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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/11/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1161/2016 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 28.11.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 1161/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in v.le Paolo Borsellino n. 58 - 71042 - CERIGNOLA (FG) presso lo studio degli avv.ti Gianfranco Ordine e Luigi Carbone, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Cerignola in v.le Russia n. 3 presso lo studio dell'avv. Primo Tufariello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA
- ATTRICE IN RICONVENZIONALE–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. Civ. n.
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
, premesso di esser la proprietaria di un bene immobile Parte_2 sito nel Comune di Cerignola, al Fg. 202, part. 1112 sub. 3, al vico IV
Salnitro n. 15, ha convenuto in giudizio , al fine di sentirlo Controparte_2 condannare al rilascio immediato dell'immobile, previo accertamento del diritto di proprietà di parte attrice e detenzione sine titulo di parte convenuta e con condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 3.515,00 a titolo di indennità di occupazione abusiva, oltre successive somme spettanti fino al rilascio del bene, rivalutazione monetaria ed interessi.
, costituendosi, oltre a domandare il rigetto dell'avversa Controparte_1 pretesa, presso di aver posseduto pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente l'immobile di cui sopra per oltre venti anni, ha spiegato domanda riconvenzionale al fine di sentir accertare l'acquisto dello stesso per intervenuta usucapione e, in subordine, ha domandato di chiarare nullo il contratto di compravendita del 30.7.2014, in virtù del quale l'odierno attore ha acquistato la proprietà dell'immobile; in via ancora subordinata, ha domandato la condanna dell'attrice al pagamento in suo favore della somma di € 6.500,00 per le migliorie apportate all'immobile.
§ Sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione
ha dedotto di aver usucapito l'immobile per averlo Controparte_2 posseduto ex art. 1158 cod. civ., dall'aprile del 1991 fino all'attualità, come emergerebbe dall'intestazione delle utenze e dalle prove orali raccolte nel corso del giudizio.
Viceversa, il Tribunale ritiene che la domanda non possa essere accolta perché non sussistono elementi probatori idonei a far fondatamente deporre per l'intervenuto acquisto per usucapione.
L'intestazione delle utenze elettriche non denota l'esercizio di un diritto proprietario, essendo un elemento che di per sé appare neutrale, ben potendo anche costituire la manifestazione di un mero godimento del bene.
Proc. n. 1161/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 13 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Inoltre, dall'istruttoria espletata nel corso del processo non è emersa alcuna prova tale da accertare l'acquisto del diritto proprietario.
I testi , e che Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 hanno deposto sulle circostanze articolate da parte convenuta, si sono limitati esclusivamente ad affermare, tutti in maniera convergente, che il locale è stato utilizzato dal convenuto, sin dall'anno 1991, come deposito di attrezzature di falegnameria e come laboratorio per l'esecuzione di opere di restauro, anche se nessuno dei testi ha saputo affermare a che titolo il convenuto disponesse del bene e, soprattutto, nessuno dei testi ha riferito di attività tali da integrare l'esercizio di autentici atti proprietari.
Gli stessi hanno confermato che il convenuto ha fatto eseguire, per mano di alcuni lavori di riparazione sul tetto (così ha riferito Testimone_2
); lo stesso ha confermato di aver Testimone_1 Testimone_2 eseguito, alcune volte, su incarico del convenuto, «nei primi anni 90», alcuni lavori di riparazione del tetto, «sostituendo qualche tegola e togliendo l'erba che si formava sul tetto»; inoltre, i testi hanno anche affermato che è stata sostituita, su incarico del convenuto, la porta di ingresso dell'immobile.
Tali comportamenti, tuttavia, di per sé, non configurano esercizio del diritto di proprietà, trattandosi di opere di manutenzione ordinaria o comunque di scarso impatto sulla struttura e portata dell'immobile, come tali non idonee a documentare univocamente l'animus possidendi, per essere compatibili anche con status differenti da quello proprietario.
Ciò a maggior ragione se si consideri che i testi che hanno deposito sulle circostanze articolate da parte attrice hanno, sostanzialmente, in maniera convergente, affermato che il convenuto ha sempre detenuto l'immobile, e precisamente dal maggio del 1992, in virtù di un contratto di locazione stipulato in forma orale con i danti causa dell'odierno attore, versando canoni di locazione pari ad € 100,00 lire, fino al 2012, anno a far data dal quale non ha più pagato.
In particolare, è significativa la deposizione di il quale ha Testimone_4 confermato la circostanza in base alla quale il convenuto ha sempre detenuto l'immobile in qualità di locatorio e ha riferito di conoscere la
Proc. n. 1161/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 13 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
circostanza per esser stato proprio lui a fare da intermediario tra l'odierno convenuto e gli allora proprietari dell'immobile per la stipula della locazione
(così testualmente: «il signor mi chiese se conoscevo qualcuno che CP_1 gli potesse fittare un locale per lavorare;
conoscevo il sig.
[...]
, il quale aveva il locale in Vico IV Satriano, n. 15, in Cerignola, CP_3 fui io a metterli in contatto per questa locazione e so che si accordarono per
100,00 lire»/«confermo che il sig. svolgeva l'attività di falegname CP_4 nel detto locale pagando il canone»/«in generale, il sig. pagava il CP_1 canone di locazione al sig. , ma a volte accadeva che io CP_3 personalmente anticipavo, per conto del al sig. il canone CP_1 CP_3 di locazione […]»).
In merito a ciò, ha deposto anche lo stesso , locatario del Controparte_3 convenuto e dante causa dell'attore, il quale ha riferito di aver locato l'immobile al convenuto per il tramite di , verso un canone Testimone_4 di lire 100,00, poi aggiornato nella somma di 60 mensili nel 2001 e poi ulteriormente nella somma di 75 euro nel 2008. Il medesimo teste ha anche confermato che il convenuto pagava il canone personalmente, anche se alcune volte la dazione del denaro avveniva per il tramite di Tes_4
, sempre a mezzo contanti e senza rilascio di fattura.
[...]
La medesima circostanza è stata confermata anche da Persona_1 moglie di , e da , cognata di Controparte_3 Persona_2 CP_3
.
[...]
Inoltre, ha anche riferito di aver più volte riparato, su Testimone_4 incarico di , i tetti dell'immobile «in quanto pioveva dentro, Testimone_5
e una volta la parete interna che si trova di fronte all'ingresso». Dal canto suo, ha affermato di aver dato incarico a Controparte_3 [...]
di eseguire, un prima volta, riparazioni per le infiltrazioni al tetto Tes_4
e, una seconda volta, perché era ceduta una parte interna, precisando di aver conferito l'incarico in seguito ad una denuncia fattagli da Tes_6
che abitava nell'immobile affianco a quello oggetto di causa.
[...]
Anche ha confermato di esser stato chiamato ad eseguire Testimone_4 le riparazioni incaricato da su sollecitazione di Controparte_3 CP_2
Proc. n. 1161/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 13 TRIBUNALE DI FOGGIA
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Tommaso.
Sebbene i testi non abbiano riferito specificamente l'arco temporale delle riparazioni eseguite, le stesse possono fondatamente collocarsi durante il periodo di godimento dell'immobile da parte del convenuto perché ciò si desume dalla lettura complessiva delle deposizioni, giacché gli stessi hanno deposto solo in relazione all'arco temporale in cui il convenuto versava il canone.
Le testimonianze di tali testi devono considerarsi attendibili siccome tra loro coerenti e prive di contraddizioni intrinseche.
È particolarmente significativo non solo il fatto che siano state eseguite su incarico di riparazioni al tetto ben più incisive e Controparte_3 importanti di quelle eseguite su incarico del convenuto (mera sostituzione di qualche tegola e taglio dell'erba a fronte di riparazioni strutturali per l'eliminazione di infiltrazioni e di cedimenti strutturali), ma è significativa soprattutto l'evidenza che le riparazioni siano state sollecitate dal proprietario dell'immobile confinante con quello oggetto di causa, il quale ha quindi riconosciuto in la qualità di proprietario Controparte_3 dell'immobile, a lui rivolgendosi per le riparazioni da eseguire, con ciò denotando che il possesso esercitato dal convenuto non può ritenersi caratterizzato dal requisito della pubblicità invocato.
Dirimente, infine, è che i testi hanno univocamente affermato che il convenuto ha detenuto l'immobile in virtù di un contratto di locazione verbale e tale circostanza non è stata smentita da deposizioni contrarie.
Secondo il convenuto, la locazione sarebbe nulla poiché non registrata ai sensi dell'art. 1 comma 346 legge Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004,
n. 311). Va ricordato, tuttavia, che la previsione dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 – a tenore del quale i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati – si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, giusta il criterio generale di cui all'art. 11 delle preleggi e considerata l'assenza nella norma di una previsione che
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imponga la registrazione dei contratti in corso (Cass. n 27169/2016; Cass.
S.U. n. 18213/2015; Cass. N. 8148/2009).
Nel caso di specie, dalle prove testimoniali espletate è emerso che il contratto di locazione, stipulato a far data dal maggio 1992, non può essere considerato nullo per mancata registrazione, poiché la norma richiamata non può trovare applicazione retroattiva.
A ciò si aggiunga che, la circostanza della nullità della locazione non osta ad escludere il possesso ad usucapionem, nella misura in cui la locazione, sia pure nulla, unitamente al pagamento dei canoni, non è coerente con
l'animus possidendi, giacché colui che versa i canoni per il godimento dell'immobile, non possiede l'immobile credendo di esserne proprietario: il versamento dei canoni in favore di altri, in definitiva, vale da riconoscimento dell'altrui signoria sul bene (sebbene debba escludersi il riconoscimento dell'altrui diritto proprietario sul bene, potendo il bene esser locato anche da colui che non è proprietario, deve comunque ritenersi provato almeno il riconoscimento dell'altrui posizione di signoria sul bene e la negazione del proprio possesso a titolo di proprietà).
Ciò osta alla configurazione dell'usucapione che presuppone l'animus e il corpus possidendi.
Del resto, anche se si volesse ritenere che l'interruzione nel pagamento dei canoni, a partire dal 2012 in poi, valga da interversio possessionis, nondimeno dovrebbe concludersi che il possesso, pure in tesi iniziato nel
2012, sia stato poi interrotto dalla proposizione del presente giudizio prima del compimento del ventennio.
La domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, spiegata dal convenuto, deve quindi essere rigettata.
§ La domanda riconvenzionale di nullità del contratto di compravendita tra
l'attore e i suoi aventi causa del 30.7.2014
In via subordinata, il convenuto ha domandato in via riconvenzionale di dichiarare la nullità del contatto di compravendita stipulato in favore dell'attore, contestando il diritto di proprietà dei venditori, sia in relazione
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alle quote di proprietà dell'immobile che queste ultime hanno ricevuto in eredità, sia in relazione alla legittima acquisizione per usucapione delle altre quote dell'immobile, sia perché manca la prova della legittimità del trasferimento in favore dei danti causa di parte attrice, sia perché per effetto retroattivo della usucapione compiutasi in suo favore, si è verificata l'estinzione degli altrui diritti gravanti sul bene.
La domanda deve essere rigettata perché fondata su un duplice errato presupposto.
Innanzitutto, la illegittimità del precedente trasferimento in favore dei danti causa è stata solo dedotta ma non è stata provata dal convenuto, che è colui sul quale grava la prova dell'eccezione dedotta.
In sostanza, non risulta dagli atti alcuna nullità del contratto in esame.
In secondo luogo, il convenuto pone a fondamento di tale eccezione, una situazione di diritto (usucapione) che non è stata oggetto di pronuncia giudiziale di riconoscimento ed accertamento della stessa in epoca antecedente il trasferimento della proprietà dell'immobile per cui è causa da , , e , alla Controparte_3 Persona_1 CP_5 Persona_2 odierna attrice, e che, del resto, non è risultata accertata Parte_1 nemmeno nel presente giudizio.
§ La domanda di condanna al pagamento di € 6.500,00 per le migliorie apportate all'immobile dal convenuto
Il convenuto ha spiegato la domanda ma ha mancato sia di svolgere deduzioni specifiche sul punto, sia di fornire un adeguato compendio probatorio.
Sebbene i testi abbiano confermato che il convenuto ha eseguito alcune lavorazioni di ordinaria manutenzione sull'immobile, va rilevato che le deposizioni sono state rilasciate in maniera generica;
non si ha contezza di quali lavorazioni siano state effettivamente eseguite;
né tantomeno riesce a comprendersi se le stesse abbiano apportato un aumento di valore per l'immobile e, quindi, un arricchimento per l'attore ed un danno per il convenuto, nel senso che egli non abbia lui stesso goduto della manutenzione ordinaria, nel periodo in cui disponeva ed utilizzava il bene.
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Nemmeno tale domanda può, pertanto, essere accolta.
§ La domanda principale di rilascio dell'immobile per detenzione sine titulo
In merito alla qualificazione giuridica della domanda principale svolta dall'attrice per il rilascio dell'immobile, va sottolineato che, nell'atto di citazione, la stessa ha avuto cura di specificare che la sua domanda avrebbe dovuto qualificarsi come rivendica perché il convenuto deteneva l'immobile senza alcun titolo.
Con la prima memoria istruttoria, invece, l'attrice, per difendersi rispetto alla avversa riconvenzionale di usucapione, ha dedotto che il convenuto occupava l'immobile sulla base di un contratto di locazione (incompatibile con la dedotta usucapione) che, secondo la tesi attorea, avrebbe dovuto considerarsi valido anche se redatto in forma orale, trattandosi di una locazione ad uso diverso (circostanza, questa della validità, a parere della scrivente, come già motivato, ritenuta irrilevante ai fini dell'accertamento dell'usucapione). La medesima attrice ha, inoltre, aggiunto, dalla prima memoria istruttoria e negli atti a seguire, che «in capo all'attrice non grava
l'onere della prova attestante la provenienza dei vari titoli di acquisto derivativo della proprietà fino a risalire a quello originario, essendo l'azione intentata dalla non configurabile quale rivendica della proprietà, Pt_1 essendo quest'ultima documentalmente provata».
In sostanza, con l'atto introduttivo l'attrice ha qualificato come rivendica i la domanda spiegata e dalla prima memoria in poi ha negato invece di aver spiegato tale azione petitoria
Il Tribunale ritiene che con l'attrice abbia effettivamente spiegato, come da ella stessa dedotto con l'atto di citazione, una domanda di rivendicazione perché la stessa ha addotto quale causa petendi dell'azione, l'occupazione abusiva dell'immobile in mancanza di qualsivoglia titolo originario ed ha chiesto il rilascio dell'immobile, previo accertamento del suo diritto di proprietà. Trattandosi di una domanda in cui il ricorrente assume l'illegittima detenzione del bene per inesistenza originaria di un qualsiasi titolo giustificativo, l'azione deve essere qualificata come domanda di
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- Seconda Sezione civile -
rivendicazione. Quando, infatti, la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28/03/2014, n. 7305).
Il contratto di locazione è stato dall'attrice dedotto, poi, al solo scopo di difendersi rispetto all'avversa eccezione di usucapione ma non è stato posto a fondamento della sua domanda (l'attrice, infatti, non ha mai domandato la ripetizione dell'immobile per il venir meno della locazione che, a suo dire, peraltro, dovrebbe anche considerarsi valida).
A nulla rileva poi che ella abbia dedotto, con la prima memoria, di non aver agito in rivendica, perché il potere di qualificazione delle domande spiegate dalle parti spetta al giudice.
Quando agisce in rivendica, l'attrice deve risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attrice in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso.
Il convenuto, dal suo canto, ha eccepito di aver usucapito il bene ma è noto che non si rinviene, nella giurisprudenza di legittimità, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante.
Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone il riconoscimento del diritto di proprietà in favore della controparte. È fatta salva l'ipotesi in cui l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. civ. n. 10576/1994; Cass. civ. n.
Proc. n. 1161/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 9 a 13 TRIBUNALE DI FOGGIA
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1634/1996; Cass. civ. n. 5487/2002); ciò si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. civ. n. 8246/1997; Cass. civ. n. 1250/2000; Cass. civ.
n. 7264/2003).
Ovvero, quando il convenuto deduca con eccezione o domanda riconvenzionale di avere acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, si attenua l'onere probatorio a carico dell'attore in rivendicazione, poiché tale onere si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Cass. Civ. n.
8806 del 28/06/2000).
L'ammissione del convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o tacita;
potrà risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa.
Nel caso in esame, il convenuto ha messo in discussione l'esistenza originaria del dominio dei danti causa dell'attrice, onde l'attrice in rivendica avrebbe dovuto quantomeno provare la legittimità del loro acquisto.
Sotto il profilo della prova dei titoli, agli atti risulta l'atto di compravendita in favore dell'attrice, la quale ha poi dedotto che i suoi danti causa hanno acquistato l'immobile in virtù di successione legittima di e Persona_3
, ma in atti non vi è prova di tale successione Persona_4 legittima. Vi è infatti depositato solo ulteriore atto di donazione in forza del quale ha acquistato il bene (dante causa dei danti causa Persona_5 dell'attrice).
Manca, quindi, la prova dell'acquisto da parte dei danti causa della rivendicante antecedente all'inizio dell'eccepita usucapione.
Inoltre, la sola prova del versamento di un canone di godimento dell'immobile in loro favore, da parte dell'usucapiente, non può nemmeno
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valere da riconoscimento del loro diritto di proprietà, atteso che l'immobile può essere concesso in locazione anche da parte di chi non è proprietario.
Ne deriva, quindi, che deve essere rigettata anche la domanda di rivendica per omessa prova della legittimità dell'acquisto dei danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere.
§ La domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile
Va anche rigettata la domanda di risarcimento per mancato godimento dell'immobile.
Sotto tale profilo, va rilevato che non occorre la probatio diabolica tipica della domanda di rivendicazione, ma è sufficiente la prova del solo titolo di proprietà di chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno.
Sotto tale profilo, si è già dato conto del fatto che in atti vi è prova del titolo di acquisto dell'immobile in favore di parte attrice.
Cionondimeno, la domanda va comunque rigettata per carenza di allegazioni sotto il profilo assertivo.
L'attrice ha erroneamente dedotto di aver diritto al risarcimento del danno, configurando tale danno come in re ipsa.
Come invece recentemente anche chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 33645/2022, resa in materia di risarcimento del danno per occupazione abusiva dell'immobile, il danneggiato – per il risarcimento del danno emergente – deve comunque allegare la “concreta” possibilità di godimento perduta ed ha anche l'onere di provare, pure tramite presunzioni semplici, tale “concreta possibilità di godimento andata perduta” quando tale possibilità venga specificatamente contestata dal convenuto costituito. Il risarcimento del danno da occupazione sine titulo non configura quindi “danno in re ipsa”, ma integra un danno da provarsi in via presuntiva (i.e. danno presunto) sicché, pertanto, il danneggiato, in ogni caso, ha quantomeno l'onere di allegare “la concreta possibilità di godimento andata perduta” (in caso di danno emergente) o lo “specifico pregiudizio subito” (in caso di lucro cessante).
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Viceversa, nella fattispecie in esame, l'attrice non ha dedotto nessuna possibilità concreta di utilizzo del bene, limitandosi esclusivamente a pretendere il pagamento di un'indennità.
In tal modo, l'attrice ha erroneamente prospetto il risarcimento del danno come conseguenza automatica dell'occupazione abusiva dell'immobile e, pertanto, ha allegato il solo evento di danno (ma non i danni conseguenza), difformemente ai canoni che regolano la responsabilità civile e che richiedono l'allegazione non solo del danno evento ma anche dei danni conseguenza.
Alla luce di tale carenza assertiva, quindi, la stessa non hanno nemmeno posto il convenuto nella possibilità di svolgere contestazioni specifiche in ordine al fatto costitutivo del danno emergente.
In definitiva, in ragione della carenza assertiva, la domanda deve essere rigettata, poiché il suo accoglimento implicherebbe la configurazione di un danno in re ipsa, ripudiato anche dalla stessa pronuncia resa a Sezioni Unite già citata (Cass. civ. Sez. Un. n. 33645/2022), e comunque – in generale – non ammesso nel sistema civilistico della responsabilità civile, imperniato alla finalità risarcitoria e non già sanzionatoria (Cass. civ. Sez. Un. n.
16601/2017).
§ Le spese di lite
Il rigetto di tutte le domande contrapposte giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta tutte le domande avanzate da parte attrice;
b) rigetta tutte le domanda spiegate da parte convenuta;
Proc. n. 1161/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 12 a 13 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
c) compensa integralmente le spese di lite.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 1161/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 13 a 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 28.11.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 1161/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in v.le Paolo Borsellino n. 58 - 71042 - CERIGNOLA (FG) presso lo studio degli avv.ti Gianfranco Ordine e Luigi Carbone, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Cerignola in v.le Russia n. 3 presso lo studio dell'avv. Primo Tufariello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA
- ATTRICE IN RICONVENZIONALE–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. Civ. n.
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
, premesso di esser la proprietaria di un bene immobile Parte_2 sito nel Comune di Cerignola, al Fg. 202, part. 1112 sub. 3, al vico IV
Salnitro n. 15, ha convenuto in giudizio , al fine di sentirlo Controparte_2 condannare al rilascio immediato dell'immobile, previo accertamento del diritto di proprietà di parte attrice e detenzione sine titulo di parte convenuta e con condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 3.515,00 a titolo di indennità di occupazione abusiva, oltre successive somme spettanti fino al rilascio del bene, rivalutazione monetaria ed interessi.
, costituendosi, oltre a domandare il rigetto dell'avversa Controparte_1 pretesa, presso di aver posseduto pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente l'immobile di cui sopra per oltre venti anni, ha spiegato domanda riconvenzionale al fine di sentir accertare l'acquisto dello stesso per intervenuta usucapione e, in subordine, ha domandato di chiarare nullo il contratto di compravendita del 30.7.2014, in virtù del quale l'odierno attore ha acquistato la proprietà dell'immobile; in via ancora subordinata, ha domandato la condanna dell'attrice al pagamento in suo favore della somma di € 6.500,00 per le migliorie apportate all'immobile.
§ Sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione
ha dedotto di aver usucapito l'immobile per averlo Controparte_2 posseduto ex art. 1158 cod. civ., dall'aprile del 1991 fino all'attualità, come emergerebbe dall'intestazione delle utenze e dalle prove orali raccolte nel corso del giudizio.
Viceversa, il Tribunale ritiene che la domanda non possa essere accolta perché non sussistono elementi probatori idonei a far fondatamente deporre per l'intervenuto acquisto per usucapione.
L'intestazione delle utenze elettriche non denota l'esercizio di un diritto proprietario, essendo un elemento che di per sé appare neutrale, ben potendo anche costituire la manifestazione di un mero godimento del bene.
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Inoltre, dall'istruttoria espletata nel corso del processo non è emersa alcuna prova tale da accertare l'acquisto del diritto proprietario.
I testi , e che Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 hanno deposto sulle circostanze articolate da parte convenuta, si sono limitati esclusivamente ad affermare, tutti in maniera convergente, che il locale è stato utilizzato dal convenuto, sin dall'anno 1991, come deposito di attrezzature di falegnameria e come laboratorio per l'esecuzione di opere di restauro, anche se nessuno dei testi ha saputo affermare a che titolo il convenuto disponesse del bene e, soprattutto, nessuno dei testi ha riferito di attività tali da integrare l'esercizio di autentici atti proprietari.
Gli stessi hanno confermato che il convenuto ha fatto eseguire, per mano di alcuni lavori di riparazione sul tetto (così ha riferito Testimone_2
); lo stesso ha confermato di aver Testimone_1 Testimone_2 eseguito, alcune volte, su incarico del convenuto, «nei primi anni 90», alcuni lavori di riparazione del tetto, «sostituendo qualche tegola e togliendo l'erba che si formava sul tetto»; inoltre, i testi hanno anche affermato che è stata sostituita, su incarico del convenuto, la porta di ingresso dell'immobile.
Tali comportamenti, tuttavia, di per sé, non configurano esercizio del diritto di proprietà, trattandosi di opere di manutenzione ordinaria o comunque di scarso impatto sulla struttura e portata dell'immobile, come tali non idonee a documentare univocamente l'animus possidendi, per essere compatibili anche con status differenti da quello proprietario.
Ciò a maggior ragione se si consideri che i testi che hanno deposito sulle circostanze articolate da parte attrice hanno, sostanzialmente, in maniera convergente, affermato che il convenuto ha sempre detenuto l'immobile, e precisamente dal maggio del 1992, in virtù di un contratto di locazione stipulato in forma orale con i danti causa dell'odierno attore, versando canoni di locazione pari ad € 100,00 lire, fino al 2012, anno a far data dal quale non ha più pagato.
In particolare, è significativa la deposizione di il quale ha Testimone_4 confermato la circostanza in base alla quale il convenuto ha sempre detenuto l'immobile in qualità di locatorio e ha riferito di conoscere la
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circostanza per esser stato proprio lui a fare da intermediario tra l'odierno convenuto e gli allora proprietari dell'immobile per la stipula della locazione
(così testualmente: «il signor mi chiese se conoscevo qualcuno che CP_1 gli potesse fittare un locale per lavorare;
conoscevo il sig.
[...]
, il quale aveva il locale in Vico IV Satriano, n. 15, in Cerignola, CP_3 fui io a metterli in contatto per questa locazione e so che si accordarono per
100,00 lire»/«confermo che il sig. svolgeva l'attività di falegname CP_4 nel detto locale pagando il canone»/«in generale, il sig. pagava il CP_1 canone di locazione al sig. , ma a volte accadeva che io CP_3 personalmente anticipavo, per conto del al sig. il canone CP_1 CP_3 di locazione […]»).
In merito a ciò, ha deposto anche lo stesso , locatario del Controparte_3 convenuto e dante causa dell'attore, il quale ha riferito di aver locato l'immobile al convenuto per il tramite di , verso un canone Testimone_4 di lire 100,00, poi aggiornato nella somma di 60 mensili nel 2001 e poi ulteriormente nella somma di 75 euro nel 2008. Il medesimo teste ha anche confermato che il convenuto pagava il canone personalmente, anche se alcune volte la dazione del denaro avveniva per il tramite di Tes_4
, sempre a mezzo contanti e senza rilascio di fattura.
[...]
La medesima circostanza è stata confermata anche da Persona_1 moglie di , e da , cognata di Controparte_3 Persona_2 CP_3
.
[...]
Inoltre, ha anche riferito di aver più volte riparato, su Testimone_4 incarico di , i tetti dell'immobile «in quanto pioveva dentro, Testimone_5
e una volta la parete interna che si trova di fronte all'ingresso». Dal canto suo, ha affermato di aver dato incarico a Controparte_3 [...]
di eseguire, un prima volta, riparazioni per le infiltrazioni al tetto Tes_4
e, una seconda volta, perché era ceduta una parte interna, precisando di aver conferito l'incarico in seguito ad una denuncia fattagli da Tes_6
che abitava nell'immobile affianco a quello oggetto di causa.
[...]
Anche ha confermato di esser stato chiamato ad eseguire Testimone_4 le riparazioni incaricato da su sollecitazione di Controparte_3 CP_2
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Tommaso.
Sebbene i testi non abbiano riferito specificamente l'arco temporale delle riparazioni eseguite, le stesse possono fondatamente collocarsi durante il periodo di godimento dell'immobile da parte del convenuto perché ciò si desume dalla lettura complessiva delle deposizioni, giacché gli stessi hanno deposto solo in relazione all'arco temporale in cui il convenuto versava il canone.
Le testimonianze di tali testi devono considerarsi attendibili siccome tra loro coerenti e prive di contraddizioni intrinseche.
È particolarmente significativo non solo il fatto che siano state eseguite su incarico di riparazioni al tetto ben più incisive e Controparte_3 importanti di quelle eseguite su incarico del convenuto (mera sostituzione di qualche tegola e taglio dell'erba a fronte di riparazioni strutturali per l'eliminazione di infiltrazioni e di cedimenti strutturali), ma è significativa soprattutto l'evidenza che le riparazioni siano state sollecitate dal proprietario dell'immobile confinante con quello oggetto di causa, il quale ha quindi riconosciuto in la qualità di proprietario Controparte_3 dell'immobile, a lui rivolgendosi per le riparazioni da eseguire, con ciò denotando che il possesso esercitato dal convenuto non può ritenersi caratterizzato dal requisito della pubblicità invocato.
Dirimente, infine, è che i testi hanno univocamente affermato che il convenuto ha detenuto l'immobile in virtù di un contratto di locazione verbale e tale circostanza non è stata smentita da deposizioni contrarie.
Secondo il convenuto, la locazione sarebbe nulla poiché non registrata ai sensi dell'art. 1 comma 346 legge Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004,
n. 311). Va ricordato, tuttavia, che la previsione dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 – a tenore del quale i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati – si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, giusta il criterio generale di cui all'art. 11 delle preleggi e considerata l'assenza nella norma di una previsione che
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imponga la registrazione dei contratti in corso (Cass. n 27169/2016; Cass.
S.U. n. 18213/2015; Cass. N. 8148/2009).
Nel caso di specie, dalle prove testimoniali espletate è emerso che il contratto di locazione, stipulato a far data dal maggio 1992, non può essere considerato nullo per mancata registrazione, poiché la norma richiamata non può trovare applicazione retroattiva.
A ciò si aggiunga che, la circostanza della nullità della locazione non osta ad escludere il possesso ad usucapionem, nella misura in cui la locazione, sia pure nulla, unitamente al pagamento dei canoni, non è coerente con
l'animus possidendi, giacché colui che versa i canoni per il godimento dell'immobile, non possiede l'immobile credendo di esserne proprietario: il versamento dei canoni in favore di altri, in definitiva, vale da riconoscimento dell'altrui signoria sul bene (sebbene debba escludersi il riconoscimento dell'altrui diritto proprietario sul bene, potendo il bene esser locato anche da colui che non è proprietario, deve comunque ritenersi provato almeno il riconoscimento dell'altrui posizione di signoria sul bene e la negazione del proprio possesso a titolo di proprietà).
Ciò osta alla configurazione dell'usucapione che presuppone l'animus e il corpus possidendi.
Del resto, anche se si volesse ritenere che l'interruzione nel pagamento dei canoni, a partire dal 2012 in poi, valga da interversio possessionis, nondimeno dovrebbe concludersi che il possesso, pure in tesi iniziato nel
2012, sia stato poi interrotto dalla proposizione del presente giudizio prima del compimento del ventennio.
La domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, spiegata dal convenuto, deve quindi essere rigettata.
§ La domanda riconvenzionale di nullità del contratto di compravendita tra
l'attore e i suoi aventi causa del 30.7.2014
In via subordinata, il convenuto ha domandato in via riconvenzionale di dichiarare la nullità del contatto di compravendita stipulato in favore dell'attore, contestando il diritto di proprietà dei venditori, sia in relazione
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alle quote di proprietà dell'immobile che queste ultime hanno ricevuto in eredità, sia in relazione alla legittima acquisizione per usucapione delle altre quote dell'immobile, sia perché manca la prova della legittimità del trasferimento in favore dei danti causa di parte attrice, sia perché per effetto retroattivo della usucapione compiutasi in suo favore, si è verificata l'estinzione degli altrui diritti gravanti sul bene.
La domanda deve essere rigettata perché fondata su un duplice errato presupposto.
Innanzitutto, la illegittimità del precedente trasferimento in favore dei danti causa è stata solo dedotta ma non è stata provata dal convenuto, che è colui sul quale grava la prova dell'eccezione dedotta.
In sostanza, non risulta dagli atti alcuna nullità del contratto in esame.
In secondo luogo, il convenuto pone a fondamento di tale eccezione, una situazione di diritto (usucapione) che non è stata oggetto di pronuncia giudiziale di riconoscimento ed accertamento della stessa in epoca antecedente il trasferimento della proprietà dell'immobile per cui è causa da , , e , alla Controparte_3 Persona_1 CP_5 Persona_2 odierna attrice, e che, del resto, non è risultata accertata Parte_1 nemmeno nel presente giudizio.
§ La domanda di condanna al pagamento di € 6.500,00 per le migliorie apportate all'immobile dal convenuto
Il convenuto ha spiegato la domanda ma ha mancato sia di svolgere deduzioni specifiche sul punto, sia di fornire un adeguato compendio probatorio.
Sebbene i testi abbiano confermato che il convenuto ha eseguito alcune lavorazioni di ordinaria manutenzione sull'immobile, va rilevato che le deposizioni sono state rilasciate in maniera generica;
non si ha contezza di quali lavorazioni siano state effettivamente eseguite;
né tantomeno riesce a comprendersi se le stesse abbiano apportato un aumento di valore per l'immobile e, quindi, un arricchimento per l'attore ed un danno per il convenuto, nel senso che egli non abbia lui stesso goduto della manutenzione ordinaria, nel periodo in cui disponeva ed utilizzava il bene.
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Nemmeno tale domanda può, pertanto, essere accolta.
§ La domanda principale di rilascio dell'immobile per detenzione sine titulo
In merito alla qualificazione giuridica della domanda principale svolta dall'attrice per il rilascio dell'immobile, va sottolineato che, nell'atto di citazione, la stessa ha avuto cura di specificare che la sua domanda avrebbe dovuto qualificarsi come rivendica perché il convenuto deteneva l'immobile senza alcun titolo.
Con la prima memoria istruttoria, invece, l'attrice, per difendersi rispetto alla avversa riconvenzionale di usucapione, ha dedotto che il convenuto occupava l'immobile sulla base di un contratto di locazione (incompatibile con la dedotta usucapione) che, secondo la tesi attorea, avrebbe dovuto considerarsi valido anche se redatto in forma orale, trattandosi di una locazione ad uso diverso (circostanza, questa della validità, a parere della scrivente, come già motivato, ritenuta irrilevante ai fini dell'accertamento dell'usucapione). La medesima attrice ha, inoltre, aggiunto, dalla prima memoria istruttoria e negli atti a seguire, che «in capo all'attrice non grava
l'onere della prova attestante la provenienza dei vari titoli di acquisto derivativo della proprietà fino a risalire a quello originario, essendo l'azione intentata dalla non configurabile quale rivendica della proprietà, Pt_1 essendo quest'ultima documentalmente provata».
In sostanza, con l'atto introduttivo l'attrice ha qualificato come rivendica i la domanda spiegata e dalla prima memoria in poi ha negato invece di aver spiegato tale azione petitoria
Il Tribunale ritiene che con l'attrice abbia effettivamente spiegato, come da ella stessa dedotto con l'atto di citazione, una domanda di rivendicazione perché la stessa ha addotto quale causa petendi dell'azione, l'occupazione abusiva dell'immobile in mancanza di qualsivoglia titolo originario ed ha chiesto il rilascio dell'immobile, previo accertamento del suo diritto di proprietà. Trattandosi di una domanda in cui il ricorrente assume l'illegittima detenzione del bene per inesistenza originaria di un qualsiasi titolo giustificativo, l'azione deve essere qualificata come domanda di
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rivendicazione. Quando, infatti, la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28/03/2014, n. 7305).
Il contratto di locazione è stato dall'attrice dedotto, poi, al solo scopo di difendersi rispetto all'avversa eccezione di usucapione ma non è stato posto a fondamento della sua domanda (l'attrice, infatti, non ha mai domandato la ripetizione dell'immobile per il venir meno della locazione che, a suo dire, peraltro, dovrebbe anche considerarsi valida).
A nulla rileva poi che ella abbia dedotto, con la prima memoria, di non aver agito in rivendica, perché il potere di qualificazione delle domande spiegate dalle parti spetta al giudice.
Quando agisce in rivendica, l'attrice deve risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attrice in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso.
Il convenuto, dal suo canto, ha eccepito di aver usucapito il bene ma è noto che non si rinviene, nella giurisprudenza di legittimità, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante.
Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone il riconoscimento del diritto di proprietà in favore della controparte. È fatta salva l'ipotesi in cui l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. civ. n. 10576/1994; Cass. civ. n.
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1634/1996; Cass. civ. n. 5487/2002); ciò si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. civ. n. 8246/1997; Cass. civ. n. 1250/2000; Cass. civ.
n. 7264/2003).
Ovvero, quando il convenuto deduca con eccezione o domanda riconvenzionale di avere acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, si attenua l'onere probatorio a carico dell'attore in rivendicazione, poiché tale onere si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Cass. Civ. n.
8806 del 28/06/2000).
L'ammissione del convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o tacita;
potrà risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa.
Nel caso in esame, il convenuto ha messo in discussione l'esistenza originaria del dominio dei danti causa dell'attrice, onde l'attrice in rivendica avrebbe dovuto quantomeno provare la legittimità del loro acquisto.
Sotto il profilo della prova dei titoli, agli atti risulta l'atto di compravendita in favore dell'attrice, la quale ha poi dedotto che i suoi danti causa hanno acquistato l'immobile in virtù di successione legittima di e Persona_3
, ma in atti non vi è prova di tale successione Persona_4 legittima. Vi è infatti depositato solo ulteriore atto di donazione in forza del quale ha acquistato il bene (dante causa dei danti causa Persona_5 dell'attrice).
Manca, quindi, la prova dell'acquisto da parte dei danti causa della rivendicante antecedente all'inizio dell'eccepita usucapione.
Inoltre, la sola prova del versamento di un canone di godimento dell'immobile in loro favore, da parte dell'usucapiente, non può nemmeno
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valere da riconoscimento del loro diritto di proprietà, atteso che l'immobile può essere concesso in locazione anche da parte di chi non è proprietario.
Ne deriva, quindi, che deve essere rigettata anche la domanda di rivendica per omessa prova della legittimità dell'acquisto dei danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere.
§ La domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile
Va anche rigettata la domanda di risarcimento per mancato godimento dell'immobile.
Sotto tale profilo, va rilevato che non occorre la probatio diabolica tipica della domanda di rivendicazione, ma è sufficiente la prova del solo titolo di proprietà di chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno.
Sotto tale profilo, si è già dato conto del fatto che in atti vi è prova del titolo di acquisto dell'immobile in favore di parte attrice.
Cionondimeno, la domanda va comunque rigettata per carenza di allegazioni sotto il profilo assertivo.
L'attrice ha erroneamente dedotto di aver diritto al risarcimento del danno, configurando tale danno come in re ipsa.
Come invece recentemente anche chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 33645/2022, resa in materia di risarcimento del danno per occupazione abusiva dell'immobile, il danneggiato – per il risarcimento del danno emergente – deve comunque allegare la “concreta” possibilità di godimento perduta ed ha anche l'onere di provare, pure tramite presunzioni semplici, tale “concreta possibilità di godimento andata perduta” quando tale possibilità venga specificatamente contestata dal convenuto costituito. Il risarcimento del danno da occupazione sine titulo non configura quindi “danno in re ipsa”, ma integra un danno da provarsi in via presuntiva (i.e. danno presunto) sicché, pertanto, il danneggiato, in ogni caso, ha quantomeno l'onere di allegare “la concreta possibilità di godimento andata perduta” (in caso di danno emergente) o lo “specifico pregiudizio subito” (in caso di lucro cessante).
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Viceversa, nella fattispecie in esame, l'attrice non ha dedotto nessuna possibilità concreta di utilizzo del bene, limitandosi esclusivamente a pretendere il pagamento di un'indennità.
In tal modo, l'attrice ha erroneamente prospetto il risarcimento del danno come conseguenza automatica dell'occupazione abusiva dell'immobile e, pertanto, ha allegato il solo evento di danno (ma non i danni conseguenza), difformemente ai canoni che regolano la responsabilità civile e che richiedono l'allegazione non solo del danno evento ma anche dei danni conseguenza.
Alla luce di tale carenza assertiva, quindi, la stessa non hanno nemmeno posto il convenuto nella possibilità di svolgere contestazioni specifiche in ordine al fatto costitutivo del danno emergente.
In definitiva, in ragione della carenza assertiva, la domanda deve essere rigettata, poiché il suo accoglimento implicherebbe la configurazione di un danno in re ipsa, ripudiato anche dalla stessa pronuncia resa a Sezioni Unite già citata (Cass. civ. Sez. Un. n. 33645/2022), e comunque – in generale – non ammesso nel sistema civilistico della responsabilità civile, imperniato alla finalità risarcitoria e non già sanzionatoria (Cass. civ. Sez. Un. n.
16601/2017).
§ Le spese di lite
Il rigetto di tutte le domande contrapposte giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta tutte le domande avanzate da parte attrice;
b) rigetta tutte le domanda spiegate da parte convenuta;
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c) compensa integralmente le spese di lite.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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