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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 303/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
, con l'avv. Claudio Urbani Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Claudio Urbani CP_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 Motivi della decisione e hanno domandato, ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 473-bis.51 cod. proc. civ., che il Tribunale pronunci la separazione personale delle parti, le quali hanno contratto in data 27.06.2004 nel
Comune di Roma, dal quale sono nati due figli: , maggiorenne Persona_1
e non economicamente autosufficiente, nato a [...] il [...] e
, minore, nato a [...] il [...]. Persona_2
Mediante note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto accogliersi le condizioni rassegnate nel ricorso congiunto, ribadendo la loro volontà di conseguire la separazione personale.
Queste le condizioni articolate dalle parti: “1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il figlio minore è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_2
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà la residenza in Mentana (RM) Via
Reatina n. 201 unitamente alla madre . Parte_1
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa familiare sita in Mentana (RM), via Reatina n. 201, è assegnata alla signora , con tutti gli arredi. Il marito se ne è già allontanato. Parte_1
4. Il potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nei tempi e CP_1 Per_2
con le modalità di seguito indicati:
- due pomeriggi a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti, nei giorni del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20.30 (ovvero dalle 14.00
2 ove non sia prevista frequenza scolastica), nonché, a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 21.00;
- durante le vacanze natalizie, il padre potrà avere il figlio minore con sé, ad anni alterni con la madre, dalla mattina 24 dicembre alla sera del 26 dicembre, e dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 2 gennaio e, sempre ad anni alterni, il giorno del 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
- durante le vacanze estive il padre potrà avere il figlio minore con sé per 15 giorni anche non consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti,
tra il 1 luglio e 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
5. Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra CP_1 Parte_1
corrispondendo alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00,
con decorrenza dall'instaurazione del presente giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_2
corrispondendo a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Parte_1
euro 500,00, con decorrenza dall'instaurazione del presente giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
7. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne e non CP_1
economicamente autosufficiente corrispondendo a Persona_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00, con decorrenza
[...]
dall'instaurazione del presente giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3 CP_ 8. Il sig. contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, individuate secondo il protocollo siglato dal Tribunale di
Tivoli;
9. Spese legali compensate.”.
Ciò posto, con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è
contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge ed agli interessi della prole.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del giudizio,
stante la natura congiunta dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto in data 27.06.2004 in Roma (RM); CP_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004,
numero 00997, parte 2, serie A01);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni di cui al ricorso congiunto indicate in parte motiva, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) nulla sulle spese del giudizio.
4 Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 303/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
, con l'avv. Claudio Urbani Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Claudio Urbani CP_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 Motivi della decisione e hanno domandato, ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 473-bis.51 cod. proc. civ., che il Tribunale pronunci la separazione personale delle parti, le quali hanno contratto in data 27.06.2004 nel
Comune di Roma, dal quale sono nati due figli: , maggiorenne Persona_1
e non economicamente autosufficiente, nato a [...] il [...] e
, minore, nato a [...] il [...]. Persona_2
Mediante note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto accogliersi le condizioni rassegnate nel ricorso congiunto, ribadendo la loro volontà di conseguire la separazione personale.
Queste le condizioni articolate dalle parti: “1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il figlio minore è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_2
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà la residenza in Mentana (RM) Via
Reatina n. 201 unitamente alla madre . Parte_1
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa familiare sita in Mentana (RM), via Reatina n. 201, è assegnata alla signora , con tutti gli arredi. Il marito se ne è già allontanato. Parte_1
4. Il potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nei tempi e CP_1 Per_2
con le modalità di seguito indicati:
- due pomeriggi a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti, nei giorni del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20.30 (ovvero dalle 14.00
2 ove non sia prevista frequenza scolastica), nonché, a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 21.00;
- durante le vacanze natalizie, il padre potrà avere il figlio minore con sé, ad anni alterni con la madre, dalla mattina 24 dicembre alla sera del 26 dicembre, e dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 2 gennaio e, sempre ad anni alterni, il giorno del 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
- durante le vacanze estive il padre potrà avere il figlio minore con sé per 15 giorni anche non consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti,
tra il 1 luglio e 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
5. Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra CP_1 Parte_1
corrispondendo alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00,
con decorrenza dall'instaurazione del presente giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_2
corrispondendo a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Parte_1
euro 500,00, con decorrenza dall'instaurazione del presente giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
7. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne e non CP_1
economicamente autosufficiente corrispondendo a Persona_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00, con decorrenza
[...]
dall'instaurazione del presente giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3 CP_ 8. Il sig. contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, individuate secondo il protocollo siglato dal Tribunale di
Tivoli;
9. Spese legali compensate.”.
Ciò posto, con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è
contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge ed agli interessi della prole.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del giudizio,
stante la natura congiunta dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto in data 27.06.2004 in Roma (RM); CP_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004,
numero 00997, parte 2, serie A01);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni di cui al ricorso congiunto indicate in parte motiva, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) nulla sulle spese del giudizio.
4 Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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