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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 05/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1056/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1056/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIACOMO GUERRINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIACOMO
GUERRINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO CHIARELLI e dell'avv. VANNUCCINI RICCARDO ( ) PIAZZA GUIDO MONACO 1 52100 AREZZO;
C.F._2 CP_2
( ) VIA SAN BARNABA 32 20122 MILANO;
[...] C.F._3 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FRANCESCO CHIARELLI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 16.10.2024, Parte_1 ricorre nei confronti di per l'annullamento della Controparte_1
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 4 giorni. In particolare, espone che è dipendente inquadrata nel V° livello del
CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi, con qualifica di “operaio” e mansioni di “addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita”; che le è stato contestato di aver indotto altra dipendente a lasciare aperta la alla quale stava lavorando con il suo codice cassiere personale Pt_2
inserito dopo la fine del suo turno di lavoro e quindi dopo il suo allontanamento dal luogo di lavoro, di aver utilizzato quella stessa cassa e codice cassiere, di aver applicato ad un cliente uno sconto non autorizzato nel fare quanto sopra, arrecando un danno al patrimonio aziendale di € 39,00;
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente Controparte_1
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che a seguito di alcuni controlli, risultava una indebita applicazione di uno sconto non autorizzato del 30% sulla vendita di un articolo – una mountain bike 20'' – prezzato ad € 129,99 e venduto, per effetto dell'applicazione del suddetto sconto non autorizzato di € 39,00, ad € 90,99; che da tale scontrino risultava l'indicazione del codice operatore n. 7619 di titolarità dell'addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita Alice EN;
che qualche minuto prima che la EN procedesse alla chiusura della cassa n. 4, la ricorrente le avrebbe chiesto di non effettuare la chiusura, ma di lasciare la cassa aperta;
che l'operazione di cassa registrata in data 27 maggio 2024, alle ore
19:53, presso la cassa n. 4 – che aveva generato lo scontrino n. 02013-00215 con lo sconto del 30% applicato alla bicicletta – era stata eseguita dalla ricorrente;
che comunicava alla lavoratrice l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. giorni 4.
Istruita in via esclusivamente documentale stante la superfluità dell'istruttoria costituenda richiesta per i motivi di cui infra, la causa viene trattata in modalità cartolare, e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa – in data odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2 Orbene, la sanzione disciplinare conservativa irrogata alla ricorrente deve essere dichiarata illegittima per violazione del principio di proporzionalità rispetto ai fatti addebitati.
Infatti, ai sensi dell'art. 238 del CCNL applicato (cfr. doc. n. 5 ricorso), “il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata”.
Emerge, quindi, che i fatti addebitati alla ricorrente non integrano alcuna fattispecie prevista dal predetto articolo punita con la sospensione.
Tale conclusione deve essere formulata anche ritenendo che il Giudice debba verificare l'osservanza del canone di gradualità come clausola generale in base alle circostanze del caso concreto (gravità intrinseca della condotta, eventuale reiterazione, intensità del dolo ecc.).
Invero, oltre a nutrire dubbi sulla prova fornita da parte resistente circa l'ascrivibilità della condotta alla ricorrente, appare del tutto sproporzionata la sanzione irrogata della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 4 giorni (pari a circa € 267,60) a fronte dell'effettivo danno patrimoniale arrecato che, pacificamente, corrisponderebbe a € 39,00. Peraltro, quella in oggetto è la prima infrazione della ricorrente.
Tale condotta, seppur potrebbe considerarsi come negligenza ai sensi dell'art. 238 del CCNL, non assume la gravità prospettata da parte resistente e, sicuramente, non è in grado di per sé a mettere in dubbio l'affidamento ingenerato nel corretto adempimento delle obbligazioni della ricorrente.
In aggiunta, occorre rilevare anche la disparità di trattamento tra la collega
EN e la ricorrente: solo quest'ultima è stata sanzionata con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 4 giorni.
3 Difatti, dalla ricostruzione prospettata da parte resistente, la EN avrebbe lasciato aperta la cassa con le proprie credenziali così che la Pt_1
potesse operarci, proprio su ordine di quest'ultima.
Tale affermazione non pare verosimile.
Anzitutto, la ricorrente e la collega EN avevano la stessa qualifica e le stesse mansioni e dunque la prima non aveva alcuna “autorità” sulla seconda.
In secondo luogo, l'evento è stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni della EN, implicata lei stessa nella vicenda. È, quindi, possibile che abbia fornita una diversa versione dei fatti per difendersi a sua volta da una contestazione disciplinare.
Si ritiene, quindi, che la datrice di lavoro abbia operato una disparità di trattamento tra le due dipendenti. Se la condotta di operare alla con il Pt_2
codice cassiere di un altro dipendente viene considerata sanzionabile, certamente dovrebbe ritenersi parimenti sanzionabile e parimenti grave la condotta del lavoratore che lascia aperta la alla quale stava lavorando con il suo codice Pt_2
cassiere personale inserito dopo la fine del turno di lavoro.
Pertanto, alla mancata dimostrazione del rispetto del canone di proporzionalità della sanzione irrogabile, che rientra nell'onere probatorio del datore di lavoro, consegue che il ricorso va accolto e deve essere dichiarata l'illegittimità della sanzione irrogata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non si ravvedono motivi per discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento, anche alla luce del comportamento di parte resistente valutato ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la quale non ha aderito alla proposta conciliativa formulata.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ANNULLA la sanzione disciplinare irrogata a parte ricorrente, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 4 giorni comunicata con lettera datata 26 luglio 2024 (prot. 330/A/2024);
4
2. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 515,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 05/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1056/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIACOMO GUERRINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIACOMO
GUERRINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO CHIARELLI e dell'avv. VANNUCCINI RICCARDO ( ) PIAZZA GUIDO MONACO 1 52100 AREZZO;
C.F._2 CP_2
( ) VIA SAN BARNABA 32 20122 MILANO;
[...] C.F._3 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FRANCESCO CHIARELLI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 16.10.2024, Parte_1 ricorre nei confronti di per l'annullamento della Controparte_1
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 4 giorni. In particolare, espone che è dipendente inquadrata nel V° livello del
CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi, con qualifica di “operaio” e mansioni di “addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita”; che le è stato contestato di aver indotto altra dipendente a lasciare aperta la alla quale stava lavorando con il suo codice cassiere personale Pt_2
inserito dopo la fine del suo turno di lavoro e quindi dopo il suo allontanamento dal luogo di lavoro, di aver utilizzato quella stessa cassa e codice cassiere, di aver applicato ad un cliente uno sconto non autorizzato nel fare quanto sopra, arrecando un danno al patrimonio aziendale di € 39,00;
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente Controparte_1
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che a seguito di alcuni controlli, risultava una indebita applicazione di uno sconto non autorizzato del 30% sulla vendita di un articolo – una mountain bike 20'' – prezzato ad € 129,99 e venduto, per effetto dell'applicazione del suddetto sconto non autorizzato di € 39,00, ad € 90,99; che da tale scontrino risultava l'indicazione del codice operatore n. 7619 di titolarità dell'addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita Alice EN;
che qualche minuto prima che la EN procedesse alla chiusura della cassa n. 4, la ricorrente le avrebbe chiesto di non effettuare la chiusura, ma di lasciare la cassa aperta;
che l'operazione di cassa registrata in data 27 maggio 2024, alle ore
19:53, presso la cassa n. 4 – che aveva generato lo scontrino n. 02013-00215 con lo sconto del 30% applicato alla bicicletta – era stata eseguita dalla ricorrente;
che comunicava alla lavoratrice l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. giorni 4.
Istruita in via esclusivamente documentale stante la superfluità dell'istruttoria costituenda richiesta per i motivi di cui infra, la causa viene trattata in modalità cartolare, e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa – in data odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2 Orbene, la sanzione disciplinare conservativa irrogata alla ricorrente deve essere dichiarata illegittima per violazione del principio di proporzionalità rispetto ai fatti addebitati.
Infatti, ai sensi dell'art. 238 del CCNL applicato (cfr. doc. n. 5 ricorso), “il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata”.
Emerge, quindi, che i fatti addebitati alla ricorrente non integrano alcuna fattispecie prevista dal predetto articolo punita con la sospensione.
Tale conclusione deve essere formulata anche ritenendo che il Giudice debba verificare l'osservanza del canone di gradualità come clausola generale in base alle circostanze del caso concreto (gravità intrinseca della condotta, eventuale reiterazione, intensità del dolo ecc.).
Invero, oltre a nutrire dubbi sulla prova fornita da parte resistente circa l'ascrivibilità della condotta alla ricorrente, appare del tutto sproporzionata la sanzione irrogata della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 4 giorni (pari a circa € 267,60) a fronte dell'effettivo danno patrimoniale arrecato che, pacificamente, corrisponderebbe a € 39,00. Peraltro, quella in oggetto è la prima infrazione della ricorrente.
Tale condotta, seppur potrebbe considerarsi come negligenza ai sensi dell'art. 238 del CCNL, non assume la gravità prospettata da parte resistente e, sicuramente, non è in grado di per sé a mettere in dubbio l'affidamento ingenerato nel corretto adempimento delle obbligazioni della ricorrente.
In aggiunta, occorre rilevare anche la disparità di trattamento tra la collega
EN e la ricorrente: solo quest'ultima è stata sanzionata con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 4 giorni.
3 Difatti, dalla ricostruzione prospettata da parte resistente, la EN avrebbe lasciato aperta la cassa con le proprie credenziali così che la Pt_1
potesse operarci, proprio su ordine di quest'ultima.
Tale affermazione non pare verosimile.
Anzitutto, la ricorrente e la collega EN avevano la stessa qualifica e le stesse mansioni e dunque la prima non aveva alcuna “autorità” sulla seconda.
In secondo luogo, l'evento è stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni della EN, implicata lei stessa nella vicenda. È, quindi, possibile che abbia fornita una diversa versione dei fatti per difendersi a sua volta da una contestazione disciplinare.
Si ritiene, quindi, che la datrice di lavoro abbia operato una disparità di trattamento tra le due dipendenti. Se la condotta di operare alla con il Pt_2
codice cassiere di un altro dipendente viene considerata sanzionabile, certamente dovrebbe ritenersi parimenti sanzionabile e parimenti grave la condotta del lavoratore che lascia aperta la alla quale stava lavorando con il suo codice Pt_2
cassiere personale inserito dopo la fine del turno di lavoro.
Pertanto, alla mancata dimostrazione del rispetto del canone di proporzionalità della sanzione irrogabile, che rientra nell'onere probatorio del datore di lavoro, consegue che il ricorso va accolto e deve essere dichiarata l'illegittimità della sanzione irrogata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non si ravvedono motivi per discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento, anche alla luce del comportamento di parte resistente valutato ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la quale non ha aderito alla proposta conciliativa formulata.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ANNULLA la sanzione disciplinare irrogata a parte ricorrente, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 4 giorni comunicata con lettera datata 26 luglio 2024 (prot. 330/A/2024);
4
2. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 515,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 05/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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