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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il AL, nella persona del giudice unico dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 245 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione, su conclusioni precisate all'udienza del 20/11/2024 e decisa, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Palermo, Parte_1 C.F._1 via Vincenzo Spinelli n. 26, presso lo studio dell'avv. Giovanni Apolloni, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice-
E
(C.F.: CP_1 C.F._2
- Convenuto contumace –
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 18.01.2021, l'attrice evocava in giudizio innanzi l'intestato
AL , al fine di sentire accogliere la propria richiesta risarcitoria relativa al danno CP_1 patrimoniale e al danno biologico cagionato dalla condotta dello stesso.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che:
-in data 18.02.2019 era stata visitata dal dott. , specialista in chirurgia plastica, al fine di CP_1 risolvere le patologie di cui era affetta, segnatamente la flogosi e gli ascessi alla mammella destra;
pagina 1 di 13 -in tale occasione, la paziente aveva chiesto al medico di intervenire mediante l'asportazione del seno destro e la successiva sostituzione con una protesi, al fine di rimuovere definitivamente la natura del problema che aveva causato la galattoforite, le fistole e le mastiti, oltre a correggere la ptosi di cui era affetta e che era emersa a seguito di un notevole calo ponderale, pur chiedendo espressamente che il capezzolo rimanesse integro;
- il sanitario non aveva però adeguatamente reso edotta la paziente delle tecniche di intervento, dei relativi rischi e degli effetti collaterali, così come evincibile dal tenore generico del modulo di consenso informato che era stato sottoscritto dalla Parte_1
-in data 25.02.2019, la era stata ricoverata presso la clinica Ruggiero Artemisia H s.r.l., dove Parte_1 aveva sottoscritto due schede informative (una relativa alla rimozione della ghiandola mammaria e l'altra inerente alla ricostruzione della stessa);
-nell'aprile del 2020, l'attrice aveva iniziato a lamentare forti dolori alla zona interessata ed era stata sottoposta ad esami ecografici, da cui era emersa la presenza di aree anecogene (strutture liquide afferenti alla protesi mammaria destra, la quale era aumentata di dimensioni in maniera anomala e aveva indotto la paziente a servirsi nuovamente degli strumenti operatori per drenare l'ascesso che si era formato);
-i referti diagnostici avevano, quindi, decretato che la disfunzione che aveva afflitto la non Parte_1 era stata risolta, ed anzi, era stata acuita dall'intervento eseguito dal sanitario convenuto;
-di conseguenza, la paziente era stata sottoposta ad un ulteriore intervento, eseguito sempre dal convenuto presso la clinica Genesis Day Surgery, che era consistito nel dislocamento dei dispositivi artificiali precedentemente inseriti e dal complesso areola capezzolo bilaterale.
Evidenziava, inoltre, che, a seguito di tale ultima incisione del 18.05.2020, la propria salute era peggiorata sotto il profilo estetico e, conseguentemente, anche dal punto di vista psicologico, sociale e comportamentale.
Aveva, infatti, interrotto qualsiasi forma di relazione affettiva ed il suo rapporto matrimoniale aveva subito un'importante incrinatura, tenuto conto che il marito dell'attrice, alla visione della stessa, aveva manifestato ritrosia all'approccio fisico.
Di conseguenza, rilevava che solo a distanza di anni avrebbe potuto riacquisire, con il supporto di figure esperte e con la permanenza di notevoli intrusioni psicologiche, una normale quotidianità sotto il profilo lavorativo e sociale.
pagina 2 di 13 Riportava quanto evidenziato dal perito di parte nella propria consulenza, il quale aveva osservato che la tecnica impiegata dal sanitario non era congeniale rispetto alle esigenze e ai disturbi prospettati dalla paziente, definendo la scelta adoperata dallo stesso come inadeguata e controproducente. Il consulente di parte aveva, quindi, stimato il danno biologico subito nella misura del 23%, oltre a quantificare in €
18.000,00 circa gli esborsi necessari all'attrice al fine di ripristinare la propria immagine.
In punto di diritto, poneva in evidenza di avere stipulato, in data 25.02.2019, un contratto d'opera professionale con il convenuto, di talché, richiamava la disciplina del Codice del Consumo in materia di foro del consumatore, affermando la corretta individuazione della competenza del AL adito.
Precisava, altresì, che l'obbligazione risarcitoria gravava interamente sulla controparte, la quale non era legata da alcun vincolo di subordinazione con le strutture ove erano stati eseguiti gli interventi.
Rilevava che nell'espletamento delle prestazioni assunte il sanitario aveva omesso di operare secondo i canoni imposti ex lege in virtù dei quali il professionista avrebbe dovuto garantire l'adozione dei mezzi più adatti al perseguimento della finalità preventivamente definita.
Affermava la pacifica sussistenza della connessione eziologica tra il versamento di liquido che aveva riguardato le mammelle in seguito al primo intervento, l'aumento di volume, le lacerazioni dei tessuti, le cicatrici residuate e la condotta dell'operatore sanitario.
Chiariva che l'intervento richiesto era di facile esecuzione, pertanto, affermava che il sanitario era chiamato a rispondere delle conseguenze della propria condotta lesiva anche per colpa lieve, escludendo così l'applicazione dell'art. 2236 c.c.. lamentava, altresì, la mancata osservanza da parte del sanitario del dovere di diligenza di cui all'art. 1176 comma 2 c.c..
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il AL ✓ accertare e dichiarare che i danni subiti dalla signora e descritti in citazione (oltre che documentati nella Parte_1 produzione allegata al fascicolo attoreo) sono da imputare alla gravissima condotta negligente e all'imperizia palesate del dottor nella duplice operazione cui l'ha sottoposta;
✓ condannare, conseguentemente, il convenuto al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali cagionati, consistenti negli esborsi sostenuti dall'attrice per ben due interventi chirurgici in ogni caso non risolutivi delle patologie da cui era affetta bensì pregiudizievoli per la sua salute e nell'importo di € 18.000,00 necessario per il ripristino della immagine della;
✓ condannare, altresì, il suddetto al Parte_1 risarcimento del danno biologico con riferimento alla lesione sotto il profilo estetico e alla compromissione post traumatica da stress stimato dal TP nella misura del 23% procurati all'attrice, o eventualmente da quantificarsi a mezzo del nominando CTU, tutte le voci di danno oltre agli accessori di legge;
✓ condannare, ancora, il professionista
pagina 3 di 13 all'indennizzo dei danni morali patiti dall'attrice con riferimento alla vita di relazione e all'intimità di coppia stante il suo aspetto sfigurato;
✓ condannare, infine, il medico convenuto alla refusione dei compensi del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. allo scrivente procuratore;
”.
All'udienza del 26.05.2021 veniva dichiarata la contumacia di e venivano concessi i CP_1 termini di cui all'art. 183 comma 6 n.
1-2 c.p.c..
Con la seconda memoria istruttoria, parte attrice sottolineava di non essere più in grado di esercitare la propria attività di impresa a causa dell'apatia che contraddistingueva ormai ogni ambito della propria vita. Poneva in evidenza la propria situazione di alterazione della salute mentale e dell'equilibrio personale affermando di essersi affidata alle cure dell'ASP competente, nella persona dello psichiatra dott. Per_1
Elencava le spese che aveva dovuto sostenere per affrontare i trattamenti chirurgici: € 3.550,00 quale compenso professionale del sanitario (corrisposti mediante assegno bancario n. 3116557124 dell'11.04.2019); € 1.950,00 quali costi per l'utilizzo della sala operatoria (corrisposti mediante assegno n. 3116557126 del 4.3.2019); € 1.464,00 per la TP (corrisposti parzialmente tramite bonifico del
12.11.2020).
All'udienza del 10.11.2021, veniva disposta CTU con la formulazione dei quesiti e la nomina dei dott.ri e . Quest'ultima rinunciava all'incarico e veniva surrogata con il dott. Per_2 Per_3
Infine, il Collegio peritale, composto dai dott.ri e depositava CP_2 Per_2 CP_2
l'elaborato peritale in data 27.02.2022.
Disposta la trattazione scritta della causa, con ordinanza del 17.04.2023, il Giudice riteneva necessario che i Consulenti rendessero chiarimenti avuto riguardo al calcolo del danno biologico, indicando la voce tabellare utilizzata e motivando la scelta della percentuale nel caso in cui fosse previsto un range.
Con deposito dell'11.05.2023 i CTU fornivano i chiesti chiarimenti.
All'udienza del 20.11.2024 parte attrice precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti gli atti e verbali di causa e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alla parte termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda di parte attrice va parzialmente accolta.
Va anzitutto premesso che la domanda risarcitoria azionata dall'attrice ha carattere contrattuale.
pagina 4 di 13 Infatti, risulta allegato che l'attrice ha concluso con il sanitario convenuto un contratto di prestazione d'opera professionale, con ciò scegliendo specificamente di rivolgersi allo stesso per sottoporsi alle cure necessarie, e ha invocato in questa sede l'inadempimento degli obblighi derivanti dallo stesso.
Così qualificata la domanda attorea, sotto il profilo dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., grava sulla paziente danneggiata l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass.
14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n.
21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa
(cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017
n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “ In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed
pagina 5 di 13 inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Con specifico riferimento all'accertamento del nesso di causalità, questo Giudice ritiene di condividere i canoni interpretativi che, in tema di responsabilità civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e
41 c.p., applicano la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, potendosi così ritenere sufficientemente provato il collegamento eziologico ogniqualvolta il quadro probatorio in atti prospetti una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Cass. n.14759 del 26.06.2007).
Ciò premesso in punto di diritto, deve ora verificarsi se l'attrice abbia dimostrato l'esistenza di danni risarcibili, ossia di pregiudizi causalmente connessi ad un'eventuale condotta colposa del sanitario convenuto.
A tal fine, occorre ripercorrere la storia clinica della paziente.
in data 18.02.2019, è stata visitata dal dott. , specialista in chirurgia plastica Parte_1 CP_1
(cfr. pag. 5 all. Cartel. 127 – 1 atto di citazione); in quella sede, l'attrice ha richiesto la CP_3 risoluzione della flogosi e degli ascessi alla mammella destra mediante l'asportazione dei seni con successiva sostituzione con delle protesi, richiedendo espressamente la conservazione dell'integrità dei capezzoli, oltre all'esecuzione di un'addominoplastica, sottoscrivendo i rispettivi moduli di consenso informato (cfr. pag. da 5 a 10 all. cit.).
In data 25.02.2019 la paziente è stata ricoverata presso la clinica Ruggiero Artemisia H srl (cfr. all.
Cartella Clinica n. 127 atto di citazione) dove sono stati eseguiti gli interventi di asportazione dei seni, posizionamento di protesi mammaria bilaterale e di addominoplastica per poi essere dimessa in ottime condizioni il giorno seguente.
Sennonché, a causa dell'insorgenza di forti dolori nella zona interessata, in data 20.04.2020 e in data
04.05.2020 ha eseguito dei controlli ecografici (cfr. pag.
1-2 all. Certificazione medica atto di citazione), da cui è emersa la presenza di “un'area ipo-anecogena di circa 2,8x0,5 cm da riferire a versamento.
Nella regione inferiore dell'areola mammaria appare visibile una formazione ipo-isoecogena di circa 0,8x0,7x0,6 cm a margini ben definiti, con alone periferico ipoecogeno, vascolarizzata sia in periferia che nel suo contesto”, situazione successivamente aggravatasi.
A causa di un aumento anomalo di dimensioni della protesi mammaria destra, la si è Parte_1 dovuta rivolgere allo stesso sanitario per essere sottoposta, presso la clinica Genesis Day Surgery, in pagina 6 di 13 data 18.05.2020, ad intervento di dislocamento dei dispositivi artificiali precedentemente inseriti e del complesso areola capezzolo bilaterale.
Così ricostruita la vicenda clinica dell'attrice, si osserva che l'attrice lamenta di avere subito un danno biologico di natura estetica e post-traumatico da stress, stimato complessivamente nella misura del
23%, senza al contempo richiedere anche il danno biologico temporaneo (che è voce autonoma e distinta e va chiesto specificamente). Sono poi stati richiesti ulteriori danni: il danno morale ed il danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti e da sostenere in futuro per il ripristino dell'immagine dell'attrice.
L'atto di citazione, tuttavia, non contiene alcun tipo di allegazione difensiva in punto di danno post- traumatico da stress, solo menzionato fugacemente. Per tali ragioni, stante la genericità della domanda connessa alla totale assenza di allegazioni difensive, questa voce di danno non può essere riconosciuta.
Infine, le nuove allegazioni contenute nella seconda memoria istruttoria non possono tenersi in alcuna considerazione, essendo tardive posto che il termine perentorio per le cd. preclusioni assertive è decorso con la scadenza del termine per il deposito della prima memoria istruttoria ex art. 183 c. 6 n. 1
c.p.c..
Così circoscritto il thema decidendum su cui ci si deve pronunciare si osserva che la causa è stata istruita a mezzo di ctu medica a firma dei dott.ri e CP_2 Per_2
I ctu hanno sin dall'inizio evidenziato l'anomalia della scelta operatoria a fronte di una patologia benigna che, per quanto fastidiosa, non richiedeva un intervento totalmente demolitivo (cfr. pag. 3 ctu: “Quello che, di tutta la vicenda non si riesce a comprendere a pieno, è come una donna decida, di concerto con il chirurgo, di subire una mastectomia bilaterale con demolizione anche del complesso areola capezzolo con la consapevolezza, suffragata successivamente dall'esame istologico, che si trattava solo di patologia benigna, per quanto essa fastidiosa. Se la diagnosi è di duttogalattoforite, l'intervento contemplato, secondo le linee guida della società scientifica italiana e le linee guida EUSOMA, società che raccoglie le Breast Unit Europee, è di incannulamento del CP_4 dotto galattoforo infetto dal capezzolo, incisione periareolare ed asportazione di esso, o al massimo, se un intervento limitato ad una galattoforectomia selettiva non garantisce la soluzione del problema, si può pensare ad un intervento di duttogalattoforectomia totale, cioè asportazione dei dotti galattofori e di una porzione di quadrante centrale della ghiandola mammaria, sempre mediante accesso peri areolare, ma con il risparmio del complesso areola capezzolo”).
Pertanto, hanno evidenziato la difficoltà di valutare il caso in esame tenuto conto dell'adeguatezza dei moduli di consenso informato sottoscritti dalla paziente, da cui è possibile desumere la richiesta espressa della di asportazione delle due ghiandole mammarie seppur in assenza di una Parte_1
pagina 7 di 13 patologia neoplastica tale da determinare questo tipo di trattamento demolitivo: “si badi bene, gli sforzi della Scienza attuale hanno portato a che, anche in caso di neoplasia maligna riconosciuta all'esame istologico, si tende sempre di più a limitare l'atto chirurgico solo alla parte certamente patologica, quindi si asporta la neoplasia maligna, mediante una quadrantectomia (circa un quarto di mammella, seguita da intervento di oncoplastica cioè di rimodellamento dei quadranti residui della mammella) e la mastectomia totale, cioè l'asportazione di tutta la mammella, seguita da una ricostruzione con protesi. Questa procedura viene consentita solo in quei tumori con particolare aggressività dimostrata dai fattori prognostico predittivi e da una multicentricità che impedisce il risparmio di ghiandola sana” (pag. 4 ctu).
Inoltre, hanno rilevato che il secondo intervento si era reso necessario, a poca distanza temporale dal precedente, a causa di una infezione della protesi mammaria, probabilmente dovuta ad una mancata completa asportazione dei dotti galattofori nella porzione retroareolare, ritenendo, quindi, non eseguito a regola d'arte il primo intervento (cfr. pag. 4 ctu).
Infatti, pur non condividendo la scelta operatoria, hanno evidenziato che: “E' vero che il chirurgo si è attenuto pedissequamente a quanto richiesto mediante consenso informato regolarmente controfirmato dalla paziente signora , persona adulta in grado di intendere e di volere, ed è vero che il chirurgo ha eseguito nei due interventi Parte_1 tutto ciò che si era concordato nei consensi informati, nel primo, mastectomia sottocutanea e posizionamento di protesi, e nel secondo, rimozione di protesi e di complessi areola capezzolo • Ma è anche vero che, la mastectomia sottocutanea eseguita nel primo intervento non è risultata eseguita con completezza. Ciò lo si evince dall'esame istologico che indica la presenza di: “multipli segmenti di tessuto mammario…” quindi asportazione sommaria, frazionata della ghiandola mammaria, con persistenza del problema flogistico dei dotti galattofori residui posizionati al di dietro del complesso di areola e capezzolo, risparmiati forse nel tentativo di preservare la vascolarizzazione di essi. Ciò ha portato a risparmiare proprio il tessuto retroareolare comprendenti i dotti galattofori infetti, il che ha verosimilmente scatenato la successiva infezione che ha portato al secondo intervento ed alla successiva decisione di demolizione dei complessi areola capezzolo”
(pag. 5 ctu); di talché, hanno affermato che il medico si sarebbe attenuto all'accordo raggiunto con la paziente, ossia al tipo di interventi da lei richiesti, stante il tenore letterale dei moduli di consenso informato, rilevando, tuttavia, che la prestazione resa dal sanitario sia stata eseguita in modo imperito ed imprudente (cfr. pag. 5 ctu: “E quindi ci troviamo di fronte ad un corretto rapporto contrattuale, su quanto preteso dalla paziente nel consenso informato condiviso da medico e dal paziente, ma potremmo trovarci di fronte ad una prestazione non scevra da problemi di imperizia e imprudenza nella mastectomia sottocutanea risultata incompleta durante il primo intervento, e da una scelta quanto meno discutibile nell'accettare e condividere la proposta di amputare i due complessi areola capezzolo nel secondo intervento, nel tentativo di risolvere le infezioni recidivanti da pagina 8 di 13 duttogalattoforite, che secondo scienza avrebbero dovuto risolversi mediante una accurata rimozione, al massimo, del quadrante centrale della mammella, con rimodellamento della ghiandola residua e in ogni caso mai con la amputazione del complesso areola capezzolo. Non c'è dubbio che dal duplice intervento la donna abbia subito un peggioramento del quadro fisiognomico, con amputazione delle due mammelle con asportazione anche di complessi areola capezzolo e tutto questo per una patologia benigna e non, come spesso capita in casi codificati ed accettati dalla pratica scientifica, per una neoplasia”).
Ribadivano le proprie perplessità avuto riguardo alla scelta chirurgica totalmente demolitiva a fronte di una patologia solo benigna, definendo, così, l'attuale situazione clinica della paziente: “La regione mammaria della periziata appare sede di cicatrici a T invertita normalmente utilizzate in caso di interventi di mastoplastica riduttiva. Si osserva l'assenza del complesso areola capezzolo bilateralmente ed i coni mammari appaiono appiattiti ipoplasici da evidente assenza del tessuto mammario e presenza di grasso sottocutaneo che simula un seno ipoplasico” (pag. 9 ctu).
Quanto alle modalità di esecuzione e alla scelta degli interventi hanno chiarito che: “gli interventi in se sono da considerare non eseguiti secondo le linee guida delle società scientifiche di chirurgia oncologica del seno, in cui una duttogalattoforectomia andrebbe trattata con galattoforectomia selettiva o al massimo con una duttogalattoforectomia totale ed asportazione di una quadrante centrale della mammella con intervento di oncoplastica ricostruttiva. Mai è da considerare opportuno un amputazione dei due complessi areola capezzolo per patologia benigna”, pur affermando la sufficienza ed esaustività dei consensi informati sottoscritti dalla paziente. Invero, hanno posto l'attenzione sulla mancata comprensione da parte della delle informazioni fornite dal Parte_1 sanitario in forza dell'estrazione socio-culturale della stessa, ritenendo l'assenza di consapevolezza della paziente.
Da ultimo, hanno affermato il nesso eziologico tra i danni residuati e gli interventi eseguiti dal medico convenuto, quantificando il danno biologico, quale severo danno estetico, nella misura del 20% (cfr. pag. 10 ctu).
In sostanza, i ctu hanno censurato la condotta del sanitario sia avuto riguardo alla scelta sia in relazione alle modalità esecutive del primo intervento, mediante il quale il medico si era impegnato ad asportare l'intero tessuto mammario al fine di estirpare il processo infettivo. Infatti, dall'esame istologico effettuato (cfr. pag. 3 all. Cartel. Clinica 127 – 1 atto di citazione) è emerso che solo in occasione del secondo intervento era stata asportata l'intera porzione del predetto tessuto, a riprova dell'imperizia del sanitario nell'esecuzione del primo intervento.
pagina 9 di 13 Successivamente, sono stati richiesti chiarimenti ai CTU con riferimento alle modalità di calcolo del danno biologico. Questi hanno preliminarmente rilevato la portata e definito il danno estetico: “Per quanto attiene al “pregiudizio estetico” il Prof. , Maestro di tutti i maestri di Medicina legale d'Italia e, Parte_2 dunque, del mondo, ci ha insegnato che il pregiudizio estetico non si configura esclusivamente per un danno al viso come era considerato in epoche passate o antiche, ma l'evoluzione dei costumi, notoriamente, ha influito sull'allargamento del complesso estetico, imponendo di prendere in considerazione gli esiti di lesioni su parti del corpo prima mai esposte all'osservazione del passante o dell'astante, oggi, invece, di dominio pubblico. I riflessi di una tale alterazione incidono alquanto nella vita di relazione e comunque è noto che per danno estetico si intende “qualsiasi modificazione peggiorativa di natura morbosa del complesso estetico individuale” (C. Gerin), intendendosi comprese quelle lesioni che, pur non estrinsecandosi sul viso, assumono rilevanza sotto il profilo patrimoniale o non, arrecando pregiudizio alla “funzione estetica” ed è pacifico che il seno in una donna abbia notevole rilevanza nel complesso estetico individuale, prescindendo la soggettività della “bellezza” personale e sono altrettanto noti i riflessi psicologici che incidono nella vita di relazione, specialmente in un soggetto di sesso femminile e di giovane età come nella fattispecie. Ha dunque introdotto la divisione della funzione estetica in funzione fisiognomica e funzione fisionomica. Il danno di rilevanza estetica rappresenta certamente la forma di danno biologico più complessa e meno codificabile, secondo i comuni rigidi schemi e i consueti parametri valutativi, per l'estrema variabilità soggettiva delle alterazioni fisionomiche e fisiognomiche correlate non solo alla conservazione dei semplici tratti somatici, ma anche al mantenimento dell'armonia e della personalità espressiva del soggetto”. Successivamente, hanno richiamato le varie voci tabellari relative al danno estetico, orientandosi sulla Classe III “Pregiudizio da moderato a rilevante” recante un range compreso tra il
16% e il 25%. Più specificamente, hanno poi quantificato il danno, nel caso di specie, nella misura del
20%, tenuto conto della giovane età della paziente e della centralità del seno nell'immagine estetica femminile.
Orbene, alla luce degli scrupolosi accertamenti peritali compiuti dai consulenti nominati, questo
Giudice ritiene che la domanda sia certamente accoglibile sotto il profilo del danno estetico ma non in relazione alla violazione del consenso informato, posto che i moduli sottoscritti dalla paziente l'hanno resa edotta del tipo di intervento cui si sarebbe dovuta sottoporre, delle possibili complicanze e del rischio di revisione chirurgica e, sebbene il medico abbia del tutto omesso di informare la paziente di eventuali tecniche chirurgiche alternative meno invasive, tuttavia l'attrice mai deduce che, se informata, non avrebbe optato per quell'intervento (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24471 del
04/11/2020: “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto pagina 10 di 13 all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.”).
Ne discende che la lesione del diritto alla salute oggi lamentata non è causalmente connessa alla violazione dell'obbligo informativo da parte del sanitario;
pur tuttavia il danno biologico risulta risarcibile in quanto connesso ad errori di tecnica chirurgica commessi dal sanitario in occasione del primo intervento, da cui è scaturita una recidiva di infezione l'anno successivo, che ha costretto l'attrice a sottoporsi ad un secondo intervento foriero di un ingente danno estetico ai due seni, che si presentano oggi asimmetrici, privi del complesso areola e capezzolo e sfigurati da una lunga e vistosa cicatrice a T.
Deve, quindi, ritenersi che la condotta imperita tenuta dal dott. abbia cagionato a CP_1 Parte_1 un danno biologico pari al 20%, da liquidarsi secondo le tabelle milanesi, come da ultimo
[...] aggiornate nel 2024 (trattandosi di lesioni macropermanenti), nella complessiva somma di € 84.455,00, tenuto conto dell'età della paziente all'epoca dell'intervento (38 anni) e dell'incremento per sofferenza soggettiva, ritenuto applicabile nel caso di specie considerato quanto dedotto sul punto dall'attrice, che deve ritenersi - in via presuntiva - abbia certamente patito una forte sofferenza per la deformità che affligge una parte del suo corpo massima espressione di femminilità. La lesione subita, peraltro, ovviamente pregiudica anche la sua relazione di coppia e la sua intimità (il danno morale giova di un onere della prova attenuato in considerazione della particolarità del pregiudizio, afferente alla sfera interiore di una persona, con possibilità di ricorrere alla sola prova per presunzioni - cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 19922 del 2023).
Sulla somma sopra quantificata vanno riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno - e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. Sez. III n.
23225/2005). Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza sulla somma sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito. pagina 11 di 13 Occorre, pertanto, condannare il convenuto alla corresponsione della predetta somma CP_1 in favore di Parte_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, si osserva che essa non può trovare accoglimento con riferimento al rimborso delle spese sostenute per gli interventi chirurgici cui l'attrice si è sottoposta (spese professionali e per l'utilizzo della sala operatoria).
Infatti, al più sarebbero riconoscibili unicamente le spese affrontate per il secondo intervento chirurgico, resosi necessario a causa dell'errore effettuato dal sanitario nell'esecuzione del primo;
tuttavia, l'attrice allega e produce unicamente spese antecedenti rispetto al secondo intervento (cfr. assegno bancario n. 3116557124 dell'11.04.2019 per la somma di € 3.550,00 e assegno n. 3116557126 del 4.3.2019 per la somma di € 1.950,00) e, pertanto, non riferibili a questo ma al primo intervento a cui la paziente si è volontariamente sottoposta e che avrebbe comunque affrontato anche in caso di buon esito dello stesso.
In merito alle spese future, invece, si osserva che si tratta di un danno genericamente dedotto e non ancora verificatosi che potrà trovare ristoro solo una volta che verrà patito, trattandosi all'attualità di un danno meramente ipotetico.
In definitiva, quindi, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attrice la complessiva somma di € 84.455,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da computarsi come indicato sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 9.887,00 per onorari ed in € 545,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% calcolati ex D.M. 55/2014 – tenuto conto del decisum – secondo i minimi tariffari, tranne che per la fase istruttoria (che ha visto lo svolgersi di una ctu), considerata la contumacia del convenuto, l'esiguità degli atti difensivi predisposti e l'assenza di questioni giuridiche complesse – da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni
Apolloni, dichiaratosi antistatario.
L'attrice ha altresì diritto alla rifusione delle spese di ctp come da fattura allegata (€ 1.464,00), considerato che le stesse non risultano eccessive e sproporzionate rispetto all'attività svolta e che rientrano tra le spese processuali liquidabili a prescindere dall'intervenuto pagamento delle spettanze al consulente di parte (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del 2024),
Infine, le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il AL, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna a CP_1
pagina 12 di 13 corrispondere a la complessiva somma di € 84.455,00, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali, da computarsi come indicato in motivazione, a titolo di danno biologico e di danno morale;
2. Rigetta nel resto;
3. condanna a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 9.887,00 CP_1 per onorari ed in € 545,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Giovanni Apolloni;
4. condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di ctp, pari ad € 1.464,00;
5. pone le spese di ctu definitivamente a carico di . CP_1
Così deciso in Reggio Calabria il 04.04.2025
il Giudice
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
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