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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91000652/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
ES AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 91000652/2013 promossa da:
(C.F. ) e , (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'Avv. DI MEO LUCIANA, elettivamente domiciliati in VIA G. GARIBALDI n. 46, STORNARA, presso il difensore
Avv. DI MEO LUCIANA, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SINISI LUIGI, elettivamente domiciliata in VIA FIUME n. 19, LUCERA, presso il difensore Avv. SINISI
LUIGI, giusta mandato in atti,
CONVENUTO/I
poi (C.F. , , quindi CF. ), tutte Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3 per il tramite della procuratrice speciale C.F. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. CALABRESI ROBERTO e dell'Avv. GABOARDI ELISA, indirizzo
Telematico presso il difensore Avv. CALABRESI ROBERTO, giusta mandato in atti
INTERVENUTO
Conclusioni
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 16.09.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 27.09.2024, con provvedimento del 12.12.2024 , veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 2013 deducendo di essere debitori in forza di contratto di mutuo fondiario “Mutuo CP_6
Gold Tasso Fisso Rata Mensile” stipulato per atto notarile del 19 ottobre 2007 con la lamentavano di Controparte_7 avere ricevuto un atto indicato come “pignoramento” e, qualificato il giudizio come opposizione agli atti esecutivi ex art.
pagina 1 di 5 617 c.p.c., chiedevano dichiararsi la nullità dell'atto esecutivo e del procedimento conseguente, deducendo, tra l'altro, la mancata allegazione della procura alle liti, l'irregolarità della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario ritenuto territorialmente incompetente e, nel merito, l'eccessiva onerosità degli interessi – anche per effetto della capitalizzazione – applicati in esecuzione del contratto di mutuo.
Si costituiva la quale, dopo avere ricostruito il rapporto di mutuo fondiario assistito da ipoteca iscritta Controparte_8 presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia, evidenziava come fosse stato notificato ai debitori soltanto atto di precetto fondato sul contratto munito di formula esecutiva ex art. 474 c.p.c., per l'importo di euro 19.528,74 oltre interessi nella misura pattuita del 6,29% annuo, e non già un atto di pignoramento. Contestava pertanto, in rito, la stessa individuazione dell'atto oggetto di opposizione, eccependo la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. per difetto di precisa indicazione del petitum e della causa petendi, nonché l'improponibilità o inammissibilità, in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c., delle censure concernenti la misura del credito e la pretesa usurarietà o illegittimità degli interessi, in quanto deducibili solo con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., secondo l'orientamento di legittimità ivi richiamato (Cass.
5515/2008; Cass. 2814/1974). Nel merito sosteneva la piena prova del credito per effetto del contratto di mutuo prodotto in atti e ribadiva, alla luce della giurisprudenza in tema di onere della prova nelle obbligazioni pecuniarie, che incombe sul debitore la dimostrazione dell'avvenuto pagamento (Cass. 205/2007; Cass. 1743/2007; Cass. 22361/2007; Cass.
20326/2007).
In corso di causa gli opponenti proponevano istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., nonché richiesta di CTU contabile a sostegno delle eccezioni sulla illegittima capitalizzazione degli interessi. Con ordinanza del 30 gennaio 2015 il Tribunale, qualificato il provvedimento richiesto in termini cautelari, ricordava che in tale sede occorre una delibazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora (con richiamo, tra l'altro, a Cass. n. 5368/2006), e, quanto al fumus, riteneva l'eccezione relativa alla illegittimità degli interessi anatocistici generica e priva di suffragio probatorio, rilevando come nel contratto di finanziamento del 19/10/2007 stipulato tra la ex e gli opponenti fosse espressamente prevista la capitalizzazione degli interessi corrispettivi ai sensi Controparte_7 della delibera CICR del 9/2/2000. Quanto al periculum, osservava che non risultava comprovato un effettivo pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio;
concludeva dunque nel senso della insussistenza, allo stato, di gravi motivi per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, disattendeva la richiesta di CTU contabile, non potendo questa supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio, e rinviava la causa all'udienza del 6 novembre 2015 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6 novembre 2015, fissata “a sentenza”, le parti precisavano le conclusioni e depositavano comparse conclusionali e memorie di replica, insistendo rispettivamente per l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione, segnatamente quanto ai profili di anatocismo e usura dedotti dagli opponenti e contestati dalla banca anche alla luce della sentenza della
Corte di cassazione del 22 maggio 2014 in tema di pattuizione dell'anatocismo nei mutui in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Successivamente il procedimento veniva rimesso sul ruolo e fissato per la discussione orale all'udienza del 30 novembre 2018, all'esito della quale depositava ulteriori note conclusive ribadendo integralmente le CP_1 proprie difese sia in rito che nel merito.
Nel frattempo il credito di oggetto di causa veniva più volte ceduto in blocco, ai sensi della legge n. 130/1999 e CP_1 dell'art. 58 TUB, dapprima a quindi a e, da ultima, a come risulta Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dagli atti di cessione e dagli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nonché dai mandati e dalle procure speciali alle liti conferite a e ai difensori attualmente costituiti. In esito a tali vicende, sia sia CP_5 Controparte_3 CP_4 spiegavano intervento nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., dichiarando di subentrare, ciascuna per il
[...] pagina 2 di 5 relativo segmento temporale, nella posizione processuale della creditrice originaria e nel complesso delle domande, eccezioni e conclusioni da questa già formulate, con richiesta di mantenimento degli atti e dei documenti già depositati, ivi compreso il titolo esecutivo.
Sulla base dello stesso rapporto di mutuo, veniva instaurata procedura esecutiva immobiliare R.G. 292/2018 innanzi al
Tribunale di Foggia, nella quale la creditrice procedente, a seguito del subentro delle società veicolo, proseguiva l'azione per l'espropriazione del bene ipotecato di proprietà degli opponenti. Dal verbale di udienza del 10 maggio 2022 e dal successivo provvedimento del 15 settembre 2022 risulta che il giudice dell'esecuzione, preso atto delle deduzioni delle parti e dei subentri societari, assegnava alla creditrice termine per il versamento del fondo spese, con avvertimento in ordine alle conseguenze processuali della sua omissione;
all'udienza del 15 settembre 2022, fissata ai sensi dell'art. 172 disp. att. c.p.c., rilevata la mancata comparizione di tutte le parti e il mancato adempimento dell'onere di versamento, dichiarava l'estinzione del processo esecutivo per improcedibilità e ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari di Foggia la cancellazione dell'ipoteca iscritta.
A seguito dell'estinzione del processo esecutivo, gli opponenti depositavano note difensive (9 maggio 2022, 11 maggio
2022 e 21 settembre 2023, richiamate nelle note per l'udienza del 27 settembre 2024) nelle quali insistevano per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, ritenendo venuto meno ogni interesse all'esame dell'originaria opposizione agli atti esecutivi, stante la definitiva estinzione del procedimento esecutivo collegato e la cancellazione dei vincoli sui beni;
sottolineavano inoltre che l'estinzione era diretta conseguenza dell'inerzia del creditore procedente, che non aveva provveduto al versamento del fondo spese nei termini fissati, ed evidenziavano altresì la tardività delle costituzioni di prima e di oi, tanto nel procedimento esecutivo quanto nel presente giudizio. CP_3 CP_4
a sua volta, con le note di trattazione scritta depositate il 26 settembre 2024, prendeva espressamente atto Controparte_4 del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva per improcedibilità, rilevando come tale evento avesse, di fatto, fatto venir meno la materia del contendere nel giudizio di opposizione;
ribadiva tuttavia integralmente le difese e le eccezioni già svolte da e dalle altre cessionarie in ordine alla sussistenza, misura e legittimità del credito e, CP_1 contestando quanto dedotto ex adverso, concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del presente giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite, riservandosi espressamente la facoltà di intraprendere una nuova azione esecutiva nei confronti di Pt_1
Ciò posto, va anzitutto ricordato che, per principio generale desumibile dagli artt. 100 e 112 c.p.c., l'interesse ad agire – e, correlativamente, l'interesse a proseguire nel giudizio già instaurato – deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda o dell'opposizione, ma permanere fino alla decisione. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, qualora un fatto sopravvenuto renda irrilevante ai fini pratici l'accertamento richiesto al giudice, quest'ultimo non possa pronunciarsi nel merito, ma debba limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o dei giusti motivi di compensazione, in applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Con specifico riguardo alle opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo travolge gli atti compiuti e, determinando l'impossibilità di proseguire l'azione in corso, fa venir meno ogni utilità concreta dell'accertamento sulle dedotte nullità del precetto o di altri atti esecutivi che a quel processo inerivano. Se, infatti, il creditore intende nuovamente agire in via esecutiva, dovrà introdurre una nuova procedura mediante la notificazione di un nuovo atto di precetto fondato sul titolo esecutivo in suo favore;
eventuali vizi del precetto originariamente opposto non potrebbero più riflettersi su un processo esecutivo già definitivamente estinto, né potrebbero costituire il fondamento di pronunce di inefficacia o invalidità di atti processuali ormai venuti meno. Ciò vale sia per le censure eminentemente formali (ad esempio in tema di procura alle pagina 3 di 5 liti o di notificazione del precetto), sia per quelle sostanziali concernenti la misura o la legittimità del credito che si assume azionato.
Nel caso concreto l'estinzione per improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare R.G. 292/2018 – con contestuale ordine di cancellazione dell'ipoteca – costituisce fatto sopravvenuto idoneo a elidere l'interesse degli opponenti a ottenere una decisione nel merito dell'opposizione, sia nella parte in cui investe la regolarità formale della notificazione del precetto, sia nella parte in cui veicola censure relative alla misura o alla legittimità del credito. L'accertamento richiesto non appare più funzionale a impedire o limitare un'esecuzione ormai definitivamente chiusa, né emerge un distinto interesse degli opponenti a una pronuncia meramente dichiarativa sui rapporti sostanziali di credito e debito, che dovrebbero, se del caso, essere fatti valere in un separato giudizio di cognizione ordinaria.
In questo quadro riveste rilievo, anche ai soli fini della valutazione delle spese di lite, la pregressa fase cautelare definita con l'ordinanza del 30 gennaio 2015: in quella sede il tribunale, chiamato a valutare il fumus delle doglianze in tema di anatocismo e usura, ne ha già evidenziato la genericità e la carenza probatoria, sottolineando come il contratto di mutuo contenesse una clausola di capitalizzazione degli interessi corrispettivi conforme alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e richiamando la giurisprudenza che subordina la produzione di anatocismo alla stipulazione di apposita pattuizione preventiva. Ciò non consente oggi una pronuncia definitiva nel merito – venuta meno la materia del contendere – ma dimostra che, in una prospettiva di soccombenza virtuale, le ragioni degli opponenti non apparivano assistite da univoco fondamento.
Le ulteriori deduzioni degli opponenti in ordine alla pretesa tardività delle costituzioni di e di Controparte_3 CP_4
e al mancato versamento tempestivo del fondo spese nel processo esecutivo – pur rilevanti ai fini della spiegazione
[...] causale dell'estinzione dell'esecuzione, riconducibile a condotta omissiva del creditore procedente – non incidono sulla constatazione che l'oggetto del presente giudizio, limitato alla verifica di legittimità degli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è venuto meno. Esse tuttavia vanno considerate nella complessiva valutazione delle condotte processuali delle parti, ai fini della regolamentazione delle spese.
Alla luce di tali considerazioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'estinzione per improcedibilità della collegata procedura esecutiva immobiliare R.G. 292/2018.
Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio e la peculiarità della vicenda suggeriscono di discostarsi da un rigido criterio di soccombenza, anche solo virtuale. Da un lato, le difese della creditrice – sin dalla comparsa di costituzione del 2013 e dalle successive comparse conclusionali – appaiono supportate da un consistente quadro normativo e giurisprudenziale sulla natura esecutiva del contratto di mutuo e sulla ripartizione degli oneri probatori, rispetto al quale molte delle censure sviluppate dagli opponenti si prospettano quantomeno dubbie quanto alla loro proponibilità in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c.; dall'altro lato, l'estinzione del processo esecutivo e, in definitiva, il venir meno della materia del contendere derivano da una condotta processuale omissiva ascrivibile alla parte creditrice, che non ha dato seguito alle prescrizioni del giudice dell'esecuzione in ordine al versamento del fondo spese, determinando così la chiusura del procedimento e la cancellazione dei gravami reali. Il fatto che gli opponenti abbiano chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese e che la cessionaria odierna intervenuta abbia a sua volta invocato una pronuncia di estinzione con compensazione, pur esprimendo interessi contrapposti sul punto, non esclude che l'assetto più equo, alla luce della complessiva evoluzione del processo e del collegato giudizio esecutivo, sia quello di una integrale compensazione.
pagina 4 di 5 Tali elementi, complessivamente valutati, integrano i “giusti motivi” che consentono, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., di compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite, dalla fase introduttiva sino alla presente decisione, rimanendo ciascuna di esse onerata delle spese dei propri difensori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla opposizione agli atti esecutivi proposta da e Parte_1 [...] nei confronti di con intervento successivo di e Pt_2 Controparte_8 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
così provvede:
[...]
– dichiara cessata la materia del contendere nel presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'estinzione per improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare R.G. 292/2018 del
Tribunale di Foggia;
– dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Foggia, lì 1° dicembre 2025
Il Giudice onorario
Avv. ES AN
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
ES AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 91000652/2013 promossa da:
(C.F. ) e , (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'Avv. DI MEO LUCIANA, elettivamente domiciliati in VIA G. GARIBALDI n. 46, STORNARA, presso il difensore
Avv. DI MEO LUCIANA, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SINISI LUIGI, elettivamente domiciliata in VIA FIUME n. 19, LUCERA, presso il difensore Avv. SINISI
LUIGI, giusta mandato in atti,
CONVENUTO/I
poi (C.F. , , quindi CF. ), tutte Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3 per il tramite della procuratrice speciale C.F. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. CALABRESI ROBERTO e dell'Avv. GABOARDI ELISA, indirizzo
Telematico presso il difensore Avv. CALABRESI ROBERTO, giusta mandato in atti
INTERVENUTO
Conclusioni
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 16.09.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 27.09.2024, con provvedimento del 12.12.2024 , veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 2013 deducendo di essere debitori in forza di contratto di mutuo fondiario “Mutuo CP_6
Gold Tasso Fisso Rata Mensile” stipulato per atto notarile del 19 ottobre 2007 con la lamentavano di Controparte_7 avere ricevuto un atto indicato come “pignoramento” e, qualificato il giudizio come opposizione agli atti esecutivi ex art.
pagina 1 di 5 617 c.p.c., chiedevano dichiararsi la nullità dell'atto esecutivo e del procedimento conseguente, deducendo, tra l'altro, la mancata allegazione della procura alle liti, l'irregolarità della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario ritenuto territorialmente incompetente e, nel merito, l'eccessiva onerosità degli interessi – anche per effetto della capitalizzazione – applicati in esecuzione del contratto di mutuo.
Si costituiva la quale, dopo avere ricostruito il rapporto di mutuo fondiario assistito da ipoteca iscritta Controparte_8 presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia, evidenziava come fosse stato notificato ai debitori soltanto atto di precetto fondato sul contratto munito di formula esecutiva ex art. 474 c.p.c., per l'importo di euro 19.528,74 oltre interessi nella misura pattuita del 6,29% annuo, e non già un atto di pignoramento. Contestava pertanto, in rito, la stessa individuazione dell'atto oggetto di opposizione, eccependo la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. per difetto di precisa indicazione del petitum e della causa petendi, nonché l'improponibilità o inammissibilità, in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c., delle censure concernenti la misura del credito e la pretesa usurarietà o illegittimità degli interessi, in quanto deducibili solo con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., secondo l'orientamento di legittimità ivi richiamato (Cass.
5515/2008; Cass. 2814/1974). Nel merito sosteneva la piena prova del credito per effetto del contratto di mutuo prodotto in atti e ribadiva, alla luce della giurisprudenza in tema di onere della prova nelle obbligazioni pecuniarie, che incombe sul debitore la dimostrazione dell'avvenuto pagamento (Cass. 205/2007; Cass. 1743/2007; Cass. 22361/2007; Cass.
20326/2007).
In corso di causa gli opponenti proponevano istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., nonché richiesta di CTU contabile a sostegno delle eccezioni sulla illegittima capitalizzazione degli interessi. Con ordinanza del 30 gennaio 2015 il Tribunale, qualificato il provvedimento richiesto in termini cautelari, ricordava che in tale sede occorre una delibazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora (con richiamo, tra l'altro, a Cass. n. 5368/2006), e, quanto al fumus, riteneva l'eccezione relativa alla illegittimità degli interessi anatocistici generica e priva di suffragio probatorio, rilevando come nel contratto di finanziamento del 19/10/2007 stipulato tra la ex e gli opponenti fosse espressamente prevista la capitalizzazione degli interessi corrispettivi ai sensi Controparte_7 della delibera CICR del 9/2/2000. Quanto al periculum, osservava che non risultava comprovato un effettivo pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio;
concludeva dunque nel senso della insussistenza, allo stato, di gravi motivi per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, disattendeva la richiesta di CTU contabile, non potendo questa supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio, e rinviava la causa all'udienza del 6 novembre 2015 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6 novembre 2015, fissata “a sentenza”, le parti precisavano le conclusioni e depositavano comparse conclusionali e memorie di replica, insistendo rispettivamente per l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione, segnatamente quanto ai profili di anatocismo e usura dedotti dagli opponenti e contestati dalla banca anche alla luce della sentenza della
Corte di cassazione del 22 maggio 2014 in tema di pattuizione dell'anatocismo nei mutui in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Successivamente il procedimento veniva rimesso sul ruolo e fissato per la discussione orale all'udienza del 30 novembre 2018, all'esito della quale depositava ulteriori note conclusive ribadendo integralmente le CP_1 proprie difese sia in rito che nel merito.
Nel frattempo il credito di oggetto di causa veniva più volte ceduto in blocco, ai sensi della legge n. 130/1999 e CP_1 dell'art. 58 TUB, dapprima a quindi a e, da ultima, a come risulta Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dagli atti di cessione e dagli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nonché dai mandati e dalle procure speciali alle liti conferite a e ai difensori attualmente costituiti. In esito a tali vicende, sia sia CP_5 Controparte_3 CP_4 spiegavano intervento nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., dichiarando di subentrare, ciascuna per il
[...] pagina 2 di 5 relativo segmento temporale, nella posizione processuale della creditrice originaria e nel complesso delle domande, eccezioni e conclusioni da questa già formulate, con richiesta di mantenimento degli atti e dei documenti già depositati, ivi compreso il titolo esecutivo.
Sulla base dello stesso rapporto di mutuo, veniva instaurata procedura esecutiva immobiliare R.G. 292/2018 innanzi al
Tribunale di Foggia, nella quale la creditrice procedente, a seguito del subentro delle società veicolo, proseguiva l'azione per l'espropriazione del bene ipotecato di proprietà degli opponenti. Dal verbale di udienza del 10 maggio 2022 e dal successivo provvedimento del 15 settembre 2022 risulta che il giudice dell'esecuzione, preso atto delle deduzioni delle parti e dei subentri societari, assegnava alla creditrice termine per il versamento del fondo spese, con avvertimento in ordine alle conseguenze processuali della sua omissione;
all'udienza del 15 settembre 2022, fissata ai sensi dell'art. 172 disp. att. c.p.c., rilevata la mancata comparizione di tutte le parti e il mancato adempimento dell'onere di versamento, dichiarava l'estinzione del processo esecutivo per improcedibilità e ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari di Foggia la cancellazione dell'ipoteca iscritta.
A seguito dell'estinzione del processo esecutivo, gli opponenti depositavano note difensive (9 maggio 2022, 11 maggio
2022 e 21 settembre 2023, richiamate nelle note per l'udienza del 27 settembre 2024) nelle quali insistevano per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, ritenendo venuto meno ogni interesse all'esame dell'originaria opposizione agli atti esecutivi, stante la definitiva estinzione del procedimento esecutivo collegato e la cancellazione dei vincoli sui beni;
sottolineavano inoltre che l'estinzione era diretta conseguenza dell'inerzia del creditore procedente, che non aveva provveduto al versamento del fondo spese nei termini fissati, ed evidenziavano altresì la tardività delle costituzioni di prima e di oi, tanto nel procedimento esecutivo quanto nel presente giudizio. CP_3 CP_4
a sua volta, con le note di trattazione scritta depositate il 26 settembre 2024, prendeva espressamente atto Controparte_4 del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva per improcedibilità, rilevando come tale evento avesse, di fatto, fatto venir meno la materia del contendere nel giudizio di opposizione;
ribadiva tuttavia integralmente le difese e le eccezioni già svolte da e dalle altre cessionarie in ordine alla sussistenza, misura e legittimità del credito e, CP_1 contestando quanto dedotto ex adverso, concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del presente giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite, riservandosi espressamente la facoltà di intraprendere una nuova azione esecutiva nei confronti di Pt_1
Ciò posto, va anzitutto ricordato che, per principio generale desumibile dagli artt. 100 e 112 c.p.c., l'interesse ad agire – e, correlativamente, l'interesse a proseguire nel giudizio già instaurato – deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda o dell'opposizione, ma permanere fino alla decisione. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, qualora un fatto sopravvenuto renda irrilevante ai fini pratici l'accertamento richiesto al giudice, quest'ultimo non possa pronunciarsi nel merito, ma debba limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o dei giusti motivi di compensazione, in applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Con specifico riguardo alle opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo travolge gli atti compiuti e, determinando l'impossibilità di proseguire l'azione in corso, fa venir meno ogni utilità concreta dell'accertamento sulle dedotte nullità del precetto o di altri atti esecutivi che a quel processo inerivano. Se, infatti, il creditore intende nuovamente agire in via esecutiva, dovrà introdurre una nuova procedura mediante la notificazione di un nuovo atto di precetto fondato sul titolo esecutivo in suo favore;
eventuali vizi del precetto originariamente opposto non potrebbero più riflettersi su un processo esecutivo già definitivamente estinto, né potrebbero costituire il fondamento di pronunce di inefficacia o invalidità di atti processuali ormai venuti meno. Ciò vale sia per le censure eminentemente formali (ad esempio in tema di procura alle pagina 3 di 5 liti o di notificazione del precetto), sia per quelle sostanziali concernenti la misura o la legittimità del credito che si assume azionato.
Nel caso concreto l'estinzione per improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare R.G. 292/2018 – con contestuale ordine di cancellazione dell'ipoteca – costituisce fatto sopravvenuto idoneo a elidere l'interesse degli opponenti a ottenere una decisione nel merito dell'opposizione, sia nella parte in cui investe la regolarità formale della notificazione del precetto, sia nella parte in cui veicola censure relative alla misura o alla legittimità del credito. L'accertamento richiesto non appare più funzionale a impedire o limitare un'esecuzione ormai definitivamente chiusa, né emerge un distinto interesse degli opponenti a una pronuncia meramente dichiarativa sui rapporti sostanziali di credito e debito, che dovrebbero, se del caso, essere fatti valere in un separato giudizio di cognizione ordinaria.
In questo quadro riveste rilievo, anche ai soli fini della valutazione delle spese di lite, la pregressa fase cautelare definita con l'ordinanza del 30 gennaio 2015: in quella sede il tribunale, chiamato a valutare il fumus delle doglianze in tema di anatocismo e usura, ne ha già evidenziato la genericità e la carenza probatoria, sottolineando come il contratto di mutuo contenesse una clausola di capitalizzazione degli interessi corrispettivi conforme alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e richiamando la giurisprudenza che subordina la produzione di anatocismo alla stipulazione di apposita pattuizione preventiva. Ciò non consente oggi una pronuncia definitiva nel merito – venuta meno la materia del contendere – ma dimostra che, in una prospettiva di soccombenza virtuale, le ragioni degli opponenti non apparivano assistite da univoco fondamento.
Le ulteriori deduzioni degli opponenti in ordine alla pretesa tardività delle costituzioni di e di Controparte_3 CP_4
e al mancato versamento tempestivo del fondo spese nel processo esecutivo – pur rilevanti ai fini della spiegazione
[...] causale dell'estinzione dell'esecuzione, riconducibile a condotta omissiva del creditore procedente – non incidono sulla constatazione che l'oggetto del presente giudizio, limitato alla verifica di legittimità degli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è venuto meno. Esse tuttavia vanno considerate nella complessiva valutazione delle condotte processuali delle parti, ai fini della regolamentazione delle spese.
Alla luce di tali considerazioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'estinzione per improcedibilità della collegata procedura esecutiva immobiliare R.G. 292/2018.
Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio e la peculiarità della vicenda suggeriscono di discostarsi da un rigido criterio di soccombenza, anche solo virtuale. Da un lato, le difese della creditrice – sin dalla comparsa di costituzione del 2013 e dalle successive comparse conclusionali – appaiono supportate da un consistente quadro normativo e giurisprudenziale sulla natura esecutiva del contratto di mutuo e sulla ripartizione degli oneri probatori, rispetto al quale molte delle censure sviluppate dagli opponenti si prospettano quantomeno dubbie quanto alla loro proponibilità in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c.; dall'altro lato, l'estinzione del processo esecutivo e, in definitiva, il venir meno della materia del contendere derivano da una condotta processuale omissiva ascrivibile alla parte creditrice, che non ha dato seguito alle prescrizioni del giudice dell'esecuzione in ordine al versamento del fondo spese, determinando così la chiusura del procedimento e la cancellazione dei gravami reali. Il fatto che gli opponenti abbiano chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese e che la cessionaria odierna intervenuta abbia a sua volta invocato una pronuncia di estinzione con compensazione, pur esprimendo interessi contrapposti sul punto, non esclude che l'assetto più equo, alla luce della complessiva evoluzione del processo e del collegato giudizio esecutivo, sia quello di una integrale compensazione.
pagina 4 di 5 Tali elementi, complessivamente valutati, integrano i “giusti motivi” che consentono, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., di compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite, dalla fase introduttiva sino alla presente decisione, rimanendo ciascuna di esse onerata delle spese dei propri difensori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla opposizione agli atti esecutivi proposta da e Parte_1 [...] nei confronti di con intervento successivo di e Pt_2 Controparte_8 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
così provvede:
[...]
– dichiara cessata la materia del contendere nel presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'estinzione per improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare R.G. 292/2018 del
Tribunale di Foggia;
– dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Foggia, lì 1° dicembre 2025
Il Giudice onorario
Avv. ES AN
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