Articolo 5 della Legge 6 marzo 1950, n. 108
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 aprile 1950
Art. 5.
La vigilanza sulla Sezione e' esercitata dagli stessi organi che la esercitano sull'Istituto di credito fondiario delle Venezie.
Entrata in vigore il 4 aprile 1950
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