € 25.700,00.
E' infatti evidente che il mancato adempimento dell'obbligazione di consegna di cui all'articolo 1476 n. 1 del codice civile del bene compravenduto fa venir meno il sinallagma contrattuale, e dunque il necessario nesso di reciprocità fra le rispettive obbligazioni, inte- grando in tal modo un inadempimento grave e colpevole ex artt. 1453 e 1455 del codice ci- vile idoneo di per sè a determinare la risoluzione del contratto.
Invero, la mancata consegna del bene compravenduto costituisce senza dubbio inadempi- mento di rilevante importanza ex art. 1455 del codice civile che legittima la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 del codice civile.
Alla risoluzione del contratto ex art. 1453 del codice civile, consegue l'obbligo delle resti- tuzioni.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, infatti, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restitu- zione della prestazione ricevuta (cfr., ex multis, Tribunale Ordinario di Torino, Sez. IV, sentenza n. 2561 del 17.7.2020).
Parte convenuta è dunque tenuta a restituire a parte attrice il prezzo pagato per l'acquisto dell'autovettura.
9 Per tutto quanto sopra esposto, ne deriva la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. del contratto per cui è causa e la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme incassate dalla vendita dell'autovettura de qua.
4. Spese di lite
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 avuto ri- guardo ai valori medi1 dello scaglione di riferimento (tra € 5.201,00 e € 26.000,00) previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed i valori minimi per la fase istruttoria/di trattazione2 (dovendosi tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale), tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della na- tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle que- stioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda principale di annullamento del contratto di vendita ex art. 1439
c.c.;
10 - In accoglimento della domanda proposta in via subordinata da Parte_3
dichiara risolto il contratto di compravendita del 24.12.2021 (recante la da-
[...] ta del 15.11.2021) conclusosi tra e Parte_1 CP_1 [...]
per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna CP_1
a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 25.700,00 dallo stesso versata quale corrispettivo della vendita, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna alla refusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 264,00 per esborsi Parte_1 ed in € 4.237,00 (di cui € 919,00 per la fase studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 1701,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 30 settembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ulti- mo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01). 2 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).