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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1412/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
l'avv. NEBBIA LUCA e avv. Canaletti i quali si riportano all'atto introduttivo nonché alla memoria introduttiva del 5.11.2024 evidenziando in particolare come da allegata copia conferme delle ripartizioni spese condominiali venga dato atto del debito in capo alla inquilina della CP_1
signora rilevano come ad oggi il Condominio non si sia ancora attivata per il recupero del Pt_1
credito nei confronti della proprietaria in attesa dell'esito di questa causa.
Dà atto che l'immobile ad oggi è stato liberato e dunque dichiara di rinunciare alla domanda di risoluzione e rilascio.
Nessuno compare per CP_1
L'avv. Nebbia insiste nella richiesta istruttoria.
Il Giudice
Accertata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di CP_1
Ritenute inammissibili le prove istruttorie richieste da parte locatrice in quanto vertenti su circostanze documentali e in ogni caso ininfluenti ai fini della decisione, invita parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni.
Gli avv.ti Nebbia e Canaletti insistono per le conclusioni rassegnate nella memoria integrativa.
Il Giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice Dott. Agnese Currò Dossi
Alle ore 15.00 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1412/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio degli Avv.ti NEBBIA LUCA e CANALETTI CHIARA, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1
RESISTENTE
La causa è iscritta ruolo in data 21.5.2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del
12.2.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies cpc. premettendo di aver concesso in Controparte_2 locazione a in data 02.01.2015, l' immobile sito in Rimini, via Teodorico n.23/p, CP_1 identificato al foglio 56 part.2425 sub 13 l'appartamento piano 2/3 zona 3 cat A/3 classe 5 r.c.292,11
e part. 2425 sub. 2 zona 3 C76 il garage r.c. e 104,48.; che detto contratto di poi rinnovato, è attualmente in essere tra le parti;
che lo stesso prevede espressamente come debbano essere considerati a carico di parte conduttrice, “[…] art. 11) le spese condominiali per la conduzione e gestione delle parti comuni del fabbricato (come ad esempio la pulizia scale, luce scale, ascensore, polizza fabbricati ecc.) ripartite in base alle tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale”.; ciò premesso, rappresentando l'inadempienza della all'obbligo di CP_1
pagamento delle rate condominiali del complesso immobiliare denominato “Condominio Teodorico
23” di cui fa parte l'appartamento locato per la cifra di 2.605,08 oltre euro 74,97 per il saldo delle spese di gestione al 30.09.2022 oltre euro 197, 85 e 18,03 per la prima rata del preventivo di gestione
2022/2023 per un totale di euro 3.543,57 (tremilacinquecentoquarantatre/57), chiedeva n via principale: accertare e dichiarare la posizione debitoria della sig.ra nei confronti CP_1
della sig.ra , così come da contratto di locazione in essere tra le parti, sottoscritto in Parte_1
data 02.01.2015, a titolo di spese condominiali non corrisposte dalla convenuta per complessivi
€2.895,93 - In conseguenza, condannare residente in [...]p CP_1
c.f. al pagamento in favore di per le motivazioni di cui in C.F._1 Parte_1
narrativa a seguito dei fatti oggetto della presente citazione in giudizio, e pertanto nella complessiva residua somma di € 3.543,57 o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, entro la competenza del Giudice adito, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati sulla somma così rivalutata dalla messa in mora al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali ex art. 15 Tariffa
Forense, all'I.V.A. ed ai contributi C.P.A. di legge.”.
Nessuno si costituiva per parte resistente.
All'udienza del 12.9.2024 il Giudice, “rilevato che la causa ha ad oggetto l'esecuzione di un contratto di locazione inter partes” disponeva il mutamento del rito assegnando alle parti termine perentorio per memorie integrative. Assegnava altresì alle parti termine per promuovere la mediazione obbligatoria e ordinava al ricorrente la notifica del verbale d'udienza e della ordinanza in calce al convenuto.
In data 6.11.2024 parte ricorrente depositava memoria integrativa rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale: Accertare e statuire come il contratto di locazione sottoscritto tra e sia risolto per decorrenza naturale del termine contrattuale, Parte_1 CP_1 disponendo contestualmente la data per la liberazione dell'immobile in capo alla sig.ra di CP_1
e consegna alla legittima proprietaria In caso di opposizione alla convalida,
[...] Parte_1
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice emettere ordinanza di rilascio ex art.665 c.p.c. fissando la data dell'esecuzione -accertare e dichiarare la posizione debitoria della sig.ra nei CP_1
confronti della sig.ra così come da contratto di locazione in essere tra le parti, Parte_1
sottoscritto in data 02.01.2015, a titolo di spese condominiali non corrisposte dalla convenuta per complessivi € 4.336,42 - In conseguenza, condannare residente in [...]
Teodorico n.23/p c.f. al pagamento in favore di per le C.F._1 Parte_1
motivazioni di cui in narrativa a seguito dei fatti oggetto della presente citazione in giudizio, e pertanto nella complessiva residua somma di € 4.336,42 o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, entro la competenza del Giudice adito, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati sulla somma così rivalutata dalla messa in mora al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali ex art. 15 Tariffa Forense, all'I.V.A. ed ai contributi C.P.A. di legge”.
All'udienza del 12.2.2025 veniva dichiarata la contumacia di CP_1
Parte ricorrente dava atto del rilascio dell'immobile da parte della quindi, respinte CP_1
le istanze istruttorie in quanto vertenti su circostanze documentali e in ogni caso superflue ai fini della decisione, la causa veniva trattenuta in decisione.
In rito il Giudice prende atto che è stata assolta la condizione di procedibilità per esperimento della mediazione.
Nel merito, risulta documentalmente provata la stipula in data 02.01.2015 del contratto di locazione avente ad oggetto l' immobile sito in Rimini, via Teodorico n.23/p, identificato al foglio 56 part.2425 sub 13 l'appartamento piano 2/3 zona 3 cat A/3 classe 5 r.c.292,11 e part. 2425 sub. 2 zona 3 C76 il garage r.c. e 104,48.; registrato in data– fra l'intimante ; Parte_1 CP_1
risulta inoltre che le parti hanno espressamente concordato all'art. 11) che le spese condominiali per la conduzione e gestione delle parti comuni del fabbricato (come ad esempio la pulizia scale, luce scale, ascensore, polizza fabbricati ecc.) ripartite in base alle tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale sono poste a carico della conduttrice.
Secondo Cassazione nel giudizio in cui si controverte sul mancato pagamento degli oneri accessori il locatore che agisce per l'adempimento assolve all'onere della prova qualora produca in giudizio il titolo contrattuale dal quale risulti l'importo periodico dovuto dal conduttore per le predetti voci e comunque la indicazione del criterio di calcolo che consente di pervenire attraverso una semplice operazione aritmetica alla determinazione di tali importi (Cass 10 nov. 2016 n. 22899) Qualora gli oneri accessori non siano o già predeterminati in contratto ma debbano essere calcolati in sede di bilancio preventivo e consuntivo deliberato dalla assemblea dei condomini il locatore dovrà fornire al conduttore le delibere condominiali approvative dei criteri di riparto delle spese e i documenti giustificativi degli esborsi effettivamente sostenuti e richiesti a rimborso.
Il locatore che agisce per ottenere la condanna del conduttore al pagamento in suo favore degli oneri condominiali deve quindi non solo dare prova del credito e della corretta ripartizione degli oneri tra le parti attraverso la produzione dei verbali assembleari e dei bilanci e relativi stati di riparto approvati, ma deve anche dare la prova di aver anticipato le somme richieste, posto che il locatore non può agire in giudizio per esigere un credito maturato dal condominio nei confronti del condomino non potendo fare valere un diritto altrui. (art. 81 c.p.c.).
Orbene, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio non avendo documentato l'esborso effettivamente sostenuto e richiesto a rimborso.
La domanda andrà pertanto respinta.
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto per decorrenza naturale del termine contrattuale e contestuale ordine di rilascio immobile, peraltro inammissibile in questa sede in quanto domanda nuova, la questione può dirsi superata avendo la conduttrice già rilasciato l'immobile e avendo parte ricorrente rinunciato alla relativa domanda.
Nulla sulle spese stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale nella persona del Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da contro ogni Parte_1 CP_1
ulteriore domanda e/o eccezione disattesa o respinta, così provvede:
rigetta la domanda.
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 12.2.2025
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
l'avv. NEBBIA LUCA e avv. Canaletti i quali si riportano all'atto introduttivo nonché alla memoria introduttiva del 5.11.2024 evidenziando in particolare come da allegata copia conferme delle ripartizioni spese condominiali venga dato atto del debito in capo alla inquilina della CP_1
signora rilevano come ad oggi il Condominio non si sia ancora attivata per il recupero del Pt_1
credito nei confronti della proprietaria in attesa dell'esito di questa causa.
Dà atto che l'immobile ad oggi è stato liberato e dunque dichiara di rinunciare alla domanda di risoluzione e rilascio.
Nessuno compare per CP_1
L'avv. Nebbia insiste nella richiesta istruttoria.
Il Giudice
Accertata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di CP_1
Ritenute inammissibili le prove istruttorie richieste da parte locatrice in quanto vertenti su circostanze documentali e in ogni caso ininfluenti ai fini della decisione, invita parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni.
Gli avv.ti Nebbia e Canaletti insistono per le conclusioni rassegnate nella memoria integrativa.
Il Giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice Dott. Agnese Currò Dossi
Alle ore 15.00 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1412/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio degli Avv.ti NEBBIA LUCA e CANALETTI CHIARA, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1
RESISTENTE
La causa è iscritta ruolo in data 21.5.2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del
12.2.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies cpc. premettendo di aver concesso in Controparte_2 locazione a in data 02.01.2015, l' immobile sito in Rimini, via Teodorico n.23/p, CP_1 identificato al foglio 56 part.2425 sub 13 l'appartamento piano 2/3 zona 3 cat A/3 classe 5 r.c.292,11
e part. 2425 sub. 2 zona 3 C76 il garage r.c. e 104,48.; che detto contratto di poi rinnovato, è attualmente in essere tra le parti;
che lo stesso prevede espressamente come debbano essere considerati a carico di parte conduttrice, “[…] art. 11) le spese condominiali per la conduzione e gestione delle parti comuni del fabbricato (come ad esempio la pulizia scale, luce scale, ascensore, polizza fabbricati ecc.) ripartite in base alle tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale”.; ciò premesso, rappresentando l'inadempienza della all'obbligo di CP_1
pagamento delle rate condominiali del complesso immobiliare denominato “Condominio Teodorico
23” di cui fa parte l'appartamento locato per la cifra di 2.605,08 oltre euro 74,97 per il saldo delle spese di gestione al 30.09.2022 oltre euro 197, 85 e 18,03 per la prima rata del preventivo di gestione
2022/2023 per un totale di euro 3.543,57 (tremilacinquecentoquarantatre/57), chiedeva n via principale: accertare e dichiarare la posizione debitoria della sig.ra nei confronti CP_1
della sig.ra , così come da contratto di locazione in essere tra le parti, sottoscritto in Parte_1
data 02.01.2015, a titolo di spese condominiali non corrisposte dalla convenuta per complessivi
€2.895,93 - In conseguenza, condannare residente in [...]p CP_1
c.f. al pagamento in favore di per le motivazioni di cui in C.F._1 Parte_1
narrativa a seguito dei fatti oggetto della presente citazione in giudizio, e pertanto nella complessiva residua somma di € 3.543,57 o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, entro la competenza del Giudice adito, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati sulla somma così rivalutata dalla messa in mora al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali ex art. 15 Tariffa
Forense, all'I.V.A. ed ai contributi C.P.A. di legge.”.
Nessuno si costituiva per parte resistente.
All'udienza del 12.9.2024 il Giudice, “rilevato che la causa ha ad oggetto l'esecuzione di un contratto di locazione inter partes” disponeva il mutamento del rito assegnando alle parti termine perentorio per memorie integrative. Assegnava altresì alle parti termine per promuovere la mediazione obbligatoria e ordinava al ricorrente la notifica del verbale d'udienza e della ordinanza in calce al convenuto.
In data 6.11.2024 parte ricorrente depositava memoria integrativa rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale: Accertare e statuire come il contratto di locazione sottoscritto tra e sia risolto per decorrenza naturale del termine contrattuale, Parte_1 CP_1 disponendo contestualmente la data per la liberazione dell'immobile in capo alla sig.ra di CP_1
e consegna alla legittima proprietaria In caso di opposizione alla convalida,
[...] Parte_1
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice emettere ordinanza di rilascio ex art.665 c.p.c. fissando la data dell'esecuzione -accertare e dichiarare la posizione debitoria della sig.ra nei CP_1
confronti della sig.ra così come da contratto di locazione in essere tra le parti, Parte_1
sottoscritto in data 02.01.2015, a titolo di spese condominiali non corrisposte dalla convenuta per complessivi € 4.336,42 - In conseguenza, condannare residente in [...]
Teodorico n.23/p c.f. al pagamento in favore di per le C.F._1 Parte_1
motivazioni di cui in narrativa a seguito dei fatti oggetto della presente citazione in giudizio, e pertanto nella complessiva residua somma di € 4.336,42 o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, entro la competenza del Giudice adito, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati sulla somma così rivalutata dalla messa in mora al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali ex art. 15 Tariffa Forense, all'I.V.A. ed ai contributi C.P.A. di legge”.
All'udienza del 12.2.2025 veniva dichiarata la contumacia di CP_1
Parte ricorrente dava atto del rilascio dell'immobile da parte della quindi, respinte CP_1
le istanze istruttorie in quanto vertenti su circostanze documentali e in ogni caso superflue ai fini della decisione, la causa veniva trattenuta in decisione.
In rito il Giudice prende atto che è stata assolta la condizione di procedibilità per esperimento della mediazione.
Nel merito, risulta documentalmente provata la stipula in data 02.01.2015 del contratto di locazione avente ad oggetto l' immobile sito in Rimini, via Teodorico n.23/p, identificato al foglio 56 part.2425 sub 13 l'appartamento piano 2/3 zona 3 cat A/3 classe 5 r.c.292,11 e part. 2425 sub. 2 zona 3 C76 il garage r.c. e 104,48.; registrato in data– fra l'intimante ; Parte_1 CP_1
risulta inoltre che le parti hanno espressamente concordato all'art. 11) che le spese condominiali per la conduzione e gestione delle parti comuni del fabbricato (come ad esempio la pulizia scale, luce scale, ascensore, polizza fabbricati ecc.) ripartite in base alle tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale sono poste a carico della conduttrice.
Secondo Cassazione nel giudizio in cui si controverte sul mancato pagamento degli oneri accessori il locatore che agisce per l'adempimento assolve all'onere della prova qualora produca in giudizio il titolo contrattuale dal quale risulti l'importo periodico dovuto dal conduttore per le predetti voci e comunque la indicazione del criterio di calcolo che consente di pervenire attraverso una semplice operazione aritmetica alla determinazione di tali importi (Cass 10 nov. 2016 n. 22899) Qualora gli oneri accessori non siano o già predeterminati in contratto ma debbano essere calcolati in sede di bilancio preventivo e consuntivo deliberato dalla assemblea dei condomini il locatore dovrà fornire al conduttore le delibere condominiali approvative dei criteri di riparto delle spese e i documenti giustificativi degli esborsi effettivamente sostenuti e richiesti a rimborso.
Il locatore che agisce per ottenere la condanna del conduttore al pagamento in suo favore degli oneri condominiali deve quindi non solo dare prova del credito e della corretta ripartizione degli oneri tra le parti attraverso la produzione dei verbali assembleari e dei bilanci e relativi stati di riparto approvati, ma deve anche dare la prova di aver anticipato le somme richieste, posto che il locatore non può agire in giudizio per esigere un credito maturato dal condominio nei confronti del condomino non potendo fare valere un diritto altrui. (art. 81 c.p.c.).
Orbene, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio non avendo documentato l'esborso effettivamente sostenuto e richiesto a rimborso.
La domanda andrà pertanto respinta.
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto per decorrenza naturale del termine contrattuale e contestuale ordine di rilascio immobile, peraltro inammissibile in questa sede in quanto domanda nuova, la questione può dirsi superata avendo la conduttrice già rilasciato l'immobile e avendo parte ricorrente rinunciato alla relativa domanda.
Nulla sulle spese stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale nella persona del Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da contro ogni Parte_1 CP_1
ulteriore domanda e/o eccezione disattesa o respinta, così provvede:
rigetta la domanda.
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 12.2.2025
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi