Articolo 9 della Legge 6 agosto 1984, n. 425
Articolo 8Articolo 10
Versione
9 agosto 1984
Art. 9.
La normativa dell'articolo 3 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell'anzianita', agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente legge, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 , e delle norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma , della legge 3 aprile 1979, n. 103 .
Entrata in vigore il 9 agosto 1984
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