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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/10/2025, n. 4830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4830 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 7896/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LI Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa SE Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 7896/2020 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. SELMI Parte_1 C.F._1
LV
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. TRAMONTANA Controparte_1 C.F._2 MARIO
RESISTENTE
, NATA A CATANIA IL 01.09.2005, C.F.: E Controparte_2 C.F._3 CP_3
, NATO AD ACIREALE IL 17.06.2009, C.F.: , RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV.
[...] C.F._4
AR PAVONE, N.Q. DI CURATORE SPECIALE DEI MINORI
INTERVENUTO
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha contratto matrimonio con il 20.5.2004, annotato nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Aci Catena (Atto n. 10 p. II serie A, anno 2004).
Dalla coppia sono nati i figli: (1.9.2005) e (17.6.2009). CP_2 CP_3
Con sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 156/2019 è stata parzialmente riformata la sentenza di separazione pronunciata tra le parti, disponendo l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, confermato l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 400,00 al mese (€
200,00 ciascuno), confermata l'assegnazione della casa familiare e disciplinato il diritto di visita del padre.
Con ricorso depositato 14.7.2020 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio e di confermare le disposizioni sull'affido, sulla casa e sul mantenimento come da separazione.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla pronuncia sullo status, e Controparte_1
chiedendo di dichiarare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, con esonero dell'obbligo di mantenimento per i figli, a cagione della condizione di indigenza dello stesso e delle problematiche di salute (ha dedotto di soffrire di disturbo di adattamento, associato ad ansia e disforia reattiva, cfr. all.
1-3 alla comparsa).
All'udienza presidenziale del 31.3.2021 il Presidente ha provveduto al tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo. Con ordinanza del 13.6.2022, il G.I., su istanza delle parti e tenuto conto della domanda di decadenza, ha nominato curatore speciale per i minori, in persona dell'avv. Rosaria Pavone, che si
è costituito il 27.10.2022.
Esaurita l'istruttoria, con ascolto del minore e dello stesso , la causa è stata Controparte_1
rimessa al Collegio il 10.7.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Le parti hanno concluso: parte ricorrente “insiste nell'affidamento esclusivo del figlio minore alla ricorrente”, rimettendo al Tribunale le determinazioni sulla pronuncia di decadenza;
CP_3
ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, con garage e suppellettili e la conferma del contributo di € 400,00 per i figli ed il 50 % delle spese straordinarie;
parte resistente chiede affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre, insiste per la “revoca dell'obbligo di mantenimento dei figli minori a carico del ”; il curatore speciale insiste per la declaratoria CP_1
della decadenza della responsabilità genitoriale del per il minore Controparte_1 CP_3
, con conferma dei provvedimenti di cui alla sentenza n. 156/2019 della Corte d'Appello di
[...]
Catania.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla ricorrente e con la conferma dell'obbligo in capo al resistente di versare alla ricorrente un assegno per il mantenimento di entrambi i figli nella misura che sarà stabilita dal Tribunale.
____
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale nel giudizio per separazione definito con sentenza n. 192/2017 di questo Tribunale, parzialmente modificata con sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 156/2019, e risulta dimostrato dalla produzione della sentenza di appello con attestazione di passaggio in giudicato, mentre deve presumersi la non interruzione della separazione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e da quanto rappresentato dalle parti nei rispettivi atti di causa, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
____
Con riferimento alla prole, nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età, mentre il CP_2
figlio , ancora minorenne, resta collocato presso la madre, cui va assegnata, come da CP_3
domanda, la casa familiare con il garage e le suppellettili che la compongono.
Ritiene il Collegio che vada accolta la domanda, proposta inizialmente da parte resistente – che in sede di conclusioni ha chiesto, invece, l'affido esclusivo cd rafforzato alla madre – e poi sostenuta dal nominato curatore speciale per i minori, di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
Invero, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. Civ., sez. I, 9.5.2023 n. 12237; si v., altresì, Cass. Civ., sez. I, 8.4.2019 n. 9763).
Parte resistente e il curatore speciale hanno chiesto la declaratoria di decadenza, tenuto conto del totale disinteresse manifestato dal padre. Sentito dal G.I. all'udienza del 10.7.2023 il ha CP_1
dichiarato di aver visto i figli un paio di volte in 18 anni, che stanno bene con la madre e che lui soffre di depressione;
ha detto che lo cercano solo per chiedergli denaro ed ha ammesso di non Co aver autorizzato la richiesta di per la figlia. Ha insistito per la decadenza poiché “non cambia nulla rispetto a come è adesso” (cfr. verbale del 10.7.2023).
I figli, nel corso dell'ascolto da parte del G.I., hanno dichiarato: che “Con mio padre non CP_3
c'è rapporto perché non mi cerca e non si interessa di me per esempio quando mi sono rotto la clavicola non si è interessato e non è venuto a trovarmi. Quando mi sono rotto il braccio mi ha detto che la colpa era mia e che sarei dovuto rimanere a casa” “in questo periodo non lo sento nemmeno telefonicamente. So che se gli chiedo qualcosa mi risponde sempre di no. Ormai penso che con o senza mia padre non cambia nulla e non mi importa più la sua presenza”, “ogni volta che ho provato a parlargli mi risponde male”; ha detto “la decadenza sarebbe solo la CP_2
conferma formale di una situazione già in atto. Io non so perché mio padre si sia allontanato del tutto”, “penso sia inutile cercarlo”, “lui ha persino bloccato le utenze telefoniche”, “non c'è mai stato e anche quando si rendeva presente poi spariva e la delusione era maggiore”.
In relazione a quanto evidenziato, la prognosi sulle possibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte del è sfavorevole;
lo stesso curatore speciale avv. Pavone ha evidenziato che il CP_1
padre non ha provveduto a firmare i moduli per la CI della figlia, né ha mai versato mantenimento per i figli, così evidenziando di non riuscire a svolgere le funzioni genitoriali.
Va, quindi, accolta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Nulla va disposto sul diritto di visita, dovendosi rimettere allo stesso minore la scelta dei tempi e delle modalità in cui incontrare il padre, secondo il suo gradimento.
____
Nonostante la pronuncia di decadenza, permane il dovere di contribuzione in capo ad entrambe le parti.
Con riferimento alle condizioni economiche, non si hanno informazioni sulla situazione reddituale della ricorrente;
il resistente dichiara di essere indigente ed allega certificazioni dell'Agenzia delle
Entrate volte a dimostrare l'assenza di redditi (all. memoria ex art. 183 cpc, del 19.11.2021).
Inoltre, allega documentazione attestante l'invalidità al 55 % e la riduzione del 34 % della capacità lavorativa (all. 19.11.2021). Inammissibile è, invece, la produzione documentale allegata alla memoria di replica, in quanto allegata in un momento successivo alla precisazione delle conclusioni, per cui non può tenersi conto della stessa.
Ciò posto, considerato che la madre provvede in via esclusiva alla cura e al mantenimento diretto della prole, va confermato a carico del un contributo di € 400,00 mensili (€ 200,00 CP_1
ciascuno), misura ritenuta minima, a fronte di una residua capacità lavorativa del resistente, non compromessa del tutto dall'invalidità che lo affligge;
inoltre va confermata la ripartizione al 50 % delle spese straordinarie per i figli. Difatti, ancorché sia divenuta maggiorenne, è CP_2
ragionevole presumere che la condizione di non autosufficienza economica sia coerente con la giovane età della stessa.
____
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio il 20.5.2004, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Aci
Catena, Atto n. 10 p. II serie A, anno 2004;
2) dichiara, ai sensi dell'art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale del figlio di , rimettendo il diritto di visita al gradimento del minore;
Controparte_3 Controparte_1
3) pone a carico di un contributo di mantenimento per i figli e Controparte_1 CP_2
, da versare alla ricorrente entro giorno 5 di ogni mese, di € 400,00 rivalutabili secondo CP_3
l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla pronuncia;
4) spese compensate.
Cosi deciso in Catania il 05/09/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. SE Vittorini Dr. LI Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LI Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa SE Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 7896/2020 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. SELMI Parte_1 C.F._1
LV
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. TRAMONTANA Controparte_1 C.F._2 MARIO
RESISTENTE
, NATA A CATANIA IL 01.09.2005, C.F.: E Controparte_2 C.F._3 CP_3
, NATO AD ACIREALE IL 17.06.2009, C.F.: , RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV.
[...] C.F._4
AR PAVONE, N.Q. DI CURATORE SPECIALE DEI MINORI
INTERVENUTO
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha contratto matrimonio con il 20.5.2004, annotato nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Aci Catena (Atto n. 10 p. II serie A, anno 2004).
Dalla coppia sono nati i figli: (1.9.2005) e (17.6.2009). CP_2 CP_3
Con sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 156/2019 è stata parzialmente riformata la sentenza di separazione pronunciata tra le parti, disponendo l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, confermato l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 400,00 al mese (€
200,00 ciascuno), confermata l'assegnazione della casa familiare e disciplinato il diritto di visita del padre.
Con ricorso depositato 14.7.2020 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio e di confermare le disposizioni sull'affido, sulla casa e sul mantenimento come da separazione.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla pronuncia sullo status, e Controparte_1
chiedendo di dichiarare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, con esonero dell'obbligo di mantenimento per i figli, a cagione della condizione di indigenza dello stesso e delle problematiche di salute (ha dedotto di soffrire di disturbo di adattamento, associato ad ansia e disforia reattiva, cfr. all.
1-3 alla comparsa).
All'udienza presidenziale del 31.3.2021 il Presidente ha provveduto al tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo. Con ordinanza del 13.6.2022, il G.I., su istanza delle parti e tenuto conto della domanda di decadenza, ha nominato curatore speciale per i minori, in persona dell'avv. Rosaria Pavone, che si
è costituito il 27.10.2022.
Esaurita l'istruttoria, con ascolto del minore e dello stesso , la causa è stata Controparte_1
rimessa al Collegio il 10.7.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Le parti hanno concluso: parte ricorrente “insiste nell'affidamento esclusivo del figlio minore alla ricorrente”, rimettendo al Tribunale le determinazioni sulla pronuncia di decadenza;
CP_3
ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, con garage e suppellettili e la conferma del contributo di € 400,00 per i figli ed il 50 % delle spese straordinarie;
parte resistente chiede affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre, insiste per la “revoca dell'obbligo di mantenimento dei figli minori a carico del ”; il curatore speciale insiste per la declaratoria CP_1
della decadenza della responsabilità genitoriale del per il minore Controparte_1 CP_3
, con conferma dei provvedimenti di cui alla sentenza n. 156/2019 della Corte d'Appello di
[...]
Catania.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla ricorrente e con la conferma dell'obbligo in capo al resistente di versare alla ricorrente un assegno per il mantenimento di entrambi i figli nella misura che sarà stabilita dal Tribunale.
____
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale nel giudizio per separazione definito con sentenza n. 192/2017 di questo Tribunale, parzialmente modificata con sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 156/2019, e risulta dimostrato dalla produzione della sentenza di appello con attestazione di passaggio in giudicato, mentre deve presumersi la non interruzione della separazione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e da quanto rappresentato dalle parti nei rispettivi atti di causa, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
____
Con riferimento alla prole, nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età, mentre il CP_2
figlio , ancora minorenne, resta collocato presso la madre, cui va assegnata, come da CP_3
domanda, la casa familiare con il garage e le suppellettili che la compongono.
Ritiene il Collegio che vada accolta la domanda, proposta inizialmente da parte resistente – che in sede di conclusioni ha chiesto, invece, l'affido esclusivo cd rafforzato alla madre – e poi sostenuta dal nominato curatore speciale per i minori, di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
Invero, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. Civ., sez. I, 9.5.2023 n. 12237; si v., altresì, Cass. Civ., sez. I, 8.4.2019 n. 9763).
Parte resistente e il curatore speciale hanno chiesto la declaratoria di decadenza, tenuto conto del totale disinteresse manifestato dal padre. Sentito dal G.I. all'udienza del 10.7.2023 il ha CP_1
dichiarato di aver visto i figli un paio di volte in 18 anni, che stanno bene con la madre e che lui soffre di depressione;
ha detto che lo cercano solo per chiedergli denaro ed ha ammesso di non Co aver autorizzato la richiesta di per la figlia. Ha insistito per la decadenza poiché “non cambia nulla rispetto a come è adesso” (cfr. verbale del 10.7.2023).
I figli, nel corso dell'ascolto da parte del G.I., hanno dichiarato: che “Con mio padre non CP_3
c'è rapporto perché non mi cerca e non si interessa di me per esempio quando mi sono rotto la clavicola non si è interessato e non è venuto a trovarmi. Quando mi sono rotto il braccio mi ha detto che la colpa era mia e che sarei dovuto rimanere a casa” “in questo periodo non lo sento nemmeno telefonicamente. So che se gli chiedo qualcosa mi risponde sempre di no. Ormai penso che con o senza mia padre non cambia nulla e non mi importa più la sua presenza”, “ogni volta che ho provato a parlargli mi risponde male”; ha detto “la decadenza sarebbe solo la CP_2
conferma formale di una situazione già in atto. Io non so perché mio padre si sia allontanato del tutto”, “penso sia inutile cercarlo”, “lui ha persino bloccato le utenze telefoniche”, “non c'è mai stato e anche quando si rendeva presente poi spariva e la delusione era maggiore”.
In relazione a quanto evidenziato, la prognosi sulle possibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte del è sfavorevole;
lo stesso curatore speciale avv. Pavone ha evidenziato che il CP_1
padre non ha provveduto a firmare i moduli per la CI della figlia, né ha mai versato mantenimento per i figli, così evidenziando di non riuscire a svolgere le funzioni genitoriali.
Va, quindi, accolta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Nulla va disposto sul diritto di visita, dovendosi rimettere allo stesso minore la scelta dei tempi e delle modalità in cui incontrare il padre, secondo il suo gradimento.
____
Nonostante la pronuncia di decadenza, permane il dovere di contribuzione in capo ad entrambe le parti.
Con riferimento alle condizioni economiche, non si hanno informazioni sulla situazione reddituale della ricorrente;
il resistente dichiara di essere indigente ed allega certificazioni dell'Agenzia delle
Entrate volte a dimostrare l'assenza di redditi (all. memoria ex art. 183 cpc, del 19.11.2021).
Inoltre, allega documentazione attestante l'invalidità al 55 % e la riduzione del 34 % della capacità lavorativa (all. 19.11.2021). Inammissibile è, invece, la produzione documentale allegata alla memoria di replica, in quanto allegata in un momento successivo alla precisazione delle conclusioni, per cui non può tenersi conto della stessa.
Ciò posto, considerato che la madre provvede in via esclusiva alla cura e al mantenimento diretto della prole, va confermato a carico del un contributo di € 400,00 mensili (€ 200,00 CP_1
ciascuno), misura ritenuta minima, a fronte di una residua capacità lavorativa del resistente, non compromessa del tutto dall'invalidità che lo affligge;
inoltre va confermata la ripartizione al 50 % delle spese straordinarie per i figli. Difatti, ancorché sia divenuta maggiorenne, è CP_2
ragionevole presumere che la condizione di non autosufficienza economica sia coerente con la giovane età della stessa.
____
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio il 20.5.2004, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Aci
Catena, Atto n. 10 p. II serie A, anno 2004;
2) dichiara, ai sensi dell'art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale del figlio di , rimettendo il diritto di visita al gradimento del minore;
Controparte_3 Controparte_1
3) pone a carico di un contributo di mantenimento per i figli e Controparte_1 CP_2
, da versare alla ricorrente entro giorno 5 di ogni mese, di € 400,00 rivalutabili secondo CP_3
l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla pronuncia;
4) spese compensate.
Cosi deciso in Catania il 05/09/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. SE Vittorini Dr. LI Greco