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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/11/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4654/2024 R.G. sul ricorso depositato il 27/09/2024 proposto da (difesa dall'avv. Sebastiano Gasparone) Parte_1 nei confronti di (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Reggio Calabria) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta EN di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/2021 nella misura dell'importo nominale di €
500,00 per anno scolastico , oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato con distrazione in favore del procuratore del ricorrente. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, “c.d. Carta Elettronica del Docente”, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, dal d.p.c.m. del 28 novembre 2016, per l'attività lavorativa prestata nel corso
1 dell'anno scolastico 2020/2021, con contratto a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
; Controparte_1
2. per l'effetto, condannare il a riconoscere in favore della Controparte_1 sig.ra l'importo di € 500,00 quale somma dovuta a titolo della “c.d. Carta Parte_1 elettronica del EN”, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del , mediante accredito della predetta somma Controparte_1 sulla carta elettronica, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condannare, infine, il al pagamento delle spese, competenze ed onorari Controparte_1 del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
Parte ricorrente deduceva che:
1 è dipendente del , in qualità di EN di ruolo per posto Controparte_1 di sostegno e per l'insegnamento di A046 – SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE, con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 05/10/2023, titolare di cattedra presso l'Istituto Scolastico Via
LO ME, con codice meccanografico: RMIS11100B e assegnata provvisoriamente all'Istituto
“IIS Ten. Col. G. Familiari” del comune di Melito di Porto Salvo (RC), come da assegnazione provvisoria del personale EN;
2. in precedenza, aveva prestato servizio presso l'Istituto Superiore “Antonio Stradivari” di
Cremona, codice meccanografico n. CRIS00800D, con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, prot. n. 4142 del 17.09.2020, con decorrenza dal 17.09.2020 e cessazione 31.08.2021, in qualità di EN supplente annuale;
3. a fronte dell'attività regolarmente svolta, il , non ha Controparte_1 corrisposto alla ricorrente la “c.d. Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si costituiva parte resistente come in epigrafe, la quale Controparte_1 contestava la domanda .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
2 CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda è la pretesa al beneficio della c.d Carta EN , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
3 natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla PR Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. , non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale .
Orbene, nel caso di specie , dal contratto di lavoro della parte ricorrente emerge supplenza svolta con inizio anteriore al 31 dicembre e cessazione al 31. Agosto per l'anno richiesto .
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla PR ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto , con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente per ciascuno degli anni dedotti in ricorso , oltre accessori di legge .
Invero la parte ricorrente ha dimostrato un contratto di lavoro di ruolo .
Il diritto sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede una domanda specifica.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria , 6.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
Stato di Reggio Calabria) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta EN di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/2021 nella misura dell'importo nominale di €
500,00 per anno scolastico , oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato con distrazione in favore del procuratore del ricorrente. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, “c.d. Carta Elettronica del Docente”, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, dal d.p.c.m. del 28 novembre 2016, per l'attività lavorativa prestata nel corso
1 dell'anno scolastico 2020/2021, con contratto a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
; Controparte_1
2. per l'effetto, condannare il a riconoscere in favore della Controparte_1 sig.ra l'importo di € 500,00 quale somma dovuta a titolo della “c.d. Carta Parte_1 elettronica del EN”, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del , mediante accredito della predetta somma Controparte_1 sulla carta elettronica, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condannare, infine, il al pagamento delle spese, competenze ed onorari Controparte_1 del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
Parte ricorrente deduceva che:
1 è dipendente del , in qualità di EN di ruolo per posto Controparte_1 di sostegno e per l'insegnamento di A046 – SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE, con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 05/10/2023, titolare di cattedra presso l'Istituto Scolastico Via
LO ME, con codice meccanografico: RMIS11100B e assegnata provvisoriamente all'Istituto
“IIS Ten. Col. G. Familiari” del comune di Melito di Porto Salvo (RC), come da assegnazione provvisoria del personale EN;
2. in precedenza, aveva prestato servizio presso l'Istituto Superiore “Antonio Stradivari” di
Cremona, codice meccanografico n. CRIS00800D, con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, prot. n. 4142 del 17.09.2020, con decorrenza dal 17.09.2020 e cessazione 31.08.2021, in qualità di EN supplente annuale;
3. a fronte dell'attività regolarmente svolta, il , non ha Controparte_1 corrisposto alla ricorrente la “c.d. Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si costituiva parte resistente come in epigrafe, la quale Controparte_1 contestava la domanda .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
2 CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda è la pretesa al beneficio della c.d Carta EN , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
3 natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla PR Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. , non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale .
Orbene, nel caso di specie , dal contratto di lavoro della parte ricorrente emerge supplenza svolta con inizio anteriore al 31 dicembre e cessazione al 31. Agosto per l'anno richiesto .
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla PR ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto , con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente per ciascuno degli anni dedotti in ricorso , oltre accessori di legge .
Invero la parte ricorrente ha dimostrato un contratto di lavoro di ruolo .
Il diritto sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede una domanda specifica.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria , 6.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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