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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/07/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1507/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
All'udienza di oggi 16 luglio 2025, tenuta dal Giudice L. Cecilia Baldesi;
lette le note a trattazione scritta depositate, contenenti le conclusioni il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice alle ore 11.34 rientra in udienza e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1507/2024 R.G., promossa da:
, C.F. , nata a [...] il 26 gennaio Parte_1 C.F._1
1963, residente in [...], e , c.f. Parte_2
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente nella Frazione Palazzo, C.F._2
Viale Michelangelo n. 145, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Bianchini in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Assisi, Frazione Santa Maria degli
Angeli, Via Raffaello snc, Centro Commerciale Big Center, P.! interno 12;
RICORRENTI contro
, c.f. , nato a [...] il 23 febbraio Controparte_1 C.F._3
1961, dimorante in Deruta, Via dell'Argilla n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Di Massa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Corso Cavour n. 45;
RESISTENTE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso introduttivo del giudizio e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio perché venisse liquidata in loro favore “a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale derivante dal reato perpetrato dal Sig. nei Controparte_1 confronti dei Sigg.ri ed , accertato e dichiarato dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Perugia con sentenza penale di condanna n. 2764/2023, irrevocabile il 31.01.2024,
l'importo complessivo di € 19.644,98# in favore della Sig.ra e l'importo Parte_1 complessivo di € 29.573,36# in favore del Sig. , oltre agli interessi legali maturati e Parte_2 quelli maturandi sulle singole poste statuite dal Tribunale di Perugia nella sentenza n. 1615/2011, rivalutate anno per anno dal dovuto al soddisfo (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 17.02.1995, n. 1712) o nel minor ammontare ritenuto di giustizia”. Chiedevano altresì che “operata sul totale del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale liquidato la decurtazione dell'importo di €
15.000,00# riconosciuto ai ricorrenti, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, dal
Tribunale di Perugia con sentenza penale di condanna n. 2764/2023, irrevocabile il 31.01.2024, condannare il Sig. al pagamento dell'importo di € 14.644,98# in favore della Sig.ra Controparte_1
e dell'importo complessivo di € 20.573,36# in favore del Sig. Parte_1 Parte_2
, oltre agli interessi legali maturati e quelli maturandi sulle singole poste statuite dal Tribunale
[...] di Perugia nella sentenza n. 1615/2011, rivalutate anno per anno dal dovuto al soddisfo (Cass. Civ.,
Sez. Un., sentenza n.17.02.1995, n. 1712) o nel minor ammontare ritenuto di giustizia”.
I ricorrenti deducevano a sostegno delle loro ragioni che con sentenza n. 1615/2011 emessa dall'intestato Tribunale in data 6 dicembre 2011, nel procedimento civile R.G. 2359/2007 RG è stato disposto che il convenuto continuasse a versare a alla ricorrente la somma Parte_1 mensile di € 150.00, oltre la rivalutazione medio tempore maturata con decorrenza dal provvedimento della Corte di Appello di Perugia dell'1 marzo 2008, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
che continuasse a corrispondere per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 280,00, da versare entro il giorno Parte_2 cinque di ogni mese, a definizione del giudizio di modifica consensuale delle condizioni di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi con l'ex coniuge.
Deducevano che la ricorrente anche nell'interesse del figlio, all'epoca minore, aveva proposto in data
24 aprile 2013 denuncia querela non avendo il convenuto provveduto ad adempiere agli obblighi economici derivanti dalla sentenza sopra detta. Riferivano che all'esito del giudizio con sentenza n.
2950/2017 il convenuto era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 300,00 di multa, alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile e al risarcimento del danno derivante dal reato che veniva liquidato in € 15.000,00
Riferivano che a seguito di appello con sentenza 758/2019 la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la condanna in mesi tre di reclusione ed € 200,00 di multa, con conferma delle statuizioni civili.
Riferivano che nonostante la condanna il convenuto perpetrava nelle proprie condotte omissive circa la corresponsione delle somme stabilite dalla sentenza n. 1615/2011, tanto che in data 5 febbraio 2019
i ricorrenti sporgevano nuova denuncia querela. Riferivano che veniva instaurato nuovo procedimento penale a seguito del quale veniva assolto per il reato di cui all'art. Controparte_1
570 secondo comma cp e veniva condannato per il delitto di cui all'art. 570bis cp alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Con detta sentenza il convenuto veniva condannato al risarcimento dei danni con rinvio al giudice civile per la liquidazione. Riferivano che con la medesima sentenza veniva disposta in favore dei ricorrenti, costituiti parte civili in quel processo, una provvisionale immediatamente esecutiva di complessivi € 15.000,00, di cui € 6.000,00
a favore di ed € 9.000,00 a favore di , oltre alle spese di Parte_1 Parte_2 giudizio.
Riferivano che veniva notificato al convenuto l'atto di precetto e che il procedimento è ancora in corso.
Ritengono che sussista la competenza per territorio “facoltativa” del Tribunale adito sulla base ai criteri del “locus commissi delicti” del “forum contractus” e del “locus destinatae solutionis” di cui all'art. 20 cpc. Ritengono inoltre che il rito scelto sia ammissibile trattandosi di causa documentale, senza necessità di istruttoria complessa. Ritengono inoltre che la causa sia ammissibile in quanto la sentenza del Tribunale di Perugia, n. 2794/2023, è passata in giudicato ed è stata dichiarata irrevocabile in data 31 gennaio 2024, non essendo stato proposto appello.
Infine, ritengono che la domanda sia procedibile ai sensi dell'art. 3, secondo comma, D.L. n. 132/2014 avendo i ricorrenti invitato il resistente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita a cui non ha aderito. Controparte_1
I ricorrenti evidenziano poi che il delitto di cui all'art. 570bis cp è reato a natura permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo o con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga che l'omissione si sia protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio.
Sul quantum riferiscono che la quantificazione sino al 1° dicembre 2017 era stata effettuata, in via equitativa dalla sezione penale dell'intestato Tribunale con la sentenza 2950/2017 nell'ammontare complessivo di € 15.000,00, confermata sul punto dalla Corte di Appello di Perugia con la sentenza n. 758/2019.
Evidenziano che il presente giudizio riguarda la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito del comportamento del convenuto a far data dal 2 dicembre 2017, sino al 2 ottobre 2023, giorno del deposito della sentenza n. 2764/2023, depositata, quanto alle il 26 ottobre
2023 e divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2024 gennaio 2024, provvedimento con il quale era stata liquidata solo la provvisionale e non il danno derivante dal reato nel suo ammontare preciso.
Ritengono che la domanda sia fondata in quanto il convenuto non può cessare la corresponsione degli emolumenti per il figlio e l'assegno divorzile in assenza di un provvedimento di modifica o di revoca.
Sul quantum in merito al danno patrimoniale subito dal figlio rilevano che la sentenza Parte_2 civile 1615/2011 a definizione delle condizioni economiche del giudizio di divorzio ha stabilito che continuasse a corrispondere per il mantenimento del figlio la somma mensile di € Controparte_1
280,00 in aumento rispetto alla somma di € 180.00 mensili che erano stati disposti con il provvedimento del 20 marzo 2002 di omologa della separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Da ciò a loro dire discende che nel periodo 2 dicembre 2017 – 2 ottobre 2023, avuto riguardo alla rivalutazione ISTAT maturata nei predetti anni [€ 56,84 dal 5.12.2017 al 5.09.2018 (doc.7), € 61,04 dal5.10.2018 al 5.09.2019 (doc.8), € 61,32 dal 5.10.2019 al 5.10.2020 (doc.9), € 59,36# dal 5.10.2020 al 5.09.2021 (doc.10), € 68,04 dal 5.10.2021 al 5.09.2022 (doc.11), € 98,00 dal5.10.2021 al 5.09.2022
(doc.12)] il danno patrimoniale subito da a fronte del mancato pagamento Parte_2 dell'assegno di mantenimento, deve essere così calcolata: € 3.368,40 per il periodo 5.12.2017-
5.09.2018 (€ 336,80 per dieci mensilità); € 4.092,48 per il periodo 5.10.2018-5.09.2019 (€ 341,04 per dodici mensilità); € 4.095,84 per il periodo 5.10.2019-5.09.2020 (€ 341,32 per dodici mensilità); €
4.072,32 per il periodo 5.10.2020-5.09.2021 (€ 339,36 per dodici mensilità); € 4.176,48 per il periodo
5.10.2021-5.09.2022 (€ 348,04 per dodici mensilità); € 4.767,84 per il periodo 5.10.2022-5.09.2023
(€ 397,32 per dodici mensilità); per un totale di € 24.573,36, oltre agli interessi legali maturati e quelli maturandi sulle singole poste rivalutate anno per anno dal dovuto al soddisfo.
Riferiscono quanto al danno patrimoniale subito da che con la sentenza Parte_1
1615/2011 del Tribunale di Perugia, a definizione delle condizioni economiche del giudizio di divorzio, ha stabilito che continuasse a versare all'ex coniuge con la rivalutazione Controparte_1 medio tempore maturata con decorrenza dal provvedimento della Corte di appello di Perugia dell'1.03.2008, la somma mensile di € 150,00#, da rivalutarsi annualmente.
Da ciò a loro dire discende che nel periodo 2 dicembre 2017 – 2 ottobre 2023 il danno patrimoniale subito da a causa del mancato pagamento dell'assegno divorzile, Parte_1 ammonta a complessivi € 14.644,98 di cui € 602,64 per il periodo 5.12.2017-5.02.2018 (€ 200,88 per tre mensilità); € 2.425,68 per il periodo 5.03.2018 5.02.2019 (€ 202,14 per dodici mensilità); €
2.445,12 per il periodo 5.03.2019-5.02.2020 (€ 203,76 per dodici mensilità); € 2.447,28 per il periodo
5.03.2020-5.03.2021 (€ 203,94 per dodici mensilità);€ 2.462,40 per il periodo 5.03.2021-5.03.2022
(€ 205,20 per dodici mensilità);€ 2.620,08 per il periodo 5.03.2022-5.02.2023 (€ 218,34 per dodici mensilità); € 1.641,78 per il periodo 5.03.2023-5.09.2023 (€ 234,54 per sette mensilità, oltre agli interessi legali maturati e quelli maturandi sulle singole poste rivalutate anno per anno dal dovuto al soddisfo.
I ricorrenti ritengono che nessun dubbio possa sussistere in merito al danno non patrimoniale tenuto conto dell'efficacia di giudicato della sentenza di condanna del Tribunale di Perugia n. 2794/2023.
In secondo luogo, evidenziavano che il figlio del convenuto, ormai maggiorenne, non ha mai avuto un lavoro fisso, così come . Parte_1 Hanno riferito che nel tempo il convenuto si è sempre limitato ad invitare a cena il figlio e che a causa della mancata corresponsione delle somme dovute ai ricorrenti, è stata Parte_1 costretta a chiedere un aiuto economico sia alla sorella che al fratello che hanno contratto un mutuo per coprire i debiti dell'ammontare di € 35.000,00 che la ricorrente non è mai riuscita a restituire.
Ritengono pertanto che in tale contesto sussista il danno non patrimoniale subito da
[...]
e da e che detto danno non possa essere liquidato in via equitativa. Parte_1 Parte_2
Chiedono quindi la condanna del convenuto al risarcimento della differenza tra il totale del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal reato e la provvisionale immediatamente esecutiva liquidata in sede penale evidenziando che la provvisionale ammonta ad € 15.000,00, di cui € 9.000,00 in favore del figlio ed € 6.000,00 in favore di . Parte_2 Parte_1
Ritengono quindi che dovrà essere condannato al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale derivante dal reato accertato dal Tribunale di Perugia in favore di
, nella misura di € 20.573,36 di cui € 24.573,36 per il danno patrimoniale, € 5.000,00 Parte_2 per danno non patrimoniale, decurtato l'importo di € 9.000,00 di provvisionale immediatamente esecutiva, oltre agli interessi legali maturati e quelli maturandi;
in favore di Parte_3
nella misura di € 13.644,98 di cui € 14.644,98 per il danno patrimoniale, € 5.000,00 per danno
[...] non patrimoniale, decurtato l'importo di € 6.000,00 liquidato a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, oltre agli interessi legali maturati e quelli maturandi.
Con comparsa di costituzione risposta si costituiva in giudizio , il quale in via Controparte_1 preliminare chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e, nel merito, il rigetto delle domande in quanto illegittime ed infondate.
Il convenuto deduceva a sostegno delle proprie ragioni che con sentenza del 6 dicembre 2011 n.
1615/2011, il Tribunale Civile di Perugia, dato atto della già intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e , disponeva che il Controparte_1 Parte_1 convenuto continuasse a versare a a titolo di assegno divorzile la somma Parte_1 mensile di € 150,00 ed al figlio , a titolo di mantenimento, la somma mensile di € Parte_2
280,00.
Il convenuto riferiva che in data 20 febbraio 2020 è stato licenziato dalla società Isola Cooperativa
Sociale di cui era dipendente dal 5 agosto 2015 con stipendio mensile di € 800.00, evidenziando che da allora non è più riuscito a reperire una occupazione.
Riferiva di avere usufruito della indennità NASPI per due anni e poi dal mese di febbraio 2023 del
Reddito di Cittadinanza. Evidenzia che a seguito della abolizione del Reddito di Cittadinanza attualmente usufruisce del reddito di inclusione erogato dall' . CP_2 Rileva poi che sulla retribuzione gravava un pignoramento effettuato dalla ricorrente, così come sulla
NASPI gravava un altro pignoramento sempre effettuato dalla ricorrente e dal figlio . Parte_2
Evidenzia che già nell'anno 2017 aveva una forte esposizione debitoria nei confronti di banche e società finanziarie e che gli è stata riconosciuta una invalidità civile con una percentuale del 73% essendo affetto da spondilodiscoartrosi e da sindrome depressiva con attacchi di panico.
Deduce che la ricorrente ha sempre lavorato ed è proprietaria di un immobile sito in Bastia Umbra, ove vive, mentre il figlio è titolare di partita iva e vive in Assisi. Deduceva di avere sempre contribuito al mantenimento del figlio e nel 2018 aveva ottenuto l'assunzione di presso la società Parte_2 dove lavorava, ma il figlio ha rifiutato.
Da ultimo rileva di non essere a conoscenza che la ricorrente abbia ottenuto aiuto economico dai propri fratelli.
Eccepisce poi il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti in merito al danno patrimoniale in quanto la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Perugia, in data 6 dicembre 2011, n. 1615/2011, abbia efficacia esecutiva e permetta di poter procedere in via esecutiva, per gli emolumenti non corrisposti, con un semplice atto di precetto e di iscrivere ipoteca giudiziale.
Sul punto evidenzia che il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo, può procurarsene un altro, ma tale possibilità incontra una serie di limiti e condizioni, dovendosi coordinare con le altre regole informanti l'ordinamento processuale nel senso che è necessario che sussista in concreto un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore titolo esecutivo, non consentendosi l'introduzione di giudizi dai quali il creditore medesimo non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, non portando l'ulteriore titolo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo. Rileva che nel caso di specie poiché la domanda risarcitoria si traduce in un riconoscimento di emolumenti patrimoniali già determinati con la sentenza immediatamente azionabile, non comprende quale sia il vantaggio giuridico concreto perseguito dai ricorrenti.
In secondo luogo, eccepisce l'inesistenza del danno e ritiene che i ricorrenti debbano dimostrare l'esistenza del danno, il nesso causale con il reato posto in essere da . Ritiene che Controparte_1 sul punto la domanda è priva di elementi che possano giustificare la richiesta risarcitoria sia per i danni patrimoniali sia per i danni non patrimoniali.
Con riferimento ai danni non patrimoniali il convenuto ritiene che i ricorrenti si siano limitati a riportare un grave disagio e a chiedere una liquidazione equitativa di € 5.000,00 per ciascuno senza individuarne neppure minimamente i criteri. Ritiene quindi che la richiesta debba essere rigettata considerando anche che nell'individuazione e quantificazione di un danno risarcibile va tenuto conto della responsabilità del danneggiato nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Ritiene infine che il diritto al risarcimento del danno debba essere escluso quando il danneggiante sia stato costretto a compiere il fatto illecito dalla necessità di salvare sé stessi o altri da un pericolo attuale, tenuto conto che il convenuto dal 2017 si è trovato nella impossibilità di fare fronte a quanto statuito dalla suddetta sentenza.
Il convenuto ha ribadito che a partire dall'anno 2017 si è trovato nella impossibilità di adempiere a quanto statuito dalla sentenza e che la situazione economica del convenuto non permette minimamente di poter adempiere al pagamento degli assegni stabiliti senza che ciò pregiudichi la possibilità di fare fronte alle più essenziali esigenze di vita. Evidenzia che ciò vale per il periodo dal
20 febbraio 2020 fino ad ora, ma anche per il periodo precedente in quanto lo stipendio era stato assoggettato a pignoramento dai ricorrenti. Ritiene infine infondata la domanda proposta dai ricorrenti ex art. 96 comma terzo cpc.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Nel corso del procedimento non è stata esperita alcuna attività istruttoria e all'udienza del 26 febbraio
2025 la causa è stata trattenuta in riserva. A scioglimento della riserva è stata fissata per la discussione e per la lettura della sentenza l'udienza del 16 luglio 2025. Udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
La domanda deve essere accolta nei limiti di cui alla motivazione.
Innanzitutto, deve essere rilevato che l'indagine dovrà riguardare se sussista e sia stato provato un danno risarcibile e in che misura debba essere liquidato.
Va poi rilevato che è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata durante il dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato quanto all'accertamento della sussistenza della sua illiceità penale e alla affermazione che l'imputato ha commesso il reato. Non potrà quindi farsi luogo ad una diversa ed autonoma ricostruzione dei fatti essendo già stata ricostruita in sede penale.
Detto ciò, va ancora evidenziato che la parte convenuta ha eccepito il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti in merito al danno patrimoniale in quanto la sentenza emessa dal Tribunale Civile di
Perugia, in data 6 dicembre 2011, n. 1615/2011, abbia efficacia esecutiva e permetta di poter procedere in via esecutiva, per gli emolumenti non corrisposti, con un semplice atto di precetto e di iscrivere ipoteca giudiziale.
Sul punto va evidenziato che la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 28 agosto 2019 n. 21768 ha statuito che nell'ordinamento non esiste un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi per la stessa ragione di credito e “sinanche nei confronti del medesimo creditore”. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non nel divieto di duplicazione dei titoli esecutivi ma dai limiti derivanti da altri principi dell'ordinamento e segnatamente dal principio di consumazione della azione e dal divieto del ne bis in idem che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento del medesimo credito già dedotto in giudizio;
dal principio dell'interesse ad agire che non consente l'introduzione di giudizi da cui il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
dal principio che vieta l'abuso del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale sulla scorta della sentenza del Tribunale Civile di Perugia, del 6 dicembre 2011, n. 1615/2011, a definizione delle condizioni economiche del giudizio di divorzio la quale ha stabilito che continuasse Controparte_1
a corrispondere per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 280,00 in aumento rispetto alla somma di € 180.00 mensili che erano stati disposti con il provvedimento del 20 marzo 2002 di omologa della separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie. La medesima sentenza ha anche statuito che il convenuto continuasse a versare all'ex coniuge con la rivalutazione medio tempore maturata e con decorrenza dal provvedimento della Corte di Appello di Perugia del 1° marzo 2008, la somma mensile di € 150,00 da rivalutarsi annualmente.
È evidente che sul punto difetti l'interesse ad agire in quanto la sentenza sopra detta costituisce di per sé titolo esecutivo in forza del quale i ricorrenti potevano e possono agire esecutivamente e in forza del quale potevano e possono iscrivere ipoteca giudiziale.
Va anche sottolineato che l'eventuale secondo titolo esecutivo nessuna maggiore garanzia e tutela può offrire ai ricorrenti rispetto alla sentenza sopra detta.
La richiesta va quindi rigettata e la relativa domanda va dichiarata improponibile.
Quanto al danno non patrimoniale deve essere tenuto in debita considerazione l'orientamento giurisprudenziale che si è formato negli anni secondo il quale il danno non patrimoniale non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, ma il danneggiato è tenuto a fornire la prova di avere subito un pregiudizio, potendo avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base di elementi indiziari diversi dal fatto reato in sé stesso (tra le altre Cass. 9434/2019).
Nel caso di specie dalla prova testimoniale esperita nel procedimento penale è emerso che la ricorrente per fare fronte alle esigenze proprie e del figlio si è indebitata e la sorella Controparte_3
insieme al proprio marito la ha aiutata economicamente. La ricorrente di contro non è
[...] riuscita a restituire quanto ricevuto con la conseguenza che il danno non patrimoniale subito dai ricorrenti, in considerazione della umiliazione subita, deve essere liquidato in misura equa nell'importo complessivo di € 6.000,00 - € 3.000,00 per ciascuno - a favore di Parte_1 e determinata alla attualità e comprensiva di interessi e rivalutazione
[...] Parte_2 monetaria che va maggiorata di interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Ogni altra domanda va rigettata perché non provata.
Quanto alle spese processuali, considerato che l'esito del giudizio vede i ricorrenti parzialmente soccombenti, ricorrono i presupposti di compensazione per 1/2, con onere di refusione a carico di per la residua quota, ammesso al gratuito patrocinio. Tenuto conto della Controparte_1 ammissione dei ricorrenti al gratuito patrocinio, le spese dovranno essere liquidate in favore dell'Erario ai sensi dell'art.133 D.P.R. 115/2002, in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, con separato provvedimento, essendo stata formalizzata istanza di liquidazione del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1507/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per carenza di interesse ad agire;
- condanna il convenuto al risarcimento a titolo di danno non patrimoniale a favore Controparte_1 dei ricorrenti e liquidato in complessivi € 6.000,00 (€ Parte_1 Parte_2
3.000,00 per ciascuno) determinato alla attualità, oltre gli interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa le spese di giudizio per la metà stante la parziale soccombenza;
- condanna , ammesso al gratuito patrocinio, al pagamento della metà delle spese di Controparte_1 lite in favore di e ammessi al gratuito patrocinio, da Parte_1 Parte_2 eseguirsi in favore dell'Erario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 D.P.R. 115/2002, da liquidarsi con separato provvedimento.
Così deciso in Perugia il 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
All'udienza di oggi 16 luglio 2025, tenuta dal Giudice L. Cecilia Baldesi;
lette le note a trattazione scritta depositate, contenenti le conclusioni il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice alle ore 11.34 rientra in udienza e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1507/2024 R.G., promossa da:
, C.F. , nata a [...] il 26 gennaio Parte_1 C.F._1
1963, residente in [...], e , c.f. Parte_2
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente nella Frazione Palazzo, C.F._2
Viale Michelangelo n. 145, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Bianchini in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Assisi, Frazione Santa Maria degli
Angeli, Via Raffaello snc, Centro Commerciale Big Center, P.! interno 12;
RICORRENTI contro
, c.f. , nato a [...] il 23 febbraio Controparte_1 C.F._3
1961, dimorante in Deruta, Via dell'Argilla n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Di Massa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Corso Cavour n. 45;
RESISTENTE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso introduttivo del giudizio e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio perché venisse liquidata in loro favore “a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale derivante dal reato perpetrato dal Sig. nei Controparte_1 confronti dei Sigg.ri ed , accertato e dichiarato dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Perugia con sentenza penale di condanna n. 2764/2023, irrevocabile il 31.01.2024,
l'importo complessivo di € 19.644,98# in favore della Sig.ra e l'importo Parte_1 complessivo di € 29.573,36# in favore del Sig. , oltre agli interessi legali maturati e Parte_2 quelli maturandi sulle singole poste statuite dal Tribunale di Perugia nella sentenza n. 1615/2011, rivalutate anno per anno dal dovuto al soddisfo (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 17.02.1995, n. 1712) o nel minor ammontare ritenuto di giustizia”. Chiedevano altresì che “operata sul totale del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale liquidato la decurtazione dell'importo di €
15.000,00# riconosciuto ai ricorrenti, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, dal
Tribunale di Perugia con sentenza penale di condanna n. 2764/2023, irrevocabile il 31.01.2024, condannare il Sig. al pagamento dell'importo di € 14.644,98# in favore della Sig.ra Controparte_1
e dell'importo complessivo di € 20.573,36# in favore del Sig. Parte_1 Parte_2
, oltre agli interessi legali maturati e quelli maturandi sulle singole poste statuite dal Tribunale
[...] di Perugia nella sentenza n. 1615/2011, rivalutate anno per anno dal dovuto al soddisfo (Cass. Civ.,
Sez. Un., sentenza n.17.02.1995, n. 1712) o nel minor ammontare ritenuto di giustizia”.
I ricorrenti deducevano a sostegno delle loro ragioni che con sentenza n. 1615/2011 emessa dall'intestato Tribunale in data 6 dicembre 2011, nel procedimento civile R.G. 2359/2007 RG è stato disposto che il convenuto continuasse a versare a alla ricorrente la somma Parte_1 mensile di € 150.00, oltre la rivalutazione medio tempore maturata con decorrenza dal provvedimento della Corte di Appello di Perugia dell'1 marzo 2008, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
che continuasse a corrispondere per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 280,00, da versare entro il giorno Parte_2 cinque di ogni mese, a definizione del giudizio di modifica consensuale delle condizioni di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi con l'ex coniuge.
Deducevano che la ricorrente anche nell'interesse del figlio, all'epoca minore, aveva proposto in data
24 aprile 2013 denuncia querela non avendo il convenuto provveduto ad adempiere agli obblighi economici derivanti dalla sentenza sopra detta. Riferivano che all'esito del giudizio con sentenza n.
2950/2017 il convenuto era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 300,00 di multa, alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile e al risarcimento del danno derivante dal reato che veniva liquidato in € 15.000,00
Riferivano che a seguito di appello con sentenza 758/2019 la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la condanna in mesi tre di reclusione ed € 200,00 di multa, con conferma delle statuizioni civili.
Riferivano che nonostante la condanna il convenuto perpetrava nelle proprie condotte omissive circa la corresponsione delle somme stabilite dalla sentenza n. 1615/2011, tanto che in data 5 febbraio 2019
i ricorrenti sporgevano nuova denuncia querela. Riferivano che veniva instaurato nuovo procedimento penale a seguito del quale veniva assolto per il reato di cui all'art. Controparte_1
570 secondo comma cp e veniva condannato per il delitto di cui all'art. 570bis cp alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Con detta sentenza il convenuto veniva condannato al risarcimento dei danni con rinvio al giudice civile per la liquidazione. Riferivano che con la medesima sentenza veniva disposta in favore dei ricorrenti, costituiti parte civili in quel processo, una provvisionale immediatamente esecutiva di complessivi € 15.000,00, di cui € 6.000,00
a favore di ed € 9.000,00 a favore di , oltre alle spese di Parte_1 Parte_2 giudizio.
Riferivano che veniva notificato al convenuto l'atto di precetto e che il procedimento è ancora in corso.
Ritengono che sussista la competenza per territorio “facoltativa” del Tribunale adito sulla base ai criteri del “locus commissi delicti” del “forum contractus” e del “locus destinatae solutionis” di cui all'art. 20 cpc. Ritengono inoltre che il rito scelto sia ammissibile trattandosi di causa documentale, senza necessità di istruttoria complessa. Ritengono inoltre che la causa sia ammissibile in quanto la sentenza del Tribunale di Perugia, n. 2794/2023, è passata in giudicato ed è stata dichiarata irrevocabile in data 31 gennaio 2024, non essendo stato proposto appello.
Infine, ritengono che la domanda sia procedibile ai sensi dell'art. 3, secondo comma, D.L. n. 132/2014 avendo i ricorrenti invitato il resistente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita a cui non ha aderito. Controparte_1
I ricorrenti evidenziano poi che il delitto di cui all'art. 570bis cp è reato a natura permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo o con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga che l'omissione si sia protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio.
Sul quantum riferiscono che la quantificazione sino al 1° dicembre 2017 era stata effettuata, in via equitativa dalla sezione penale dell'intestato Tribunale con la sentenza 2950/2017 nell'ammontare complessivo di € 15.000,00, confermata sul punto dalla Corte di Appello di Perugia con la sentenza n. 758/2019.
Evidenziano che il presente giudizio riguarda la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito del comportamento del convenuto a far data dal 2 dicembre 2017, sino al 2 ottobre 2023, giorno del deposito della sentenza n. 2764/2023, depositata, quanto alle il 26 ottobre
2023 e divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2024 gennaio 2024, provvedimento con il quale era stata liquidata solo la provvisionale e non il danno derivante dal reato nel suo ammontare preciso.
Ritengono che la domanda sia fondata in quanto il convenuto non può cessare la corresponsione degli emolumenti per il figlio e l'assegno divorzile in assenza di un provvedimento di modifica o di revoca.
Sul quantum in merito al danno patrimoniale subito dal figlio rilevano che la sentenza Parte_2 civile 1615/2011 a definizione delle condizioni economiche del giudizio di divorzio ha stabilito che continuasse a corrispondere per il mantenimento del figlio la somma mensile di € Controparte_1
280,00 in aumento rispetto alla somma di € 180.00 mensili che erano stati disposti con il provvedimento del 20 marzo 2002 di omologa della separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Da ciò a loro dire discende che nel periodo 2 dicembre 2017 – 2 ottobre 2023, avuto riguardo alla rivalutazione ISTAT maturata nei predetti anni [€ 56,84 dal 5.12.2017 al 5.09.2018 (doc.7), € 61,04 dal5.10.2018 al 5.09.2019 (doc.8), € 61,32 dal 5.10.2019 al 5.10.2020 (doc.9), € 59,36# dal 5.10.2020 al 5.09.2021 (doc.10), € 68,04 dal 5.10.2021 al 5.09.2022 (doc.11), € 98,00 dal5.10.2021 al 5.09.2022
(doc.12)] il danno patrimoniale subito da a fronte del mancato pagamento Parte_2 dell'assegno di mantenimento, deve essere così calcolata: € 3.368,40 per il periodo 5.12.2017-
5.09.2018 (€ 336,80 per dieci mensilità); € 4.092,48 per il periodo 5.10.2018-5.09.2019 (€ 341,04 per dodici mensilità); € 4.095,84 per il periodo 5.10.2019-5.09.2020 (€ 341,32 per dodici mensilità); €
4.072,32 per il periodo 5.10.2020-5.09.2021 (€ 339,36 per dodici mensilità); € 4.176,48 per il periodo
5.10.2021-5.09.2022 (€ 348,04 per dodici mensilità); € 4.767,84 per il periodo 5.10.2022-5.09.2023
(€ 397,32 per dodici mensilità); per un totale di € 24.573,36, oltre agli interessi legali maturati e quelli maturandi sulle singole poste rivalutate anno per anno dal dovuto al soddisfo.
Riferiscono quanto al danno patrimoniale subito da che con la sentenza Parte_1
1615/2011 del Tribunale di Perugia, a definizione delle condizioni economiche del giudizio di divorzio, ha stabilito che continuasse a versare all'ex coniuge con la rivalutazione Controparte_1 medio tempore maturata con decorrenza dal provvedimento della Corte di appello di Perugia dell'1.03.2008, la somma mensile di € 150,00#, da rivalutarsi annualmente.
Da ciò a loro dire discende che nel periodo 2 dicembre 2017 – 2 ottobre 2023 il danno patrimoniale subito da a causa del mancato pagamento dell'assegno divorzile, Parte_1 ammonta a complessivi € 14.644,98 di cui € 602,64 per il periodo 5.12.2017-5.02.2018 (€ 200,88 per tre mensilità); € 2.425,68 per il periodo 5.03.2018 5.02.2019 (€ 202,14 per dodici mensilità); €
2.445,12 per il periodo 5.03.2019-5.02.2020 (€ 203,76 per dodici mensilità); € 2.447,28 per il periodo
5.03.2020-5.03.2021 (€ 203,94 per dodici mensilità);€ 2.462,40 per il periodo 5.03.2021-5.03.2022
(€ 205,20 per dodici mensilità);€ 2.620,08 per il periodo 5.03.2022-5.02.2023 (€ 218,34 per dodici mensilità); € 1.641,78 per il periodo 5.03.2023-5.09.2023 (€ 234,54 per sette mensilità, oltre agli interessi legali maturati e quelli maturandi sulle singole poste rivalutate anno per anno dal dovuto al soddisfo.
I ricorrenti ritengono che nessun dubbio possa sussistere in merito al danno non patrimoniale tenuto conto dell'efficacia di giudicato della sentenza di condanna del Tribunale di Perugia n. 2794/2023.
In secondo luogo, evidenziavano che il figlio del convenuto, ormai maggiorenne, non ha mai avuto un lavoro fisso, così come . Parte_1 Hanno riferito che nel tempo il convenuto si è sempre limitato ad invitare a cena il figlio e che a causa della mancata corresponsione delle somme dovute ai ricorrenti, è stata Parte_1 costretta a chiedere un aiuto economico sia alla sorella che al fratello che hanno contratto un mutuo per coprire i debiti dell'ammontare di € 35.000,00 che la ricorrente non è mai riuscita a restituire.
Ritengono pertanto che in tale contesto sussista il danno non patrimoniale subito da
[...]
e da e che detto danno non possa essere liquidato in via equitativa. Parte_1 Parte_2
Chiedono quindi la condanna del convenuto al risarcimento della differenza tra il totale del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal reato e la provvisionale immediatamente esecutiva liquidata in sede penale evidenziando che la provvisionale ammonta ad € 15.000,00, di cui € 9.000,00 in favore del figlio ed € 6.000,00 in favore di . Parte_2 Parte_1
Ritengono quindi che dovrà essere condannato al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale derivante dal reato accertato dal Tribunale di Perugia in favore di
, nella misura di € 20.573,36 di cui € 24.573,36 per il danno patrimoniale, € 5.000,00 Parte_2 per danno non patrimoniale, decurtato l'importo di € 9.000,00 di provvisionale immediatamente esecutiva, oltre agli interessi legali maturati e quelli maturandi;
in favore di Parte_3
nella misura di € 13.644,98 di cui € 14.644,98 per il danno patrimoniale, € 5.000,00 per danno
[...] non patrimoniale, decurtato l'importo di € 6.000,00 liquidato a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, oltre agli interessi legali maturati e quelli maturandi.
Con comparsa di costituzione risposta si costituiva in giudizio , il quale in via Controparte_1 preliminare chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e, nel merito, il rigetto delle domande in quanto illegittime ed infondate.
Il convenuto deduceva a sostegno delle proprie ragioni che con sentenza del 6 dicembre 2011 n.
1615/2011, il Tribunale Civile di Perugia, dato atto della già intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e , disponeva che il Controparte_1 Parte_1 convenuto continuasse a versare a a titolo di assegno divorzile la somma Parte_1 mensile di € 150,00 ed al figlio , a titolo di mantenimento, la somma mensile di € Parte_2
280,00.
Il convenuto riferiva che in data 20 febbraio 2020 è stato licenziato dalla società Isola Cooperativa
Sociale di cui era dipendente dal 5 agosto 2015 con stipendio mensile di € 800.00, evidenziando che da allora non è più riuscito a reperire una occupazione.
Riferiva di avere usufruito della indennità NASPI per due anni e poi dal mese di febbraio 2023 del
Reddito di Cittadinanza. Evidenzia che a seguito della abolizione del Reddito di Cittadinanza attualmente usufruisce del reddito di inclusione erogato dall' . CP_2 Rileva poi che sulla retribuzione gravava un pignoramento effettuato dalla ricorrente, così come sulla
NASPI gravava un altro pignoramento sempre effettuato dalla ricorrente e dal figlio . Parte_2
Evidenzia che già nell'anno 2017 aveva una forte esposizione debitoria nei confronti di banche e società finanziarie e che gli è stata riconosciuta una invalidità civile con una percentuale del 73% essendo affetto da spondilodiscoartrosi e da sindrome depressiva con attacchi di panico.
Deduce che la ricorrente ha sempre lavorato ed è proprietaria di un immobile sito in Bastia Umbra, ove vive, mentre il figlio è titolare di partita iva e vive in Assisi. Deduceva di avere sempre contribuito al mantenimento del figlio e nel 2018 aveva ottenuto l'assunzione di presso la società Parte_2 dove lavorava, ma il figlio ha rifiutato.
Da ultimo rileva di non essere a conoscenza che la ricorrente abbia ottenuto aiuto economico dai propri fratelli.
Eccepisce poi il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti in merito al danno patrimoniale in quanto la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Perugia, in data 6 dicembre 2011, n. 1615/2011, abbia efficacia esecutiva e permetta di poter procedere in via esecutiva, per gli emolumenti non corrisposti, con un semplice atto di precetto e di iscrivere ipoteca giudiziale.
Sul punto evidenzia che il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo, può procurarsene un altro, ma tale possibilità incontra una serie di limiti e condizioni, dovendosi coordinare con le altre regole informanti l'ordinamento processuale nel senso che è necessario che sussista in concreto un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore titolo esecutivo, non consentendosi l'introduzione di giudizi dai quali il creditore medesimo non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, non portando l'ulteriore titolo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo. Rileva che nel caso di specie poiché la domanda risarcitoria si traduce in un riconoscimento di emolumenti patrimoniali già determinati con la sentenza immediatamente azionabile, non comprende quale sia il vantaggio giuridico concreto perseguito dai ricorrenti.
In secondo luogo, eccepisce l'inesistenza del danno e ritiene che i ricorrenti debbano dimostrare l'esistenza del danno, il nesso causale con il reato posto in essere da . Ritiene che Controparte_1 sul punto la domanda è priva di elementi che possano giustificare la richiesta risarcitoria sia per i danni patrimoniali sia per i danni non patrimoniali.
Con riferimento ai danni non patrimoniali il convenuto ritiene che i ricorrenti si siano limitati a riportare un grave disagio e a chiedere una liquidazione equitativa di € 5.000,00 per ciascuno senza individuarne neppure minimamente i criteri. Ritiene quindi che la richiesta debba essere rigettata considerando anche che nell'individuazione e quantificazione di un danno risarcibile va tenuto conto della responsabilità del danneggiato nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Ritiene infine che il diritto al risarcimento del danno debba essere escluso quando il danneggiante sia stato costretto a compiere il fatto illecito dalla necessità di salvare sé stessi o altri da un pericolo attuale, tenuto conto che il convenuto dal 2017 si è trovato nella impossibilità di fare fronte a quanto statuito dalla suddetta sentenza.
Il convenuto ha ribadito che a partire dall'anno 2017 si è trovato nella impossibilità di adempiere a quanto statuito dalla sentenza e che la situazione economica del convenuto non permette minimamente di poter adempiere al pagamento degli assegni stabiliti senza che ciò pregiudichi la possibilità di fare fronte alle più essenziali esigenze di vita. Evidenzia che ciò vale per il periodo dal
20 febbraio 2020 fino ad ora, ma anche per il periodo precedente in quanto lo stipendio era stato assoggettato a pignoramento dai ricorrenti. Ritiene infine infondata la domanda proposta dai ricorrenti ex art. 96 comma terzo cpc.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Nel corso del procedimento non è stata esperita alcuna attività istruttoria e all'udienza del 26 febbraio
2025 la causa è stata trattenuta in riserva. A scioglimento della riserva è stata fissata per la discussione e per la lettura della sentenza l'udienza del 16 luglio 2025. Udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
La domanda deve essere accolta nei limiti di cui alla motivazione.
Innanzitutto, deve essere rilevato che l'indagine dovrà riguardare se sussista e sia stato provato un danno risarcibile e in che misura debba essere liquidato.
Va poi rilevato che è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata durante il dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato quanto all'accertamento della sussistenza della sua illiceità penale e alla affermazione che l'imputato ha commesso il reato. Non potrà quindi farsi luogo ad una diversa ed autonoma ricostruzione dei fatti essendo già stata ricostruita in sede penale.
Detto ciò, va ancora evidenziato che la parte convenuta ha eccepito il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti in merito al danno patrimoniale in quanto la sentenza emessa dal Tribunale Civile di
Perugia, in data 6 dicembre 2011, n. 1615/2011, abbia efficacia esecutiva e permetta di poter procedere in via esecutiva, per gli emolumenti non corrisposti, con un semplice atto di precetto e di iscrivere ipoteca giudiziale.
Sul punto va evidenziato che la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 28 agosto 2019 n. 21768 ha statuito che nell'ordinamento non esiste un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi per la stessa ragione di credito e “sinanche nei confronti del medesimo creditore”. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non nel divieto di duplicazione dei titoli esecutivi ma dai limiti derivanti da altri principi dell'ordinamento e segnatamente dal principio di consumazione della azione e dal divieto del ne bis in idem che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento del medesimo credito già dedotto in giudizio;
dal principio dell'interesse ad agire che non consente l'introduzione di giudizi da cui il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
dal principio che vieta l'abuso del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale sulla scorta della sentenza del Tribunale Civile di Perugia, del 6 dicembre 2011, n. 1615/2011, a definizione delle condizioni economiche del giudizio di divorzio la quale ha stabilito che continuasse Controparte_1
a corrispondere per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 280,00 in aumento rispetto alla somma di € 180.00 mensili che erano stati disposti con il provvedimento del 20 marzo 2002 di omologa della separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie. La medesima sentenza ha anche statuito che il convenuto continuasse a versare all'ex coniuge con la rivalutazione medio tempore maturata e con decorrenza dal provvedimento della Corte di Appello di Perugia del 1° marzo 2008, la somma mensile di € 150,00 da rivalutarsi annualmente.
È evidente che sul punto difetti l'interesse ad agire in quanto la sentenza sopra detta costituisce di per sé titolo esecutivo in forza del quale i ricorrenti potevano e possono agire esecutivamente e in forza del quale potevano e possono iscrivere ipoteca giudiziale.
Va anche sottolineato che l'eventuale secondo titolo esecutivo nessuna maggiore garanzia e tutela può offrire ai ricorrenti rispetto alla sentenza sopra detta.
La richiesta va quindi rigettata e la relativa domanda va dichiarata improponibile.
Quanto al danno non patrimoniale deve essere tenuto in debita considerazione l'orientamento giurisprudenziale che si è formato negli anni secondo il quale il danno non patrimoniale non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, ma il danneggiato è tenuto a fornire la prova di avere subito un pregiudizio, potendo avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base di elementi indiziari diversi dal fatto reato in sé stesso (tra le altre Cass. 9434/2019).
Nel caso di specie dalla prova testimoniale esperita nel procedimento penale è emerso che la ricorrente per fare fronte alle esigenze proprie e del figlio si è indebitata e la sorella Controparte_3
insieme al proprio marito la ha aiutata economicamente. La ricorrente di contro non è
[...] riuscita a restituire quanto ricevuto con la conseguenza che il danno non patrimoniale subito dai ricorrenti, in considerazione della umiliazione subita, deve essere liquidato in misura equa nell'importo complessivo di € 6.000,00 - € 3.000,00 per ciascuno - a favore di Parte_1 e determinata alla attualità e comprensiva di interessi e rivalutazione
[...] Parte_2 monetaria che va maggiorata di interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Ogni altra domanda va rigettata perché non provata.
Quanto alle spese processuali, considerato che l'esito del giudizio vede i ricorrenti parzialmente soccombenti, ricorrono i presupposti di compensazione per 1/2, con onere di refusione a carico di per la residua quota, ammesso al gratuito patrocinio. Tenuto conto della Controparte_1 ammissione dei ricorrenti al gratuito patrocinio, le spese dovranno essere liquidate in favore dell'Erario ai sensi dell'art.133 D.P.R. 115/2002, in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, con separato provvedimento, essendo stata formalizzata istanza di liquidazione del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1507/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per carenza di interesse ad agire;
- condanna il convenuto al risarcimento a titolo di danno non patrimoniale a favore Controparte_1 dei ricorrenti e liquidato in complessivi € 6.000,00 (€ Parte_1 Parte_2
3.000,00 per ciascuno) determinato alla attualità, oltre gli interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa le spese di giudizio per la metà stante la parziale soccombenza;
- condanna , ammesso al gratuito patrocinio, al pagamento della metà delle spese di Controparte_1 lite in favore di e ammessi al gratuito patrocinio, da Parte_1 Parte_2 eseguirsi in favore dell'Erario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 D.P.R. 115/2002, da liquidarsi con separato provvedimento.
Così deciso in Perugia il 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)