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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. depositata telematicamente REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.725 del RGAC dell'anno 2025 avente ad oggetto: indebito soggettivo-indebito oggettivo;
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Demis Bessi, presso il cui studio in San Miniato Basso
(PI), Largo Don Puglisi n.6, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Federico Gregorini, presso il cui studio in San
Miniato, alla via Tosco Romagnola Est è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver pagato all' la somma di € 42971,70 nella qualità di Controparte_2
debitore solidale dell' Controparte_3
a seguito della notifica di cartelle esattoriali per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte della società, relative agli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, citava in giudizio la Parte_1
predetta nonché in qualità di Controparte_3 Controparte_4
amministratore, in proprio e quale erede di Controparte_5 [...]
e Per_1 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
quali eredi legittimi di per il rimborso dell'importo Persona_1
versato.
1.1 Con comparsa, depositata in data 23.11.2021, si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare, in via pregiudiziale, il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva per aver rinunciato all'eredità ovvero nel merito il rigetto della domanda.
2. Le parti venivano invitate a precisare le conclusioni in ordine al difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
2.1 All'udienza del 13 marzo 2025 il Giudice disponeva la separazione dei giudizi e dichiarava aperta la discussione orale. Le parti concludevano come da verbale.
3. La domanda va rigettata per difetto di legittimazione passiva.
Nel caso di specie, l'odierna convenuta chiamata in giudizio da parte attrice in qualità di erede ha sin dall'atto di comparsa e costituzione eccepito il difetto di legittimazione passiva, allegando altresì la dichiarazione rilasciata avanti al
Notaio dott. in data 28 ottobre 2021, di rinuncia all'eredità del Persona_2
fratello deceduto in data 11.09.2020. Persona_1
A fronte di tale contestazione, l'Attore ha aderito alla domanda chiedendo tuttavia la compensazione delle spese di lite in ragione del fatto che la carenza
2 della legittimazione passiva si è verificata successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
A tal riguardo, va tuttavia ricordato il principio di diritto secondo il quale nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per far valere pretese risarcitorie che si ritengono esistenti nei confronti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697
c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né mediante la produzione di una certificazione relativa allo stato di famiglia originario, comprovante la sola relazione parentale tra la persona scomparsa e gli eredi, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita ex art. 474 c.c., la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (cfr. Corte di Cassazione
n. 10525/2010; cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/05/2016, n. 8677 ).
Dunque, il principio espresso impone a chi agisce in giudizio l'onere di provare la qualità di erede del soggetto chiamato in causa, di talché in assenza di tale prova parte Attrice sarebbe comunque risultata soccombente a prescindere dall'intervenuta rinuncia all'eredità della convenuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo, in base a valori inferiori a quelli medi del D.M. 147/2022 (in vigore dal 23.10.2022), in considerazione del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata, considerata l'estrema semplicità delle questioni trattate, ed esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
3 1) rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione delle spese del Parte_1
presente giudizio in favore di che liquida in Controparte_1
complessivi € 2906 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, lì 13 marzo 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
4
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. depositata telematicamente REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.725 del RGAC dell'anno 2025 avente ad oggetto: indebito soggettivo-indebito oggettivo;
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Demis Bessi, presso il cui studio in San Miniato Basso
(PI), Largo Don Puglisi n.6, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Federico Gregorini, presso il cui studio in San
Miniato, alla via Tosco Romagnola Est è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver pagato all' la somma di € 42971,70 nella qualità di Controparte_2
debitore solidale dell' Controparte_3
a seguito della notifica di cartelle esattoriali per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte della società, relative agli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, citava in giudizio la Parte_1
predetta nonché in qualità di Controparte_3 Controparte_4
amministratore, in proprio e quale erede di Controparte_5 [...]
e Per_1 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
quali eredi legittimi di per il rimborso dell'importo Persona_1
versato.
1.1 Con comparsa, depositata in data 23.11.2021, si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare, in via pregiudiziale, il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva per aver rinunciato all'eredità ovvero nel merito il rigetto della domanda.
2. Le parti venivano invitate a precisare le conclusioni in ordine al difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
2.1 All'udienza del 13 marzo 2025 il Giudice disponeva la separazione dei giudizi e dichiarava aperta la discussione orale. Le parti concludevano come da verbale.
3. La domanda va rigettata per difetto di legittimazione passiva.
Nel caso di specie, l'odierna convenuta chiamata in giudizio da parte attrice in qualità di erede ha sin dall'atto di comparsa e costituzione eccepito il difetto di legittimazione passiva, allegando altresì la dichiarazione rilasciata avanti al
Notaio dott. in data 28 ottobre 2021, di rinuncia all'eredità del Persona_2
fratello deceduto in data 11.09.2020. Persona_1
A fronte di tale contestazione, l'Attore ha aderito alla domanda chiedendo tuttavia la compensazione delle spese di lite in ragione del fatto che la carenza
2 della legittimazione passiva si è verificata successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
A tal riguardo, va tuttavia ricordato il principio di diritto secondo il quale nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per far valere pretese risarcitorie che si ritengono esistenti nei confronti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697
c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né mediante la produzione di una certificazione relativa allo stato di famiglia originario, comprovante la sola relazione parentale tra la persona scomparsa e gli eredi, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita ex art. 474 c.c., la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (cfr. Corte di Cassazione
n. 10525/2010; cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/05/2016, n. 8677 ).
Dunque, il principio espresso impone a chi agisce in giudizio l'onere di provare la qualità di erede del soggetto chiamato in causa, di talché in assenza di tale prova parte Attrice sarebbe comunque risultata soccombente a prescindere dall'intervenuta rinuncia all'eredità della convenuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo, in base a valori inferiori a quelli medi del D.M. 147/2022 (in vigore dal 23.10.2022), in considerazione del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata, considerata l'estrema semplicità delle questioni trattate, ed esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
3 1) rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione delle spese del Parte_1
presente giudizio in favore di che liquida in Controparte_1
complessivi € 2906 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, lì 13 marzo 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
4