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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/10/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 519/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 22.10.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 519/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Claudio e Marco Parte_1
OR EL NE ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Paola Mesiano Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di aver lavorato, con sede di lavoro fissata in Tortona, alle dipendenze Parte_1
di dal 2.11.2023 al 14.11.2023; che non gli è stata pagata la busta paga di Controparte_1 novembre 2023 per l'importo di € 446,34 (pari ad un netto di € 297,44); di aver, quindi agito con ricorso per decreto ingiuntivo;
di aver contestato le trattenute contenute in tale cedolino paga e di aver avanzato rivendicazione rispetto a maggiori spettanze.
Tanto premesso, avendo svolto mansioni di conducente di autotreno, e riscontrata differenza tra le risultanze delle buste paga e della carta del conducente, così conclude: «In via principale: per i motivi tutti esposti e dedotti accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive dedotte in ricorso e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la datrice di lavoro c.f. nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore a corrispondere al lavoratore ricorrente la complessiva somma di € 843,57 ovvero quella diversa somma effettivamente accertata come dovuta in corso di giudizio;
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso con integrale condanna della controparte alla refusione delle spese di lite».
Resiste Controparte_1
Contesta le pretese del ricorrente.
Contesta, in particolare, le risultanze della carta del conducente e ne disconosce l'autenticità. Eccepisce che le trattenute sono conseguenza di condotta di guida del ricorrente che, in
Cortemaggiore in data 6.11.2023, ha violato norme del codice della strada e ha danneggiato una aiuola comunale, condotte per le quali è stata operata la trattenuta ad esito di procedimento disciplinare.
Conclude per il rigetto della domanda o per la riduzione ad equità delle pretese di controparte.
II) Il ricorrente chiede la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento di € 843,57 per le seguenti voci: € 164,57 per differenze retributive per lavoro ordinario;
€ 69,00 per differenze per indennità di trasferta;
€ 94,00 per trattenuta per contravvenzione al codice della strada;
€ 516,00 per trattenuta franchigia.
II-A) Per quanto riguarda le ultime due voci (contravvenzione al codice della strada e franchigia, si immagina dovuta per il danneggiamento dell'aiuola in Cortemaggiore), l'art. 32, lettera B, comma 2,
CCNL stabilisce che «l'impresa che intende chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando
l'entità del danno».
La resistente ha prodotto: (a) richiamo disciplinare del 20.11.2023 (all. 4), ove viene contestata la condotta di guida in Cortemaggiore e si preannuncia eventuale richiesta (generica) di risarcimento del danno nel caso in cui le giustificazioni del lavoratore non dovessero essere ritenute esaustive;
(b) richiamo e addebito verbale del 27.11.2023 (all. 7), ove viene contestato il danneggiamento dell'aiuola, senza quantificazione dei danni, e l'elevazione della sanzione di € 92,00 per la violazione del codice della strada, e viene preannunciata la relativa trattenuta nel cedolino di novembre 2023 e si invita il ricorrente a non ripetere condotte di guida anomale;
(c) comunicazione di addebito franchigia del 14.12.2023 (all. 8), ove, previo riferimento alla lettera di richiamo disciplinare del
20.11.2023, viene annunciata la trattenuta della franchigia di € 516,00 nel cedolino di novembre 2023.
Sono state operate le trattenute, sono stati specificati gli importi, ma non vi è traccia del presupposto necessario per dar corso alle trattenute, e cioè l'irrogazione della sanzione disciplinare, quanto meno, del rimprovero scritto.
Per cui le trattenute sono illegittime e, sul punto la domanda è fondata.
II-B) Nel ricorso, con assoluta precisione, sono stati indicati giorno per giorno gli orari di inizio e fine del turno lavorativo e il numero di chilometri percorsi.
A fronte di detta analitica ricostruzione, nessuna specifica contestazione è stata mossa.
Il disconoscimento di conformità dei dati emersi dalla carta del conducente è stato effettuato in maniera affatto generica, senza spiegare, nel dettaglio, per quali ragioni dette risultanze non dovrebbero essere rispondenti ai dati estrapolabili dalla carta e per quali ragioni i dati della carta dovrebbero non essere conformi ai turni di lavoro seguiti dal ricorrente. Poiché i dati forniti sembrano ragionevolmente in linea con normali turni di lavoro di un autotrasportatore e in linea con i chilometri percorsi, anche sotto tale profilo la domanda deve essere accolta.
Stante la non contestazione del quantum, i conteggi proposti dal ricorrente, apparendo formalmente e sostanzialmente corretti, vengono utilizzati per la determinazione del dovuto per le altre voci richieste.
II-C) Dal 2 al 14 novembre vi sono dieci giorni lavorativi.
La resistente ne ha retribuiti otto anziché nove, tenuto conto di un giorno di assenza.
La resistente non ha analiticamente specificato la ragione per la quale, a fronte delle risultanze della carta del conducente, dalla quale si evince che il ricorrente avrebbe lavorato anche il 4 novembre, in realtà dovessero essere retribuiti solo otto giorni anziché nove.
Anche questa domanda deve essere accolta.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a pagare a Controparte_1
€ 843,57 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al Parte_1
saldo; condanna a rimborsare a le spese processuali che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 641,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 22 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
EF IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 22.10.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 519/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Claudio e Marco Parte_1
OR EL NE ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Paola Mesiano Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di aver lavorato, con sede di lavoro fissata in Tortona, alle dipendenze Parte_1
di dal 2.11.2023 al 14.11.2023; che non gli è stata pagata la busta paga di Controparte_1 novembre 2023 per l'importo di € 446,34 (pari ad un netto di € 297,44); di aver, quindi agito con ricorso per decreto ingiuntivo;
di aver contestato le trattenute contenute in tale cedolino paga e di aver avanzato rivendicazione rispetto a maggiori spettanze.
Tanto premesso, avendo svolto mansioni di conducente di autotreno, e riscontrata differenza tra le risultanze delle buste paga e della carta del conducente, così conclude: «In via principale: per i motivi tutti esposti e dedotti accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive dedotte in ricorso e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la datrice di lavoro c.f. nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore a corrispondere al lavoratore ricorrente la complessiva somma di € 843,57 ovvero quella diversa somma effettivamente accertata come dovuta in corso di giudizio;
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso con integrale condanna della controparte alla refusione delle spese di lite».
Resiste Controparte_1
Contesta le pretese del ricorrente.
Contesta, in particolare, le risultanze della carta del conducente e ne disconosce l'autenticità. Eccepisce che le trattenute sono conseguenza di condotta di guida del ricorrente che, in
Cortemaggiore in data 6.11.2023, ha violato norme del codice della strada e ha danneggiato una aiuola comunale, condotte per le quali è stata operata la trattenuta ad esito di procedimento disciplinare.
Conclude per il rigetto della domanda o per la riduzione ad equità delle pretese di controparte.
II) Il ricorrente chiede la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento di € 843,57 per le seguenti voci: € 164,57 per differenze retributive per lavoro ordinario;
€ 69,00 per differenze per indennità di trasferta;
€ 94,00 per trattenuta per contravvenzione al codice della strada;
€ 516,00 per trattenuta franchigia.
II-A) Per quanto riguarda le ultime due voci (contravvenzione al codice della strada e franchigia, si immagina dovuta per il danneggiamento dell'aiuola in Cortemaggiore), l'art. 32, lettera B, comma 2,
CCNL stabilisce che «l'impresa che intende chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando
l'entità del danno».
La resistente ha prodotto: (a) richiamo disciplinare del 20.11.2023 (all. 4), ove viene contestata la condotta di guida in Cortemaggiore e si preannuncia eventuale richiesta (generica) di risarcimento del danno nel caso in cui le giustificazioni del lavoratore non dovessero essere ritenute esaustive;
(b) richiamo e addebito verbale del 27.11.2023 (all. 7), ove viene contestato il danneggiamento dell'aiuola, senza quantificazione dei danni, e l'elevazione della sanzione di € 92,00 per la violazione del codice della strada, e viene preannunciata la relativa trattenuta nel cedolino di novembre 2023 e si invita il ricorrente a non ripetere condotte di guida anomale;
(c) comunicazione di addebito franchigia del 14.12.2023 (all. 8), ove, previo riferimento alla lettera di richiamo disciplinare del
20.11.2023, viene annunciata la trattenuta della franchigia di € 516,00 nel cedolino di novembre 2023.
Sono state operate le trattenute, sono stati specificati gli importi, ma non vi è traccia del presupposto necessario per dar corso alle trattenute, e cioè l'irrogazione della sanzione disciplinare, quanto meno, del rimprovero scritto.
Per cui le trattenute sono illegittime e, sul punto la domanda è fondata.
II-B) Nel ricorso, con assoluta precisione, sono stati indicati giorno per giorno gli orari di inizio e fine del turno lavorativo e il numero di chilometri percorsi.
A fronte di detta analitica ricostruzione, nessuna specifica contestazione è stata mossa.
Il disconoscimento di conformità dei dati emersi dalla carta del conducente è stato effettuato in maniera affatto generica, senza spiegare, nel dettaglio, per quali ragioni dette risultanze non dovrebbero essere rispondenti ai dati estrapolabili dalla carta e per quali ragioni i dati della carta dovrebbero non essere conformi ai turni di lavoro seguiti dal ricorrente. Poiché i dati forniti sembrano ragionevolmente in linea con normali turni di lavoro di un autotrasportatore e in linea con i chilometri percorsi, anche sotto tale profilo la domanda deve essere accolta.
Stante la non contestazione del quantum, i conteggi proposti dal ricorrente, apparendo formalmente e sostanzialmente corretti, vengono utilizzati per la determinazione del dovuto per le altre voci richieste.
II-C) Dal 2 al 14 novembre vi sono dieci giorni lavorativi.
La resistente ne ha retribuiti otto anziché nove, tenuto conto di un giorno di assenza.
La resistente non ha analiticamente specificato la ragione per la quale, a fronte delle risultanze della carta del conducente, dalla quale si evince che il ricorrente avrebbe lavorato anche il 4 novembre, in realtà dovessero essere retribuiti solo otto giorni anziché nove.
Anche questa domanda deve essere accolta.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a pagare a Controparte_1
€ 843,57 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al Parte_1
saldo; condanna a rimborsare a le spese processuali che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 641,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 22 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
EF IO