Versione
9 agosto 1984
9 agosto 1984
Art. 9.
La normativa dell'articolo 3 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell'anzianita', agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente legge, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 , e delle norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma , della legge 3 aprile 1979, n. 103 .
La normativa dell'articolo 3 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell'anzianita', agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente legge, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 , e delle norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma , della legge 3 aprile 1979, n. 103 .
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 07/04/1988, n. 413Provvedimento: […] La norma sancisce l'obbligo della restituzione, in forma dilazionata nel tempo, mediante riassorbimento sulla retribuzione, degli importi erogati (o da erogare) ai magistrati ordinari ed amministrativi le cui domande giudiziali, relative appunto all'applicazione dell'art. 3 della legge n. 27 del 1981 (nonché delle disposizioni richiamate negli artt. 8 e 9 della legge n. 425 del 1984) siano state accolte con sentenze passate in giudicato.Leggi di più...
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- cost., artt. 3, 36, 70, 97, 107, comma terzo; 24, 25, 101, 102, 103, 113.·
- sent. 413/88. impiego pubblico·
- trattamento economico·
- magistrati·
- limitazione di benefici ai soli magistrati della corte dei conti·
- non fondatezza delle questioni.·
- riassorbimento degli importi attribuiti ad altri magistrati da sentenze passate in giudicato